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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
In persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.3142, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 30.01.2025, e vertente
TRA 26.01.1965 in CASTELLAMMARE di STABIA ed ivi Parte_1
, difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
CASTELLAMMARE di STABIA alla via SILIO ITALICO n.45 presso il proprio studio legale OPPONENTE
E
, in persona del Presidente e Controparte_1
RE di STABIA alla via AMATO n.4 presso lo studio dell'avv. Valeria COPPOLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n.85/24 emesso dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA il giorno 6.4.2024 e ritualmente notificato.
CONCLUSIONI: con le note sostitutive finali le parti si riportavano alle richieste di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con atto di citazione in opposizione veicolato telematicamente ed iscritto al R.G. il 27 maggio 2024 l'avv. , patrocinato da sé stesso, si rivolgeva al Tribunale di Parte_1
TORRE ANNUNZIATA chiedendo la revoca o l'annullamento della Ingiunzione di Pagamento emessa dalla competente A.G. in favore della Controparte_1
il giorno 6.4.2024, con declaratoria di non debenza della somma
[...]
ingiunta.
La ricorrente in fase monitoria aveva sollecitato il provvedimento in questa sede
“impugnato” sulla base di un credito complessivo di euro 56.077,04 asseritamente vantato
1 nei confronti dell'avv. a titolo di mancato versamento dei contributi dovuti alla Pt_1
con relativi interessi e sanzioni, inerenti gli anni 2015, 2016, 2018 e 2019. CP_1
Con l'iniziativa giudiziale ora al vaglio del G.U.L. l'opponente indirizza sostanzialmente le proprie censure verso la illegittimità della pretesa azionata dalla che vuolsi CP_1
vulnerata da vizi procedurali, da un lato, e parzialmente prescritta, dall'altro.
Di qui la sollecitazione finale di revoca/annullamento del Decreto Ingiuntivo n.85/24.
Si è costituita -tardivamente- in giudizio la contestando la fondatezza della CP_1
avversa iniziativa in opposizione di cui chiede il rigetto e denunciando la tardività- inammissibilità della stessa.
Ritenutane la decidibilità su base documentale, la controversia approdava a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 30 gennaio
2025.
= = =
(2)
L'opposizione, introdotta con atto di citazione a fronte di una posta “contributiva” correttamente azionata davanti al G.U.L. e secondo il meccanismo procedurale del “rito lavoro”, va dichiarata inammissibile.
La relativa tematica prescinde, evidentemente, dalla tardiva costituzione della “
[...]
”, essendo riconducibile alle prioritarie verifiche officiose gravanti sul Giudice. CP_1
Ora.
Si appartiene al notorio giuridico-ermeneutico la possibilità di convertire, anche senza formalità, l'atto introduttivo in opposizione e proseguire l'iter secondo le dinamiche proprie del procedimento disciplinato dagli artt. 409 e segg., 442 e segg. c.p.c.
Se non che è parimenti incontroverso che il c.d. raggiungimento dello scopo dell'atto non può eludere i termini entro cui l'opposizione va formalizzata. Termini che, evidentemente, non sono quelli dell'atto di citazione ma quelli del ricorso.
Ragione per la quale è necessario che il rispetto del termine dei quaranta giorni intervenga con riferimento non alla notifica della citazione ma alla iscrizione della stessa al R.G.
<… il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che
2 entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (Cass. S.U. n. 2714 del 1991;
Cass. n. 8014 del 2009).>> Così in termini Cass. ordin. n.60/2016.
<Va pertanto esente da censure la sentenza di merito che, in accoglimento di una eccezione di parte sollevata per la prima volta in appello, in quanto questione rilevabile anche
d'ufficio, dichiari l'inammissibilità in quanto tardiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione - che è soggetta al rito del lavoro e deve essere proposta con ricorso - in quanto, essendo stata proposta erroneamente con citazione, essa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia stata depositata in cancelleria tempestivamente, ovvero entro il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente allo scopo che essa, come nella specie, sia stata nel predetto termine notificata alla controparte ove il deposito sia avvenuto tardivamente (v. Cass. n. 797 del 2013; Cass. n. 8014 del 2009; …).>> Così parte motiva di
Cass. ordin. n.27343/2016.
<In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anzichè con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art.
156 c.p.c., comma 3, potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c.,
l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte.>> Così Cass.
Sez. UN. Civili, sent. n.927/2022.
A fronte di un tale univoco tracciato giurisprudenziale il tentativo dell'opponente di portare in emersione criteri di logica ermeneutica di diverso tenore non coglie nel segno, manifesta profilandosi la ratio “sistemica” dell'arresto dei Giudici di legittimità.
E' solo il caso di segnalare, per completezza espositiva, che l'avviso di opposizione veicolato dall'opponente in cancelleria ai fini dell'annotazione di tale dato informativo sull'originale del decreto ingiuntivo opposto non funge, per evidenti ragioni, da “equipollente” della iscrizione a ruolo del contenzioso attività -sola- che vale a formalizzare l'iniziativa giudiziale e, quindi, a porsi quale elemento ostativo al formarsi del “giudicato”.
Ed invero, tale “avviso”, diretto al solo cancelliere e funzionale alla mera annotazione della intervenuta opposizione sull'originale della Ingiunzione, non determina una nuova situazione
3 processuale e rimane fine a sé stesso fino al solo eventuale, futuro innesco del giudizio notoriamente affidato alla iscrizione a ruolo della controversia.
Una contraria conclusione lascerebbe in un limbo senza tempo l'esecutività della
Ingiunzione, sospesa sine die fino ad una solo eventuale iscrizione a ruolo della opposizione.
E lascerebbe sine die privo di tutele il beneficiario del D.I., impossibilitato a qualsiasi attività nella pendenza del solo “avviso” di opposizione, ancorchè -quest'ultima- notificata.
A ciò aggiungasi che venendo in emersione una iniziativa “amministrativa” nessun controllo è ipotizzabile sulla pregnanza dell'atto depositato, trattandosi di attività giurisdizionale che grava sul Giudice, non sul cancelliere.
Va da sé che la “messa a disposizione” del Giudice di un tale “avviso”, reso visibile in tempo reale sulla postazione informatica del Magistrato, non muta lo scenario, nessuna iniziativa incombendo sul Giudice a fronte di tale “deposito”.
Insomma, non sembra discutibile che il momento processualmente apprezzabile ai fini della formalizzazione della opposizione a decreto ingiuntivo è -solo-quello della iscrizione a ruolo del contenzioso.
(3)
In detto contesto vanno, pertanto, analizzati i dati processuali, incontroversi fra le parti.
Il D.I. opposto è stato notificato il giorno 8 aprile 2024.
L'atto di citazione è stato notificato alla opposta il 17 maggio 2024.
L'atto introduttivo del giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo è stato iscritto a ruolo il 27 maggio 2024.
Consegue che l'opposizione è stata formalizzata ben oltre i prescritti quaranta giorni in quanto, in disparte l'irrilevante data di notifica dell'atto di citazione, l'iscrizione al R.G. dello stesso non è intervenuta entro il 18 maggio 2024.
Essa, quindi, è tardiva. Id est: inammissibile.
E ciò, deve necessariamente ribadirsi, ad onta dell'avviso di opposizione del 17 maggio 2024 che non vale a formalizzare l'iniziativa giudiziale.
La quale va, in conclusione, disattesa con conferma del Decreto Ingiuntivo n.85/24 da dichiararsi definitivamente esecutivo.
4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo criteri solo in parte sensibili alle dinamiche processuali, caratterizzate dal mancato scrutinio del “merito” della vicenda, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla opposizione a Decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
2. per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.85/24, reso il giorno 8 aprile 2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
3. condanna l'opponente delle spese di lite della presente fase che si liquidano in complessivi € 2.250,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 7/2/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
In persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.3142, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 30.01.2025, e vertente
TRA 26.01.1965 in CASTELLAMMARE di STABIA ed ivi Parte_1
, difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
CASTELLAMMARE di STABIA alla via SILIO ITALICO n.45 presso il proprio studio legale OPPONENTE
E
, in persona del Presidente e Controparte_1
RE di STABIA alla via AMATO n.4 presso lo studio dell'avv. Valeria COPPOLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n.85/24 emesso dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA il giorno 6.4.2024 e ritualmente notificato.
CONCLUSIONI: con le note sostitutive finali le parti si riportavano alle richieste di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con atto di citazione in opposizione veicolato telematicamente ed iscritto al R.G. il 27 maggio 2024 l'avv. , patrocinato da sé stesso, si rivolgeva al Tribunale di Parte_1
TORRE ANNUNZIATA chiedendo la revoca o l'annullamento della Ingiunzione di Pagamento emessa dalla competente A.G. in favore della Controparte_1
il giorno 6.4.2024, con declaratoria di non debenza della somma
[...]
ingiunta.
La ricorrente in fase monitoria aveva sollecitato il provvedimento in questa sede
“impugnato” sulla base di un credito complessivo di euro 56.077,04 asseritamente vantato
1 nei confronti dell'avv. a titolo di mancato versamento dei contributi dovuti alla Pt_1
con relativi interessi e sanzioni, inerenti gli anni 2015, 2016, 2018 e 2019. CP_1
Con l'iniziativa giudiziale ora al vaglio del G.U.L. l'opponente indirizza sostanzialmente le proprie censure verso la illegittimità della pretesa azionata dalla che vuolsi CP_1
vulnerata da vizi procedurali, da un lato, e parzialmente prescritta, dall'altro.
Di qui la sollecitazione finale di revoca/annullamento del Decreto Ingiuntivo n.85/24.
Si è costituita -tardivamente- in giudizio la contestando la fondatezza della CP_1
avversa iniziativa in opposizione di cui chiede il rigetto e denunciando la tardività- inammissibilità della stessa.
Ritenutane la decidibilità su base documentale, la controversia approdava a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 30 gennaio
2025.
= = =
(2)
L'opposizione, introdotta con atto di citazione a fronte di una posta “contributiva” correttamente azionata davanti al G.U.L. e secondo il meccanismo procedurale del “rito lavoro”, va dichiarata inammissibile.
La relativa tematica prescinde, evidentemente, dalla tardiva costituzione della “
[...]
”, essendo riconducibile alle prioritarie verifiche officiose gravanti sul Giudice. CP_1
Ora.
Si appartiene al notorio giuridico-ermeneutico la possibilità di convertire, anche senza formalità, l'atto introduttivo in opposizione e proseguire l'iter secondo le dinamiche proprie del procedimento disciplinato dagli artt. 409 e segg., 442 e segg. c.p.c.
Se non che è parimenti incontroverso che il c.d. raggiungimento dello scopo dell'atto non può eludere i termini entro cui l'opposizione va formalizzata. Termini che, evidentemente, non sono quelli dell'atto di citazione ma quelli del ricorso.
Ragione per la quale è necessario che il rispetto del termine dei quaranta giorni intervenga con riferimento non alla notifica della citazione ma alla iscrizione della stessa al R.G.
<… il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che
2 entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (Cass. S.U. n. 2714 del 1991;
Cass. n. 8014 del 2009).>> Così in termini Cass. ordin. n.60/2016.
<Va pertanto esente da censure la sentenza di merito che, in accoglimento di una eccezione di parte sollevata per la prima volta in appello, in quanto questione rilevabile anche
d'ufficio, dichiari l'inammissibilità in quanto tardiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione - che è soggetta al rito del lavoro e deve essere proposta con ricorso - in quanto, essendo stata proposta erroneamente con citazione, essa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia stata depositata in cancelleria tempestivamente, ovvero entro il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente allo scopo che essa, come nella specie, sia stata nel predetto termine notificata alla controparte ove il deposito sia avvenuto tardivamente (v. Cass. n. 797 del 2013; Cass. n. 8014 del 2009; …).>> Così parte motiva di
Cass. ordin. n.27343/2016.
<In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anzichè con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art.
156 c.p.c., comma 3, potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c.,
l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte.>> Così Cass.
Sez. UN. Civili, sent. n.927/2022.
A fronte di un tale univoco tracciato giurisprudenziale il tentativo dell'opponente di portare in emersione criteri di logica ermeneutica di diverso tenore non coglie nel segno, manifesta profilandosi la ratio “sistemica” dell'arresto dei Giudici di legittimità.
E' solo il caso di segnalare, per completezza espositiva, che l'avviso di opposizione veicolato dall'opponente in cancelleria ai fini dell'annotazione di tale dato informativo sull'originale del decreto ingiuntivo opposto non funge, per evidenti ragioni, da “equipollente” della iscrizione a ruolo del contenzioso attività -sola- che vale a formalizzare l'iniziativa giudiziale e, quindi, a porsi quale elemento ostativo al formarsi del “giudicato”.
Ed invero, tale “avviso”, diretto al solo cancelliere e funzionale alla mera annotazione della intervenuta opposizione sull'originale della Ingiunzione, non determina una nuova situazione
3 processuale e rimane fine a sé stesso fino al solo eventuale, futuro innesco del giudizio notoriamente affidato alla iscrizione a ruolo della controversia.
Una contraria conclusione lascerebbe in un limbo senza tempo l'esecutività della
Ingiunzione, sospesa sine die fino ad una solo eventuale iscrizione a ruolo della opposizione.
E lascerebbe sine die privo di tutele il beneficiario del D.I., impossibilitato a qualsiasi attività nella pendenza del solo “avviso” di opposizione, ancorchè -quest'ultima- notificata.
A ciò aggiungasi che venendo in emersione una iniziativa “amministrativa” nessun controllo è ipotizzabile sulla pregnanza dell'atto depositato, trattandosi di attività giurisdizionale che grava sul Giudice, non sul cancelliere.
Va da sé che la “messa a disposizione” del Giudice di un tale “avviso”, reso visibile in tempo reale sulla postazione informatica del Magistrato, non muta lo scenario, nessuna iniziativa incombendo sul Giudice a fronte di tale “deposito”.
Insomma, non sembra discutibile che il momento processualmente apprezzabile ai fini della formalizzazione della opposizione a decreto ingiuntivo è -solo-quello della iscrizione a ruolo del contenzioso.
(3)
In detto contesto vanno, pertanto, analizzati i dati processuali, incontroversi fra le parti.
Il D.I. opposto è stato notificato il giorno 8 aprile 2024.
L'atto di citazione è stato notificato alla opposta il 17 maggio 2024.
L'atto introduttivo del giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo è stato iscritto a ruolo il 27 maggio 2024.
Consegue che l'opposizione è stata formalizzata ben oltre i prescritti quaranta giorni in quanto, in disparte l'irrilevante data di notifica dell'atto di citazione, l'iscrizione al R.G. dello stesso non è intervenuta entro il 18 maggio 2024.
Essa, quindi, è tardiva. Id est: inammissibile.
E ciò, deve necessariamente ribadirsi, ad onta dell'avviso di opposizione del 17 maggio 2024 che non vale a formalizzare l'iniziativa giudiziale.
La quale va, in conclusione, disattesa con conferma del Decreto Ingiuntivo n.85/24 da dichiararsi definitivamente esecutivo.
4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo criteri solo in parte sensibili alle dinamiche processuali, caratterizzate dal mancato scrutinio del “merito” della vicenda, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla opposizione a Decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
2. per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.85/24, reso il giorno 8 aprile 2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
3. condanna l'opponente delle spese di lite della presente fase che si liquidano in complessivi € 2.250,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 7/2/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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