Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 27/03/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 32/2026 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti Magistrati RD TU Presidente Elena Papa Consigliere CO LI Primo referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità instaurato dalla Procura regionale nei confronti di ES LI, c.f. [...], nato a [...] l’[...] e residente a [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Matilde Gabrielli - [...]- matilde.gabrielli@firenze.pecavvocati.it, Esaminati gli atti del giudizio, Uditi, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dott. Giacomo Vannacci, il Pubblico Ministero nella persona del SPG Massimo Lupi e l’Avv. Gabrielli per il convenuto;
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 14 dicembre 2021, la Procura regionale ha esercitato l’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del sig. ES LI, all’epoca dei fatti dipendente civile del Ministero della Difesa con qualifica di fotografo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al Ministero della Difesa, quantificato nella somma complessiva di 10.340,00 euro (oltre interessi e spese di giudizio). Tale importo comprende 340,00 euro a titolo di danno patrimoniale diretto, corrispondente alle retribuzioni percepite durante le quattro giornate di assenza contestate (dall’11 al 14 agosto 2014), e 10.000,00 euro a titolo di danno all’immagine.
1.1. La notitia damni è costituita da un articolo di stampa del quotidiano “La Nazione”, datato 9 novembre 2017, dal titolo “Fotografo dell’Esercito assenteista. Condannato assieme al medico. Aveva portato un certificato falso per lombosciatalgia”.
1.2. Dall’attività istruttoria successivamente svolta dalla Procura regionale risulta che l’odierno convenuto è stato condannato in primo grado, con sentenza n. 4610/2017 del Tribunale di Firenze, per il reato di cui all’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001. Il giudice di prime cure ha ritenuto falso il certificato medico prodotto per giustificare l’assenza dal servizio dall’11 al 14 agosto 2014, con diagnosi di “lombosciatalgia”, sulla base delle circostanze dettagliatamente descritte nel capo di imputazione. Con successiva sentenza n. 1524/2020 della Corte d’appello di Firenze, è stato assolto per particolare tenuità del fatto. Nondimeno, la Procura regionale ravvisa nella condotta tutti gli estremi della fattispecie di cui all’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, contestando pertanto al convenuto entrambe le voci di danno previste dal secondo comma della medesima disposizione.
1.2.1. Quanto al danno patrimoniale diretto, pari al compenso corrisposto nel periodo di assenza ingiustificata, la Procura regionale ha fatto riferimento agli accertamenti contenuti nella sentenza di primo grado, la quale ha ritenuto provato che il certificato medico fosse stato rilasciato non in seguito alla visita a cui si è sottoposto nel pomeriggio dell’11 agosto 2014, ma, piuttosto, a seguito della visita effettuata il 4 agosto 2014. Il convenuto, quindi, ne era già in possesso la mattina dell’11 agosto e lo consegnò all’addetto. La quantificazione di tale voce di danno in 340,00 euro per quattro giornate di assenza deriva dalla nota prot. n. 15449 del 5 giugno 2018 del Comandante dell’Istituto geografico militare di Firenze.
1.2.2. Il danno all’immagine è stato invece determinato dalla Procura regionale in via equitativa nella misura di 10.000,00 euro, tenendo conto della peculiarità del bene leso (immagine e decoro della Pubblica Amministrazione), della dolosità del comportamento, della riprovevolezza sociale e della rilevanza penale della condotta, nonché della risonanza mediatica della vicenda. A tale ultimo riguardo, sono stati richiamati due articoli di stampa che hanno dato notizia della sentenza di condanna di primo grado: “Firenze, fotografo dell’Esercito condannato per assenteismo”, apparso su La Repubblica dell’8 novembre 2017, e “Fotografo dell’Esercito assenteista. Condannato assieme al medico. Aveva portato un certificato falso per lombosciatalgia”, pubblicato su La Nazione del 9 novembre 2017.
2. Con sentenza n. 221/2023, questa Sezione giurisdizionale ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio per nullità della notifica dell’invito a dedurre, rilevata d’ufficio. In particolare, il collegio ha rilevato “d’ufficio l’inammissibilità della domanda attorea per la nullità della notifica dell’invito a dedurre, effettuata secondo la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c. in assenza di presupposti legittimanti”.
3. Avverso tale sentenza la Procura ha proposto gravame con atto di appello notificato il 29 dicembre 2023.
Con il primo motivo di impugnazione, la Procura contabile ha dedotto errore di diritto, violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 48, 86, co. 4, 90, co. 3, 93, co. 1, 101, co. 2 e 3, del codice di giustizia contabile, per avere il collegio di prime cure dichiarato l’inammissibilità dell’atto di citazione, rilevando erroneamente d’ufficio la pretesa nullità della notifica dell’invito a dedurre, questione eccepibile esclusivamente su istanza di parte, trattandosi di vizi e invalidità attinenti alla fase preprocessuale per i quali il legislatore non ha previsto la rilevabilità d’ufficio.
La Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 182 del 7 novembre 2025, depositata il 20 novembre 2025, ha accolto integralmente l’appello della Procura, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo di gravame, sulla scorta dei seguenti rilievi:
- i vizi dell’invito a dedurre non sono rilevabili d’ufficio dal giudice, ma devono essere eccepiti dalla parte interessata, trattandosi di vizi relativi e, quindi, sanabili se non tempestivamente dedotti;
- ne consegue che, qualora l’invito esista e sia stato notificato, anche se con difetti, tali vizi devono essere fatti valere entro termini precisi dal destinatario, mentre il giudice deve limitarsi a verificare d’ufficio la regolare instaurazione del contraddittorio, senza poter dichiarare l’inammissibilità del giudizio per vizi dell’invito non eccepiti;
- la declaratoria d’ufficio di tali nullità violerebbe, secondo la pronuncia d’appello, il principio per cui le regole processuali tutelano concretamente il diritto di difesa e non l’astratta regolarità del processo.
4. Alla luce di quanto statuito con la citata sentenza n. 182/2025 della Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, la Procura regionale ha quindi riassunto il giudizio, ai sensi dell’art. 199, co. 3, c.g.c., e dell’art. 20 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice.
Il 23 gennaio 2026, la Procura ha depositato ulteriori memorie, in replica alle argomentazioni della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto illegittima la notifica eseguita ai sensi dell’articolo 143 c.p.c. (notifica per irreperibilità assoluta), affermando che ne mancavano i presupposti sostanziali. Ciò in quanto la Procura, in base agli atti del procedimento penale del 2017, avrebbe dovuto essere già a conoscenza del fatto che il convenuto aveva trasferito il proprio domicilio effettivo, presso l’abitazione della compagna a Impruneta. Pertanto, dopo il tentativo fallito alla residenza anagrafica di Bagno a Ripoli, sarebbe stato necessario un ulteriore tentativo presso il domicilio di Impruneta, che la Procura conosceva o avrebbe potuto conoscere con ordinaria diligenza, non sussistendo, quindi, il requisito della “irreperibilità assoluta”.
Nelle memorie depositate, la Procura contesta queste le conclusioni, sostenendo che le dichiarazioni rese in un dibattimento penale del 2017 non costituirebbero una prova aggiornata al 2021, né potrebbero sostituire il dato ufficiale della residenza anagrafica, e che la mera esistenza di rapporti familiari in data anteriore non dimostrerebbe che la persona fosse effettivamente reperibile in quel luogo al momento del tentativo di notifica. Conclude, quindi, ribadendo la correttezza della notifica per irreperibilità, basata sui soli dati anagrafici ufficiali e sulle risultanze dell’ufficiale giudiziario, e ricorda di aver successivamente ottemperato a un nuovo tentativo di notifica (ai sensi dell’art. 140 c.p.c.) presso il domicilio effettivamente risultante dalle ultime certificazioni.
5. In data 12 febbraio 2026, in prossimità dell’udienza di discussione dinanzi a questa Sezione, il convenuto si è costituito, proponendo le seguenti difese e istanze:
· in via preliminare, ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio, eccependo l’omessa notifica dell’atto di riassunzione, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’azione;
· in ulteriore subordine preliminare, ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’atto di citazione introduttivo, per asserita nullità derivante dalla mancata notifica dell’invito a dedurre in fase preprocessuale;
· sempre in via preliminare, ha sollevato eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, sostenendo che, in assenza di valida notifica dell’invito a dedurre, non si sarebbero verificati atti interruttivi idonei a impedire il decorso del termine prescrizionale;
· nel merito, ha chiesto il rigetto integrale della domanda attorea, contestando la sussistenza dei presupposti costitutivi del danno;
· in via gradata, ha domandato una riduzione equitativa dell’eventuale addebito.
6. All’udienza di discussione, le parti hanno entrambe insistito per l’integrale accoglimento delle rispettive conclusioni. In particolare, la Procura regionale ha ribadito la piena validità e legittimità delle notifiche eseguite e ha eccepito la tardività delle difese avversarie; la difesa del convenuto ha riaffermato la fondatezza delle proprie eccezioni preliminari, insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio e, nel merito, per l’insussistenza del danno all’immagine, chiedendone comunque una congrua rideterminazione in senso riduttivo.
Considerato in
DIRITTO
1. L'azione di responsabilità è esercitata dalla Procura contro un dipendente del Ministero della Difesa per danno erariale da assenteismo, quantificato da parte attrice in 10.340,00 euro, tra danno patrimoniale e all'immagine, in relazione alla presentazione di un certificato medico falso.
2. Va respinta l’eccezione della difesa relativa alla mancata notificazione dell’atto di riassunzione; dagli atti processuali emerge che l'incombente notificatorio è stato ritualmente assolto, con conseguente integrità del contraddittorio e tempestiva riattivazione del procedimento a seguito della pronuncia della Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello.
3. Quanto alle ulteriori eccezioni preliminari di rito, deve rilevarsi la tardività della loro proposizione, non essendo stata rispettata la preclusione decadenziale sancita dall'art. 90, co. 3, c.g.c.
Detta norma, nel prescrivere che il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza, commina a pena di decadenza la necessità di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Nella specie, la costituzione del convenuto è avvenuta in data 12 febbraio 2026, a ridosso dell'udienza di discussione, con conseguente inammissibilità delle eccezioni concernenti la nullità della notifica dell'invito a dedurre e l'intervenuta prescrizione dell'azione. Occorre evidenziare che l'eccezione di intervenuta prescrizione veniva articolata sulla dedotta nullità della notifica dell'invito a dedurre, laddove tale atto deve ritenersi, al contrario, idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.
4. La domanda proposta dalla Procura merita accoglimento, ancorché con rideterminazione del quantum risarcitorio, da liquidarsi nella complessiva somma di 680,00 euro, così ripartita: 340,00 euro per il pregiudizio patrimoniale e 340,00 euro per il danno all'immagine.
4.1. La responsabilità del convenuto emerge incontrovertibilmente dagli accertamenti istruttori compendiati nella sentenza penale di primo grado. La produzione di un certificato medico falso al fine di conseguire un'illegittima astensione dal servizio integra, infatti, la fattispecie tipica dell'assenteismo fraudolento, sanzionata dall'ordinamento non solo penalmente ma anche sul piano della responsabilità amministrativo-contabile, attraverso la previsione del duplice ristoro del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale all'immagine della Pubblica amministrazione.
4.2. In relazione al danno patrimoniale, la quantificazione operata dalla Procura, pari a 340,00 euro, corrispondenti alle retribuzioni corrisposte per le quattro giornate di assenza indebita, risulta congruamente documentata e deve essere integralmente confermata, costituendo il ristoro della perdita economica direttamente subita dall'erario per effetto della prestazione lavorativa non dovuta e cionondimeno retribuita.
4.3. Più articolata si presenta la determinazione del danno all'immagine; la presunzione di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20 del 1994 – in virtù della quale, salva prova contraria, il danno è determinato in misura pari al doppio dell’utilità illecitamente percepita – postula, quale indefettibile presupposto applicativo, l'intervenuto accertamento, con sentenza passata in giudicato, della sussistenza di un reato contro la pubblica amministrazione. Nella specie, tale condizione non si verifica, posto che il convenuto, già imputato nel procedimento penale, è stato prosciolto in grado d'appello. Anche a voler estendere in via analogica il menzionato criterio, occorre rimarcare che esso riveste natura di presunzione semplice, suscettibile di essere derogata mediante il ricorso ai canoni equitativi elaborati dalla giurisprudenza contabile. Siffatta determinazione equitativa del pregiudizio all'immagine valorizza, segnatamente: la gravità della condotta, l'intensità del coefficiente soggettivo (dolo o colpa grave), l'eventuale risonanza mediatica della vicenda e il disvalore percepito all'interno del contesto organizzativo ove l'illecito è stato perpetrato.
4.3.1. Applicando siffatti parametri al caso di specie, il Collegio ritiene che la condotta posta in essere dal convenuto, pur oggettivamente illecita e sorretta da dolo, presenti una connotazione lesiva di limitata offensività. Depongono in tal senso la circostanza che l'episodio si è risolto in un arco temporale circoscritto di quattro giornate, la non abitualità del comportamento, attestata dall'incensuratezza del servizio prestato per oltre trent'anni alle dipendenze dell'Amministrazione, nonché la risonanza mediatica contenuta, essendosi la vicenda diffusa esclusivamente attraverso un articolo e un breve trafiletto pubblicati su una testata giornalistica a diffusione locale, peraltro privi di particolare enfatizzazione e correttamente qualificanti il convenuto nella sua veste professionale di fotografo dell'Esercito.
4.3.2. Tali elementi, valutati nella loro complessiva portata, inducono a quantificare equitativamente il danno all'immagine in misura corrispondente a quella del danno patrimoniale accertato, ossia in 340,00 euro. Detta somma, pur contenuta, appare idonea a soddisfare la funzione riparatoria propria della responsabilità erariale, tenuto conto della peculiarità del caso concreto e della necessità di ancorare la liquidazione equitativa a criteri di proporzionalità e adeguatezza rispetto all'effettiva offensività della condotta.
4.4. In conclusione, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti sopra delineati, condannandosi il convenuto alla corresponsione, in favore dell'Amministrazione, dell'importo di 680,00 euro, oltre al ricalcolo del valore monetario (cd. rivalutazione) ex die della condotta lesiva, segnatamente a far data dalla presentazione del documento certificativo non veritiero.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il sig. ES LI al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della complessiva somma di euro 680,00 euro, oltre a:
· rivalutazione monetaria a far data dalla verificazione del fatto dannoso, segnatamente dall'11 agosto 2014 – data di presentazione del certificato medico non conforme al vero – fino alla pubblicazione della presente sentenza;
· interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
· spese di giustizia, che si liquidano in complessivi euro 299,02(Duecentonovantanove/02).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, in esito alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 Il Giudice estensore Il Presidente
CO LI RD TU
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 27/03/2026 Il Funzionario
AN TO
f.to digitalmente