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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
- dr. Carmen Lombardi Presidente
- dr. Milena Cortigiano Consigliere relatore
- dr. Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 2.4.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 438/2023 R. G. sezione lavoro
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Schiavone Parte_1
Appellante
E in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Nicola
Fumo
Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 77/2023 pubblicata in data 12.1.2023 il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso depositato in data 12.9.2022 da Pt_1
, che, avendo ottenuto decreto di omologa per l'accertamento del relativo requisito sanitario,
[...] chiedeva il pagamento dei ratei dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dalla data della revoca della prestazione, dichiarava cessata la materia del contendere, in considerazione dell'avvenuto pagamento della prestazione, documentato in corso di causa dalla stessa ricorrente, e CP_ condannava l' rimasto contumace, al pagamento delle spese di lite, che liquidava in €
900,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Con ricorso a questa Corte, depositato in data 28.2.2023, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza limitatamente all'importo liquidato a titolo di spese, lamentando la violazione del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato con
D.M. n. 37/2018 e con D.M. n. 147/2022, e dei parametri forensi da essi previsti, in considerazione della dedotta applicabilità dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Sosteneva che, applicando gli importi minimi di liquidazione previsti per le cause di previdenza, ovvero € 443,00 per la fase di studio della controversia, € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.011,00 per la fase decisionale, doveva pervenirsi ad un importo complessivo di €
1.824,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' al pagamento, a titolo di spese del primo grado, del predetto maggiore importo. CP_1
L'istituto appellato si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza del gravame.
All'udienza di discussione del 2.4.2025 la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad esporre.
Oggetto del gravame è, esclusivamente, la determinazione del quantum delle spese legali liquidate dal giudice di prime cure, determinazione che l'appellante ritiene errata in quanto inferiore ai valori minimi di liquidazione stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificato dai D.M. n. 37/2018 e D.M. n.
147/2022, per le tre fasi indicate dall'istante, in considerazione del valore della causa rientrante, secondo l'odierna appellante, nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per un corretto inquadramento giuridico della fattispecie deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 cit. disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo, nella sua formulazione originaria, che: “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”.
Con DM 8 marzo 2018 n.37, all'art. 4, comma 1, del DM n.55/2014, le parole, di cui al terzo periodo, “possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento” sono state sostituite dalle seguenti “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” e le parole, di cui al quarto periodo, “diminuzione di regola fino al 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti “diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Ai sensi dell'art. 6 del suindicato D.M. n. 37 del 2018 “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”, entrata in vigore fissata per il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale (26/4/2018).
Il raffronto tra il testo del predetto articolo 4 come modificato nel 2018 e quello originario evidenzia come a seguito della novella la diminuzione dei compensi, prima prevista solo come “di regola fino al …”, dal 2018 è contemplata con una diversa indicazione lessicale (“in ogni caso non oltre …”) che depone nel senso che la riduzione del 50 o 70 % (a seconda delle fasi) costituisca un limite oltre il quale il giudice non possa spingersi, con introduzione, pertanto, del vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
Pertanto, mentre per quelle antecedenti al D.M. n. 37 del 2018 era consentito al giudice di liquidare le spese anche al di sotto dei minimi tariffari, per le liquidazioni successive al 26/4/2018 deve ritenersi che, per le cause di valore determinato, i valori medi non possano essere diminuiti in misura eccedente rispetto alle percentuali del 70% per la fase istruttoria e del 50% per le altre
(sulla inderogabilità dei minimi per le liquidazioni successive al 26/4/2018, cfr., ex multis, Cass. sentenza n.11788/2023, sentenza n. 17613/2024, ordinanza n. 7278/2025).
Da ultimo è intervenuto il DM n. 147 del 13.8.2022, pubblicato in G.U. n. 236 dell'8.10.2022, con allegate le nuove tabelle forensi, il quale, tra l'altro, anche per la fase istruttoria ha fissato al 50% la percentuale massima di riduzione.
Tanto evidenziato in ordine alla inviolabilità dei minimi tariffari, va osservato, con riferimento al quantum da liquidare a titolo di compensi professionali, che all'odierna fattispecie devono applicarsi le tabelle forensi allegate al D.M. 147 del 13.8.2022, essendo intervenuta la decisione di primo grado in epoca successiva all'entrata in vigore del predetto decreto.
Va, poi, rilevato che nel caso in esame è indubitabile che la controversia, avente ad oggetto il pagamento di ratei di una prestazione previdenziale, non abbia presentato alcun profilo di complessità e che l'attività svolta sia stata estremamente semplice, considerata anche la mancata costituzione in primo grado dell' convenuto, il che giustifica l'applicazione degli importi CP_1
tabellari minimi, come del resto chiede la stessa appellante.
Quanto al valore della causa, va osservato che in primo grado la ricorrente ha chiesto, in virtù delle risultanze della procedura per accertamento tecnico preventivo n. 3085/2021 omologata in data
09.05.2022 e previo accertamento della sussistenza del requisito socio-economico, di dichiarare il diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 con decorrenza dalla data della revoca e di condannare l' al pagamento dei ratei maturati, corredati di interessi al tasso legale e di CP_1 rivalutazione monetaria a far data dalla revisione, quantificati in € 4.088,02 alla presentazione del ricorso. Ha, poi, espressamente dichiarato che il valore della prestazione dedotta in giudizio era pari al € 4.088,02 e ha allegato, al ricorso, note spese indicando quale “Valore della Causa” lo scaglione “Da € 1.101 a € 5.200” (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c., nonché nota spese ad esso allegata).
Considerato il valore della causa, come dichiarato dalla ricorrente all'atto dell'instaurazione del giudizio, rientrante nello scaglione da euro 1.100,01 a 5.200,00, che prevede, quali importi minimi per le fasi di cui la chiede la liquidazione, € 212.5 per la fase di studio della Pt_1
controversia, € 212,5 per quella introduttiva ed € 459,5 per la fase decisionale, appare evidente che la somma di euro 900,00 (oltre rimborso spese generali, IVA e CPA) riconosciuta nella gravata sentenza sia tale da remunerare tutte le fasi per le quali l'istante rivendica la liquidazione.
In ogni caso, anche a voler considerare lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, indicato dalla in sede di gravame in considerazione dell'importo di euro 5.348,01 erogatole dall' Pt_1 CP_1
con la rata di settembre 2022 (come da “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, depositato dalla ricorrente in primo grado), l'importo di euro 900,00 liquidato dal Tribunale a titolo di spese di lite risulta congruo in considerazione delle attività difensive, sostanzialmente limitate alle fasi di studio e di introduzione del giudizio, svolte in primo grado.
Va, infatti, evidenziato che la causa si è esaurita in una sola udienza, sostituita da note di trattazione scritta in cui la ricorrente si è limitata a richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere (in considerazione dell'avvenuto pagamento della prestazione, tra l'altro intervenuto solo pochi giorni dopo il deposito del ricorso) e la condanna dell' , contumace, al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Reputa, pertanto, la Corte che, in assenza della fase istruttoria (come è pacifico tra le parti), il compenso spettante per l'attività difensiva non possa che essere limitato alle fasi di studio e di introduzione del giudizio, nulla avendo dedotto l'odierna appellante quanto all'effettivo svolgimento di attività nella fase decisionale del giudizio di primo grado, svoltosi nella contumacia dell' convenuto e conclusosi con declaratoria di cessata materia del contendere. CP_1
Sicchè, anche a voler considerare il terzo scaglione, la liquidazione dell'attività difensiva risulta essere pari, nel valore minimo, ad € 464,50 per la fase di studio della controversia e ad € 388,50 per quella introduttiva, con la conseguente congruità della somma, pari a euro 900,00 (oltre rimborso spese generali, IVA e CPA), riconosciuta nella gravata sentenza.
I rilievi che precedono danno conto della infondatezza dell'appello, che va respinto. Tenuto conto della qualità delle parti stimasi equa una compensazione delle spese del presente grado.
Va, infine, dato atto della sussistenza ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 2.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
- dr. Carmen Lombardi Presidente
- dr. Milena Cortigiano Consigliere relatore
- dr. Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 2.4.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 438/2023 R. G. sezione lavoro
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Schiavone Parte_1
Appellante
E in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Nicola
Fumo
Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 77/2023 pubblicata in data 12.1.2023 il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso depositato in data 12.9.2022 da Pt_1
, che, avendo ottenuto decreto di omologa per l'accertamento del relativo requisito sanitario,
[...] chiedeva il pagamento dei ratei dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dalla data della revoca della prestazione, dichiarava cessata la materia del contendere, in considerazione dell'avvenuto pagamento della prestazione, documentato in corso di causa dalla stessa ricorrente, e CP_ condannava l' rimasto contumace, al pagamento delle spese di lite, che liquidava in €
900,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Con ricorso a questa Corte, depositato in data 28.2.2023, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza limitatamente all'importo liquidato a titolo di spese, lamentando la violazione del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato con
D.M. n. 37/2018 e con D.M. n. 147/2022, e dei parametri forensi da essi previsti, in considerazione della dedotta applicabilità dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Sosteneva che, applicando gli importi minimi di liquidazione previsti per le cause di previdenza, ovvero € 443,00 per la fase di studio della controversia, € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.011,00 per la fase decisionale, doveva pervenirsi ad un importo complessivo di €
1.824,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' al pagamento, a titolo di spese del primo grado, del predetto maggiore importo. CP_1
L'istituto appellato si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza del gravame.
All'udienza di discussione del 2.4.2025 la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad esporre.
Oggetto del gravame è, esclusivamente, la determinazione del quantum delle spese legali liquidate dal giudice di prime cure, determinazione che l'appellante ritiene errata in quanto inferiore ai valori minimi di liquidazione stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificato dai D.M. n. 37/2018 e D.M. n.
147/2022, per le tre fasi indicate dall'istante, in considerazione del valore della causa rientrante, secondo l'odierna appellante, nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per un corretto inquadramento giuridico della fattispecie deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 cit. disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo, nella sua formulazione originaria, che: “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”.
Con DM 8 marzo 2018 n.37, all'art. 4, comma 1, del DM n.55/2014, le parole, di cui al terzo periodo, “possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento” sono state sostituite dalle seguenti “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” e le parole, di cui al quarto periodo, “diminuzione di regola fino al 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti “diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Ai sensi dell'art. 6 del suindicato D.M. n. 37 del 2018 “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”, entrata in vigore fissata per il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale (26/4/2018).
Il raffronto tra il testo del predetto articolo 4 come modificato nel 2018 e quello originario evidenzia come a seguito della novella la diminuzione dei compensi, prima prevista solo come “di regola fino al …”, dal 2018 è contemplata con una diversa indicazione lessicale (“in ogni caso non oltre …”) che depone nel senso che la riduzione del 50 o 70 % (a seconda delle fasi) costituisca un limite oltre il quale il giudice non possa spingersi, con introduzione, pertanto, del vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
Pertanto, mentre per quelle antecedenti al D.M. n. 37 del 2018 era consentito al giudice di liquidare le spese anche al di sotto dei minimi tariffari, per le liquidazioni successive al 26/4/2018 deve ritenersi che, per le cause di valore determinato, i valori medi non possano essere diminuiti in misura eccedente rispetto alle percentuali del 70% per la fase istruttoria e del 50% per le altre
(sulla inderogabilità dei minimi per le liquidazioni successive al 26/4/2018, cfr., ex multis, Cass. sentenza n.11788/2023, sentenza n. 17613/2024, ordinanza n. 7278/2025).
Da ultimo è intervenuto il DM n. 147 del 13.8.2022, pubblicato in G.U. n. 236 dell'8.10.2022, con allegate le nuove tabelle forensi, il quale, tra l'altro, anche per la fase istruttoria ha fissato al 50% la percentuale massima di riduzione.
Tanto evidenziato in ordine alla inviolabilità dei minimi tariffari, va osservato, con riferimento al quantum da liquidare a titolo di compensi professionali, che all'odierna fattispecie devono applicarsi le tabelle forensi allegate al D.M. 147 del 13.8.2022, essendo intervenuta la decisione di primo grado in epoca successiva all'entrata in vigore del predetto decreto.
Va, poi, rilevato che nel caso in esame è indubitabile che la controversia, avente ad oggetto il pagamento di ratei di una prestazione previdenziale, non abbia presentato alcun profilo di complessità e che l'attività svolta sia stata estremamente semplice, considerata anche la mancata costituzione in primo grado dell' convenuto, il che giustifica l'applicazione degli importi CP_1
tabellari minimi, come del resto chiede la stessa appellante.
Quanto al valore della causa, va osservato che in primo grado la ricorrente ha chiesto, in virtù delle risultanze della procedura per accertamento tecnico preventivo n. 3085/2021 omologata in data
09.05.2022 e previo accertamento della sussistenza del requisito socio-economico, di dichiarare il diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 con decorrenza dalla data della revoca e di condannare l' al pagamento dei ratei maturati, corredati di interessi al tasso legale e di CP_1 rivalutazione monetaria a far data dalla revisione, quantificati in € 4.088,02 alla presentazione del ricorso. Ha, poi, espressamente dichiarato che il valore della prestazione dedotta in giudizio era pari al € 4.088,02 e ha allegato, al ricorso, note spese indicando quale “Valore della Causa” lo scaglione “Da € 1.101 a € 5.200” (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c., nonché nota spese ad esso allegata).
Considerato il valore della causa, come dichiarato dalla ricorrente all'atto dell'instaurazione del giudizio, rientrante nello scaglione da euro 1.100,01 a 5.200,00, che prevede, quali importi minimi per le fasi di cui la chiede la liquidazione, € 212.5 per la fase di studio della Pt_1
controversia, € 212,5 per quella introduttiva ed € 459,5 per la fase decisionale, appare evidente che la somma di euro 900,00 (oltre rimborso spese generali, IVA e CPA) riconosciuta nella gravata sentenza sia tale da remunerare tutte le fasi per le quali l'istante rivendica la liquidazione.
In ogni caso, anche a voler considerare lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, indicato dalla in sede di gravame in considerazione dell'importo di euro 5.348,01 erogatole dall' Pt_1 CP_1
con la rata di settembre 2022 (come da “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, depositato dalla ricorrente in primo grado), l'importo di euro 900,00 liquidato dal Tribunale a titolo di spese di lite risulta congruo in considerazione delle attività difensive, sostanzialmente limitate alle fasi di studio e di introduzione del giudizio, svolte in primo grado.
Va, infatti, evidenziato che la causa si è esaurita in una sola udienza, sostituita da note di trattazione scritta in cui la ricorrente si è limitata a richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere (in considerazione dell'avvenuto pagamento della prestazione, tra l'altro intervenuto solo pochi giorni dopo il deposito del ricorso) e la condanna dell' , contumace, al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Reputa, pertanto, la Corte che, in assenza della fase istruttoria (come è pacifico tra le parti), il compenso spettante per l'attività difensiva non possa che essere limitato alle fasi di studio e di introduzione del giudizio, nulla avendo dedotto l'odierna appellante quanto all'effettivo svolgimento di attività nella fase decisionale del giudizio di primo grado, svoltosi nella contumacia dell' convenuto e conclusosi con declaratoria di cessata materia del contendere. CP_1
Sicchè, anche a voler considerare il terzo scaglione, la liquidazione dell'attività difensiva risulta essere pari, nel valore minimo, ad € 464,50 per la fase di studio della controversia e ad € 388,50 per quella introduttiva, con la conseguente congruità della somma, pari a euro 900,00 (oltre rimborso spese generali, IVA e CPA), riconosciuta nella gravata sentenza.
I rilievi che precedono danno conto della infondatezza dell'appello, che va respinto. Tenuto conto della qualità delle parti stimasi equa una compensazione delle spese del presente grado.
Va, infine, dato atto della sussistenza ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 2.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi