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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11295 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 21464 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma, alla via Elvia Recina, n. 14, presso lo studio dell'avv. Alessandra
ADONE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do- CP_1 miciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Me- tropolitana dell , rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo IANDOLO CP_2 in virtù di procura generale alle liti per notar del 22.03.2024, n. Per_1
37875 di rep.
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria: assegno sociale
L'avv. per la ricorrente: “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente Tes_1 già al momento della domanda amministrativa di assegno sociale
(13/06/2024) era in possesso del requisito reddituale richiesto dalla legge e
1 pertanto non essendo contestati gli altri requisiti di legge, dichiarare che la sig.ra ha diritto all'assegno sociale con decorrenza dal 01/07/2024 Pt_1
che corrisponde al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. 2) Conseguentemente condannare l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'istante
l'assegno sociale con decorrenza dal 01/07/2024 che corrisponde al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle obbligazioni al saldo.
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi oltre il 15% per spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi;
4) Con sentenza munita di clau- sola di provvisoria esecuzione”.
L'avv. G. Iandolo, per il convenuto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in fun- zione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarare l' non tenuto all'erogazione della prestazione as- CP_1 sistenziale richiesta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 12 giugno 2025, ha espo- Parte_1
sto che in data 13 giugno 2024 ha presentato domanda di assegno sociale, la quale è stata respinta, con missiva del 17 giugno 2025, sull'assunto che la ri- nuncia all'assegno di mantenimento pattuito nella sentenza di separazio- ne/divorzio, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale del coniu- ge, non era congrua, per cui non sussisteva il requisito dello stato di bisogno;
che il ricorso presentato al Comitato provinciale il 3 luglio 2024 è stato riget- tato in data 24 settembre 2024; che ella è separata dal coniuge giusta decreto di omologazione del 25 ottobre 1994; e che ha raggiunto il 65° anno di età ed ha percepito nell'anno 2024 soltanto la somma di €709,62 a titolo di “NASPI” mentre nel corrente anno non ha percepito alcun reddito siccome disoccupata.
2 Tanto premesso, la ricorrente, richiamate talune pronunce giurispruden- ziali, anche di legittimità, ha sostenuto che la legge (art. 3, L. n. 335/1995) prevede come unica condizione lo stato di bisogno desunto dalla assenza di redditi o dalla loro insufficienza secondo i parametri normativi prefissati, sen- za che assuma rilievo la mancata richiesta di erogazione dell'assegno di man- tenimento al coniuge e senza che rilevi il comportamento pur colpevole dell'interessato.
Ha pertanto concluso come sopra riportato.
L' , costituitosi il 15 settembre 2025, ha chiesto respingersi la do- CP_1
manda e, richiamata la disciplina di legge relativa all'istituto dell'assegno so- ciale, ha affermato che grava sulla ricorrente l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti necessari, ribadendo gli argomenti addotti in sede ammini- strativa ed evidenziando che il coniuge della ricorrente percepisce trattamento pensionistico il cui rateo mensile netto ammonta ad €2.180,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - A norma dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, l'assegno sociale è attribuito a condizione che non si posseggano redditi superiori all'importo dell'assegno stesso, se si tratta di persona non coniugata, e pari al doppio dell'assegno, se si tratta di persona coniugata, computando però in questo caso anche il reddito del coniuge.
La legge precisa quali introiti debbano essere considerati reddito: “Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, non- ché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si com- putano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le an- ticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pen-
3 sione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma
6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale” (art. 3, comma 6 l. n. 335/1995).
2. - Si osserva che, correttamente, l' rammenta che l'onere di pro- CP_2 vare la sussistenza del requisito reddituale per fruire dell'assegno sociale grava sull'interessato.
Per quanto qui rileva, deve invero trovare applicazione la normativa in materia di accertamenti sulle condizioni reddituali dalle quali dipende la frui- zione di alcune prestazioni, quali appunto l'assegno sociale, il cui godimento è subordinato al possesso di redditi non superiori a determinate soglie. Nella specie, si fa riferimento all'importo dello stesso assegno sociale se si tratta di persona non coniugata, e pari al doppio dell'assegno, se si tratta di persona coniugata, computando però in questo caso anche il reddito del coniuge (art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995).
3. - Invero, i commi 8 e 9 dell'art. 35, d.l. 30.12.2008, n. 207, conv. in l.
n. 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispongono:
“
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni pre- videnziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quel- lo conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso an- no per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casella- rio centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferi- mento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
Dunque, mentre di regola è necessario verificare quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente, per l'anno di prima liquidazione è sufficiente
4 una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso (art. 35, comma 9, d.l.
n. 207/2008). Inoltre, deve aversi riguardo all'anno in corso anche per tutte le prestazioni per le quali vi è obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati ovvero i “trattamenti pensionistici a carico: a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) di regimi obbligatori di previdenza so- stitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero; c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
e) di qualunque altra forma di previ- denza integrativa e complementare”.
Posto che la domanda è stata presentata il 13 giugno 2024, facendo rife- rimento ai redditi del medesimo anno, se certo non possono ritenersi provati in giudizio da mera dichiarazione dell'interessato (cfr., ex multis, Cass. civ. sez.
VI, 10/05/2018, n. 11276, per l'affermazione che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà esaurisce la sua efficacia probatoria nell'ambito dei rappor- ti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi), dall'altro lato posso- no essere provati non necessariamente con l'esibizione della dichiarazione fi- scale o con certificazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate.
Ben può tenersi conto di dati presuntivi, posto che le presunzioni sempli- ci possono essere utilizzate per risalire da un fatto noto ad uno ignoto (artt.
2727 e 2729 c.c.).
Si deve quindi rilevare che, da quanto consta dall'estratto contributivo emesso il 20.10.2025 (allegato alle note difensive), la nel 2023 Pt_1 ha percepito esclusivamente il trattamento previdenziale NASpI e, parimenti, nel 2014, tale trattamento limitatamente al periodo 01.01.2024-31.01.2024. Da certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate il 29 settembre 2025 (deposita- to il 30.09.2025) risulta appunto unicamente la percezione di indennità previ- denziale ammontante ad €709,62.
5 Dal decreto di omologa del verbale di separazione del 25.10.1994 (doc. 5 produzione ricorrente), appare che l'abitazione di proprietà dei coniugi, sita in
Roma alla via G. B. Manzella, n. 78, nella quale la ricorrente tuttora risiede (v. doc. 3 produzione convenuto), è stata assegnata in uso e godimento alla mo- glie. Pertanto, in quanto immobile destinato ad uso di abitazione il suo reddito non rileva ai fini del presente giudizio.
Considerato inoltre che il convenuto, che pur accede liberamente ai dati dell'Agenzia delle Entrate e che dispone dei propri dati relativi alle contribu- zioni versate per la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, non ha addotto alcun elemento relativo a redditi lavorativi che la ricorrente avrebbe percepito nell'anno 2024, può concludersi nel senso che sussiste nell'anno
2024 il requisito reddituale per accedere al godimento dell'assegno sociale, fermo ogni eventuale futuro controllo posto che, come detto, per il primo anno di attribuzione del beneficio, non può farsi riferimento se non a dati presuntivi.
4. - La ricorrente, nata il [...], ha superato il 67° anno di età (il limite originario di 65 anni, in forza del sistema di adeguamento triennale sta- bilito dall'art. 12, comma 12-bis, del D.L. n. 78/2010, conv. dalla L 122/2010,
è stato aumentato dapprima a 65 anni e sette mesi e, a decorrere dal 1° gennaio
2018, giusta art. 24, comma 8, del DL n. 201/2011, a 66 anni e sette mesi ed indi, dal 1° gennaio 2019, a 67 anni secondo quanto stabilito Ministero dell'Economia e delle finanze con decreto del 5 dicembre 2017, in G.U. n. 289 del 12 dicembre 2017).
5. - Non rileva la circostanza che ella abbia rinunciato ad assegno di mantenimento all'atto della separazione né che abbia omesso di chiedere una modifica delle condizioni di separazione, pur disponendo il coniuge di tratta- mento pensionistico il cui rateo mensile ammonta, nel corrente anno, ad
€2.180,64 (doc. 2 produzione convenuto).
Infatti, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, pun- tualmente richiamato dalla difesa di parte ricorrente, ai fini dell'attribuzione
6 della prestazione assistenziale in questione non rilevano le ragioni per le quali l'interessato si sia venuto a trovare in condizioni di bisogno (Cass. civ., Sez. lav., 15/09/2021, n. 24954: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferio- re al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la man- cata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a ti- tolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per es- sere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”; cfr. anche
Cass. civ. sez. lav., 13/03/2023, n. 7235).
6. - Deve quindi dichiararsi il diritto della ricorrente di percepire l'assegno sociale dal 1° luglio 2024 e deve, conseguentemente, condannarsi il convenuto a corrispondere i ratei di assegno a decorrere dalla detta data, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione moneta- ria secondo gli indici I.S.T.A.T., giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6 del- la legge n. 412/1991) sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (13 giugno 2024) dalle singole scadenze fino al soddisfo.
7. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 nel loro valo- re mimino per controversie di valore compreso tra €5.200,00 ed €26.000,00
7 giacché, avuto riguardo al criterio stabilito dall'art. 13, 1° comma, c.p.c. (cfr.
Cass. civ., sez. un., 21/05/2015, n. 10454), due annualità della prestazione do- vuta ammontano ad importo compreso tra i detti limiti (l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2024 ammonta ad €6.947,33: v. circolare n. 23 del CP_1
28.01.2025).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del cit. D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A., co- me per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 12 giugno 2025, così provvede: Parte_1
1 - accertato che ha diritto di percepire l'assegno so- Parte_1
ciale a decorrere dal 1° luglio 2024, condanna l' al pagamento, a CP_1 favore della ricorrente, dei relativi ratei oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli in- dici I.S.T.A.T.) sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2 - condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. Alessandra ADONE, CP_1
procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi
€2.143,00#, di cui €280,00# per spese generali ed €1.864,00# per com- pensi, oltre IVA e CPA;
3 - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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