Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/02/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 114/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 114/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Francesco Profumo 8/B int. 13 c.f. , elettivamente domiciliata in Genova, Via C.F._1
G.T. Invrea 16/4 presso lo studio legale Campagna e Lamberti, difesa e rappresentata, come da mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maurizio Lamberti (C.F.
) e Marco Prestipino ( ); C.F._2 CodiceFiscale_3
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) nato a [...]ò il 27.3.1986, c.f. Controparte_1 C.F._4 Contr
, con l'Avv. Stefania Grosso, nella qualità di rappresentato e difeso C.F._4 dall'Avv. Marcella Donati, c.f. , con studio in Genova, Piazza della Vittoria C.F._5
12/19 giusta autorizzazione del Giudice Tutelare del 6.6.2024;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Autorizzare la Sig.ra all'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui Parte_1 figli e , così autorizzando la Sig.ra a Persona_1 Persona_2 Parte_1 sottoscrivere esclusivamente qualsiasi atto e documento laddove venga richiesta da qualsivoglia ente, pubblico e/o privato, nell'interesse dei figli minori, anche la firma del padre degli stessi”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Che l'Ill.mo Tribunale di Genova voglia valutare l'opportunità di predisporre incontri per i minori Per_1
e con il padre, se ritenuto dopo approfondimento peritale o, quanto meno, dopo aver Persona_2 consultato le psicologhe che stanno prestando consulenza sui minori nonché gli specialisti che hanno in cura l'esponente. Con ogni più ampia riserva di meglio ed ulteriormente dedurre e produrre, integrare e modificare difese e domande.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.01.2024 la signora – già AdS del marito - allegava Parte_1 di aver contratto matrimonio, in data 05.05.2012 con il signor che dall'unione, Controparte_1 sono nati due figli: (nato a [...]ò (GE) il 20.11.2014) e Persona_1 [...]
(nato a [...]ò (GE) il 07.04.2017); che il convenuto a seguito di un gravissimo PE incidente avvenuto in Autostrada A12 all'altezza di Rapallo, in data 18 dicembre 2021, riportava gravissime lesioni personali;
che ad oggi egli è ricoverato presso l'Istituto Centro di Riabilitazione Don Gnocchi di La Spezia con una condizione di “tetraplagia spastica” e “marcato rallentamento ideo- motorio globale e fluttuanza della vigilanza anche con andamento circadiano. Presente riflesso della minaccia per stimoli visivi. Verosimile ptosi palpebrale OD. Presente aggancio visivo ed inseguimento dell'operatore, prevalente nell'emicampo visivo destro. Allo stimolo doloroso intenso presente smorfia facciale e nessuno schema corporeo. Anterocollo distonico, in lieve miglioramento dopo inoculazione di tossina botulinica. Possibili tentativi di uso funzionale dell'oggetto (porta il cucchiaio alla bocca, pulizia della bocca con fazzoletto). Non esegue ordini semplici contestuali su richiesta. Permane dubbia la presenza di un canale comunicativo contestuale efficace (risposta SI/NO con chiusura occhi e movimenti della mano)” ; che egli presenta un grado di invalidità permanente oscillante tra il 96% ed il 97% della totale;
che in data Cont 09.01.2023 il GT di Genova ha emesso decreto di nomina di che alla luce della grave condizione di salute che affligge il convenuto dal tragico giorno dell'incidente appare evidente l'impossibilità per quest'ultimo di esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minori e PE
, pertanto la stessa viene esercitata in modo esclusivo dalla madre;
che, secondo quanto Per_1 previsto dall'art 317 c.c. “Nel caso di lontananza, di incapacità [414] o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro”; che la ricorrente, ad oggi, incontra svariate difficoltà nell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui figli, in particolare in tutte le occasioni in cui venga richiesta la firma, e quindi il consenso, di entrambi i genitori, da parte della scuola o di enti pubblici;
che la stessa ha quindi necessità, previo accertamento dello stato di incapacità naturale in cui versa il marito, di essere autorizzata all''esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui figli minori e . PE Per_1
Si costituiva il signor con comparsa del 05.07.2024 in persona del proprio AdS Avv. PE
Stefania GROSSO nominata in data 03.04.2024 in sostituzione della moglie, confermando anzitutto quanto allegato dalla parte ricorrente in riferimento al sinistro stradale del 18.12.2021 ed alle gravissime conseguenze riportate dal convenuto, sollevando, tuttavia, le proprie perplessità in merito alla decisione assunta dalla signora di interrompere i contatti dei figli con il Pt_1 padre, le cui condizioni fisiche sarebbero migliorate in quanto avrebbe dimostrato reazioni emotive ai contatti con i famigliari, cosa che lascerebbe intravedere la possibilità di un esito positivo di eventuali incontri tra padre e figli.
All'udienza del 08.04.2024 veniva sentita la ricorrente la quale dichiarava che il marito era stato dimesso in data 30.01.2024 e si trovava a casa dei genitori con la necessaria assistenza medica, mentre la signora era rimasta a vivere nella casa familiare con i due figli minori per la Pt_1 gestione burocratica dei quali si trovava in difficoltà in quanto – chiaramente - “in questo momento non ho la possibilità materiale di avere la firma di mio marito per tutte le questioni mediche, scolastiche ecc. che riguardano i figli e che richiedono il consenso di entrambi i genitori” (cfr. Verbale di udienza).
Con successive note scritte del 16.07.2025 la ricorrente evidenziava che il presente procedimento non riguardava la gestione delle visite dei figli con il padre, ma l'esercizio della responsabilità genitoriale e, in particolare, la possibilità per la signora di sottoscrivere, in via esclusiva Pt_1 gli atti e i documenti ove la scuola o qualsivoglia altro ente, richieda la firma di entrambi i genitori;
che in ogni caso non rispondeva al vero che la predetta avrebbe assunto la decisione di interrompere i contatti dei figli con il padre, in quanto sono loro stessi ad aver espresso in modo chiaro la volontà di non vedere il padre nelle condizioni in cui versa, pur ribadendo di sentirne la mancanza.
Cont Alla successiva udienza del 03.12.2024 comparivano personalmente la signora e l' Pt_1 la ricorrente dichiarava che i figli stavano seguendo rispettivi percorsi di psicoterapia, che il più Cont grande aveva espresso paura di incontrare il padre e l' dichiarava dia ver preso contatti con gli psicologi dei bambini i quali hanno redatto relazione (depositata in atti) da cui si evince che “al momento i bambini non esprimono un desiderio spontaneo di rivedere il padre e anzi riportano timori in tal senso, questo elemento combinato con la complessità della situazione familiare e l'impatto emotivo del trauma vissuto, suggerisce la necessità di estrema cautela e un approccio graduale e ben pianificato. Interventi prematuri o forzati potrebbero risultare controproducenti, esacerbano ansie e difficoltà già presenti nei minori.”.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che – allo stato - non vi sia la possibilità di predisporre incontri tra i minori e ed il padre, così come richiesto dalla parte convenuta, Per_1 Persona_2 dovendosi invece accogliere la domanda della ricorrente.
P.Q.M.
AUTORIZZA la Signora nata a [...] il [...] all'esercizio esclusivo Parte_1 della responsabilità genitoriale sui figli nato a [...] il [...] e Persona_1 nato a [...] il [...] e, per l'effetto, autorizza la medesima a Persona_2 sottoscrivere in via esclusiva qualsiasi atto e documento ove venga richiesta da qualsivoglia ente, pubblico e/o privato, nell'interesse dei figli minori, anche la firma del padre degli stessi, signor nato a [...] il [...]; Controparte_1
RIGETTA la domanda relativa alla predisposizione di incontri tra i due figli minori ed il padre.
Spese della presente procedura interamente compensate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza ed anche per l'invio di copia della presente Sentenza, per opportuna conoscenza, al GT.
Così deciso in Genova il 21.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni