Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/04/2023, n. 11188
CASS
Sentenza 27 aprile 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 14 aprile 2023, con numero di registro generale 4192/2020. Le parti in causa sono un fondo d'investimento statunitense e l'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha contestato la legittimità della ritenuta del 15% sui dividendi percepiti da società italiane, sostenendo che tale aliquota fosse discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai fondi comuni di investimento italiani, assoggettati a un'imposta ridotta del 12,5%. La questione giuridica centrale riguardava la violazione dell'art. 63 del TFUE, che garantisce la libera circolazione dei capitali, e la compatibilità della normativa italiana con le disposizioni europee.

Il giudice ha accolto i motivi di ricorso, evidenziando che la normativa italiana, applicando un'aliquota più alta ai fondi non residenti, costituiva una restrizione alla libera circolazione dei capitali. La Corte ha affermato che l'art. 10 della Convenzione Italia-USA deve essere interpretato in modo da evitare discriminazioni, stabilendo che l'aliquota applicabile ai dividendi per i fondi statunitensi deve essere ridotta al 12,5%, in linea con il trattamento riservato ai fondi italiani. La sentenza ha quindi disposto il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, conformandosi al principio di diritto stabilito.

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Massime1

In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2007 al 2010, da società residenti in Italia a fondi d'investimento mobiliare residenti negli Stati Uniti, l'art. 10, par. 2, lett. b, della Convenzione Italia-U.S.A., per il quale l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo, va interpretato, secondo il canone di buona fede ed i principi della fiscalità comunitaria ed internazionale (per evitare la violazione dell'art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi), nel senso che anche a tali dividendi si applica l'aliquota del 12,5 per cento, a cui erano assoggettati "ratione temporis" i fondi comuni mobiliari aperti residenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l. n. 77 del 1983.

Commentari2

  • 1Discriminazione a danno dei fondi di investimento extra europei
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 14 maggio 2025

  • 2Dividendi di fonte italiana distribuiti a società estere: profili di discriminazione e tutela delle libertà fondamentali, dopo la Legge di Bilancio 2026 e il…Accesso limitato
    Adriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 23 aprile 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/04/2023, n. 11188
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11188
Data del deposito : 27 aprile 2023

Testo completo