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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/10/2024, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE
GIUDICE
Raffaele Califano causa civile n. 1140/2023 R.G.A.C. prosieguo processo verbale del 30/10/2024 considerate le conclusioni precisate dalle parti a verbale e nei precedenti atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano
in nome del Popolo italiano pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c.
- dandone pubblica ed integrale lettura -
la SENTENZA che segue nella causa civile iscritta al n. 1140 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
RISARCIMENTO DANNI,
e vertente
TRA
in proprio e nella qualità di titolare delle quote societarie Parte_1
dell'Europauto in liquidazione S.r.l. - - C.F._1
rappresentate e difese come in atti,
ATTRICI
E - - Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa come in atti,
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel 2023, la , in proprio e «nella qualità di titolare delle quote societarie della Pt_1
Europauto in liquidazione S.r.l.» ha chiesto condannarsi l al Controparte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in oltre 2.000.000 di euro.
Ha dedotto:
- che negli dal 2008 – 2012 l della aveva notificato alla società CP_2 CP_3
Europauto S.r.l. numerosi avvisi di accertamento per crediti tributari;
- che la società intimata aveva opposto tutti detti avvisi e ne aveva ottenuto l'annullamento;
- a causa degli accertamenti tributari la società Europauto era stata sottoposta a sequestro preventivo;
- che tali vicende avevano creato discredito e difficoltà di ogni tipo all'Euroopauto tali da determinare conseguenze dannose per il fatturato che ne hanno causato “la morte”;
- che il danno emergente era pari ad euro 1.777.734,67, mentre quello da lucro cessante era pari a 600.000 euro, così come il danno non patrimoniale.
L , costituitasi, ha chiesto, tra l'altro, dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1
della domanda per carenza di legittimazione attiva.
La domanda è infondata e dunque da rigettare.
Ricorrre il difetto di legitimatio ad causam dell'attrice in proprio e nella qualità spesa.
Non è contestato in giudizio che la Europauto S.r,l. è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 5 9 2022.
Orbene, a norma dell'art. 2495 c.c. la cancellazione della società dal Registro delle
Imprese ne determina l'estinzione.
Con l'estinzione della società si apre una fase per molti versi assimilabile al fenomeno successorio quanto alle posizioni giuridiche che facevano capo alla società e che non hanno trovato risoluzione definitiva nella fase della liquidazione.
Relativamente ai debiti e ai diritti reali dispone direttamente il codice. Più complessa è la soluzione per i crediti e per le altre situazioni giuridiche soggettive attive.
La problematica è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2013, le quali con la sentenza n. 6070, quanto alle situazioni giuridiche attive hanno affermato i seguenti principi: «… i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo». Gli stessi sono stati più volte confermati, da ultimo Cass. n.
11411/2024.
Dall'applicazione dei riportati principi deriva che la pretesa risarcitoria qui azionata è da ritenere sia stata rinunciata dalla società Europauto, la quale ha valutato di non ritardare la procedura di liquidazione e di addivenire alla estinzione del soggettività giuridica. Tanto è da ritenere comprovato anche dal tempo decorso dagli asseriti illeciti.
Ulteriore conseguenza è che trattandosi di mera pretesa o al più di un credito incerto e illiquido alcun fenomeno successorio c'è stato tra la società e i soci.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, giusta decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice a pagare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
6.000,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
GIUDICE
Raffaele Califano causa civile n. 1140/2023 R.G.A.C. prosieguo processo verbale del 30/10/2024 considerate le conclusioni precisate dalle parti a verbale e nei precedenti atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano
in nome del Popolo italiano pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c.
- dandone pubblica ed integrale lettura -
la SENTENZA che segue nella causa civile iscritta al n. 1140 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
RISARCIMENTO DANNI,
e vertente
TRA
in proprio e nella qualità di titolare delle quote societarie Parte_1
dell'Europauto in liquidazione S.r.l. - - C.F._1
rappresentate e difese come in atti,
ATTRICI
E - - Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa come in atti,
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel 2023, la , in proprio e «nella qualità di titolare delle quote societarie della Pt_1
Europauto in liquidazione S.r.l.» ha chiesto condannarsi l al Controparte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in oltre 2.000.000 di euro.
Ha dedotto:
- che negli dal 2008 – 2012 l della aveva notificato alla società CP_2 CP_3
Europauto S.r.l. numerosi avvisi di accertamento per crediti tributari;
- che la società intimata aveva opposto tutti detti avvisi e ne aveva ottenuto l'annullamento;
- a causa degli accertamenti tributari la società Europauto era stata sottoposta a sequestro preventivo;
- che tali vicende avevano creato discredito e difficoltà di ogni tipo all'Euroopauto tali da determinare conseguenze dannose per il fatturato che ne hanno causato “la morte”;
- che il danno emergente era pari ad euro 1.777.734,67, mentre quello da lucro cessante era pari a 600.000 euro, così come il danno non patrimoniale.
L , costituitasi, ha chiesto, tra l'altro, dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1
della domanda per carenza di legittimazione attiva.
La domanda è infondata e dunque da rigettare.
Ricorrre il difetto di legitimatio ad causam dell'attrice in proprio e nella qualità spesa.
Non è contestato in giudizio che la Europauto S.r,l. è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 5 9 2022.
Orbene, a norma dell'art. 2495 c.c. la cancellazione della società dal Registro delle
Imprese ne determina l'estinzione.
Con l'estinzione della società si apre una fase per molti versi assimilabile al fenomeno successorio quanto alle posizioni giuridiche che facevano capo alla società e che non hanno trovato risoluzione definitiva nella fase della liquidazione.
Relativamente ai debiti e ai diritti reali dispone direttamente il codice. Più complessa è la soluzione per i crediti e per le altre situazioni giuridiche soggettive attive.
La problematica è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2013, le quali con la sentenza n. 6070, quanto alle situazioni giuridiche attive hanno affermato i seguenti principi: «… i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo». Gli stessi sono stati più volte confermati, da ultimo Cass. n.
11411/2024.
Dall'applicazione dei riportati principi deriva che la pretesa risarcitoria qui azionata è da ritenere sia stata rinunciata dalla società Europauto, la quale ha valutato di non ritardare la procedura di liquidazione e di addivenire alla estinzione del soggettività giuridica. Tanto è da ritenere comprovato anche dal tempo decorso dagli asseriti illeciti.
Ulteriore conseguenza è che trattandosi di mera pretesa o al più di un credito incerto e illiquido alcun fenomeno successorio c'è stato tra la società e i soci.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, giusta decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice a pagare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
6.000,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
IL GIUDICE
Raffaele Califano