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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2025
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai seguenti magistrati: Presidente rel. Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Consigliere Dott.ssa Serena SOMMARIVA
Consigliere GA Avv. Daniela MACALUSO ha pronunciato la seguente
SENTENZA Milanonella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di n. 5005/24, est. dott.ssa Maria Grazia Florio, posta in decisione all'udienza collegiale del 28/10/25 e promossa
DA
C.F. 1 ), nato a [...] il Parte 1 (c.f. 09/01/1979, residente a [...], rappresentato e difeso, per delega allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudio, dall'Avv. Francesco Candito ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito in Pavia Viale Nazario Sauro n. 23
APPELLANTE
CONTRO
Controparte 1 [P. Iva P.IVA 1
,con sede legale in Milano,
Via R. Lepetit n. 8/10, in persona dell'Amministratore Delegato dott.ssa [...] CP 2 rappresentata e difesa, giusta procura stesa su atto separato e
,
depositato nel giudizio di primo grado secondo le norme regolanti il Processo Civile Telematico, dall'Avv. Giampiero Falasca del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Milano, Via della Posta n. 7
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
"riformare totalmente la sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro - n. 5005 del 12.11.2024, pubblicata il 07 gennaio 2025 e, per l'effetto: in via principale Accertare e dichiarare la illiceità, nullità, invalidità ed inefficacia del licenziamento inflitto dalla convenuta Controparte 1 al ricorrente con lettera data 08/08/2023 per non essere sorretto da giusta causa e, per l'effetto, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 18 della Legge
300/70, condannare la predetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel medesimo posto di lavoro occupato al momento del licenziamento e al risarcimento del danno dallo stesso subito per il licenziamento dichiarato illegittimo, stabilendo una indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.773,41 o alla somma che risulterà nel corso in corso di causa, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, con relativi contributi previdenziali ed assistenziali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, previa decurtazione delle somme percepite a titolo di salario per avere lavorato come dipendente a favore di terzi. Con riserva di quantificare e documentare il tutto. in via subordinata
Accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illegittimità e/o inefficacia del licenziamento adottato dalla convenuta Controparte 1 in danno del ricorrente con lettera data 08/08/2023 perché i fatti contestati non sussistono e/o perché i fatti contestati rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e, per l'effetto, condannare la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.773,41 o alla somma che risulterà nel corso in corso di causa, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione e relativi contributi previdenziali ed assistenziali. in via ulteriormente subordinata
Nell'ipotesi di non accoglimento della domanda di reintegra, previa dichiarazione della nullità, invalidità, illegittimità e/o inefficacia del licenziamento adottato dalla convenuta Controparte 1
[...] in danno del ricorrente con lettera data 08/08/2023 per non essere sorretto da giusta causa, condannare predetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempre, a pagare in favore del ricorrente una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima delle mensilità previste dalla legge commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto globale pari a € 1.773,41 mensili, oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo effettivo, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre all'indennità sostitutiva di preavviso nei termini previsti dal ccnl e alla rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Si insiste per l'accoglimento dell'istanza di acquisizione del verbale di conciliazione intervenuto tra e la sig. Parte 2 Controparte 1 a definizione della causa avente come oggetto l'impugnativa del licenziamento adottato nei confronti di Parte_2 per i fatti verificatesi in data 20/07/2023 (n. 10887/2023 RG Trib. Milano)
Con vittoria di spese e compenso legale, spese generali 15%, oltre accessori come per legge”.
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
In via principale, rigettare il ricorso in appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per motivi di cui alla presente memoria e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 5005/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 7 gennaio 2025.
In via subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento e, per l'effetto, convertire d'ufficio il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con ogni effetto di legge;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento di cui è causa, accertare e dichiarare la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro e accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte 1 al pagamento della sola indennità risarcitoria nella misura minima prevista ex lege, per le ragioni esposte nella presente memoria, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza di reintegrazione avanzata da parte appellante, accertare e dichiarare il diritto di Controparte 1 a trattenere (mediante compensazione) da quanto eventualmente sarà tenuta corrispondere all' appellante, previa deduzione di quanto percepito dall' appellante a titolo di aliunde percipiendum e aliunde perceptum, le somme alla stessa corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto o, in alternativa, condannare parte appellante alla loro restituzione.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese di causa, oltre accessori come per legge. In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado, qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte. Sempre in via istruttoria, salva riserva di ulteriormente produrre, si producono i seguenti nuovi documenti".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver escusso alcuni testi, con la sentenza n. 5005/24 rigettava, condannando il soccombente alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, il ricorso presentato da dipendente full time di Controparte 1 Parte 1
[...] dall'1/06/16, con inquadramento nel livello 4J° CCNL "Logistica e
Trasporto Merci e mansione di operaio presso l'appaltante Controparte_3
[...] sede di Carpiano e licenziato per (asserita) giusta dell'8/8/23 a seguito della contestazione di addebito del 20/7/23 ("in data 20 luglio 2023, intorno alle ore 12:00 circa presso gli spogliatoi del magazzino ove presta la Sua attività lavorativa, Lei ha avuto un diverbio litigioso con toni molto accesi, parolacce offensive insulti quali "infame" ed altre pesanti offese non riferibili con i colleghi Controparte_4
[….. seguito dalle vie di fatto nei confronti del collega Sig. Parte 3 Parte 2 e ricorso diretto ad ottenere, previa declaratoria di Parte 2 nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento de quo, la tutela prevista dall'art. 3, 2^ comma del D.L.vo n. 23/15 o in subordine dall'art. 3, 1^ comma nella misura massima di legge, oltre alla indennità sostitutiva del preavviso, per la insussistenza dell'addebito o in via gradata per la violazione dell'art. 2106 c.c. Il giudice a quo, dopo avere ricordato il principio di diritto secondo cui anche quando si riscontra la astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contemplata dalla norma contrattuale collettiva a titolo esemplificativo nella fattispecie in esame l'art. 221 CCNL Terziario che punisce con il licenziamento senza preavviso il "diverbio litigioso seguito da vie di fatto, in servizio fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale" - deve essere in ogni caso effettuato un accertamento in concreto sulla reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa (cfr. Cass. n. 5280/13; Cass. n. 26010/18; Cass. n. 2013/12), osservava che all'esito della disposta istruttoria i fatti contestati al ricorrente risultavano sussistenti, così motivando la decisione: come, dopo un diverbio in"In primo luogo, il caposquadra Pt_4 ha compiutamente descritto spogliatoio tra il fratello del ricorrente e Parte 2, Parte 1 sarebbe intervenuto di propria iniziativa contro lo stesso Parte 2 passando alle mani. Pt 4 in proposito ha dichiarato: Parte 1 ha portato fuori il fratello ed è entrato dentro. Appena rientrati, ha iniziato a dire a Parte 2 "sei un infame", urlandogli contro. Parte 1 Parte 1
[...] ha dato uno spintone a Parte 2 e poi si sono spinti a vicenda;
quindi Parte 1
[...] ha dato una manata in faccia a Parte 2 e gli sono caduti gli occhiali e poi si sono azzuffati a vicenda finché non sono stati separati.".
Ciò coincide con quanto riferito da Parte_2 : "Mi ha messo una mano in faccia, facendomi cadere gli occhiali che si sono rotti". I fatti sono stati confermati anche dal Capo impianto DE LUCA, il quale ha affermato: "Appena arrivati nello spogliatoio Pt 3 e Parte_1 hanno inveito
contro
Parte 2 e CP 4,
[...]chiamandosi reciprocamente "infame" e così via, e sono arrivati alle mani. In particolare,
Parte 1 e Parte 2 si sono spintonati a vicenda. Nella baraonda non so dire chi abbia cominciato, ma ho visto partire gli occhiali di Parte 2 , presumo per una manata ricevuta da Parte 1 Dopo si sono presi anche a pugni a vicenda".
.
Ulteriore riscontro di quanto avvenuto perviene dalle dichiarazioni del teste
,Controparte_4 il quale ha rammentato: "Siamo entrati e Parte 2 è stato subito aggredito con parole come
"infame" e "pezzo di merda" da Parte 3 Parte 2 ha risposto alle offese di
Parte_3 . Subito dopo il diverbio verbale è intervenuto Parte 1 dicendo a
Parte 2 di smetterla, poi c'è stata una sorta di colluttazione, c'è stato forse uno schiaffo e si sono aggrediti a vicenda. Lo scontro fisico è cominciato talmente rapidamente che non posso dire chi abbia iniziato per primo. Ricordo che Pt 1 si è avvicinato col volto a Parte 2 e poi hanno litigato."
La sola versione leggermente discordante proviene dal fratello del ricorrente, Parte 3 il quale - sentito come teste - ha individuato Parte 2 come il responsabile del passaggio alle vie di fatto: "Ho detto delle parolacce ad CP_4 e Parte 2 chiamandoli infami e bugiardi. Ho visto Parte 2 dare una spinta a mio fratello, lui allora si è difeso, respingendo Parte 2 con un'altra spinta.".
Si tratta tuttavia di dichiarazioni di minore attendibilità, sia in ragione del legame familiare con il ricorrente, sia a fronte dell'acredine e delle tensioni già in essere fra il teste Parte 3 e
,circostanze confermate dai testi escussi. Parte 2
6. Sulla scorta degli elementi di fatto appena esposti, perde di rilievo l'accertamento di chi abbia avuto l'iniziativa del litigio, manifestandosi, comunque, la reazione del ricorrente con modalità tali da esprimere ex se una violenza estranea alla mera difesa, contraria al vivere civile e gravemente irrispettosa delle regole discendenti dal rapporto di lavoro.
7. Pertanto, premesso che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa, la gravità dei fatti accertati risulta ex se idonea a ledere irrevocabilmente il vincolo fiduciario, e dunque giustifica il licenziamento per giusta causa del ricorrente."
Parte 1 ha proposto appello, affidandosi ad un unico articolato motivo con il quale censura la lettura delle deposizioni da parte del Tribunale di Milano. rese da Testimone 1 Dopo aver ritrascritto testualmente le testimonianze da Parte 2 da Testimone 2 e da da Controparte_4
, sostiene che "Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Testimone 3 primo grado l'accertamento di chi abbia dato inizio al diverbio è rilevante per poter valutare se l'altra parte coinvolta, a sua volta, ha posto in essere un comportamento che va oltre la mera difesa.
Nel caso di specie le risultanze istruttorie non consentono di addebitare a Parte 1 la responsabilità dell'inizio del diverbio o che lo stesso, in ogni caso, ha posto in essere un comportamento diverso rispetto a quello posto in essere da Parte_2 .
Per le suesposte ragioni avendo la resistente applicato nei confronti di uno dei dipendenti convolti un provvedimento di licenziamento ( ), mentre nei confronti nei confronti Parte 1 dell'atro ( Parte 2
) un provvedimento conservativo, ci troviamo di fronte a una situazione di discriminazione che, da sola, comporta la illegittimità del licenziamento.
Il datore lavoro, per il medesimo fatto ove sono coinvolti due o più dipendenti le cui colpe si equivalgono, è tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari simili, salvo la presenza di altri elementi come la recidiva disciplinare."
Controparte 1 resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata, replicando alle doglianze avversarie. Reitera, in ogni caso, la difesa svolta in via subordinata e rimasta assorbita - per la conversione del licenziamento de quo in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per la detrazione dell'aliunde perceptum. All'udienza del 28/10/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa la istanza di acquisizione del verbale di conciliazione sottoscritto tra Parte 2 Controparte 1 che ha definito giudizio avente e ad oggetto la impugnazione del licenziamento per (contestata) giusta causa irrogato al Parte 2 per i medesimi fatti di causa, essendo irrilevante ai fini della decisione. Ad entrambi i lavoratori coinvolti nella vicenda in oggetto è stata inflitta la medesima sanzione espulsiva e il fatto che si sia addivenuti ad una conciliazione nell'altro procedimento non incide in alcun modo sulla validità e/o legittimità del provvedimento qui impugnato.
Ciò posto, il denunciato malgoverno probatorio non è ravvisabile. Anche a non voler considerare la versione dell'accaduto rappresentata da [...] Parte 2 ("In quel momento Parte 3 ha cominciato a insultarmi minacciando di lanciarmi una sedia addosso, mimandone anche il gesto, ma il sig. Pt 4 è intervenuto per togliergliela dalle mani. Allo stesso tempo mi ha accusato di aver messo io la busta nell'armadietto di CP_4. Il ricorrente è entrato nello spogliatoio intervenendo nel discorso, dicendomi che dovevo lasciare l'azienda in quanto infame. Mi ha messo una mano in faccia, facendomi cadere gli occhiali che si sono rotti, mi ha afferrato per il collo stringendolo e scaraventandomi sugli armadietti. Preciso che il ricorrente si è avvicinato col suo viso al mio, dicendomi che me ne dovevo andare dall'azienda, in siciliano. Ho cercato di reagire cercando anch'io di dargli dei pugni....") - come, peraltro, fatto dal giudice di prime cure, che non ha basato il proprio convincimento su tale testimonianza l'addebito che
-
fonda il recesso in tronco si ricava dalla deposizione di Controparte 4
("Siamo entrati e Parte 2 è stato subito aggredito con parole come "infame" e "pezzo di merda" da Parte 3 Parte 2 ha risposto alle offese di Parte 3 Subito dopo il diverbio verbale è intervenuto Parte 1 dicendo a Parte 2 di smetterla, poi c'è stata una sorta di colluttazione, c'è stato forse uno schiaffo e si sono aggrediti a vicenda. Lo scontro fisico è cominciato talmente rapidamente che non posso dire chi abbia iniziato per primo. Ricordo il quale ha che Pt 1 si è avvicinato col volto a Parte 2 e poi hanno litigato...."), confermato che l'attuale appellante ha insultato il collega Parte 2 , pur non essendo stato in grado di ricordare chi, tra i due, per primo è passato alle vie di fatto;
e dalla deposizione di Testimone 2 ("...Castronovo Pt 3 ha allora cercato ha portato fuoridi dare un calcio a Parte 2 e siamo intervenuti per dividerli. Parte 1 il fratello ed è entrato dentro.
Parte 2 "sei un infame", urlandogli Appena rientrati, Parte 1 ha iniziato a dire a e poi si sono spinti a vicenda;
quindi ha dato uno spintone a Parte 2 contro. Parte 1
e gli sono caduti gli occhiali e poi si ha dato una manata in faccia a Parte_2 Parte 1 sono azzuffati a vicenda finché non sono stati separati.").
La testimonianza di Testimone 2 assume particolare rilevanza probatoria non solo perché non vi è alcuna ragione di dubitare della sua attendibilità, essendo del tutto estraneo alla discussione, poi degenerata, del 20/7/23, ma altresì perché è in linea con la dichiarazione rilasciata dallo stesso nell'immediatezza dei fatti (doc. 7 appellata) e con la deposizione resa sotto Parte 2giuramento sempre dal predetto nel procedimento promosso da
[...] (“.... ha tentato di dare un calcio all' appellante ma ha colpito Parte 3
Persona 1 per sbaglio perché si è messo in mezzo per dividerli. Il sig. Parte 3 ha preso una sedia e l'ha sollevata ma Per 1 l'ha tirata via.
A questo punto si stavano per azzuffare e noi li abbiamo divisi.
Sembrava finita lì ma poi l'appellante (il sig. Parte 2 ) stava cercando di chiarire con il fratello
Parte 1 ma questo ultimo ha iniziato ad insultarlo "pezzo merda, infame". Poi hanno iniziato a spintonarsi. È stato a dare la prima spinta, a cui sono seguiti due o Parte 1 I.... tre spintoni sul petto reciproci. Poi il sig. Parte 1 ha dato una manata in faccia a
Pt 2 facendogli cadere gli occhiali e facendogli anche un graffio in faccia. Non era uno schiaffo ma una manata con forza in faccia;
a quel punto l' appellante ha reagito con un pugno per evitare di prendere altri schiaffi perché il sig. Parte 1 stava continuando nell'aggressione. Hanno poi continuato a darsi un paio di pugni e sono stati divisi da De LU e Persona 2 Poi li abbiamo separati ed è finita lì....", cfr. doc. 13 appellata). Invero, la medesima ricostruzione dei fatti, offerta dal caposquadra, in tre diverse occasioni e a distanza di tempo l'una dall'altra, è sintomatica della credibilità dello stesso.
Non è quindi persuasiva la tesi difensiva dell'attuale appellante, che trova supporto unicamente nella deposizione del fratello, Parte 3 inattendibile, in una con il giudice di prime cure, dal punto di vista soggettivo (rapporto di parentela) e dal punto di vista oggettivo (smentita in diversi passaggi dalle altre testimonianze).
Deve essere dunque confermata la decisione del Tribunale di Milano sulla ricostruzione dei fatti contestati a Parte 1 e sulla ritenuta chi avesse iniziato irrilevanza di accertare quella mattina il litigio, poiché dirimente ai fini della sussistenza della giusta causa del licenziamento sia
-
per la ipotesi tipizzata dalla contrattazione collettiva ("diverbio litigioso seguito da vie di fatto,...."), sia soprattutto per la riconducibilità del caso concreto all'art. 2119 c.c. non è l'insulto e/o la minaccia, bensì la violenza fisica, incidendo irrimediabilmente sul vincolo fiduciario la condotta del dipendente che non si limita ad una reazione esclusivamente difensiva, ma aggredisce il collega.
L'appello va pertanto rigettato, ogni altra questione assorbita. Le spese del grado - liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22 in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001- 52.000) ed alla assenza di istruttoria - seguono la soccombenza.
L'attuale appellante è inoltre tenuto a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5005/24 del Tribunale di Milano, che conferma. Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012. Milano, 28/10/25 IL PRESIDENTE REL. dott.ssa Susanna Mantovani
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai seguenti magistrati: Presidente rel. Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Consigliere Dott.ssa Serena SOMMARIVA
Consigliere GA Avv. Daniela MACALUSO ha pronunciato la seguente
SENTENZA Milanonella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di n. 5005/24, est. dott.ssa Maria Grazia Florio, posta in decisione all'udienza collegiale del 28/10/25 e promossa
DA
C.F. 1 ), nato a [...] il Parte 1 (c.f. 09/01/1979, residente a [...], rappresentato e difeso, per delega allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudio, dall'Avv. Francesco Candito ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito in Pavia Viale Nazario Sauro n. 23
APPELLANTE
CONTRO
Controparte 1 [P. Iva P.IVA 1
,con sede legale in Milano,
Via R. Lepetit n. 8/10, in persona dell'Amministratore Delegato dott.ssa [...] CP 2 rappresentata e difesa, giusta procura stesa su atto separato e
,
depositato nel giudizio di primo grado secondo le norme regolanti il Processo Civile Telematico, dall'Avv. Giampiero Falasca del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Milano, Via della Posta n. 7
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
"riformare totalmente la sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro - n. 5005 del 12.11.2024, pubblicata il 07 gennaio 2025 e, per l'effetto: in via principale Accertare e dichiarare la illiceità, nullità, invalidità ed inefficacia del licenziamento inflitto dalla convenuta Controparte 1 al ricorrente con lettera data 08/08/2023 per non essere sorretto da giusta causa e, per l'effetto, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 18 della Legge
300/70, condannare la predetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel medesimo posto di lavoro occupato al momento del licenziamento e al risarcimento del danno dallo stesso subito per il licenziamento dichiarato illegittimo, stabilendo una indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.773,41 o alla somma che risulterà nel corso in corso di causa, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, con relativi contributi previdenziali ed assistenziali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, previa decurtazione delle somme percepite a titolo di salario per avere lavorato come dipendente a favore di terzi. Con riserva di quantificare e documentare il tutto. in via subordinata
Accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illegittimità e/o inefficacia del licenziamento adottato dalla convenuta Controparte 1 in danno del ricorrente con lettera data 08/08/2023 perché i fatti contestati non sussistono e/o perché i fatti contestati rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e, per l'effetto, condannare la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.773,41 o alla somma che risulterà nel corso in corso di causa, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione e relativi contributi previdenziali ed assistenziali. in via ulteriormente subordinata
Nell'ipotesi di non accoglimento della domanda di reintegra, previa dichiarazione della nullità, invalidità, illegittimità e/o inefficacia del licenziamento adottato dalla convenuta Controparte 1
[...] in danno del ricorrente con lettera data 08/08/2023 per non essere sorretto da giusta causa, condannare predetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempre, a pagare in favore del ricorrente una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima delle mensilità previste dalla legge commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto globale pari a € 1.773,41 mensili, oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo effettivo, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre all'indennità sostitutiva di preavviso nei termini previsti dal ccnl e alla rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Si insiste per l'accoglimento dell'istanza di acquisizione del verbale di conciliazione intervenuto tra e la sig. Parte 2 Controparte 1 a definizione della causa avente come oggetto l'impugnativa del licenziamento adottato nei confronti di Parte_2 per i fatti verificatesi in data 20/07/2023 (n. 10887/2023 RG Trib. Milano)
Con vittoria di spese e compenso legale, spese generali 15%, oltre accessori come per legge”.
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
In via principale, rigettare il ricorso in appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per motivi di cui alla presente memoria e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 5005/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 7 gennaio 2025.
In via subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento e, per l'effetto, convertire d'ufficio il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con ogni effetto di legge;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento di cui è causa, accertare e dichiarare la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro e accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte 1 al pagamento della sola indennità risarcitoria nella misura minima prevista ex lege, per le ragioni esposte nella presente memoria, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza di reintegrazione avanzata da parte appellante, accertare e dichiarare il diritto di Controparte 1 a trattenere (mediante compensazione) da quanto eventualmente sarà tenuta corrispondere all' appellante, previa deduzione di quanto percepito dall' appellante a titolo di aliunde percipiendum e aliunde perceptum, le somme alla stessa corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto o, in alternativa, condannare parte appellante alla loro restituzione.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese di causa, oltre accessori come per legge. In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado, qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte. Sempre in via istruttoria, salva riserva di ulteriormente produrre, si producono i seguenti nuovi documenti".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver escusso alcuni testi, con la sentenza n. 5005/24 rigettava, condannando il soccombente alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, il ricorso presentato da dipendente full time di Controparte 1 Parte 1
[...] dall'1/06/16, con inquadramento nel livello 4J° CCNL "Logistica e
Trasporto Merci e mansione di operaio presso l'appaltante Controparte_3
[...] sede di Carpiano e licenziato per (asserita) giusta dell'8/8/23 a seguito della contestazione di addebito del 20/7/23 ("in data 20 luglio 2023, intorno alle ore 12:00 circa presso gli spogliatoi del magazzino ove presta la Sua attività lavorativa, Lei ha avuto un diverbio litigioso con toni molto accesi, parolacce offensive insulti quali "infame" ed altre pesanti offese non riferibili con i colleghi Controparte_4
[….. seguito dalle vie di fatto nei confronti del collega Sig. Parte 3 Parte 2 e ricorso diretto ad ottenere, previa declaratoria di Parte 2 nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento de quo, la tutela prevista dall'art. 3, 2^ comma del D.L.vo n. 23/15 o in subordine dall'art. 3, 1^ comma nella misura massima di legge, oltre alla indennità sostitutiva del preavviso, per la insussistenza dell'addebito o in via gradata per la violazione dell'art. 2106 c.c. Il giudice a quo, dopo avere ricordato il principio di diritto secondo cui anche quando si riscontra la astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contemplata dalla norma contrattuale collettiva a titolo esemplificativo nella fattispecie in esame l'art. 221 CCNL Terziario che punisce con il licenziamento senza preavviso il "diverbio litigioso seguito da vie di fatto, in servizio fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale" - deve essere in ogni caso effettuato un accertamento in concreto sulla reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa (cfr. Cass. n. 5280/13; Cass. n. 26010/18; Cass. n. 2013/12), osservava che all'esito della disposta istruttoria i fatti contestati al ricorrente risultavano sussistenti, così motivando la decisione: come, dopo un diverbio in"In primo luogo, il caposquadra Pt_4 ha compiutamente descritto spogliatoio tra il fratello del ricorrente e Parte 2, Parte 1 sarebbe intervenuto di propria iniziativa contro lo stesso Parte 2 passando alle mani. Pt 4 in proposito ha dichiarato: Parte 1 ha portato fuori il fratello ed è entrato dentro. Appena rientrati, ha iniziato a dire a Parte 2 "sei un infame", urlandogli contro. Parte 1 Parte 1
[...] ha dato uno spintone a Parte 2 e poi si sono spinti a vicenda;
quindi Parte 1
[...] ha dato una manata in faccia a Parte 2 e gli sono caduti gli occhiali e poi si sono azzuffati a vicenda finché non sono stati separati.".
Ciò coincide con quanto riferito da Parte_2 : "Mi ha messo una mano in faccia, facendomi cadere gli occhiali che si sono rotti". I fatti sono stati confermati anche dal Capo impianto DE LUCA, il quale ha affermato: "Appena arrivati nello spogliatoio Pt 3 e Parte_1 hanno inveito
contro
Parte 2 e CP 4,
[...]chiamandosi reciprocamente "infame" e così via, e sono arrivati alle mani. In particolare,
Parte 1 e Parte 2 si sono spintonati a vicenda. Nella baraonda non so dire chi abbia cominciato, ma ho visto partire gli occhiali di Parte 2 , presumo per una manata ricevuta da Parte 1 Dopo si sono presi anche a pugni a vicenda".
.
Ulteriore riscontro di quanto avvenuto perviene dalle dichiarazioni del teste
,Controparte_4 il quale ha rammentato: "Siamo entrati e Parte 2 è stato subito aggredito con parole come
"infame" e "pezzo di merda" da Parte 3 Parte 2 ha risposto alle offese di
Parte_3 . Subito dopo il diverbio verbale è intervenuto Parte 1 dicendo a
Parte 2 di smetterla, poi c'è stata una sorta di colluttazione, c'è stato forse uno schiaffo e si sono aggrediti a vicenda. Lo scontro fisico è cominciato talmente rapidamente che non posso dire chi abbia iniziato per primo. Ricordo che Pt 1 si è avvicinato col volto a Parte 2 e poi hanno litigato."
La sola versione leggermente discordante proviene dal fratello del ricorrente, Parte 3 il quale - sentito come teste - ha individuato Parte 2 come il responsabile del passaggio alle vie di fatto: "Ho detto delle parolacce ad CP_4 e Parte 2 chiamandoli infami e bugiardi. Ho visto Parte 2 dare una spinta a mio fratello, lui allora si è difeso, respingendo Parte 2 con un'altra spinta.".
Si tratta tuttavia di dichiarazioni di minore attendibilità, sia in ragione del legame familiare con il ricorrente, sia a fronte dell'acredine e delle tensioni già in essere fra il teste Parte 3 e
,circostanze confermate dai testi escussi. Parte 2
6. Sulla scorta degli elementi di fatto appena esposti, perde di rilievo l'accertamento di chi abbia avuto l'iniziativa del litigio, manifestandosi, comunque, la reazione del ricorrente con modalità tali da esprimere ex se una violenza estranea alla mera difesa, contraria al vivere civile e gravemente irrispettosa delle regole discendenti dal rapporto di lavoro.
7. Pertanto, premesso che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa, la gravità dei fatti accertati risulta ex se idonea a ledere irrevocabilmente il vincolo fiduciario, e dunque giustifica il licenziamento per giusta causa del ricorrente."
Parte 1 ha proposto appello, affidandosi ad un unico articolato motivo con il quale censura la lettura delle deposizioni da parte del Tribunale di Milano. rese da Testimone 1 Dopo aver ritrascritto testualmente le testimonianze da Parte 2 da Testimone 2 e da da Controparte_4
, sostiene che "Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Testimone 3 primo grado l'accertamento di chi abbia dato inizio al diverbio è rilevante per poter valutare se l'altra parte coinvolta, a sua volta, ha posto in essere un comportamento che va oltre la mera difesa.
Nel caso di specie le risultanze istruttorie non consentono di addebitare a Parte 1 la responsabilità dell'inizio del diverbio o che lo stesso, in ogni caso, ha posto in essere un comportamento diverso rispetto a quello posto in essere da Parte_2 .
Per le suesposte ragioni avendo la resistente applicato nei confronti di uno dei dipendenti convolti un provvedimento di licenziamento ( ), mentre nei confronti nei confronti Parte 1 dell'atro ( Parte 2
) un provvedimento conservativo, ci troviamo di fronte a una situazione di discriminazione che, da sola, comporta la illegittimità del licenziamento.
Il datore lavoro, per il medesimo fatto ove sono coinvolti due o più dipendenti le cui colpe si equivalgono, è tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari simili, salvo la presenza di altri elementi come la recidiva disciplinare."
Controparte 1 resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata, replicando alle doglianze avversarie. Reitera, in ogni caso, la difesa svolta in via subordinata e rimasta assorbita - per la conversione del licenziamento de quo in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per la detrazione dell'aliunde perceptum. All'udienza del 28/10/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa la istanza di acquisizione del verbale di conciliazione sottoscritto tra Parte 2 Controparte 1 che ha definito giudizio avente e ad oggetto la impugnazione del licenziamento per (contestata) giusta causa irrogato al Parte 2 per i medesimi fatti di causa, essendo irrilevante ai fini della decisione. Ad entrambi i lavoratori coinvolti nella vicenda in oggetto è stata inflitta la medesima sanzione espulsiva e il fatto che si sia addivenuti ad una conciliazione nell'altro procedimento non incide in alcun modo sulla validità e/o legittimità del provvedimento qui impugnato.
Ciò posto, il denunciato malgoverno probatorio non è ravvisabile. Anche a non voler considerare la versione dell'accaduto rappresentata da [...] Parte 2 ("In quel momento Parte 3 ha cominciato a insultarmi minacciando di lanciarmi una sedia addosso, mimandone anche il gesto, ma il sig. Pt 4 è intervenuto per togliergliela dalle mani. Allo stesso tempo mi ha accusato di aver messo io la busta nell'armadietto di CP_4. Il ricorrente è entrato nello spogliatoio intervenendo nel discorso, dicendomi che dovevo lasciare l'azienda in quanto infame. Mi ha messo una mano in faccia, facendomi cadere gli occhiali che si sono rotti, mi ha afferrato per il collo stringendolo e scaraventandomi sugli armadietti. Preciso che il ricorrente si è avvicinato col suo viso al mio, dicendomi che me ne dovevo andare dall'azienda, in siciliano. Ho cercato di reagire cercando anch'io di dargli dei pugni....") - come, peraltro, fatto dal giudice di prime cure, che non ha basato il proprio convincimento su tale testimonianza l'addebito che
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fonda il recesso in tronco si ricava dalla deposizione di Controparte 4
("Siamo entrati e Parte 2 è stato subito aggredito con parole come "infame" e "pezzo di merda" da Parte 3 Parte 2 ha risposto alle offese di Parte 3 Subito dopo il diverbio verbale è intervenuto Parte 1 dicendo a Parte 2 di smetterla, poi c'è stata una sorta di colluttazione, c'è stato forse uno schiaffo e si sono aggrediti a vicenda. Lo scontro fisico è cominciato talmente rapidamente che non posso dire chi abbia iniziato per primo. Ricordo il quale ha che Pt 1 si è avvicinato col volto a Parte 2 e poi hanno litigato...."), confermato che l'attuale appellante ha insultato il collega Parte 2 , pur non essendo stato in grado di ricordare chi, tra i due, per primo è passato alle vie di fatto;
e dalla deposizione di Testimone 2 ("...Castronovo Pt 3 ha allora cercato ha portato fuoridi dare un calcio a Parte 2 e siamo intervenuti per dividerli. Parte 1 il fratello ed è entrato dentro.
Parte 2 "sei un infame", urlandogli Appena rientrati, Parte 1 ha iniziato a dire a e poi si sono spinti a vicenda;
quindi ha dato uno spintone a Parte 2 contro. Parte 1
e gli sono caduti gli occhiali e poi si ha dato una manata in faccia a Parte_2 Parte 1 sono azzuffati a vicenda finché non sono stati separati.").
La testimonianza di Testimone 2 assume particolare rilevanza probatoria non solo perché non vi è alcuna ragione di dubitare della sua attendibilità, essendo del tutto estraneo alla discussione, poi degenerata, del 20/7/23, ma altresì perché è in linea con la dichiarazione rilasciata dallo stesso nell'immediatezza dei fatti (doc. 7 appellata) e con la deposizione resa sotto Parte 2giuramento sempre dal predetto nel procedimento promosso da
[...] (“.... ha tentato di dare un calcio all' appellante ma ha colpito Parte 3
Persona 1 per sbaglio perché si è messo in mezzo per dividerli. Il sig. Parte 3 ha preso una sedia e l'ha sollevata ma Per 1 l'ha tirata via.
A questo punto si stavano per azzuffare e noi li abbiamo divisi.
Sembrava finita lì ma poi l'appellante (il sig. Parte 2 ) stava cercando di chiarire con il fratello
Parte 1 ma questo ultimo ha iniziato ad insultarlo "pezzo merda, infame". Poi hanno iniziato a spintonarsi. È stato a dare la prima spinta, a cui sono seguiti due o Parte 1 I.... tre spintoni sul petto reciproci. Poi il sig. Parte 1 ha dato una manata in faccia a
Pt 2 facendogli cadere gli occhiali e facendogli anche un graffio in faccia. Non era uno schiaffo ma una manata con forza in faccia;
a quel punto l' appellante ha reagito con un pugno per evitare di prendere altri schiaffi perché il sig. Parte 1 stava continuando nell'aggressione. Hanno poi continuato a darsi un paio di pugni e sono stati divisi da De LU e Persona 2 Poi li abbiamo separati ed è finita lì....", cfr. doc. 13 appellata). Invero, la medesima ricostruzione dei fatti, offerta dal caposquadra, in tre diverse occasioni e a distanza di tempo l'una dall'altra, è sintomatica della credibilità dello stesso.
Non è quindi persuasiva la tesi difensiva dell'attuale appellante, che trova supporto unicamente nella deposizione del fratello, Parte 3 inattendibile, in una con il giudice di prime cure, dal punto di vista soggettivo (rapporto di parentela) e dal punto di vista oggettivo (smentita in diversi passaggi dalle altre testimonianze).
Deve essere dunque confermata la decisione del Tribunale di Milano sulla ricostruzione dei fatti contestati a Parte 1 e sulla ritenuta chi avesse iniziato irrilevanza di accertare quella mattina il litigio, poiché dirimente ai fini della sussistenza della giusta causa del licenziamento sia
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per la ipotesi tipizzata dalla contrattazione collettiva ("diverbio litigioso seguito da vie di fatto,...."), sia soprattutto per la riconducibilità del caso concreto all'art. 2119 c.c. non è l'insulto e/o la minaccia, bensì la violenza fisica, incidendo irrimediabilmente sul vincolo fiduciario la condotta del dipendente che non si limita ad una reazione esclusivamente difensiva, ma aggredisce il collega.
L'appello va pertanto rigettato, ogni altra questione assorbita. Le spese del grado - liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22 in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001- 52.000) ed alla assenza di istruttoria - seguono la soccombenza.
L'attuale appellante è inoltre tenuto a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5005/24 del Tribunale di Milano, che conferma. Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012. Milano, 28/10/25 IL PRESIDENTE REL. dott.ssa Susanna Mantovani