Articolo 1 della Legge 10 agosto 1981, n. 475
Articolo 2
Versione
1 settembre 1981
Art. 1.
Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilita' di vigilanza e custodia sui detenuti, e' estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' per i servizi d'istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni.
La suddetta indennita' non e' cumulabile con l'indennita' d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187 , ed e' corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. E' facolta' dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennita' quella piu' favorevole.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di cui al primo comma, per coloro che cessano dal servizio, e' pensionabile sino all'importo massimo previsto per l'indennita' di cui all' articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 1 settembre 1981
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