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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17564 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott.ssa Maria Tiziana Balduini
ha pronunziato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51591 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Via G. Martucci 32, presso lo studio del procuratore, Avv. Marco Farina, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Cristiano Olivieri, per procura in atti. intimante E
(CF: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1 Pellezzano (SA), via Padre Barone 8, presso lo studio del procuratore, Avv. Maria Sangianantoni, che la rappresenta e difende per procura in atti. intimata
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
nell'udienza del 09/12/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato ha intimato lo sfratto per Parte_1 morosità a deducendo di averle concesso in locazione, Controparte_1
1/2 ad uso commerciale, un immobile sito in Roma, Piazza Santa Maria Ausiliatrice n. 41 e lamentando il mancato pagamento dei canoni e degli oneri condominiali.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ha contestato il fondamento della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza resa in data 4/12/2024 lo sfratto è stato convalidato ed è stata fissata la data del rilascio.
All'udienza odierna le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo raggiunto un accordo formalizzato in una “Scrittura privata di transazione” datata 8/4/2025 ed allegata agli atti.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti in relazione alla definizione della presente controversia, non può che pronunciarsi nei termini di cui sopra, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
DICHIARA cessata la materia del contendere
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 09/12/2025
Il Presidente – Giudice monocratico Maria Tiziana Balduini
2/2