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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1831/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 Febbraio 2025 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino italiano
C.f. C.F._1
residente in [...] - Lettera: 1 con l'Avv. Arianna Passarella presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina italiana
C.f C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Piero De Rosi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 06.06.2015 in LL VE (PV) in data 06.06.2015 in LL VE (PV)
pagina 1 di 10 separati con sentenza su domanda congiunta, emessa dal Tribunale di Milano Sezione IX Civile, nel procedimento R.G. 41543/2023, cron n. 1471/2024 il 31 gennaio 2024, pubblicata l'8 febbraio 2024 e passata in giudicato in data 14 febbraio 2024. con i seguenti figlie: nata a [...] il [...] (codice fiscale Persona_1
) e nata a [...] il [...] (codice fiscale C.F._3 Parte_3
) entrambe cittadine italiane. C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)AFFIDAMENTO FIGLI E COLLOCAZIONE GENITORIALE
Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori in via tra loro congiunta e Per_1 Pt_3
collocate in ragione della tenera età presso la madre, con cui vivranno presso la casa coniugale, sita in
SC OR (MI), Via Brodolini n. 1 ove le minori manterranno la residenza anagrafica.
2)Ogni futuro trasferimento di residenza delle minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno.
3)Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni di ciascuna figlia.
4)I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si impegnano, nei periodi in cui terranno con sé e a garantire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri (una Per_1 Pt_3
telefonata al giorno alle ore 19.00 e durante i fine settimana 2 telefonate al giorno, una al mattino alle
10.30 ed una al pomeriggio alle ore 19.00).
5)ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE:
La casa coniugale, sita in SC OR, in Via Giacomo Brodolini n. 1/A, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, resta assegnata alla SI.ra , così come ogni arredo, Parte_2
pagina 2 di 10 Part corredo e pertinenza di essa (ad eccezione dei beni che devono essere ancora prelevati dal SI.
, che ivi vivrà con le figlie minori.
[...]
Il mutuo che grava sulla casa coniugale resta a carico dei ricorrenti/proprietari nella misura del 50% ciascuno così come le spese condominiali straordinarie rimangono a carico di ciascuno nella misura del
50%. Le spese condominiali ordinarie, così come le utenze e la tassa rifiuti, rimangono a carico esclusivo della SI.ra . Parte_2
Il sig. ha già provveduto a trasferire la propria residenza, in virtù di quanto concordato in sede Pt_1
di separazione, ed ha asportato i propri effetti personali ed i beni indicati nell'accordo di separazione, ad eccezione del divano, che avrà cura di ritirare, a sue cura e spese, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del rogito, previo accordo con la SI.ra circa il giorno del ritiro e previa Parte_2
visione delle fotografie attestanti lo stato del divano.
Le parti danno atto di avere provveduto, in ossequio a quanto concordato nelle condizioni di separazione, ad asportare i propri beni contenuti nella cassaforte ed ogni genitore ha asportato i beni preziosi appartenenti alle bambine che sono stati regalati loro dai rispettivi parenti.
6)FREQUENTAZIONE CON LE MINORI
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie con le modalita' sotto descritte, ossia:
- da venerdì pomeriggio al lunedì mattina le bambine staranno con la mamma
-dal lunedì, dall'uscita da scuola, sino al mercoledì mattina quando le riaccompagna a scuola le bimbe staranno con il papà
-dal mercoledì pomeriggio all'uscita di scuola sino al venerdì mattina le bimbe staranno con la mamma e così in via alternata, in questo modo le bambine trascorreranno i fine settimana in via alternata con l'uno o altro genitore, il tutto compatibilmente agli impegni scolastici/sportivi delle bambine e/o agli impegni lavorativi dei genitori e salvo e diverso migliore accordo.
I genitori, quando le figlie saranno collocate preso di loro si occuperanno di far svolgere puntualmente i compiti e ogni altra disciplina ludica o sportiva.
In merito al prelievo ed alla riconsegna delle figlie i genitori concordano, per i giorni in cui le bambine non frequentano la scuola, che sarà onere del genitore presso cui non sono collocate le bambine andarle a prendere a casa del genitore presso cui si trovano, previo avviso circa l'orario e compatibilmente alle esigenze lavorative dei genitori.
7) In occasione delle festività natalizie i genitori si alterneranno di anno in anno nel trascorrere con le figlie minori la settimana del Natale e la settimana del Capodanno, trascorrendo con le minori 1 settimana a testa ad eccezione del giorno della Vigilia di Natale e del giorno di Natale che verrà
pagina 3 di 10 trascorso dalle bambine con l'uno o l'altro genitore in via alternata, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
Per l'anno 2025 le bambine trascorreranno con il papà il periodo dal 19 al 26 Dicembre 2025 ed il giorno di Natale;
dal 26 dicembre al 2 gennaio 2026 con la madre ed il giorno della vigilia di Natale
2025 con la mamma.
Durante il periodo natalizio verrà interrotta la normale turnazione di visita delle figlie minori che riprenderà il 2 Gennaio con il fine settimana paterno.
Per gli anni successivi le bambine trascorreranno con un genitore la sera del 24 dicembre e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio mentre l'altro genitore trascorrera' con le bambine il periodo compreso dal
25 da dicembre al 31 dicembre e così in via alternata di anno in anno.
8)Durante le vacanze di Pasqua ciascun genitore terrà con sé, in via consecutiva, le figlie per la metà dei giorni di vacanza, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; Le restanti festività e/o ponti scolastici verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza delle figlie presso l'uno e l'altro dei genitori.
9)Le minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno di compleanno delle minori verrà possibilmente trascorso dalla famiglia insieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza delle bambine con i genitori tra mattina / pomeriggio e tardo pomeriggio / pernotto.
10)Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per 2 settimane, anche non consecutive, i genitori si impegnano a comunicarsi il periodo ed il luogo di villeggiatura entro il 30
Giugno di ciascun anno. Se le vacanze estive dei genitori dovessero ricadere nel mese di agosto i genitori si impegnano a trascorrere con le bambine, in via alternata di anno in anno, il periodo compreso dal 1 al 15 agosto e dal 16 agosto al – 31 agosto.
Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si seguirà il normale diritto di visita, salvo miglior accordo tra i genitori.
11)MANTENIMENTO
A)Il SI. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie la Pt_1
complessiva somma di Euro 600,00 mensili oltre rivalutazione Istat da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul C/C intestato alla SI.ra entro il giorno 10 di ogni mese e ciò in ragione del Parte_2 fatto che la madre continuerà a percepire l'assegno unico al 100% per entrambe le figlie.
Ogni genitore si fa carico del 50% delle spese straordinarie di e secondo le Linee Per_1 Pt_3
Guida del Tribunale di Milano che i genitori dichiarano di conosce e che si riportano per completezza:
pagina 4 di 10 Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal SSN;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attivita? sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus, organizzate da scuole pubbliche e da enti territoriali);
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy –scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione)
pagina 5 di 10 all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
B)Le Parti concordano che nel caso in cui si realizzasse la cessione della quota della ex casa coniugale sita in SC OR, Via G. Brodolini n. 1 nei termini e condizioni di cui al punto 13) seguente il SI. , con decorrenza Maggio 2025, corrisponderà a titolo di contributo di Parte_1
mantenimento di entrambe le figlie la somma di Euro 775,00 entro il giorno 10 di ogni mese.
L'assegno sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, costo vita, tenendo come base il numero indice del dodicesimo mese successivo alla data del rogito. Fermo quanto previsto in punto di spese straordinarie delle figlie.
12)ASSEGNO UNICO
I ricorrenti concordano che l'assegno unico e/o altra misura di sostegno inerente le figlie verrà percepito dalla madre nella misura del 100% del loro ammontare. Le bambine sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
13)IMPEGNI ECONOMICI DELLA FAMIGLIA
A) I ricorrenti si impegnano a pagare nella misura del 50% ciascuno il mutuo gravante sulla casa coniugale sita in SC OR (MI), Via G. Brodolini n. 1 e le spese condominiali straordinarie al 50% ciascuno. Le spese condominiali ordinarie, così come le utenze e la tassa rifiuti, rimangono integralmente a carico della SI.ra . Parte_2
B) Le Parti, nell'ambito della generale definizione dei rapporti patrimoniali ed economici, concordano che il SI. si impegna a cedere alla SI.ra , che accetta, il 50% Parte_1 Parte_2
della proprietà della ex casa coniugale, così descritta- immobile sito in SC OR (MI), via Giacomo Brodolini n. 1, piano 2-S1 - foglio 62, mappale 140, sub. 11, cat. A/3, cl. 5, Vani 5,5, superficie catastale totale mq. 98 (totale escluse le aree scoperte mq. 96), rendita euro 568,10; box auto sito in SC OR (MI) via Santa Caterina da
Siena, piano S, foglio 62, mappale 142, sub. 1, cat. C/6, cl. 5, mq. 17, superficie catastale totale mq. 17, rendita euro 61,46 . Nella vendita è compresa una quota di comproprietà degli enti e spazi comuni del fabbricato ai sensi dell'articolo 1117 Codice Civile. Immobili cosi come descritti nel titolo di provenienza, cioè nell'atto pubblico di compravendita in data 23 luglio 2018 a rogito dott. Per_2
, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano - Repertorio n. 253710 -
[...]
Raccolta n. 63053 -
- che ne diventerà proprietaria esclusiva, verso la corresponsione della somma di Euro 13.500,00
-omnia a condizione che la SI.ra si accolli integralmente il residuo mutuo Parte_2
acceso con cointestato ad entrambe le parti e gravante sulla casa coniugale, con Controparte_1
pagina 6 di 10 conseguente liberazione totale da parte dell'istituto bancario del SI. da ogni Parte_1
vincolo/obbligo nascente dal suddetto mutuo.
La SI.ra si impegna a produrre, tramite il proprio legale anche in via riservata, non appena Parte_2
ne avrà conoscenza e comunque entro e non oltre il 20.04.2025, idonea documentaizone rilasciata dalla
Banca attestante l'avvenuto accollo /estinzione del mutuo acceso con gravante Controparte_1 sull'ex casa coniugale, con conseguente liberaizone del SI. dal suddetto muuto. Pt_1
C)L'importo di Euro 13.500,00 = dovrà essere corrisposto dalla SI.ra al SI. Parte_2
in un'unica soluzione contestualmente al Rogito, che dovrà essere stipulato Parte_1
tassativamente entro il 30.04.2025 avanti Notaio scelto dalla SI.ra , con spese, Parte_2
tasse ed oneri notarili (relativi alla compravendita ed al nuovo mutuo) a carico interamente della SI.ra
. Parte_2
D)Le parti concordano che la suddetta compravendita è subordinata:
1) all'ottenimento del mutuo/finanziamento da parte della SI.ra Parte_2
2)alla produzione da parte della SI.ra , anche tramite il proprio legale in via riservata, non Parte_2
appena ne avrà conoscenza e comunque entro e non oltre il 20.04.2025, di idonea documentazione da parte della Banca attestante l'avvenuto accollo/estinzione da parte della SI.ra del mutuo Parte_2
acceso con relativo alla ex casa coniugale e conseguentemente alla totale Controparte_1
estinzione del suddetto mutuo acceso presso relativo alla ex casa coniugale da Controparte_1
parte della SI.ra con integrale liberazione del SI. Parte_2 Parte_1
3) alla stipula del rogito relativo alla cessione della quota della casa coniugale di competenza a Pt_1
favore della SI.ra entro il termine essenziale del 30.4.2025. Parte_2
E) In forza del predetto accordo il SI. dal mese di marzo 2025 corrisponderà una integrazione Pt_1 di Euro 200,00 sull'assegno di mantenimento delle figlie minori e la SI.ra contestualmente, Parte_2
sempre dal mese di marzo 2025, pagherà integralmente la rata di mutuo anche per la quota di competenza del SI. e ciò sino al mese di Aprile 2025 compreso. Pt_1
F) Le Parti concordano che qualora anche solo una delle condizioni di cui al punto D) non dovesse avverarsi residueranno gli impegni descritti al punto 13) lettera A) in merito al pagamento del mutuo gravante sulla ex casa coniugale e al punto 11) lettera A) in merito al mantenimento delle figlie.
G) le Parti concordano che in caso di mancato avveramento di una delle condizioni di cui al punto 13) lettere B) C) D) ed E) nulla avranno reciprocamente da pretendere l'una dall'altra rnunciando a qualsiasi reciproca pretesa, anche risarcitoria.
14) La SI.ra continuerà a farsi carico del finanziamento relativo all'auto Lancia IL di Parte_2
sua proprietà esclusiva ed a lei intestata pagina 7 di 10 15)AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA DEI GENITORI
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere definito ogni questione patrimoniale che li riguarda, ad eccezione di quanto previsto al punto 13) e rinunciano reciprocamente a chiedere l'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
16) RILASCIO/RINNOVO DOCUMENTI
Visto l'Articolo 3 B della Legge 21/11/1967 N. 1185 i ricorrenti concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio dei figli minori per se stessi e per i figli minori e sulle possibilità di portare i figli minori all'estero durante il rispettivo periodo di vacanza.
17) Spese legali compensate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in LL VE (PV) in data 06.06.2015 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL VE (PV) perché provveda pagina 8 di 10 alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10