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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2988/2023 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia G. Nigri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2988/2023 R.G. riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del
07.05.2025, vertente
Tra
, nato a [...] S.G. (TA) il 25.01.1972 (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. , nato a [...]
[...] C.F._2 Parte_3
Marzano di S.G. (TA) il 24.03.1973 (C.F. ), e , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
25.12.1963 (C.F. ) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Turso (c.f.: C.F._4
ed elettivamente domiciliati in Fragagnano in Via Vittorio Emanuele n.81come da C.F._5
mandato in calce al ricorso;
ricorrenti
E
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall' avvocato Anita Verduci (C.F. ), giusta procura generale alle liti per atto CodiceFiscale_6
del Notaio Dott. repertorio n. 55418 raccolta n. 16104, registrata in Roma 5 il 4 maggio Persona_1
2022 al n. 5514 serie 1/T, (all.1) elettivamente domiciliata presso di Filiale di Controparte_2
Taranto ivi corrente in via C. Giovinazzi 78;
resistente
, nata il [...] a [...] c. f. , e , CP_3 C.F._7 Controparte_4 nato il [...] a [...] c. f. , rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._8 Luigi De Gaetano, C.F. , ed elettivamente domiciliati in Corigliano-Rossano (A.U. C.F._9
Corigliano) alla Via M. Montessori come da mandato in calce all'atto di intervento;
intervenienti volontari
Conclusioni: come da note di udienza a trattazione scritta del 07/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex artt.281-decies e 281-undecies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti nella qualità di eredi della de cuius , deceduta ab intestato in data 01.10.2022, hanno Persona_2
convenuto in giudizio al fine di ottenere la liquidazione della propria quota n.5 Controparte_1 [...]
alla stessa intestati. Controparte_5
Deducevano che aveva intrattenuto rapporti di credito con le , filiale Persona_2 Controparte_1
di San Marzano di S.G. ed era titolare di n.5 dematerializzati BFP3x4 e precisamente: Controparte_5
1) BFP3x4 emesso in data 13.11.2020 di € 25.000,00; 2) emesso in data 14.11.2020 di € 12.500,00; 3) CP_5
emesso in data 05.05.2021 di € 5.000,00; 4) emesso in data 19.01.2022 di € 5.000,00; 5) CP_5 CP_5
emesso in data 29.06.2022 di € 10.000,00 per l'importo complessivo di € 57.550,00 e collegati al CP_5
libretto di risparmio n.51027419 .
Affermavano e documentavano che unici eredi della de cuius risultavano essere i nipoti , Parte_1 nato a [...] S.G. il 25.01.1972, , nato a [...] il [...], Parte_2 Parte_3
, nato a [...] S.G. il 24.03.1977, tutti figli di , nata a [...] S.G. il
[...] Persona_3
2.2.1942 ed ivi deceduta il 22.10.2020, sorella della de cuius e , Persona_2 Parte_4
nato a [...] il [...], nonchè nato a [...] S.G. il 02.02.1965 e Controparte_4 CP_3
, nata a [...] il [...], tutti figli di , nata a [...] S.G. il
[...] Persona_4
19.04.1945 e deceduta in Padova il 29.03.1985, anch'essa sorella di . Persona_2
Aggiungevano che deceduta , senza aver fatto testamento, tali buoni erano caduti in Persona_2 successione e a , , spettava la complessiva quota di ½, del loro valore Parte_2 Pt_3 Pt_1
pari ad € 28.750,00, atteso che le somme rinvenienti dai predetti buoni fruttiferi postali ammontavano ad euro 57.500 , mentre ai nipoti , e spettava l'altra Parte_4 CP_3 Controparte_4
complessiva quota di ½, pari ad € 28.750,00.
Dovendo la somma di € 28.750,00 essere suddivisa per “ capi “ e, quindi in numero di 3, ai predetti nipoti
, e era destinata la somma di € 9.583,33 ciascuno (€ 28.750,00:3= € Parte_1 Pt_3 Parte_2
9.583,33), maggiorata degli interessi maturati pro quota su ogni singolo buono postale dalla data di emissione sino alla riscossione degli stessi e che anche la somma di € 28.750,00 spettante ai nipoti , Parte_4 e andava suddivisa per “ capi “, e, quindi in numero di 3, per cui anche ai CP_3 Controparte_4
predetti nipoti , e spettava la somma di € 9.583,33 ciascuno (€ Parte_4 CP_3 CP_4
28.750,00:3= € 9.583,33) maggiorata degli interessi maturati su ogni singolo buono postale dalla data di emissione sino alla riscossione degli stessi.
Rappresentavano inoltre i ricorrenti di avere richiesto in più occasioni a la liquidazione della CP_1
quota ad essi spettante, ma che la convenuta aveva sempre risposto che a tal fine fosse necessario l'assenso di tutti gli eredi e la contemporanea presenza fisica degli stessi per il rilascio di una quietanza congiunta o, in alternativa, un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Evidenziavano che tale richiesta era infondata in quanto la necessità della “quietanza simultanea” di tutti gli aventi diritto per la liquidazione delle somme portate dai BFP dematerializzati la cui liquidazione va a confluire sul libretto di risparmio collegato, deve ritenersi esclusa alla luce del Decreto del Ministro del
Tesoro del 19.12.2000 che ha introdotto la nuova disciplina dei BPF e del Decreto del Ministero dell'Economia del 6.6.2002 che ha introdotto la nuova disciplina dei libretti postali di risparmio.
Tali disposizioni non prevedono né per i libretti di risparmio né per i BPF alcuna regola specifica per il caso di decesso dell'intestatario o di uno dei cointestatari del libretto o del buono, confermando quindi, con l'abrogazione delle norme eccezionali di cui agli articoli 184 e 187 del D.P.R. n.256 del 1989, l'applicabilità per il futuro, della disciplina generale prevista dall'art.1292 c.c.,restando comunque impregiudicati eventuali diritti di rivalsa degli altri aventi diritto nei confronti di chi ha riscosso anche l'intero credito.
Per tali ragioni domandavano la condanna di , Filiale di San Marzano di S.G a scorporare Controparte_1
ed a versare in loro favore la quota dei buoni ad essi spettante nella misura di euro i € 9.583,33, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con atto di intervento volontario del 19.09.2023 si costituivano in giudizio e , CP_3 Controparte_4
in qualità di eredi di associandosi alle domanda proposta dai ricorrenti, esponendo Persona_2 anch'essi di aver sollecitato alla definizione bonaria della presente vertenza, onde evitare inutili CP_1 spese, da ultimo con lettera a.r. e pec del 19/7/2023, ma che l'Istituto interpellato non aveva dato alcuna risposta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2023 si costituiva in giudizio che Controparte_1
preliminarmente eccepiva il difetto di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. di tutti gli eredi e nel merito contestava quanto domandato da parte ricorrente, sostenendo che, secondo la legge, i crediti del de cuius non si devolvono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, con conseguente divieto per il singolo coerede di compiere atti individuali di disposizione dei crediti che gli spettano, fino allo scioglimento della stessa. Pertanto domandava: “- nel merito, dato atto dell'immediata disponibilità al pagamento di tutte le somme spettanti a favore di tutti gli aventi diritto – previa consegna degli originali dei buoni e previo espletamento della pratica successoria e della quietanza congiunta da parte degli stessi;
– accertare e dichiarare la legittimità dell'operato di
[...]
pienamente conforme al quadro normativo di riferimento e, per l'effetto, respingere la Controparte_1 domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente richiesta stabilire le somme che andranno liquidate in favore dei ricorrenti. - con vittoria di spese di lite.”.
La causa , istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data 07.05.2025 all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
********
Preliminarmente deve dichiararsi infondata l'eccezione sollevata dalla convenuta concernente la mancata osservanza delle disposizioni contemplanti il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi nel giudizio, in quanto proposta nonostante ed in seguito all'intervento spiegato nella presente causa da e CP_3 [...]
, i quali associandosi alle argomentazioni e richieste dei ricorrenti , hanno chiesto lo svincolo e CP_4
corresponsione in loro favore delle quote dei buoni fruttiferi a loro spettanti, sicchè il contraddittorio deve ritenersi integro.
Nel merito, le domande di parte attrice e quelle formulate dagli intervenuti eredi di , Persona_2 volte ad ottenere la liquidazione delle rispettive quote dei buoni da parte di sono fondate Controparte_1
e, come tali, devono essere accolte.
Non osta a tanto la mancata consegna della denuncia di successione della de cuius, lamentata da
[...]
, atteso che i ricorrenti hanno consegnato presso la filiale di San Marzano di San PP di P.I. la CP_1
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante i nominativi degli eredi;
il certificato di morte di
; lo stato di famiglia originario di e gli stati di famiglia originari Persona_2 Persona_2
loro e degli altri eredi intervenuti in giudizio.
Va infatti considerato che i buoni postali sono titoli a vista e, in quanto equiparati ai Titoli di Stato, non rientrano nell'attivo ereditario (cfr. l'art. 12 lett. i, d.lgs. n. 346/1990), con l'ovvia conseguenza che non vi è alcun obbligo di denunziarli nella dichiarazione di successione a differenza di quanto previsto dall'art. 48 del
D.Lgsl.346/1990 in relazione ai crediti risultanti da libretti postali intestati al de cuius ( cfr. Cass. I sez.
n.24639/2021 e Cass. Sez.VI sent. N.4280/2022).
In tal senso si è pronunciata la stessa amministrazione delle finanze con la Risol. del 13/7/1999 n. 115 – Min.
Finanze. Dip. Entrat Aff. Giuridici Serv. IV , dall'art. 28 comma settimo del D.lgsl n.346/1990 e tanto si evince dalla stessa dichiarazione di credito rilasciata da il 11/11/22 ed allegata agli atti. Controparte_1 Per il richiesto rimborso non deve inoltre ritenersi necessaria la quietanza congiunta di tutti gli eredi così come richiesto da atteso che l'art. 187 comma 1, del DPR 1/6/1989, n. 256, si applica in tema CP_1 di libretti di risparmio e non di buoni fruttiferi che, invece, circolano “a vista” e sono pagabili a vista presso l'ufficio postale di emissione, con facoltà di rimborso anche presso altri uffici postali . Inoltre essendo l'obbligazione divisibile, trattandosi di denaro, ben può essere corrisposta pro quota in favore di ciascuno dei legittimati, senza alcun danno per gli altri (cfr. in tal senso Cass. I Sez., n. 24639 del 13/9/2021 nonché da ultimo, Cass. Sez. VI, sentenza n. 4280/2022).
Da tale arresti si può trarre la fondata conclusione che l'art. 208 del DPR 256/1989 in materia postale è applicabile a tutti i casi di rimborso dei buoni ( facendo espresso riferimento al rimborso dei BFT), stabilendo che siano rimborsabili a vista. Tale norma preclude l'applicazione della disciplina prevista per i libretti postali, operando la clausola di salvezza di cui all'art. 203 d.P.R. 256/1989: “non può ritenersi applicabile la disciplina speciale (che deroga alla disciplina generale), prevista per una fattispecie differente (cioè per i libretti di risparmio), solo in virtù del rinvio non certo esplicito contenuto nell'art. 203, che, essendo norma derogatoria al principio generale previsto per tutti i crediti solidali, non può che essere di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi”.
In conclusione, in caso di buoni fruttiferi postali, trattandosi di somme di denaro e dunque obbligazioni divisibili, trova applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 1295 e ss. c.c. (salvo patto contrario,
l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori e di uno dei creditori in solido in proporzione alle rispettive quote) e 1314 c.c. ( se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte).
La è tenuta quindi a scorporare, dalla somma totale dei buoni fruttiferi, gli importi Controparte_1
dovuti ai richiedenti, tenendo a disposizione il residuo per gli altri coeredi, ma nel caso di specie a domanda di rimborso è stata avanzata pro quota da tutti gli eredi della de cuius , unica intestataria dei buoni.
Nel caso di specie i ricorrenti e gli intervenuti che hanno a loro volta si sono associati alla domanda dei ricorrenti hanno chiesto il pagamento degli importi corrispondenti alla quota di rispettiva spettanza, sul valore complessivo dei buoni postali fruttiferi intestato unicamente alla de cuius.
La quantificazione della pretesa di pagamento è stata, peraltro, operata secondo un calcolo non oggetto di specifica contestazione, ed è da ritenersi, pertanto, pacifica. Deve altresì darsi atto che essi hanno documentato la loro qualità di eredi dell'intestataria e che alcun rilievo al riguardo è stato sollevato da
[...]
. CP_1
Quanto al valore dei buoni postali fruttiferi, va rilevato che trattasi di buoni dematerializzati, ossia essi sono caratterizzati dall'assenza di un titolo cartaceo, legati a un Libretto di risparmio postale n.51027419. Pertanto, risulta provato che trattasi di cinque buoni del valore di 1) emesso il 13/11/2020 di € 25.000,00; 2)- CP_5
emesso il 14/11/2020 di € 12,500; 3) emesso il 5/5/2021 di € 5.000,00; 4) emesso il CP_5 CP_5 CP_5
19/1/2022 di € 5.000,00; 5) emesso il 29/6/2022 di € 10.000,00 così per complessivi € 57.500,00. CP_5
Ciò posto, passando alla liquidazione del valore delle quote spettanti a ciascuno degli aventi diritto costituiti, va anzitutto rilevato che gli eredi di sono i nipoti , , Persona_2 Parte_2 Pt_3
ai quali spetta la complessiva quota di ½, pari ad € 28.750,00, sul totale delle somme rinvenienti dai Pt_1
predetti buoni fruttiferi postali (57.500 : 2= € 28.750,00), mentre ai nipoti , Parte_4 CP_3
e spetta l'altra complessiva quota di ½, pari ad € 28.750,00, sul totale delle somme Controparte_4
rinvenienti dai predetti buoni fruttiferi postali (57.500 : 2= € 28.750,00); che la somma di € 28.750,00 spettante ai nipoti va suddivisa per “ capi “ e, quindi in numero di 3, per cui ai predetti nipoti Pt_2
, e spetta la somma di € 9.583,33 ciascuno (€ 28.750,00:3= € 9.583,33), Parte_1 Pt_3 Parte_2
maggiorata degli interessi maturati pro quota su ogni singolo buono postale dalla data di emissione sino alla riscossione degli stessi;
che anche la somma di € 28.750,00 spettante ai nipoti , Parte_4 CP_3
e va suddivisa per “ capi “, e, quindi in numero di 3, per cui ai predetti nipoti
[...] Controparte_4 [...]
, e spetta la somma di € 9.583,33 ciascuno (€ 28.750,00:3= € 9.583,33) Parte_4 CP_3 CP_4
maggiorata degli interessi maturati su ogni singolo buono postale dalla data di emissione sino alla riscossione degli stessi.
In base al principio della soccombenza deve essere condannata alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore dei ricorrenti e degli intervenuti.
Alla liquidazione si provvede sulla base del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata, con applicazione dei parametri nella misura prossima al minimo , in considerazione della contenuta difficoltà della causa e con l'aumento previsto per il numero delle persone assistite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- condanna a liquidare in favore di , Controparte_1 Parte_1 Parte_5
, , e la quota di 1/6 ,pari ad euro € 9.583,33
[...] Parte_4 CP_3 Controparte_4 ciascuno, dell'importo complessivo di € 57.550,00 dei seguenti Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati emessi da Filiale di San Marzano di S.G. : CP_5 Controparte_1 1) emesso in data 13.11.2020 di € 25.000,00; CP_5
2) emesso in data 14.11.2020 di € 12.500,00; CP_5
3) emesso in data 05.05.2021 di € 5.000,00; CP_5
4) emesso in data 19.01.2022 di € 5.000,00; CP_5
5) emesso in data 29.06.2022 di € 10.000,00 tutti collegati al libretto di risparmio n.51027419 . e CP_5
intestati alla defunta , nata a [...] il [...], oltre agli Persona_2
interessi maturati su tali somme sino al saldo;
- condanna Filiale di San Marzano di S.G. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
Michele Turso, dichiaratosi antistatario che si liquidano in € 4.800 ,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, nonché in favore dell'avv. Luigi De Gaetano dichiaratosi antistatario che si liquidano in € 2.400,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Taranto, il 29.09.2025.
Il Giudice
dr.ssa Patrizia G. Nigri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia G. Nigri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2988/2023 R.G. riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del
07.05.2025, vertente
Tra
, nato a [...] S.G. (TA) il 25.01.1972 (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. , nato a [...]
[...] C.F._2 Parte_3
Marzano di S.G. (TA) il 24.03.1973 (C.F. ), e , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
25.12.1963 (C.F. ) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Turso (c.f.: C.F._4
ed elettivamente domiciliati in Fragagnano in Via Vittorio Emanuele n.81come da C.F._5
mandato in calce al ricorso;
ricorrenti
E
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall' avvocato Anita Verduci (C.F. ), giusta procura generale alle liti per atto CodiceFiscale_6
del Notaio Dott. repertorio n. 55418 raccolta n. 16104, registrata in Roma 5 il 4 maggio Persona_1
2022 al n. 5514 serie 1/T, (all.1) elettivamente domiciliata presso di Filiale di Controparte_2
Taranto ivi corrente in via C. Giovinazzi 78;
resistente
, nata il [...] a [...] c. f. , e , CP_3 C.F._7 Controparte_4 nato il [...] a [...] c. f. , rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._8 Luigi De Gaetano, C.F. , ed elettivamente domiciliati in Corigliano-Rossano (A.U. C.F._9
Corigliano) alla Via M. Montessori come da mandato in calce all'atto di intervento;
intervenienti volontari
Conclusioni: come da note di udienza a trattazione scritta del 07/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex artt.281-decies e 281-undecies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti nella qualità di eredi della de cuius , deceduta ab intestato in data 01.10.2022, hanno Persona_2
convenuto in giudizio al fine di ottenere la liquidazione della propria quota n.5 Controparte_1 [...]
alla stessa intestati. Controparte_5
Deducevano che aveva intrattenuto rapporti di credito con le , filiale Persona_2 Controparte_1
di San Marzano di S.G. ed era titolare di n.5 dematerializzati BFP3x4 e precisamente: Controparte_5
1) BFP3x4 emesso in data 13.11.2020 di € 25.000,00; 2) emesso in data 14.11.2020 di € 12.500,00; 3) CP_5
emesso in data 05.05.2021 di € 5.000,00; 4) emesso in data 19.01.2022 di € 5.000,00; 5) CP_5 CP_5
emesso in data 29.06.2022 di € 10.000,00 per l'importo complessivo di € 57.550,00 e collegati al CP_5
libretto di risparmio n.51027419 .
Affermavano e documentavano che unici eredi della de cuius risultavano essere i nipoti , Parte_1 nato a [...] S.G. il 25.01.1972, , nato a [...] il [...], Parte_2 Parte_3
, nato a [...] S.G. il 24.03.1977, tutti figli di , nata a [...] S.G. il
[...] Persona_3
2.2.1942 ed ivi deceduta il 22.10.2020, sorella della de cuius e , Persona_2 Parte_4
nato a [...] il [...], nonchè nato a [...] S.G. il 02.02.1965 e Controparte_4 CP_3
, nata a [...] il [...], tutti figli di , nata a [...] S.G. il
[...] Persona_4
19.04.1945 e deceduta in Padova il 29.03.1985, anch'essa sorella di . Persona_2
Aggiungevano che deceduta , senza aver fatto testamento, tali buoni erano caduti in Persona_2 successione e a , , spettava la complessiva quota di ½, del loro valore Parte_2 Pt_3 Pt_1
pari ad € 28.750,00, atteso che le somme rinvenienti dai predetti buoni fruttiferi postali ammontavano ad euro 57.500 , mentre ai nipoti , e spettava l'altra Parte_4 CP_3 Controparte_4
complessiva quota di ½, pari ad € 28.750,00.
Dovendo la somma di € 28.750,00 essere suddivisa per “ capi “ e, quindi in numero di 3, ai predetti nipoti
, e era destinata la somma di € 9.583,33 ciascuno (€ 28.750,00:3= € Parte_1 Pt_3 Parte_2
9.583,33), maggiorata degli interessi maturati pro quota su ogni singolo buono postale dalla data di emissione sino alla riscossione degli stessi e che anche la somma di € 28.750,00 spettante ai nipoti , Parte_4 e andava suddivisa per “ capi “, e, quindi in numero di 3, per cui anche ai CP_3 Controparte_4
predetti nipoti , e spettava la somma di € 9.583,33 ciascuno (€ Parte_4 CP_3 CP_4
28.750,00:3= € 9.583,33) maggiorata degli interessi maturati su ogni singolo buono postale dalla data di emissione sino alla riscossione degli stessi.
Rappresentavano inoltre i ricorrenti di avere richiesto in più occasioni a la liquidazione della CP_1
quota ad essi spettante, ma che la convenuta aveva sempre risposto che a tal fine fosse necessario l'assenso di tutti gli eredi e la contemporanea presenza fisica degli stessi per il rilascio di una quietanza congiunta o, in alternativa, un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Evidenziavano che tale richiesta era infondata in quanto la necessità della “quietanza simultanea” di tutti gli aventi diritto per la liquidazione delle somme portate dai BFP dematerializzati la cui liquidazione va a confluire sul libretto di risparmio collegato, deve ritenersi esclusa alla luce del Decreto del Ministro del
Tesoro del 19.12.2000 che ha introdotto la nuova disciplina dei BPF e del Decreto del Ministero dell'Economia del 6.6.2002 che ha introdotto la nuova disciplina dei libretti postali di risparmio.
Tali disposizioni non prevedono né per i libretti di risparmio né per i BPF alcuna regola specifica per il caso di decesso dell'intestatario o di uno dei cointestatari del libretto o del buono, confermando quindi, con l'abrogazione delle norme eccezionali di cui agli articoli 184 e 187 del D.P.R. n.256 del 1989, l'applicabilità per il futuro, della disciplina generale prevista dall'art.1292 c.c.,restando comunque impregiudicati eventuali diritti di rivalsa degli altri aventi diritto nei confronti di chi ha riscosso anche l'intero credito.
Per tali ragioni domandavano la condanna di , Filiale di San Marzano di S.G a scorporare Controparte_1
ed a versare in loro favore la quota dei buoni ad essi spettante nella misura di euro i € 9.583,33, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con atto di intervento volontario del 19.09.2023 si costituivano in giudizio e , CP_3 Controparte_4
in qualità di eredi di associandosi alle domanda proposta dai ricorrenti, esponendo Persona_2 anch'essi di aver sollecitato alla definizione bonaria della presente vertenza, onde evitare inutili CP_1 spese, da ultimo con lettera a.r. e pec del 19/7/2023, ma che l'Istituto interpellato non aveva dato alcuna risposta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2023 si costituiva in giudizio che Controparte_1
preliminarmente eccepiva il difetto di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. di tutti gli eredi e nel merito contestava quanto domandato da parte ricorrente, sostenendo che, secondo la legge, i crediti del de cuius non si devolvono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, con conseguente divieto per il singolo coerede di compiere atti individuali di disposizione dei crediti che gli spettano, fino allo scioglimento della stessa. Pertanto domandava: “- nel merito, dato atto dell'immediata disponibilità al pagamento di tutte le somme spettanti a favore di tutti gli aventi diritto – previa consegna degli originali dei buoni e previo espletamento della pratica successoria e della quietanza congiunta da parte degli stessi;
– accertare e dichiarare la legittimità dell'operato di
[...]
pienamente conforme al quadro normativo di riferimento e, per l'effetto, respingere la Controparte_1 domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente richiesta stabilire le somme che andranno liquidate in favore dei ricorrenti. - con vittoria di spese di lite.”.
La causa , istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data 07.05.2025 all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
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Preliminarmente deve dichiararsi infondata l'eccezione sollevata dalla convenuta concernente la mancata osservanza delle disposizioni contemplanti il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi nel giudizio, in quanto proposta nonostante ed in seguito all'intervento spiegato nella presente causa da e CP_3 [...]
, i quali associandosi alle argomentazioni e richieste dei ricorrenti , hanno chiesto lo svincolo e CP_4
corresponsione in loro favore delle quote dei buoni fruttiferi a loro spettanti, sicchè il contraddittorio deve ritenersi integro.
Nel merito, le domande di parte attrice e quelle formulate dagli intervenuti eredi di , Persona_2 volte ad ottenere la liquidazione delle rispettive quote dei buoni da parte di sono fondate Controparte_1
e, come tali, devono essere accolte.
Non osta a tanto la mancata consegna della denuncia di successione della de cuius, lamentata da
[...]
, atteso che i ricorrenti hanno consegnato presso la filiale di San Marzano di San PP di P.I. la CP_1
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante i nominativi degli eredi;
il certificato di morte di
; lo stato di famiglia originario di e gli stati di famiglia originari Persona_2 Persona_2
loro e degli altri eredi intervenuti in giudizio.
Va infatti considerato che i buoni postali sono titoli a vista e, in quanto equiparati ai Titoli di Stato, non rientrano nell'attivo ereditario (cfr. l'art. 12 lett. i, d.lgs. n. 346/1990), con l'ovvia conseguenza che non vi è alcun obbligo di denunziarli nella dichiarazione di successione a differenza di quanto previsto dall'art. 48 del
D.Lgsl.346/1990 in relazione ai crediti risultanti da libretti postali intestati al de cuius ( cfr. Cass. I sez.
n.24639/2021 e Cass. Sez.VI sent. N.4280/2022).
In tal senso si è pronunciata la stessa amministrazione delle finanze con la Risol. del 13/7/1999 n. 115 – Min.
Finanze. Dip. Entrat Aff. Giuridici Serv. IV , dall'art. 28 comma settimo del D.lgsl n.346/1990 e tanto si evince dalla stessa dichiarazione di credito rilasciata da il 11/11/22 ed allegata agli atti. Controparte_1 Per il richiesto rimborso non deve inoltre ritenersi necessaria la quietanza congiunta di tutti gli eredi così come richiesto da atteso che l'art. 187 comma 1, del DPR 1/6/1989, n. 256, si applica in tema CP_1 di libretti di risparmio e non di buoni fruttiferi che, invece, circolano “a vista” e sono pagabili a vista presso l'ufficio postale di emissione, con facoltà di rimborso anche presso altri uffici postali . Inoltre essendo l'obbligazione divisibile, trattandosi di denaro, ben può essere corrisposta pro quota in favore di ciascuno dei legittimati, senza alcun danno per gli altri (cfr. in tal senso Cass. I Sez., n. 24639 del 13/9/2021 nonché da ultimo, Cass. Sez. VI, sentenza n. 4280/2022).
Da tale arresti si può trarre la fondata conclusione che l'art. 208 del DPR 256/1989 in materia postale è applicabile a tutti i casi di rimborso dei buoni ( facendo espresso riferimento al rimborso dei BFT), stabilendo che siano rimborsabili a vista. Tale norma preclude l'applicazione della disciplina prevista per i libretti postali, operando la clausola di salvezza di cui all'art. 203 d.P.R. 256/1989: “non può ritenersi applicabile la disciplina speciale (che deroga alla disciplina generale), prevista per una fattispecie differente (cioè per i libretti di risparmio), solo in virtù del rinvio non certo esplicito contenuto nell'art. 203, che, essendo norma derogatoria al principio generale previsto per tutti i crediti solidali, non può che essere di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi”.
In conclusione, in caso di buoni fruttiferi postali, trattandosi di somme di denaro e dunque obbligazioni divisibili, trova applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 1295 e ss. c.c. (salvo patto contrario,
l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori e di uno dei creditori in solido in proporzione alle rispettive quote) e 1314 c.c. ( se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte).
La è tenuta quindi a scorporare, dalla somma totale dei buoni fruttiferi, gli importi Controparte_1
dovuti ai richiedenti, tenendo a disposizione il residuo per gli altri coeredi, ma nel caso di specie a domanda di rimborso è stata avanzata pro quota da tutti gli eredi della de cuius , unica intestataria dei buoni.
Nel caso di specie i ricorrenti e gli intervenuti che hanno a loro volta si sono associati alla domanda dei ricorrenti hanno chiesto il pagamento degli importi corrispondenti alla quota di rispettiva spettanza, sul valore complessivo dei buoni postali fruttiferi intestato unicamente alla de cuius.
La quantificazione della pretesa di pagamento è stata, peraltro, operata secondo un calcolo non oggetto di specifica contestazione, ed è da ritenersi, pertanto, pacifica. Deve altresì darsi atto che essi hanno documentato la loro qualità di eredi dell'intestataria e che alcun rilievo al riguardo è stato sollevato da
[...]
. CP_1
Quanto al valore dei buoni postali fruttiferi, va rilevato che trattasi di buoni dematerializzati, ossia essi sono caratterizzati dall'assenza di un titolo cartaceo, legati a un Libretto di risparmio postale n.51027419. Pertanto, risulta provato che trattasi di cinque buoni del valore di 1) emesso il 13/11/2020 di € 25.000,00; 2)- CP_5
emesso il 14/11/2020 di € 12,500; 3) emesso il 5/5/2021 di € 5.000,00; 4) emesso il CP_5 CP_5 CP_5
19/1/2022 di € 5.000,00; 5) emesso il 29/6/2022 di € 10.000,00 così per complessivi € 57.500,00. CP_5
Ciò posto, passando alla liquidazione del valore delle quote spettanti a ciascuno degli aventi diritto costituiti, va anzitutto rilevato che gli eredi di sono i nipoti , , Persona_2 Parte_2 Pt_3
ai quali spetta la complessiva quota di ½, pari ad € 28.750,00, sul totale delle somme rinvenienti dai Pt_1
predetti buoni fruttiferi postali (57.500 : 2= € 28.750,00), mentre ai nipoti , Parte_4 CP_3
e spetta l'altra complessiva quota di ½, pari ad € 28.750,00, sul totale delle somme Controparte_4
rinvenienti dai predetti buoni fruttiferi postali (57.500 : 2= € 28.750,00); che la somma di € 28.750,00 spettante ai nipoti va suddivisa per “ capi “ e, quindi in numero di 3, per cui ai predetti nipoti Pt_2
, e spetta la somma di € 9.583,33 ciascuno (€ 28.750,00:3= € 9.583,33), Parte_1 Pt_3 Parte_2
maggiorata degli interessi maturati pro quota su ogni singolo buono postale dalla data di emissione sino alla riscossione degli stessi;
che anche la somma di € 28.750,00 spettante ai nipoti , Parte_4 CP_3
e va suddivisa per “ capi “, e, quindi in numero di 3, per cui ai predetti nipoti
[...] Controparte_4 [...]
, e spetta la somma di € 9.583,33 ciascuno (€ 28.750,00:3= € 9.583,33) Parte_4 CP_3 CP_4
maggiorata degli interessi maturati su ogni singolo buono postale dalla data di emissione sino alla riscossione degli stessi.
In base al principio della soccombenza deve essere condannata alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore dei ricorrenti e degli intervenuti.
Alla liquidazione si provvede sulla base del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata, con applicazione dei parametri nella misura prossima al minimo , in considerazione della contenuta difficoltà della causa e con l'aumento previsto per il numero delle persone assistite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- condanna a liquidare in favore di , Controparte_1 Parte_1 Parte_5
, , e la quota di 1/6 ,pari ad euro € 9.583,33
[...] Parte_4 CP_3 Controparte_4 ciascuno, dell'importo complessivo di € 57.550,00 dei seguenti Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati emessi da Filiale di San Marzano di S.G. : CP_5 Controparte_1 1) emesso in data 13.11.2020 di € 25.000,00; CP_5
2) emesso in data 14.11.2020 di € 12.500,00; CP_5
3) emesso in data 05.05.2021 di € 5.000,00; CP_5
4) emesso in data 19.01.2022 di € 5.000,00; CP_5
5) emesso in data 29.06.2022 di € 10.000,00 tutti collegati al libretto di risparmio n.51027419 . e CP_5
intestati alla defunta , nata a [...] il [...], oltre agli Persona_2
interessi maturati su tali somme sino al saldo;
- condanna Filiale di San Marzano di S.G. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
Michele Turso, dichiaratosi antistatario che si liquidano in € 4.800 ,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, nonché in favore dell'avv. Luigi De Gaetano dichiaratosi antistatario che si liquidano in € 2.400,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Taranto, il 29.09.2025.
Il Giudice
dr.ssa Patrizia G. Nigri