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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/09/2025, n. 4892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4892 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VII
Così composta: dr Franco Petrolati Presidente rel. dr sa Assunta Marini Consigliere dr sa Anna IA Giampaolino Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.4740/2021 r.g. vertente tra
, difesa dall'avv. Giorgio Carnevali Parte_1
APPELLANTE
e
, difesi dagli avv. Marzia Simonetti, Controparte_1 Controparte_2
Andrea Marsili, Mario Lotti APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 4.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 22.3.2017 conviene in giudizio IA e Parte_1
instando per : l'accertamento della proprietà dell'immobile lungo la Controparte_1 linea ferroviaria Roma-Chiusi nel Comune di Montelibretti – via Salaria km 32,500, censito al f.17, p.lla 14, sub 2; la condanna dei convenuti al rilascio di tale immobile ed al risarcimento del danno derivato dalla abusiva occupazione.
I si costituiscono contestando le domande. CP_1
Il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 136/2021 respinge le domande con condanna della società attrice al rimborso delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza propone appello Parte_1 concludendo per l'accoglimento di tutte le domande.
Al riguardo deduce, con un unico motivo, che il Tribunale ha errato nel ritenere non provata la proprietà dell'immobile, costituito da una casa cantoniera, alla stregua delle incontestate vicende successorie e normative, già indicate nell'atto introduttivo del giudizio, in forza delle quali l'odierna società è subentrata nella proprietà originaria di ND
; l'occupazione abusiva da parte dei è stata Controparte_3 Parte_1 CP_1 accertata attraverso due sopralluoghi, in data 16.4.2013 e 27.1.2017, oltre che dal rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 633 e 639 c.p. con decreto del 24.2.2016.
Si costituiscono i contestando la legittimazione attiva e passiva e, in CP_1 via subordinata, chiedendo di compensare l'eventuale risarcimento danni con l'indennità dovuta ai sensi dell'art.1150 c.c., in ragione delle migliorie e delle riparazioni apportate all'immobile.
La Corte così ragiona.
La titolarità della proprietà del rivendicato immobile deve ritenersi dimostrata, in ragione della pacifica natura di casa cantoniera, pertinenziale alla ferrovia, e delle vicende normative e societarie analiticamente ricostruite sin dall'atto introduttivo, rispetto alle quali nessuna specifica contestazione è stata formulata;
con l. n. 210/1985, infatti, l' CP_4
è succeduto all' e, a seguito del d.l.
[...] Controparte_5
333/92 conv. in l. 359/92, lo stesso Ente si è trasformato in
[...]
la quale ha subìto le richiamate successive scissioni e cambi Controparte_6 di denominazioni fino all'odierna . Parte_1
L'occupazione del piano primo (sub.2) da parte dei è stata dimostrata CP_1 attraverso i documentati sopralluoghi e le relazioni di servizio in data 16.4.2013 e
27.1.2017, oltre che dal rinvio a giudizio, con decreto del 24.2.2016, per i reati di cui agli artt. 633 e 639 c.p. a seguito della denuncia da parte di (docc. 5, 7, 8 Parte_1 fasc. I grado) ; del resto è sostanzialmente ammessa dagli stessi , con riguardo al CP_1
piano primo, sia pure giustificata da presunte concessioni in uso ed autorizzazioni di cui vi è alcun riscontro o, comunque, fondamento giuridico.
Il risarcimento del danno è da liquidarsi in via equitativa nella misura indicata da in € 14.207,92, alla stregua dei valori locativi minimi di mercato per la Parte_1 zona, con riguardo al piano primo ed al periodo aprile 2013/febbraio 2017.
Non sono stati specificamente allegati, oltre ad essere privi di risconti probatori, i presupposti oggettivi (migliorie e riparazioni) per le indennità ex art.1150 c.c..
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 136/2021:
- dichiara che è proprietaria dell'immobile Parte_1 lungo la linea ferroviaria Roma-Chiusi nel Comune di Montelibretti – via Salaria km
32,500, censito al f.17, p.lla 14, sub 2 e condanna, pertanto, e al CP_1 Controparte_2 rilascio di tale immobile ed al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di
€ 14.207,92;
- condanna e al rimborso delle spese processuali, in CP_1 Controparte_2 favore di , liquidate per il primo grado in € 2.800,00 per Parte_1
compensi ed € 250,00 per spese, e per il gravame in € 3.300,00 per compensi ed € 160,00 per spese, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge,
Roma, 4.9.2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VII
Così composta: dr Franco Petrolati Presidente rel. dr sa Assunta Marini Consigliere dr sa Anna IA Giampaolino Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.4740/2021 r.g. vertente tra
, difesa dall'avv. Giorgio Carnevali Parte_1
APPELLANTE
e
, difesi dagli avv. Marzia Simonetti, Controparte_1 Controparte_2
Andrea Marsili, Mario Lotti APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 4.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 22.3.2017 conviene in giudizio IA e Parte_1
instando per : l'accertamento della proprietà dell'immobile lungo la Controparte_1 linea ferroviaria Roma-Chiusi nel Comune di Montelibretti – via Salaria km 32,500, censito al f.17, p.lla 14, sub 2; la condanna dei convenuti al rilascio di tale immobile ed al risarcimento del danno derivato dalla abusiva occupazione.
I si costituiscono contestando le domande. CP_1
Il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 136/2021 respinge le domande con condanna della società attrice al rimborso delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza propone appello Parte_1 concludendo per l'accoglimento di tutte le domande.
Al riguardo deduce, con un unico motivo, che il Tribunale ha errato nel ritenere non provata la proprietà dell'immobile, costituito da una casa cantoniera, alla stregua delle incontestate vicende successorie e normative, già indicate nell'atto introduttivo del giudizio, in forza delle quali l'odierna società è subentrata nella proprietà originaria di ND
; l'occupazione abusiva da parte dei è stata Controparte_3 Parte_1 CP_1 accertata attraverso due sopralluoghi, in data 16.4.2013 e 27.1.2017, oltre che dal rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 633 e 639 c.p. con decreto del 24.2.2016.
Si costituiscono i contestando la legittimazione attiva e passiva e, in CP_1 via subordinata, chiedendo di compensare l'eventuale risarcimento danni con l'indennità dovuta ai sensi dell'art.1150 c.c., in ragione delle migliorie e delle riparazioni apportate all'immobile.
La Corte così ragiona.
La titolarità della proprietà del rivendicato immobile deve ritenersi dimostrata, in ragione della pacifica natura di casa cantoniera, pertinenziale alla ferrovia, e delle vicende normative e societarie analiticamente ricostruite sin dall'atto introduttivo, rispetto alle quali nessuna specifica contestazione è stata formulata;
con l. n. 210/1985, infatti, l' CP_4
è succeduto all' e, a seguito del d.l.
[...] Controparte_5
333/92 conv. in l. 359/92, lo stesso Ente si è trasformato in
[...]
la quale ha subìto le richiamate successive scissioni e cambi Controparte_6 di denominazioni fino all'odierna . Parte_1
L'occupazione del piano primo (sub.2) da parte dei è stata dimostrata CP_1 attraverso i documentati sopralluoghi e le relazioni di servizio in data 16.4.2013 e
27.1.2017, oltre che dal rinvio a giudizio, con decreto del 24.2.2016, per i reati di cui agli artt. 633 e 639 c.p. a seguito della denuncia da parte di (docc. 5, 7, 8 Parte_1 fasc. I grado) ; del resto è sostanzialmente ammessa dagli stessi , con riguardo al CP_1
piano primo, sia pure giustificata da presunte concessioni in uso ed autorizzazioni di cui vi è alcun riscontro o, comunque, fondamento giuridico.
Il risarcimento del danno è da liquidarsi in via equitativa nella misura indicata da in € 14.207,92, alla stregua dei valori locativi minimi di mercato per la Parte_1 zona, con riguardo al piano primo ed al periodo aprile 2013/febbraio 2017.
Non sono stati specificamente allegati, oltre ad essere privi di risconti probatori, i presupposti oggettivi (migliorie e riparazioni) per le indennità ex art.1150 c.c..
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 136/2021:
- dichiara che è proprietaria dell'immobile Parte_1 lungo la linea ferroviaria Roma-Chiusi nel Comune di Montelibretti – via Salaria km
32,500, censito al f.17, p.lla 14, sub 2 e condanna, pertanto, e al CP_1 Controparte_2 rilascio di tale immobile ed al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di
€ 14.207,92;
- condanna e al rimborso delle spese processuali, in CP_1 Controparte_2 favore di , liquidate per il primo grado in € 2.800,00 per Parte_1
compensi ed € 250,00 per spese, e per il gravame in € 3.300,00 per compensi ed € 160,00 per spese, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge,
Roma, 4.9.2025
IL PRESIDENTE est.