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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12810 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 25356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
nato il [...] a [...] Parte_1
Preto – Brasile, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Colombino del Foro di Torino;
- ricorrente -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
Il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza dalla sig.ra dichiarata cittadina italiana con Ordinanza del Tribunale di Persona_1
Roma R.G. N. 5053/2018 del 19.11.2021, in virtù della discendenza da nato Persona_2 nel Comune di Fontanelle, in provincia di Treviso, il 5 gennaio 1885, successivamente emigrato in
Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale avanzata Controparte_1 dalle controparti, legittimata dai nuovi principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 4466/2009, ma ritenendo necessaria una pronuncia giudiziale trattandosi di discendenza per via materna. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del
1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
E' stata prodotta l'ordinanza emessa da questo Tribunale il 19.11.2021, con la quale Persona_1
ascendente della parte ricorrente, è stata dichiarata cittadina italiana .
[...]
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, il ricorrente ha dato prova di aver effettuato numerosi tentativi di prenotazione on line sul sito “prenotami” del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile, per la presentazione della documentazione attestante la propria discendenza, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, non riuscendo però a presentare la documentazione perché nel sito non veniva messo a disposizione alcun calendario per la presentazione e prenotazione, evidenziando che quello era l'unico sistema previsto per la presentazione dei documenti attestanti la propria discendenza.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un elevato numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 19.09.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
nato il [...] a [...] Parte_1
Preto – Brasile, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Colombino del Foro di Torino;
- ricorrente -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
Il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza dalla sig.ra dichiarata cittadina italiana con Ordinanza del Tribunale di Persona_1
Roma R.G. N. 5053/2018 del 19.11.2021, in virtù della discendenza da nato Persona_2 nel Comune di Fontanelle, in provincia di Treviso, il 5 gennaio 1885, successivamente emigrato in
Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale avanzata Controparte_1 dalle controparti, legittimata dai nuovi principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 4466/2009, ma ritenendo necessaria una pronuncia giudiziale trattandosi di discendenza per via materna. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del
1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
E' stata prodotta l'ordinanza emessa da questo Tribunale il 19.11.2021, con la quale Persona_1
ascendente della parte ricorrente, è stata dichiarata cittadina italiana .
[...]
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, il ricorrente ha dato prova di aver effettuato numerosi tentativi di prenotazione on line sul sito “prenotami” del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile, per la presentazione della documentazione attestante la propria discendenza, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, non riuscendo però a presentare la documentazione perché nel sito non veniva messo a disposizione alcun calendario per la presentazione e prenotazione, evidenziando che quello era l'unico sistema previsto per la presentazione dei documenti attestanti la propria discendenza.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un elevato numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 19.09.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò