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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1025/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARINELLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARINELLI VINCENZO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAMIGLIETTI NICOLA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BELLUNA SAVINO ( ) VIA CATANIA N.15 71042 CERIGNOLA, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, N. 4 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv.
FAMIGLIETTI NICOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta individuale, , Parte_1 ha citato in giudizio la ditta individuale “ ” dinanzi a questo Tribunale per sentire Controparte_2 dichiarare la risoluzione del contratto dell'8 aprile 2005 e condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 22.040,00.
Si costituiva la ditta convenuta chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di detta parte al pagamento della somma di euro 20.784,40.
Veniva espletata istruttoria processuale attraverso le prove per testi e la consulenza tecnica. All'udienza dell'8 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui al 190 cpc. La consulenza tecnica espletata, puntuale e logica e, pertanto, pienamente condivisibile ha accertato che la più probabile valutazione globale economica dell'arredo ligneo rinvenuto nella unità commerciale ispezionata ” in Cerignola alla Via SS. Maria Ausiliartice, civico 41, può Parte_1 essere determinata nella misura di euro 32.800,00 per il costo della manodopera ed euro 22.544,55 per il costo della materia prima e così euro 55.344,55. In disparte le considerazioni, dunque, su quanto fu pattuito con la commissione dell'8 aprile 2005 e delle asserite modifiche al preventivo rappresentate da parte convenuta, ciò che assume rilievo è
pagina 1 di 2 l'entità dei lavori realizzati dalla convenuta, tenuto anche conto della circostanza che l'entità e la qualità dei lavori effettuati non è in contestazione. Va, tuttavia, scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. L'eccezione non può essere accolta poiché i testi e hanno riferito che i mobili Tes_1 Tes_2 venivano consegnati nel dicembre 2007. Ciò posto, l'azione proposta il 28 gennaio 2017- data della notifica dell'atto di citazione, è tempestiva anche tenuto conto dell'atto interruttivo, non contestato, del 21 dicembre 2015. La somma dovuta dall'attrice alla convenuta è pari, alla luce della consulenza espletata, ad euro 55.344,55 e considerando il versamento di parte attrice in favore della convenuta, pari ad euro
66.080,00, la convenuta dovrà ripetere in favore di parte attrice la somma di euro 10.735,45.
A detta somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va dichiarata la risoluzione del contratto stipulato dalle parti, già di fatto, verificatasi. Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore seguono la soccombenza. Le spese di ctu, stante l'esito del giudizio, sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto dell'8 aprile 2005; condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 10.735,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
237,00 per spese, € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Foggia, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1025/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARINELLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARINELLI VINCENZO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAMIGLIETTI NICOLA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BELLUNA SAVINO ( ) VIA CATANIA N.15 71042 CERIGNOLA, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, N. 4 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv.
FAMIGLIETTI NICOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta individuale, , Parte_1 ha citato in giudizio la ditta individuale “ ” dinanzi a questo Tribunale per sentire Controparte_2 dichiarare la risoluzione del contratto dell'8 aprile 2005 e condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 22.040,00.
Si costituiva la ditta convenuta chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di detta parte al pagamento della somma di euro 20.784,40.
Veniva espletata istruttoria processuale attraverso le prove per testi e la consulenza tecnica. All'udienza dell'8 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui al 190 cpc. La consulenza tecnica espletata, puntuale e logica e, pertanto, pienamente condivisibile ha accertato che la più probabile valutazione globale economica dell'arredo ligneo rinvenuto nella unità commerciale ispezionata ” in Cerignola alla Via SS. Maria Ausiliartice, civico 41, può Parte_1 essere determinata nella misura di euro 32.800,00 per il costo della manodopera ed euro 22.544,55 per il costo della materia prima e così euro 55.344,55. In disparte le considerazioni, dunque, su quanto fu pattuito con la commissione dell'8 aprile 2005 e delle asserite modifiche al preventivo rappresentate da parte convenuta, ciò che assume rilievo è
pagina 1 di 2 l'entità dei lavori realizzati dalla convenuta, tenuto anche conto della circostanza che l'entità e la qualità dei lavori effettuati non è in contestazione. Va, tuttavia, scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. L'eccezione non può essere accolta poiché i testi e hanno riferito che i mobili Tes_1 Tes_2 venivano consegnati nel dicembre 2007. Ciò posto, l'azione proposta il 28 gennaio 2017- data della notifica dell'atto di citazione, è tempestiva anche tenuto conto dell'atto interruttivo, non contestato, del 21 dicembre 2015. La somma dovuta dall'attrice alla convenuta è pari, alla luce della consulenza espletata, ad euro 55.344,55 e considerando il versamento di parte attrice in favore della convenuta, pari ad euro
66.080,00, la convenuta dovrà ripetere in favore di parte attrice la somma di euro 10.735,45.
A detta somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va dichiarata la risoluzione del contratto stipulato dalle parti, già di fatto, verificatasi. Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore seguono la soccombenza. Le spese di ctu, stante l'esito del giudizio, sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto dell'8 aprile 2005; condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 10.735,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
237,00 per spese, € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Foggia, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
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