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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7436 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott. ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa Maika Marini Consigliere rel riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 6258 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione l'8 ottobre 2025 e vertente tra
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Felice d'Alfonso del Sordo e dall'avvocato
SC RE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Enrico Tazzoli, n. 2, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello,
appellante-
e
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._2
JA PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Arianna;
appellato-
con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15678/2022, depositata il 04/10/2022, pubblicata il
25/10/2022 R.G. n. 61282/2018, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Prima, al termine del procedimento R.G. n. 61282/2018, notificata dalla controparte il 27/10/2022
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante, nel ricorso in appello del 24 novembre 2022:
“- accogliere l'appello proposto così come formulato ex art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: - stabilire a carico del dott. e in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
un assegno mensile nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore
[...]
a € 5.000,00, con decorrenza dalla domanda e rivalutazione automatica annuale ISTAT, a modifica delle condizioni separative sul punto in ragione della durata del matrimonio e le ragioni della decisione, la condizione dei coniugi, il contributo personale ed economico dato alla vita matrimoniale dalla dottoressa . Questo anche al fine di garantirle a) una sistemazione Pt_1 logistica adeguata con il pagamento di una rata mensile di mutuo o di un canone di locazione di un immobile, che le consenta di ospitare i figli, in zona residenziale pari a quella abitata dal e/o CP_1
a quella dove era sita la casa familiare, nonché b) di far fronte nel corso dell'anno alle spese di trasporto e di alloggio per recarsi a visitare i figli che vivono uno a Milano e due a Londra.
- confermare a carico del dott. l'obbligo di contribuire nella misura del 100% sia alle spese CP_1 ordinarie sia a quelle straordinarie, che dovranno essere tutte previamente concordate con la sig.ra
, da sostenersi per il figlio e (laddove non ancora autosufficiente), Pt_1 Per_1 Per_2 secondo le modalità stabilite nel Protocollo d'intesa 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- dichiarare cessato, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo in capo alla resistente di versare ai figli e in quanto, divenuti nelle more del corrente giudizio, Per_3 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, e al figlio , direttamente a titolo di contributo Per_1 al suo mantenimento l'importo complessivo di € 333,00 mensili. - Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, compensando le spese di giudizio..”.
Per la parte appellata, nella comparsa di costituzione del 15 dicembre 2023:
“Voglia l' Ill.ma Corte d'Appello adita , invia preliminare, dichiarare l' inammissibilità dell' appello proposto per i motivi tutti indicati in narrativa, con conferma della sentenza di primo grado. Vinti onorari e spese del grado. Nel merito rigettare l' appello perché infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado. Quanto alla cessazione in capo alla madre della contribuzione al mantenimento di , già vi era pronuncia sul punto;
quanto alla Per_3 contribuzione in capo alla madre del mantenimento di il Dott. si rimette, poiché, Per_2 CP_1 se è vero che attualmente il ragazzo ha un contratto di lavoro a tempo determinato per un anno , è altrettanto certo che riprenderà gli studi per completare il ciclo universitario. Quanto a , Per_1 invece, è pacifico che stia ancora compiendo il ciclo di laurea triennale e dunque è del tutto dipendente economicamente: va pertanto confermata la sentenza di primo grado sul punto, con
2 versamento diretto al ragazzo da parte del madre del contributo al mantenimento già concordato in accordi separativi, e confermato in sentenza di primo grado.”.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Dott. , premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 16 luglio CP_1
1994 a Capranica (VT) con la sig.ra e che dall'unione sono nati a Roma tre Parte_1 figli, il 18 ottobre 1996, il 1° aprile 1998, e il 30 settembre 2002, ha Per_3 Per_2 Per_1 esposto che in data 12 febbraio 2018 i coniugi hanno sottoscritto un accordo di negoziazione assistita di separazione personale e che la situazione familiare e patrimoniale della famiglia sarebbe rimasta la medesima dall'epoca della sottoscrizione dell'accordo. Il ricorrente ha in particolare dedotto che i figli a quella data svolgevano i propri studi universitari in Gran Bretagna, dove i due maggiorenni vivevano nella sua casa di proprietà a Londra, mentre il figlio minore svolgeva il corso di Per_1 studi liceali presso la Boarding School Ardingly, nei pressi di Londra, che la IG.ra Pt_1 dipendente viveva a Roma, in via Scipione Gaetano, n. 9 in un appartamento condotto in CP_2 locazione, mentre il ricorrente, collaboratore e socio della Deloitte Spa, risiedeva in Roma, Via JA
PE n. 1.
Tanto esposto, il Dott. ha rappresentato la mancata ricostituzione della comunione CP_1 materiale e spirituale tra i coniugi e ha chiesto al Tribunale di Roma la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la conferma “dell'accordo a seguito di negoziazione assistita con cui le parti hanno definito la loro separazione personale e i rapporti tutti concernenti la prole e quelli patrimoniali ed economici dei coniugi”.
Costituitasi in giudizio, la dott.ssa non si è opposta alla pronuncia sullo Parte_1 status ma ha chiesto, a parziale modifica delle condizioni di separazione, l'affidamento del figlio minore in maniera condivisa ai genitori, con collocamento prevalente del figlio presso la Per_1 madre nei periodi in cui lo stesso avrebbe fatto rientro in Italia, in particolare con suddivisione di tali periodi tra i genitori nella misura del 70% con la madre e del residuo 30% con il padre;
un assegno mensile divorzile per sé di € 5.000,00, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT;
un contributo a carico del dottor al mantenimento dei tre figli, in quanto i due maggiorenni CP_1 non ancora autonomi economicamente e uno minore di età, nella misura ritenuta di giustizia e comunque superiore all'importo di euro 700,00 mensili, in considerazione delle spese a carico della madre per provvedere alla loro sistemazione logistica, al vitto, all'abbigliamento e al trasporto nei periodi di permanenza dei figli con la stessa, somme da versarsi direttamente alla in via Pt_1 anticipata entro il cinque di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale agli indici Istat;
la conferma dell'obbligo a carico del dottor di contribuire nella misura del CP_1
3 100% alle spese straordinarie da sostenersi per i figli secondo le modalità stabilite nel Protocollo
d'intesa del 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Roma; la dichiarazione di cessazione dell'obbligo in capo alla madre di versare direttamente ai figli,
a titolo di contributo al loro mantenimento, l'importo complessivo di euro 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla domanda.
All'udienza presidenziale del 7 marzo 2019, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le vigenti condizioni della separazione consensuale sulla base della seguente motivazione :“ rilevato che non sono ravvisabili sopravvenienze incidenti in maniera significativa sulle rispettive complessive situazioni patrimoniali, giustificanti, in via provvisoria ed urgente, modifiche delle condizioni economiche della separazione, salva ogni decisione del
Tribunale, all'esito dell'istruttoria, in ordine alla domanda della di riconoscimento Pt_1 dell'assegno divorzile, il quale risponde a presupposti diversi da quelli previsti per l'assegno di mantenimento (nel caso di specie non previsto); rilevato che “uno sbilanciamento in netto favore della madre (come richiesto) dei periodi di permanenza del ragazzo in Italia, a fronte della esigenza di maggiore autonomia dallo stesso manifestata, potrebbe essere percepito come una imposizione, determinando, anzi, un allontanamento reattivo del figlio dalla figura materna;
rilevato, pertanto, che non ricorrono i presupposti per disporre una ctu psicologica nella fase presidenziale, riservata ogni decisione in proposito nella successiva fase deputata all'attività istruttoria, fermo restando
l'obbligo del padre, a ciò sollecitato, di astenersi, in osservanza dei dettami dell'affidamento condiviso, dall'assunzione di decisioni concernenti il minore unilateralmente adottate”.
Con memoria integrativa del 28 ottobre 2019, si è costituito il dottor ed ha chiesto al CP_1
Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a parziale modifica delle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, con il quale ha domandato la conferma delle stesse condizioni dell'accordo di negoziazione assistita di separazione personale, ha chiesto di dare atto che il figlio maggiore non è più studente universitario, deducendo che dal settembre Per_3
2019 il ragazzo ha iniziato a lavorare a Milano, dove è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla società Deloitte Consulting s.p.a. e, pur confermato l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori, ha chiesto di fissare la residenza anagrafica dello stesso con Per_1 iscrizione all'AIRE in Londra presso l'abitazione di proprietà del padre.
La dottoressa si è costituita in data 21 novembre 2019 depositando comparsa di Pt_1 costituzione con domanda riconvenzionale.
Con sentenza non definitiva n. 6634/2020, pubblicata in data 27 aprile 2020, il Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4 Successivamente, la causa è stata istruita mediante l'ammissione e l'assunzione delle prove orali, mediante l'acquisizione degli accertamenti della Polizia Tributaria, a mezzo della Guardia di
Finanza competente per territorio, sulle persone di e , nonché CP_1 Parte_1 mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio con l'affidamento dell'incarico di determinare, anche in via deduttiva e con logici margini di approssimazione i redditi netti delle parti, le sostanze e le disponibilità di denaro, titoli o altri beni (provvedendo a valutare i beni immobili e a quantificare i redditi locativi ritratti o ritraibili dagli stessi nonché a valutare le partecipazioni societarie detenute), negli anni dal gennaio 2014 all'attualità.
Con sentenza n. 15678/2022, pubblicata il 25/10/2022 il Tribunale di Roma ha provveduto come segue: “dato atto dell'impegno di di provvedere all'integrale mantenimento, CP_1 ordinario e straordinario, dei figli e , conferma a carico di Per_2 Per_1 Parte_1 un assegno di mantenimento pari a 333,33 euro mensili, oltre Istat maturato e maturando, da corrispondere direttamente a ciascun figlio;
esonera entrambi i genitori dall'obbligo di mantenimento del figlio , economicamente autosufficiente, a decorrere dal settembre 2019, Per_3 fermi restando per il pregresso i provvedimenti presidenziali;
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla;
condanna al pagamento delle spese del giudizio Pt_1 Parte_1 nella misura di 2/3, che liquida in 4.836,00 euro per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, compensandole per il resto, eccezion fatta per le spese della ctu contabile che pone definitivamente
a carico della nella misura di 2/3 e a carico del nella misura di 1/3; dispone Pt_1 CP_1 trasmettersi copia della presente sentenza al PM in sede per le ragioni di cui in parte motiva.”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la IG.ra , eccependo Parte_1
l'erroneità e la carenza della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, nonché il mancato bilanciamento delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi.
A sostegno del primo motivo di appello, la Dott.ssa ha dedotto che, come Pt_1 risulterebbe dalle tabelle riportate nella sentenza impugnata, a pagine 16 e 17, nel periodo dal 2014 al 2019 il suo reddito ammontava ad un importo che oscillava da 65.000,00 a 80.000,00 euro, mentre il reddito percepito dal Dott. oscillava da 646.000,00 a 731.182,00 euro, con una evidente CP_1 sperequazione tra i redditi dei due ex coniugi in favore del Dottor , che godrebbe di reddito CP_1 annuo di circa dieci volte superiore rispetto a quello della Pt_1
Ciò posto, l'appellante ha lamentato che la sentenza non avrebbe considerato quanto riportato dal C.T.U. a pagina 28 dell'elaborato peritale in merito ai proventi delle partecipazioni societarie del
, che ammontavano per il solo anno 2020 ad euro 998.929,00, secondo le stime del consulente, CP_1
5 né avrebbe preso in considerazione il controvalore dei titoli posseduti dal Dottor così come CP_1 da tabella a pagina 26 dell'elaborato peritale, per un totale di euro 889.000 nell'anno 2020.
Secondo la Dott.ssa sarebbero quindi erronei sia l'assunto che il reddito del Pt_1 CP_1 passi da 731.000 euro del 2019 a 240.000,00 euro nel 2020, sia la conseguente considerazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha affermato che “da tale ricostruzione sono pertanto emersi
i seguenti redditi lordi parziali delle parti, da cui emerge, rispetto alle medesime voci dell'anno precedente, una riduzione per il del 4% ed un aumento per la del 10,47%”, dovendo CP_1 Pt_1 essere aggiunti tutti i dividendi dalle partecipazioni societarie stimate dallo stesso C.T.U in misura di
998.000 euro e tenuto conto che, con riferimento ai redditi dell'anno di imposta 2020, non essendo ancora disponibili al termine della consulenza le dichiarazioni dei redditi delle parti, il tecnico d'ufficio ha potuto effettuarne una ricostruzione parziale sulla scorta del solo fatturato lordo mensile del e delle sole retribuzioni lorde della senza poter stimare le deduzioni e le CP_1 Pt_1 detrazioni di imposta necessarie per determinare il reddito netto imponibile delle parti.
La Dott.ssa sempre con riferimento alla sperequazione tra i redditi dei due ex Pt_1 coniugi, ha censurato anche la parte della sentenza in cui il Tribunale non ha considerato l'avvenuta dichiarazione da parte dell'appellante dei redditi derivanti dalle locazioni estere e avrebbe erroneamente motivato come segue : “ la , dopo aver attestato di percepire redditi lavorativi Pt_1 quale dipendente e redditi da locazione, al punto b (dedicato alla indicazione dei redditi CP_2 netti annui percepiti negli ultimi tre anni e ai redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi) ha indicato i redditi per gli anni 2015, 2016 e 2017, come “da modelli fiscali di riferimento”, non contemplanti, però, anche quelli da locazione, omessi e solo successivamente dichiarati al Fisco, attestando, inoltre, nella medesima dichiarazione sostitutiva, che solo uno dei tre immobili di proprietà ubicati ad Ibiza era locato al canone di 1.100,00 euro mensili e sottacendo, pertanto, che nel triennio oggetto di dichiarazione e segnatamente nell'anno 2016 gli immobili locati erano invece due (per un importo lordo complessivo poi dichiarato al Fisco spagnolo pari a 18.000,00 euro per i due immobili). Pertanto, si impone la trasmissione di copia della presente sentenza al PM in sede per quanto di eventuale competenza in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla
in data 20.2.2019.” Pt_1
Con il secondo motivo di appello, la Dott.ssa ha eccepito l'erroneità della decisione Pt_1 nella parte in cui non è stata ritenuta raggiunta una prova idonea della circostanza che la stessa abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi all'accudimento dei figli, occupandosi in prima persona e in via esclusiva dei tre ragazzi. Al contrario, l'appellante ha assunto che le testimonianze rese confermerebbero il contributo personale apportato dalla Dott.ssa alla Pt_1
6 conduzione della vita matrimoniale e familiare, oltre al contributo offerto dalla stessa alla formazione del patrimonio dell'ex coniuge.
Con il terzo motivo di appello, la Dott.ssa ha lamentato che il Tribunale non avrebbe Pt_1 considerato nemmeno le ragioni della decisione, assumendo che la fine del matrimonio, dopo venticinque anni di convivenza, sia da ricondurre causalmente alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito con la signora dipendente presso la Deloitte S.r.l., con la quale il Parte_2 ricorrente è andato a convivere nel mese di aprile del 2018 e dalla quale ha poi avuto un figlio nel mese di ottobre del 2019.
Per questi motivi
, ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un Parte_1 assegno divorzile, tenuto conto delle ragioni della decisione, della lunga durata del matrimonio (per complessivi 28 anni, di cui 25 anni di convivenza matrimoniale oltre 6 anni di fidanzamento), della nascita e del conseguente protratto accudimento dei tre figli, della sperequazione economica attualmente in favore del dottor di circa dieci volte rispetto a quello della dottoressa CP_1 Pt_1
e frutto di una progressione di carriera maturata sulla base della professionalità acquisita in costanza di matrimonio, anche grazie agli sforzi ed ai sacrifici profusi dalla dottoressa determinanti Pt_1 un alleggerimento del dottor rispetto alla gestione della vita familiare;
ha pertanto formulato CP_1 le conclusioni di cui in epigrafe.
Costituitosi in giudizio, il Dott. ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., deducendo il difetto di specificità di motivi dell'impugnazione e l'assenza di una ragionevole probabilità di un suo accoglimento.
A quest'ultimo riguardo il convenuto ha infatti evidenziato la manifesta infondatezza dell'appello, deducendo :a) che la sperequazione economica tra i coniugi costituisce solo una precondizione non sufficiente a fondare il diritto all'assegno divorzile, là dove in conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, è necessario anche accertare la causa di tale sperequazione e se la stessa sia dipesa dalla scelta condivisa dei coniugi di attribuirsi ruoli diversi nella famiglia, in modo che l' eventuale differenza reddituale e patrimoniale conseguente a tale scelta debba essere compensata;
b) che non è stata raggiunta la prova in ordine alla circostanza che la abbia apportato un effettivo contributo personale alla formazione del patrimonio familiare Pt_1
e dell'altro coniuge, con il sacrificio delle proprie aspettative professionali;
c) che non vi è prova nemmeno dell'ulteriore circostanza, posta a fondamento della richiesta dell'assegno divorzile, secondo cui la Dott.ssa avrebbe contribuito anche con propri beni alla formazione del Pt_1 patrimonio familiare e dell'ex coniuge, invero confutata dalle contrastanti risultanze della documentazione depositata in atti;
d) infine, che la parte appellante ha attribuito all' assegno divorzile una funzione erronea, nella parte in cui la dott.ssa ha richiesto il riconoscimento di tale Pt_1
7 assegno in proprio favore al fine specifico di pagare un mutuo o una locazione di una abitazione adatta ad ospitare i figli, che sia pari a quelle in cui vivono con il padre, o a quella che era la casa familiare di via Teheran, nonché per coprire i costi dei viaggi necessari a far visita ai figli a Milano e Londra.
Per questi motivi
ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito, il Dott. ha eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, il convenuto ha contestato la fondatezza del motivo di appello relativo alla mancata rilevazione da parte del Giudice di prime cure della sperequazione dei redditi tra gli ex coniugi, deducendo che nella sentenza sono elencate tutte le voci della composizione del patrimonio e del reddito del resistente, con una quantificazione “ prudenziale” della quota di futura liquidazione del valore delle partecipazioni nel Gruppo Deloitte nel massimo indicato dal consulente tecnico nella perizia, pur se rimessa ad una deliberazione dell' assemblea e pur se sia stato acquisito agli atti della
CTU che tale importo discrezionale non è mai stato liquidato in passato.
Il convenuto ha inoltre evidenziato, sempre con riferimento al proprio patrimonio, che gli immobili di sua proprietà sono destinati alle abitazioni dei figli (in cui gli stessi risiedono, a Londra
e a Milano, o che utilizzano per le vacanze a Ortisei, pag 19 della sentenza), e dunque da tali beni non ricava alcun profitto, precisando che si è trasferito a Dubai nella casa acquistata Persona_4 dal padre nel maggio del 2023.
Il convenuto ha poi sottolineato la correttezza della ricostruzione del patrimonio operata in sentenza anche nella parte in cui è stato rilevato che, quanto al bonifico di 1.500.000,00 euro effettuato nel 2014 dalla Dott.ssa sul conto corrente UBI dell'ex marito, è pacifica tra le Parte_1 parti la proprietà di tali somme in capo all'appellante, che le ha impiegate (oltre a circa ulteriori
50.000,00 euro di proprietà del ) per l'acquisto, la ristrutturazione e l'arredamento di tre CP_1 immobili ad Ibiza. La circostanza sarebbe stata confermata dalla relazione della Guardia di Finanza Cont trasmessa al CTU, dove è stata segnalata l'esistenza di una procura ad operare sul conto del marito a favore della Dott.ssa rilasciata due giorni prima dell'effettuazione del bonifico Parte_1 con l'emissione contestuale di una carta di credito intestata alla e sempre appoggiata sul Pt_1
Cont conto corrente el marito.
Ciò posto, il convenuto ha rilevato la correttezza della valutazione e dell'analisi di tutti i dati fattuali da parte del giudice di prime cure.
Il Dott. , quindi, posta comunque l'esistenza di una sperequazione tra le situazioni CP_1 patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, come esattamente quantificata dal Tribunale e mai contestata, ha sostenuto in ogni caso la correttezza della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto sussistente il collegamento causale di tale sperequazione con le scelte fatte dagli ex coniugi durante il matrimonio;
il convenuto ha infatti evidenziato al riguardo l'assenza
8 di prova da parte della richiedente di aver sacrificato le proprie aspettative professionali e di aver fornito un apporto proprio alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, là dove sarebbe viceversa documentalmente provato che sia stato il marito ad incrementare il patrimonio della moglie.
Sul punto, il convenuto ha precisato: che la somma di euro 1.500.000,00 proveniente dalla vendita dell' immobile di Via Pezzana di proprietà di , pur se bonificata sul suo conto Parte_1 corrente, sia stata utilizzata esclusivamente dalla Dott.ssa per l'acquisto e la Parte_1 ristrutturazione degli immobili a Ibiza, come sopra specificato;
che la Dott.ssa non ha Parte_1 acquistato gli immobili ad Ortisei alla stessa intestati né ha sopportato i relativi costi ( mutuo, Imu, polizze ), là dove non vi sarebbe prova dei relativi pagamenti effettuati, fatta eccezione per le rate del mutuo relative ai mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre
2008, per circa 16.000 ( rata € 2.200 mese), e risulterebbe che il mutuo sia stato integralmente estinto ad un anno dalla sua accensione, a febbraio del 2009, dal Dott. ; che è inoltre pacifico che il CP_1
Dott. ha riacquistato in sede di separazione quel bene al prezzo di 260.000,00 euro anche con CP_1 vincolo a non alienarlo per cinque anni, pagando dunque due volte lo stesso immobile;
che non vi sarebbe nemmeno prova nella documentazione agli atti di controparte del pagamento di Imu o di spese condominiali per tutti gli immobili intestati alla Dott.ssa e per tutti i ventiquattro Parte_1 anni di convivenza.
Il convenuto ha quindi negato che la Dott.ssa abbia contribuito al mènage familiare Parte_1 in termini economici, in quanto, anche se nei primi anni di matrimonio costei ha messo a disposizione della famiglia il proprio immobile di via Pezzana, successivamente ha usufruito (per 13 anni e senza contribuzione) dell'immobile di via Teheran del marito, incamerando prima i canoni di locazione dell'immobile di via Pezzana (analisi degli estratti c/c di controparte prodotti sub docc. 36,46,48 primo grado) e poi, venduto l' immobile, acquistando gli immobili ad Ibiza
Quanto alla somma di euro 100.000,00 versatagli dalla il dott. ha precisato Pt_1 CP_1 come a sua volta ha conferito alla moglie somme ingenti, tra cui euro 70.000,00 nel 2013 ed euro
51.430,00 prelevati direttamente dal conto corrente del marito, quale surplus del conferimento di €
1.500.000,00, mediante la procura e le carte di credito alla stessa rilasciate.
Il Dott. ha altresì evidenziato come la circostanza della mancata contribuzione della CP_1 alla formazione del patrimonio familiare risulta dalla stessa documentazione depositata Pt_1 dalla difesa dell'appellante, là dove emerge che tutti i redditi da lavoro e da locazione dell'immobile di via Pezzana (dopo il trasferimento della famiglia in via Teheran) sono stati versati in un conto corrente intestato alla moglie e da costei gestito solo per le sue necessità e che, quanto alle spese
9 familiari, non vi sarebbe prova di pagamenti per l'acquisto di generi alimentari, di vestiario o per il mantenimento dei figli, se non sporadiche e minime somme nel 2010 e nel 2012.
Con riferimento al conto inglese Natwest, il convenuto ha spiegato come la cointestazione del conto sia stata necessaria a rendere operativa anche la moglie su un conto corrente dove veniva pagato dal marito il mutuo della casa di Londra e tutte le spese relative a quell' immobile, ma che tale conto corrente era alimentato con provvista fornita esclusivamente dal Dott. tramite bonifici dai CP_1
Cont suoi conti correnti
Da ultimo, il dott. ha dedotto di aver provveduto in via esclusiva al mantenimento dei CP_1 tre figli per 290.000,00 euro annui, confutando così la tesi dell'appellante relativo al suo apporto economico al patrimonio familiare e personale del convenuto.
Parimenti, il dott. ha evidenziato la correttezza della sentenza impugnata nella parte CP_1 in cui non è stato ritenuto provato il presunto sacrifico personale che l'appellante avrebbe sopportato né il nesso causale tra la sperequazione patrimoniale tra gli ex coniugi e detto preteso sacrificio, avendo la famiglia sempre goduto del supporto di personale di servizio e dei nonni paterni nella gestione della vita domestica e dei figli. Ha altresì dedotto di essersi occupato anche lui direttamente dei figli, accompagnandoli la maggior parte delle mattine a scuola, perché la madre usciva prima per andare a lavorare, il tutto fino a quando i figli sono andati a Londra a studiare.
A sostegno della correttezza della decisione, il Dott. ha posto anche l'accento su CP_1 quanto si è evinto dalle buste paga prodotte in sede di CTU, dalle quali è emerso che la Dott.ssa
è diventata funzionario di prima fascia dal mese di gennaio del 2010, quando il terzogenito Pt_1
aveva solo otto anni, a dimostrazione, da una parte, che la carriera della madre non ha avuto Per_1 rallentamenti dalla presenza di tre figli, e che, dall'altra parte, aveva degli orari da rispettare dovendo necessariamente ricorrere al supporto dei domestici e della rete familiare di riferimento, non potendosi dedicare costantemente tutti i pomeriggi all'accudimento materiale della prole e della famiglia, seguendoli personalmente in tutte le loro attività quotidiane.
In conclusione, il Dott. ha specificato che, contrariamente a quanto assunto CP_1 dall'appellante, ha sempre supportato la carriera professionale della moglie, aiutandola in ogni modo ed in particolare sollevandola da ogni incombenza pratica, con la conseguenza che, pur riconoscendo che sia stata una buona madre, moglie e padrona di casa, non vi è stato tra loro alcuna condivisione circa la suddivisione dei ruoli in famiglia che comportasse eventuali sacrifici della alla Pt_1 propria realizzazione personale e professionale, dallo stesso sempre agevolata.
Per questi motivi
il Dott. ha chiesto il rigetto dell'appello, formulando le conclusioni CP_1 indicate in epigrafe.
10 Con le note depositate il 29 luglio 2025, il dott. ha aggiornato la Corte di Appello in CP_1 ordine alla sua attuale situazione patrimoniale reddituale dal mese di ottobre 2023 all'attualità, esponendo quanto segue.
Con riferimento a , l'appellato ha esposto che il figlio ha cessato il rapporto Parte_3 di lavoro subordinato con Deloitte Srl all' inizio del mese di maggio del 2024 e quindi ha lasciato contestualmente la casa di Milano, posta in vendita, e si è ritrasferito a Roma a casa del padre dove attualmente risiede;
il ragazzo è stato assunto a tempo indeterminato dal 14 ottobre 2024 con stipendio netto mensile di euro 2.000,00 nella Secure Future srl e a fine a dicembre ha acquistato un bilocale seminterrato in Roma al prezzo di 240.000 euro, tramite contributo del padre di 70.000 euro e la restante parte con l'accensione di un mutuo.
Con riferimento a , il convenuto appellato ha dedotto che il ragazzo è stato Persona_4 assunto nel 2024 con contratto a tempo determinato per anni 3 da una società sportiva con sede a Riad
e ha continuato a risiedere a casa del padre a Dubai sino alla vendita della stessa, avvenuta nel febbraio del 2025, in previsione dell'anticipata cessazione del contratto a settembre 2025.
Il dott. ha altresì rappresentato che si è laureato il 17 luglio 2024 a CP_1 Parte_4
Bath ed è stato ammesso ad un master dal mese di agosto del 2024 al mese di giugno del 2025 alla
London Business School, il cui costo annuo ammonta ad 57.000,00 euro circa, al quale vanno aggiunti i costi di partecipazione ad eventi internazionali organizzati dalla Università Columbia e
Italia; ha inoltre rappresentato che dal mese di settembre del 2025 il ragazzo avrebbe iniziato a lavorare per una società londinese, rimanendo tuttavia a vivere a casa del padre, che mantiene i costi elevati della sua residenza londinese dal 2018, e percependo anche il contributo del padre di circa
1.800 euro a titolo di supporto mensile, oltre a tutte le spese mediche, di trasporti per i rientri in Italia
e per le vacanze.
Il Dott. ha infine riferito di aver acquistato, per le vacanze estive della famiglia, CP_1 un'imbarcazione con rimessa a Porto Ercole, che viene utilizzata da tutti e tre i ragazzi per una settimana ciascuno da maggio a giugno e per tutto il mese di agosto;
che per le vacanze invernali del
2024 e del 2025 i ragazzi hanno soggiornato nella casa di Ortisei per venti giorni con il padre, il fratellino e la compagna del padre e che nell' ottobre del 2024 ha acquistato una casa al mare Per_5
a Porto Ercole, con un finanziamento di 900.000,00 euro, oltre ai costi della ristrutturazione, destinandola alle vacanze estive di tutta la famiglia.
Con le note autorizzate depositate il 7 ottobre 2025 dalla Dott.ssa e il 26 settembre Pt_1
2025 dal Dott. le parti hanno precisato le proprie conclusioni. CP_1
In particolare, nelle predette note, la Dott.ssa ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità del deposito delle note autorizzate del 29 luglio 2025 effettuato dal Dott. CP_1
11 unitamente alla produzione di nuova documentazione e pertanto ne ha chiesto dichiararsi l'inutilizzabilità.
Il P.G. in data 10 febbraio 2025 ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello, ritenendo la sentenza immune da vizi.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio.
Devono preliminarmente essere rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, nell'appello opera il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall'art. 342 del c.p.c. “A tali effetti, pur prescindendo da qualsiasi particolare rigore formale, occorre che – in relazione al contenuto de
x.alla sentenza appellata – siano indicati, oltre ai punti e ai capi impugnati, anche – seppure in forma succinta – le ragioni per cui è richiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti
a base della impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. In particolare, perché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tale senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che – contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata – con espressa e motivata censura, miri a incrinarne il fondamento logico- giuridico” (Cassazione civile, sez. III, 13.06.2014, n. 13546).
Ebbene, tali essendo i principi da applicare, nel caso in esame, la lettura del ricorso in appello induce senz'altro a ritenere osservata la norma che a torto si assume violata, avendo la Dott.ssa indicato quale parte della decisione non ha condiviso, le ragioni per le quali ritiene che la Pt_1 pronuncia sia da riformare, nonché la soluzione contraria che sarebbe giuridicamente e fattualmente fondata. Possono cogliersi pertanto nell'atto di appello sia la “parte volitiva” che quella
“argomentativa” che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della sua decisione.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della produzione di nuovi documenti con la memoria autorizzata del 29 luglio 2025, l'eccezione deve essere rigettata, atteso che, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “ Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti “ (Cass. n. 27234 del 30 novembre 2020).
12 Nel caso di specie le deduzioni e le produzioni documentali effettuate dal con il CP_1 deposito della memoria in contestazione riguardano la nuova situazione patrimoniale dell'appellato nonché l'evoluzione degli studi e della situazione lavorativa dei figli delle parti ed è avvenuta prima delle precisazioni delle conclusioni, tal che la parte appellante è stata messa in condizione di controdedurre, come in effetti ha controdedotto, su ogni punto con la successiva memoria del 24 settembre 2025.
Ne consegue l'ammissibilità della suddetta memoria e prova documentale, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale.
Nel merito, l'appello è infondato e non può essere accolto.
L'appellante ha lamentato la erroneità della sentenza impugnata, relativamente al mancato riconoscimento del suo diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
In primo luogo, la dott.ssa ha contestato la valutazione operata dal giudice di prime Pt_1 cure sulle condizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi senza tenere conto delle risultanze della Ctu, che evidenzierebbero una sperequazione tra i redditi di circa dieci volte superiore in favore del . Tale sperequazione riguarderebbe anche la situazione patrimoniale, là dove il dott. CP_1
è proprietario di undici immobili, tra i quali figurano case di prestigio ad Ortisei, Roma, CP_1
Londra e Dubai, oltre a condurre in locazione ulteriori due immobili. La sperequazione delle situazioni patrimoniali ed economiche degli ex coniugi non sarebbe peraltro mai stata contestata dal
Dott. . CP_1
L'appellante ha contestato inoltre la mancata considerazione dell'apporto dalla stessa fornito alla vita familiare e il conseguente sacrificio imposto alla propria condizione professionale, tenuto conto anche della durata del matrimonio.
Ebbene, le censure non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
Come noto, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n.
74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass., 23/01/2019, n. 1882).
13 La Corte di legittimità ha affermato che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Con la pronuncia n. 17601/2019, la Corte di Cassazione, con riferimento alla "natura composita" dell'assegno divorzile e al "principio di solidarietà postconiugale", ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che " Nel verificare
i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali
e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale".
Tali essendo i principi da applicare alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue.
Con riferimento alla valutazione in ordine alla sperequazione tra le situazioni economiche patrimoniali delle parti e alla lamentata erronea motivazione del giudice di prime cure che non avrebbe esattamente ricostruito i redditi percepiti da ciascuna delle parti, deve premettersi come sia pacifico che in tema di determinazione dell'assegno, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richieda necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cfr. Cass. Civ. 975 del 2021).
Tanto premesso, la sentenza risulta immune da vizi, avendo il giudice di prime cure rilevato la sussistenza della dedotta sperequazione delle rispettive situazioni economiche e patrimoniali, previa ricostruzione analitica di tutte le voci di ricchezza acquisita o da acquisire da entrambe le parti, là dove, con riferimento alla situazione del Dott. , ha valutato i redditi composti da compensi CP_1
14 di attività professionale, dividendi, capital gain;
sostanze patrimoniali composte da crediti d' imposta, titoli, partecipazioni, crediti per dividendi ancora da riscuotere, immobili, altri beni, disponibilità in conto corrente, per un totale di euro 5.120.509,00 mentre con riferimento alla Dott.ssa Parte_1 ha valutato i redditi da lavoro, redditi da locazioni all' estero, i crediti d' imposta, gli
[...] immobili, altri beni, disponibilità in conto corrente per un totale di € 2.924,692,00.
Correttamente quindi non sono stati considerati esclusivamente i redditi imponibili delle parti, in relazione ai quali la ha lamentato la sussistenza di un grande squilibrio, ma è stata Pt_1 valutata la situazione economica generale degli ex coniugi, in applicazione del costante principio giurisprudenziale per cui “In tema di determinazione dell'assegno divorzile, occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per
l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di risorse economiche che esprimono la "ricchezza" complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti” (cfr. Cass. Civ. 9619 2023).
Risulta quindi irrilevante, nella valutazione generale delle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali, la presunta erronea esatta ricostruzione dei redditi percepiti dalle parti nel
2020, non ancora disponibili all'epoca della consulenza tecnica d'ufficio, e che peraltro la sentenza ha indicato chiaramente essere stati valutati sulla base delle fatture emesse dal Dott. e dalle CP_1 buste paga prodotte dalla CP_2
Peraltro, quanto agli utili da distribuire nella Gruppo Deloitte, il Giudice di prime cure ha operato una quantificazione prudenziale della quota di futura liquidazione nel valore delle partecipazioni massimo indicato dal CTU in perizia, attribuendo al Dott. anche quel valore di CP_1 liquidazione che negli statuti societari è rimesso ad una deliberazione dell' assemblea.
Parimenti, il Giudice di primo grado ha correttamente valutato la circostanza che tutti gli immobili di proprietà del Dott. erano e sono destinati alle abitazioni dei figli, quelle di Milano, CP_1
Londra e Dubai a fini abitativi, di studio e di lavoro, e quelle di Ortisei e ora di Porto Ercole per trascorrervi le vacanze.
Anche con riferimento al bonifico di 1.500.000,00 effettuato nel 2014 dalla Dott.ssa
[...]
sul conto corrente dell'ex marito, è stata correttamente ricostruita la proprietà di tali somme Pt_1
15 in capo alla ricorrente, nella misura in cui le stesse sono state impiegate per l'acquisto, la ristrutturazione e l'arredamento dei tre immobili ad Ibiza, dai quali la Dott.ssa ha ricavato Pt_1 reddito destinato esclusivamente al soddisfacimento delle proprie esigenze personali.
Sempre ai fini della valutazione del significativo squilibrio delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, occorre considerare anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e con la separazione in favore della moglie. Dalle condizioni di separazione risulta infatti che il Dott. abbia acquistato la quota di proprietà della ex moglie sull'immobile CP_1 ad Ortisei, in via Reiza, 41, corrispondendo alla Dott.ssa la somma di euro 260.000,00, Pt_1 dopo che tale immobile era stato acquistato durante il matrimonio principalmente con il denaro personale del dott. con intestazione di una quota di proprietà alla moglie;
peraltro, come dalla CP_1 stessa riconosciuto, la avrebbe speso per tale immobile esclusivamente la somma di euro Pt_1
36.000,00, mentre il mutuo è stato integralmente estinto ad un anno dalla sua accensione, nel mese di febbraio del 2009, dal Dott. . CP_1
Proprio nell'ambito di tali assetti patrimoniali regolamentati con gli accordi di separazione, nei quali le parti hanno anche previsto il mantenimento dei figli a carico esclusivo del padre, sia con riferimento alle spese ordinarie che con riferimento alle spese straordinarie, la parte appellante non ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Anche attualmente il patrimonio immobiliare del padre risulta tutto destinato ai figli, così come gli ingenti costi di mantenimento degli stessi, che ancora l'appellato sostiene per garantire ai figli l'elevato tenore di vita vissuto finora e per terminare il corso di studi e il percorso lavorativo intrapreso all'estero e in altre città.
Ciò posto, è senz'altro emersa la sperequazione reddituale e patrimoniale tra i due ex coniugi, seppure nella misura correttamente valutata dal Tribunale, previa esatta ricostruzione della generale e complessiva situazione economica delle parti, ma tale sperequazione non è da sola sufficiente a fondare il diritto della Dott.ssa all'assegno divorzile, dovendosi anche accertare se lo Pt_1 squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari.
Come noto, infatti, la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è ora irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve, invero, accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato,
16 alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass.
28/02/2020, n. 5603).
In particolare, è necessario accertare se gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari e se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare.
Secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità, l'assegno di divorzio deve quindi essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo - compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico -reddituale degli ex coniugi (Cass. 3 dicembre
2021, n. 38362).
In assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Nel caso in esame, il Tribunale, nel valutare l'insussistenza dei presupposti della spettanza dell'assegno divorzile in favore della ha quindi correttamente tenuto conto degli altri Pt_1 fattori indicati dalla giurisprudenza di legittimità a tal fine e, specificamente il contributo fornito dalla richiedente nella realizzazione della vita familiare e l'eventuale sacrificio, da parte della medesima, delle proprie aspettative professionali ed economiche, per supportare le aspirazioni di carriera del coniuge.
Invero, la parte richiedente, la quale percepisce un reddito che certamente le consente di vivere autonomamente e da benestante, non ha dimostrato di avere a suo tempo contribuito al menage familiare e alla cura dei figli in misura maggiore rispetto al marito, né che l'attuale differenza reddituale esistente tra gli ex coniugi sia dipesa da scelte lavorative a suo tempo da lei fatte e condivise con l'ex coniuge, che abbiano limitato sue concrete possibilità di carriera e di miglioramento economico.
17 È pacifico che la dott.ssa abbia sempre lavorato durante tutta la vita matrimoniale Pt_1 quale dipendente raggiungendo anche la qualifica di funzionario di prima fascia dal mese di CP_2 gennaio del 2010 (come risulta dalle buste paga prodotte in sede di CTU), quando il figlio minore aveva otto anni mentre gli altri figli erano adolescenti, circostanza che dimostra come la Per_1 carriera della madre non abbia subito arresti anche in presenza dei tre figli e soprattutto come vi fosse un'organizzazione familiare alla base che consentisse ad entrambi i genitori di svolgere il proprio lavoro, sulla base dei propri differenti percorsi professionali e delle proprie competenze specifiche.
Costituisce anche una circostanza pacifica, non contestata oltre che provata, quella per cui il nucleo familiare potesse contare in modo stabile sulla collaborazione di due domestici, che, come risulta dalle prove testimoniali acquisite, si occupavano anche di preparare i pasti e di accompagnare a scuola e di riprendere da scuola i figli, nonché di seguirli nel compimento delle attività extrascolastiche pomeridiane in supporto al padre. Il figlio più grande ha riferito che la Per_3 maggior parte delle mattine era il padre ad accompagnare sia lui che i fratelli a scuola, perché la madre usciva prima per andare a lavorare;
che nel pomeriggio, sino a che non avevano l' età di 15 anni, in cui sono stati dotati di mezzi propri, i nonni paterni pensavano a prelevarli da scuola, pranzare con loro, accompagnarli alle ripetizioni o agli sport;
che infine la madre rientrava dopo le ore 20 dal lunedì al giovedì e il venerdì dopo le 19 e la cena era preparata dai domestici.
Il nonno paterno ha confermato che i nipoti venivano gestiti nelle quotidiane attività scolastiche e ludico-sportive dai collaboratori domestici, dal predetto e da sua moglie, oltre che dal padre, aggiungendo che erano lui e sua moglie ad accompagnarli ad effettuare ripetizioni scolastiche tre volte a settimana e che i ragazzi pranzavano a casa dei nonni oppure presso il circolo tennis club
Parioli.
A fronte di ciò, le dichiarazioni rese dai testimoni citati dalla secondo cui la stessa Pt_1 si occupava dell'accudimento dei figli, accompagnandoli e andandoli a riprendere da scuola, preparando loro i pasti, seguendoli in tutte le attività sportive ed extrascolastiche pomeridiane sono inidonei ad apportare elementi significativi di segno contrario ai fini della decisione.
I fatti a conoscenza diretta dei testimoni della infatti sono limitati a un circoscritto Pt_1 periodo di tempo;
per il resto le dichiarazioni si fondano su fatti appresi de relato dalla stessa parte attrice appellante, oppure sono generiche, quindi inidonee a provare quell'accudimento esclusivo e/o prevalente della che avrebbe comportato un sacrificio da parte della stessa delle proprie Pt_1 aspettative professionali, con rinuncia ad una potenziale e concreta progressione di carriera, nemmeno invero allegata.
18 La IG.ra amica della , ha affermato che la madre accompagnava i figli a Pt_5 Parte_1 scuola, li riprendeva e li accompagnava a nuoto, riferendo di conoscere la circostanza per averla frequentata durante l'asilo del terzogenito e per un corso di nuoto dai 7 ai 10 anni di . Per_1
La IG.ra parimenti amica della IG.ra , ha riferito le medesime circostanze Per_6 Parte_1 in modo generico, precisando che le sarebbero state riferite dalla stessa appellante, avendo poi incontrato qualche volta la Dott.ssa al circolo Aniene, senza tuttavia ricordare quando fosse Pt_1 accaduto.
Il IG. cugino dell'appellante e residente a [...], è stato in grado di riferire, per Tes_1 conoscenza diretta, solo quanto accaduto durante le sue sporadiche visite a Roma di tre giorni, in cui ha visto la cugina andare a prendere a scuola insieme al proprio figlio coetaneo. Per_1
Anche la IG.ra , amica della Dott.ssa dal 2006, non ha reso sul punto Per_7 Parte_1 dichiarazioni specifiche.
In ogni caso tali testimonianze, se provano che anche la assistesse alle lezioni di Pt_1 nuoto o andasse ad accompagnare o riprendere i figli a scuola, nei periodi in cui ciò era compatibile con i suoi impegni di lavoro, non sono comunque tali da provare la cura quotidiana, esclusivamente a suo carico, degli obblighi scolastici e sportivi dei propri figli a detrimento della propria carriera.
Del resto difetta la prova che, dopo la maternità, la stessa abbia chiesto e ottenuto una riduzione dell'orario di lavoro per accudire i figli, né è verosimile, come osservato dal giudice di prime cure, che un funzionario pubblico abbia un orario così flessibile di lavoro da poter scegliere in base alle sue esigenze familiari quando uscire dall'ufficio e quando rientrare presso la sede CP_2 dopo aver seguito i figli nelle attività pomeridiane.
Tale ricostruzione peraltro contrasta con la circostanza pacifica della presenza costante di personale di servizio alle dipendenze della famiglia, nonché con le dichiarazioni testimoniali del figlio e del nonno paterno. Peraltro, a ciò si aggiunga che, come condivisibilmente osservato dal Per_3 giudice di primo grado, le incombenze quotidiane legate all'accudimento dei figli si sarebbero drasticamente ridotte nel momento in cui i figli si sono trasferiti all'estero per seguire il loro corso di studi, trasferimento avvenuto molto presto, al compimento dei loro sedici anni.
Non è in sostanza provato il peso pressoché esclusivo della conduzione della vita familiare a carico della Dott.ssa la quale avrebbe per questo sacrificato concrete occasioni lavorative, Pt_1 nemmeno allegate, per dedicarsi esclusivamente all'accudimento della prole.
Diversamente risulta che l'appellante abbia sempre lavorato quale impiegata della CP_2 raggiungendo anche la qualifica di funzionario dirigente, mentre non è dimostrato che il suo attuale inquadramento lavorativo e retributivo abbia sofferto limitazioni in relazione al concomitante ruolo familiare svolto o ad esigenze di carriera del coniuge.
19 Il Giudice di primo grado ha anche correttamente rilevato l'assenza di prove che la Pt_1 abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. In particolare, l'appellante ha riconosciuto di aver versato la somma di euro 36.000,00 per l'acquisto dell'immobile di Ortisei ricevendone 260.000,00 all'atto del trasferimento della propria quota di proprietà in attuazione degli accordi di separazione. Inoltre, a fronte del contributo di euro 100.000,00 fornito al Dott. per l'acquisto della casa familiare, la stessa ha ricevuto la somma di CP_1
200.000.000,00 di lire per ristrutturare la casa di Via Pezzana, di sua proprietà, successivamente venduta al prezzo di 1.500.000,00 euro, dopo aver riscosso i canoni di locazione che dal 2005 venivano accreditati esclusivamente sul suo conto corrente. Con il ricavato della vendita dell'immobile di via Pezzana e un ulteriore contributo del Dott. di euro 50.000,00 la Dott.ssa CP_1
ha acquistato e ristrutturato gli immobili ad Ibiza, riscuotendo sempre sul proprio conto CP_1 personale i canoni di locazione di tali immobili.
Il Giudice di primo grado ha quindi correttamente valutato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile basando la sua decisione non solo sullo squilibrio reddituale e patrimoniale senz'altro esistente tra gli ex coniugi, ma valutando anche la funzione perequativo- compensativa dell'assegno, in conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da . Parte_1
Quanto alla cessazione in capo alla madre della contribuzione al mantenimento di , Per_3 la sentenza ha già provveduto conformemente a quanto richiesto tal che deve essere confermata.
Il mutamento delle condizioni relative ai figli e , divenuti economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti e, in ogni caso, inseriti già nel mondo del lavoro, comporta la dichiarazione di cessazione dell'obbligo da parte della Dott.ssa di contributo al loro mantenimento Pt_1 mediante il versamento diretto di un assegno pari a 333,33 euro mensili ciascuno.
Del resto la circostanza è stata rappresentata dallo stesso appellato, che non si è sostanzialmente opposto a tale domanda, là dove ha riferito che è stato assunto nel Persona_4
2024 con contratto a tempo determinato per tre anni da una società sportiva con sede a Ria, anche se ha poi negoziato la cessazione anticipata dal contratto con previsione di chiusura al mese di settembre
2025; si è laureato il 17 luglio 2024 a Bath ed è stato ammesso ad un master con Parte_4 inizio ad agosto del 2024 e termine a giugno del 2025 alla London Business School e dal mese di settembre 2025 ha iniziato a lavorare per una società londinese.
20 Deve quindi essere dichiarata la cessazione dell'obbligo della al versamento diretto Pt_1 di un assegno di mantenimento in favore di ciascuno dei due figli.
La sostanziale soccombenza della parte appellante comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio, da liquidarsi come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e avuto riguardo al valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 24 novembre 2022, avverso la sentenza n. 15678/2022, Parte_1 depositata il 04/10/2022, pubblicata il 25/10/2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione
Prima del Tribunale Ordinario di Roma, nel contraddittorio con l'appellato, , CP_1 acquisito il parere del Procuratore Generale, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso il capo III del dispositivo e, per l'effetto, a conferma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di Parte_1
[...]
2) in parziale riforma della sentenza impugnata (capo I del dispositivo), dichiara cessato l'obbligo a carico della dott.ssa di versare un assegno di mantenimento pari ad euro 333,33 Parte_1 mensili direttamente ai figli e;
Per_2 Parte_4
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Parte_1 euro 6.946,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del l'8 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maika Marini dott.ssa Sofia Rotunno
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott. ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa Maika Marini Consigliere rel riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 6258 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione l'8 ottobre 2025 e vertente tra
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Felice d'Alfonso del Sordo e dall'avvocato
SC RE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Enrico Tazzoli, n. 2, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello,
appellante-
e
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._2
JA PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Arianna;
appellato-
con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15678/2022, depositata il 04/10/2022, pubblicata il
25/10/2022 R.G. n. 61282/2018, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Prima, al termine del procedimento R.G. n. 61282/2018, notificata dalla controparte il 27/10/2022
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante, nel ricorso in appello del 24 novembre 2022:
“- accogliere l'appello proposto così come formulato ex art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: - stabilire a carico del dott. e in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
un assegno mensile nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore
[...]
a € 5.000,00, con decorrenza dalla domanda e rivalutazione automatica annuale ISTAT, a modifica delle condizioni separative sul punto in ragione della durata del matrimonio e le ragioni della decisione, la condizione dei coniugi, il contributo personale ed economico dato alla vita matrimoniale dalla dottoressa . Questo anche al fine di garantirle a) una sistemazione Pt_1 logistica adeguata con il pagamento di una rata mensile di mutuo o di un canone di locazione di un immobile, che le consenta di ospitare i figli, in zona residenziale pari a quella abitata dal e/o CP_1
a quella dove era sita la casa familiare, nonché b) di far fronte nel corso dell'anno alle spese di trasporto e di alloggio per recarsi a visitare i figli che vivono uno a Milano e due a Londra.
- confermare a carico del dott. l'obbligo di contribuire nella misura del 100% sia alle spese CP_1 ordinarie sia a quelle straordinarie, che dovranno essere tutte previamente concordate con la sig.ra
, da sostenersi per il figlio e (laddove non ancora autosufficiente), Pt_1 Per_1 Per_2 secondo le modalità stabilite nel Protocollo d'intesa 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- dichiarare cessato, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo in capo alla resistente di versare ai figli e in quanto, divenuti nelle more del corrente giudizio, Per_3 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, e al figlio , direttamente a titolo di contributo Per_1 al suo mantenimento l'importo complessivo di € 333,00 mensili. - Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, compensando le spese di giudizio..”.
Per la parte appellata, nella comparsa di costituzione del 15 dicembre 2023:
“Voglia l' Ill.ma Corte d'Appello adita , invia preliminare, dichiarare l' inammissibilità dell' appello proposto per i motivi tutti indicati in narrativa, con conferma della sentenza di primo grado. Vinti onorari e spese del grado. Nel merito rigettare l' appello perché infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado. Quanto alla cessazione in capo alla madre della contribuzione al mantenimento di , già vi era pronuncia sul punto;
quanto alla Per_3 contribuzione in capo alla madre del mantenimento di il Dott. si rimette, poiché, Per_2 CP_1 se è vero che attualmente il ragazzo ha un contratto di lavoro a tempo determinato per un anno , è altrettanto certo che riprenderà gli studi per completare il ciclo universitario. Quanto a , Per_1 invece, è pacifico che stia ancora compiendo il ciclo di laurea triennale e dunque è del tutto dipendente economicamente: va pertanto confermata la sentenza di primo grado sul punto, con
2 versamento diretto al ragazzo da parte del madre del contributo al mantenimento già concordato in accordi separativi, e confermato in sentenza di primo grado.”.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Dott. , premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 16 luglio CP_1
1994 a Capranica (VT) con la sig.ra e che dall'unione sono nati a Roma tre Parte_1 figli, il 18 ottobre 1996, il 1° aprile 1998, e il 30 settembre 2002, ha Per_3 Per_2 Per_1 esposto che in data 12 febbraio 2018 i coniugi hanno sottoscritto un accordo di negoziazione assistita di separazione personale e che la situazione familiare e patrimoniale della famiglia sarebbe rimasta la medesima dall'epoca della sottoscrizione dell'accordo. Il ricorrente ha in particolare dedotto che i figli a quella data svolgevano i propri studi universitari in Gran Bretagna, dove i due maggiorenni vivevano nella sua casa di proprietà a Londra, mentre il figlio minore svolgeva il corso di Per_1 studi liceali presso la Boarding School Ardingly, nei pressi di Londra, che la IG.ra Pt_1 dipendente viveva a Roma, in via Scipione Gaetano, n. 9 in un appartamento condotto in CP_2 locazione, mentre il ricorrente, collaboratore e socio della Deloitte Spa, risiedeva in Roma, Via JA
PE n. 1.
Tanto esposto, il Dott. ha rappresentato la mancata ricostituzione della comunione CP_1 materiale e spirituale tra i coniugi e ha chiesto al Tribunale di Roma la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la conferma “dell'accordo a seguito di negoziazione assistita con cui le parti hanno definito la loro separazione personale e i rapporti tutti concernenti la prole e quelli patrimoniali ed economici dei coniugi”.
Costituitasi in giudizio, la dott.ssa non si è opposta alla pronuncia sullo Parte_1 status ma ha chiesto, a parziale modifica delle condizioni di separazione, l'affidamento del figlio minore in maniera condivisa ai genitori, con collocamento prevalente del figlio presso la Per_1 madre nei periodi in cui lo stesso avrebbe fatto rientro in Italia, in particolare con suddivisione di tali periodi tra i genitori nella misura del 70% con la madre e del residuo 30% con il padre;
un assegno mensile divorzile per sé di € 5.000,00, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT;
un contributo a carico del dottor al mantenimento dei tre figli, in quanto i due maggiorenni CP_1 non ancora autonomi economicamente e uno minore di età, nella misura ritenuta di giustizia e comunque superiore all'importo di euro 700,00 mensili, in considerazione delle spese a carico della madre per provvedere alla loro sistemazione logistica, al vitto, all'abbigliamento e al trasporto nei periodi di permanenza dei figli con la stessa, somme da versarsi direttamente alla in via Pt_1 anticipata entro il cinque di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale agli indici Istat;
la conferma dell'obbligo a carico del dottor di contribuire nella misura del CP_1
3 100% alle spese straordinarie da sostenersi per i figli secondo le modalità stabilite nel Protocollo
d'intesa del 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Roma; la dichiarazione di cessazione dell'obbligo in capo alla madre di versare direttamente ai figli,
a titolo di contributo al loro mantenimento, l'importo complessivo di euro 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla domanda.
All'udienza presidenziale del 7 marzo 2019, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le vigenti condizioni della separazione consensuale sulla base della seguente motivazione :“ rilevato che non sono ravvisabili sopravvenienze incidenti in maniera significativa sulle rispettive complessive situazioni patrimoniali, giustificanti, in via provvisoria ed urgente, modifiche delle condizioni economiche della separazione, salva ogni decisione del
Tribunale, all'esito dell'istruttoria, in ordine alla domanda della di riconoscimento Pt_1 dell'assegno divorzile, il quale risponde a presupposti diversi da quelli previsti per l'assegno di mantenimento (nel caso di specie non previsto); rilevato che “uno sbilanciamento in netto favore della madre (come richiesto) dei periodi di permanenza del ragazzo in Italia, a fronte della esigenza di maggiore autonomia dallo stesso manifestata, potrebbe essere percepito come una imposizione, determinando, anzi, un allontanamento reattivo del figlio dalla figura materna;
rilevato, pertanto, che non ricorrono i presupposti per disporre una ctu psicologica nella fase presidenziale, riservata ogni decisione in proposito nella successiva fase deputata all'attività istruttoria, fermo restando
l'obbligo del padre, a ciò sollecitato, di astenersi, in osservanza dei dettami dell'affidamento condiviso, dall'assunzione di decisioni concernenti il minore unilateralmente adottate”.
Con memoria integrativa del 28 ottobre 2019, si è costituito il dottor ed ha chiesto al CP_1
Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a parziale modifica delle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, con il quale ha domandato la conferma delle stesse condizioni dell'accordo di negoziazione assistita di separazione personale, ha chiesto di dare atto che il figlio maggiore non è più studente universitario, deducendo che dal settembre Per_3
2019 il ragazzo ha iniziato a lavorare a Milano, dove è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla società Deloitte Consulting s.p.a. e, pur confermato l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori, ha chiesto di fissare la residenza anagrafica dello stesso con Per_1 iscrizione all'AIRE in Londra presso l'abitazione di proprietà del padre.
La dottoressa si è costituita in data 21 novembre 2019 depositando comparsa di Pt_1 costituzione con domanda riconvenzionale.
Con sentenza non definitiva n. 6634/2020, pubblicata in data 27 aprile 2020, il Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4 Successivamente, la causa è stata istruita mediante l'ammissione e l'assunzione delle prove orali, mediante l'acquisizione degli accertamenti della Polizia Tributaria, a mezzo della Guardia di
Finanza competente per territorio, sulle persone di e , nonché CP_1 Parte_1 mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio con l'affidamento dell'incarico di determinare, anche in via deduttiva e con logici margini di approssimazione i redditi netti delle parti, le sostanze e le disponibilità di denaro, titoli o altri beni (provvedendo a valutare i beni immobili e a quantificare i redditi locativi ritratti o ritraibili dagli stessi nonché a valutare le partecipazioni societarie detenute), negli anni dal gennaio 2014 all'attualità.
Con sentenza n. 15678/2022, pubblicata il 25/10/2022 il Tribunale di Roma ha provveduto come segue: “dato atto dell'impegno di di provvedere all'integrale mantenimento, CP_1 ordinario e straordinario, dei figli e , conferma a carico di Per_2 Per_1 Parte_1 un assegno di mantenimento pari a 333,33 euro mensili, oltre Istat maturato e maturando, da corrispondere direttamente a ciascun figlio;
esonera entrambi i genitori dall'obbligo di mantenimento del figlio , economicamente autosufficiente, a decorrere dal settembre 2019, Per_3 fermi restando per il pregresso i provvedimenti presidenziali;
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla;
condanna al pagamento delle spese del giudizio Pt_1 Parte_1 nella misura di 2/3, che liquida in 4.836,00 euro per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, compensandole per il resto, eccezion fatta per le spese della ctu contabile che pone definitivamente
a carico della nella misura di 2/3 e a carico del nella misura di 1/3; dispone Pt_1 CP_1 trasmettersi copia della presente sentenza al PM in sede per le ragioni di cui in parte motiva.”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la IG.ra , eccependo Parte_1
l'erroneità e la carenza della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, nonché il mancato bilanciamento delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi.
A sostegno del primo motivo di appello, la Dott.ssa ha dedotto che, come Pt_1 risulterebbe dalle tabelle riportate nella sentenza impugnata, a pagine 16 e 17, nel periodo dal 2014 al 2019 il suo reddito ammontava ad un importo che oscillava da 65.000,00 a 80.000,00 euro, mentre il reddito percepito dal Dott. oscillava da 646.000,00 a 731.182,00 euro, con una evidente CP_1 sperequazione tra i redditi dei due ex coniugi in favore del Dottor , che godrebbe di reddito CP_1 annuo di circa dieci volte superiore rispetto a quello della Pt_1
Ciò posto, l'appellante ha lamentato che la sentenza non avrebbe considerato quanto riportato dal C.T.U. a pagina 28 dell'elaborato peritale in merito ai proventi delle partecipazioni societarie del
, che ammontavano per il solo anno 2020 ad euro 998.929,00, secondo le stime del consulente, CP_1
5 né avrebbe preso in considerazione il controvalore dei titoli posseduti dal Dottor così come CP_1 da tabella a pagina 26 dell'elaborato peritale, per un totale di euro 889.000 nell'anno 2020.
Secondo la Dott.ssa sarebbero quindi erronei sia l'assunto che il reddito del Pt_1 CP_1 passi da 731.000 euro del 2019 a 240.000,00 euro nel 2020, sia la conseguente considerazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha affermato che “da tale ricostruzione sono pertanto emersi
i seguenti redditi lordi parziali delle parti, da cui emerge, rispetto alle medesime voci dell'anno precedente, una riduzione per il del 4% ed un aumento per la del 10,47%”, dovendo CP_1 Pt_1 essere aggiunti tutti i dividendi dalle partecipazioni societarie stimate dallo stesso C.T.U in misura di
998.000 euro e tenuto conto che, con riferimento ai redditi dell'anno di imposta 2020, non essendo ancora disponibili al termine della consulenza le dichiarazioni dei redditi delle parti, il tecnico d'ufficio ha potuto effettuarne una ricostruzione parziale sulla scorta del solo fatturato lordo mensile del e delle sole retribuzioni lorde della senza poter stimare le deduzioni e le CP_1 Pt_1 detrazioni di imposta necessarie per determinare il reddito netto imponibile delle parti.
La Dott.ssa sempre con riferimento alla sperequazione tra i redditi dei due ex Pt_1 coniugi, ha censurato anche la parte della sentenza in cui il Tribunale non ha considerato l'avvenuta dichiarazione da parte dell'appellante dei redditi derivanti dalle locazioni estere e avrebbe erroneamente motivato come segue : “ la , dopo aver attestato di percepire redditi lavorativi Pt_1 quale dipendente e redditi da locazione, al punto b (dedicato alla indicazione dei redditi CP_2 netti annui percepiti negli ultimi tre anni e ai redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi) ha indicato i redditi per gli anni 2015, 2016 e 2017, come “da modelli fiscali di riferimento”, non contemplanti, però, anche quelli da locazione, omessi e solo successivamente dichiarati al Fisco, attestando, inoltre, nella medesima dichiarazione sostitutiva, che solo uno dei tre immobili di proprietà ubicati ad Ibiza era locato al canone di 1.100,00 euro mensili e sottacendo, pertanto, che nel triennio oggetto di dichiarazione e segnatamente nell'anno 2016 gli immobili locati erano invece due (per un importo lordo complessivo poi dichiarato al Fisco spagnolo pari a 18.000,00 euro per i due immobili). Pertanto, si impone la trasmissione di copia della presente sentenza al PM in sede per quanto di eventuale competenza in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla
in data 20.2.2019.” Pt_1
Con il secondo motivo di appello, la Dott.ssa ha eccepito l'erroneità della decisione Pt_1 nella parte in cui non è stata ritenuta raggiunta una prova idonea della circostanza che la stessa abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi all'accudimento dei figli, occupandosi in prima persona e in via esclusiva dei tre ragazzi. Al contrario, l'appellante ha assunto che le testimonianze rese confermerebbero il contributo personale apportato dalla Dott.ssa alla Pt_1
6 conduzione della vita matrimoniale e familiare, oltre al contributo offerto dalla stessa alla formazione del patrimonio dell'ex coniuge.
Con il terzo motivo di appello, la Dott.ssa ha lamentato che il Tribunale non avrebbe Pt_1 considerato nemmeno le ragioni della decisione, assumendo che la fine del matrimonio, dopo venticinque anni di convivenza, sia da ricondurre causalmente alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito con la signora dipendente presso la Deloitte S.r.l., con la quale il Parte_2 ricorrente è andato a convivere nel mese di aprile del 2018 e dalla quale ha poi avuto un figlio nel mese di ottobre del 2019.
Per questi motivi
, ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un Parte_1 assegno divorzile, tenuto conto delle ragioni della decisione, della lunga durata del matrimonio (per complessivi 28 anni, di cui 25 anni di convivenza matrimoniale oltre 6 anni di fidanzamento), della nascita e del conseguente protratto accudimento dei tre figli, della sperequazione economica attualmente in favore del dottor di circa dieci volte rispetto a quello della dottoressa CP_1 Pt_1
e frutto di una progressione di carriera maturata sulla base della professionalità acquisita in costanza di matrimonio, anche grazie agli sforzi ed ai sacrifici profusi dalla dottoressa determinanti Pt_1 un alleggerimento del dottor rispetto alla gestione della vita familiare;
ha pertanto formulato CP_1 le conclusioni di cui in epigrafe.
Costituitosi in giudizio, il Dott. ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., deducendo il difetto di specificità di motivi dell'impugnazione e l'assenza di una ragionevole probabilità di un suo accoglimento.
A quest'ultimo riguardo il convenuto ha infatti evidenziato la manifesta infondatezza dell'appello, deducendo :a) che la sperequazione economica tra i coniugi costituisce solo una precondizione non sufficiente a fondare il diritto all'assegno divorzile, là dove in conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, è necessario anche accertare la causa di tale sperequazione e se la stessa sia dipesa dalla scelta condivisa dei coniugi di attribuirsi ruoli diversi nella famiglia, in modo che l' eventuale differenza reddituale e patrimoniale conseguente a tale scelta debba essere compensata;
b) che non è stata raggiunta la prova in ordine alla circostanza che la abbia apportato un effettivo contributo personale alla formazione del patrimonio familiare Pt_1
e dell'altro coniuge, con il sacrificio delle proprie aspettative professionali;
c) che non vi è prova nemmeno dell'ulteriore circostanza, posta a fondamento della richiesta dell'assegno divorzile, secondo cui la Dott.ssa avrebbe contribuito anche con propri beni alla formazione del Pt_1 patrimonio familiare e dell'ex coniuge, invero confutata dalle contrastanti risultanze della documentazione depositata in atti;
d) infine, che la parte appellante ha attribuito all' assegno divorzile una funzione erronea, nella parte in cui la dott.ssa ha richiesto il riconoscimento di tale Pt_1
7 assegno in proprio favore al fine specifico di pagare un mutuo o una locazione di una abitazione adatta ad ospitare i figli, che sia pari a quelle in cui vivono con il padre, o a quella che era la casa familiare di via Teheran, nonché per coprire i costi dei viaggi necessari a far visita ai figli a Milano e Londra.
Per questi motivi
ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito, il Dott. ha eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, il convenuto ha contestato la fondatezza del motivo di appello relativo alla mancata rilevazione da parte del Giudice di prime cure della sperequazione dei redditi tra gli ex coniugi, deducendo che nella sentenza sono elencate tutte le voci della composizione del patrimonio e del reddito del resistente, con una quantificazione “ prudenziale” della quota di futura liquidazione del valore delle partecipazioni nel Gruppo Deloitte nel massimo indicato dal consulente tecnico nella perizia, pur se rimessa ad una deliberazione dell' assemblea e pur se sia stato acquisito agli atti della
CTU che tale importo discrezionale non è mai stato liquidato in passato.
Il convenuto ha inoltre evidenziato, sempre con riferimento al proprio patrimonio, che gli immobili di sua proprietà sono destinati alle abitazioni dei figli (in cui gli stessi risiedono, a Londra
e a Milano, o che utilizzano per le vacanze a Ortisei, pag 19 della sentenza), e dunque da tali beni non ricava alcun profitto, precisando che si è trasferito a Dubai nella casa acquistata Persona_4 dal padre nel maggio del 2023.
Il convenuto ha poi sottolineato la correttezza della ricostruzione del patrimonio operata in sentenza anche nella parte in cui è stato rilevato che, quanto al bonifico di 1.500.000,00 euro effettuato nel 2014 dalla Dott.ssa sul conto corrente UBI dell'ex marito, è pacifica tra le Parte_1 parti la proprietà di tali somme in capo all'appellante, che le ha impiegate (oltre a circa ulteriori
50.000,00 euro di proprietà del ) per l'acquisto, la ristrutturazione e l'arredamento di tre CP_1 immobili ad Ibiza. La circostanza sarebbe stata confermata dalla relazione della Guardia di Finanza Cont trasmessa al CTU, dove è stata segnalata l'esistenza di una procura ad operare sul conto del marito a favore della Dott.ssa rilasciata due giorni prima dell'effettuazione del bonifico Parte_1 con l'emissione contestuale di una carta di credito intestata alla e sempre appoggiata sul Pt_1
Cont conto corrente el marito.
Ciò posto, il convenuto ha rilevato la correttezza della valutazione e dell'analisi di tutti i dati fattuali da parte del giudice di prime cure.
Il Dott. , quindi, posta comunque l'esistenza di una sperequazione tra le situazioni CP_1 patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, come esattamente quantificata dal Tribunale e mai contestata, ha sostenuto in ogni caso la correttezza della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto sussistente il collegamento causale di tale sperequazione con le scelte fatte dagli ex coniugi durante il matrimonio;
il convenuto ha infatti evidenziato al riguardo l'assenza
8 di prova da parte della richiedente di aver sacrificato le proprie aspettative professionali e di aver fornito un apporto proprio alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, là dove sarebbe viceversa documentalmente provato che sia stato il marito ad incrementare il patrimonio della moglie.
Sul punto, il convenuto ha precisato: che la somma di euro 1.500.000,00 proveniente dalla vendita dell' immobile di Via Pezzana di proprietà di , pur se bonificata sul suo conto Parte_1 corrente, sia stata utilizzata esclusivamente dalla Dott.ssa per l'acquisto e la Parte_1 ristrutturazione degli immobili a Ibiza, come sopra specificato;
che la Dott.ssa non ha Parte_1 acquistato gli immobili ad Ortisei alla stessa intestati né ha sopportato i relativi costi ( mutuo, Imu, polizze ), là dove non vi sarebbe prova dei relativi pagamenti effettuati, fatta eccezione per le rate del mutuo relative ai mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre
2008, per circa 16.000 ( rata € 2.200 mese), e risulterebbe che il mutuo sia stato integralmente estinto ad un anno dalla sua accensione, a febbraio del 2009, dal Dott. ; che è inoltre pacifico che il CP_1
Dott. ha riacquistato in sede di separazione quel bene al prezzo di 260.000,00 euro anche con CP_1 vincolo a non alienarlo per cinque anni, pagando dunque due volte lo stesso immobile;
che non vi sarebbe nemmeno prova nella documentazione agli atti di controparte del pagamento di Imu o di spese condominiali per tutti gli immobili intestati alla Dott.ssa e per tutti i ventiquattro Parte_1 anni di convivenza.
Il convenuto ha quindi negato che la Dott.ssa abbia contribuito al mènage familiare Parte_1 in termini economici, in quanto, anche se nei primi anni di matrimonio costei ha messo a disposizione della famiglia il proprio immobile di via Pezzana, successivamente ha usufruito (per 13 anni e senza contribuzione) dell'immobile di via Teheran del marito, incamerando prima i canoni di locazione dell'immobile di via Pezzana (analisi degli estratti c/c di controparte prodotti sub docc. 36,46,48 primo grado) e poi, venduto l' immobile, acquistando gli immobili ad Ibiza
Quanto alla somma di euro 100.000,00 versatagli dalla il dott. ha precisato Pt_1 CP_1 come a sua volta ha conferito alla moglie somme ingenti, tra cui euro 70.000,00 nel 2013 ed euro
51.430,00 prelevati direttamente dal conto corrente del marito, quale surplus del conferimento di €
1.500.000,00, mediante la procura e le carte di credito alla stessa rilasciate.
Il Dott. ha altresì evidenziato come la circostanza della mancata contribuzione della CP_1 alla formazione del patrimonio familiare risulta dalla stessa documentazione depositata Pt_1 dalla difesa dell'appellante, là dove emerge che tutti i redditi da lavoro e da locazione dell'immobile di via Pezzana (dopo il trasferimento della famiglia in via Teheran) sono stati versati in un conto corrente intestato alla moglie e da costei gestito solo per le sue necessità e che, quanto alle spese
9 familiari, non vi sarebbe prova di pagamenti per l'acquisto di generi alimentari, di vestiario o per il mantenimento dei figli, se non sporadiche e minime somme nel 2010 e nel 2012.
Con riferimento al conto inglese Natwest, il convenuto ha spiegato come la cointestazione del conto sia stata necessaria a rendere operativa anche la moglie su un conto corrente dove veniva pagato dal marito il mutuo della casa di Londra e tutte le spese relative a quell' immobile, ma che tale conto corrente era alimentato con provvista fornita esclusivamente dal Dott. tramite bonifici dai CP_1
Cont suoi conti correnti
Da ultimo, il dott. ha dedotto di aver provveduto in via esclusiva al mantenimento dei CP_1 tre figli per 290.000,00 euro annui, confutando così la tesi dell'appellante relativo al suo apporto economico al patrimonio familiare e personale del convenuto.
Parimenti, il dott. ha evidenziato la correttezza della sentenza impugnata nella parte CP_1 in cui non è stato ritenuto provato il presunto sacrifico personale che l'appellante avrebbe sopportato né il nesso causale tra la sperequazione patrimoniale tra gli ex coniugi e detto preteso sacrificio, avendo la famiglia sempre goduto del supporto di personale di servizio e dei nonni paterni nella gestione della vita domestica e dei figli. Ha altresì dedotto di essersi occupato anche lui direttamente dei figli, accompagnandoli la maggior parte delle mattine a scuola, perché la madre usciva prima per andare a lavorare, il tutto fino a quando i figli sono andati a Londra a studiare.
A sostegno della correttezza della decisione, il Dott. ha posto anche l'accento su CP_1 quanto si è evinto dalle buste paga prodotte in sede di CTU, dalle quali è emerso che la Dott.ssa
è diventata funzionario di prima fascia dal mese di gennaio del 2010, quando il terzogenito Pt_1
aveva solo otto anni, a dimostrazione, da una parte, che la carriera della madre non ha avuto Per_1 rallentamenti dalla presenza di tre figli, e che, dall'altra parte, aveva degli orari da rispettare dovendo necessariamente ricorrere al supporto dei domestici e della rete familiare di riferimento, non potendosi dedicare costantemente tutti i pomeriggi all'accudimento materiale della prole e della famiglia, seguendoli personalmente in tutte le loro attività quotidiane.
In conclusione, il Dott. ha specificato che, contrariamente a quanto assunto CP_1 dall'appellante, ha sempre supportato la carriera professionale della moglie, aiutandola in ogni modo ed in particolare sollevandola da ogni incombenza pratica, con la conseguenza che, pur riconoscendo che sia stata una buona madre, moglie e padrona di casa, non vi è stato tra loro alcuna condivisione circa la suddivisione dei ruoli in famiglia che comportasse eventuali sacrifici della alla Pt_1 propria realizzazione personale e professionale, dallo stesso sempre agevolata.
Per questi motivi
il Dott. ha chiesto il rigetto dell'appello, formulando le conclusioni CP_1 indicate in epigrafe.
10 Con le note depositate il 29 luglio 2025, il dott. ha aggiornato la Corte di Appello in CP_1 ordine alla sua attuale situazione patrimoniale reddituale dal mese di ottobre 2023 all'attualità, esponendo quanto segue.
Con riferimento a , l'appellato ha esposto che il figlio ha cessato il rapporto Parte_3 di lavoro subordinato con Deloitte Srl all' inizio del mese di maggio del 2024 e quindi ha lasciato contestualmente la casa di Milano, posta in vendita, e si è ritrasferito a Roma a casa del padre dove attualmente risiede;
il ragazzo è stato assunto a tempo indeterminato dal 14 ottobre 2024 con stipendio netto mensile di euro 2.000,00 nella Secure Future srl e a fine a dicembre ha acquistato un bilocale seminterrato in Roma al prezzo di 240.000 euro, tramite contributo del padre di 70.000 euro e la restante parte con l'accensione di un mutuo.
Con riferimento a , il convenuto appellato ha dedotto che il ragazzo è stato Persona_4 assunto nel 2024 con contratto a tempo determinato per anni 3 da una società sportiva con sede a Riad
e ha continuato a risiedere a casa del padre a Dubai sino alla vendita della stessa, avvenuta nel febbraio del 2025, in previsione dell'anticipata cessazione del contratto a settembre 2025.
Il dott. ha altresì rappresentato che si è laureato il 17 luglio 2024 a CP_1 Parte_4
Bath ed è stato ammesso ad un master dal mese di agosto del 2024 al mese di giugno del 2025 alla
London Business School, il cui costo annuo ammonta ad 57.000,00 euro circa, al quale vanno aggiunti i costi di partecipazione ad eventi internazionali organizzati dalla Università Columbia e
Italia; ha inoltre rappresentato che dal mese di settembre del 2025 il ragazzo avrebbe iniziato a lavorare per una società londinese, rimanendo tuttavia a vivere a casa del padre, che mantiene i costi elevati della sua residenza londinese dal 2018, e percependo anche il contributo del padre di circa
1.800 euro a titolo di supporto mensile, oltre a tutte le spese mediche, di trasporti per i rientri in Italia
e per le vacanze.
Il Dott. ha infine riferito di aver acquistato, per le vacanze estive della famiglia, CP_1 un'imbarcazione con rimessa a Porto Ercole, che viene utilizzata da tutti e tre i ragazzi per una settimana ciascuno da maggio a giugno e per tutto il mese di agosto;
che per le vacanze invernali del
2024 e del 2025 i ragazzi hanno soggiornato nella casa di Ortisei per venti giorni con il padre, il fratellino e la compagna del padre e che nell' ottobre del 2024 ha acquistato una casa al mare Per_5
a Porto Ercole, con un finanziamento di 900.000,00 euro, oltre ai costi della ristrutturazione, destinandola alle vacanze estive di tutta la famiglia.
Con le note autorizzate depositate il 7 ottobre 2025 dalla Dott.ssa e il 26 settembre Pt_1
2025 dal Dott. le parti hanno precisato le proprie conclusioni. CP_1
In particolare, nelle predette note, la Dott.ssa ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità del deposito delle note autorizzate del 29 luglio 2025 effettuato dal Dott. CP_1
11 unitamente alla produzione di nuova documentazione e pertanto ne ha chiesto dichiararsi l'inutilizzabilità.
Il P.G. in data 10 febbraio 2025 ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello, ritenendo la sentenza immune da vizi.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio.
Devono preliminarmente essere rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, nell'appello opera il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall'art. 342 del c.p.c. “A tali effetti, pur prescindendo da qualsiasi particolare rigore formale, occorre che – in relazione al contenuto de
x.alla sentenza appellata – siano indicati, oltre ai punti e ai capi impugnati, anche – seppure in forma succinta – le ragioni per cui è richiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti
a base della impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. In particolare, perché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tale senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che – contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata – con espressa e motivata censura, miri a incrinarne il fondamento logico- giuridico” (Cassazione civile, sez. III, 13.06.2014, n. 13546).
Ebbene, tali essendo i principi da applicare, nel caso in esame, la lettura del ricorso in appello induce senz'altro a ritenere osservata la norma che a torto si assume violata, avendo la Dott.ssa indicato quale parte della decisione non ha condiviso, le ragioni per le quali ritiene che la Pt_1 pronuncia sia da riformare, nonché la soluzione contraria che sarebbe giuridicamente e fattualmente fondata. Possono cogliersi pertanto nell'atto di appello sia la “parte volitiva” che quella
“argomentativa” che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della sua decisione.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della produzione di nuovi documenti con la memoria autorizzata del 29 luglio 2025, l'eccezione deve essere rigettata, atteso che, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “ Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti “ (Cass. n. 27234 del 30 novembre 2020).
12 Nel caso di specie le deduzioni e le produzioni documentali effettuate dal con il CP_1 deposito della memoria in contestazione riguardano la nuova situazione patrimoniale dell'appellato nonché l'evoluzione degli studi e della situazione lavorativa dei figli delle parti ed è avvenuta prima delle precisazioni delle conclusioni, tal che la parte appellante è stata messa in condizione di controdedurre, come in effetti ha controdedotto, su ogni punto con la successiva memoria del 24 settembre 2025.
Ne consegue l'ammissibilità della suddetta memoria e prova documentale, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale.
Nel merito, l'appello è infondato e non può essere accolto.
L'appellante ha lamentato la erroneità della sentenza impugnata, relativamente al mancato riconoscimento del suo diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
In primo luogo, la dott.ssa ha contestato la valutazione operata dal giudice di prime Pt_1 cure sulle condizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi senza tenere conto delle risultanze della Ctu, che evidenzierebbero una sperequazione tra i redditi di circa dieci volte superiore in favore del . Tale sperequazione riguarderebbe anche la situazione patrimoniale, là dove il dott. CP_1
è proprietario di undici immobili, tra i quali figurano case di prestigio ad Ortisei, Roma, CP_1
Londra e Dubai, oltre a condurre in locazione ulteriori due immobili. La sperequazione delle situazioni patrimoniali ed economiche degli ex coniugi non sarebbe peraltro mai stata contestata dal
Dott. . CP_1
L'appellante ha contestato inoltre la mancata considerazione dell'apporto dalla stessa fornito alla vita familiare e il conseguente sacrificio imposto alla propria condizione professionale, tenuto conto anche della durata del matrimonio.
Ebbene, le censure non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
Come noto, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n.
74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass., 23/01/2019, n. 1882).
13 La Corte di legittimità ha affermato che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Con la pronuncia n. 17601/2019, la Corte di Cassazione, con riferimento alla "natura composita" dell'assegno divorzile e al "principio di solidarietà postconiugale", ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che " Nel verificare
i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali
e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale".
Tali essendo i principi da applicare alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue.
Con riferimento alla valutazione in ordine alla sperequazione tra le situazioni economiche patrimoniali delle parti e alla lamentata erronea motivazione del giudice di prime cure che non avrebbe esattamente ricostruito i redditi percepiti da ciascuna delle parti, deve premettersi come sia pacifico che in tema di determinazione dell'assegno, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richieda necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cfr. Cass. Civ. 975 del 2021).
Tanto premesso, la sentenza risulta immune da vizi, avendo il giudice di prime cure rilevato la sussistenza della dedotta sperequazione delle rispettive situazioni economiche e patrimoniali, previa ricostruzione analitica di tutte le voci di ricchezza acquisita o da acquisire da entrambe le parti, là dove, con riferimento alla situazione del Dott. , ha valutato i redditi composti da compensi CP_1
14 di attività professionale, dividendi, capital gain;
sostanze patrimoniali composte da crediti d' imposta, titoli, partecipazioni, crediti per dividendi ancora da riscuotere, immobili, altri beni, disponibilità in conto corrente, per un totale di euro 5.120.509,00 mentre con riferimento alla Dott.ssa Parte_1 ha valutato i redditi da lavoro, redditi da locazioni all' estero, i crediti d' imposta, gli
[...] immobili, altri beni, disponibilità in conto corrente per un totale di € 2.924,692,00.
Correttamente quindi non sono stati considerati esclusivamente i redditi imponibili delle parti, in relazione ai quali la ha lamentato la sussistenza di un grande squilibrio, ma è stata Pt_1 valutata la situazione economica generale degli ex coniugi, in applicazione del costante principio giurisprudenziale per cui “In tema di determinazione dell'assegno divorzile, occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per
l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di risorse economiche che esprimono la "ricchezza" complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti” (cfr. Cass. Civ. 9619 2023).
Risulta quindi irrilevante, nella valutazione generale delle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali, la presunta erronea esatta ricostruzione dei redditi percepiti dalle parti nel
2020, non ancora disponibili all'epoca della consulenza tecnica d'ufficio, e che peraltro la sentenza ha indicato chiaramente essere stati valutati sulla base delle fatture emesse dal Dott. e dalle CP_1 buste paga prodotte dalla CP_2
Peraltro, quanto agli utili da distribuire nella Gruppo Deloitte, il Giudice di prime cure ha operato una quantificazione prudenziale della quota di futura liquidazione nel valore delle partecipazioni massimo indicato dal CTU in perizia, attribuendo al Dott. anche quel valore di CP_1 liquidazione che negli statuti societari è rimesso ad una deliberazione dell' assemblea.
Parimenti, il Giudice di primo grado ha correttamente valutato la circostanza che tutti gli immobili di proprietà del Dott. erano e sono destinati alle abitazioni dei figli, quelle di Milano, CP_1
Londra e Dubai a fini abitativi, di studio e di lavoro, e quelle di Ortisei e ora di Porto Ercole per trascorrervi le vacanze.
Anche con riferimento al bonifico di 1.500.000,00 effettuato nel 2014 dalla Dott.ssa
[...]
sul conto corrente dell'ex marito, è stata correttamente ricostruita la proprietà di tali somme Pt_1
15 in capo alla ricorrente, nella misura in cui le stesse sono state impiegate per l'acquisto, la ristrutturazione e l'arredamento dei tre immobili ad Ibiza, dai quali la Dott.ssa ha ricavato Pt_1 reddito destinato esclusivamente al soddisfacimento delle proprie esigenze personali.
Sempre ai fini della valutazione del significativo squilibrio delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, occorre considerare anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e con la separazione in favore della moglie. Dalle condizioni di separazione risulta infatti che il Dott. abbia acquistato la quota di proprietà della ex moglie sull'immobile CP_1 ad Ortisei, in via Reiza, 41, corrispondendo alla Dott.ssa la somma di euro 260.000,00, Pt_1 dopo che tale immobile era stato acquistato durante il matrimonio principalmente con il denaro personale del dott. con intestazione di una quota di proprietà alla moglie;
peraltro, come dalla CP_1 stessa riconosciuto, la avrebbe speso per tale immobile esclusivamente la somma di euro Pt_1
36.000,00, mentre il mutuo è stato integralmente estinto ad un anno dalla sua accensione, nel mese di febbraio del 2009, dal Dott. . CP_1
Proprio nell'ambito di tali assetti patrimoniali regolamentati con gli accordi di separazione, nei quali le parti hanno anche previsto il mantenimento dei figli a carico esclusivo del padre, sia con riferimento alle spese ordinarie che con riferimento alle spese straordinarie, la parte appellante non ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Anche attualmente il patrimonio immobiliare del padre risulta tutto destinato ai figli, così come gli ingenti costi di mantenimento degli stessi, che ancora l'appellato sostiene per garantire ai figli l'elevato tenore di vita vissuto finora e per terminare il corso di studi e il percorso lavorativo intrapreso all'estero e in altre città.
Ciò posto, è senz'altro emersa la sperequazione reddituale e patrimoniale tra i due ex coniugi, seppure nella misura correttamente valutata dal Tribunale, previa esatta ricostruzione della generale e complessiva situazione economica delle parti, ma tale sperequazione non è da sola sufficiente a fondare il diritto della Dott.ssa all'assegno divorzile, dovendosi anche accertare se lo Pt_1 squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari.
Come noto, infatti, la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è ora irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve, invero, accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato,
16 alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass.
28/02/2020, n. 5603).
In particolare, è necessario accertare se gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari e se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare.
Secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità, l'assegno di divorzio deve quindi essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo - compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico -reddituale degli ex coniugi (Cass. 3 dicembre
2021, n. 38362).
In assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Nel caso in esame, il Tribunale, nel valutare l'insussistenza dei presupposti della spettanza dell'assegno divorzile in favore della ha quindi correttamente tenuto conto degli altri Pt_1 fattori indicati dalla giurisprudenza di legittimità a tal fine e, specificamente il contributo fornito dalla richiedente nella realizzazione della vita familiare e l'eventuale sacrificio, da parte della medesima, delle proprie aspettative professionali ed economiche, per supportare le aspirazioni di carriera del coniuge.
Invero, la parte richiedente, la quale percepisce un reddito che certamente le consente di vivere autonomamente e da benestante, non ha dimostrato di avere a suo tempo contribuito al menage familiare e alla cura dei figli in misura maggiore rispetto al marito, né che l'attuale differenza reddituale esistente tra gli ex coniugi sia dipesa da scelte lavorative a suo tempo da lei fatte e condivise con l'ex coniuge, che abbiano limitato sue concrete possibilità di carriera e di miglioramento economico.
17 È pacifico che la dott.ssa abbia sempre lavorato durante tutta la vita matrimoniale Pt_1 quale dipendente raggiungendo anche la qualifica di funzionario di prima fascia dal mese di CP_2 gennaio del 2010 (come risulta dalle buste paga prodotte in sede di CTU), quando il figlio minore aveva otto anni mentre gli altri figli erano adolescenti, circostanza che dimostra come la Per_1 carriera della madre non abbia subito arresti anche in presenza dei tre figli e soprattutto come vi fosse un'organizzazione familiare alla base che consentisse ad entrambi i genitori di svolgere il proprio lavoro, sulla base dei propri differenti percorsi professionali e delle proprie competenze specifiche.
Costituisce anche una circostanza pacifica, non contestata oltre che provata, quella per cui il nucleo familiare potesse contare in modo stabile sulla collaborazione di due domestici, che, come risulta dalle prove testimoniali acquisite, si occupavano anche di preparare i pasti e di accompagnare a scuola e di riprendere da scuola i figli, nonché di seguirli nel compimento delle attività extrascolastiche pomeridiane in supporto al padre. Il figlio più grande ha riferito che la Per_3 maggior parte delle mattine era il padre ad accompagnare sia lui che i fratelli a scuola, perché la madre usciva prima per andare a lavorare;
che nel pomeriggio, sino a che non avevano l' età di 15 anni, in cui sono stati dotati di mezzi propri, i nonni paterni pensavano a prelevarli da scuola, pranzare con loro, accompagnarli alle ripetizioni o agli sport;
che infine la madre rientrava dopo le ore 20 dal lunedì al giovedì e il venerdì dopo le 19 e la cena era preparata dai domestici.
Il nonno paterno ha confermato che i nipoti venivano gestiti nelle quotidiane attività scolastiche e ludico-sportive dai collaboratori domestici, dal predetto e da sua moglie, oltre che dal padre, aggiungendo che erano lui e sua moglie ad accompagnarli ad effettuare ripetizioni scolastiche tre volte a settimana e che i ragazzi pranzavano a casa dei nonni oppure presso il circolo tennis club
Parioli.
A fronte di ciò, le dichiarazioni rese dai testimoni citati dalla secondo cui la stessa Pt_1 si occupava dell'accudimento dei figli, accompagnandoli e andandoli a riprendere da scuola, preparando loro i pasti, seguendoli in tutte le attività sportive ed extrascolastiche pomeridiane sono inidonei ad apportare elementi significativi di segno contrario ai fini della decisione.
I fatti a conoscenza diretta dei testimoni della infatti sono limitati a un circoscritto Pt_1 periodo di tempo;
per il resto le dichiarazioni si fondano su fatti appresi de relato dalla stessa parte attrice appellante, oppure sono generiche, quindi inidonee a provare quell'accudimento esclusivo e/o prevalente della che avrebbe comportato un sacrificio da parte della stessa delle proprie Pt_1 aspettative professionali, con rinuncia ad una potenziale e concreta progressione di carriera, nemmeno invero allegata.
18 La IG.ra amica della , ha affermato che la madre accompagnava i figli a Pt_5 Parte_1 scuola, li riprendeva e li accompagnava a nuoto, riferendo di conoscere la circostanza per averla frequentata durante l'asilo del terzogenito e per un corso di nuoto dai 7 ai 10 anni di . Per_1
La IG.ra parimenti amica della IG.ra , ha riferito le medesime circostanze Per_6 Parte_1 in modo generico, precisando che le sarebbero state riferite dalla stessa appellante, avendo poi incontrato qualche volta la Dott.ssa al circolo Aniene, senza tuttavia ricordare quando fosse Pt_1 accaduto.
Il IG. cugino dell'appellante e residente a [...], è stato in grado di riferire, per Tes_1 conoscenza diretta, solo quanto accaduto durante le sue sporadiche visite a Roma di tre giorni, in cui ha visto la cugina andare a prendere a scuola insieme al proprio figlio coetaneo. Per_1
Anche la IG.ra , amica della Dott.ssa dal 2006, non ha reso sul punto Per_7 Parte_1 dichiarazioni specifiche.
In ogni caso tali testimonianze, se provano che anche la assistesse alle lezioni di Pt_1 nuoto o andasse ad accompagnare o riprendere i figli a scuola, nei periodi in cui ciò era compatibile con i suoi impegni di lavoro, non sono comunque tali da provare la cura quotidiana, esclusivamente a suo carico, degli obblighi scolastici e sportivi dei propri figli a detrimento della propria carriera.
Del resto difetta la prova che, dopo la maternità, la stessa abbia chiesto e ottenuto una riduzione dell'orario di lavoro per accudire i figli, né è verosimile, come osservato dal giudice di prime cure, che un funzionario pubblico abbia un orario così flessibile di lavoro da poter scegliere in base alle sue esigenze familiari quando uscire dall'ufficio e quando rientrare presso la sede CP_2 dopo aver seguito i figli nelle attività pomeridiane.
Tale ricostruzione peraltro contrasta con la circostanza pacifica della presenza costante di personale di servizio alle dipendenze della famiglia, nonché con le dichiarazioni testimoniali del figlio e del nonno paterno. Peraltro, a ciò si aggiunga che, come condivisibilmente osservato dal Per_3 giudice di primo grado, le incombenze quotidiane legate all'accudimento dei figli si sarebbero drasticamente ridotte nel momento in cui i figli si sono trasferiti all'estero per seguire il loro corso di studi, trasferimento avvenuto molto presto, al compimento dei loro sedici anni.
Non è in sostanza provato il peso pressoché esclusivo della conduzione della vita familiare a carico della Dott.ssa la quale avrebbe per questo sacrificato concrete occasioni lavorative, Pt_1 nemmeno allegate, per dedicarsi esclusivamente all'accudimento della prole.
Diversamente risulta che l'appellante abbia sempre lavorato quale impiegata della CP_2 raggiungendo anche la qualifica di funzionario dirigente, mentre non è dimostrato che il suo attuale inquadramento lavorativo e retributivo abbia sofferto limitazioni in relazione al concomitante ruolo familiare svolto o ad esigenze di carriera del coniuge.
19 Il Giudice di primo grado ha anche correttamente rilevato l'assenza di prove che la Pt_1 abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. In particolare, l'appellante ha riconosciuto di aver versato la somma di euro 36.000,00 per l'acquisto dell'immobile di Ortisei ricevendone 260.000,00 all'atto del trasferimento della propria quota di proprietà in attuazione degli accordi di separazione. Inoltre, a fronte del contributo di euro 100.000,00 fornito al Dott. per l'acquisto della casa familiare, la stessa ha ricevuto la somma di CP_1
200.000.000,00 di lire per ristrutturare la casa di Via Pezzana, di sua proprietà, successivamente venduta al prezzo di 1.500.000,00 euro, dopo aver riscosso i canoni di locazione che dal 2005 venivano accreditati esclusivamente sul suo conto corrente. Con il ricavato della vendita dell'immobile di via Pezzana e un ulteriore contributo del Dott. di euro 50.000,00 la Dott.ssa CP_1
ha acquistato e ristrutturato gli immobili ad Ibiza, riscuotendo sempre sul proprio conto CP_1 personale i canoni di locazione di tali immobili.
Il Giudice di primo grado ha quindi correttamente valutato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile basando la sua decisione non solo sullo squilibrio reddituale e patrimoniale senz'altro esistente tra gli ex coniugi, ma valutando anche la funzione perequativo- compensativa dell'assegno, in conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da . Parte_1
Quanto alla cessazione in capo alla madre della contribuzione al mantenimento di , Per_3 la sentenza ha già provveduto conformemente a quanto richiesto tal che deve essere confermata.
Il mutamento delle condizioni relative ai figli e , divenuti economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti e, in ogni caso, inseriti già nel mondo del lavoro, comporta la dichiarazione di cessazione dell'obbligo da parte della Dott.ssa di contributo al loro mantenimento Pt_1 mediante il versamento diretto di un assegno pari a 333,33 euro mensili ciascuno.
Del resto la circostanza è stata rappresentata dallo stesso appellato, che non si è sostanzialmente opposto a tale domanda, là dove ha riferito che è stato assunto nel Persona_4
2024 con contratto a tempo determinato per tre anni da una società sportiva con sede a Ria, anche se ha poi negoziato la cessazione anticipata dal contratto con previsione di chiusura al mese di settembre
2025; si è laureato il 17 luglio 2024 a Bath ed è stato ammesso ad un master con Parte_4 inizio ad agosto del 2024 e termine a giugno del 2025 alla London Business School e dal mese di settembre 2025 ha iniziato a lavorare per una società londinese.
20 Deve quindi essere dichiarata la cessazione dell'obbligo della al versamento diretto Pt_1 di un assegno di mantenimento in favore di ciascuno dei due figli.
La sostanziale soccombenza della parte appellante comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio, da liquidarsi come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e avuto riguardo al valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 24 novembre 2022, avverso la sentenza n. 15678/2022, Parte_1 depositata il 04/10/2022, pubblicata il 25/10/2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione
Prima del Tribunale Ordinario di Roma, nel contraddittorio con l'appellato, , CP_1 acquisito il parere del Procuratore Generale, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso il capo III del dispositivo e, per l'effetto, a conferma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di Parte_1
[...]
2) in parziale riforma della sentenza impugnata (capo I del dispositivo), dichiara cessato l'obbligo a carico della dott.ssa di versare un assegno di mantenimento pari ad euro 333,33 Parte_1 mensili direttamente ai figli e;
Per_2 Parte_4
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Parte_1 euro 6.946,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del l'8 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maika Marini dott.ssa Sofia Rotunno
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