Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: rilascio di immobile
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Pareti e Parte_1
Enrico Montobbio, presso il cui studio sito in Genova, Via alla
Porta degli Archi 10/21è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Fiamigi , Controparte_1
presso il cui studio sito in Genova, Via Rossetti n°2int.3 è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis e premesse le pronunce e declaratorie tutte del caso, in riforma
1
11/03/2024, depositata in cancelleria in data 11/03/2023 e
notificata in data 3 aprile 2024:
a)in accoglimento del primo e quarto motivo di appello, in via
principale, rigettare le domande
attoree perché infondate in fatto e diritto per i sopra esposti
motivi;
b) in accoglimento del terzo motivo di appello, in via
riconvenzionale, viste le ultime volontà della Sig.ra Parte_2
contenute nel suo testamento olografo in data 26 novembre 2008 ed
in esecuzione dello stesso, previo accertamento della simulazione
dell'atto di compravendita a rogito Notaio in data 11 Persona_1
novembre 1997 e previa collazione dell'immobile di cui sopra,
condannare CP_1
– in via alternativa – 1) al versamento della somma
[...]
corrispondente al 50% del valore dell'immobile di Via Gabriele
Rossetti n. 2/3, da determinarsi al momento della morte del testatore
e pertanto nella somma di Euro 126.572,00, ovvero nella somma
maggiore o minore risultante dall'istruttoria, oppure 2) al
trasferimento ex art. 2932 c.c. della quota di un mezzo della piena
proprietà dell'appartamento suddetto;
c) in accoglimento del secondo
motivo di appello, in via
riconvenzionale subordinata, previa collazione dell'immobile di cui
sopra, accertato che l'atto di
compravendita a rogito Notaio in data 11 novembre 1997 Persona_1
concluso tra il sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
dissimulava una donazione, secondo quanto dichiarato da quest'ultima
nel proprio testamento olografo, procedere alla riunione fittizia
del relictum e del
2 donatum e di conseguenza, preso atto che il Sig. è Parte_1
stato leso nella sua quota di
legittima, procedere alla riduzione della suddetta donazione,
condannando il sig. Controparte_1
a corrispondere al Sig. il valore della suddetta Parte_1
quota di legittima (che qui si
indica in Euro 84.500,00 o nella somma maggiore o minore che dovesse
risultare dall'istruttoria);
d) condannare alle spese e competenze di entrambi Controparte_1
i gradi del presente giudizio, inclusive di spese generali, CPA ed
ulteriori oneri fiscali e contributivi se dovuti. Con sentenza
esecutiva ex lege”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,previa ogni opportuna declaratoria, disattesa ogni avversaria eccezione e domanda:
–rigettare l'appello proposto da contro Parte_1 CP_1
e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Genova
[...]
n. 761 pubblicata il 11.03.2024 .
–con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
1. con atto di citazione notificato in data 18/1/2023 Controparte_1
conveniva in giudizio il fratello al fine di far Controparte_2
accertare che quest'ultimo occupava senza titolo l'immobile sito in
Genova, via Rossetti 2/3, che l'attore aveva acquistato dalla madre come nuda proprietà nel 1997, condannandolo al rilascio immediato del bene oltre al risarcimento del danno conseguente al mancato rilascio verificatosi medio tempore.
Infatti a seguito della morte madre usufruttuaria deceduta in data
31 gennaio 2022, l'attore era divenuto pieno proprietario e vane
3 erano state le sue richieste di rilascio dell'alloggio dirette al fratello in via stragiudiziale anche a mezzo di lettera del proprio legale .
2. ritualmente costituitosi, eccepiva Parte_1
l'infondatezza e la carenza assoluta di prova della domanda avversaria.
L'azione dell'attore era inquadrabile a suo avviso nell'azione di rivendicazione di cui non sussistevano i presupposti per poterla esercitare.
Il convenuto:
- faceva presente che nel testamento della comune madre si trovava una dichiarazione, avente natura confessoria, con la quale la stessa affermava che la compravendita della nuda proprietà di cui sopra era in realtà una donazione;
-rilevava che poiché l'atto di compravendita fra la madre ed il fratello integrava in realtà una donazione, si aveva una lesione della sua quota di legittima;
- sottolineava il fatto che il convenuto fosse tenuto alla collazione;
- sosteneva che il testamento manifestava la volontà che l'appartamento dovesse toccare in pari quota ad entrambi i fratelli.
chiedeva pertanto in via riconvenzionale, previo Parte_1
accertamento della simulazione e previa collazione, che
[...]
venisse condannato al versamento di una somma pari al CP_1
50% del valore dell'immobile per cui è causa oppure al trasferimento della quota di 1/2 dello stesso.
In via subordinata, domandava di procedere alla riunione fittizia del relictum e del donatum e di conseguenza, preso atto che il
[...]
era stato leso nella sua quota di legittima, domandava Parte_1
4 la riduzione della suddetta donazione, condannando Controparte_1
a corrispondere al precedente il valore della suddetta quota di legittima.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 761 dell'11 marzo 2024, respingeva le domande riconvenzionali del convenuto ed accoglieva le domande dell'attore, dichiarando che occupava Parte_1
senza alcun titolo l'immobile oggetto di causa;
condannava il convenuto all'immediato rilascio del bene e a corrispondere al fratello la cifra di Euro 400,00 mensili a titolo Controparte_1
di indennità per l'occupazione.
Il Tribunale osservava che con la vendita della nuda proprietà del
1997 l'immobile era uscito dalla disponibilità del de cuius, almeno come nuda proprietà; quindi la stessa anni dopo la vendita non poteva più disporre che trasferisse la quota di Controparte_1
metà della proprietà dell'immobile al fratello o il suo equivalente in denaro.
La tesi che la vendita dissimulasse una donazione alla luce del contenuto del testamento e che alla compravendita fossero presenti due testimoni (integrando i requisiti formali di una donazione) era smentita dal fatto che l'attore aveva documentalmente provato di avere versato l'intero prezzo di £. 132.000.000 di cui £ 80.000.000
con assegno circolare datato 11/11/1997 e il residuo importo di £
52.000.000 con rate mensili come risultava dalle 11 ricevute di versamento prodotte in atti. Per contro nessuna prova era stata offerta o data che l'importo dell'assegno fosse stato restituito all'attore due giorni dopo come si leggeva nel testamento.
Né era applicabile al caso di specie la giurisprudenza citata dall'appellante (n. 18550/2022), relativa alla prova che una compravendita dissimulava una donazione, in base alla quale il
5 testamento poteva essere considerato contenere una dichiarazione confessoria opponibile all'erede designato o al legittimato dei segnato erede;
nel presente caso né il testamento nominava CP_1
come erede, né risultava esserci stato un asse ereditario,
[...]
né risultavano presentate denunce di successione né risultava che l'attore avesse accettato formalmente o in modo tacito l'eredità
testamentaria o ab intestato della madre Parte_2
Erano invece fondate le domande principali.
aveva provato di avere acquistato la nuda proprietà Controparte_1
dell'immobile nel 1997 e che a seguito della morte della madre usufruttuaria nel 2022 la sua proprietà si era consolidata.
Il rigore dell' onere probatorio in materia di rivendicazione si attenuava quando l'altra parte non contestava l' originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa dell' attore bastando in questi casi che colui che agiva per la restituzione dimostrasse che il bene medesimo avesse formato oggetto del proprio titolo di acquisto (in termini Cass. n. 8246/1997; Cass. n.
1250/2000); come si evinceva dalle domande riconvenzionale il convenuto non contestava che la madre fosse proprietaria dell'immobile prima dell'atto del 1997.
L'occupazione sine titulo da parte di era dimostrata Parte_1
dal certificato di residenza del convenuto;
l'indennità di occupazione mensile poteva essere quantificata in via equitativa in
€ 400,00 al mese. .
3. proponeva appello sulla base dei seguenti motivi Parte_1
di appello.
Primo motivo di appello.
Premesso che l'appellato non poteva giovarsi dei 20 anni di usufrutto della madre, aveva errato il Tribunale a ritenere che le domande
6 riconvenzionali proposte dall'appellante attenuassero l'onere probatorio.
Infatti si doveva analizzare il nesso di pregiudizialità -dipendenze fra domanda principale e riconvenzionale in quanto la domanda riconvenzionale non si basava come presupposto sulla proprietà
dell'attore.
Se non si provava il titolo di proprietà non aveva senso provare che l'acquisto fosse simulato.
L'appellante non aveva mai ammesso che l'immobile fosse di proprietà
della madre.
Secondo motivo di appello.
Aveva sbagliato il Tribunale a ritenere che il testamento non potesse valere come confessione nei confronti dell'appellato.
Infatti aveva errato il Tribunale a non considerare l'appellato come erede;
il fatto che non vi fosse un relictum non comportava che non vi fosse una eredità.
L'istituzione di erede non era un contenuto necessario del testamento.
Nelle difese contenute nella memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.
l'appellato aveva scritto:
“peraltro sono assolutamente privi di fondamento i rilevi di
controparte circa la lesione di legittima, avendo ricevuto la stessa
donazioni in denaro da parte della madre per notevoli importi come
attesta la documentazione prodotta -assegno bancario di dodici
milioni di lire in data 21 gennaio 1991 (all. 11), assegno bancario
di duemilioni e seicentomila lire nel 29 gennaio 2021 (all.12),
bonifico di novantanovemilioni e 594 lire in data 29 dicembre 1993
(all.13), bonifico di 48 milioni in data 10 agosto 1993 (all.14).
7 Ne consegue, logicamente, che non vi era nessun motivo di premiare
ulteriormente il convenuto”. “
Tale affermazioni comportava la lamentela di donazioni potenzialmente integranti una lesione di legittima, che poteva solo in qualità di erede.
La domanda riconvenzionale presupponeva la prova della simulazione e questa era ricavabile:
-dalla prova data dalla confessione della de cuius;
-dalla forma dell'atto idoneo a renderlo valido anche se lo stesso fosse stato da considerarsi una donazione;
-le quietanze non potevano essere considerate la prova che l'atto era reale perché emesse dalla madre stessa, la quietanza non aveva valore di confessione stragiudiziale ma solo di elemento probatorio;
dell'avvenuto pagamento liberamente apprezzabile dal giudice.
Era poi pacifico che la quietanza potesse essere simulata.
La stessa rindondanza delle prove del pagamento era la prova della sua simulazione.
Il pagamento delle rate mensili di 5 milioni di Lire contrastava con la normativa all'epoca vigente che vietava i pagamenti in contanti di trasferimenti di beni superiori a 20 milioni di lire.
non aveva poi fatto specifiche contestazioni sulla Controparte_1
restituzione della somma che quindi doveva ritenersi un fatto non contestato.
Terzo motivo di appello.
Non era vero che con il suo testamento la de cuius non disponesse di beni per il periodo di tempo successivo alla propria morte perché
questa era la evidente volontà della madre.
L'affermazione del Tribunale, secondo cui una tale disposizione non sarebbe possibile una volta che la proprietà del bene fosse passata
8 a terzi, era totalmente errata in quanto la legge non impediva affatto la disposizione di un legato di un bene non di proprietà del de cuius come dimostrava l'art. 651 c.c. che prevedeva che “il
legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal
testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti
che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al
terzo”.
Irrilevante era la mancanza della dichiarazione di successione che aveva rilevanza solo fiscale.
Un'eredità esisteva sempre ed un erede esiste sempre, al limite la
Repubblica Italiana.
Per le stesse ragioni non vi era motivo di rigettare la domanda di collazione.
Quarto motivo di appello.
Non vi era un automatismo fra occupazione e risarcimento essendo necessaria la prova del danno risarcibile.
L'attore non aveva provato che poteva locare l'immobile ed abitava in un altro appartamento in presenza della specifica contestazione dell'appellante.
Inoltre l'appellante abitando con la madre dal 2001 doveva definirsi come possessore in buona fede e legittimamente occupava l'immobile,
ma se non c'era il fatto lesivo non vi era un danno conseguenza.
Quinto motivo di appello
La riforma della sentenza non poteva non riflettere i suoi effetti sulla disciplina delle spese.
5.Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Circa primo motivo di appello il collegamento tra le domande attoree e le domande riconvenzionali rendeva necessario e opportuno il
9 simultaneus processus, ai fini di economia processuale e di applicazione del principio del giusto processo. Le domande proposte dal convenuto in via riconvenzionale, infatti, come è normale che fosse, non si limitavano ad una reiezione delle domande attoree ma contenevano delle pretese che trovavano il presupposto proprio sulla proprietà dell'immobile da parte della madre .
Circa il secondo motivo di appello rilevava che non essendo stata fornita alcuna prova della qualità di erede di (che Controparte_1
eventualmente sarebbe, secondo la tesi degli appellanti, un mero donatario di bene immobile contro il quale ha agito Parte_1
in riduzione ex artt. 555 e 559 c.c.) la dichiarazione testamentaria non era opponibile all'attore ex art. 2735 cc.
Nessuna prova era stata fornita dagli appellanti che la vendita del
1997 dissimulasse una donazione del diritto di nuda proprietà
dell'immobile di Via Rossetti 2/3.
Inoltre, l'appellato aveva fornito prova documentale dell'avvenuto versamento dell'intero prezzo e L'affermazione di controparte che la somma di euro 80.000.000 fosse stata restituita due giorni dopo è
priva di ogni riscontro probatorio.
Circa il terzo motivo di appello affermava che lo stesso non si discostava da quelli precedenti e che mancando la prova della qualità
di erede in capo a la testatrice non poteva imporre Controparte_1
allo stesso un legato obbligatorio.
Ne conseguiva, ovviamente, il rigetto anche della domanda di collazione.
Circa il quarto motivo di appello sottolineava che il Tribunale riprendeva esattamente la pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione, n.33645/2022, secondo cui il danno subito dal proprietario per effetto della perdita temporanea del bene immobile,
10 illegittimamente occupato da terzi era da qualificarsi come “danno presunto “o “danno normale” rappresentato dalla privazione della relativa facoltà di godimento, sia diretto che indiretto, la cui quantificazione può essere svolta anche in via equitativa dal giudice, assumendo come parametro il canone locativo di mercato.
L'appellante tentava di confondere il danno presunto dal danno da mancato guadagno, che non era stato oggetto di alcuna domanda.
Circa il quinto motivo di appello lo stesso doveva essere rigettato perché la sentenza impugnata dovrà essere confermata anche in relazione a questo aspetto.
Le parti depositavano le loro conclusioni , le comparse conclusionali e le repliche e la causa era rimessa al collegio all'udienza dell'8
maggio 2025 ed era decisa in camera di consiglio.
6.Il primo motivo di appello è infondato.
Se si esaminano le conclusioni di parte appellante in primo grado si vede che la domanda riconvenzionale in via principale non è
affatto subordinata all'accoglimento della domanda attrice ma coesiste con l'ipotesi del rigetto della stessa:
“b) in via riconvenzionale, viste le ultime volontà della Sig.ra
contenute nel suo testamento olografo in data 26 Parte_2
novembre 2008 ed in esecuzione dello stesso, previo accertamento
della simulazione dell' atto di compravendita a rogito Notaio Per_1
in data 11 novembre 1997 e previa collazione dell' immobile
[...]
di cui sopra, condannare – in via alternativa – 1) Controparte_1
al versamento della somma corrispondente al 50% del valore
dell'immobile di Via Gabriele Rossetti n. 2/3 da determinarsi al
momento della morte del testatore e pertanto nella somma di Euro
126.572,00, ovvero nella somma maggiore o minore risultante
11 dall'istruttoria, oppure 2) al trasferimento ex art. 2932 c.c. della
quota di un mezzo della piena proprietà dell'appartamento suddetto;
“.
Il presupposto della domanda riconvenzionale non può che essere che la de cuius fosse proprietaria dell'immobile, proprietà che quindi si deve ritenere non contestata.
La Cassazione ha più volte ribadito che l'onere probatorio in caso di rivendica deve essere determinato in ciascuna singola controversia alla luce delle difese dell'altra parte.
Cassazione civile , sez. VI , 19/01/2022 , n. 1569
“In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a
carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di
ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui
l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei
suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per
l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha ritenuto attenuato il rigoroso
regime probatorio della rivendicazione, nella ipotesi di
provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti,
un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha
valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i
condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la
divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una
comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento
dell'appartenenza dei beni in comunione)”
Cassazione civile , sez. II , 14/12/2016 , n. 25793:
“Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà
è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato
12 apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente
in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti
atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata
persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria,
ne' sufficiente, la prova della continuità delle risultanze
catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive
di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale.”
Cassazione civile , sez. II , 17/04/2009 , n. 9303
“In tema di azione di rivendicazione, nel caso in cui il convenuto
non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l'onere probatorio a carico dell'attore si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene medesimo al suo dante causa in epoca
anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a
possedere, ed alla prova che quell'appartenenza non è stata
interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.”
ha prodotto il rogito di acquisto della nuda Controparte_1
proprietà dalla madre dell'11 novembre 1997 e con la morte della stessa la proprietà si è consolidata a suo nome, né parte appellante pur sostenendo che si tratterebbe in realtà di una donazione ha mia sostenuto la nullità di tale atto di compravendita.
Il secondo motivo di appello è infondato.
ha lasciato il seguente scritto olografo: Parte_2
13 14 La Cassazione ha stabilito che le dichiarazioni fatte dal de cuius in un testamento hanno valenza confessoria nei confronti dell'erede in quanto questo subentra nella posizione del de cuius.
Cfr. Cassazione civile , sez. II , 08/06/2022 , n. 18550
“Il tratto peculiare della dichiarazione confessoria contenuta in
un testamento, avente, per quanto detto, efficacia post mortem, è che essa assume necessariamente rilevanza probatoria non contro il
de cuius, quanto, all'interno del giudizio in cui è dedotto il
rapporto giuridico di cui il confitente era parte, contro l'erede
che in tale rapporto sia subentrato. Pertanto, nella controversia
promossa dai legittimari che agiscono in riduzione e per
l'accertamento di una donazione dissimulata compiuta dal de cuius
in favore di altro legittimario istituito erede, la dichiarazione
contenuta nel testamento, con la quale il medesimo testatore assuma di aver donato il bene apparentemente venduto, deve essere assimilata
ad una confessione stragiudiziale, trattandosi di affermazione vantaggiosa per i legittimari e sfavorevole per l'erede, al quale
il valore confessorio di tale dichiarazione può essere opposto in
quanto subentrante nella medesima situazione del proprio dante
causa.”
Ma perché ciò avvenga è necessario che abbia assunto Controparte_1
la qualità di erede.
15 Sicuramente non è indicato come erede nel Controparte_1
testamento della sopra riportato. Pt_2
Non risulta poi da parte di alcuna accettazione Controparte_1
espressa di una nomina di erede testamentaria (che non esiste) né
ex lege.
Non risulta che siano stati lasciati altri beni mobili o immobili dalla de cuius e quindi che vi sia un relictum che Controparte_1
abbia almeno in parte preso comportandosi come erede.
La mancata presentazione di una dichiarazione di successione da parte dei due fratelli avrà pure valenza solo fiscale ma è un elemento probatorio circa l'inesistenza di un relictum.
Del resto parte appellante non ha mai indicato la sussistenza di beni ereditari residui.
L'affermazione poi dell'appellante che nelle difese di
[...]
, ove si diceva che comunque non vi era stata in ogni caso CP_1
alcuna violazione della legittima di in quanto lo Parte_1
stesso aveva ricevuto numerosi conferimenti in denaro da parte della madre non integra affatto una forma di accettazione di eredità né
prospetta una violazione della legittima dell'appellato assolutamente mai prospettata o esercitata.
Circa il fatto che al rogito vi fossero due testimoni, necessari per la donazione ma non necessari per la vendita preso isolatamente non può essere considerato una prova che l'atto dissimulasse una donazione e forse si può anche comprendere come l'appellato, temendo possibili future sorprese, abbia voluto all'epoca “blindare” il proprio acquisto contro una azione volta a sostenere una nullità.
Si deve pertanto concludere che le dichiarazioni della de cuius sia relative alla donazione dell'immobile sia relative alla asserita restituzione della somma ricevuta con assegno sia relative alla
16 simulazione delle quietanze non sono confessioni opponibili all'odierno appellato.
Circa la asserita mancata contestazione delle restituzione delle somme date alla madre in occasione della compravendita, negli atti di primo grado parte appellata non scrive espressamente di non avere mai ricevuto in restituzione le somme versate.
Ma questo non è equiparabile ad una non contestazione in quanto se si esaminano gli atti di si vede come le difese Parte_1
di parte appellante fossero incentrato solo sul carattere vincolante della confessione, su cui l'appellato aveva preso posizione difendendosi, e non sull'asserzione che, a prescindere da quanto detto nel testamento, vi erano oggettivamente state delle restituzione delle somme pagate in occasione della compravendita.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Non risultando l'atto di vendita del 1997 una donazione simulata sia in quanto indicato dalla de cuius nel testamento può essere considerato una confessione riferibile all'appellato sia perché i pagamenti sono provati dalla dazione dell'assegno e dalle quietanze,
elementi contro i quali non vi è alcuna prova di restituzione delle somme date come prezzo, quanto disposto nel testamento dalla de cuiu riguarda un bene non più suo e non può essere considerato quindi come un onere in capo all'erede ma come un onere in capo ad un terzo né erede né donatario privo di qualsiasi validità.
La citazione dell'articolo 651 c.c. non è rilevante.
Tale articolo dispone:
“Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti
che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al
terzo. In questo ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la
17 proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario ma è
in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del
testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua
morte, il legato è valido.”
Ora, non può essere considerato un onerato in quanto Controparte_1
i sensi dell'art. 647 c.c.
“Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere .
Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede
o al legatario gravato dall'onere una cauzione .
L'onere impossibile o illecito si considera non apposto , rende
tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo
determinante” e non può essere considerato né un Controparte_1
erede che abbia accettato l'eredità per le ragioni sopra esposte né un legatario ma va considerato un terzo a cui la testatrice non poteva imporre oneri.
Circa la rilevanza della dichiarazione di successione e la qualifica di erede di cui si parla anche in questo motivo di appello si è già
esposto nel trattare il precedente motivo di appello.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Nonostante l'invito stragiudiziale e nonostante l'inizio della causa l'appellante ha continuato a rimanere nell'immobile in cui la defunta madre lo ospitava.
Parte appellata nell'atto di citazione ha esposto che intendeva fare un uso indiretto dell'immobile locandolo e chiedeva pertanto il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa tenendo conto del valore locativo dell'immobile.
18 Parte appellante non ha mai sostenuto che per l'appellato era impossibile dare in locazione l'immobile per qualche ragione ma ha pretende che sia data specifica allegazione e prova di una determinata mancata locazione.
Ma tale onere sussiste se il proprietario sostenga un danno ulteriore e superiore al normale valore locativo o se , a seguito di dettagliata contestazione della possibilità di locare l'immobile da parte dell'occupante, diventa allora obbligo del proprietario dimostrare l'effettiva possibilità perduta di locare l'immobile.
Sul punto scrive la Cassazione a Sezioni Unite 15/11/2022, n.33645
“
4.9. Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è
al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta
possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.
Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del
contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur
vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al
proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una
manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre
il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che,
mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla
reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua
esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella
risarcitoria.
Come si è chiarito al punto 4.2., la perdita subita attiene al
godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del
godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto
giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale,
corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di
19 mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto
dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno.
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall' art. 115 c.p.c., comma 1.
In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere
della prova dello specifico godimento perso, onere che può
naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che
rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare
se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire
il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento
indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi
dell'art. 1226 c.c. , attingendo al parametro del canone locativo
di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un
contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio
del canone il valore del godimento della cosa.
Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato
dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli
specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo
le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto
a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone
superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi
equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di
20 mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di
mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga
controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante
allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente
essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella
comune esperienza o le presunzioni semplici. In generale, in
relazione al mancato guadagno può rinviarsi alla costante
giurisprudenza in materia di maggior danno ai sensi dell'art. 1591
c.c. (fra le tante Cass. 3 febnraio 2011 n. 2552 ; 26 novembre
2007, n. 24614; 27 marzo 2007, n. 7499; 13 luglio 2005, n. 14753;
23 maggio 2002, n. 7546).
Sia per la perdita subita che per il mancato guadagno va rammentato
che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto
pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti
noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti (
Cass. 31 agosto 2020 n. 18074, ; 4 gennaio 2019, n. 87; 18 luglio
2016, n. 14652; 13 febbraio 2013, n. 3576). Poiché non si compie
l'effetto di cui all'art. 115 c.p.c. , comma 1, per i fatti ignoti
al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a
prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di
normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle
ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia
tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne
consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto
dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di
specificità previsto dall'art. 115, comma 1, nelle controversie
aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per
l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione,
21 nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Si
chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di
"danno normale" e "danno presunto" emerse nella recente
giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano,
nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore
frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della
circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per
l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la
tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario
a seguito dell'occupazione abusiva.”
Il quinto motivo di appello è infondato.
Il rigetto dei primi quattro motivi di appello comporta che si deve confermare la soccombenza di e quindi la condanna Parte_1
dello stesso al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in 13.000,00 Euro per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( 3000,00 Euro per la fase di studio, 2000,00 Euro
per la fase introduttiva, 2.500,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 5.500,00 Euro per la fase della decisione ) .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la sentenza Parte_3
22 del Tribunale di Genova n. 761 dell'11 marzo 2024 respinge l'appello
e conferma la sentenza appellata.
Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese legali del giudizio di appello liquidate in 13.000,00 Euro
per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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