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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/11/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 18/11/2025 ad ore 11:50 davanti al Giudice Delegato Dott. Antonino Fazio ,
viene chiamato il procedimento n. 2361 / 2019 . Sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. PELANDINI BENEDETTA;
Parte_1
- per l'avv. STEFANIA GANDOLFINI in sostituzione degli avv.ti CP_1
IN e CA;
- per l'avv. CLAUDIA CURIALI. Controparte_2
I Difensori danno atto che risulta pignorata e sottoposta ad esecuzione anche la quota del bene in capo alla comproprietaria, rimettendosi a giustizia in ordine alla definizione del presente giudizio.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra,
invita le parti a discutere oralmente la causa ex art. 281-sexies c.p.c..
I Difensori si riportano ad ogni propria istanza difesa ed eccezione;
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra,
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza in calce al presente verbale.
Il Giudice
Dott. Antonino Fazio
******** REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2361/2019 promossa da:
(già Parte_1 Controparte_3
PER AZ., nonché già )( ) elettivamente Parte_2 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso i Difensori
[...]
e BENEDETTA PELANDINI del Foro di Milano Parte_3
ATTORE
Contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._1
in via S. Eufemia 28 Piacenza presso lo studio dell'avv. CLAUDIA CURIALI
BI ED elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso il
Difensore avv. GIULIO MAINI
(già ) elettivamente domiciliata in CP_1 Controparte_4 CP_5
Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti
OT CA e NA IN del Foro di Ravenna
elettivamente domiciliata in Controparte_6
indirizzo telematico presso il Difensore Avv. CINZIA MARIA BERNINI ASTI
CONVENUTI CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121 e
132 c.p.c., 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. Il presente giudizio è la fase di merito della divisione endoesecutiva disposta nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare n. 227/2016
R.Es.Imm. con ordinanza del 29.07.2019 a firma di questo stesso Giudice. Il
procedimento di divisione ha la sua ragion d'essere nella non comoda divisibilità
del bene staggito, sicché costituisce un tipico incidente di cognizione e causa di sospensione del processo esecutivo in attesa che venga meno l'impedimento alla procedibilità dell'azione esecutiva. L'esito naturale è che, sciolta la comunione nel giudizio civile, l'espropriazione immobiliare prosegua, previa riassunzione, sulla parte di bene risultante, per la vendita o per gli adempimenti successivi. Nel caso di specie, tuttavia, risulta documentato che l'intero bene sia stato, nelle more,
sottoposto a pignoramento dando luogo a due procedure esecutive riunite e ad oggi sospese in attesa della definizione di questo giudizio.
Va da sé che, risultando pignorato l'intero, il problema giuridico si risolve nell'imputazione del ricavato della vendita alle due masse di creditori particolari dei comproprietari;
la vendita e il riparto potranno perciò avvenire in sede esecutiva, essendo venuta meno ogni necessità di procedere a divisione;
sicché il presente giudizio va dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere,
così rimuovendo anche la causa di sospensione (non più attuale) del processo esecutivo. Spese ovviamente compensate tra le parti costituite non essendovi ragione né base giuridica per regolarle diversamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara estinto il giudizio, essendo cessata la materia del contendere, per le ragioni di cui in motivazione;
Onera la parte più diligente della riassunzione del processo esecutivo n. 227/2016
Trib. Piacenza nei modi e termini di rito;
Spese interamente compensate tra le parti costituite.
Piacenza, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 18/11/2025 ad ore 11:50 davanti al Giudice Delegato Dott. Antonino Fazio ,
viene chiamato il procedimento n. 2361 / 2019 . Sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. PELANDINI BENEDETTA;
Parte_1
- per l'avv. STEFANIA GANDOLFINI in sostituzione degli avv.ti CP_1
IN e CA;
- per l'avv. CLAUDIA CURIALI. Controparte_2
I Difensori danno atto che risulta pignorata e sottoposta ad esecuzione anche la quota del bene in capo alla comproprietaria, rimettendosi a giustizia in ordine alla definizione del presente giudizio.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra,
invita le parti a discutere oralmente la causa ex art. 281-sexies c.p.c..
I Difensori si riportano ad ogni propria istanza difesa ed eccezione;
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra,
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza in calce al presente verbale.
Il Giudice
Dott. Antonino Fazio
******** REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2361/2019 promossa da:
(già Parte_1 Controparte_3
PER AZ., nonché già )( ) elettivamente Parte_2 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso i Difensori
[...]
e BENEDETTA PELANDINI del Foro di Milano Parte_3
ATTORE
Contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._1
in via S. Eufemia 28 Piacenza presso lo studio dell'avv. CLAUDIA CURIALI
BI ED elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso il
Difensore avv. GIULIO MAINI
(già ) elettivamente domiciliata in CP_1 Controparte_4 CP_5
Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti
OT CA e NA IN del Foro di Ravenna
elettivamente domiciliata in Controparte_6
indirizzo telematico presso il Difensore Avv. CINZIA MARIA BERNINI ASTI
CONVENUTI CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121 e
132 c.p.c., 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. Il presente giudizio è la fase di merito della divisione endoesecutiva disposta nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare n. 227/2016
R.Es.Imm. con ordinanza del 29.07.2019 a firma di questo stesso Giudice. Il
procedimento di divisione ha la sua ragion d'essere nella non comoda divisibilità
del bene staggito, sicché costituisce un tipico incidente di cognizione e causa di sospensione del processo esecutivo in attesa che venga meno l'impedimento alla procedibilità dell'azione esecutiva. L'esito naturale è che, sciolta la comunione nel giudizio civile, l'espropriazione immobiliare prosegua, previa riassunzione, sulla parte di bene risultante, per la vendita o per gli adempimenti successivi. Nel caso di specie, tuttavia, risulta documentato che l'intero bene sia stato, nelle more,
sottoposto a pignoramento dando luogo a due procedure esecutive riunite e ad oggi sospese in attesa della definizione di questo giudizio.
Va da sé che, risultando pignorato l'intero, il problema giuridico si risolve nell'imputazione del ricavato della vendita alle due masse di creditori particolari dei comproprietari;
la vendita e il riparto potranno perciò avvenire in sede esecutiva, essendo venuta meno ogni necessità di procedere a divisione;
sicché il presente giudizio va dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere,
così rimuovendo anche la causa di sospensione (non più attuale) del processo esecutivo. Spese ovviamente compensate tra le parti costituite non essendovi ragione né base giuridica per regolarle diversamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara estinto il giudizio, essendo cessata la materia del contendere, per le ragioni di cui in motivazione;
Onera la parte più diligente della riassunzione del processo esecutivo n. 227/2016
Trib. Piacenza nei modi e termini di rito;
Spese interamente compensate tra le parti costituite.
Piacenza, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio