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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. TO AM PRESIDENTE
Dr.ssa Lucia Minutella GIUDICE
Dr.ssa LA CU GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8980/2024 avente per oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
, col patrocinio dell'Avv. Claudia Gardi, Parte_1 che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti ricorrente contro
, col patrocinio dell'Avv. Roberto Guarino, che la Controparte_1 rappresenta e difende per procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativa al minore , nato a [...] il [...] Parte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 01.10.2025):
“conferma dell'accordo raggiunto alla scorsa udienza salva una riduzione ad E. 100 del contributo al mantenimento per il figlio e l'ampliamento dei fine settimana di spettanza del padre al lunedì mattina”.
Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 01.10.2025):
“conferma integrale dell'accordo provvisorio e si oppone alle domande avversarie”
Per il P.M.
Nulla oppone
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
nasceva il figlio (Torino, 02.04.2020), riconosciuto dal padre Controparte_1 Parte_2 alla nascita.
Con decreto del Tribunale di Torino del 13.10.2023 (reso nel proc. n. R.G. 14158/2021 e qui prodotto quale doc. 1 di parte ricorrente), l'esercizio della responsabilità genitoriale sul piccolo Pt_2 veniva così regolamentato:
“Dispone l'affidamento condiviso del minore con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Conferma la collocazione e la residenza del minore presso la madre.
Dispone che gli incontri tra il padre e il figlio avvengano secondo le indicazioni del Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia/NPI con progressiva liberalizzazione sino ad arrivare, in caso di conferma dell'andamento positivo degli incontri, ad una regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo un calendario ordinario (fine settimana alternati tra i genitori, due giorni infrasettimanali, festività ad anni alterni e 15 giorni durante le vacanze scolastiche estive) secondo i tempi e le modalità che il Servizio Sociale vorrà indicare.
Dispone a carico del signor il pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento per il figlio, indicato in misura di euro 280,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come stabilito dal Protocollo di Intesa siglato tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino […]”.
Con ricorso depositato il 21.05.2024, il sig. instava per la modifica delle Parte_1 riportate statuizioni, chiedendo, “previa conferma dell'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori”, (i) di disporne il collocamento prevalente preso il padre, ivi stabilendo la residenza anagrafica, (ii) di “disciplinare i tempi di permanenza del figlio presso la madre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dall'asilo e fino al lunedì mattina con riaccompagnamento all'asilo, con alternanza delle festività e del compleanno…e un periodo di 15 giorni nel corso delle vacanze scolastiche estive”, (iii) di disporre che ciascun genitore contribuisse al mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo osservato presso il Tribunale di Torino (cfr. ricorso introduttivo, p. 4).
A fondamento di queste domande il ricorrente allegava l'andamento positivo degli incontri in luogo neutro, che aveva portato ad una loro liberalizzazione nel gennaio 2024, nonché la più generale evoluzione positiva dei rapporti fra i genitori, che avevano di fatto determinato un assetto in cui il sig. teneva con sé tutti i giorni, dall'uscita dalla scuola materna fino alle ore 20.30, Parte_1 Pt_2 dopo cena.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 2.01.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra che – sempre previa conferma del vigente regime di affidamento condiviso – CP_1 chiedeva (i) di “confermare il collocamento prevalente con la madre, presso cui [il figlio] manterrà la propria dimora abituale e residenza anagrafica”, (ii) di disciplinare l'esercizio del diritto di visita da parte del padre secondo il calendario proposto in comparsa, nonché (iii) di prevedere, a carico del sig. e in proprio favore, un contributo mensile al mantenimento del figlio minore pari ad E. Parte_1 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al richiamato Protocollo.
La trattazione della causa si svolgeva con lo scambio delle memorie integrative. Erano inoltre acquisite le relazioni dei Servizi di territorio (SS e Psicologia/NPI) che avevano in carico il nucleo familiare. pagina 2 di 8 All'udienza di comparizione del 10.02.2025, le parti venivano sentite personalmente e giungevano ad un accordo configurato nei termini che seguono (cfr. verbale d'udienza 10.02.2025):
“[quanto al regime di visita del padre] - una settimana: dall'uscita da scuola del lunedi sino al mercoledi mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con la madre e dall'uscita da scuola del mercoledi sino al venerdi mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con il padre e nel fine settimana dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera alle 20,00 con la madre;
- la settimana successiva: dall'uscita da scuola del lunedi sino al mercoledi mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con il padre e dall'uscita da scuola del mercoledi sino al venerdi mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con la madre e nel fine settimana dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera alle 20,00 con il padre;
- vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di QU con l'altro (Pasqua 2025 con la mamma e QU con il padre e così via ad anni alterni); - vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (periodo di Natale 2025 con il padre e periodo di Capodanno con la madre e così via ad anni alterni);
- vacanze estive: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- le altre festività ed il giorno del compleanno del minore secondo il criterio dell'alternanza (compleanno 2025 con il padre e così via ad anni alterni); le parti concordano altresì che il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento di assegno mensile di E 150, importo da corrispondere all'altro genitore entro il 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino;
l'assegno unico è suddiviso al 50% per l'anno scolastico in corso il padre provvederà al pagamento integrale delle spese relative alla scuola dell'infanzia attualmente frequentata dal minore come da accordi pregressi”.
Tale accordo veniva recepito dal Giudice Relatore che, in via provvisoria e urgente, disponeva in conformità ad esso. Su concorde istanza delle parti, era altresì disposta la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte del Servizio Sociale e del Servizio di NPI/Psicologia; il Giudice Relatore fissava, dunque, udienza per ulteriori determinazioni al 01.10.2025, ordinando alle parti di produrre entro il 15.09.2025 la documentazione reddituale aggiornata.
Alla successiva udienza del 01.10.2025, il ricorrente chiedeva la conferma dell'accordo provvisorio, “salva una riduzione ad E. 100 del contributo al mantenimento del figlio e l'ampliamento dei fine settimana di spettanza del padre al lunedì mattina”; a queste ulteriori domande parte resistente si opponeva, instando per la conferma integrale delle condizioni precedentemente concordate (cfr. verbale d'udienza 01.10.2025).
All'esito, il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio.
Con istanza depositata il 03.10.2025, infine, parte ricorrente evidenziava la parzialità della documentazione reddituale versata in atti dalla sig.ra ed instava affinché ne fosse CP_1 nuovamente ordinata l'integrazione, sollecitando la valutazione dell'eventuale inottemperanza a mente degli artt. 92,96, 116 e 473-bis.18 c.p.c.
Il Giudice Relatore, con provvedimento in data 8.10.25, dato atto che la causa era già stata rimessa in decisione, riservava di riferire al Collegio.
* * * * *
Sull'istanza di esibizione formulata da parte ricorrente
Con istanza in via d'urgenza formulata il 3.10.2025, ossia in data successiva alla rimessione della causa al Collegio, il ricorrente ha chiesto di ordinare alla controparte la produzione in giudizio pagina 3 di 8 della movimentazione bancaria relativa all'ultima annualità, dell'ultima dichiarazione dei redditi (o Certificazione Unica) anno 2025 e delle ultime 6 buste paga (ovvero le entrate percepite a titolo di NASPI).
L'istanza non è accoglibile per le ragioni che seguono.
La produzione in giudizio della predetta documentazione è già stata ordinata dal Giudice Relatore con ordinanza del 10.2.2025 e disporne la rinnovazione sarebbe ultroneo posto che -secondo i rimedi approntati dal nostro ordinamento- la condotta processuale della parte che effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è suscettibile di essere valutata ai sensi dell'art. 116 cpc, oltre che ai sensi degli artt. 92 e 96 cpc (art. 473bis 18 cpc).
Il Collegio non ritiene, dunque, di dover rimettere la causa in istruttoria, essendo altri i rimedi previsti dall'ordinamento per il caso di inesatto adempimento all'ordine di esibizione.
Sull'affidamento del figlio minore la sua collocazione e residenza anagrafica. Sulla Pt_2 frequentazione del figlio minore col genitore non collocatario
Ritiene il Tribunale che, quanto all'affidamento del figlio della coppia (ad oggi di cinque Pt_2 anni) debbano essere confermate le statuizioni del decreto reso inter partes il 13.10.2023 nel senso dell'affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Non si riscontrano, infatti, ragioni di pregiudizio per l'interesse del minore che impongano di discostarsi da tale regime. Segnatamente, le relazioni dei Servizi territoriali che hanno avuto in carico il nucleo non hanno ravvisato profili di inadeguatezza delle figure genitoriali, limitandosi solo a registrare la perdurante conflittualità tra le stesse, negli ultimi tempi peraltro attenuatasi (cfr. relazione sociale 24.09.2025; dal canto suo, la relazione educativa in pari data rimarca, a p. 10, come si sia reputato
“necessario concludere l'intervento presso entrambe le abitazioni in quanto il minore risulta ben accudito e il conflitto permane tra le due figure genitoriali”).
Né la questione appare controversa, non avendo le parti formulato sul punto alcuna domanda di modifica del regime di affido condiviso.
Parimenti non constano circostanze che, a tutela del minore, inducano a modificare quanto statuito dal decreto del 2023 in ordine alla residenza anagrafica di presso la madre malgrado i Pt_2 tempi paritetici di permanenza del minore presso i genitori infra disposti;
non si ravvisano fondati motivi per modificare un assetto che perdura ormai da anni sicchè il predetto provvedimento deve trovare conferma pure a questo riguardo.
In relazione al regime di visita dei genitori, ritiene il Collegio che esso possa essere regolamentato secondo le modalità, paritarie, delineate dalle parti all'udienza del 10.02.2025 e oggetto del relativo accordo provvisorio recepito dal Giudice Relatore.
Le medesime ragioni già valorizzate in ordine all'affidamento, emergenti dalle relazioni in atti dei Servizi che hanno avuto in carico il nucleo, evidenziano come simile assetto si palesi conforme all'interesse del minore (v. rel. SS 30.9.25). Inoltre, entrambe le parti hanno instato per la sua conferma.
Dev'essere respinta la domanda del ricorrente, proposta all'ultima udienza del 01.10.2025, finalizzata all'“ampliamento dei fine settimana di spettanza del padre al lunedì mattina” (così verbale d'udienza 01.10.2025). Basti osservare, al riguardo, che i tempi di permanenza del minore col sig. nei fine settimana appaiono già adeguatamente ampi, né il ricorrente ha allegato (e men Parte_1 che meno provato) circostanze specifiche che facciano apparire opportuno disporre una simile estensione.
pagina 4 di 8 È necessario, in considerazione del persistere di un clima di conflittualità, ancorchè più attenuato, tra le parti (v. rel. SS e NPI in atti) e nel superiore interesse del minore, disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali per l'attuazione degli interventi, compresi quelli di mediazione nella comunicazione fra le parti, intesi a favorire la riduzione del conflitto genitoriale, a promuovere la bigenitorialità ed a fornire ogni più utile supporto al bambino.
Sul contributo del ricorrente al mantenimento del figlio minore Pt_2
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore, a fronte dell'ammontare mensile di E. 280,00 posto da questo Tribunale a carico del ricorrente col decreto del 13.10.2023, l'accordo raggiunto dalle parti in sede provvisoria ha fissato, al riguardo, il minor importo di E. 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Anche sotto questo profilo, va data conferma alla disciplina concordata dalle parti all'udienza del 10.2.25, non ravvisandosi i presupposti per la riduzione della misura dell'assegno ad E. 100,00 al mese, come invece domandato dal sig. all'ultima udienza. La resistente, per contro, ha Parte_1 chiesto la conferma del contributo in precedenza concordato fra le parti.
Vero è che la ha adempiuto solo parzialmente all'ordine di esibizione disposto CP_1 dal Giudice Relatore con ordinanza del 10.2.2025 (avendo prodotto unicamente la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, datata 24.09.2025, e le buste paga di luglio e agosto 2025 ed avendo, per contro, omesso completamente la produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi, della movimentazione bancaria relativa all'ultima annualità e delle restanti buste paga). Tuttavia, da tale omissione non è possibile inferire l'esistenza di fonti di reddito ulteriori e diverse da quelle dichiarate dalla resistente, posto che alcun elemento di prova in tal senso è stato offerto (e men che meno fornito) dal ricorrente.
Il Collegio ritiene, quindi, che la parzialità della documentazione reddituale prodotta in giudizio dalla resistente non sia d'ostacolo alla ricostruzione della situazione economica della stessa, per quel che rileva in questa sede.
Ed invero, la resistente ha dichiarato di aver svolto fino al settembre 2024, CP_1 allorquando ha rassegnato le dimissioni così da poter trascorrere più tempo col figlio , un lavoro Pt_2 a tempo pieno, con una retribuzione netta mensile di circa E. 800,00/900,00 al mese (cfr. verbale d'udienza 10.02.2025: “fino a settembre 2024 lavoravo presso un Caf con orario 9,00-18,00 e guadagnavo netti 800/900 euro al mese”). Trattasi di circostanza che trova riscontro negli estratti c/c prodotti dalla resistente sub docc. 1-2.
Parimenti, sono riscontrate dalle acquisizioni documentali le ulteriori dichiarazioni rese dalla resistente in udienza in ordine alle proprie condizioni reddituali, con particolare riferimento al contratto di lavoro stipulato nel mese di dicembre 2024 (v. verbale d'udienza 10.2.25: “il 2 dicembre ho stipulato un contratto di lavoro in un altro CAF con un orario part-time, attualmente sono in prova per 3 mesi e dopo c'è la prospettiva di lavorare full-time qualora mi dovessero confermare, dovrei concordarlo con il titolare e si tratterebbe di 36 ore settimanali, avrei anche la possibilità di lavorare da casa, l'orario sarebbe dalle 09,00 fino alle 16,00, adesso è dalle 09,00 alle 13,00”). Di questo nuovo impiego a tempo determinato e del relativo orario di lavoro si ha contezza dall'atto di assunzione, sub doc. 3 di parte resistente, che indica la scadenza del rapporto al 31.1.2025.
Con riguardo, invece, alla condizione lavorativa attuale, la resistente ha prodotto la proroga fino al 31.1.2026 del contratto di lavoro a tempo determinato con la Cooperativa Animazione Valdocco, con orario di venti ore settimanali. A questo riguardo, l'effettiva prestazione di un lavoro part time può dirsi acclarata alla luce delle buste paga in atti. Ancorché incomplete (essendo riferite, come detto, ai soli mesi di luglio e agosto 2025), esse attestano una retribuzione netta intorno ad E. 450,00/460,00: importi pagina 5 di 8 di per sé compatibili con un impiego a tempo parziale, considerato che, quando lavorava ad orario pieno, il reddito della era di ammontare pressoché doppio. CP_2
Per contro, il sig. ha riferito di lavorare a tempo indeterminato come operaio, Parte_1 con guadagni mensili di circa E. 1.550,00; i suoi redditi medi per il 2024 risultano pari a circa E. 1.700,00 al mese, calcolati su 12 mensilità (cfr. C.U. 2025, sub doc. 8 parte ricorrente) e sono in continuità con questo dato le risultanze delle buste paga 2025 in atti (gennaio-giugno 2025: cfr. doc. 9 parte ricorrente). Egli ha poi dichiarato e documentato (cfr. docc. 3-4) di aver acquistato la proprietà di una nuova abitazione, per la quale sostiene un mutuo, altro indice rilevante di capacità economica.
Dal confronto tra la situazione così ricostruita e quella presa in considerazione dal decreto del 13.10.2023 risulta evidente come, fra le parti, permanga ad oggi una disparità reddituale significativa, dovendosi anzi registrare un miglioramento della condizione del ricorrente (peraltro beneficiario di una stabilità lavorativa a dispetto della resistente). Nel 2023, infatti, questo Tribunale aveva stabilito l'importo mensile di E. 280,00 tenendo conto (i) quanto alla sig.ra , di un reddito di E. CP_1 580,00 al mese, (ii) con riguardo al ricorrente, di una “retribuzione media mensile dell'importo netto di E. 1.300,00” (laddove, come detto, i suoi guadagni attuali sono intorno agli E. 1.700,00 mensili).
In definitiva, il permanere fra le parti del divario reddituale giustifica, pur a fronte di un regime di visita paritario (mentre all'epoca del decreto del 2023 i tempi di permanenza del minore presso il padre erano pressoché nulli, cfr. decreto sub doc. 1 parte ricorrente, p. 5), la previsione di un contributo al mantenimento di a carico del ricorrente. Pt_2
Il relativo ammontare può essere determinato nella somma mensile di E. 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa osservato presso il Tribunale di Torino. Tale importo appare congruo in considerazione dell'incremento del tempo di permanenza del minore presso il sig. oggi corrispondente a quello materno con una correlata diversa modulazione del Parte_1 carico gestionale del minore, delle spese abitative sopportate da entrambe le parti (il ricorrente sostiene i costi del mutuo, la resistente quelli di locazione), dell'assegno unico percepito dai genitori al 50% (pari a circa E. 110/mese) e delle crescenti esigenze economiche del minore correlate all'età.
È, dunque, rigettata la domanda del ricorrente di una ulteriore riduzione dell'assegno ad E. 100,00.
Il contributo al mantenimento della prole, nell'importo dianzi indicato, è dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso), atteso che è pacifico, per averlo riconosciuto la stessa resistente (v. verbale d'udienza 10.2.25), che fin dalla liberalizzazione degli incontri padre-figlio avvenuta agli inizi del 2024 il ricorrente ha tenuto con sé il bambino con tempi di visita pressoché paritari a quelli materni. La circostanza è riscontrata anche dal Servizio Sociale (v. rel. del 30.1.25).
Sulle spese di lite
Ricorrono i presupposti, a mente dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per compensare le spese di lite nella misura di tre quarti, ponendo la restante parte a carico del ricorrente. Tanto in ragione, da un lato, della congiunta richiesta delle parti di sostanziale conferma dell'accordo provvisorio raggiunto all'udienza del 10.02.2025 salvo in punto mantenimento del minore e, dall'altro, della soccombenza del ricorrente sulle domande su cui ha instato all'ultima udienza del 01.10.2025.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i parametri minimi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), attesa la non particolare complessità della causa, la natura pagina 6 di 8 (documentale) e l'entità dell'attività istruttoria svolta e l'assenza di scritti difensivi conclusivi. Non constano esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, in parziale modifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 13.10.2023, così provvede:
DISPONE il seguente regime di visita paritetico minore-genitori, salve diverse intese fra le parti:
− una settimana: dall'uscita da scuola del lunedì sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con la madre e dall'uscita da scuola del mercoledì sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con il padre e nel fine settimana dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera alle 20,00 con la madre;
− la settimana successiva: dall'uscita da scuola del lunedì sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con il padre e dall'uscita da scuola del mercoledì sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con la madre e nel fine settimana dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera alle 20,00 con il padre;
− vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di QU con l'altro (Pasqua 2025 con la madre e QU con il padre e così via ad anni alterni);
− vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (periodo di Natale 2025 con il padre e periodo di Capodanno con la madre e così via ad anni alterni);
− vacanze estive: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
− le altre festività ed il giorno del compleanno del minore secondo il criterio dell'alternanza (compleanno 2025 con il padre e così via ad anni alterni);
DISPONE che il minore mantenga la residenza anagrafica presso il domicilio materno;
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, il sig. Parte_1
corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al
[...] Controparte_1 mantenimento del figlio minore, la somma mensile di E. 150,00, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016. L'assegno unico è suddiviso al 50% fra i genitori;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali per l'attuazione degli interventi, compresi quelli di mediazione nella comunicazione fra le parti, intesi a favorire la riduzione del conflitto genitoriale, a promuovere la bigenitorialità ed a fornire ogni più utile supporto al bambino, fin quando stimato necessario o opportuno dagli operatori incaricati;
CONFERMA, per quanto non modificato dalla presente sentenza, le statuizioni del decreto emesso da questo Tribunale in data 13.10.2023;
DICHIARA COMPENSATE tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di tre quarti;
CONDANNA il sig. a rifondere alla resistente, Parte_1 sig.ra , il restante un quarto delle spese di lite, un quarto che Controparte_1 si liquida in complessivi E. 952 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 7 di 8 MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 07.11.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA CU TO AM
Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Davide Melano Bosco
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. TO AM PRESIDENTE
Dr.ssa Lucia Minutella GIUDICE
Dr.ssa LA CU GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8980/2024 avente per oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
, col patrocinio dell'Avv. Claudia Gardi, Parte_1 che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti ricorrente contro
, col patrocinio dell'Avv. Roberto Guarino, che la Controparte_1 rappresenta e difende per procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativa al minore , nato a [...] il [...] Parte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 01.10.2025):
“conferma dell'accordo raggiunto alla scorsa udienza salva una riduzione ad E. 100 del contributo al mantenimento per il figlio e l'ampliamento dei fine settimana di spettanza del padre al lunedì mattina”.
Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 01.10.2025):
“conferma integrale dell'accordo provvisorio e si oppone alle domande avversarie”
Per il P.M.
Nulla oppone
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
nasceva il figlio (Torino, 02.04.2020), riconosciuto dal padre Controparte_1 Parte_2 alla nascita.
Con decreto del Tribunale di Torino del 13.10.2023 (reso nel proc. n. R.G. 14158/2021 e qui prodotto quale doc. 1 di parte ricorrente), l'esercizio della responsabilità genitoriale sul piccolo Pt_2 veniva così regolamentato:
“Dispone l'affidamento condiviso del minore con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Conferma la collocazione e la residenza del minore presso la madre.
Dispone che gli incontri tra il padre e il figlio avvengano secondo le indicazioni del Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia/NPI con progressiva liberalizzazione sino ad arrivare, in caso di conferma dell'andamento positivo degli incontri, ad una regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo un calendario ordinario (fine settimana alternati tra i genitori, due giorni infrasettimanali, festività ad anni alterni e 15 giorni durante le vacanze scolastiche estive) secondo i tempi e le modalità che il Servizio Sociale vorrà indicare.
Dispone a carico del signor il pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento per il figlio, indicato in misura di euro 280,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come stabilito dal Protocollo di Intesa siglato tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino […]”.
Con ricorso depositato il 21.05.2024, il sig. instava per la modifica delle Parte_1 riportate statuizioni, chiedendo, “previa conferma dell'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori”, (i) di disporne il collocamento prevalente preso il padre, ivi stabilendo la residenza anagrafica, (ii) di “disciplinare i tempi di permanenza del figlio presso la madre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dall'asilo e fino al lunedì mattina con riaccompagnamento all'asilo, con alternanza delle festività e del compleanno…e un periodo di 15 giorni nel corso delle vacanze scolastiche estive”, (iii) di disporre che ciascun genitore contribuisse al mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo osservato presso il Tribunale di Torino (cfr. ricorso introduttivo, p. 4).
A fondamento di queste domande il ricorrente allegava l'andamento positivo degli incontri in luogo neutro, che aveva portato ad una loro liberalizzazione nel gennaio 2024, nonché la più generale evoluzione positiva dei rapporti fra i genitori, che avevano di fatto determinato un assetto in cui il sig. teneva con sé tutti i giorni, dall'uscita dalla scuola materna fino alle ore 20.30, Parte_1 Pt_2 dopo cena.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 2.01.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra che – sempre previa conferma del vigente regime di affidamento condiviso – CP_1 chiedeva (i) di “confermare il collocamento prevalente con la madre, presso cui [il figlio] manterrà la propria dimora abituale e residenza anagrafica”, (ii) di disciplinare l'esercizio del diritto di visita da parte del padre secondo il calendario proposto in comparsa, nonché (iii) di prevedere, a carico del sig. e in proprio favore, un contributo mensile al mantenimento del figlio minore pari ad E. Parte_1 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al richiamato Protocollo.
La trattazione della causa si svolgeva con lo scambio delle memorie integrative. Erano inoltre acquisite le relazioni dei Servizi di territorio (SS e Psicologia/NPI) che avevano in carico il nucleo familiare. pagina 2 di 8 All'udienza di comparizione del 10.02.2025, le parti venivano sentite personalmente e giungevano ad un accordo configurato nei termini che seguono (cfr. verbale d'udienza 10.02.2025):
“[quanto al regime di visita del padre] - una settimana: dall'uscita da scuola del lunedi sino al mercoledi mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con la madre e dall'uscita da scuola del mercoledi sino al venerdi mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con il padre e nel fine settimana dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera alle 20,00 con la madre;
- la settimana successiva: dall'uscita da scuola del lunedi sino al mercoledi mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con il padre e dall'uscita da scuola del mercoledi sino al venerdi mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con la madre e nel fine settimana dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera alle 20,00 con il padre;
- vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di QU con l'altro (Pasqua 2025 con la mamma e QU con il padre e così via ad anni alterni); - vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (periodo di Natale 2025 con il padre e periodo di Capodanno con la madre e così via ad anni alterni);
- vacanze estive: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- le altre festività ed il giorno del compleanno del minore secondo il criterio dell'alternanza (compleanno 2025 con il padre e così via ad anni alterni); le parti concordano altresì che il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento di assegno mensile di E 150, importo da corrispondere all'altro genitore entro il 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino;
l'assegno unico è suddiviso al 50% per l'anno scolastico in corso il padre provvederà al pagamento integrale delle spese relative alla scuola dell'infanzia attualmente frequentata dal minore come da accordi pregressi”.
Tale accordo veniva recepito dal Giudice Relatore che, in via provvisoria e urgente, disponeva in conformità ad esso. Su concorde istanza delle parti, era altresì disposta la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte del Servizio Sociale e del Servizio di NPI/Psicologia; il Giudice Relatore fissava, dunque, udienza per ulteriori determinazioni al 01.10.2025, ordinando alle parti di produrre entro il 15.09.2025 la documentazione reddituale aggiornata.
Alla successiva udienza del 01.10.2025, il ricorrente chiedeva la conferma dell'accordo provvisorio, “salva una riduzione ad E. 100 del contributo al mantenimento del figlio e l'ampliamento dei fine settimana di spettanza del padre al lunedì mattina”; a queste ulteriori domande parte resistente si opponeva, instando per la conferma integrale delle condizioni precedentemente concordate (cfr. verbale d'udienza 01.10.2025).
All'esito, il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio.
Con istanza depositata il 03.10.2025, infine, parte ricorrente evidenziava la parzialità della documentazione reddituale versata in atti dalla sig.ra ed instava affinché ne fosse CP_1 nuovamente ordinata l'integrazione, sollecitando la valutazione dell'eventuale inottemperanza a mente degli artt. 92,96, 116 e 473-bis.18 c.p.c.
Il Giudice Relatore, con provvedimento in data 8.10.25, dato atto che la causa era già stata rimessa in decisione, riservava di riferire al Collegio.
* * * * *
Sull'istanza di esibizione formulata da parte ricorrente
Con istanza in via d'urgenza formulata il 3.10.2025, ossia in data successiva alla rimessione della causa al Collegio, il ricorrente ha chiesto di ordinare alla controparte la produzione in giudizio pagina 3 di 8 della movimentazione bancaria relativa all'ultima annualità, dell'ultima dichiarazione dei redditi (o Certificazione Unica) anno 2025 e delle ultime 6 buste paga (ovvero le entrate percepite a titolo di NASPI).
L'istanza non è accoglibile per le ragioni che seguono.
La produzione in giudizio della predetta documentazione è già stata ordinata dal Giudice Relatore con ordinanza del 10.2.2025 e disporne la rinnovazione sarebbe ultroneo posto che -secondo i rimedi approntati dal nostro ordinamento- la condotta processuale della parte che effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è suscettibile di essere valutata ai sensi dell'art. 116 cpc, oltre che ai sensi degli artt. 92 e 96 cpc (art. 473bis 18 cpc).
Il Collegio non ritiene, dunque, di dover rimettere la causa in istruttoria, essendo altri i rimedi previsti dall'ordinamento per il caso di inesatto adempimento all'ordine di esibizione.
Sull'affidamento del figlio minore la sua collocazione e residenza anagrafica. Sulla Pt_2 frequentazione del figlio minore col genitore non collocatario
Ritiene il Tribunale che, quanto all'affidamento del figlio della coppia (ad oggi di cinque Pt_2 anni) debbano essere confermate le statuizioni del decreto reso inter partes il 13.10.2023 nel senso dell'affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Non si riscontrano, infatti, ragioni di pregiudizio per l'interesse del minore che impongano di discostarsi da tale regime. Segnatamente, le relazioni dei Servizi territoriali che hanno avuto in carico il nucleo non hanno ravvisato profili di inadeguatezza delle figure genitoriali, limitandosi solo a registrare la perdurante conflittualità tra le stesse, negli ultimi tempi peraltro attenuatasi (cfr. relazione sociale 24.09.2025; dal canto suo, la relazione educativa in pari data rimarca, a p. 10, come si sia reputato
“necessario concludere l'intervento presso entrambe le abitazioni in quanto il minore risulta ben accudito e il conflitto permane tra le due figure genitoriali”).
Né la questione appare controversa, non avendo le parti formulato sul punto alcuna domanda di modifica del regime di affido condiviso.
Parimenti non constano circostanze che, a tutela del minore, inducano a modificare quanto statuito dal decreto del 2023 in ordine alla residenza anagrafica di presso la madre malgrado i Pt_2 tempi paritetici di permanenza del minore presso i genitori infra disposti;
non si ravvisano fondati motivi per modificare un assetto che perdura ormai da anni sicchè il predetto provvedimento deve trovare conferma pure a questo riguardo.
In relazione al regime di visita dei genitori, ritiene il Collegio che esso possa essere regolamentato secondo le modalità, paritarie, delineate dalle parti all'udienza del 10.02.2025 e oggetto del relativo accordo provvisorio recepito dal Giudice Relatore.
Le medesime ragioni già valorizzate in ordine all'affidamento, emergenti dalle relazioni in atti dei Servizi che hanno avuto in carico il nucleo, evidenziano come simile assetto si palesi conforme all'interesse del minore (v. rel. SS 30.9.25). Inoltre, entrambe le parti hanno instato per la sua conferma.
Dev'essere respinta la domanda del ricorrente, proposta all'ultima udienza del 01.10.2025, finalizzata all'“ampliamento dei fine settimana di spettanza del padre al lunedì mattina” (così verbale d'udienza 01.10.2025). Basti osservare, al riguardo, che i tempi di permanenza del minore col sig. nei fine settimana appaiono già adeguatamente ampi, né il ricorrente ha allegato (e men Parte_1 che meno provato) circostanze specifiche che facciano apparire opportuno disporre una simile estensione.
pagina 4 di 8 È necessario, in considerazione del persistere di un clima di conflittualità, ancorchè più attenuato, tra le parti (v. rel. SS e NPI in atti) e nel superiore interesse del minore, disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali per l'attuazione degli interventi, compresi quelli di mediazione nella comunicazione fra le parti, intesi a favorire la riduzione del conflitto genitoriale, a promuovere la bigenitorialità ed a fornire ogni più utile supporto al bambino.
Sul contributo del ricorrente al mantenimento del figlio minore Pt_2
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore, a fronte dell'ammontare mensile di E. 280,00 posto da questo Tribunale a carico del ricorrente col decreto del 13.10.2023, l'accordo raggiunto dalle parti in sede provvisoria ha fissato, al riguardo, il minor importo di E. 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Anche sotto questo profilo, va data conferma alla disciplina concordata dalle parti all'udienza del 10.2.25, non ravvisandosi i presupposti per la riduzione della misura dell'assegno ad E. 100,00 al mese, come invece domandato dal sig. all'ultima udienza. La resistente, per contro, ha Parte_1 chiesto la conferma del contributo in precedenza concordato fra le parti.
Vero è che la ha adempiuto solo parzialmente all'ordine di esibizione disposto CP_1 dal Giudice Relatore con ordinanza del 10.2.2025 (avendo prodotto unicamente la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, datata 24.09.2025, e le buste paga di luglio e agosto 2025 ed avendo, per contro, omesso completamente la produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi, della movimentazione bancaria relativa all'ultima annualità e delle restanti buste paga). Tuttavia, da tale omissione non è possibile inferire l'esistenza di fonti di reddito ulteriori e diverse da quelle dichiarate dalla resistente, posto che alcun elemento di prova in tal senso è stato offerto (e men che meno fornito) dal ricorrente.
Il Collegio ritiene, quindi, che la parzialità della documentazione reddituale prodotta in giudizio dalla resistente non sia d'ostacolo alla ricostruzione della situazione economica della stessa, per quel che rileva in questa sede.
Ed invero, la resistente ha dichiarato di aver svolto fino al settembre 2024, CP_1 allorquando ha rassegnato le dimissioni così da poter trascorrere più tempo col figlio , un lavoro Pt_2 a tempo pieno, con una retribuzione netta mensile di circa E. 800,00/900,00 al mese (cfr. verbale d'udienza 10.02.2025: “fino a settembre 2024 lavoravo presso un Caf con orario 9,00-18,00 e guadagnavo netti 800/900 euro al mese”). Trattasi di circostanza che trova riscontro negli estratti c/c prodotti dalla resistente sub docc. 1-2.
Parimenti, sono riscontrate dalle acquisizioni documentali le ulteriori dichiarazioni rese dalla resistente in udienza in ordine alle proprie condizioni reddituali, con particolare riferimento al contratto di lavoro stipulato nel mese di dicembre 2024 (v. verbale d'udienza 10.2.25: “il 2 dicembre ho stipulato un contratto di lavoro in un altro CAF con un orario part-time, attualmente sono in prova per 3 mesi e dopo c'è la prospettiva di lavorare full-time qualora mi dovessero confermare, dovrei concordarlo con il titolare e si tratterebbe di 36 ore settimanali, avrei anche la possibilità di lavorare da casa, l'orario sarebbe dalle 09,00 fino alle 16,00, adesso è dalle 09,00 alle 13,00”). Di questo nuovo impiego a tempo determinato e del relativo orario di lavoro si ha contezza dall'atto di assunzione, sub doc. 3 di parte resistente, che indica la scadenza del rapporto al 31.1.2025.
Con riguardo, invece, alla condizione lavorativa attuale, la resistente ha prodotto la proroga fino al 31.1.2026 del contratto di lavoro a tempo determinato con la Cooperativa Animazione Valdocco, con orario di venti ore settimanali. A questo riguardo, l'effettiva prestazione di un lavoro part time può dirsi acclarata alla luce delle buste paga in atti. Ancorché incomplete (essendo riferite, come detto, ai soli mesi di luglio e agosto 2025), esse attestano una retribuzione netta intorno ad E. 450,00/460,00: importi pagina 5 di 8 di per sé compatibili con un impiego a tempo parziale, considerato che, quando lavorava ad orario pieno, il reddito della era di ammontare pressoché doppio. CP_2
Per contro, il sig. ha riferito di lavorare a tempo indeterminato come operaio, Parte_1 con guadagni mensili di circa E. 1.550,00; i suoi redditi medi per il 2024 risultano pari a circa E. 1.700,00 al mese, calcolati su 12 mensilità (cfr. C.U. 2025, sub doc. 8 parte ricorrente) e sono in continuità con questo dato le risultanze delle buste paga 2025 in atti (gennaio-giugno 2025: cfr. doc. 9 parte ricorrente). Egli ha poi dichiarato e documentato (cfr. docc. 3-4) di aver acquistato la proprietà di una nuova abitazione, per la quale sostiene un mutuo, altro indice rilevante di capacità economica.
Dal confronto tra la situazione così ricostruita e quella presa in considerazione dal decreto del 13.10.2023 risulta evidente come, fra le parti, permanga ad oggi una disparità reddituale significativa, dovendosi anzi registrare un miglioramento della condizione del ricorrente (peraltro beneficiario di una stabilità lavorativa a dispetto della resistente). Nel 2023, infatti, questo Tribunale aveva stabilito l'importo mensile di E. 280,00 tenendo conto (i) quanto alla sig.ra , di un reddito di E. CP_1 580,00 al mese, (ii) con riguardo al ricorrente, di una “retribuzione media mensile dell'importo netto di E. 1.300,00” (laddove, come detto, i suoi guadagni attuali sono intorno agli E. 1.700,00 mensili).
In definitiva, il permanere fra le parti del divario reddituale giustifica, pur a fronte di un regime di visita paritario (mentre all'epoca del decreto del 2023 i tempi di permanenza del minore presso il padre erano pressoché nulli, cfr. decreto sub doc. 1 parte ricorrente, p. 5), la previsione di un contributo al mantenimento di a carico del ricorrente. Pt_2
Il relativo ammontare può essere determinato nella somma mensile di E. 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa osservato presso il Tribunale di Torino. Tale importo appare congruo in considerazione dell'incremento del tempo di permanenza del minore presso il sig. oggi corrispondente a quello materno con una correlata diversa modulazione del Parte_1 carico gestionale del minore, delle spese abitative sopportate da entrambe le parti (il ricorrente sostiene i costi del mutuo, la resistente quelli di locazione), dell'assegno unico percepito dai genitori al 50% (pari a circa E. 110/mese) e delle crescenti esigenze economiche del minore correlate all'età.
È, dunque, rigettata la domanda del ricorrente di una ulteriore riduzione dell'assegno ad E. 100,00.
Il contributo al mantenimento della prole, nell'importo dianzi indicato, è dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso), atteso che è pacifico, per averlo riconosciuto la stessa resistente (v. verbale d'udienza 10.2.25), che fin dalla liberalizzazione degli incontri padre-figlio avvenuta agli inizi del 2024 il ricorrente ha tenuto con sé il bambino con tempi di visita pressoché paritari a quelli materni. La circostanza è riscontrata anche dal Servizio Sociale (v. rel. del 30.1.25).
Sulle spese di lite
Ricorrono i presupposti, a mente dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per compensare le spese di lite nella misura di tre quarti, ponendo la restante parte a carico del ricorrente. Tanto in ragione, da un lato, della congiunta richiesta delle parti di sostanziale conferma dell'accordo provvisorio raggiunto all'udienza del 10.02.2025 salvo in punto mantenimento del minore e, dall'altro, della soccombenza del ricorrente sulle domande su cui ha instato all'ultima udienza del 01.10.2025.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i parametri minimi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), attesa la non particolare complessità della causa, la natura pagina 6 di 8 (documentale) e l'entità dell'attività istruttoria svolta e l'assenza di scritti difensivi conclusivi. Non constano esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, in parziale modifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 13.10.2023, così provvede:
DISPONE il seguente regime di visita paritetico minore-genitori, salve diverse intese fra le parti:
− una settimana: dall'uscita da scuola del lunedì sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con la madre e dall'uscita da scuola del mercoledì sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con il padre e nel fine settimana dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera alle 20,00 con la madre;
− la settimana successiva: dall'uscita da scuola del lunedì sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con il padre e dall'uscita da scuola del mercoledì sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola (stessi orari in assenza di scuola) con la madre e nel fine settimana dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera alle 20,00 con il padre;
− vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di QU con l'altro (Pasqua 2025 con la madre e QU con il padre e così via ad anni alterni);
− vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (periodo di Natale 2025 con il padre e periodo di Capodanno con la madre e così via ad anni alterni);
− vacanze estive: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
− le altre festività ed il giorno del compleanno del minore secondo il criterio dell'alternanza (compleanno 2025 con il padre e così via ad anni alterni);
DISPONE che il minore mantenga la residenza anagrafica presso il domicilio materno;
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, il sig. Parte_1
corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al
[...] Controparte_1 mantenimento del figlio minore, la somma mensile di E. 150,00, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016. L'assegno unico è suddiviso al 50% fra i genitori;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali per l'attuazione degli interventi, compresi quelli di mediazione nella comunicazione fra le parti, intesi a favorire la riduzione del conflitto genitoriale, a promuovere la bigenitorialità ed a fornire ogni più utile supporto al bambino, fin quando stimato necessario o opportuno dagli operatori incaricati;
CONFERMA, per quanto non modificato dalla presente sentenza, le statuizioni del decreto emesso da questo Tribunale in data 13.10.2023;
DICHIARA COMPENSATE tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di tre quarti;
CONDANNA il sig. a rifondere alla resistente, Parte_1 sig.ra , il restante un quarto delle spese di lite, un quarto che Controparte_1 si liquida in complessivi E. 952 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 7 di 8 MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 07.11.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA CU TO AM
Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Davide Melano Bosco
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
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