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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/06/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 25.6.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5288/2020 R.G. TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Naso Domenico ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma
Ricorrente E
, in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_1 rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Fabrizio Perrella, elettivamente domiciliato presso l
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_2
Maddalena n. 55 Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.9.2020, la parte ricorrente avendo premesso: di essere un collaboratore scolastico e di aver prestato servizio a tempo determinato, per essere assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall' 01.09.2011; che con decreto di ricostruzione della carriera del 12.9.2013 le era stata riconosciuta l'anzianità complessiva non di ruolo di « anni 7 mesi 7 giorni 20»,, in luogo di quella effettiva di anni 9 mesi 5 giorni 17. Sicché ha concluso: «
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della progressione stipendiale prevista CP_3 dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti 2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della
1 ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola 2011; E PER L'EFFETTO 4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3, CCNL del Comparto Scuola 2011, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 9- 14 anni con la qualifica professionale di “Collaboratore Scolastico” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di Anni 9 Mesi 5 Giorni 17, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 21.011,09 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei CP_3 relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09 e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
7. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di EURO 243,16 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale;
8. ORDINARE al resistente la regolarizzazione CP_1 contributiva e previdenziale del ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario». Il si è costituito eccependo la prescrizione del credito e l'infondatezza CP_4 della domanda. In data 17.4.2025, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – è stato disposto, inter alia, lo scardinamento dal ruolo più gravato della Sezione di n. 10 giudizi in
2 materia di previdenza e n. 10 giudizi in materia di lavoro e riassegnati allo scrivente, tra cui il presente giudizio. Fissata l'udienza del 25.6.2025, in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c , la causa è stata decisa con la presente sentenza.
In primis va evidenziato che tutto il personale scolastico, sia esso docente (come in questo caso) o tecnico-amministrativo, ha come unica controparte datoriale il , e non anche i singoli Istituti presso cui il personale si trova CP_5
a prestare di volta in volta il proprio servizio. Gli Istituti, pur invero dotati di autonomia amministrativa, nonché di personalità giuridica a seguito della L. n. 59 del 1997, non costituiscono validi contraddittori con riguardo alle pretese scaturenti dal rapporto professionale dei soggetti alle dipendenze dell'Amministrazione. Ne discende che, per qualsivoglia controversia attinente a detto rapporto di lavoro, unico soggetto nei cui confronti poter avanzare domande in sede giurisdizionale è il , poiché unica controparte giuridica del rapporto (in CP_1 senso similare, cfr. Cass. 6372/11, 6460/09, 20521/08, 9752/05). Venendo al merito, la domanda relativa alla ricostruzione della carriera appare fondata e va pertanto accolta per le ragioni di recente esposte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150/2019 (per il personale A.T.A.), essendo risultato accertato che la ricorrente ha prestato servizi pre-ruolo e per un periodo più lungo di quello riconosciutole in sede di ricostruzione della carriera. La parte ricorrente infatti eccepisce l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs. n. 297/1994 espressamente per i docenti e, in forza dell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399 del 1988 (poi ripreso nei successivi CCNL) pure per il personale AT.. Lamenta in particolare che la mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, ai fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo
3 indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”. La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del Ce. Al. ; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa. ); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Ce. Al., cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Da., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratt eristiche delle mansioni espletate ( Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.). In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una
4 Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento. Venendo al caso di specie, le ragioni oggettive evidenziate dalla Corte non paiono sussistere, non avendo il addotto ragioni a sostegno della CP_1 proprio operato;
d'altro canto, deve ragionevolmente ritenersi che le mansioni di
“collaboratore amministrativo” espletate dal ricorrente nel periodo precedente all'immissione in ruolo non fossero diverse rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo. Deve, poi, rilevarsi che sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 tu 297/94, è intervenuta la recente sentenza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-466/17 Ch. Mo. contro , del 20.09.18. In particolare, la Corte di Controparte_6
Giustizia ha evidenziato: – al punto 47: “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”; - al punto 48: “Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità”; - al punto 49: “Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (…)”. Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di
5 contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. Venendo al caso concreto, il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale AT., cui appartiene l'odierna parte ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustifichino la diversità di trattamento. Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non è applicabile al personale AT. la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità). Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del Par personale a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale AT., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale AT. non risulta, infatti, influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale AT. sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale AT. a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib. Padova 20/11/2018; Trib. Roma 22/1/2019; Trib. Marsala 9/1/2019). Non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale AT. assunto a tempo determinato u n trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione, laddove non emergano (come nel caso di specie) sostanziali
6 diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo. All'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali per il personale AT. stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Va. e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»). Pertanto, nel caso di specie, deve escludersi la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, con la conseguenza di dover dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio preruolo effettivamente prestato. In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che a fronte della richiesta di anni 9 mesi 5 giorni 17,– come svolti con contratti a tempo determinato (pre – ruolo) sono stati riconosciuti soltanto « anni 7 mesi 7 giorni 20», con esclusione (“ai soli fini economici”) di «anni 1 mesi 9 giorni 27». Pertanto, alla data di assunzione in ruolo (1.9.2011) parte ricorrente aveva già maturato anni 9 mesi 5 giorni 17, utili ai fini della ricostruzione della carriera, per cui avrebbe dovuto conseguire il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio, con la conseguenza che al momento dell'immissione in ruolo ella avrebbe già dovuto ottenere l'inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 anni, laddove le era invece riconosciuta una anzianità pari a 0 (ciò in quanto il
[...]
2011 ha accorpato le prime due posizioni stipendiali 0-2 e 3-8 Controparte_7 nell'unica 0-8), con riconoscimento dello scaglione successivo solamente dal 29.10.2013 (v. decreto di ricostruzione di carriera). Invero, come noto, le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del Co. Scuola del 4 agosto 1995 e del C.C.N.L. del 23.01.2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011 erano le seguenti: fascia da 0 a 2 anni;
fascia da 3 a 8 anni;
fascia da 9 a 14 anni;
fascia da 15 a 20 anni;
fascia da 21 a 27 anni;
fascia da 28 a 35 anni;
da 35anni in poi. Con l'accordo del 19 luglio 2011 le posizioni stipendiali sono state rimodulate e sono state previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, e sono state accorpate la prima (0-2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0-8. L' accordo del 4 agosto 2011 aveva disposto che «Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 - 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad
7 personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 - 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 - 14 anni». La clausola di favore, derogatoria della disciplina generale, non trovava quindi applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle Cont dipendenze del in forza di una successione di contratti a tempo determinato iniziati prima della data del 1° settembre 2010, sicché l'esclusione di tale personale dall'applicazione della clausola di salvaguardia è stata ritenuta violativa il principio di parità di trattamento del personale assunto con contratto a tempo determinato, di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Sul punto specifico si è pronunciata la Corte di Cassazione che ha stabilito che il personale in forza a tempo determinato alla data dell'1/9/2010, conserva il diritto al pagamento dello scatto 3-8 anni, così motivando: «sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che,
8 transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (914) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale» (cfr. Cass. Sez. Lav., 07/02/2020, n. 2924). Tale orientamento è stato seguito da altri pronunciamenti della Corte di Cassazione più recenti. (cfr. Corte di Cassazione n.8157 del 2021; n. 21609 del 2023). In conclusione, quindi, deve essere affermato il diritto della parte ricorrente al computo per intero del servizio effettivamente prestato in posizione di preruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico. Di conseguenza, visto il decreto di ricostruzione in atti e gli incarichi a tempo determinato prestati, va dichiarato il diritto della parte ricorrente di vedersi riconosciuta la fascia di anzianità 3-8 anni dall'a.s. 2005/2006 (laddove il riconosceva la fascia 0-8); la fascia 9-14 nel corso dell'a.s. 2011/2012 CP_1
(laddove il riconosceva la suddetta fascia nell'a.s. 2014/2015), la CP_1 fascia 15-20 dall'a.s. 2018/2019, tenuto conto del “blocco annualità” per l'anno 2013 (laddove il riconosceva ancora la fascia 9-14 al dicembre 2019, CP_1
v busta paga in atti) . Su tale ultimo punto, è di recente intervenuta la Suprema Corte, che ha sancito che «
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il CP_1
9 pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.» (Cass. 13619 del 2025). Alla luce di quanto sopra, va determinato il quantum spettante, in parziale correzione dei conteggi di parte ricorrente (che da un lato non tengono conto del blocco previsto per l'anno 2013 e dall'altro non considerano il riconoscimento da parte del della fascia 9-14 dall'anno 2014, CP_1 riportando sempre il medesimo “percepito”), per un complessivo ammontare di
€ 6.507,59. Va, invece, rigettata l'eccezione di prescrizione, stante la tardiva costituzione del in data 15.2.2022, atteso che l'udienza di trattazione era CP_1 originariamente fissata per il giorno 17.2.2022 e poi differita, l'11.2.2022, al 26.5.2022. Ciò, perché Il differimento della prima udienza intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico (Cass. n. 2394/2020). Infine, va dichiara l'inammissibilità della domanda di “regolarizzazione contributiva e previdenziale”, contenuta nelle sole conclusioni del ricorso. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, «nemmeno nel ricorso introduttivo del giudizio si rinviene alcuna specifica allegazione, né alcun elemento che definisca puntualmente la domanda di "regolarizzazione contributiva", quanto ai requisiti presupposti né, ancor prima, se di condanna al versamento dei contributi, ovvero alla costituzione di una rendita o al risarcimento del danno: nel primo caso, esigente la necessaria istituzione del contraddittorio anche nei CP_ confronti dell' (Cass. 14 maggio 2020, n. 8956; Cass. 9 gennaio 2024, n. 701), pure nel caso di specie mancata» (Cass. n. 13530 del 2024). Il che rende, altresì, ultronea l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale (cfr. Cass. n. 777/2020; Cass. n. 4850 del 2017; Cass. n. 11171 del 2015; Cass.,n. 18375 del 2010). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di lavoro) e dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) individuato in base al valore del decisum, escludendo la fase istruttoria, facendo uso dei parametri minimi alla luce della serialità del tipo di contenzioso;
l'accoglimento parziale giustifica la compensazione nella misura della metà.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, del servizio non di ruolo effettivamente prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a inquadrare la ricorrente nella corretta fascia stipendiale, il tutto CP_1 come da parte motiva, oltre al pagamento in favore dello stesso della somma di
€ 6.507,59, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.054,20, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al difensore anticipatario. Nola, 25.6.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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