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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/10/2025, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10193 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. EVOLA MONICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente do- Controparte_1 miciliata presso lo studio dell'Avv. PECORARO UGO, che la rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 10/11/2023, della sentenza non definitiva n.
5094/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Tribunale di Palermo sez. I civile
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
E infatti, la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consape- volmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sus- sista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabili- tà dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; 27/06/2006, n.
14840; 11/06/2005, n. 12383). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'inos- servanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolar- mente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza,
è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge re- sponsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramen- to dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una conviven- za divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. VI, 14/08/2015, n. 16859; Cass.,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile Sez. I, 7/12/2007, n. 25618; 12/06/2006, n. 13592).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'one- re di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prose- cuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fonda- mento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'an- teriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2018, n.
3923; Cass., Sez. I, 14/02/2012, n. 2059).
Ai fini di tale accertamento, è stata ritenuta peraltro irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall'altro, essendosi esclusa la configurabilità della stessa come "esimente oggettiva", idonea a far venire meno l'illiceità del comportamento, o l'ammissibilità di una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, in quanto aventi carattere indisponibile, ed essendosi ritenuto che la sopportazione dell'infedeltà del coniuge possa essere piuttosto presa in con- siderazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore di una crisi in atto da tem- po, nell'ambito di una più ampia valutazione volta a stabilire se tra le parti fosse già venuta meno l'affectio coniugalis (cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2007, n. 19450; 27/06/1997, n. 5762;
2/03/1987, n. 2173).
Al riguardo, va richiamata anche la recente Cassazione civile sez. I, 02/09/2022,
n.25966, che così ha statuito “l'atteggiamento tollerante, tenuto da un coniuge nei confronti di una pregressa relazione adulterina dell'altro, non può ritenersi sufficiente di per sé a giu- stificare il rigetto della domanda di addebito della separazione;
occorre infatti prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si sia- no verificate successive violazioni del dovere di fedeltà e quale sia stata la reazione della parte interessata, in caso di nuove ed ulteriori infedeltà”.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente attribuisce all'odierna resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultima, del dovere di fedeltà.
Ritiene il collegio provato che il ricorrente sia andato via dalla casa coniugale per qual- che mese a seguito della scoperta (o del sospetto) di una relazione extraconiugale che la moglie aveva intrattenuto con altro uomo.
Altrettanto pacifico è che il ricorrente sia poi rientrato presso l'abitazione, animato vero- similmente da un intento riappacificatore e di perdono nei confronti della coniuge con la
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile quale aveva condiviso un progetto di vita allietato dalla nascita di tre figli.
Nessuna prova di successivi tradimenti è stata poi fornita in giudizio, ma solo il dato di come la coppia abbia ripreso a litigare per svariati motivi e incomprensioni: come ha, infat- ti, confermato il teste escusso, “in quel periodo i miei genitori litigavano per vari motivi. Par Non conosco il sig. ; lo sentivo nominare dai miei genitori. Il sig. Via era tra i motivi di litigio dei miei genitori. Mio padre ha deciso di andare via poiché non andava più d'accordo con mia madre”, con ciò, quindi, non avvalorando la tesi difensiva del ricorrente circa l'ascrivibilità causale della frattura unicamente all'adulterio della moglie, ma contribuendo a descrivere il quadro di una coppia in cui l'affectio e la sintonia si sarebbero disgregate col tempo.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confer- mando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_3
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol di- re parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con pre- visione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affi- damento condiviso per la figlia minore nata l'[...], con previsione del domi- Per_1 cilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità di cui all'ordinanza presidenziale
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in via Controparte_1
Belmonte Chiavelli, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preser- vazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
5. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che
[...]
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in Parte_4 proprio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento dei figli della coppia.
5.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
5.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer-
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, come già accertato nel sub procedimento n. 2, i figli e Per_2 Per_3
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile hanno raggiunto l'indipendenza economica, ragione per la quale la domanda deve inten- dersi limitata alla posizione della figlia Per_1
Venendo adesso al confronto delle posizioni economiche, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in co- stanza di matrimonio nonché le rispettive disponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Mentre è dipendente del Ministero della difesa, Parte_1 Parte_5
è sprovvista di attività lavorativa certa, percependo sporadicamente somme per attività
[...] saltuaria, sebbene a 45 anni appare dotata – quantomeno - di capacità lavorativa astratta.
Quest'ultima, inoltre, è rimasta nella disponibilità della casa coniugale, ricavandone eviden- te utilità economica.
Da qui, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, delle esigenze di mantenimento della figlia minore, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della ac- certata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della dura- ta del matrimonio ed in considerazione della fissazione del domicilio prevalente della figlia presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al manteni- mento dovuto da in favore di in complessivi Parte_1 Controparte_1 euro 450,00 mensili, di cui euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed euro 200,00 a titolo di mantenimento di , somma da ver- Per_1 Controparte_1 sare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
ha diritto di percepire l'intero assegno unico per la figlia in qua- Controparte_1 lità di genitore collocatario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in-
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti, anche dei sub-procedimenti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 5094/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1 dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia nata a [...] il Per_1
01/06/2010 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori se- condo le modalità indicate in parte motiva;
assegna la casa coniugale sita in via Belmonte Chiavelli a;
Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
la complessiva somma di euro 450,00 mensili, di cui euro 250,00 a titolo di con-
[...] tributo al mantenimento della figlia della coppia ed euro 200,00 a titolo di mantenimento di
, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base Controparte_1 annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da Parte_1 sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto di percepire l'intero assegno unico per la Controparte_1 figlia in qualità di genitore collocatario;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, anche dei sub- procedimenti. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 23/10/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10193 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. EVOLA MONICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente do- Controparte_1 miciliata presso lo studio dell'Avv. PECORARO UGO, che la rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 10/11/2023, della sentenza non definitiva n.
5094/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Tribunale di Palermo sez. I civile
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
E infatti, la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consape- volmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sus- sista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabili- tà dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; 27/06/2006, n.
14840; 11/06/2005, n. 12383). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'inos- servanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolar- mente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza,
è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge re- sponsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramen- to dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una conviven- za divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. VI, 14/08/2015, n. 16859; Cass.,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile Sez. I, 7/12/2007, n. 25618; 12/06/2006, n. 13592).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'one- re di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prose- cuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fonda- mento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'an- teriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2018, n.
3923; Cass., Sez. I, 14/02/2012, n. 2059).
Ai fini di tale accertamento, è stata ritenuta peraltro irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall'altro, essendosi esclusa la configurabilità della stessa come "esimente oggettiva", idonea a far venire meno l'illiceità del comportamento, o l'ammissibilità di una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, in quanto aventi carattere indisponibile, ed essendosi ritenuto che la sopportazione dell'infedeltà del coniuge possa essere piuttosto presa in con- siderazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore di una crisi in atto da tem- po, nell'ambito di una più ampia valutazione volta a stabilire se tra le parti fosse già venuta meno l'affectio coniugalis (cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2007, n. 19450; 27/06/1997, n. 5762;
2/03/1987, n. 2173).
Al riguardo, va richiamata anche la recente Cassazione civile sez. I, 02/09/2022,
n.25966, che così ha statuito “l'atteggiamento tollerante, tenuto da un coniuge nei confronti di una pregressa relazione adulterina dell'altro, non può ritenersi sufficiente di per sé a giu- stificare il rigetto della domanda di addebito della separazione;
occorre infatti prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si sia- no verificate successive violazioni del dovere di fedeltà e quale sia stata la reazione della parte interessata, in caso di nuove ed ulteriori infedeltà”.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente attribuisce all'odierna resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultima, del dovere di fedeltà.
Ritiene il collegio provato che il ricorrente sia andato via dalla casa coniugale per qual- che mese a seguito della scoperta (o del sospetto) di una relazione extraconiugale che la moglie aveva intrattenuto con altro uomo.
Altrettanto pacifico è che il ricorrente sia poi rientrato presso l'abitazione, animato vero- similmente da un intento riappacificatore e di perdono nei confronti della coniuge con la
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile quale aveva condiviso un progetto di vita allietato dalla nascita di tre figli.
Nessuna prova di successivi tradimenti è stata poi fornita in giudizio, ma solo il dato di come la coppia abbia ripreso a litigare per svariati motivi e incomprensioni: come ha, infat- ti, confermato il teste escusso, “in quel periodo i miei genitori litigavano per vari motivi. Par Non conosco il sig. ; lo sentivo nominare dai miei genitori. Il sig. Via era tra i motivi di litigio dei miei genitori. Mio padre ha deciso di andare via poiché non andava più d'accordo con mia madre”, con ciò, quindi, non avvalorando la tesi difensiva del ricorrente circa l'ascrivibilità causale della frattura unicamente all'adulterio della moglie, ma contribuendo a descrivere il quadro di una coppia in cui l'affectio e la sintonia si sarebbero disgregate col tempo.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confer- mando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_3
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol di- re parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con pre- visione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affi- damento condiviso per la figlia minore nata l'[...], con previsione del domi- Per_1 cilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità di cui all'ordinanza presidenziale
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in via Controparte_1
Belmonte Chiavelli, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preser- vazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
5. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che
[...]
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in Parte_4 proprio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento dei figli della coppia.
5.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
5.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer-
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, come già accertato nel sub procedimento n. 2, i figli e Per_2 Per_3
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile hanno raggiunto l'indipendenza economica, ragione per la quale la domanda deve inten- dersi limitata alla posizione della figlia Per_1
Venendo adesso al confronto delle posizioni economiche, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in co- stanza di matrimonio nonché le rispettive disponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Mentre è dipendente del Ministero della difesa, Parte_1 Parte_5
è sprovvista di attività lavorativa certa, percependo sporadicamente somme per attività
[...] saltuaria, sebbene a 45 anni appare dotata – quantomeno - di capacità lavorativa astratta.
Quest'ultima, inoltre, è rimasta nella disponibilità della casa coniugale, ricavandone eviden- te utilità economica.
Da qui, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, delle esigenze di mantenimento della figlia minore, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della ac- certata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della dura- ta del matrimonio ed in considerazione della fissazione del domicilio prevalente della figlia presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al manteni- mento dovuto da in favore di in complessivi Parte_1 Controparte_1 euro 450,00 mensili, di cui euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed euro 200,00 a titolo di mantenimento di , somma da ver- Per_1 Controparte_1 sare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
ha diritto di percepire l'intero assegno unico per la figlia in qua- Controparte_1 lità di genitore collocatario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in-
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti, anche dei sub-procedimenti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 5094/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1 dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia nata a [...] il Per_1
01/06/2010 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori se- condo le modalità indicate in parte motiva;
assegna la casa coniugale sita in via Belmonte Chiavelli a;
Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
la complessiva somma di euro 450,00 mensili, di cui euro 250,00 a titolo di con-
[...] tributo al mantenimento della figlia della coppia ed euro 200,00 a titolo di mantenimento di
, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base Controparte_1 annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da Parte_1 sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto di percepire l'intero assegno unico per la Controparte_1 figlia in qualità di genitore collocatario;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, anche dei sub- procedimenti. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 23/10/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. I civile