Art. 4. (Audizioni a testimonianza) 1. Ferme le competenze dell' autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale .
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 . In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, puo' essere opposto il segreto di ufficio.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l' articolo 203 del codice di procedura penale .
Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale sono i seguenti:
«Art. 366. - Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito [ c.p.c. 61; c.p.p. 221], interprete [ c.p.c. 122; c.p.p. 143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale [ c.p.c. 259], ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita' [c.p. 495], ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita' giudiziaria [ c.p.c. 244; c.p.p. 196] e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [ c.p.c. 256; c.p.p. 4, 97].
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte [c.p. 30]».
«Art. 372. - Falsa testimonianza.
Chiunque, deponendo come testimone [ c.p.c. 244;
c.p.c. 194] innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni [c.c. 463, n. 3;
c.p.c. 256; c.p.p. 499]».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 , reca: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 . In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, puo' essere opposto il segreto di ufficio.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l' articolo 203 del codice di procedura penale .
Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale sono i seguenti:
«Art. 366. - Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito [ c.p.c. 61; c.p.p. 221], interprete [ c.p.c. 122; c.p.p. 143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale [ c.p.c. 259], ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita' [c.p. 495], ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita' giudiziaria [ c.p.c. 244; c.p.p. 196] e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [ c.p.c. 256; c.p.p. 4, 97].
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte [c.p. 30]».
«Art. 372. - Falsa testimonianza.
Chiunque, deponendo come testimone [ c.p.c. 244;
c.p.c. 194] innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni [c.c. 463, n. 3;
c.p.c. 256; c.p.p. 499]».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 , reca: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007.