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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 22998/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BETTINI DEBORAH Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. BETTINI DEBORAH Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
a) “Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, ma Per_1 Per_2
continueranno ad abitare con la madre nella casa coniugale sita in Ghedi (BS), via Boccaccio n. 8/B, ove saranno prevalentemente collocate;
b) La casa coniugale sita in Ghedi (BS), via Boccaccio n. 8/B, di piena proprietà della Sig.ra viene assegnata a quest'ultima ivi compresi tutti gli arredi esistenti;
Pt_1
c) in ragione dell'affido condiviso sopra previsto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore
1 interesse per le figlie minori con particolare riferimento all'educazione, all'istruzione e alla salute delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c.;
d) I genitori eserciteranno, comunque, la potestà separatamente per questioni di ordinaria amministrazione, tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate agli stessi dalle figlie e;
Per_1 Per_2
e) I genitori, in ragione delle attuali esigenze lavorative che si svolgono su turni, concordano che il Sig. otrà vedere e tenere con sé le figlie minori e con le seguenti modalità, e Pt_2 Per_1 Per_2
fatto salvo ogni diverso accordo con la Sig.ra Pt_1
- infrasettimanale: almeno due pomeriggi a settimana dal dopo scuola a dopo cena, da concordare entro la fine della settimana precedente;
- week-end: a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera;
- durante la pausa estiva scolastica, ricompresa fra i mesi di giugno e settembre le minori trascorreranno le vacanze estive con il padre per almeno due settimane, anche non consecutive,
(medesimo periodo in via esclusiva anche con la madre) periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
nel medesimo periodo, le frequentazioni infrasettimanali saranno regolamentate come da calendario di cui sopra tenendo conto delle esigenze scolastiche e/o ludico-sportive delle minori oltre che degli impegni lavorativi dei genitori.
- per quanto attiene le festività Natalizie le figlie minori e trascorreranno Per_1 Per_2
alternativamente, di anno in anno, con il padre o con la madre una settimana intera (e cioè dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01) salvo diverso accordo. Per quanto riguarda invece le festività Pasquali, vista la loro più breve durata e sempre salvo diverso accordo, e le trascorreranno Per_1 Per_2
alternativamente di anno in anno con la madre o con il padre;
f) A titolo di concorso per il mantenimento delle figlie minori i coniugi concordano fin da ora che il Sig. verserà alla Sig.ra una somma mensile pari ad euro 250,00 Pt_2 Pt_1
(duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia e quindi complessivamente l'importo di € 500,00
(cinquecento/00).
Detta somma sarà versata sul c/c intestato alla Sig.ra entro il giorno 15 (quindici) di ogni Pt_1 mese e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici di rivalutazione accertati dall'ISTAT
g) I ricorrenti concorreranno, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie minori, intendendosi per esse, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché le spese scolastiche ed extrascolastiche, più precisamente, quelle relative al protocollo d'intesa dell'Intestato Tribunale:
Spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
2 I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Nazionale Sanitario ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private,
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola.
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap
3 a) Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia del figlio minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del figlio infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite,
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
a) spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature,
II) corsi di lingua straniera,
III) viaggi e vacanze.
Tutte le spese di cui sopra dovranno essere documentate alla fine di ogni mese al Sig. l quale Pt_2
provvederà a rimborsarle alla Sig.ra entro il giorno 15 del mese successivo;
viceversa, nel Pt_1
caso in cui la spesa sia sostenuta dal Sig. allorquando il rimborso sarà a carico della Sig.ra Pt_2
con i medesimi tempi e modalità; Pt_1
h. i Sigg.ri e oncordano che beneficeranno in ragione del 50% ciascuno Pt_1 Pt_2 dell'Assegno Unico – e/o di ogni altro beneficio - che sarà erogato in loro favore;
i. vista l'indipendenza economica di entrambe, nessun obbligo di mantenimento in favore dell'uno e dell'altra e viceversa viene stabilito;
l. i Sigg.ri e anno atto di aver dato corretta esecuzione agli accordi intervenuti Pt_1 Pt_2
in sede di separazione dei coniugi (cfr. doc. 03) e che nulla hanno più a pretendere reciprocamente a nessun titolo e /o ragione e/o causa avendo definito ogni rapporto, anche economico, tra loro intercorso;
m. I ricorrenti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, anche relativamente alle figlie;
n. I ricorrenti, richiamato l'art. 473bis 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto delle minori;
o. i ricorrenti convengono che tutte le condizioni in questa sede concordate divengano operative sin dalla data del deposito del presente ricorso;
4 p. i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473bis.51 c. 2 c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Leno (BS) in data 16.9.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di LENO al n. 37, parte II, serie A, anno 2000.
Dall'unione sono nate le figlie il 10.10.2007 e il 10.1.2014. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 31.3.2022.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 22998/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BETTINI DEBORAH Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. BETTINI DEBORAH Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
a) “Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, ma Per_1 Per_2
continueranno ad abitare con la madre nella casa coniugale sita in Ghedi (BS), via Boccaccio n. 8/B, ove saranno prevalentemente collocate;
b) La casa coniugale sita in Ghedi (BS), via Boccaccio n. 8/B, di piena proprietà della Sig.ra viene assegnata a quest'ultima ivi compresi tutti gli arredi esistenti;
Pt_1
c) in ragione dell'affido condiviso sopra previsto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore
1 interesse per le figlie minori con particolare riferimento all'educazione, all'istruzione e alla salute delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c.;
d) I genitori eserciteranno, comunque, la potestà separatamente per questioni di ordinaria amministrazione, tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate agli stessi dalle figlie e;
Per_1 Per_2
e) I genitori, in ragione delle attuali esigenze lavorative che si svolgono su turni, concordano che il Sig. otrà vedere e tenere con sé le figlie minori e con le seguenti modalità, e Pt_2 Per_1 Per_2
fatto salvo ogni diverso accordo con la Sig.ra Pt_1
- infrasettimanale: almeno due pomeriggi a settimana dal dopo scuola a dopo cena, da concordare entro la fine della settimana precedente;
- week-end: a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera;
- durante la pausa estiva scolastica, ricompresa fra i mesi di giugno e settembre le minori trascorreranno le vacanze estive con il padre per almeno due settimane, anche non consecutive,
(medesimo periodo in via esclusiva anche con la madre) periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
nel medesimo periodo, le frequentazioni infrasettimanali saranno regolamentate come da calendario di cui sopra tenendo conto delle esigenze scolastiche e/o ludico-sportive delle minori oltre che degli impegni lavorativi dei genitori.
- per quanto attiene le festività Natalizie le figlie minori e trascorreranno Per_1 Per_2
alternativamente, di anno in anno, con il padre o con la madre una settimana intera (e cioè dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01) salvo diverso accordo. Per quanto riguarda invece le festività Pasquali, vista la loro più breve durata e sempre salvo diverso accordo, e le trascorreranno Per_1 Per_2
alternativamente di anno in anno con la madre o con il padre;
f) A titolo di concorso per il mantenimento delle figlie minori i coniugi concordano fin da ora che il Sig. verserà alla Sig.ra una somma mensile pari ad euro 250,00 Pt_2 Pt_1
(duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia e quindi complessivamente l'importo di € 500,00
(cinquecento/00).
Detta somma sarà versata sul c/c intestato alla Sig.ra entro il giorno 15 (quindici) di ogni Pt_1 mese e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici di rivalutazione accertati dall'ISTAT
g) I ricorrenti concorreranno, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie minori, intendendosi per esse, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché le spese scolastiche ed extrascolastiche, più precisamente, quelle relative al protocollo d'intesa dell'Intestato Tribunale:
Spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
2 I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Nazionale Sanitario ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private,
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola.
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap
3 a) Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia del figlio minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del figlio infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite,
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
a) spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature,
II) corsi di lingua straniera,
III) viaggi e vacanze.
Tutte le spese di cui sopra dovranno essere documentate alla fine di ogni mese al Sig. l quale Pt_2
provvederà a rimborsarle alla Sig.ra entro il giorno 15 del mese successivo;
viceversa, nel Pt_1
caso in cui la spesa sia sostenuta dal Sig. allorquando il rimborso sarà a carico della Sig.ra Pt_2
con i medesimi tempi e modalità; Pt_1
h. i Sigg.ri e oncordano che beneficeranno in ragione del 50% ciascuno Pt_1 Pt_2 dell'Assegno Unico – e/o di ogni altro beneficio - che sarà erogato in loro favore;
i. vista l'indipendenza economica di entrambe, nessun obbligo di mantenimento in favore dell'uno e dell'altra e viceversa viene stabilito;
l. i Sigg.ri e anno atto di aver dato corretta esecuzione agli accordi intervenuti Pt_1 Pt_2
in sede di separazione dei coniugi (cfr. doc. 03) e che nulla hanno più a pretendere reciprocamente a nessun titolo e /o ragione e/o causa avendo definito ogni rapporto, anche economico, tra loro intercorso;
m. I ricorrenti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, anche relativamente alle figlie;
n. I ricorrenti, richiamato l'art. 473bis 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto delle minori;
o. i ricorrenti convengono che tutte le condizioni in questa sede concordate divengano operative sin dalla data del deposito del presente ricorso;
4 p. i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473bis.51 c. 2 c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Leno (BS) in data 16.9.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di LENO al n. 37, parte II, serie A, anno 2000.
Dall'unione sono nate le figlie il 10.10.2007 e il 10.1.2014. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 31.3.2022.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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