Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 00142/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2017, proposto da
OR SO, IA TI IL, IC SO rappresentati e difesoi dall'avvocato Gianfranco Mobilio, con domicilio eletto presso il suo studio in RN, via Francesco Cantarella n.7;
contro
Comune di Cava dei Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Scarpa in RN, l.go Plebiscito n. 6;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 60 del 18 aprile 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava dei Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 gennaio 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che
- la presente vicenda concerne la regolarità edilizia di un passo carrabile di circa 3.50 che “ apre direttamente su Piazza Amabile (nell’area attualmente adibita a parcheggio pubblico) mediante parziale demolizione del muro di confine, con relativa apposizione di un cancello in ferro che circoscrive e delimita il varco di accesso dalla retrostante corte di proprietà, nonché nella realizzazione di una breve rampa carrabile al servizio di quest’ultimo ” (relazione tecnica allegata all’istanza ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 ) per la cui realizzazione parte ricorrente aveva formulato istanza di accertamento della doppia conformità nel 2012, rimasta priva di riscontro
- avendo accertato l’abuso, il Comune resistente ha adottato l’ ordinanza di demolizione n. 60 del 28 aprile 2017;
-parte ricorrente ha quindi formulato istanza di sanatoria ex art. 36 DPR 30/ 01 prot. n. 48756 del 7 settembre 2017, che, secondo quanto riferito dal Comune con memoria depositata in data 20 dicembre 2022, risulta allo stato comunque non definita ed ancora oggetto di istruttoria procedimentale, con conseguente improcedibilità del ricorso;
Osservato che, alla luce del tempo trascorso dalla formulazione dell’istanza, non può accogliersi l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune (T.A.R. Campania, RN, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49), poiché sull’istanza si è formato il silenzio-diniego ai sensi dell’art. 36 comma 3 del d.P.R. 380/2001 e che, in ogni caso, secondo quanto riferito e documentato da parte ricorrente, la predetta istanza è stata formulata prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione (ovvero in data 9 marzo 2015 prot. 16722);
Ritenuto che il ricorso sia fondato nel merito, essendo condivisibili sia il secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione, per mancata valutazione della conformità dell’intervento costituito dall’apertura di un cancello alla disciplina urbanistica, che il terzo con cui si deduce la violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 perché l’intervento è sussumibile nella disciplina che prevede la SCIA ex art. 22 del d.P.R. 380/2001, con conseguente comminazione, in mancanza, solo della sanzione pecuniaria;
Rilevato che, in particolare, l’opera consiste nell’apertura di un cancello di accesso al giardino pertinenziale di proprietà di parte ricorrente, così adibito a parcheggio e che, in mancanza di elementi fattuali che facciano emergere il rilevante impatto sul territorio dell’opera in questione, tale intervento non è configurabile come “nuova costruzione” di cui agli art. 3 e 10 del d.P.R. 380/2001, come già osservato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe che per esigenze si sinteticità si richiama ex art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a. (T.A.R. Campania RN Sez. II, 8 gennaio 2020, n. 20: " il Collegio ricorda in via generale che la "recinzione" di un'area, come astratta categoria edilizia, è opera non soggetta a concessione edilizia, bensì al più blando regime abilitativo dell'autorizzazione edilizia e della DIA (cfr. TAR Campania, RN, sez. II, 20 dicembre 2010, n. 13727). Tale regime semplificato trova ragion d'essere nella limitata incidenza urbanistico-edilizia dell'intervento e, pertanto, la sua applicabilità necessita comunque che ci si trovi di fronte ad opere che, pur rientrando in tale astratta categoria, si connotino comunque per uno scarso "peso" urbanistico ed una modesta modifica del territorio. Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che le opere di recinzione di un terreno non si configurano come nuova costruzione quando, per natura e dimensione, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendenti lo ius excludendi alios o la delimitazione e l'assetto delle proprietà ”; in tal senso, cfr. anche Cons. Stato Sez. IV, 11 giugno 2019, n. 389);
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione oggetto di impugnativa e compensazione delle spese di lite tra le parti per la particolarità della questione trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 60 del 18 aprile 2017.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
Gaetana Marena, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO