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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3342/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. SA AN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3342/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 12/06/2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.;
TRA
, sito in Marano di Napoli alla Via Toscana n. 14 (c.f.: Parte_1
), in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Napoli (NA) P.IVA_1 alla via Battistello Caracciolo n. 16, presso lo studio degli Avvocati Curti Bruno (c.f.:
e (c.f.: ), dai quali è rappresentato e C.F._1 Parte_2 C.F._2 difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
E
, in Controparte_1 sigla “ (c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 348, presso lo studio dell'Avv. Limone Aniello (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._3 difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 5305/2021, emesso dal Tribunale ordinario di
Napoli Nord, pubblicato in data 20/12/2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n.
13171/2021 r.g.”;
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate per l'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 12/06/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sito Parte_1 in Marano di Napoli alla Via Toscana n. 14, in persona dell'Amministratore p.t., ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5305/2021 emesso da questo stesso Tribunale, in data 17/12/2021 e pubblicato in data 20/12/2021, ad istanza della società all'esito della procedura monitoria iscritta al numero di ruolo Controparte_3 generale 13171/2021, con il quale era stato ad esso Condomino ingiunto il pagamento, in favore della Società ricorrente, della somma complessiva di euro 38.177,14, oltre interessi al tasso convenzionale di cui al dedotto contratto e spese del procedimento.
A fondamento della procedura monitoria la società ricorrente, odierna opposta, aveva offerto in comunicazione e prodotto fatture relative ad un contratto di manutenzione ascensori, stipulato con il opponente in data 21/12/2004, asseritamente Parte_1 rimaste insolute.
Al fine di paralizzare la pretesa azionata dalla opposta, il opponente nel Parte_1 proprio atto di citazione ha dedotto: (i) l'intervenuta prescrizione del credito assunto come vantato dalla opposta, soggetto, a suo dire, al termine di prescrizione annuale;
(ii)
l'inadempimento contrattuale della opposta;
(iii) la nullità e/o l'inefficacia della clausola penale applicata, in virtù della previsione dell'art. 33 Codice del Consumo.
Ciò dedotto, la predetta parte ha, dunque, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. in via preliminare, nel caso in cui venga richiesta la provvisoria esecuzione, che la stessa non sia concessa per tutti i motivi innanzi esposti, non essendo le somme certe, liquide ed esigibili, oltre che pregiudicherebbe ulteriormente la situazione del
Parte_1
2. nel merito, accertare e dichiarare che le somme richieste nel decreto ingiuntivo non sono dovute dal per tutti i motivi innanzi detti, e cioè per Parte_1 intervenuta prescrizione, per inadempienza contrattuale e per l'applicazione dell'art.33 del codice del consumatore
3. per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 5305/2021, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord, Sez. II, in persona del Dott. SA AN, reso nel procedimento avente r.g. 13171/2021; 4. vinte le spese.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 22/06/2022 si è costituita in giudizio l'opposta , Controparte_1 la quale ha resistito all'avversa opposizione, contestando l'eccepita estinzione per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, deducendo che il termine di prescrizione in questione sarebbe quinquennale e non annuale — come dedotto dall'avversa difesa —
e, in conci caso, che esso sarebbe stato validamente interrotto;
ha, inoltre, respinto gli addebiti relativi a un proprio inadempimento contrattuale e ha sostenuto la valida applicazione della clausola di previsione di una “multa penitenziale” ex art. 1372 c.c. prevista nel contratto d'appalto, assumendone l'erronea qualificazione da parte dell'opponente come clausola penale.
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
Ciò premesso, l'opposta concludeva chiedendo al Tribunale adito:
"1) In via preliminare, si chiede concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del D.I. n.5305/021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17/12/2021, essendo il credito vantato documentalmente provato ed, in ogni caso, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
né, certamente, di pronta soluzione;
2) In via subordinata, si chiede concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo D.I. n. 5305/021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17/12/2021, limitatamente alla somma non contestata di € 5.295.66, oltre interessi convenzionali maturati maturandi dalle singole scadenze al saldo effettivo.;
3) Nel merito, si chiede il totale rigetto dell'opposizione giacche del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva;
4) Sempre nel merito, si chiede di accertare e dichiarare che il opponente è Parte_1 debitore, nei confronti della società della somma di € 38.177,14, oltre Controparte_3 interessi convenzionali contrattualmente pattuiti all'art.1 delle condizioni generali del contratto, dalla scadenza delle singole fatture all'integrale soddisfo;
5) per l'effetto, condannare il in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 al pagamento della somma di € 38.177,14, oltre interessi convenzionali contrattualmente pattuiti all'art.1 delle condizioni generali del contratto, dalla scadenza delle singole fatture all'integrale soddisfo, in favore della società Controparte_3
6) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed oneri accessori, come per legge.”.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 186, comma 6 c.p.c., preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudicante con ordinanza del 21/04/2023, espletata l'istruttoria richiesta ed ammessa, come da provvedimento del 21/12/2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025, con provvedimento del 16/06/2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via pregiudiziale di rito va dichiarata la procedibilità della domanda di parte opposta, esulandosi, nella fattispecie, dalle ipotesi in cui il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e/o della procedura di negoziazione assistita, sono ex lege necessitate, appunto, a pena di improcedibilità. La fattispecie in esame, in cui si discute di inadempimento contrattuale e di contestate posizioni di credito-debito, non rientra nelle materie di cui all'art. 5 D.lgs. 28/2010, per espressa previsione normativa ex art. 71-quater, disp. att. c.c., il quale recita: “Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione
o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.”, essendosi, invece, al cospetto, nella specie, di un ordinario contenzioso contrattuale e non “condominiale” (nel senso sopra chiarito).
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
In via preliminare di merito, va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito azionato dalla società opposta, sollevata dall'opponente, e fondata sul rilievo che, per alcune fatture relative alla manutenzione ordinaria, il termine di prescrizione sarebbe quello annuale, ciò derivando dal fatto che il contratto tra le parti avrebbe carattere periodico.
L'eccezione è infondata.
Va, innanzitutto, precisato che il termine annuale di prescrizione invocato dalla opponente, trovando fondamento, tutt'al più, nell'art. 2955 c.c. che, tuttavia, disciplina le cc.dd. prescrizioni presuntive, radicalmente differenti (per ratio e ambito applicativo) rispetto a quelle estintive.
Ed invero — come evidenziato da pacifica dottrina e giurisprudenza — la prescrizione presuntiva trova il suo presupposto nel decorso del tempo per fondare, non già una fattispecie di radicale estinzione del diritto per mancato esercizio entro il termine previsto dalla legge, bensì una mera presunzione di adempimento dell'obbligazione; sicché sono radicalmente incompatibili tra loro l'eccezione di prescrizione presuntiva, da un lato, e l'eccezione di inadempimento o di contestazione del quantum debeatur, dall'atro lato, poiché quest'ultima porta con sé l'implicita ammissione di mancato adempimento dell'obbligazione, evidentemente tranciante lo stesso presupposto applicativo della prescrizione presuntiva (cfr. sul punto, ad esempio, Cass. 12771/2012).
A ciò aggiungasi che anche qualora l'eccezione attorea volesse prendersi in riferimento sotto la diversa prospettiva della prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 c.c., va pur sempre considerato che, essendo state dedotte in lite prestazioni eseguite tra il settembre 2014 e l'ottobre 2021 (come da fatture in atti), parte opposta ha, in ogni caso, prodotto in atti lettere raccomandate del 15/02/2017 e del 06/04/2020 (non contestate dall'opponente), di interruzione della prescrizione e costituzione in mora del Condominio attore (cfr. allegati A e B della produzione di parte opposta). Valga, poi, considerare che la prescrizione è stata anche ulteriormente interrotta con la notifica del decreto ingiuntivo alla società opponente, avvenuta in data 05/02/2022 e, quindi — come rilevato dalla società opposta — prima del decorso anche del termine quinquennale di prescrizione.
Nel merito, l'opposizione si è rivelata solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
In diritto giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002;
419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda — che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione — ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni
Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all'inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Tutto ciò precisato in diritto, nella specie il opponente ha dedotto Parte_1
l'inadempimento contrattuale dell'obbligazione gravante sulla società opposta, ai sensi dell'art. 1460 c.c., poiché quest'ultima non avrebbe effettuato alcuna manutenzione ordinaria — manutenzione che esso opponente assume avrebbe dovuto essere effettuata con cadenza mensile — e che la stessa, dall'anno 2020, non avrebbe effettuato alcun tipo di intervento di manutenzione;
non contestando, invece, il l'esecuzione degli Parte_1 interventi di manutenzione “straordinaria”, questi possono esser dati per riconosciuti, con conseguente riconoscimento del credito di cui alle relative fatture, quantomeno per la somma totale di euro 5.295,66.
All'atto della costituzione in giudizio l'opposta ha, però, prodotto n. 48 rapporti di verifica semestrale (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta) e n. 71 rapporti di verifica ordinaria (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), che assume essere stati sottoscritti dai condòmini proprietari degli appartamenti del;
sul Parte_1 punto l'opponente non ha sollevato contestazioni di sorta, né ha disconosciuto tali documenti (art. 115 c.p.c.).
Per quanto attiene alla censura di parte opponente secondo cui parte opposta avrebbe fatturato prestazioni di manutenzione ordinaria in realtà non eseguite, in quanto relative al periodo dal I al II semestre dell' 2020, durante il quale non avrebbe potuto svolgerle essendovi una pandemia in corso con conseguente sospensione di tutte le attività non urgenti e differibili, correttamente parte opposta ne ha argomentato l'infondatezza, rilevando che, al fine di garantire la sicurezza necessaria ed essenziale nell'uso degli impianti, con il
D.P.C.M. 22 marzo 2020, risultano essere state escluse dalla sospensione delle attività proprio le Imprese di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori e scale mobili
(cfr. allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020; codice 43.29.01 ATECO).
Tutta la documentazione prodotta in giudizio prova l'avvenuta prestazione delle verifiche prescritte e anche l'istruttoria svolta attraverso prove testimoniali lo conferma.
Tanto si evince molto chiaramente dalle deposizioni testimoniali acquisite all'udienza del
17 ottobre 2024, con l'escussione di due testi di parte opposta, dipendenti della stessa, e di un teste di parte opponente, che ha svolto servizio di portierato per il Condominio opponente.
In particolare, il teste alla predetta udienza ha dichiarato: «sono un Testimone_1 dipendente della convenuta dal 2007 e sono attualmente ancora dipendente con la Controparte_2 mansione di responsabile di filiale dal luglio 2021 ad oggi;
in precedenza, invece, mi occupavo del settore commerciale in qualità di agente di zona;
voglio inoltre specificare che il mio contratto di lavoro afferisce alla società Del Bo Impianti s.r.l., che è una consorziata del »; sui Controparte_2 capitoli di prova articolati da parte opposta nella memoria depositata in data 28 ottobre
2022 ed ammessi, come da ordinanza istruttoria del 21/12/2023, il teste ha dichiarato:
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
«ADR: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto dal periodo dal 2014 al 2020 tra i clienti del P vi era anche il ed , in quanto agente di zona, gestivo Controparte_2 Parte_1 direttamente i contratti proprio dell'area geografica dove era ubicato il Parte_1 specifico che per il il si occupava della manutenzione ordinaria Parte_1 Controparte_2 dell'impianto ascensore e inoltre del servizio di chiamata in caso di malfunzionamenti, nonché di manutenzione straordinaria;
Sul capo 1): “Vero è che, nel periodo dal gennaio 2014 fino al primo semestre 2020, ho effettuato la manutenzione ordinaria e straordinaria dei n.8 impianti elevatori, Co siti nel di Via Toscana n.14 Marano di Napoli (NA)”; “Sì la Parte_1 circostanza è vera;
preciso di essermi anche recato una o due volte presso il . Preciso, Parte_1 comunque che io mi occupavo del lato commerciale e non tecnico della manutenzione diretta degli impianti”; Sul capo 2): “Vero è che in data 06/11/2020, recatomi presso il Condominio Parco Elisa di Via Toscana n.14 Marano di Napoli (NA), per effettuare il servizio di manutenzione, riscontravo sugli impianti ascensore che alcuni componenti erano stati sostituiti da una Ditta terza e provvedevo a riferire quanto da me riscontrato al mio responsabile commerciale anche ai fini dei risvolti assicurativi”; R.: “Non mi sono recato io personalmente a constatare ciò, ma la circostanza mi è stata riferita da un nostro tecnico, che si chiama;
saputo ciò io riferii la Persona_1 circostanza all'amministratore del facendo presente che tale modo di operare non era Parte_1 corretto sia per questioni di responsabilità che assicurative”; Sul capo 3): “Vero è che nel mese di
Febbraio 2021, mi recavo nuovamente presso il Condominio Parco Elisa di Via Toscana n.14
Marano di Napoli (NA), per effettuare la manutenzione e riscontravo l'apposizione nelle 8 cabine delle targhette di un'altra Ditta di manutenzione?”; R.: “Anche questa circostanza mi fu riferita dal nostro tecnico;
ribadisco infatti che io non mi recavo personalmente ad Persona_1 effettuare la manutenzione degli impianti”; Sul capo 4): “Vero è che a far data dal Suo subentro nell'Amministrazione condominiale, il Sig. era presente quando il Pt_4 Parte_5 svolgeva le attività di manutenzione?”; R.: “Non sono a conoscenza diretta della circostanza, ma ho appreso direttamente dal che voleva essere direttamente presente durante le Parte_6 attività di manutenzione, nell'ultimo periodo”. “Nello svolgimento delle mie mansioni mi CP_4 occupavo anche della fatturazione;
specifico che la fatturazione per la manutenzione ordinaria veniva emessa, in via automatica, nei primi giorni di gennaio e nei primi giorni di luglio di ogni anno, infatti venivano emesse due fatture all'anno per la manutenzione ordinaria;
invece, per la manutenzione straordinaria, si aspettava il rapporto di intervento del tecnico, che indicava, nello specifico in cosa era consistito l'intervento, e poi si emetteva la fatturazione. Specifico che per i lavori più grossi, si trasmetteva prima l'offerta al cliente e solo dopo l'accettazione di quest'ultimo si procedeva prima col lavoro e poi con la fatturazione;
invece, per gli interventi più minuti si emetteva fatturazione direttamente dopo l'intervento del tecnico e il suo rapporto;
in genere si raggruppavano più interventi minuti e a fine mese si emettevano le singole fatturazioni.” A.D.R.:
“Anche per le verifiche semestrali prescritte per legge i tecnici emettevano un rapporto di intervento, il quale era firmato anche dall'Amministratore del Condominio, se presente, oppure da un altro condomino presente o dal portiere.” “Ogni due anni, nell'ambito delle verifiche CP_4 biennali operate dall'ente terzo previsto per legge, noi, quando richiesto, esibivamo i rapporti di verifica semestrali, dato che in mancanza si poteva anche disporre il blocco dell'impianto.” : CP_4
“Preciso che io personalmente non facevo parte dell'ufficio fatturazioni;
le fatturazioni per la manutenzione ordinaria venivano emesse direttamente e automaticamente dall'ufficio fatturazione, ossia da una mia collega;
mentre per gli interventi di manutenzione, il tecnico redigeva il rapporto
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di intervento che ho detto prima, lo passava a me, io lo prezzavo e poi lo passavo all'ufficio fatturazioni, per l'emissione della relativa fattura.” “Preciso che i rapporti di intervento CP_4 semestrali arrivavano ad una mia collega che li archiviava;
io vedevo direttamente i rapporti di intervento che dovevo prezzare e posso precisare che tali rapporti erano tutti firmati o dall'Amministratore del Condominio o da chi si trovava sul posto.” “So precisare che per la CP_4 manutenzione semestrale i tecnici impiegavano circa quaranta minuti ad impianto e il Parte_1
era dotato di otto impianti.”.».
[...]
Il teste alla medesima udienza ha dichiarato: «ho una ditta individuale che si Testimone_2 occupa di portierato e mi sono occupato anche della portineria del condominio di Parte_1
Marano di Napoli, in precedenza mi occupavo della portineria dello stesso condominio con un'altra Co ditta;
in totale mi occupo del portierato del condominio continuativamente dal 21 Parte_1 ottobre 2013 a tutt'oggi.». Sui capitoli di prova articolati da parte attrice nella memoria depositata in data 31 ottobre 2022 ed ammessi, come da ordinanza istruttoria del Co 21/12/2023, il teste ha dichiarato: «Sul capo 1): “Vero che” la ditta del fino all'anno 2020 era incaricata per effettuare manutenzione degli impianti di ascensori;
R.: “Si la circostanza è vera” Sul capo 2): “Vero che” La ditta del Bo si recava ogni sei mesi presso il condominio per effettuare il controllo sugli impianti di ascensori;
R.: “Si la circostanza è vera;
in genere veniva un tecnico della ditta Sul capo 3): “Vero che La ditta effettuava il controllo su tutti gli otto impianti CP_2 CP_2 Co di ascensori in una solo giornata con solo uno o massimo due incaricati;
“Si la circostanza è vera;
sul punto posso precisare che la mia giornata lavorativa è dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e in genere il tecnico della ditta arrivava intorno alle 8.30 e andava via intorno CP_2 alle 13.00; talvolta ho visto arrivare anche due tecnici con due mezzi diversi;
Sul capo 4): “Vero Co che” La ditta del effettuava detti controlli senza alcuna supervisione da parte dell'amministratore ovvero di un suo incaricato;
R.: “Si la circostanza è vera;
posso precisare che fino all'anno 2018 quando era in carica il vecchio amministratore io ero autorizzato a firmare anche
i rapporti di intervento;
in genere li firmavo prima dell'intervento; dal 2019, invece, gli interventi venivano effettuati alla presenza del nuovo amministratore, che il più delle volte era presente;
non so precisare, perché non l'ho visto, se l'amministratore firmava i rapporti di intervento. Preciso che
l'amministratore in carica fino all'anno 2018 si chiama mentre quello in carica dal Controparte_5
2019 si chiama invece, dal novembre dell'anno scorso è entrato in carica un Parte_6 nuovo amministratore che si chiama;
Sul capo 5): “Vero che” L'amministratore Controparte_6 [...] con la ditta del Bò ha avuto discussioni in merito a come venivano compiute le attività di Pt_4 manutenzione ovvero verifica;
R.: “Si, la circostanza è vera, nel senso che qualche volta ho visto
l'amministratore discutere con i tecnici della ma da lontano, non ho sentito cosa dicevano;
Pt_7 Pa Sul capo 6): “Vero che” La del a seguito di dette discussioni con l'amministratore non Pt_4 ha continuato nel rapporto;
R.: “Sulla circostanza posso precisare che fino all'incirca alla metà dell'anno 2020 ho visto ancora venire i tecnici della presso il condominio , invece CP_2 Parte_1 successivamente non li ho visti più venire. A.D.R.: “Successivamente, non ricordo bene se prima o dopo l'estate dell'anno 2020, sono venuto a sapere dall'Amministratore che i motivi di Pt_4 discussione con la nascevano da mancata e non corretta manutenzione, se non ricordo CP_7 male. L'ultima di queste discussioni tra l'Amministratore e la avvenne all'incirca nel CP_7 mese di giugno dell'anno 2020 in occasione delle verifiche semestrali.” A.D.R.: “Preciso che, come ho detto prima, in genere io firmavo i rapporti di intervento appena il tecnico arrivava, ma poi il
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
tecnico non andava via, eseguiva l'intervento e dopo circa un paio d'ore andava via.” A.D.R.:
“Preciso che all'incirca dal secondo semestre dell'anno 2020 della manutenzione degli impianti del
si occupò un'altra Ditta, di cui non so precisare la denominazione, e che ancora Parte_1 tutt'oggi si occupa della manutenzione degli ascensori del .”». Parte_1
Il teste ha dichiarato: «sono un dipendente del da circa Persona_1 Controparte_2 diciotto anni, con mansioni di manutentore.». Sui capitoli di prova articolati da parte opposta nella memoria depositata in data 28 ottobre 2022 ed ammessi, come da ordinanza istruttoria del 21/12/2023, il teste ha dichiarato quanto segue: «Sul capo 1): “Vero è che, nel periodo dal gennaio 2014 fino al primo semestre 2020, ho effettuato la manutenzione ordinaria e straordinaria dei n.8 impianti elevatori, siti nel di Via Toscana n.14 Parte_1
Marano di Napoli (NA)”; R.: “Si la circostanza è vera;
preciso che mi recavo a fare la manutenzione presso il condominio sia per quella semestrale sia per quella mensile e sia per gli Parte_1 interventi su chiamata;
in genere per gli interventi su chiamata andavo da solo, mentre per la manutenzione semestrale e mensile andavamo in due. Sul capo 2): “Vero è che in data 06/11/2020, recatomi presso il di Via Toscana n.14 Marano di Napoli (NA), per Parte_1 effettuare il servizio di manutenzione, riscontravo sugli impianti ascensore che alcuni componenti erano stati sostituiti da una Ditta terza e provvedevo a riferire quanto da me riscontrato al mio responsabile commerciale anche ai fini dei risvolti assicurativi”; R.: “Si la circostanza è vera;
preciso che si trattava di intervento su chiamata, per cui mi recai sul posto da solo e constatai che erano stati sostituiti dei sensori delle porte e qualche elettromagnete;
ciò constatato ho chiamato in ufficio e riferito questa circostanza;
Non so ricordare se era proprio il 06 novembre, ma ricordo che era il mese di novembre dell'anno 2020; Sul capo 3): “Vero è che nel mese di Febbraio 2021, mi recavo nuovamente presso il Condominio Parco Elisa di Via Toscana n.14 Marano di Napoli (NA), per effettuare la manutenzione e riscontravo l'apposizione nelle 8 cabine delle targhette di un'altra
Ditta di manutenzione?”; R.: “Si la circostanza è vera;
Sul capo 4): “Vero è che a far data dal Suo subentro nell'Amministrazione condominiale, il Sig. era presente quando il Pt_4 Parte_5 svolgeva le attività di manutenzione?”; R.: “Sulla circostanza posso riferire che
[...] nell'ultimo anno o nell'ultimo anno e mezzo circa alle manutenzioni era presente anche
l'amministratore o un suo collaboratore, i quali firmavano i rapporti di intervento;
in Pt_4 precedenza, invece, i rapporti di intervento erano firmati o dal portiere o da qualche condomino.”
ADR: “Preciso che le manutenzioni semestrali duravano circo 40 minuti per ogni impianto, mentre quelle ordinarie mensili circa 30 minuti ad impianto;
preciso che nel condominio vi Parte_1 erano circa 8 impianti”. ADR: “Preciso che l'ultima volta che mi sono recato nel condominio Pt_1
è stato quando ho visto le targhette di un'altra ditta, come ho riferito in precedenza”. ADR:
[...]
“Che io ricordi non ho mai avuto discussioni con l'amministratore quando lo stesso era Pt_4 presente alle manutenzioni;
infatti, lo stesso firmava i rapporti di intervento senza mai sollevare questioni.” A.D.R.: “Preciso che in occasione delle verifiche semestrali operavo i controlli degli apparecchi di sicurezza, effettuavo le prove di isolamento ed effettuavo le prove dei regolatori di velocità e di scorrimento delle funi;
mentre in occasione della manutenzione ordinaria mensile, controllavo l'olio argano, le batteria dell'allarme, le segnalazioni esterne ed effettuavo la pulizia della fossa e la lubrificazione delle guide e dei componenti meccanici.” A.D.R.: “Preciso che mi recavo a fare la manutenzione ordinaria quando l'ufficio mi dava la sceda;
ciò avveniva circa
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
mensilmente.” A.D.R.: “Che io ricordi, ogni impianto di ascensore al aveva sei o sette Parte_1 fermate.».
Tutto il compendio probatorio acquisito rivela molto chiaramente che non vi fu inadempimento contrattuale da parte dell'opposta — neppure durante il periodo cosiddetto della pandemia — e che essa società ha effettuato, nel tempo per il quale vi era obbligata, tutti gli interventi di manutenzione dovuti per legge e per intese contrattuali;
dalle deposizioni testimoniali dianzi riportate emerge, e risulta provato, che il rapporto tra le parti si interruppe solo per l'affidamento delle attività manutentive ad altra impresa.
Né risulta, se non da una vaga e assai generica dichiarazione del teste («Sul capo 5): Tes_2 Pa
<<“Vero che” L'amministratore con la ditta del ha avuto discussioni in merito a come Pt_4 venivano compiute le attività di manutenzione ovvero verifica;
R.: “Si, la circostanza è vera, nel senso che qualche volta ho visto l'amministratore discutere con i tecnici della ma da Pt_7 lontano, non ho sentito cosa dicevano;
»), che tale interruzione sia stata dovuta ad una non corretta esecuzione degli interventi di manutenzione, mancando del tutto, sul punto, adeguato supporto probatorio, anche solo indiziario, e non essendovi agli atti alcuna prova di contestazioni mosse dal alla società opposta. Parte_1
Le allegazioni di quest'ultima hanno trovato, invece, puntuale e integrale riscontro e si ritiene che non vi sia stato inadempimento contrattuale da parte della stessa.
Il contratto intercorso tra le parti, stipulato nel 2004, in virtù di automatici rinnovi, di volta in volta per quattro anni, si è rinnovato l'ultima volta nell'anno 2020 e, in virtù delle pattuizioni contrattuali, avrebbe potuto essere disdettato solo con manifestazione di tale volontà da comunicarsi a mezzo raccomandata da riceversi dalla controparte contrattuale almeno sei mesi prima della scadenza;
infatti, nel contratto di manutenzione n. 90619 del
21/12/2004, in calce alle Condizioni Generali, risulta compilato a penna uno spazio puntinato, ove le parti stabilivano deroghe agli articoli 1, 2 e 7 e, con riferimento all'art. 2, specificavano modalità e tempistica di una tempestiva disdetta, convenendo espressamente quanto segue: “[…] A parziale deroga dell'art 2 si conviene che la durata del presente contratto è di anni quattro a decorrere dalla data di inizio prestazioni e verrà automaticamente rinnovato per egual periodo […] qualora non sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata da riceversi almeno 6 mesi prima della scadenza”.
Dalla documentazione prodotta dall'opponente (cfr. allegato n. 09 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., recante rapporti di verifiche semestrali nn. 66-67-68-69-70-71-72) risulta che operatori della opposta si recarono sugli impianti del in data Parte_1
06/11/2020 per svolgere le operazioni di verifica semestrale, cui non fece seguito una disdetta da parte del Parte_1
Dalla deposizione del teste di parte opponente e dalla deposizione del teste Testimone_2 di parte opposta risulta confermata la circostanza che l'opposta si recò Persona_1 di nuovo sugli impianti nel mese di febbraio 2021, riscontrando l'apposizione nella cabina di targa di altra società (denominata “Grillo Lift”) e agli atti v'è lettera raccomandata n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 10 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
datata 15/07/2021 (e ricevuta dal in data 21/07/2021), con la quale Parte_1
l'opposta comunicò al Condominio l'impossibilità di svolgere attività manutentiva, addebitando ad esso la penale di risoluzione anticipata fino alla naturale scadenza contrattuale, fissata al 31/12/2024.
In particolare, il teste ha confermato di essersi recato nel mese di febbraio 2021, Per_1 presso il Parco Elisa di Via Toscana n. 14 Marano di Napoli (NA), per Parte_1 effettuare la manutenzione e di aver lì riscontrato l'apposizione nelle 8 cabine delle targhette di un'altra Ditta di manutenzione.
Dunque, la mancata esecuzione della manutenzione per i periodi successivi da parte della opposta appare essere stata dovuta proprio al mutamento della ditta deputata ai controlli operata unilateralmente dal opponente e non da pretesi inadempimento Parte_1 eventualmente imputabili all'opposta.
Non va dimenticato, poi, che l'art. 16 del DPR 162/99 prevede testualmente che “I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,
e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.”. Il secondo comma dello stesso art. 16 prevede che, però, “Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.”.
Da tali disposizioni, che assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o anche nel caso di controllo, risulta evidente che il libretto resta in possesso del titolare dell'impianto e che, dunque, costituisce suo onere quello di renderlo disponibile all'organismo certificato di verifica affinché quest'ultimo provveda alle annotazioni. L'opponente non ha depositato tale documentazione, che da esso e non dal manutentore avrebbe dovuto essere tenuta e con la quale avrebbe potuto provare l'inadempimento contestato alla società opposta.
Occorre vagliare, a questo punto, la clausola contrattuale n. 3 del contratto de quo, della quale il assume la vessatorietà, al fine di stabilire se la stessa debba essere Parte_1 effettivamente considerata tale in ossequio alla previsione dell'art. 33 del codice del consumo (D.lgs.206/05) e, dunque, nulla.
La detta clausola ha determinato la penale applicata per la risoluzione anticipata del contratto, pari ad euro 13.342,32, richiesta dall'opposta con il decreto ingiuntivo impugnato, somma della quale l'opponente ha dedotto la non debenza appunto per n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 11 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
vessatorietà della relativa clausola, ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo, applicabile al Condominio.
Tale eccezione dev'essere accolta.
Va premesso che il Condominio va qualificato quale consumatore, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo
l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (in tal senso, Cass n. 14410/2024).
Come noto, “la disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (come nella specie, concernente un contratto di appalto privato di lavori di ristrutturazione di un immobile), risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, per l'appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti” (Cass. civ. n.
6802/2010).
L'art. 33 del Codice del Consumo disciplina le clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, prevedendo, al primo comma, che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, predisponendo, poi, al secondo comma, un elenco (non tassativo) di clausole che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria”.
Quanto all'accertamento della vessatorietà della clausola, l'art. 34 del Codice del Consumo dispone: “
1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. 2.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 12 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”.
Di particolare interesse, poi, è il quarto comma dell'art. 34, secondo cui “Non sono vessatorie le clausole oggetto di trattativa individuale”. A tal riguardo, la giurisprudenza ha ampiamente precisato le caratteristiche della trattativa che deve essere “individuale, seria ed effettiva” (cfr.
Cass. n. 24262/2008).
La trattativa deve dunque essere individuale — intendendosi come riferita alla singola clausola e non in generale al contratto —, seria ed effettiva, così imponendo al professionista non solo di porre l'attenzione del consumatore sulla clausola, bensì di consentire allo stesso, quanto meno in astratto, di incidere effettivamente sul contenuto della clausola stessa o ottenere delle contropartite, non essendo di converso sufficiente la mera esplicazione della clausola ovvero la sua specifica approvazione per iscritto da parte del consumatore.
Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che il testé trascritto art. 3, su cui parte opposta fonda la propria ulteriore richiesta di pagamento in esame, sia da ritenersi clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, in quanto determina a carico del
Condominio consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sanzionando indiscriminatamente il recesso della committente, assistito o meno da un giustificato motivo, per di più in assenza di riscontro di analoga previsione a carico del professionista.
Una simile clausola, infatti, riserva implicitamente al professionista — che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole — un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con la lett. f) e g) dell'art. 33 del codice del consumo (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. III, 05/05/2017, n. 10910).
Peraltro, la clausola in questione va anche valutata in rapporto con le altre condizioni negoziali previste nel contratto stipulato tra le parti, non ultima quella che prevede anche il rinnovo tacito del rapporto negoziale in questione, che, complessivamente considerate, appaiono indubbiamente imporre oneri troppo gravosi e onerosi sul Condominio consumatore che avesse inteso sciogliersi dal contratto in questione, oltretutto in modo del tutto unilaterale e non assistite da rapporto di reciprocità con gli obblighi sanciti, invece, in capo all'appaltatore, non gravato da analoghi obblighi e responsabilità.
Né può dirsi che l'opposta abbia assolto all'onere di provare che siffatta clausola sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Anzi, trattasi di clausola prestampata su un contratto redatto tramite l'utilizzo di moduli o formulari e non rientrante, peraltro, tra le clausole esplicitamente modificate tra le parti tramite l'appendice apposta a penna in calce al medesimo contratto in questione.
Non si ritiene, inoltre, idonea a destituire di fondamento l'eccezione dell'opponente il fatto che l'opposta abbia allegato di aver proceduto all'applicazione di una penale di n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 13 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
risoluzione anticipata pari al 50% dei canoni a scadere anche ai contratti stipulati al 2020 a seguito della conclusione di una Procedura di Moral Suasion della AGCM conclusasi in senso ad essa favorevole e come da impegno preso direttamente con l'Autorità Garante a tutela dei Clienti consumatori, emettendo essa, dunque, note debito già ribassate al 50%.
Anzi, quanto precede conferma la fondatezza della eccezione di vessatorietà della clausola in questione (già ritenuta tale dall'Autorità Garante), per come essa risulta effettivamente strutturata e formulata nei contratti del tipo di quelli sottoscritti anche dalla odierna opponente.
Ed invero, la unilaterale applicazione di una penale in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente sancita, per “volontaria concessione” della opposta, non può essere idonea ad incidere sulla valutazione di vessatorietà della clausola così per come effettivamente formulata nel contratto in atti;
la vessatorietà va valutata, infatti, in relazione alla effettiva formulazione degli obblighi complessivamente previsti in contratto e all'equilibrio negoziale generale che ne scaturisca in capo ai contraenti, e non già in relazione alla manifestata volontà di uno di loro di avvalersi in maniera “più mitigata” della clausola che oggettivamente lo favorisca.
In ragione della ritenuta vessatorietà della clausola de qua, alcuna somma può essere, quindi, riconosciuta in favore della società apposta a titolo di penale sulla scorta dell'art. 3 in esame, trattandosi di pattuizione inidonea a produrre effetti giuridici giacché affetta da nullità parziale, con il conseguente corollario che la somma ingiunta di euro 38.177,14 va decurtata di euro 13.342,32, pari alla penale illegittimamente applicata.
In definitiva, in parziale accoglimento della opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e, contestualmente, parte attrice-opponente, sito in Parte_1
Marano di Napoli alla Via Toscana n. 14, in persona dell'Amministratore p.t., va condannato al pagamento, in favore della parte convenuta-opposta, Controparte_8
per le causali innanzi indicate, della somma complessiva di euro 24.834,82
[...]
(ventiquattromilaottocentotrentaquattro/82).
Ogni altra questione, pur sollevata e affrontata dalle parti in lite, resta assorbita dalla presente pronuncia.
Per quanto riguarda il riparto delle spese di lite tra le parti, sia della fase monitoria che di quella di opposizione, dall'accoglimento soltanto parziale della opposizione e dal corrispondente parziale accoglimento della domanda creditoria azionata dalla opposta e stante, dunque, la reciproca soccombenza riportata da entrambe le parti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che si ritiene congrua della metà, dovendosi porre la quota della residua metà ad esclusivo carico di parte attrice-opponente.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 14 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia
(rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta-opposta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria di cui al richiamato
D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
SA AN, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3342/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 5305/2021, emesso dal
Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 20/12/2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 13171/2021 r.g.”, pendente tra , sito Parte_1 in Marano di Napoli alla Via Toscana n. 14 — attore-opponente — e
[...]
— convenuta-opposta — , Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, condanna parte attrice-opponente, , sito in Parte_1
Marano di Napoli alla Via Toscana n. 14, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore della parte convenuta-opposta, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., per le causali
[...] indicate in motivazione, della somma complessiva di euro 24.834,82
(ventiquattromilaottocentotrentaquattro/82);
2. compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente condannando parte attrice-opponente, Parte_1
, sito in Marano di Napoli alla Via Toscana n. 14, in persona dell'Amministratore
[...]
p.t., al pagamento, in favore di parte convenuta-opposta,
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., della Controparte_1 residua metà delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), di cui euro
150,00 (centocinquanta/00) per spese, ed euro 1.100,00 (millecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 05/11/2025
IL GIUDICE
(dott. SA AN)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. SA AN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3342/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 12/06/2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.;
TRA
, sito in Marano di Napoli alla Via Toscana n. 14 (c.f.: Parte_1
), in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Napoli (NA) P.IVA_1 alla via Battistello Caracciolo n. 16, presso lo studio degli Avvocati Curti Bruno (c.f.:
e (c.f.: ), dai quali è rappresentato e C.F._1 Parte_2 C.F._2 difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
E
, in Controparte_1 sigla “ (c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 348, presso lo studio dell'Avv. Limone Aniello (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._3 difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 5305/2021, emesso dal Tribunale ordinario di
Napoli Nord, pubblicato in data 20/12/2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n.
13171/2021 r.g.”;
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate per l'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 12/06/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sito Parte_1 in Marano di Napoli alla Via Toscana n. 14, in persona dell'Amministratore p.t., ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5305/2021 emesso da questo stesso Tribunale, in data 17/12/2021 e pubblicato in data 20/12/2021, ad istanza della società all'esito della procedura monitoria iscritta al numero di ruolo Controparte_3 generale 13171/2021, con il quale era stato ad esso Condomino ingiunto il pagamento, in favore della Società ricorrente, della somma complessiva di euro 38.177,14, oltre interessi al tasso convenzionale di cui al dedotto contratto e spese del procedimento.
A fondamento della procedura monitoria la società ricorrente, odierna opposta, aveva offerto in comunicazione e prodotto fatture relative ad un contratto di manutenzione ascensori, stipulato con il opponente in data 21/12/2004, asseritamente Parte_1 rimaste insolute.
Al fine di paralizzare la pretesa azionata dalla opposta, il opponente nel Parte_1 proprio atto di citazione ha dedotto: (i) l'intervenuta prescrizione del credito assunto come vantato dalla opposta, soggetto, a suo dire, al termine di prescrizione annuale;
(ii)
l'inadempimento contrattuale della opposta;
(iii) la nullità e/o l'inefficacia della clausola penale applicata, in virtù della previsione dell'art. 33 Codice del Consumo.
Ciò dedotto, la predetta parte ha, dunque, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. in via preliminare, nel caso in cui venga richiesta la provvisoria esecuzione, che la stessa non sia concessa per tutti i motivi innanzi esposti, non essendo le somme certe, liquide ed esigibili, oltre che pregiudicherebbe ulteriormente la situazione del
Parte_1
2. nel merito, accertare e dichiarare che le somme richieste nel decreto ingiuntivo non sono dovute dal per tutti i motivi innanzi detti, e cioè per Parte_1 intervenuta prescrizione, per inadempienza contrattuale e per l'applicazione dell'art.33 del codice del consumatore
3. per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 5305/2021, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord, Sez. II, in persona del Dott. SA AN, reso nel procedimento avente r.g. 13171/2021; 4. vinte le spese.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 22/06/2022 si è costituita in giudizio l'opposta , Controparte_1 la quale ha resistito all'avversa opposizione, contestando l'eccepita estinzione per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, deducendo che il termine di prescrizione in questione sarebbe quinquennale e non annuale — come dedotto dall'avversa difesa —
e, in conci caso, che esso sarebbe stato validamente interrotto;
ha, inoltre, respinto gli addebiti relativi a un proprio inadempimento contrattuale e ha sostenuto la valida applicazione della clausola di previsione di una “multa penitenziale” ex art. 1372 c.c. prevista nel contratto d'appalto, assumendone l'erronea qualificazione da parte dell'opponente come clausola penale.
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
Ciò premesso, l'opposta concludeva chiedendo al Tribunale adito:
"1) In via preliminare, si chiede concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del D.I. n.5305/021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17/12/2021, essendo il credito vantato documentalmente provato ed, in ogni caso, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
né, certamente, di pronta soluzione;
2) In via subordinata, si chiede concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo D.I. n. 5305/021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17/12/2021, limitatamente alla somma non contestata di € 5.295.66, oltre interessi convenzionali maturati maturandi dalle singole scadenze al saldo effettivo.;
3) Nel merito, si chiede il totale rigetto dell'opposizione giacche del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva;
4) Sempre nel merito, si chiede di accertare e dichiarare che il opponente è Parte_1 debitore, nei confronti della società della somma di € 38.177,14, oltre Controparte_3 interessi convenzionali contrattualmente pattuiti all'art.1 delle condizioni generali del contratto, dalla scadenza delle singole fatture all'integrale soddisfo;
5) per l'effetto, condannare il in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 al pagamento della somma di € 38.177,14, oltre interessi convenzionali contrattualmente pattuiti all'art.1 delle condizioni generali del contratto, dalla scadenza delle singole fatture all'integrale soddisfo, in favore della società Controparte_3
6) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed oneri accessori, come per legge.”.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 186, comma 6 c.p.c., preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudicante con ordinanza del 21/04/2023, espletata l'istruttoria richiesta ed ammessa, come da provvedimento del 21/12/2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025, con provvedimento del 16/06/2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via pregiudiziale di rito va dichiarata la procedibilità della domanda di parte opposta, esulandosi, nella fattispecie, dalle ipotesi in cui il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e/o della procedura di negoziazione assistita, sono ex lege necessitate, appunto, a pena di improcedibilità. La fattispecie in esame, in cui si discute di inadempimento contrattuale e di contestate posizioni di credito-debito, non rientra nelle materie di cui all'art. 5 D.lgs. 28/2010, per espressa previsione normativa ex art. 71-quater, disp. att. c.c., il quale recita: “Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione
o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.”, essendosi, invece, al cospetto, nella specie, di un ordinario contenzioso contrattuale e non “condominiale” (nel senso sopra chiarito).
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
In via preliminare di merito, va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito azionato dalla società opposta, sollevata dall'opponente, e fondata sul rilievo che, per alcune fatture relative alla manutenzione ordinaria, il termine di prescrizione sarebbe quello annuale, ciò derivando dal fatto che il contratto tra le parti avrebbe carattere periodico.
L'eccezione è infondata.
Va, innanzitutto, precisato che il termine annuale di prescrizione invocato dalla opponente, trovando fondamento, tutt'al più, nell'art. 2955 c.c. che, tuttavia, disciplina le cc.dd. prescrizioni presuntive, radicalmente differenti (per ratio e ambito applicativo) rispetto a quelle estintive.
Ed invero — come evidenziato da pacifica dottrina e giurisprudenza — la prescrizione presuntiva trova il suo presupposto nel decorso del tempo per fondare, non già una fattispecie di radicale estinzione del diritto per mancato esercizio entro il termine previsto dalla legge, bensì una mera presunzione di adempimento dell'obbligazione; sicché sono radicalmente incompatibili tra loro l'eccezione di prescrizione presuntiva, da un lato, e l'eccezione di inadempimento o di contestazione del quantum debeatur, dall'atro lato, poiché quest'ultima porta con sé l'implicita ammissione di mancato adempimento dell'obbligazione, evidentemente tranciante lo stesso presupposto applicativo della prescrizione presuntiva (cfr. sul punto, ad esempio, Cass. 12771/2012).
A ciò aggiungasi che anche qualora l'eccezione attorea volesse prendersi in riferimento sotto la diversa prospettiva della prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 c.c., va pur sempre considerato che, essendo state dedotte in lite prestazioni eseguite tra il settembre 2014 e l'ottobre 2021 (come da fatture in atti), parte opposta ha, in ogni caso, prodotto in atti lettere raccomandate del 15/02/2017 e del 06/04/2020 (non contestate dall'opponente), di interruzione della prescrizione e costituzione in mora del Condominio attore (cfr. allegati A e B della produzione di parte opposta). Valga, poi, considerare che la prescrizione è stata anche ulteriormente interrotta con la notifica del decreto ingiuntivo alla società opponente, avvenuta in data 05/02/2022 e, quindi — come rilevato dalla società opposta — prima del decorso anche del termine quinquennale di prescrizione.
Nel merito, l'opposizione si è rivelata solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
In diritto giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002;
419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda — che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione — ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni
Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all'inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Tutto ciò precisato in diritto, nella specie il opponente ha dedotto Parte_1
l'inadempimento contrattuale dell'obbligazione gravante sulla società opposta, ai sensi dell'art. 1460 c.c., poiché quest'ultima non avrebbe effettuato alcuna manutenzione ordinaria — manutenzione che esso opponente assume avrebbe dovuto essere effettuata con cadenza mensile — e che la stessa, dall'anno 2020, non avrebbe effettuato alcun tipo di intervento di manutenzione;
non contestando, invece, il l'esecuzione degli Parte_1 interventi di manutenzione “straordinaria”, questi possono esser dati per riconosciuti, con conseguente riconoscimento del credito di cui alle relative fatture, quantomeno per la somma totale di euro 5.295,66.
All'atto della costituzione in giudizio l'opposta ha, però, prodotto n. 48 rapporti di verifica semestrale (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta) e n. 71 rapporti di verifica ordinaria (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), che assume essere stati sottoscritti dai condòmini proprietari degli appartamenti del;
sul Parte_1 punto l'opponente non ha sollevato contestazioni di sorta, né ha disconosciuto tali documenti (art. 115 c.p.c.).
Per quanto attiene alla censura di parte opponente secondo cui parte opposta avrebbe fatturato prestazioni di manutenzione ordinaria in realtà non eseguite, in quanto relative al periodo dal I al II semestre dell' 2020, durante il quale non avrebbe potuto svolgerle essendovi una pandemia in corso con conseguente sospensione di tutte le attività non urgenti e differibili, correttamente parte opposta ne ha argomentato l'infondatezza, rilevando che, al fine di garantire la sicurezza necessaria ed essenziale nell'uso degli impianti, con il
D.P.C.M. 22 marzo 2020, risultano essere state escluse dalla sospensione delle attività proprio le Imprese di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori e scale mobili
(cfr. allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020; codice 43.29.01 ATECO).
Tutta la documentazione prodotta in giudizio prova l'avvenuta prestazione delle verifiche prescritte e anche l'istruttoria svolta attraverso prove testimoniali lo conferma.
Tanto si evince molto chiaramente dalle deposizioni testimoniali acquisite all'udienza del
17 ottobre 2024, con l'escussione di due testi di parte opposta, dipendenti della stessa, e di un teste di parte opponente, che ha svolto servizio di portierato per il Condominio opponente.
In particolare, il teste alla predetta udienza ha dichiarato: «sono un Testimone_1 dipendente della convenuta dal 2007 e sono attualmente ancora dipendente con la Controparte_2 mansione di responsabile di filiale dal luglio 2021 ad oggi;
in precedenza, invece, mi occupavo del settore commerciale in qualità di agente di zona;
voglio inoltre specificare che il mio contratto di lavoro afferisce alla società Del Bo Impianti s.r.l., che è una consorziata del »; sui Controparte_2 capitoli di prova articolati da parte opposta nella memoria depositata in data 28 ottobre
2022 ed ammessi, come da ordinanza istruttoria del 21/12/2023, il teste ha dichiarato:
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
«ADR: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto dal periodo dal 2014 al 2020 tra i clienti del P vi era anche il ed , in quanto agente di zona, gestivo Controparte_2 Parte_1 direttamente i contratti proprio dell'area geografica dove era ubicato il Parte_1 specifico che per il il si occupava della manutenzione ordinaria Parte_1 Controparte_2 dell'impianto ascensore e inoltre del servizio di chiamata in caso di malfunzionamenti, nonché di manutenzione straordinaria;
Sul capo 1): “Vero è che, nel periodo dal gennaio 2014 fino al primo semestre 2020, ho effettuato la manutenzione ordinaria e straordinaria dei n.8 impianti elevatori, Co siti nel di Via Toscana n.14 Marano di Napoli (NA)”; “Sì la Parte_1 circostanza è vera;
preciso di essermi anche recato una o due volte presso il . Preciso, Parte_1 comunque che io mi occupavo del lato commerciale e non tecnico della manutenzione diretta degli impianti”; Sul capo 2): “Vero è che in data 06/11/2020, recatomi presso il Condominio Parco Elisa di Via Toscana n.14 Marano di Napoli (NA), per effettuare il servizio di manutenzione, riscontravo sugli impianti ascensore che alcuni componenti erano stati sostituiti da una Ditta terza e provvedevo a riferire quanto da me riscontrato al mio responsabile commerciale anche ai fini dei risvolti assicurativi”; R.: “Non mi sono recato io personalmente a constatare ciò, ma la circostanza mi è stata riferita da un nostro tecnico, che si chiama;
saputo ciò io riferii la Persona_1 circostanza all'amministratore del facendo presente che tale modo di operare non era Parte_1 corretto sia per questioni di responsabilità che assicurative”; Sul capo 3): “Vero è che nel mese di
Febbraio 2021, mi recavo nuovamente presso il Condominio Parco Elisa di Via Toscana n.14
Marano di Napoli (NA), per effettuare la manutenzione e riscontravo l'apposizione nelle 8 cabine delle targhette di un'altra Ditta di manutenzione?”; R.: “Anche questa circostanza mi fu riferita dal nostro tecnico;
ribadisco infatti che io non mi recavo personalmente ad Persona_1 effettuare la manutenzione degli impianti”; Sul capo 4): “Vero è che a far data dal Suo subentro nell'Amministrazione condominiale, il Sig. era presente quando il Pt_4 Parte_5 svolgeva le attività di manutenzione?”; R.: “Non sono a conoscenza diretta della circostanza, ma ho appreso direttamente dal che voleva essere direttamente presente durante le Parte_6 attività di manutenzione, nell'ultimo periodo”. “Nello svolgimento delle mie mansioni mi CP_4 occupavo anche della fatturazione;
specifico che la fatturazione per la manutenzione ordinaria veniva emessa, in via automatica, nei primi giorni di gennaio e nei primi giorni di luglio di ogni anno, infatti venivano emesse due fatture all'anno per la manutenzione ordinaria;
invece, per la manutenzione straordinaria, si aspettava il rapporto di intervento del tecnico, che indicava, nello specifico in cosa era consistito l'intervento, e poi si emetteva la fatturazione. Specifico che per i lavori più grossi, si trasmetteva prima l'offerta al cliente e solo dopo l'accettazione di quest'ultimo si procedeva prima col lavoro e poi con la fatturazione;
invece, per gli interventi più minuti si emetteva fatturazione direttamente dopo l'intervento del tecnico e il suo rapporto;
in genere si raggruppavano più interventi minuti e a fine mese si emettevano le singole fatturazioni.” A.D.R.:
“Anche per le verifiche semestrali prescritte per legge i tecnici emettevano un rapporto di intervento, il quale era firmato anche dall'Amministratore del Condominio, se presente, oppure da un altro condomino presente o dal portiere.” “Ogni due anni, nell'ambito delle verifiche CP_4 biennali operate dall'ente terzo previsto per legge, noi, quando richiesto, esibivamo i rapporti di verifica semestrali, dato che in mancanza si poteva anche disporre il blocco dell'impianto.” : CP_4
“Preciso che io personalmente non facevo parte dell'ufficio fatturazioni;
le fatturazioni per la manutenzione ordinaria venivano emesse direttamente e automaticamente dall'ufficio fatturazione, ossia da una mia collega;
mentre per gli interventi di manutenzione, il tecnico redigeva il rapporto
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
di intervento che ho detto prima, lo passava a me, io lo prezzavo e poi lo passavo all'ufficio fatturazioni, per l'emissione della relativa fattura.” “Preciso che i rapporti di intervento CP_4 semestrali arrivavano ad una mia collega che li archiviava;
io vedevo direttamente i rapporti di intervento che dovevo prezzare e posso precisare che tali rapporti erano tutti firmati o dall'Amministratore del Condominio o da chi si trovava sul posto.” “So precisare che per la CP_4 manutenzione semestrale i tecnici impiegavano circa quaranta minuti ad impianto e il Parte_1
era dotato di otto impianti.”.».
[...]
Il teste alla medesima udienza ha dichiarato: «ho una ditta individuale che si Testimone_2 occupa di portierato e mi sono occupato anche della portineria del condominio di Parte_1
Marano di Napoli, in precedenza mi occupavo della portineria dello stesso condominio con un'altra Co ditta;
in totale mi occupo del portierato del condominio continuativamente dal 21 Parte_1 ottobre 2013 a tutt'oggi.». Sui capitoli di prova articolati da parte attrice nella memoria depositata in data 31 ottobre 2022 ed ammessi, come da ordinanza istruttoria del Co 21/12/2023, il teste ha dichiarato: «Sul capo 1): “Vero che” la ditta del fino all'anno 2020 era incaricata per effettuare manutenzione degli impianti di ascensori;
R.: “Si la circostanza è vera” Sul capo 2): “Vero che” La ditta del Bo si recava ogni sei mesi presso il condominio per effettuare il controllo sugli impianti di ascensori;
R.: “Si la circostanza è vera;
in genere veniva un tecnico della ditta Sul capo 3): “Vero che La ditta effettuava il controllo su tutti gli otto impianti CP_2 CP_2 Co di ascensori in una solo giornata con solo uno o massimo due incaricati;
“Si la circostanza è vera;
sul punto posso precisare che la mia giornata lavorativa è dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e in genere il tecnico della ditta arrivava intorno alle 8.30 e andava via intorno CP_2 alle 13.00; talvolta ho visto arrivare anche due tecnici con due mezzi diversi;
Sul capo 4): “Vero Co che” La ditta del effettuava detti controlli senza alcuna supervisione da parte dell'amministratore ovvero di un suo incaricato;
R.: “Si la circostanza è vera;
posso precisare che fino all'anno 2018 quando era in carica il vecchio amministratore io ero autorizzato a firmare anche
i rapporti di intervento;
in genere li firmavo prima dell'intervento; dal 2019, invece, gli interventi venivano effettuati alla presenza del nuovo amministratore, che il più delle volte era presente;
non so precisare, perché non l'ho visto, se l'amministratore firmava i rapporti di intervento. Preciso che
l'amministratore in carica fino all'anno 2018 si chiama mentre quello in carica dal Controparte_5
2019 si chiama invece, dal novembre dell'anno scorso è entrato in carica un Parte_6 nuovo amministratore che si chiama;
Sul capo 5): “Vero che” L'amministratore Controparte_6 [...] con la ditta del Bò ha avuto discussioni in merito a come venivano compiute le attività di Pt_4 manutenzione ovvero verifica;
R.: “Si, la circostanza è vera, nel senso che qualche volta ho visto
l'amministratore discutere con i tecnici della ma da lontano, non ho sentito cosa dicevano;
Pt_7 Pa Sul capo 6): “Vero che” La del a seguito di dette discussioni con l'amministratore non Pt_4 ha continuato nel rapporto;
R.: “Sulla circostanza posso precisare che fino all'incirca alla metà dell'anno 2020 ho visto ancora venire i tecnici della presso il condominio , invece CP_2 Parte_1 successivamente non li ho visti più venire. A.D.R.: “Successivamente, non ricordo bene se prima o dopo l'estate dell'anno 2020, sono venuto a sapere dall'Amministratore che i motivi di Pt_4 discussione con la nascevano da mancata e non corretta manutenzione, se non ricordo CP_7 male. L'ultima di queste discussioni tra l'Amministratore e la avvenne all'incirca nel CP_7 mese di giugno dell'anno 2020 in occasione delle verifiche semestrali.” A.D.R.: “Preciso che, come ho detto prima, in genere io firmavo i rapporti di intervento appena il tecnico arrivava, ma poi il
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
tecnico non andava via, eseguiva l'intervento e dopo circa un paio d'ore andava via.” A.D.R.:
“Preciso che all'incirca dal secondo semestre dell'anno 2020 della manutenzione degli impianti del
si occupò un'altra Ditta, di cui non so precisare la denominazione, e che ancora Parte_1 tutt'oggi si occupa della manutenzione degli ascensori del .”». Parte_1
Il teste ha dichiarato: «sono un dipendente del da circa Persona_1 Controparte_2 diciotto anni, con mansioni di manutentore.». Sui capitoli di prova articolati da parte opposta nella memoria depositata in data 28 ottobre 2022 ed ammessi, come da ordinanza istruttoria del 21/12/2023, il teste ha dichiarato quanto segue: «Sul capo 1): “Vero è che, nel periodo dal gennaio 2014 fino al primo semestre 2020, ho effettuato la manutenzione ordinaria e straordinaria dei n.8 impianti elevatori, siti nel di Via Toscana n.14 Parte_1
Marano di Napoli (NA)”; R.: “Si la circostanza è vera;
preciso che mi recavo a fare la manutenzione presso il condominio sia per quella semestrale sia per quella mensile e sia per gli Parte_1 interventi su chiamata;
in genere per gli interventi su chiamata andavo da solo, mentre per la manutenzione semestrale e mensile andavamo in due. Sul capo 2): “Vero è che in data 06/11/2020, recatomi presso il di Via Toscana n.14 Marano di Napoli (NA), per Parte_1 effettuare il servizio di manutenzione, riscontravo sugli impianti ascensore che alcuni componenti erano stati sostituiti da una Ditta terza e provvedevo a riferire quanto da me riscontrato al mio responsabile commerciale anche ai fini dei risvolti assicurativi”; R.: “Si la circostanza è vera;
preciso che si trattava di intervento su chiamata, per cui mi recai sul posto da solo e constatai che erano stati sostituiti dei sensori delle porte e qualche elettromagnete;
ciò constatato ho chiamato in ufficio e riferito questa circostanza;
Non so ricordare se era proprio il 06 novembre, ma ricordo che era il mese di novembre dell'anno 2020; Sul capo 3): “Vero è che nel mese di Febbraio 2021, mi recavo nuovamente presso il Condominio Parco Elisa di Via Toscana n.14 Marano di Napoli (NA), per effettuare la manutenzione e riscontravo l'apposizione nelle 8 cabine delle targhette di un'altra
Ditta di manutenzione?”; R.: “Si la circostanza è vera;
Sul capo 4): “Vero è che a far data dal Suo subentro nell'Amministrazione condominiale, il Sig. era presente quando il Pt_4 Parte_5 svolgeva le attività di manutenzione?”; R.: “Sulla circostanza posso riferire che
[...] nell'ultimo anno o nell'ultimo anno e mezzo circa alle manutenzioni era presente anche
l'amministratore o un suo collaboratore, i quali firmavano i rapporti di intervento;
in Pt_4 precedenza, invece, i rapporti di intervento erano firmati o dal portiere o da qualche condomino.”
ADR: “Preciso che le manutenzioni semestrali duravano circo 40 minuti per ogni impianto, mentre quelle ordinarie mensili circa 30 minuti ad impianto;
preciso che nel condominio vi Parte_1 erano circa 8 impianti”. ADR: “Preciso che l'ultima volta che mi sono recato nel condominio Pt_1
è stato quando ho visto le targhette di un'altra ditta, come ho riferito in precedenza”. ADR:
[...]
“Che io ricordi non ho mai avuto discussioni con l'amministratore quando lo stesso era Pt_4 presente alle manutenzioni;
infatti, lo stesso firmava i rapporti di intervento senza mai sollevare questioni.” A.D.R.: “Preciso che in occasione delle verifiche semestrali operavo i controlli degli apparecchi di sicurezza, effettuavo le prove di isolamento ed effettuavo le prove dei regolatori di velocità e di scorrimento delle funi;
mentre in occasione della manutenzione ordinaria mensile, controllavo l'olio argano, le batteria dell'allarme, le segnalazioni esterne ed effettuavo la pulizia della fossa e la lubrificazione delle guide e dei componenti meccanici.” A.D.R.: “Preciso che mi recavo a fare la manutenzione ordinaria quando l'ufficio mi dava la sceda;
ciò avveniva circa
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
mensilmente.” A.D.R.: “Che io ricordi, ogni impianto di ascensore al aveva sei o sette Parte_1 fermate.».
Tutto il compendio probatorio acquisito rivela molto chiaramente che non vi fu inadempimento contrattuale da parte dell'opposta — neppure durante il periodo cosiddetto della pandemia — e che essa società ha effettuato, nel tempo per il quale vi era obbligata, tutti gli interventi di manutenzione dovuti per legge e per intese contrattuali;
dalle deposizioni testimoniali dianzi riportate emerge, e risulta provato, che il rapporto tra le parti si interruppe solo per l'affidamento delle attività manutentive ad altra impresa.
Né risulta, se non da una vaga e assai generica dichiarazione del teste («Sul capo 5): Tes_2 Pa
<<“Vero che” L'amministratore con la ditta del ha avuto discussioni in merito a come Pt_4 venivano compiute le attività di manutenzione ovvero verifica;
R.: “Si, la circostanza è vera, nel senso che qualche volta ho visto l'amministratore discutere con i tecnici della ma da Pt_7 lontano, non ho sentito cosa dicevano;
»), che tale interruzione sia stata dovuta ad una non corretta esecuzione degli interventi di manutenzione, mancando del tutto, sul punto, adeguato supporto probatorio, anche solo indiziario, e non essendovi agli atti alcuna prova di contestazioni mosse dal alla società opposta. Parte_1
Le allegazioni di quest'ultima hanno trovato, invece, puntuale e integrale riscontro e si ritiene che non vi sia stato inadempimento contrattuale da parte della stessa.
Il contratto intercorso tra le parti, stipulato nel 2004, in virtù di automatici rinnovi, di volta in volta per quattro anni, si è rinnovato l'ultima volta nell'anno 2020 e, in virtù delle pattuizioni contrattuali, avrebbe potuto essere disdettato solo con manifestazione di tale volontà da comunicarsi a mezzo raccomandata da riceversi dalla controparte contrattuale almeno sei mesi prima della scadenza;
infatti, nel contratto di manutenzione n. 90619 del
21/12/2004, in calce alle Condizioni Generali, risulta compilato a penna uno spazio puntinato, ove le parti stabilivano deroghe agli articoli 1, 2 e 7 e, con riferimento all'art. 2, specificavano modalità e tempistica di una tempestiva disdetta, convenendo espressamente quanto segue: “[…] A parziale deroga dell'art 2 si conviene che la durata del presente contratto è di anni quattro a decorrere dalla data di inizio prestazioni e verrà automaticamente rinnovato per egual periodo […] qualora non sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata da riceversi almeno 6 mesi prima della scadenza”.
Dalla documentazione prodotta dall'opponente (cfr. allegato n. 09 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., recante rapporti di verifiche semestrali nn. 66-67-68-69-70-71-72) risulta che operatori della opposta si recarono sugli impianti del in data Parte_1
06/11/2020 per svolgere le operazioni di verifica semestrale, cui non fece seguito una disdetta da parte del Parte_1
Dalla deposizione del teste di parte opponente e dalla deposizione del teste Testimone_2 di parte opposta risulta confermata la circostanza che l'opposta si recò Persona_1 di nuovo sugli impianti nel mese di febbraio 2021, riscontrando l'apposizione nella cabina di targa di altra società (denominata “Grillo Lift”) e agli atti v'è lettera raccomandata n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 10 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
datata 15/07/2021 (e ricevuta dal in data 21/07/2021), con la quale Parte_1
l'opposta comunicò al Condominio l'impossibilità di svolgere attività manutentiva, addebitando ad esso la penale di risoluzione anticipata fino alla naturale scadenza contrattuale, fissata al 31/12/2024.
In particolare, il teste ha confermato di essersi recato nel mese di febbraio 2021, Per_1 presso il Parco Elisa di Via Toscana n. 14 Marano di Napoli (NA), per Parte_1 effettuare la manutenzione e di aver lì riscontrato l'apposizione nelle 8 cabine delle targhette di un'altra Ditta di manutenzione.
Dunque, la mancata esecuzione della manutenzione per i periodi successivi da parte della opposta appare essere stata dovuta proprio al mutamento della ditta deputata ai controlli operata unilateralmente dal opponente e non da pretesi inadempimento Parte_1 eventualmente imputabili all'opposta.
Non va dimenticato, poi, che l'art. 16 del DPR 162/99 prevede testualmente che “I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,
e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.”. Il secondo comma dello stesso art. 16 prevede che, però, “Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.”.
Da tali disposizioni, che assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o anche nel caso di controllo, risulta evidente che il libretto resta in possesso del titolare dell'impianto e che, dunque, costituisce suo onere quello di renderlo disponibile all'organismo certificato di verifica affinché quest'ultimo provveda alle annotazioni. L'opponente non ha depositato tale documentazione, che da esso e non dal manutentore avrebbe dovuto essere tenuta e con la quale avrebbe potuto provare l'inadempimento contestato alla società opposta.
Occorre vagliare, a questo punto, la clausola contrattuale n. 3 del contratto de quo, della quale il assume la vessatorietà, al fine di stabilire se la stessa debba essere Parte_1 effettivamente considerata tale in ossequio alla previsione dell'art. 33 del codice del consumo (D.lgs.206/05) e, dunque, nulla.
La detta clausola ha determinato la penale applicata per la risoluzione anticipata del contratto, pari ad euro 13.342,32, richiesta dall'opposta con il decreto ingiuntivo impugnato, somma della quale l'opponente ha dedotto la non debenza appunto per n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 11 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
vessatorietà della relativa clausola, ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo, applicabile al Condominio.
Tale eccezione dev'essere accolta.
Va premesso che il Condominio va qualificato quale consumatore, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo
l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (in tal senso, Cass n. 14410/2024).
Come noto, “la disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (come nella specie, concernente un contratto di appalto privato di lavori di ristrutturazione di un immobile), risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, per l'appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti” (Cass. civ. n.
6802/2010).
L'art. 33 del Codice del Consumo disciplina le clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, prevedendo, al primo comma, che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, predisponendo, poi, al secondo comma, un elenco (non tassativo) di clausole che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria”.
Quanto all'accertamento della vessatorietà della clausola, l'art. 34 del Codice del Consumo dispone: “
1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. 2.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 12 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”.
Di particolare interesse, poi, è il quarto comma dell'art. 34, secondo cui “Non sono vessatorie le clausole oggetto di trattativa individuale”. A tal riguardo, la giurisprudenza ha ampiamente precisato le caratteristiche della trattativa che deve essere “individuale, seria ed effettiva” (cfr.
Cass. n. 24262/2008).
La trattativa deve dunque essere individuale — intendendosi come riferita alla singola clausola e non in generale al contratto —, seria ed effettiva, così imponendo al professionista non solo di porre l'attenzione del consumatore sulla clausola, bensì di consentire allo stesso, quanto meno in astratto, di incidere effettivamente sul contenuto della clausola stessa o ottenere delle contropartite, non essendo di converso sufficiente la mera esplicazione della clausola ovvero la sua specifica approvazione per iscritto da parte del consumatore.
Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che il testé trascritto art. 3, su cui parte opposta fonda la propria ulteriore richiesta di pagamento in esame, sia da ritenersi clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, in quanto determina a carico del
Condominio consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sanzionando indiscriminatamente il recesso della committente, assistito o meno da un giustificato motivo, per di più in assenza di riscontro di analoga previsione a carico del professionista.
Una simile clausola, infatti, riserva implicitamente al professionista — che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole — un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con la lett. f) e g) dell'art. 33 del codice del consumo (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. III, 05/05/2017, n. 10910).
Peraltro, la clausola in questione va anche valutata in rapporto con le altre condizioni negoziali previste nel contratto stipulato tra le parti, non ultima quella che prevede anche il rinnovo tacito del rapporto negoziale in questione, che, complessivamente considerate, appaiono indubbiamente imporre oneri troppo gravosi e onerosi sul Condominio consumatore che avesse inteso sciogliersi dal contratto in questione, oltretutto in modo del tutto unilaterale e non assistite da rapporto di reciprocità con gli obblighi sanciti, invece, in capo all'appaltatore, non gravato da analoghi obblighi e responsabilità.
Né può dirsi che l'opposta abbia assolto all'onere di provare che siffatta clausola sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Anzi, trattasi di clausola prestampata su un contratto redatto tramite l'utilizzo di moduli o formulari e non rientrante, peraltro, tra le clausole esplicitamente modificate tra le parti tramite l'appendice apposta a penna in calce al medesimo contratto in questione.
Non si ritiene, inoltre, idonea a destituire di fondamento l'eccezione dell'opponente il fatto che l'opposta abbia allegato di aver proceduto all'applicazione di una penale di n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 13 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
risoluzione anticipata pari al 50% dei canoni a scadere anche ai contratti stipulati al 2020 a seguito della conclusione di una Procedura di Moral Suasion della AGCM conclusasi in senso ad essa favorevole e come da impegno preso direttamente con l'Autorità Garante a tutela dei Clienti consumatori, emettendo essa, dunque, note debito già ribassate al 50%.
Anzi, quanto precede conferma la fondatezza della eccezione di vessatorietà della clausola in questione (già ritenuta tale dall'Autorità Garante), per come essa risulta effettivamente strutturata e formulata nei contratti del tipo di quelli sottoscritti anche dalla odierna opponente.
Ed invero, la unilaterale applicazione di una penale in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente sancita, per “volontaria concessione” della opposta, non può essere idonea ad incidere sulla valutazione di vessatorietà della clausola così per come effettivamente formulata nel contratto in atti;
la vessatorietà va valutata, infatti, in relazione alla effettiva formulazione degli obblighi complessivamente previsti in contratto e all'equilibrio negoziale generale che ne scaturisca in capo ai contraenti, e non già in relazione alla manifestata volontà di uno di loro di avvalersi in maniera “più mitigata” della clausola che oggettivamente lo favorisca.
In ragione della ritenuta vessatorietà della clausola de qua, alcuna somma può essere, quindi, riconosciuta in favore della società apposta a titolo di penale sulla scorta dell'art. 3 in esame, trattandosi di pattuizione inidonea a produrre effetti giuridici giacché affetta da nullità parziale, con il conseguente corollario che la somma ingiunta di euro 38.177,14 va decurtata di euro 13.342,32, pari alla penale illegittimamente applicata.
In definitiva, in parziale accoglimento della opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e, contestualmente, parte attrice-opponente, sito in Parte_1
Marano di Napoli alla Via Toscana n. 14, in persona dell'Amministratore p.t., va condannato al pagamento, in favore della parte convenuta-opposta, Controparte_8
per le causali innanzi indicate, della somma complessiva di euro 24.834,82
[...]
(ventiquattromilaottocentotrentaquattro/82).
Ogni altra questione, pur sollevata e affrontata dalle parti in lite, resta assorbita dalla presente pronuncia.
Per quanto riguarda il riparto delle spese di lite tra le parti, sia della fase monitoria che di quella di opposizione, dall'accoglimento soltanto parziale della opposizione e dal corrispondente parziale accoglimento della domanda creditoria azionata dalla opposta e stante, dunque, la reciproca soccombenza riportata da entrambe le parti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che si ritiene congrua della metà, dovendosi porre la quota della residua metà ad esclusivo carico di parte attrice-opponente.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 14 di 15 N. 3342/2022 R.G.A.C.
applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia
(rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta-opposta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria di cui al richiamato
D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
SA AN, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3342/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 5305/2021, emesso dal
Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 20/12/2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 13171/2021 r.g.”, pendente tra , sito Parte_1 in Marano di Napoli alla Via Toscana n. 14 — attore-opponente — e
[...]
— convenuta-opposta — , Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, condanna parte attrice-opponente, , sito in Parte_1
Marano di Napoli alla Via Toscana n. 14, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore della parte convenuta-opposta, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., per le causali
[...] indicate in motivazione, della somma complessiva di euro 24.834,82
(ventiquattromilaottocentotrentaquattro/82);
2. compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente condannando parte attrice-opponente, Parte_1
, sito in Marano di Napoli alla Via Toscana n. 14, in persona dell'Amministratore
[...]
p.t., al pagamento, in favore di parte convenuta-opposta,
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., della Controparte_1 residua metà delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), di cui euro
150,00 (centocinquanta/00) per spese, ed euro 1.100,00 (millecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 05/11/2025
IL GIUDICE
(dott. SA AN)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3342/2022 r.g.a.c. Pag. 15 di 15