CA
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1922/2020 r.g. vertente tra
, difesa dall'avv. Giuseppe Angelosanto Parte_1
APPELLANTE
e
, difeso dall'avv. Pietro Corona Controparte_1
, difesa dall'avv. Luigi Montanelli Controparte_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel 2011 , quale proprietaria del fondo in San Giorgio a Liri censito al Parte_1
foglio 11, mappale 2040, conviene in giudizio e instando per l'accertamento CP_1 CP_2
della servitù di passaggio pedonale e carrabile, larga circa m. 3, chi si diparte da piazzale degli
Eroi e, a cavallo della dividente dei mappali 920 e 921, raggiuge il cancello di accesso alla sua proprietà, con condanna dei convenuti a rimuovere gli ostacoli frapposti (auto parcheggiata, nastri, contenitori di plastica) e cessare le molestie;
sostiene di aver acquisito la servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione ultraventennale.
, proprietario di unità immobiliare sul mappale 920, e proprietaria CP_1 CP_2
di unità immobiliare sul mappale 921, contestano l'esistenza della servitù.
Il Tribunale di Cassino, all'esito di istruttoria documentale e orale, respinge le domande con condanna dell'attrice al rimborso delle spese processuali.
Al riguardo il Tribunale ritiene che, quanto all'usucapione, non sia specificamente allegata e dimostrata la realizzazione di opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della vantata servitù, avuto riguardo, in particolare, alle dimensioni e conformazione del percorso nel ventennio, di cui è incerta anche la decorrenza;
quanto alla destinazione del padre di famiglia, difetti la rappresentazione degli elementi costitutivi della fattispecie.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per Parte_1
l'accoglimento delle domande e la restituzione degli esborsi sostenuti.
Al riguardo deduce un unico motivo: il Tribunale non ha considerato che nella c.t.p. del geom. Franco, specificamente richiamata nell'atto di citazione e confermata in sede testimoniale, l'ubicazione, le dimensioni e la decorrenza del passaggio pedonale e carrabile
(sin dal 1949), sono state individuate e trovano riscontro nelle tre fotogrammetrie risalenti, rispettivamente, al 1975, 1985 e 2000, nella foto del 14.6.1994 e nelle deposizioni dei testi
2 , e;
il muro abusivamente costruito nel 2002, ma riaperto nel 2009, Tes_1 Tes_2 Tes_3
è stato eretto quando la servitù era già maturata per usucapione.
Si costituiscono distintamente e contestando l'ammissibilità e la CP_1 CP_2
fondatezza del gravame.
La Corte così ragiona.
E' da rilevare che al tempo dell'acquisto della rispettiva proprietà (preteso fondo dominante) da parte di , con atto di donazione dei genitori in data 7.3.2008, era Parte_1
ancora presente il muro che impediva l'accesso all'area cortilizia (preteso fondo servente) che consente di raggiungere piazzale degli Eroi;
tale rilievo è condiviso dalla stessa appellante, che appunto fa risalire solo al 2009 il ripristino del cancello.
I genitori di avevano a loro volta acquistato la medesima proprietà Parte_1
dagli eredi con atto pubblico in data 12.4.2002: era compresa nell'oggetto la strada Pt_2
di accesso a via delle Rimembranze precisandosi espressamente all'art.4 che “l' acquirente avrà accesso alla consistenza compravenduta a mezzo della strada privata di accesso oggetto del presente atto, venendo così a cadere ogni eventuale ulteriore servitù di accesso o passaggio alternativo”.
Alla stregua di tali rilievi è da escludere che l'ipotetica usucapione della servitù di passaggio – verso piazzale degli Eroi - maturata in epoca anteriore al 2002 sia stata trasferita ai genitori di e, successivamente, all'odierna appellante ai sensi dell'art.1146, Parte_1
comma 2, c.c., ostandovi l'espressa delimitazione dell'oggetto nell'atto di trasferimento del
2002 e la stessa situazione di fatto nella donazione del 2008.
Difetta, quindi, ai fini dell'integrazione dell'accessione nel possesso, un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della servitù in questione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
tribunale di Cassino n. 134/2020;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali, in favore di CP_2
ed , liquidate per ciascuno in € 3.500,00 per compensi, spese
[...] Controparte_1
generali, iva e cassa di previdenza come per legge, con distrazione in favore del difensore di antistatario. CP_2
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 21.1.2025
IL PRESIDENTE est.
4