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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2024, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2974/2023 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P. VA , costituita con DGRC n. Parte_1 P.VA_1
505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv.to
Mariarosaria Dessi (C.F. ) in virtù di procura C.F._1 generale per atto pubblico per Notaio dott. Persona_1 registrato a Napoli in data 06/02/2023 al n. 2324 serie 1T, elett.te domiciliato con lo stesso presso l CP_1
, in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66
[...]
Opponente E
con sede legale in Milano, P.I.V.A. , CP_2 P.VA_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott.
rappresentata, assistita e difesa Controparte_3 dall'avv. Antonio Borraccino (C.F. , CodiceFiscale_2 componente e legale rappresentante dell'associazione professionale ” e dall'avv. Barbara Alari Controparte_4
(C.F. , in forza di procura generale alle CodiceFiscale_3 liti conferita con atto in data 12 maggio 2023 autenticato dal
Notaio di Rozzano al n. 46655 Rep., con essi Persona_2
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2974/2023 R.G.A.C.
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni
Terreri, sito in Napoli, Piazza Francese n. 1/3
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 20 febbraio 2024
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
Con atto di citazione notificato il 12.06.2023, la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 672/2023 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 29.04./02.05.2023, col quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro 148.106,94, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione l'opponente eccepiva l'infondatezza della domanda dovuta alla mancanza del contratto scritto, dando, comunque, atto di aver parzialmente pagato quanto ingiuntole, da non ritenersi una forma di riconoscimento del debito.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con quanto di conseguenza, con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza CP_2 dell'opposizione ed instando per il suo rigetto, dando atto del parziale pagamento ricevuto.
All'esito della prima udienza in cui comparivano i legali delle parti, lo scrivente – nello sciogliere la riserva – provvedeva come da ordinanza del 06.12.2023.
Ciò rammentato, nel merito è a dirsi che il ricorso monitorio non appare fondato: il parziale pagamento, tuttavia, comporta la revoca del decreto ingiuntivo de quo e la condanna dell'opponente per il residuale importo.
. 2 N. 2974/2023 R.G.A.C.
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr, ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
2. Date per note alle parti le circostanze di causa, in breve è a dirsi che l'opposta ha agito in sede monitoria ponendo a base le fatture – in atti - (e per le causali) ivi indicate: in sostanza, la le aveva CP_2 emesse in forza di varie aggiudicazioni con determine dirigenziali per la fornitura di apparecchiature in service e materiale di consumo e reagenti per i
Part Laboratori di Analisi e della , Org_1 Org_2 previa fornitura dei relativi bene e servizi, a fronte degli ordini sottoscritti dagli Enti, nonché 4 fatture per interessi di mora, ex D. Lgs. 231/2002.
Come già datone atto in corso di lite, sostanzialmente una è la questione giuridica da valutare, ossia se la documentazione agli atti di causa costituisca valido ed efficace accordo negoziale.
In limine litis va rilevato che, contrariamente a quanto asserito, già il fatto del parziale pagamento è sintomo
Part di un riconoscimento del debito da parte della avendo la ricevuto parte dello stesso finanche CP_2
. 3 N. 2974/2023 R.G.A.C.
prima del deposito del ricorso monitorio (sì smentendo l'asserzione che fosse stato effettuato a titolo precauzionale).
Part A fondamento della sua eccezione la richiamava le disposizioni contenute nella convenzione quadro sottoscritta tra la e la in CP_2 CP_5 data 5 Ottobre 2020, laddove viene previsto che la stipula della convenzione non è fonte di obbligazioni né per quale stazione appaltante e centrale CP_5 di committenza, né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le amministrazioni ed il fornitore risultato aggiudicatario per singolo lotto, in base alle modalità e ai termini indicati nella convenzione e relativi allegati.
Smentita per tabulas è l'eccezione inerente al difetto di un valido contatto scritto, sollevata dall' Parte_2
[...]
Al riguardo, parte delle fatture azionate trovano la propria fonte negoziale nella “Convenzione per la fornitura di sistemi analitici automatici dedicati alla ricerca di emoglobina umana nelle feci destinati alle
della sottoscritta, in data CP_6 Org_2
5/10/2020, tra e e nel Controparte_5 CP_2 successivo atto di adesione alla Convenzione dell'
[...]
– Deliberazione del Direttore Generale n. Parte_2
922 del 4/12/2020 (e successive Determinazioni di rettifica per mero errore materiale). Infatti, l'art. 4 della Convenzione, intestata “Durata della Convenzione e dei Contratti attuativi”, recita: “La Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le
Amministrazioni Contraenti potranno emettere l'Atto di
. 4 N. 2974/2023 R.G.A.C.
Adesione, documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra le stesse e il Parte_3
Fornitore. … A seguito dell'emissione dell'Atto di
Adesione, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello
Schema di Convenzione. La durata di ciascun “Contratto attuativo” è pari a 60 (sessante) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo”.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 922 del
04/12/2020, l' aderiva alla Convenzione Parte_2 per la fornitura de qua: quindi, a seguito dell'atto di adesione, veniva emesso l'“Ordinativo di fornitura –
Convenzione fornitura di sistemi analitici automatici dedicati alla ricerca di emoglobina umana nelle feci destinate alle della per CP_6 Org_2
l'importo di spesa complessivo di € 344.235,60.
L'opposta, pertanto, provvedeva alla consegna, all'installazione e al collaudo delle apparecchiature oggetto della convenzione, provvedendo, previo ricevimento degli ordini dell' alla Parte_2 fornitura dei prodotti e dei materiali di consumo.
Altre fatture (del monitorio) hanno per oggetto la fornitura di reagenti consumabili per l'esecuzione degli esami di ematologia da effettuarsi sulle strumentazioni in dotazione presso i Laboratori afferenti l' Parte_2
, di cui la è risultata essere
[...] CP_2 affidataria in forza del Determinazione Dirigenziale n.
982 del 23/09/2021 per un importo pari ad € 99.900,00
(oltre VA).
Nella citata Determinazione veniva espressamente disposta, ex art. 8, co. 1, lett a), L. 120/2020,
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza. Con
. 5 N. 2974/2023 R.G.A.C.
comunicazione del 29/9/2021 la preso atto CP_2 dell'affidamento, sottoponeva all' la Parte_2 propria proposta per la fornitura in questione, che veniva accettata dall'Ente mediante l'emissione dei relativi ordini, a fronte dei quali la CP_2 eseguiva le forniture richieste.
Le ulteriori fatture ingiunte, infine, hanno per oggetto la fornitura di prodotti per sistemi Diagnostici per ematologia che è stata affidata alla con CP_2
Determinazione Dirigenziale n. 36 del 14/01/2021: in essa
è dato leggere che la fornitura in questione ha per oggetto prodotti infungibili in relazione alle strumentazioni per l'esame emocromocitometrico in dotazione ai Laboratori Organizzazione_3
Torre del Greco Castellamare di Stabia, Boscotrecase e
Poliena Trocchia. A fronte del menzionato affidamento, la provvedeva, previa emissione dell'ordine CP_2 dell'Ente, ad eseguire la richiesta fornitura (tutto quanto testé riportato trova riscontri documentali in atti).
2.1. Quanto al perfezionamento dei contratti con la P.A., condividendo le relative argomentazioni dell'opposta, si osserva che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale – alla stregua di quanto sancito dagli artt. 16 e 17 R.D. 18/11/1923, n. 2440, ancorché quest'ultima agisca “iure privatorum”, i contratti devono rivestire a pena di nullità la forma scritta e devono di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi prevista dall'art. 17 r.d. 18/11/1923 n.
2440, di contratti conclusi con imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali,
. 6 N. 2974/2023 R.G.A.C.
a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio
(cfr. Cass. 22/3/2010 n. 6827; Cass. 17/3/2015 n. 5263;
Cass. 17/672016 n. 12540; Cass. 22/6/2018 n. 16562).
La tipologia delle forniture de quibus, avente ad oggetto dispositivi sanitari e Reagenti e materiale di consumo, riveste senza dubbio i caratteri di strumentalità dell'erogazione del servizio sanitario anche di urgenza, richiamato dall'art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440, norma che autorizza, come detto, la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, di contratti di fornitura intercorrenti con imprese commerciali: ne deriva, quindi, che per detti dispositivi deve ritenersi consentita la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza (v.
Trib. Napoli Sentenza n. 51/2020 del 7/1/2020 – in atti, sub doc. 15).
Sulla questione è intervenuta anche una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione la n. 9775/2022 del
25/3/2022 con cui è stato statuito, sanando il contrasto registratosi all'interno della Suprema Corte che, per la valida stipulazione dei contratti con la P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata, con le ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 r.d. n. 2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono assumere la forma dell'atto amministrativo.
In concreto, la forma solenne può dirsi rispettata sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa, in
. 7 N. 2974/2023 R.G.A.C.
cui il privato formuli la proposta in seno ad una domanda tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione attraverso il rilascio del medesimo atto invocato.
Tale modello di formazione del vincolo contrattuale risulta, infatti compatibile con il citato art. 17 r.d.
n. 2440/1923, in quanto l'istanza del privato si atteggia a proposta negoziale, accettata dall'amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso.
Sulla base di quanto esposto ed alla luce della documentazione prodotta in atti (condivisibilmente l'opposta asseriva che) risulta che tutte le fatture oggetto del D.I. opposto si basano su un valido titolo negoziale che si è perfezionato:
- per quanto riguarda la fornitura di sistemi analitici automatici dedicati alla ricerca di emoglobina umana nelle feci destinati alle AA.SS.LL. della Org_2
, di cui alla “Convenzione per la fornitura di
[...] sistemi analitici automatici dedicati alla ricerca di emoglobina umana nelle feci destinati alle AA.SS.LL. della sottoscritta, in data 5/10/2020 Org_2 tra e con l'atto di Controparte_5 CP_2 adesione alla Convenzione dell' di cui Parte_2 alla Deliberazione del Direttore Generale n. 2922 del
4/12/2020 (e successive Determinazioni di rettifica per mero errore materiale), - per quanto concerne le la fornitura di reagenti consumabili per l'esecuzione degli esami di ematologia da effettuarsi sulle strumentazioni in dotazione presso i Laboratori afferenti l' Parte_2
con la formulazione, da parte di a
[...] CP_2 seguito dell'affidamento della fornitura di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 982 del 23/09/2021 per un
. 8 N. 2974/2023 R.G.A.C.
importo pari ad €. 99.900,00 (oltre VA), della relativa proposta economica e l'accettazione da parte dell'
[...] mediante l'emissione dei relativi ordini;
- Parte_2 fornitura di prodotti per sistemi Diagnostici per ematologia che è stata affidata a con CP_2
Determinazione Dirigenziale n. 36 del 14/01/2021, mediante lo scambio a distanza di comunicazioni: a fronte dell'ordine dell'Ente inoltrato dall' la Parte_2 società fornitrice ha accettato l'ordine ed eseguito la propria prestazione, provvedendo alla consegna della merce ordinata, peraltro non contestata.
In definitiva, all'opposta spetta l'importo di €
112.980,74, sì determinato sottraendo quanto Part pacificamente corrisposto dalla : ne consegue, pertanto, che il decreto ingiuntivo va, come già anticipato, revocato, con la condanna di parte opponente al pagamento di tal importo, oltre interessi dalla domanda al saldo.
3. Le spese di lite, invece, vanno interamente compensate attesa l'ingiustificata assenza del l.r. dell'opposta in sede di prima udienza ovvero di persona appositamente delegata: al riguardo, il legislatore è intervenuto sul punto, modificando l'art. 183 cpc, sul rilievo che la presenza delle parti personalmente viene richiesta per consentire al giudice di tentare una fattiva conciliazione tra le stesse e di poter formulare una proposta ex art. 185 bis cpc.
Part Nello specifico, il legale della era munito di delega al riguardo, contrariamente a parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei Parte_1
. 9 N. 2974/2023 R.G.A.C.
confronti della disattesa ogni istanza, CP_2 eccezione e deduzione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente al pagamento, in favore della dell'importo di € 112.980,74, oltre CP_2 interessi come indicati;
c) compensa integralmente le spese processuali.
Torre Annunziata, 17 aprile 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2974/2023 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P. VA , costituita con DGRC n. Parte_1 P.VA_1
505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv.to
Mariarosaria Dessi (C.F. ) in virtù di procura C.F._1 generale per atto pubblico per Notaio dott. Persona_1 registrato a Napoli in data 06/02/2023 al n. 2324 serie 1T, elett.te domiciliato con lo stesso presso l CP_1
, in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66
[...]
Opponente E
con sede legale in Milano, P.I.V.A. , CP_2 P.VA_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott.
rappresentata, assistita e difesa Controparte_3 dall'avv. Antonio Borraccino (C.F. , CodiceFiscale_2 componente e legale rappresentante dell'associazione professionale ” e dall'avv. Barbara Alari Controparte_4
(C.F. , in forza di procura generale alle CodiceFiscale_3 liti conferita con atto in data 12 maggio 2023 autenticato dal
Notaio di Rozzano al n. 46655 Rep., con essi Persona_2
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2974/2023 R.G.A.C.
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni
Terreri, sito in Napoli, Piazza Francese n. 1/3
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 20 febbraio 2024
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
Con atto di citazione notificato il 12.06.2023, la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 672/2023 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 29.04./02.05.2023, col quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro 148.106,94, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione l'opponente eccepiva l'infondatezza della domanda dovuta alla mancanza del contratto scritto, dando, comunque, atto di aver parzialmente pagato quanto ingiuntole, da non ritenersi una forma di riconoscimento del debito.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con quanto di conseguenza, con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza CP_2 dell'opposizione ed instando per il suo rigetto, dando atto del parziale pagamento ricevuto.
All'esito della prima udienza in cui comparivano i legali delle parti, lo scrivente – nello sciogliere la riserva – provvedeva come da ordinanza del 06.12.2023.
Ciò rammentato, nel merito è a dirsi che il ricorso monitorio non appare fondato: il parziale pagamento, tuttavia, comporta la revoca del decreto ingiuntivo de quo e la condanna dell'opponente per il residuale importo.
. 2 N. 2974/2023 R.G.A.C.
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr, ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
2. Date per note alle parti le circostanze di causa, in breve è a dirsi che l'opposta ha agito in sede monitoria ponendo a base le fatture – in atti - (e per le causali) ivi indicate: in sostanza, la le aveva CP_2 emesse in forza di varie aggiudicazioni con determine dirigenziali per la fornitura di apparecchiature in service e materiale di consumo e reagenti per i
Part Laboratori di Analisi e della , Org_1 Org_2 previa fornitura dei relativi bene e servizi, a fronte degli ordini sottoscritti dagli Enti, nonché 4 fatture per interessi di mora, ex D. Lgs. 231/2002.
Come già datone atto in corso di lite, sostanzialmente una è la questione giuridica da valutare, ossia se la documentazione agli atti di causa costituisca valido ed efficace accordo negoziale.
In limine litis va rilevato che, contrariamente a quanto asserito, già il fatto del parziale pagamento è sintomo
Part di un riconoscimento del debito da parte della avendo la ricevuto parte dello stesso finanche CP_2
. 3 N. 2974/2023 R.G.A.C.
prima del deposito del ricorso monitorio (sì smentendo l'asserzione che fosse stato effettuato a titolo precauzionale).
Part A fondamento della sua eccezione la richiamava le disposizioni contenute nella convenzione quadro sottoscritta tra la e la in CP_2 CP_5 data 5 Ottobre 2020, laddove viene previsto che la stipula della convenzione non è fonte di obbligazioni né per quale stazione appaltante e centrale CP_5 di committenza, né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le amministrazioni ed il fornitore risultato aggiudicatario per singolo lotto, in base alle modalità e ai termini indicati nella convenzione e relativi allegati.
Smentita per tabulas è l'eccezione inerente al difetto di un valido contatto scritto, sollevata dall' Parte_2
[...]
Al riguardo, parte delle fatture azionate trovano la propria fonte negoziale nella “Convenzione per la fornitura di sistemi analitici automatici dedicati alla ricerca di emoglobina umana nelle feci destinati alle
della sottoscritta, in data CP_6 Org_2
5/10/2020, tra e e nel Controparte_5 CP_2 successivo atto di adesione alla Convenzione dell'
[...]
– Deliberazione del Direttore Generale n. Parte_2
922 del 4/12/2020 (e successive Determinazioni di rettifica per mero errore materiale). Infatti, l'art. 4 della Convenzione, intestata “Durata della Convenzione e dei Contratti attuativi”, recita: “La Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le
Amministrazioni Contraenti potranno emettere l'Atto di
. 4 N. 2974/2023 R.G.A.C.
Adesione, documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra le stesse e il Parte_3
Fornitore. … A seguito dell'emissione dell'Atto di
Adesione, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello
Schema di Convenzione. La durata di ciascun “Contratto attuativo” è pari a 60 (sessante) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo”.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 922 del
04/12/2020, l' aderiva alla Convenzione Parte_2 per la fornitura de qua: quindi, a seguito dell'atto di adesione, veniva emesso l'“Ordinativo di fornitura –
Convenzione fornitura di sistemi analitici automatici dedicati alla ricerca di emoglobina umana nelle feci destinate alle della per CP_6 Org_2
l'importo di spesa complessivo di € 344.235,60.
L'opposta, pertanto, provvedeva alla consegna, all'installazione e al collaudo delle apparecchiature oggetto della convenzione, provvedendo, previo ricevimento degli ordini dell' alla Parte_2 fornitura dei prodotti e dei materiali di consumo.
Altre fatture (del monitorio) hanno per oggetto la fornitura di reagenti consumabili per l'esecuzione degli esami di ematologia da effettuarsi sulle strumentazioni in dotazione presso i Laboratori afferenti l' Parte_2
, di cui la è risultata essere
[...] CP_2 affidataria in forza del Determinazione Dirigenziale n.
982 del 23/09/2021 per un importo pari ad € 99.900,00
(oltre VA).
Nella citata Determinazione veniva espressamente disposta, ex art. 8, co. 1, lett a), L. 120/2020,
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza. Con
. 5 N. 2974/2023 R.G.A.C.
comunicazione del 29/9/2021 la preso atto CP_2 dell'affidamento, sottoponeva all' la Parte_2 propria proposta per la fornitura in questione, che veniva accettata dall'Ente mediante l'emissione dei relativi ordini, a fronte dei quali la CP_2 eseguiva le forniture richieste.
Le ulteriori fatture ingiunte, infine, hanno per oggetto la fornitura di prodotti per sistemi Diagnostici per ematologia che è stata affidata alla con CP_2
Determinazione Dirigenziale n. 36 del 14/01/2021: in essa
è dato leggere che la fornitura in questione ha per oggetto prodotti infungibili in relazione alle strumentazioni per l'esame emocromocitometrico in dotazione ai Laboratori Organizzazione_3
Torre del Greco Castellamare di Stabia, Boscotrecase e
Poliena Trocchia. A fronte del menzionato affidamento, la provvedeva, previa emissione dell'ordine CP_2 dell'Ente, ad eseguire la richiesta fornitura (tutto quanto testé riportato trova riscontri documentali in atti).
2.1. Quanto al perfezionamento dei contratti con la P.A., condividendo le relative argomentazioni dell'opposta, si osserva che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale – alla stregua di quanto sancito dagli artt. 16 e 17 R.D. 18/11/1923, n. 2440, ancorché quest'ultima agisca “iure privatorum”, i contratti devono rivestire a pena di nullità la forma scritta e devono di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi prevista dall'art. 17 r.d. 18/11/1923 n.
2440, di contratti conclusi con imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali,
. 6 N. 2974/2023 R.G.A.C.
a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio
(cfr. Cass. 22/3/2010 n. 6827; Cass. 17/3/2015 n. 5263;
Cass. 17/672016 n. 12540; Cass. 22/6/2018 n. 16562).
La tipologia delle forniture de quibus, avente ad oggetto dispositivi sanitari e Reagenti e materiale di consumo, riveste senza dubbio i caratteri di strumentalità dell'erogazione del servizio sanitario anche di urgenza, richiamato dall'art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440, norma che autorizza, come detto, la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, di contratti di fornitura intercorrenti con imprese commerciali: ne deriva, quindi, che per detti dispositivi deve ritenersi consentita la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza (v.
Trib. Napoli Sentenza n. 51/2020 del 7/1/2020 – in atti, sub doc. 15).
Sulla questione è intervenuta anche una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione la n. 9775/2022 del
25/3/2022 con cui è stato statuito, sanando il contrasto registratosi all'interno della Suprema Corte che, per la valida stipulazione dei contratti con la P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata, con le ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 r.d. n. 2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono assumere la forma dell'atto amministrativo.
In concreto, la forma solenne può dirsi rispettata sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa, in
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cui il privato formuli la proposta in seno ad una domanda tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione attraverso il rilascio del medesimo atto invocato.
Tale modello di formazione del vincolo contrattuale risulta, infatti compatibile con il citato art. 17 r.d.
n. 2440/1923, in quanto l'istanza del privato si atteggia a proposta negoziale, accettata dall'amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso.
Sulla base di quanto esposto ed alla luce della documentazione prodotta in atti (condivisibilmente l'opposta asseriva che) risulta che tutte le fatture oggetto del D.I. opposto si basano su un valido titolo negoziale che si è perfezionato:
- per quanto riguarda la fornitura di sistemi analitici automatici dedicati alla ricerca di emoglobina umana nelle feci destinati alle AA.SS.LL. della Org_2
, di cui alla “Convenzione per la fornitura di
[...] sistemi analitici automatici dedicati alla ricerca di emoglobina umana nelle feci destinati alle AA.SS.LL. della sottoscritta, in data 5/10/2020 Org_2 tra e con l'atto di Controparte_5 CP_2 adesione alla Convenzione dell' di cui Parte_2 alla Deliberazione del Direttore Generale n. 2922 del
4/12/2020 (e successive Determinazioni di rettifica per mero errore materiale), - per quanto concerne le la fornitura di reagenti consumabili per l'esecuzione degli esami di ematologia da effettuarsi sulle strumentazioni in dotazione presso i Laboratori afferenti l' Parte_2
con la formulazione, da parte di a
[...] CP_2 seguito dell'affidamento della fornitura di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 982 del 23/09/2021 per un
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importo pari ad €. 99.900,00 (oltre VA), della relativa proposta economica e l'accettazione da parte dell'
[...] mediante l'emissione dei relativi ordini;
- Parte_2 fornitura di prodotti per sistemi Diagnostici per ematologia che è stata affidata a con CP_2
Determinazione Dirigenziale n. 36 del 14/01/2021, mediante lo scambio a distanza di comunicazioni: a fronte dell'ordine dell'Ente inoltrato dall' la Parte_2 società fornitrice ha accettato l'ordine ed eseguito la propria prestazione, provvedendo alla consegna della merce ordinata, peraltro non contestata.
In definitiva, all'opposta spetta l'importo di €
112.980,74, sì determinato sottraendo quanto Part pacificamente corrisposto dalla : ne consegue, pertanto, che il decreto ingiuntivo va, come già anticipato, revocato, con la condanna di parte opponente al pagamento di tal importo, oltre interessi dalla domanda al saldo.
3. Le spese di lite, invece, vanno interamente compensate attesa l'ingiustificata assenza del l.r. dell'opposta in sede di prima udienza ovvero di persona appositamente delegata: al riguardo, il legislatore è intervenuto sul punto, modificando l'art. 183 cpc, sul rilievo che la presenza delle parti personalmente viene richiesta per consentire al giudice di tentare una fattiva conciliazione tra le stesse e di poter formulare una proposta ex art. 185 bis cpc.
Part Nello specifico, il legale della era munito di delega al riguardo, contrariamente a parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei Parte_1
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confronti della disattesa ogni istanza, CP_2 eccezione e deduzione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente al pagamento, in favore della dell'importo di € 112.980,74, oltre CP_2 interessi come indicati;
c) compensa integralmente le spese processuali.
Torre Annunziata, 17 aprile 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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