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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 184/2024 RGA avverso la sentenza n. 624/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 391/2023, rea e pubblicata in data 27/09/2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10.07.2025; promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della “IMPRESA DI PULIZIA BIMI DI SERBETCI NEZAHAT”, rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Bertuccini, del foro di Bologna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Amendola, 2, come da procura agli atti;
- appellante contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
pag. 1 di 19 per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in
Bologna, via A. Testoni n. 6 è ex lege domiciliato;
- appellato;
***
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10.07.2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come efficacemente evidenziato dal Giudice di prime cure nella sentenza gravata: “Parte ricorrente in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della impresa di pulizia Bimi di proponeva opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. n. 337/22/5 del 19/12/2022 (cfr., doc. 1 fasc. ricorrente), con la quale
l' chiedeva il pagamento dell'importo di euro 33.977,18, a titolo Controparte_1 di sanzioni per omessa comunicazione di infortunio sul lavoro, occupazione irregolare di una lavoratrice, interposizione illecita di personale”.
Segnatamente, le violazioni contestate riguardavano specificamente tre ambiti distinti, tra loro strettamente interconnessi:
- la violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per la mancata comunicazione all'INAIL, entro quarantotto ore dalla verificazione, dell'infortunio sul lavoro, con prognosi superiore a tre giorni, occorso alla lavoratrice in Parte_2 data 21 febbraio 2019;
- la violazione dell'articolo 3, commi 3 e 3 ter, del D.L. n. 12 del 22 febbraio 2002, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, per l'impiego irregolare della medesima lavoratrice nelle giornate del 19 e 21 febbraio 2019; Parte_2
- la violazione dell'articolo 29 comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 per interposizione illecita da pseudo-appalto, configurandosi come appaltante nel caso di appalto privo dei requisiti previsti dalla normativa, facendosi con ciò riferimento al contratto di appalto di servizi concluso tra la ditta di titolarità dell'opponente e la ditta Controparte_2
(concluso il 18.12.2017 con effetti dal 20.12.2017)
pag. 2 di 19 Tanto premesso, sempre secondo la efficace sintesi del giudice di prime cure: “I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente assume, in via preliminare la tardività della notifica della contestazione e la violazione del codice di comportamento da parte dell' . CP_1
Nel merito rileva che l'infortunio della lavoratrice asseritamente Parte_2 indicato come non denunciato dal servizio ispettivo, sarebbe avvenuto in data diversa e regolarmente denunciato dalla reale datrice di lavoro.
Sempre relativamente alla sig.ra nessun rapporto di lavoro sarebbe Parte_2 intercorso tra le parti nelle due giornate indicate (19 e 21 febbraio 2019).
Infine, nessuna interposizione fittizia sarebbe ricostruibile nei rapporti tra l'impresa ricorrente e la in quanto il rapporto tra le dette compagine Controparte_3 sarebbe sempre stato regolare e genuino”.
Al contrario, parte opposta – ritualmente costituitasi in giudizio – ribadiva la propria posizione come compendiata nel verbale di accertamento n. BO00002/2019-147-02 del
18.03.2021 - che ha dato contezza dei complessi accertamenti iniziati in data 10 maggio
2019 e proseguiti fino al 18 dicembre 2020, su cui si fonda l'ordinanza-ingiunzione opposta - nel merito evidenziando l'infondatezza delle doglianze dell'opponente alla luce della correttezza e della validità degli accertamenti ispettivi che hanno permesso di acclarare tutte le condotte addebitate all'impresa opponente.
Il Giudice di primo grado - istruita la causa in via documentale nonché con l'escussione, ammessa d'ufficio, dei due ispettori che avevano proceduto agli accertamenti ispettivi, rigettate le istanze istruttorie orali delle parti - definiva il giudizio con sentenza pubblicata all'udienza del 27/09/2023, rigettando integralmente l'opposizione e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la detta sentenza proponeva appello la parte opponente quale soccombente, formulando 5 motivi di appello come di seguito sintetizzati:
I - violazione del codice di comportamento del personale ispettivo (D.-M.
15.01.2024), nonché degli artt. 24 Cost., 115-116 c.c., per audizione dell'appellante – già opponente - e dei sommari informatori stranieri senza l'ausilio di interprete;
II - erronea valutazione delle prove con riguardo alla prova dell'infortunio occorso alla lavoratrice in particolare con riguardo alla testimonianza resa Parte_2
pag. 3 di 19 dalla lavoratrice che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di Tes_1 prime cure, non sarebbe idonea a confermare la tesi della stessa;
III - erronea valutazione della prova circa l'interposizione illecita contestata: si sostiene che l'appalto tra la ditta di titolarità dell'appellante e quella gestita, quale preponente, dal di lei marito M & G. Co. Service” - sarebbe stato Controparte_4 del tutto genuino;
in particolare, si censura la tabella 40 riportata nel verbale di accertamento in cui sarebbero riportati orari e cantieri non specificamente riferibili alla ditta dell'appellante e quindi del tutto generici, non congrui rispetto ai fogli presenza e Con quindi non idonei a dare fondatezza alla tesi di;
IV - violazione del diritto alla prova: si duole, parte appellante, della mancata ammissione delle prove per testi richieste, rigettate con ordinanza adottata dal giudice di prime cure in data 18.12.2023, in cui non si sarebbe dato contezza del provvedimento adottato;
ed ancora, si censura la stessa decisione istruttoria laddove ammette Con l'escussione d'ufficio dei funzionari , laddove la parte opposta chiedeva, invece, di sentire i 12 soggetti assunti a sommarie informazioni nel corso delle indagini ispettive;
in tal modo - sostiene parte appellante - il Giudice di prime cure, avendo deciso sostanzialmente solo sui risultati degli accertamenti come compendiati nel verbale di Con accertamento rifiutando ogni altra istanza istruttoria di parte, avrebbe conferito al detto verbale fede privilegiata, di talché il giudizio si sarebbe tradotto in una “sterile ed unilaterale ripetizione e trasposizione in sentenza degli esiti dell'accertamento ispettivo”;
V- violazione dell'art. 92 c.p.c. quanto alla regolamentazione delle spese: sul capo specifico, l'appellante deduce che erroneamente il giudice non avrebbe tenuto in debita considerazione - per procedere alla invocata compensazione delle spese, in luogo della sterile applicazione del principio di soccombenza - la circostanza secondo cui Con l'opponente, ora appellante, non avrebbe avviato la procedura contenziosa se avesse dato seguito alla richiesta di completa ostensione degli atti, illegittimamente Con rifiutata;
sul punto, ricorda l'appellante, che affermava di non poter dare seguito alla richiesta perché agli atti non risultavano le dichiarazioni rese dall'opponente e dal di lei marito, quando invece erano state rese tant'è che venivano prodotte in sede giudiziale a seguito dell'opposizione.
pag. 4 di 19 3. Preliminarmente si rileva, al fine di delimitare la materia del contendere, che non risulta essere stato sottoposto a gravame il capo della sentenza di I grado con cui è stata rigettata la questione formale dedotta dall'opponente circa l'assunta tardività della notifica della contestazione, su cui deve pertanto ritenersi formato il giudicato interno.
Sempre in termini preliminari volti alla delimitazione delle questioni da trattare, si ritiene superata la questione relativa alla nullità della notificazione del ricorso in appello Con giacché effettuata direttamente all' di Bologna in luogo dell'Avvocatura dello Stato;
si ritiene, infatti, che l'intervenuta costituzione di quest'ultima abbia comportato la sanatoria di detta nullità.
4. Tanto premesso, la Corte ritiene che – in base agli atti e documenti già agli atti, con rigetto di ogni istanza istruttoria da ritenersi del tutto superflua - l'appello sia infondato con riguardo a tutti i motivi di gravame.
Si ritiene di dover principiare la disamina dal IV motivo di appello, in quanto afferente alla questione probatoria che si pone a fondamento di tutti gli altri motivi di gravame.
4.1 Ebbene, il quarto motivo di censura - con cui si impugna la decisione sotto il profilo della violazione del principio dispositivo e del diritto di difesa per la mancata ammissione delle istanze istruttorie proposte dall'appellante nel giudizio di primo grado, nonché per l'ammissione d'ufficio della testimonianza degli ispettori del lavoro, così sostanzialmente attribuendo valenza fidefaciente al verbale di accertamento dagli stessi redatto e sottoscritto – è infondato.
Quanto alla mancata ammissione delle prove orali articolate dalla parte appellante, si ritiene di avallare la valutazione posta dal giudice di prime cure nell'ordinanza istruttoria adottata all'udienza del 18.05.2023 in quanto, nella sua sinteticità, comunque risulta sufficientemente esplicativa delle ragioni di rigetto (genericità e valutatività), dovendosi osservare che il rigetto delle prove per le ragioni anzidette rientra nei poteri discrezionali del giudice, senza che ciò configuri necessariamente violazione del diritto alla prova.
Si osserva, peraltro, che per le medesime ragioni – a cui deve aggiungersi, altresì, la valutazione di superfluità delle stesse ai fini del decidere, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta – tali istanze istruttorie, riproposte in tale sede da parte appellante, devono intendersi non accoglibili.
pag. 5 di 19 Parimenti destituita di fondamento è la questione relativa all'ammissione d'ufficio della testimonianza degli ispettori del lavoro e ), Persona_1 Testimone_2 dovendosi escludere che con ciò sia stato violato il principio dispositivo e che sia stata sopperita a una carenza probatoria della parte resistente.
A fondamento di tale conclusione è appena il caso di ricordare che l'art. 421 c.p.c. attribuisce al giudice ampi poteri istruttori officiosi in capo al giudice del lavoro, così derogando al principio dispositivo che governa il processo civile ordinario, dovendosi sul tema richiamare da ultimo Cassazione, Sez. lavoro, ordinanza 3 febbraio 2025 n.
2565, nella quale si ribadisce che "nel rito del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori del giudice può essere utilizzato anche in appello a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, quando vi sia una semiplena probatio o una pista probatoria e si renda necessaria una conferma indispensabile alla decisione".
Ora, nel caso di specie, ricorrevano esattamente le condizioni individuate dalla
Suprema Corte per l'esercizio dei poteri officiosi in ragione della esistenza di una
"semiplena probatio", costituita dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dalla documentazione acquisita nel corso delle attività di accertamento.
In tale contesto probatorio, liberamente e prudentemente apprezzabile dal giudice, le dichiarazioni dei due ispettori assunte nel corso del giudizio di merito, hanno consentito di apportare elementi di chiarimento quanto alle modalità concrete di svolgimento degli accertamenti e sulla valutazione tecnica delle situazioni riscontrate;
si è in tal modo contribuito a completare il quadro probatorio, dovendosi pertanto ritenere del tutto destituita di fondamento giuridico la considerazione svolta dall'appellante secondo cui, in tal modo, si sarebbe attribuito al verbale, nella parte afferente ai risultati dell'accertamento ispettivo, l'efficacia propria dell'atto pubblico. Piuttosto deve ritenersi che le dichiarazioni degli ispettori abbiano apportato al processo la chiave tecnica per la valutazione delle irregolarità accertate, senza alcuna violazione delle regole processuali, dovendosi comunque porre il rilievo che per costante giurisprudenza di legittimità il verbale ispettivo può costituire “…elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio”.1
pag. 6 di 19 In termini riassuntivi, a confutazione del motivo di appello in trattazione, deve ritenersi che la decisione di primo grado sia fondata su un complesso articolato di prove che comprende, oltre al verbale ispettivo, le dichiarazioni rese in sede di accertamenti da numerosi lavoratori, la documentazione contrattuale, le fatture emesse.
Tale materiale probatorio è passato attraverso una valutazione attenta, complessiva e prudente, dovendosi con ciò escludere che il Giudice si sia limitato a recepire acriticamente le conclusioni dell'accertamento ispettivo;
piuttosto egli ha esaminato compiutamente tutte le questioni rilevanti per la decisione, senza alcuna omissione, peraltro fornendo una motivazione articolata e convincente delle proprie conclusioni.
4.2 Parimenti infondato è il I motivo di appello, con cui l'appellante ha inteso censurare la sentenza gravata per assunta violazione dell'art. 8 del codice di comportamento del personale ispettivo (D.M. Ministero del Lavoro delle Politiche sociali del 15.01.2024), per l'audizione dell'opponente e dei sommari informatori stranieri senza l'ausilio di interprete.
In primo lugo, occorre porre in rilievo che la censura in trattazione è esaminabile solo con riguardo alla posizione dell'appellante (già opponente) e non con riguardo agli altri soggetti stranieri escussi nel corso delle attività ispettive, giacché la questione della mancata nomina di interprete con riguardo a questi ultimi risulta essere stata dedotta per la prima volta solo in appello, in violazione del disposto di cui all'art. 346 c.p.c.
Tanto precisato, si rileva che la disposizione di riferimento che si assume violata e che sarebbe espressiva di un principio immanente e trasversale del nostro Ordinamento quale declinazione del diritto di difesa, risulta contenuta nell'art. 12 del richiamato codice di comportamento, in particolare laddove si legge (con enfasi nelle parti di
disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012).
4.3. In particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)”.
pag. 7 di 19 rilievo): “Il personale ispettivo deve interloquire con il soggetto che rilascia le dichiarazioni in modo “comprensibile” (ossia adeguato al livello di istruzione e/o di conoscenza della lingua italiana dello stesso), “chiaro” ossia non vago (affinché le dichiarazioni rilasciate siano sempre pienamente consapevoli) e senza condizionare la genuinità delle affermazioni. Il personale ispettivo ha cura di acquisire da parte dei soggetti che non siano di nazionalità italiana specifica dichiarazione in ordine alla comprensione della lingua, salvo evidentemente il ricorso ad interpreti o traduttori, della cui presenza e delle cui generalità occorre dare atto nell'ambito dello stesso documento in cui la dichiarazione e acquisita».
Ebbene, nel caso di specie risulta che il personale ispettivo si sia strettamente attenuto a tale prescrizione comportamentale giacché dal verbale emerge come l'opponente, di nazionalità turca, abbia dichiarato espressamente - senza alcun indugio e senza richiedere l'assistenza di un interprete – di comprendere e parlare bene la lingua italiana.
Ora, tale dichiarazione - resa in modo spontaneo - assume particolare valore probatorio in quanto ancorata ad un dato fattuale di sicura pregnanza, coerente con l'effettiva situazione personale dell'interessata, ossia la sua residenza in Italia dal 1992 (quasi trent'anni al momento degli accertamenti).
Ebbene, quanto esposto – peraltro già ben evidenziato dal giudice di prime cure al fine di rigettare l'eccezione riferita alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'allora ricorrente (cfr. pag. 9 della sentenza gravata laddove si legge: “
7- Del pari priva di rilevanza è l'ulteriore eccezione, riferita alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente sig.ra la quale, viceversa, ha Pt_3 confermato all'ispettore di parlare bene l'italiano.
Circostanza, peraltro, congrua con riferimento al fatto che la stessa ricorrente sia proprio in Italia da circa trent'anni.
Nessuna violazione del codice di comportamento può dirsi integrata e, comunque, imputabile alla parte resistente, la quale ha dimostrato di aver condotto l'accertamento in maniera conforme ai dettami normativi”.) – conduce a ritenere del tutto destituito di fondamento il motivo di gravame in trattazione.
4.3 Quanto al II motivo di gravame – da ritenersi infondato per le ragioni che seguono – si osserva che lo stesso riguarda l'accertamento dell'infortunio occorso alla
pag. 8 di 19 lavoratrice e l'(assunto) impiego irregolare della stessa nei giorni 19 e Parte_2
21 febbraio 2019.
Segnatamente parte appellante contesta la ricostruzione operata dal primo giudice sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese in particolare dalla lavoratrice e la conseguente erroneità della valutazione probatoria svolta Tes_1 dal giudice di prime cure.
L'analisi delle risultanze istruttorie dimostra, al contrario, la solidità della ricostruzione effettuata dal Tribunale, fondata su un complesso di prove convergenti e reciprocamente compatibili.
La ricostruzione dei fatti emerge con particolare chiarezza dalla dichiarazione di compagno della lavoratrice la cui testimonianza già Persona_2 Parte_2 dettagliata, si connota per precisione e coerenza interna, peraltro del tutto convergente con la testimonianza di (come di seguito esposto). Tes_1
Nello specifico egli riferiva che, nella mattinata del 21 febbraio 2019 – non il 22 febbraio - verso le ore 5:00, aveva ricevuto una telefonata dalla compagna che lo informava di essere caduta durante il lavoro e di provare forte dolore al polso;
ricordava che la piangeva e gli riferiva nell'immediatezza di essere caduta all'interno di una palestra, intano che lavorava;
gli chiedeva, quindi, di recarsi a casa dei coniugi Pt_1 sita in Renazzo, via San Giuseppe.
Proseguiva il teste nella descrizione minuziosa gli accadimenti successivi. Nella specie riferiva di essersi recato presso l'abitazione indicata;
qui trovava la compagna sul divano in condizioni di evidente sofferenza, in presenza di una signora, l'odierna appellante, e di una ragazza ( collega di lavoro della compagna) che aveva Tes_1 accompagnato la dalla palestra. Riferiva, poi, che dai colloqui intercorsi era Parte_2 emerso che la compagna non era stata ancora formalmente assunta e per questo motivo non poteva recarsi immediatamente in ospedale.
Particolarmente significativo è il racconto della gestione dell'emergenza da parte;
i coniugi - entrambi presenti - cercavano di rassicurare l'infortunata dicendo che Pt_1 era tutto a posto e che avrebbero sistemato tutto, così intendendo che avrebbero proceduto alla regolarizzazione del contratto;
ed infatti, nel pomeriggio dello stesso giorno, verso le ore 17:00, i coniugi richiamavano per chiedere di recarsi con la Per_2 lavoratrice presso la loro abitazione e firmare il contratto di lavoro con decorrenza dal
pag. 9 di 19 giorno successivo, 22 febbraio 2019, momento in cui la lavoratrice si recherà al locale
P.S..
Significativa è la descrizione dell'incontro serale che ne segue.
Emerge, infatti, che l'opponente parlava direttamente con la dicendole Parte_2 che il giorno dopo doveva farsi accompagnare alle ore 7:00 nel parcheggio di Cento davanti alla cooperativa, perché l'avrebbe accompagnata all'ospedale di Cento per denunciare l'infortunio verificatosi il giorno prima e che lo stesso avrebbe dovuto Per_2 raggiungerle dopo poco presso l'ospedale, così da far apparire che l'infortunio si fosse verificato proprio quel giorno e non quello precedente.
Tale ricostruzione – che già di per sé risulta idonea, dal punto di vista probatorio, per confermare la circostanza fattuale che l'infortunio si verificava il 21.02.2019 quando ancora la non risultava formalmente assunta – ha trovato, Parte_2 comunque, conferma nella dichiarazione di collega di lavoro della Tes_1 che aveva assistito direttamente all'infortunio e che aveva accompagnato Parte_2
l'infortunata presso l'abitazione dei coniugi Pt_1
Segnatamente, la – la quale, è doveroso rilevarlo, non aveva particolari rapporti Tes_1 con la invero conosciuta solo sul luogo di lavoro - riferiva che l'incidente si Parte_2 era verificato presso la palestra di San Giorgio di Piano intorno alle ore 6:00 del mattino, mentre stavano effettuando le pulizie insieme a marito CP_4 dell'appellante; spiegava che la collega era caduta mentre stava lavorando Parte_2 sulle scale, provocando un forte rumore ed attirando l'attenzione, urlando a causa del forte dolore lamentato.
Le testimonianze di e convergono anche con riguardo alla descrizione Per_2 Tes_1 delle lesioni riportate dalla che lamentava dolore al polso destro, alla Parte_2 gamba/ginocchio e alla testa con coinvolgimento della cervicale.
La testimonianza della è, poi, di rilievo anche perché fornisce ulteriori Tes_1 dettagli sulla gestione della situazione emergenziale;
ed infatti, del tutto significativamente, ella confermava lo stato di agitazione di ed il suo CP_4 rifiuto di chiamare il 118 o comunque di portare immediatamente la lavoratrice in ospedale, motivando espressamente tale decisione con la mancanza del contratto di lavoro.
pag. 10 di 19 Inoltre - riferiva la - che, durante il trasporto verso l'abitazione dei la Tes_1 Pt_1 collega si lamentava molto per il dolore e che, una volta giunta a destinazione, era stata fatta sdraiare sul divano dopo la somministrazione di un antidolorifico.
Ricordava anche che la moglie di – odierna appellante - aveva insistito per CP_4 rimandare il ricovero ospedaliero, dicendo di aspettare a vedere come stava la sera, e comunque dicendo che ancora non aveva il contratto di lavoro e che dovevamo attendere ad andare all'ospedale per vedere come fare;
che dovevano aspettare che il commercialista sistemasse tutto, regolarizzando la posizione contrattuale, momento dal quale la sarebbe potuta andare in ospedale. Parte_2
Quanto esposto consente di ritenere come le dichiarazioni rese da e dalla Per_2
già intrinsecamente attendibili, siano rafforzate dalla loro coerenza e Tes_1 dall'assenza di contraddizioni significative: le versioni, infatti, sono tra loro convergenti, compatibili con gli stessi eventi, divenendo così ininfluenti eventuali marginali differenze di dettaglio, che non fanno altro che confermare la genuinità delle deposizioni.
Per completezza, al fine di dare compiuta risposta alle deduzioni di parte appellante, si ritiene infondata anche la deduzione svolta dalla medesima laddove sostiene che il responsabile dell'illecito relativamente alla tardiva denuncia di infortunio sarebbe il marito in quanto titolare dell'appalto presso la palestra di San Giorgio di CP_4
Piano dal marzo 2018.
Tale argomento è smentito dalle risultanze processuali, da cui emerge chiaramente che, nonostante le intestazioni formali, la gestione sostanziale dell'attività rimaneva nelle mani della signora (si veda la trattazione del successivo motivo di Parte_1 appello).
Segnatamente tale circostanza è particolarmente evidente nella gestione dell'infortunio della giacché l'appellante - quale vera titolare del rapporto – ha assunto le Parte_2 decisioni più importanti relative alla gestione dell'emergenza; ed infatti, dalle testimonianze è emerso come sia stata la signora a decidere di non trasportare Pt_1 immediatamente la lavoratrice in ospedale, ad organizzare la formalizzazione retroattiva del contratto di lavoro e a impartire le direttive per la successiva denuncia di infortunio, pur sempre con il sostegno del marito.
pag. 11 di 19 Quanto poi allo svolgimento di lavoro senza contratto nelle giornate del 19 e 21 Con febbraio 2019, si ritiene che la ricostruzione offerta da trovi conferma nelle dichiarazioni della stessa lavoratrice ella riferiva, infatti, agli ispettori di Parte_2 aver svolto attività lavorativa per l'impresa BIMI in due giornate distinte: il 19 febbraio
2019, quando aveva effettuato pulizie presso un'abitazione privata a San Giovanni in
Persiceto e successivamente presso un condominio e una farmacia, ed il 21 febbraio
2019, quando si era verificato l'infortunio presso la palestra, fatto confermato alla luce delle convergenti testimonianze sopra esaminate e che consente, pertanto, di attribuire forza probatoria all'intera dichiarazione resa della Parte_2
Per dare compiuta risposta alle deduzioni svolte sul punto, si osserva come l'appellante abbia contestato l'attendibilità della dichiarazione della Parte_2 relativamente al lavoro del 19 febbraio, sostenendo che l'impresa BIMI in realtà non svolgeva attività presso abitazioni private;
si tratta, invero, di obiezione priva di fondamento perché dalle attività di accertamento, come convogliate nel verbale di accertamento, è emerso con chiarezza come l'impresa svolgesse attività anche presso abitazioni private, come dimostrato dai contratti con e Parte_4 Persona_3 non oggetto di contestazioni.
Si osserva, inoltre, che l'appellante contesta la genuinità delle dichiarazioni della facendo leva sulla circostanza fattuale che la predetta avrebbe erroneamente Parte_2 ricordato che quel giorno - 19 febbraio - a San Giovanni in Persiceto, ove si trovava la palestra teatro dell'infortunio - c'era il mercato;
ebbene si tratta di elemento di mero dettaglio, una mera imprecisione, inidonea ad inficiare l'attendibilità complessiva della dichiarazione rispetto alla sostanza degli eventi.
Alla luce di quanto esposto deve pertanto ritenersi provato - come già accertato dal giudice di prime cure - che la aveva lavorato “in nero” nelle giornate del 19 Parte_2
e del 21 febbraio 2019 (e ciò anche a prescindere dalla valorizzazione della prassi consolidata dell'impresa delle "prove" lavorative pre-assuntive a cui fa cenno il giudice di prime cure), e che alla data del 21 febbraio la medesima lavoratrice subiva l'infortunio sopra descritto, denunciato tardivamente solo il giorno successivo.
Alla luce di quanto esposto, deve pertanto concludersi per il rigetto del motivo di doglianza qui esaminato.
4.4 Parimenti infondato è il terzo motivo di censura.
pag. 12 di 19 Con tale ragione di doglianza si affronta la questione relativa alla configurazione dell'interposizione illecita di manodopera nel rapporto tra l'impresa BIMI, di titolarità dell'appellante e la società Controparte_3
Ebbene, con riguardo a tale tema, emerge come l'appellante contesti la qualificazione giuridica operata dal primo giudice, sostenendo che il contratto di appalto possedeva Contro tutti i requisiti di legittimità e che il personale inviato da operava in autonomia, potendo contare su un mero supporto logistico da parte della committente BIMI.
La norma di riferimento è l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, che stabilisce i requisiti che deve possedere un contratto di appalto per essere considerato genuino e per non configurare una mera somministrazione irregolare di manodopera. In particolare,
l'appaltatore deve possedere i requisiti di qualificazione professionale, disporre delle attrezzature necessarie e assumere la gestione del servizio a proprio rischio con poteri organizzativi e direttivi nei confronti dei lavoratori.
Nel caso in esame, l'analisi della documentazione contrattuale rivela significative anomalie che depongono per la natura fittizia del rapporto.
Il contratto di appalto, sottoscritto in data 20 dicembre 2017, presenta caratteristiche che lo allontanano significativamente dal modello tipico dell'appalto di servizi;
in primo luogo, la descrizione dell'oggetto contrattuale è del tutto – si ritiene, volutamente - generica (si indica, infatti, testualmente la locuzione "pulizie generiche"2) senza alcuna specificazione dei luoghi di intervento, delle superfici da pulire, della tempistica di esecuzione o comunque di qualsivoglia altro elemento che dovrebbe concorrere alla determinazione del corrispettivo.
V'è inoltre da osservare che se il punto 4.1 del contratto prevedeva che il servizio Contro sarebbe stato "reso da tramite organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio" ed il punto 5.1 stabiliva (con enfasi nelle parti di rilievo) che "l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si avvarrà, oltre che di mezzi e strutture proprie, dei mezzi
e delle strutture del Committente specificatamente indicati nell'allegato A", invero il richiamato allegato A (rubricato “Disciplinare Tecnico”) non forniva alcuna specificazione concreta dei mezzi e delle strutture messe a disposizione.
Altro elemento significativo per giungere alla conclusione circa la mancanza di genuinità del contratto è la modalità di determinazione del corrispettivo.
pag. 13 di 19 Soccorre in argomento il punto 10.1 del contratto che prevede un corrispettivo mensile fisso di euro 600,00 previa presentazione di idonea documentazione fiscale, senza alcuna specificazione (e ciò anche avendo riguardo all'Allegato A, facente parte integrante del contratto in esame) delle modalità di determinazione di tale compenso, quali, ad es., i luoghi di lavoro, le superfici, la tempistica, etc., elementi che avrebbero dovuto consentire la determinazione della misura del corrispettivo.
Ed ancora, altri elementi significativi della mancanza di genuinità del contratto si Contro traggono dall'esame delle fatture emesse dalla società 3 (così indicata per ragioni di brevità), da cui emerge che gli importi fatturati variavano significativamente da mese a mese, oscillando tra euro 369,73 di dicembre 2017 ed euro 1.674,16 di maggio 2019, senza alcuna correlazione con il corrispettivo fisso previsto contrattualmente: se ne trae che la determinazione del prezzo avveniva in difformità rispetto a quanto previsto contrattualmente, a significare l'artificiosità dello schermo contrattuale creato.
Inoltre – per quanto di maggiore rilevanza al fine di dare sostegno probatorio alla Con tesi di circa la natura fittizia del rapporto contrattuale - dalle dichiarazioni concordanti di tutti i lavoratori formalmente assunti da “”4, emerge che la società non esercitava alcun potere organizzativo o direttivo nei confronti dei propri dipendenti;
piuttosto è emerso come la gestione operativa dell'attività, l'organizzazione del lavoro, le direttive ed il controllo dell'esecuzione delle prestazioni fossero rimaste nelle mani dell'opponente, in modo promiscuo con il di lei marito.
Sotto tale ultimo profilo occorre porre in rilievo come l'attività istruttoria orale abbia consentito di far emergere che, per cercare di dissimulare tale concreta promiscua gestione, i coniugi avessero creato una sorta di intercambiabilità tra le due Pt_1 ditte;
in tal senso è di particolare rilievo quanto riferito in sede giudiziale dall'ispettore del lavoro il quale chiariva efficacemente la situazione riferendo, Persona_1 senza tema di smentita: "dalle dichiarazioni assunte era emerso che già precedentemente all'infortunio della avvenuto non il 22 febbraio ma il Parte_2 giorno prima, la stessa aveva svolto attività lavorativa in favore della ditta della ricorrente, oltretutto abbiamo accertato che le ditte della ricorrente e del coniuge si presentavano sostanzialmente intercambiabili, nel senso che la ditta del coniuge
Co 3 Cfr. doc.14 allegato alla comparsa di costituzione di in I grado. Co 4 Cfr. doc. 15-25 allegati alla comparsa di costituzione di in I grado.
pag. 14 di 19 operava su appalti della ricorrente, così come il personale formalmente assunto da Contro
la quale aveva rapporti di appalto solo con la ditta ricorrente, poi era impiegato indifferentemente anche in appalti di cui era titolare la ditta del coniuge della ricorrente".
Quanto, poi, al concreto esercizio gestionale e direttivo da parte dell'appellante, già opponente, come anticipato, di sicuro rilievo probatorio sono le dichiarazioni dei lavoratori (cfr. a titolo esemplificativo la dichiarazione della lavoratrice : Persona_4
"principalmente era la moglie di che mi diceva cosa fare a tutti ed era sempre lei CP_4 che controllava il lavoro svolto sia da me che dagli altri e controllava in modo rigido il lavoro che facevo e mi riprendeva dicendomi che ero lenta e non andavo bene o che Contro non pulivo come si doveva"), da cui emerge che la società non possedeva alcuna autonomia organizzativa o imprenditoriale, limitandosi alla mera predisposizione dei contratti di lavoro e agli adempimenti amministrativi, laddove invece il controllo diretto e continuativo sull'attività lavorativa, con indicazione di direttive specifiche e controllo scrupoloso dell'esecuzione del lavoro avveniva sempre e comunque dall'appellante, anche congiuntamente al coniuge.
Si osserva come tali valutazioni assorbano ogni altra questione afferente alla questione dedotta da parte appellante secondo cui il marito avrebbe agito quale preposto di “” – essendo stato assunto con tale ruolo dal 20 dicembre 2017 al 28 febbraio
2018, salvo poi divenire titolare di omonima ditta individuale dal marzo 2018 per lo svolgimento delle stesse attività – dovendosi comunque osservare, per completezza, che tale circostanza è ben lontana dall'attribuire legittimità al rapporto, trattandosi di investitura meramente formale laddove è risultato concretamente che la vera domina dell'intera attività gestionale e direzione era l'odierna appellante. Ed è in tal senso che si collocano le dichiarazioni tecniche rese dall'ispettore laddove Testimone_2 riferiva, ad esito dell'analisi degli accertamenti ispettivi svolti, che: "di fatto vi era una commistione tra le due ditte e la principale era quella della ricorrente, tanto che la stessa lavoratrice aveva già lavorato con la ricorrente. Il coniuge era un factotum che gestiva anche la società della moglie. Tutti i dipendenti erano a carico della ditta ricorrente, quella del coniuge non aveva dipendenti."
Quanto, infine, alla doglianza mossa da parte appellante circa assunti errori nell'attribuzione delle giornate di lavoro ai cantieri, si osserva come sul tema specifico
pag. 15 di 19 l'appellante abbia sostenuto che il verbale di accertamento non specifichi in quali cantieri o comunque in quali luoghi i lavoratori avessero prestato la loro attività, rendendo perciò inaffidabile la tabella riportata a pagina 40 del verbale di accertamento;
ebbene tale censura, oltre che generica, risulta comunque infondata, essendo emerso pacificamente che tale tabella in trattazione era stata redatta sulla base non solo dei fogli-presenze sottoscritti dai lavoratori, ma attraverso una valutazione ponderata delle dichiarazioni rese dai medesimi, disamina complessiva che consente pertanto di ritenere affidabile la tabella in questione quanto all'attribuzione delle prestazioni ai diversi cantieri, tutti riferibili alla ditta di titolarità dell'appellante.
E comunque, la gestione promiscua delle attività da parte dei coniugi come Pt_1 provata nel corso del giudizio, con netta prevalenza della posizione gestoria e decisionale dell'appellante, rende irrilevante l'esatta attribuzione delle prestazioni ai singoli cantieri, essendo emerso che l'intero sistema era gestito come una sorta di unica entità imprenditoriale, sotto la direzione della Parte_1
Alla luce di quanto accertato, deve pertanto confermarsi quanto efficacemente concluso sul tema dal giudice di prime cure nei termini che seguono: “In altre parole, la rappresentava un mero schermo formale che si limitava a Controparte_3 mettere a disposizione personale dalla stessa formalmente assunto, con ciò determinando una chiara illecita interposizione di manodopera (cfr., Corte appello
Torino, sez. lav., 06/02/2023, n. 54: «L'appalto genuino si distingue dalla somministrazione irregolare di manodopera per la presenza dei seguenti requisiti:
1. organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati dall'appaltatore;
3. assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
4. mancanza di eterodirezione, ossia l'appaltante-interponente non organizza, né dirige i dipendenti dell'appaltatore. Questo, in particolare è elemento centrale della differenza tra le due figure: se il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto viene esercitato dall'appaltatore, si configura un genuino appalto;
se il potere è esercitato dal committente, si versa in una somministrazione illecita di manodopera»; Tribunale Torino, sez. III, 21/03/2023, n. 1244: «L' art. 29 del d.lgs. n.
276 del 2003 , nel distinguere il contratto di appalto genuino dalla somministrazione illecita di manodopera, ha sancito il principio della relatività degli indici e dei criteri
pag. 16 di 19 qualificatori, per cui la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto. Da ciò deriva che l'appalto non può essere considerato illecito tutte le volte i cui l'appaltatore conservi a sé la disponibilità dei lavoratori ed organizzi da sé i mezzi necessari per l'opera, con gestione dei lavori a proprio rischio, laddove nell'appalto di servizi non genuino il datore di lavoro fornisce i lavoratori che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore»).
Si ritiene, pertanto, che il Giudice di prime cure abbia in tal modo fatto buon governo dei principi consolidati in materia secondo cui - da Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 12551 del 2020: “[…] va rilevato che in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte (Cass. nn. 15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009,
1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore (nella stessa sentenza si richiama Cass. S. L. n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui "In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti appalli di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e messi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appallante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto”; cfr. anche di recente Sez. L n. 27213 del 26/10/2018, con riferimento agli appalti “endo- aziendali”; sulla necessità di procedere all'accertamento in concreto della sussistenza o meno dell'apporto organizzativo e direttivo dell'appaltatore alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto, di veda altresì Cass. Sez. L -, Sentenza n. 18455 del 28/06/2023).
4.4 Parimenti destituito di fondamento è anche il quinto motivo di gravame.
pag. 17 di 19 Segnatamente, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza laddove non è stata disposta la compensazione delle spese, decisione a cui il giudice di primo grado sarebbe dovuto giungere se avesse dato giusta luce al dato fattuale della mancata Con integrale ostensione, da parte di , degli atti prima dell'opposizione (facendosi con ciò riferimento ai verbali delle dichiarazioni rese dalla opponente e dal di lei marito).
Invero, tale deduzione è del tutto irrilevante al fine della valutazione circa la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., sia in ragione del rigore dei presupposti richiesto a tali fini a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sent. n.
77/2018, sia in ragione della stessa inconsistenza della deduzione fattuale posta a fondamento del motivo in esame;
ed invero è proprio l'appellante ad aver dato prova del contrario nel senso che, pur avendo avuto piena conoscenza degli atti a seguito dell'opposizione non solo ha proseguito nel giudizio di I grado ma, nonostante l'integrale rigetto dell'opposizione con sentenza adeguatamente motivata, si è determinato a proporre gravame;
ciò a dire che se anche avesse avuto conoscenza piena degli atti prima del giudizio di I grado, del tutto inverosimilmente avrebbe desistito dal proporre opposizione.
Tanto precisatosi, si ritiene piuttosto che il giudice di prime cure abbia dato pieno seguito, in punto a regolamentazione delle spese di lite, al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., dovendosi peraltro rilevare che non risulta essere stata mossa alcuna censura alla determinazione delle spese di lite poste a carico dell'opponente, con conseguente formazione di giudicato interno quanto all'ammontare delle stesse.
5. Alla luce di quanto sopra esposto, si perviene pertanto all'integrale rigetto dell'appello, ritenendosi assorbita ogni altra domanda, deduzione od argomentazione non espressamente trattata in quanto ritenuta ultronea.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado di giudizio – così come liquidate in parte dispositiva in favore di parte appellata, alla luce dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. 147/2022 – sono poste a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., tenuta altresì al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione – se dovuto – stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
pag. 18 di 19
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 624/2023 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 27/09/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese sostenute dalla parte appellata, liquidate in € 3.500,00, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 19 di 19
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., ord. Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 2024: “
4.2. Secondo consolidato orientamento …, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può 2 Cfr. allegato A, al contratto in esame, prodotto quale doc. 4 da parte ricorrente in I grado.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 184/2024 RGA avverso la sentenza n. 624/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 391/2023, rea e pubblicata in data 27/09/2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10.07.2025; promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della “IMPRESA DI PULIZIA BIMI DI SERBETCI NEZAHAT”, rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Bertuccini, del foro di Bologna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Amendola, 2, come da procura agli atti;
- appellante contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
pag. 1 di 19 per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in
Bologna, via A. Testoni n. 6 è ex lege domiciliato;
- appellato;
***
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10.07.2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come efficacemente evidenziato dal Giudice di prime cure nella sentenza gravata: “Parte ricorrente in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della impresa di pulizia Bimi di proponeva opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. n. 337/22/5 del 19/12/2022 (cfr., doc. 1 fasc. ricorrente), con la quale
l' chiedeva il pagamento dell'importo di euro 33.977,18, a titolo Controparte_1 di sanzioni per omessa comunicazione di infortunio sul lavoro, occupazione irregolare di una lavoratrice, interposizione illecita di personale”.
Segnatamente, le violazioni contestate riguardavano specificamente tre ambiti distinti, tra loro strettamente interconnessi:
- la violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per la mancata comunicazione all'INAIL, entro quarantotto ore dalla verificazione, dell'infortunio sul lavoro, con prognosi superiore a tre giorni, occorso alla lavoratrice in Parte_2 data 21 febbraio 2019;
- la violazione dell'articolo 3, commi 3 e 3 ter, del D.L. n. 12 del 22 febbraio 2002, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, per l'impiego irregolare della medesima lavoratrice nelle giornate del 19 e 21 febbraio 2019; Parte_2
- la violazione dell'articolo 29 comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 per interposizione illecita da pseudo-appalto, configurandosi come appaltante nel caso di appalto privo dei requisiti previsti dalla normativa, facendosi con ciò riferimento al contratto di appalto di servizi concluso tra la ditta di titolarità dell'opponente e la ditta Controparte_2
(concluso il 18.12.2017 con effetti dal 20.12.2017)
pag. 2 di 19 Tanto premesso, sempre secondo la efficace sintesi del giudice di prime cure: “I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente assume, in via preliminare la tardività della notifica della contestazione e la violazione del codice di comportamento da parte dell' . CP_1
Nel merito rileva che l'infortunio della lavoratrice asseritamente Parte_2 indicato come non denunciato dal servizio ispettivo, sarebbe avvenuto in data diversa e regolarmente denunciato dalla reale datrice di lavoro.
Sempre relativamente alla sig.ra nessun rapporto di lavoro sarebbe Parte_2 intercorso tra le parti nelle due giornate indicate (19 e 21 febbraio 2019).
Infine, nessuna interposizione fittizia sarebbe ricostruibile nei rapporti tra l'impresa ricorrente e la in quanto il rapporto tra le dette compagine Controparte_3 sarebbe sempre stato regolare e genuino”.
Al contrario, parte opposta – ritualmente costituitasi in giudizio – ribadiva la propria posizione come compendiata nel verbale di accertamento n. BO00002/2019-147-02 del
18.03.2021 - che ha dato contezza dei complessi accertamenti iniziati in data 10 maggio
2019 e proseguiti fino al 18 dicembre 2020, su cui si fonda l'ordinanza-ingiunzione opposta - nel merito evidenziando l'infondatezza delle doglianze dell'opponente alla luce della correttezza e della validità degli accertamenti ispettivi che hanno permesso di acclarare tutte le condotte addebitate all'impresa opponente.
Il Giudice di primo grado - istruita la causa in via documentale nonché con l'escussione, ammessa d'ufficio, dei due ispettori che avevano proceduto agli accertamenti ispettivi, rigettate le istanze istruttorie orali delle parti - definiva il giudizio con sentenza pubblicata all'udienza del 27/09/2023, rigettando integralmente l'opposizione e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la detta sentenza proponeva appello la parte opponente quale soccombente, formulando 5 motivi di appello come di seguito sintetizzati:
I - violazione del codice di comportamento del personale ispettivo (D.-M.
15.01.2024), nonché degli artt. 24 Cost., 115-116 c.c., per audizione dell'appellante – già opponente - e dei sommari informatori stranieri senza l'ausilio di interprete;
II - erronea valutazione delle prove con riguardo alla prova dell'infortunio occorso alla lavoratrice in particolare con riguardo alla testimonianza resa Parte_2
pag. 3 di 19 dalla lavoratrice che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di Tes_1 prime cure, non sarebbe idonea a confermare la tesi della stessa;
III - erronea valutazione della prova circa l'interposizione illecita contestata: si sostiene che l'appalto tra la ditta di titolarità dell'appellante e quella gestita, quale preponente, dal di lei marito M & G. Co. Service” - sarebbe stato Controparte_4 del tutto genuino;
in particolare, si censura la tabella 40 riportata nel verbale di accertamento in cui sarebbero riportati orari e cantieri non specificamente riferibili alla ditta dell'appellante e quindi del tutto generici, non congrui rispetto ai fogli presenza e Con quindi non idonei a dare fondatezza alla tesi di;
IV - violazione del diritto alla prova: si duole, parte appellante, della mancata ammissione delle prove per testi richieste, rigettate con ordinanza adottata dal giudice di prime cure in data 18.12.2023, in cui non si sarebbe dato contezza del provvedimento adottato;
ed ancora, si censura la stessa decisione istruttoria laddove ammette Con l'escussione d'ufficio dei funzionari , laddove la parte opposta chiedeva, invece, di sentire i 12 soggetti assunti a sommarie informazioni nel corso delle indagini ispettive;
in tal modo - sostiene parte appellante - il Giudice di prime cure, avendo deciso sostanzialmente solo sui risultati degli accertamenti come compendiati nel verbale di Con accertamento rifiutando ogni altra istanza istruttoria di parte, avrebbe conferito al detto verbale fede privilegiata, di talché il giudizio si sarebbe tradotto in una “sterile ed unilaterale ripetizione e trasposizione in sentenza degli esiti dell'accertamento ispettivo”;
V- violazione dell'art. 92 c.p.c. quanto alla regolamentazione delle spese: sul capo specifico, l'appellante deduce che erroneamente il giudice non avrebbe tenuto in debita considerazione - per procedere alla invocata compensazione delle spese, in luogo della sterile applicazione del principio di soccombenza - la circostanza secondo cui Con l'opponente, ora appellante, non avrebbe avviato la procedura contenziosa se avesse dato seguito alla richiesta di completa ostensione degli atti, illegittimamente Con rifiutata;
sul punto, ricorda l'appellante, che affermava di non poter dare seguito alla richiesta perché agli atti non risultavano le dichiarazioni rese dall'opponente e dal di lei marito, quando invece erano state rese tant'è che venivano prodotte in sede giudiziale a seguito dell'opposizione.
pag. 4 di 19 3. Preliminarmente si rileva, al fine di delimitare la materia del contendere, che non risulta essere stato sottoposto a gravame il capo della sentenza di I grado con cui è stata rigettata la questione formale dedotta dall'opponente circa l'assunta tardività della notifica della contestazione, su cui deve pertanto ritenersi formato il giudicato interno.
Sempre in termini preliminari volti alla delimitazione delle questioni da trattare, si ritiene superata la questione relativa alla nullità della notificazione del ricorso in appello Con giacché effettuata direttamente all' di Bologna in luogo dell'Avvocatura dello Stato;
si ritiene, infatti, che l'intervenuta costituzione di quest'ultima abbia comportato la sanatoria di detta nullità.
4. Tanto premesso, la Corte ritiene che – in base agli atti e documenti già agli atti, con rigetto di ogni istanza istruttoria da ritenersi del tutto superflua - l'appello sia infondato con riguardo a tutti i motivi di gravame.
Si ritiene di dover principiare la disamina dal IV motivo di appello, in quanto afferente alla questione probatoria che si pone a fondamento di tutti gli altri motivi di gravame.
4.1 Ebbene, il quarto motivo di censura - con cui si impugna la decisione sotto il profilo della violazione del principio dispositivo e del diritto di difesa per la mancata ammissione delle istanze istruttorie proposte dall'appellante nel giudizio di primo grado, nonché per l'ammissione d'ufficio della testimonianza degli ispettori del lavoro, così sostanzialmente attribuendo valenza fidefaciente al verbale di accertamento dagli stessi redatto e sottoscritto – è infondato.
Quanto alla mancata ammissione delle prove orali articolate dalla parte appellante, si ritiene di avallare la valutazione posta dal giudice di prime cure nell'ordinanza istruttoria adottata all'udienza del 18.05.2023 in quanto, nella sua sinteticità, comunque risulta sufficientemente esplicativa delle ragioni di rigetto (genericità e valutatività), dovendosi osservare che il rigetto delle prove per le ragioni anzidette rientra nei poteri discrezionali del giudice, senza che ciò configuri necessariamente violazione del diritto alla prova.
Si osserva, peraltro, che per le medesime ragioni – a cui deve aggiungersi, altresì, la valutazione di superfluità delle stesse ai fini del decidere, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta – tali istanze istruttorie, riproposte in tale sede da parte appellante, devono intendersi non accoglibili.
pag. 5 di 19 Parimenti destituita di fondamento è la questione relativa all'ammissione d'ufficio della testimonianza degli ispettori del lavoro e ), Persona_1 Testimone_2 dovendosi escludere che con ciò sia stato violato il principio dispositivo e che sia stata sopperita a una carenza probatoria della parte resistente.
A fondamento di tale conclusione è appena il caso di ricordare che l'art. 421 c.p.c. attribuisce al giudice ampi poteri istruttori officiosi in capo al giudice del lavoro, così derogando al principio dispositivo che governa il processo civile ordinario, dovendosi sul tema richiamare da ultimo Cassazione, Sez. lavoro, ordinanza 3 febbraio 2025 n.
2565, nella quale si ribadisce che "nel rito del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori del giudice può essere utilizzato anche in appello a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, quando vi sia una semiplena probatio o una pista probatoria e si renda necessaria una conferma indispensabile alla decisione".
Ora, nel caso di specie, ricorrevano esattamente le condizioni individuate dalla
Suprema Corte per l'esercizio dei poteri officiosi in ragione della esistenza di una
"semiplena probatio", costituita dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dalla documentazione acquisita nel corso delle attività di accertamento.
In tale contesto probatorio, liberamente e prudentemente apprezzabile dal giudice, le dichiarazioni dei due ispettori assunte nel corso del giudizio di merito, hanno consentito di apportare elementi di chiarimento quanto alle modalità concrete di svolgimento degli accertamenti e sulla valutazione tecnica delle situazioni riscontrate;
si è in tal modo contribuito a completare il quadro probatorio, dovendosi pertanto ritenere del tutto destituita di fondamento giuridico la considerazione svolta dall'appellante secondo cui, in tal modo, si sarebbe attribuito al verbale, nella parte afferente ai risultati dell'accertamento ispettivo, l'efficacia propria dell'atto pubblico. Piuttosto deve ritenersi che le dichiarazioni degli ispettori abbiano apportato al processo la chiave tecnica per la valutazione delle irregolarità accertate, senza alcuna violazione delle regole processuali, dovendosi comunque porre il rilievo che per costante giurisprudenza di legittimità il verbale ispettivo può costituire “…elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio”.1
pag. 6 di 19 In termini riassuntivi, a confutazione del motivo di appello in trattazione, deve ritenersi che la decisione di primo grado sia fondata su un complesso articolato di prove che comprende, oltre al verbale ispettivo, le dichiarazioni rese in sede di accertamenti da numerosi lavoratori, la documentazione contrattuale, le fatture emesse.
Tale materiale probatorio è passato attraverso una valutazione attenta, complessiva e prudente, dovendosi con ciò escludere che il Giudice si sia limitato a recepire acriticamente le conclusioni dell'accertamento ispettivo;
piuttosto egli ha esaminato compiutamente tutte le questioni rilevanti per la decisione, senza alcuna omissione, peraltro fornendo una motivazione articolata e convincente delle proprie conclusioni.
4.2 Parimenti infondato è il I motivo di appello, con cui l'appellante ha inteso censurare la sentenza gravata per assunta violazione dell'art. 8 del codice di comportamento del personale ispettivo (D.M. Ministero del Lavoro delle Politiche sociali del 15.01.2024), per l'audizione dell'opponente e dei sommari informatori stranieri senza l'ausilio di interprete.
In primo lugo, occorre porre in rilievo che la censura in trattazione è esaminabile solo con riguardo alla posizione dell'appellante (già opponente) e non con riguardo agli altri soggetti stranieri escussi nel corso delle attività ispettive, giacché la questione della mancata nomina di interprete con riguardo a questi ultimi risulta essere stata dedotta per la prima volta solo in appello, in violazione del disposto di cui all'art. 346 c.p.c.
Tanto precisato, si rileva che la disposizione di riferimento che si assume violata e che sarebbe espressiva di un principio immanente e trasversale del nostro Ordinamento quale declinazione del diritto di difesa, risulta contenuta nell'art. 12 del richiamato codice di comportamento, in particolare laddove si legge (con enfasi nelle parti di
disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012).
4.3. In particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)”.
pag. 7 di 19 rilievo): “Il personale ispettivo deve interloquire con il soggetto che rilascia le dichiarazioni in modo “comprensibile” (ossia adeguato al livello di istruzione e/o di conoscenza della lingua italiana dello stesso), “chiaro” ossia non vago (affinché le dichiarazioni rilasciate siano sempre pienamente consapevoli) e senza condizionare la genuinità delle affermazioni. Il personale ispettivo ha cura di acquisire da parte dei soggetti che non siano di nazionalità italiana specifica dichiarazione in ordine alla comprensione della lingua, salvo evidentemente il ricorso ad interpreti o traduttori, della cui presenza e delle cui generalità occorre dare atto nell'ambito dello stesso documento in cui la dichiarazione e acquisita».
Ebbene, nel caso di specie risulta che il personale ispettivo si sia strettamente attenuto a tale prescrizione comportamentale giacché dal verbale emerge come l'opponente, di nazionalità turca, abbia dichiarato espressamente - senza alcun indugio e senza richiedere l'assistenza di un interprete – di comprendere e parlare bene la lingua italiana.
Ora, tale dichiarazione - resa in modo spontaneo - assume particolare valore probatorio in quanto ancorata ad un dato fattuale di sicura pregnanza, coerente con l'effettiva situazione personale dell'interessata, ossia la sua residenza in Italia dal 1992 (quasi trent'anni al momento degli accertamenti).
Ebbene, quanto esposto – peraltro già ben evidenziato dal giudice di prime cure al fine di rigettare l'eccezione riferita alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'allora ricorrente (cfr. pag. 9 della sentenza gravata laddove si legge: “
7- Del pari priva di rilevanza è l'ulteriore eccezione, riferita alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente sig.ra la quale, viceversa, ha Pt_3 confermato all'ispettore di parlare bene l'italiano.
Circostanza, peraltro, congrua con riferimento al fatto che la stessa ricorrente sia proprio in Italia da circa trent'anni.
Nessuna violazione del codice di comportamento può dirsi integrata e, comunque, imputabile alla parte resistente, la quale ha dimostrato di aver condotto l'accertamento in maniera conforme ai dettami normativi”.) – conduce a ritenere del tutto destituito di fondamento il motivo di gravame in trattazione.
4.3 Quanto al II motivo di gravame – da ritenersi infondato per le ragioni che seguono – si osserva che lo stesso riguarda l'accertamento dell'infortunio occorso alla
pag. 8 di 19 lavoratrice e l'(assunto) impiego irregolare della stessa nei giorni 19 e Parte_2
21 febbraio 2019.
Segnatamente parte appellante contesta la ricostruzione operata dal primo giudice sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese in particolare dalla lavoratrice e la conseguente erroneità della valutazione probatoria svolta Tes_1 dal giudice di prime cure.
L'analisi delle risultanze istruttorie dimostra, al contrario, la solidità della ricostruzione effettuata dal Tribunale, fondata su un complesso di prove convergenti e reciprocamente compatibili.
La ricostruzione dei fatti emerge con particolare chiarezza dalla dichiarazione di compagno della lavoratrice la cui testimonianza già Persona_2 Parte_2 dettagliata, si connota per precisione e coerenza interna, peraltro del tutto convergente con la testimonianza di (come di seguito esposto). Tes_1
Nello specifico egli riferiva che, nella mattinata del 21 febbraio 2019 – non il 22 febbraio - verso le ore 5:00, aveva ricevuto una telefonata dalla compagna che lo informava di essere caduta durante il lavoro e di provare forte dolore al polso;
ricordava che la piangeva e gli riferiva nell'immediatezza di essere caduta all'interno di una palestra, intano che lavorava;
gli chiedeva, quindi, di recarsi a casa dei coniugi Pt_1 sita in Renazzo, via San Giuseppe.
Proseguiva il teste nella descrizione minuziosa gli accadimenti successivi. Nella specie riferiva di essersi recato presso l'abitazione indicata;
qui trovava la compagna sul divano in condizioni di evidente sofferenza, in presenza di una signora, l'odierna appellante, e di una ragazza ( collega di lavoro della compagna) che aveva Tes_1 accompagnato la dalla palestra. Riferiva, poi, che dai colloqui intercorsi era Parte_2 emerso che la compagna non era stata ancora formalmente assunta e per questo motivo non poteva recarsi immediatamente in ospedale.
Particolarmente significativo è il racconto della gestione dell'emergenza da parte;
i coniugi - entrambi presenti - cercavano di rassicurare l'infortunata dicendo che Pt_1 era tutto a posto e che avrebbero sistemato tutto, così intendendo che avrebbero proceduto alla regolarizzazione del contratto;
ed infatti, nel pomeriggio dello stesso giorno, verso le ore 17:00, i coniugi richiamavano per chiedere di recarsi con la Per_2 lavoratrice presso la loro abitazione e firmare il contratto di lavoro con decorrenza dal
pag. 9 di 19 giorno successivo, 22 febbraio 2019, momento in cui la lavoratrice si recherà al locale
P.S..
Significativa è la descrizione dell'incontro serale che ne segue.
Emerge, infatti, che l'opponente parlava direttamente con la dicendole Parte_2 che il giorno dopo doveva farsi accompagnare alle ore 7:00 nel parcheggio di Cento davanti alla cooperativa, perché l'avrebbe accompagnata all'ospedale di Cento per denunciare l'infortunio verificatosi il giorno prima e che lo stesso avrebbe dovuto Per_2 raggiungerle dopo poco presso l'ospedale, così da far apparire che l'infortunio si fosse verificato proprio quel giorno e non quello precedente.
Tale ricostruzione – che già di per sé risulta idonea, dal punto di vista probatorio, per confermare la circostanza fattuale che l'infortunio si verificava il 21.02.2019 quando ancora la non risultava formalmente assunta – ha trovato, Parte_2 comunque, conferma nella dichiarazione di collega di lavoro della Tes_1 che aveva assistito direttamente all'infortunio e che aveva accompagnato Parte_2
l'infortunata presso l'abitazione dei coniugi Pt_1
Segnatamente, la – la quale, è doveroso rilevarlo, non aveva particolari rapporti Tes_1 con la invero conosciuta solo sul luogo di lavoro - riferiva che l'incidente si Parte_2 era verificato presso la palestra di San Giorgio di Piano intorno alle ore 6:00 del mattino, mentre stavano effettuando le pulizie insieme a marito CP_4 dell'appellante; spiegava che la collega era caduta mentre stava lavorando Parte_2 sulle scale, provocando un forte rumore ed attirando l'attenzione, urlando a causa del forte dolore lamentato.
Le testimonianze di e convergono anche con riguardo alla descrizione Per_2 Tes_1 delle lesioni riportate dalla che lamentava dolore al polso destro, alla Parte_2 gamba/ginocchio e alla testa con coinvolgimento della cervicale.
La testimonianza della è, poi, di rilievo anche perché fornisce ulteriori Tes_1 dettagli sulla gestione della situazione emergenziale;
ed infatti, del tutto significativamente, ella confermava lo stato di agitazione di ed il suo CP_4 rifiuto di chiamare il 118 o comunque di portare immediatamente la lavoratrice in ospedale, motivando espressamente tale decisione con la mancanza del contratto di lavoro.
pag. 10 di 19 Inoltre - riferiva la - che, durante il trasporto verso l'abitazione dei la Tes_1 Pt_1 collega si lamentava molto per il dolore e che, una volta giunta a destinazione, era stata fatta sdraiare sul divano dopo la somministrazione di un antidolorifico.
Ricordava anche che la moglie di – odierna appellante - aveva insistito per CP_4 rimandare il ricovero ospedaliero, dicendo di aspettare a vedere come stava la sera, e comunque dicendo che ancora non aveva il contratto di lavoro e che dovevamo attendere ad andare all'ospedale per vedere come fare;
che dovevano aspettare che il commercialista sistemasse tutto, regolarizzando la posizione contrattuale, momento dal quale la sarebbe potuta andare in ospedale. Parte_2
Quanto esposto consente di ritenere come le dichiarazioni rese da e dalla Per_2
già intrinsecamente attendibili, siano rafforzate dalla loro coerenza e Tes_1 dall'assenza di contraddizioni significative: le versioni, infatti, sono tra loro convergenti, compatibili con gli stessi eventi, divenendo così ininfluenti eventuali marginali differenze di dettaglio, che non fanno altro che confermare la genuinità delle deposizioni.
Per completezza, al fine di dare compiuta risposta alle deduzioni di parte appellante, si ritiene infondata anche la deduzione svolta dalla medesima laddove sostiene che il responsabile dell'illecito relativamente alla tardiva denuncia di infortunio sarebbe il marito in quanto titolare dell'appalto presso la palestra di San Giorgio di CP_4
Piano dal marzo 2018.
Tale argomento è smentito dalle risultanze processuali, da cui emerge chiaramente che, nonostante le intestazioni formali, la gestione sostanziale dell'attività rimaneva nelle mani della signora (si veda la trattazione del successivo motivo di Parte_1 appello).
Segnatamente tale circostanza è particolarmente evidente nella gestione dell'infortunio della giacché l'appellante - quale vera titolare del rapporto – ha assunto le Parte_2 decisioni più importanti relative alla gestione dell'emergenza; ed infatti, dalle testimonianze è emerso come sia stata la signora a decidere di non trasportare Pt_1 immediatamente la lavoratrice in ospedale, ad organizzare la formalizzazione retroattiva del contratto di lavoro e a impartire le direttive per la successiva denuncia di infortunio, pur sempre con il sostegno del marito.
pag. 11 di 19 Quanto poi allo svolgimento di lavoro senza contratto nelle giornate del 19 e 21 Con febbraio 2019, si ritiene che la ricostruzione offerta da trovi conferma nelle dichiarazioni della stessa lavoratrice ella riferiva, infatti, agli ispettori di Parte_2 aver svolto attività lavorativa per l'impresa BIMI in due giornate distinte: il 19 febbraio
2019, quando aveva effettuato pulizie presso un'abitazione privata a San Giovanni in
Persiceto e successivamente presso un condominio e una farmacia, ed il 21 febbraio
2019, quando si era verificato l'infortunio presso la palestra, fatto confermato alla luce delle convergenti testimonianze sopra esaminate e che consente, pertanto, di attribuire forza probatoria all'intera dichiarazione resa della Parte_2
Per dare compiuta risposta alle deduzioni svolte sul punto, si osserva come l'appellante abbia contestato l'attendibilità della dichiarazione della Parte_2 relativamente al lavoro del 19 febbraio, sostenendo che l'impresa BIMI in realtà non svolgeva attività presso abitazioni private;
si tratta, invero, di obiezione priva di fondamento perché dalle attività di accertamento, come convogliate nel verbale di accertamento, è emerso con chiarezza come l'impresa svolgesse attività anche presso abitazioni private, come dimostrato dai contratti con e Parte_4 Persona_3 non oggetto di contestazioni.
Si osserva, inoltre, che l'appellante contesta la genuinità delle dichiarazioni della facendo leva sulla circostanza fattuale che la predetta avrebbe erroneamente Parte_2 ricordato che quel giorno - 19 febbraio - a San Giovanni in Persiceto, ove si trovava la palestra teatro dell'infortunio - c'era il mercato;
ebbene si tratta di elemento di mero dettaglio, una mera imprecisione, inidonea ad inficiare l'attendibilità complessiva della dichiarazione rispetto alla sostanza degli eventi.
Alla luce di quanto esposto deve pertanto ritenersi provato - come già accertato dal giudice di prime cure - che la aveva lavorato “in nero” nelle giornate del 19 Parte_2
e del 21 febbraio 2019 (e ciò anche a prescindere dalla valorizzazione della prassi consolidata dell'impresa delle "prove" lavorative pre-assuntive a cui fa cenno il giudice di prime cure), e che alla data del 21 febbraio la medesima lavoratrice subiva l'infortunio sopra descritto, denunciato tardivamente solo il giorno successivo.
Alla luce di quanto esposto, deve pertanto concludersi per il rigetto del motivo di doglianza qui esaminato.
4.4 Parimenti infondato è il terzo motivo di censura.
pag. 12 di 19 Con tale ragione di doglianza si affronta la questione relativa alla configurazione dell'interposizione illecita di manodopera nel rapporto tra l'impresa BIMI, di titolarità dell'appellante e la società Controparte_3
Ebbene, con riguardo a tale tema, emerge come l'appellante contesti la qualificazione giuridica operata dal primo giudice, sostenendo che il contratto di appalto possedeva Contro tutti i requisiti di legittimità e che il personale inviato da operava in autonomia, potendo contare su un mero supporto logistico da parte della committente BIMI.
La norma di riferimento è l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, che stabilisce i requisiti che deve possedere un contratto di appalto per essere considerato genuino e per non configurare una mera somministrazione irregolare di manodopera. In particolare,
l'appaltatore deve possedere i requisiti di qualificazione professionale, disporre delle attrezzature necessarie e assumere la gestione del servizio a proprio rischio con poteri organizzativi e direttivi nei confronti dei lavoratori.
Nel caso in esame, l'analisi della documentazione contrattuale rivela significative anomalie che depongono per la natura fittizia del rapporto.
Il contratto di appalto, sottoscritto in data 20 dicembre 2017, presenta caratteristiche che lo allontanano significativamente dal modello tipico dell'appalto di servizi;
in primo luogo, la descrizione dell'oggetto contrattuale è del tutto – si ritiene, volutamente - generica (si indica, infatti, testualmente la locuzione "pulizie generiche"2) senza alcuna specificazione dei luoghi di intervento, delle superfici da pulire, della tempistica di esecuzione o comunque di qualsivoglia altro elemento che dovrebbe concorrere alla determinazione del corrispettivo.
V'è inoltre da osservare che se il punto 4.1 del contratto prevedeva che il servizio Contro sarebbe stato "reso da tramite organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio" ed il punto 5.1 stabiliva (con enfasi nelle parti di rilievo) che "l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si avvarrà, oltre che di mezzi e strutture proprie, dei mezzi
e delle strutture del Committente specificatamente indicati nell'allegato A", invero il richiamato allegato A (rubricato “Disciplinare Tecnico”) non forniva alcuna specificazione concreta dei mezzi e delle strutture messe a disposizione.
Altro elemento significativo per giungere alla conclusione circa la mancanza di genuinità del contratto è la modalità di determinazione del corrispettivo.
pag. 13 di 19 Soccorre in argomento il punto 10.1 del contratto che prevede un corrispettivo mensile fisso di euro 600,00 previa presentazione di idonea documentazione fiscale, senza alcuna specificazione (e ciò anche avendo riguardo all'Allegato A, facente parte integrante del contratto in esame) delle modalità di determinazione di tale compenso, quali, ad es., i luoghi di lavoro, le superfici, la tempistica, etc., elementi che avrebbero dovuto consentire la determinazione della misura del corrispettivo.
Ed ancora, altri elementi significativi della mancanza di genuinità del contratto si Contro traggono dall'esame delle fatture emesse dalla società 3 (così indicata per ragioni di brevità), da cui emerge che gli importi fatturati variavano significativamente da mese a mese, oscillando tra euro 369,73 di dicembre 2017 ed euro 1.674,16 di maggio 2019, senza alcuna correlazione con il corrispettivo fisso previsto contrattualmente: se ne trae che la determinazione del prezzo avveniva in difformità rispetto a quanto previsto contrattualmente, a significare l'artificiosità dello schermo contrattuale creato.
Inoltre – per quanto di maggiore rilevanza al fine di dare sostegno probatorio alla Con tesi di circa la natura fittizia del rapporto contrattuale - dalle dichiarazioni concordanti di tutti i lavoratori formalmente assunti da “”4, emerge che la società non esercitava alcun potere organizzativo o direttivo nei confronti dei propri dipendenti;
piuttosto è emerso come la gestione operativa dell'attività, l'organizzazione del lavoro, le direttive ed il controllo dell'esecuzione delle prestazioni fossero rimaste nelle mani dell'opponente, in modo promiscuo con il di lei marito.
Sotto tale ultimo profilo occorre porre in rilievo come l'attività istruttoria orale abbia consentito di far emergere che, per cercare di dissimulare tale concreta promiscua gestione, i coniugi avessero creato una sorta di intercambiabilità tra le due Pt_1 ditte;
in tal senso è di particolare rilievo quanto riferito in sede giudiziale dall'ispettore del lavoro il quale chiariva efficacemente la situazione riferendo, Persona_1 senza tema di smentita: "dalle dichiarazioni assunte era emerso che già precedentemente all'infortunio della avvenuto non il 22 febbraio ma il Parte_2 giorno prima, la stessa aveva svolto attività lavorativa in favore della ditta della ricorrente, oltretutto abbiamo accertato che le ditte della ricorrente e del coniuge si presentavano sostanzialmente intercambiabili, nel senso che la ditta del coniuge
Co 3 Cfr. doc.14 allegato alla comparsa di costituzione di in I grado. Co 4 Cfr. doc. 15-25 allegati alla comparsa di costituzione di in I grado.
pag. 14 di 19 operava su appalti della ricorrente, così come il personale formalmente assunto da Contro
la quale aveva rapporti di appalto solo con la ditta ricorrente, poi era impiegato indifferentemente anche in appalti di cui era titolare la ditta del coniuge della ricorrente".
Quanto, poi, al concreto esercizio gestionale e direttivo da parte dell'appellante, già opponente, come anticipato, di sicuro rilievo probatorio sono le dichiarazioni dei lavoratori (cfr. a titolo esemplificativo la dichiarazione della lavoratrice : Persona_4
"principalmente era la moglie di che mi diceva cosa fare a tutti ed era sempre lei CP_4 che controllava il lavoro svolto sia da me che dagli altri e controllava in modo rigido il lavoro che facevo e mi riprendeva dicendomi che ero lenta e non andavo bene o che Contro non pulivo come si doveva"), da cui emerge che la società non possedeva alcuna autonomia organizzativa o imprenditoriale, limitandosi alla mera predisposizione dei contratti di lavoro e agli adempimenti amministrativi, laddove invece il controllo diretto e continuativo sull'attività lavorativa, con indicazione di direttive specifiche e controllo scrupoloso dell'esecuzione del lavoro avveniva sempre e comunque dall'appellante, anche congiuntamente al coniuge.
Si osserva come tali valutazioni assorbano ogni altra questione afferente alla questione dedotta da parte appellante secondo cui il marito avrebbe agito quale preposto di “” – essendo stato assunto con tale ruolo dal 20 dicembre 2017 al 28 febbraio
2018, salvo poi divenire titolare di omonima ditta individuale dal marzo 2018 per lo svolgimento delle stesse attività – dovendosi comunque osservare, per completezza, che tale circostanza è ben lontana dall'attribuire legittimità al rapporto, trattandosi di investitura meramente formale laddove è risultato concretamente che la vera domina dell'intera attività gestionale e direzione era l'odierna appellante. Ed è in tal senso che si collocano le dichiarazioni tecniche rese dall'ispettore laddove Testimone_2 riferiva, ad esito dell'analisi degli accertamenti ispettivi svolti, che: "di fatto vi era una commistione tra le due ditte e la principale era quella della ricorrente, tanto che la stessa lavoratrice aveva già lavorato con la ricorrente. Il coniuge era un factotum che gestiva anche la società della moglie. Tutti i dipendenti erano a carico della ditta ricorrente, quella del coniuge non aveva dipendenti."
Quanto, infine, alla doglianza mossa da parte appellante circa assunti errori nell'attribuzione delle giornate di lavoro ai cantieri, si osserva come sul tema specifico
pag. 15 di 19 l'appellante abbia sostenuto che il verbale di accertamento non specifichi in quali cantieri o comunque in quali luoghi i lavoratori avessero prestato la loro attività, rendendo perciò inaffidabile la tabella riportata a pagina 40 del verbale di accertamento;
ebbene tale censura, oltre che generica, risulta comunque infondata, essendo emerso pacificamente che tale tabella in trattazione era stata redatta sulla base non solo dei fogli-presenze sottoscritti dai lavoratori, ma attraverso una valutazione ponderata delle dichiarazioni rese dai medesimi, disamina complessiva che consente pertanto di ritenere affidabile la tabella in questione quanto all'attribuzione delle prestazioni ai diversi cantieri, tutti riferibili alla ditta di titolarità dell'appellante.
E comunque, la gestione promiscua delle attività da parte dei coniugi come Pt_1 provata nel corso del giudizio, con netta prevalenza della posizione gestoria e decisionale dell'appellante, rende irrilevante l'esatta attribuzione delle prestazioni ai singoli cantieri, essendo emerso che l'intero sistema era gestito come una sorta di unica entità imprenditoriale, sotto la direzione della Parte_1
Alla luce di quanto accertato, deve pertanto confermarsi quanto efficacemente concluso sul tema dal giudice di prime cure nei termini che seguono: “In altre parole, la rappresentava un mero schermo formale che si limitava a Controparte_3 mettere a disposizione personale dalla stessa formalmente assunto, con ciò determinando una chiara illecita interposizione di manodopera (cfr., Corte appello
Torino, sez. lav., 06/02/2023, n. 54: «L'appalto genuino si distingue dalla somministrazione irregolare di manodopera per la presenza dei seguenti requisiti:
1. organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati dall'appaltatore;
3. assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
4. mancanza di eterodirezione, ossia l'appaltante-interponente non organizza, né dirige i dipendenti dell'appaltatore. Questo, in particolare è elemento centrale della differenza tra le due figure: se il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto viene esercitato dall'appaltatore, si configura un genuino appalto;
se il potere è esercitato dal committente, si versa in una somministrazione illecita di manodopera»; Tribunale Torino, sez. III, 21/03/2023, n. 1244: «L' art. 29 del d.lgs. n.
276 del 2003 , nel distinguere il contratto di appalto genuino dalla somministrazione illecita di manodopera, ha sancito il principio della relatività degli indici e dei criteri
pag. 16 di 19 qualificatori, per cui la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto. Da ciò deriva che l'appalto non può essere considerato illecito tutte le volte i cui l'appaltatore conservi a sé la disponibilità dei lavoratori ed organizzi da sé i mezzi necessari per l'opera, con gestione dei lavori a proprio rischio, laddove nell'appalto di servizi non genuino il datore di lavoro fornisce i lavoratori che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore»).
Si ritiene, pertanto, che il Giudice di prime cure abbia in tal modo fatto buon governo dei principi consolidati in materia secondo cui - da Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 12551 del 2020: “[…] va rilevato che in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte (Cass. nn. 15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009,
1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore (nella stessa sentenza si richiama Cass. S. L. n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui "In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti appalli di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e messi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appallante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto”; cfr. anche di recente Sez. L n. 27213 del 26/10/2018, con riferimento agli appalti “endo- aziendali”; sulla necessità di procedere all'accertamento in concreto della sussistenza o meno dell'apporto organizzativo e direttivo dell'appaltatore alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto, di veda altresì Cass. Sez. L -, Sentenza n. 18455 del 28/06/2023).
4.4 Parimenti destituito di fondamento è anche il quinto motivo di gravame.
pag. 17 di 19 Segnatamente, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza laddove non è stata disposta la compensazione delle spese, decisione a cui il giudice di primo grado sarebbe dovuto giungere se avesse dato giusta luce al dato fattuale della mancata Con integrale ostensione, da parte di , degli atti prima dell'opposizione (facendosi con ciò riferimento ai verbali delle dichiarazioni rese dalla opponente e dal di lei marito).
Invero, tale deduzione è del tutto irrilevante al fine della valutazione circa la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., sia in ragione del rigore dei presupposti richiesto a tali fini a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sent. n.
77/2018, sia in ragione della stessa inconsistenza della deduzione fattuale posta a fondamento del motivo in esame;
ed invero è proprio l'appellante ad aver dato prova del contrario nel senso che, pur avendo avuto piena conoscenza degli atti a seguito dell'opposizione non solo ha proseguito nel giudizio di I grado ma, nonostante l'integrale rigetto dell'opposizione con sentenza adeguatamente motivata, si è determinato a proporre gravame;
ciò a dire che se anche avesse avuto conoscenza piena degli atti prima del giudizio di I grado, del tutto inverosimilmente avrebbe desistito dal proporre opposizione.
Tanto precisatosi, si ritiene piuttosto che il giudice di prime cure abbia dato pieno seguito, in punto a regolamentazione delle spese di lite, al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., dovendosi peraltro rilevare che non risulta essere stata mossa alcuna censura alla determinazione delle spese di lite poste a carico dell'opponente, con conseguente formazione di giudicato interno quanto all'ammontare delle stesse.
5. Alla luce di quanto sopra esposto, si perviene pertanto all'integrale rigetto dell'appello, ritenendosi assorbita ogni altra domanda, deduzione od argomentazione non espressamente trattata in quanto ritenuta ultronea.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado di giudizio – così come liquidate in parte dispositiva in favore di parte appellata, alla luce dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. 147/2022 – sono poste a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., tenuta altresì al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione – se dovuto – stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
pag. 18 di 19
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 624/2023 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 27/09/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese sostenute dalla parte appellata, liquidate in € 3.500,00, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 19 di 19
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., ord. Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 2024: “
4.2. Secondo consolidato orientamento …, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può 2 Cfr. allegato A, al contratto in esame, prodotto quale doc. 4 da parte ricorrente in I grado.