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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/11/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
1056/2023 in data 16/02/2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. GHIRARDI NARCISO
parte attrice
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MEONI FRANCESCA
parte convenuta
***
avente per oggetto: Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice: “previo rigetto di ogni eventuale eccezione, istanza, deduzione e domanda avversaria
NEL MERITO: accertare per le causali indicate in atti la esclusiva colpa e responsabilità dell'ignoto conducente del veicolo pirata della strada nella causazione del sinistro avvenuto il 20.5.2021 durante il transito su Via Piave in direzione Treville, in prossimità del passaggio a livello,
all'altezza del civico 100, in località Castelfranco Veneto da parte del signor mentre era in sella al Parte_1
proprio velocipede modello Bianchi, e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare ai sensi dell'art. 283 n. 1
lett. a) D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di impresa designata per la regione Veneto per la liquidazione dei danni a carico del FGVS, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come descritti in atti, patiti dall'attore in conseguenza dell'incidente, che verranno quantificati in corso di causa, o nella diversa, maggiore o minore, somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e ai relativi interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con
vittoria di spese, anche di CTP, e compensi professionali di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: come nella memoria istruttoria del
19.7.2023, ammettendosi tutte le relative istanze da intendersi qui integralmente richiamate, e tenendosi conto di tutti i documenti dimessi in giudizio dall'attore; e
Pag. 2 di 9 respingersi tutte le eccezioni e richieste avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto”.
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
In via preliminare: respingere la domanda proposta dall'attore nei confronti della società Cattolica società di Assicurazione in qualità di F.G.V.S. regione Veneto, per difetto di legittimazione passiva, per tutti i motivi indicati nel corpo dell'atto e per l'effetto disporre, con idoneo provvedimento, l'estromissione della stessa dal giudizio con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di legge;
nel merito in tesi: rigettare ogni domanda proposta dall'attore, nei confronti della società Controparte_2
in qualità di F.G.V.S. regione Veneto
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
nel merito in ipotesi condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorchè
provato in corso di giudizio;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
Pag. 3 di 9 in qualità di impresa designata per Controparte_1
la regione Veneto per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS),
per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro accaduto a Castelfranco Veneto (Treviso) il
20.5.2021 verso le ore 15.50 quando, mentre percorreva in sella al proprio velocipede mountain bike la Via Piave in direzione Treville, in prossimità del secondo passaggio a livello, all'altezza del civico 100, l'odierno attore veniva urtato all'arto superiore sinistro dallo specchietto di un'autovettura proveniente da tergo. L'autovettura,
nell'effettuare la manovra di sorpasso del velocipede,
ometteva di mantenere un'adeguata distanza laterale di sicurezza, finendo così per colpire il gomito sinistro del ciclista che perdeva il controllo del mezzo e finiva a terra.
L'autovettura si era allontanata attraversando il passaggio a livello;
si era poi fermata e dall'auto era scesa una donna, la quale aveva chiesto a due ciclisti che erano nel frattempo sopraggiunti se il ciclista che avevano colpito con lo specchietto fosse un loro conoscente;
avuta risposta negativa, l'auto ripartiva e si allontanava.
Non era stato poi possibile identificare l'autovettura.
Il procedimento penale per lesioni era stato archiviato perché le indagini svolte non avevano portato ad identificare l'autore del reato.
Sulla base di una perizia di parte, l'attore quantificava i
Pag. 4 di 9 danni subiti in euro 39.663,94 complessivamente e, premesso di avere ricevuto euro 14.140,15 quale indennizzo in forza di polizza infortuni, chiedeva la condanna di parte convenuta al pagamento dei residui euro 25.523,79 oltre rivalutazione e interessi.
La convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva la mancanza di prova del fatto come descritto dall'attore;
contestava anche il quantum.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU
medico legale;
veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni n epigrafe trascritte.
***
1. In punto an.
La dinamica del sinistro può essere ragionevolmente ricostruita sulla base delle dichiarazioni rese all'epoca del fatto alla Polizia Locale di Castelfranco Veneto dai due ciclisti e , Parte_2 Parte_3
entrambi sentiti anche quali testimoni ( all'udienza Pt_3
del 21/5/2024; all'udienza dell'11/7/2024). In Parte_2
sintesi, risulta confermata la narrativa attorea, per la quale il ciclista fu urtato al gomito dallo Pt_1
specchietto di un'auto grigia e cadde a terra;
l'auto si fermò poco più avanti e ne scesero due donne a chiedere ad altri due ciclisti se la persona a terra fosse un loro conoscente, motivando la domanda col fatto che ritenevano di averlo colpito;
alla risposta negativa, l'auto si allontanò.
Pag. 5 di 9 Il , caduto a terra, non riuscì a verificare la Parte_4
targa del veicolo;
nemmeno la polizia giudiziaria ebbe modo di identificare il veicolo, come riferito all'udienza del
19/3/2024 dall'Istruttore di Polizia Locale Luigi Fraccaro:
”Abbiamo acquisito il video della telecamera di una
abitazione privata al civico 34 di via Piave e abbiamo visto passare i due ciclisti che poi hanno reso
dichiarazioni e poi un'auto che poteva essere quella che aveva colpito il ciclista;
abbiamo anche acquisito dei
filmati dalla telecamera della farmacia che ha inquadrato la vettura che probabilmente, calcolati i tempi, era quella
investitrice; la targa però non si vedeva;
abbiamo anche
chiesto ad un tecnico di verificare la possibilità di decifrare la targa ma senza successo. La Procura, cui
avevamo inviato la notizia di reato, ci ha delegato le relative indagini, ma come ho detto non siamo riusciti ad
individuare la targa del veicolo”).
Risulta così accertato l'obbligo in capo alla convenuta assicurazione (per il FGVS).
2. In punto quantum.
Occorre rifarsi alla C.T.U. medico legale espletata dalla dr alla cui relazione qui ci si riporta Persona_1
integralmente.
Queste le conclusioni: “Nel sinistro del 20.05.21 il Signor
a bordo di bicicletta, veniva investito e Parte_1
proiettato al suolo. Trasportato al PS dell'Ospedale di
Castelfranco Veneto, veniva trattenuto per due giorni in
Pag. 6 di 9 osservazione breve intensiva. Risulta in quel lasso di tempo sottoposto a molteplici accertamenti con riscontro di
trauma cranico commotivo, distorsione di rachide cervicale,
rima di frattura zigomatica sinistra e infrazione della VI costa sinistra all'arco medio;
veniva dimesso con
prescrizione di collare, terapia farmacologica e con prognosi di 20 gg. Le lesioni di cui alla documentazione
sono a genesi traumatica acuta, del tutto causalmente riconducibili all'evento in esame. L'iter clinico
successivo ha visto l'infortunato sottoporsi a molteplici indagini cliniche e strumentali;
si è regolarmente
sottoposto alle cure fisiche prescritte. Su base
documentale, tenuto conto delle certificazioni mediche, si valuta il complessivo periodo di malattia/convalescenza in
52 gg così frazionabili: 2 gg di inabilità temporanea totale;
20 gg al 75%; 20 gg al 50%, 30 gg al 25%.
All'indagine peritale si è riscontrato esito algico digitopressorio in regione zigomatica sinistra, persistenza
di esito cicatriziale discromico all'emifronte sinistro;
l'esame del rachide cervicale ha messo in evidenza
alterazioni di tipo artrosico, con persistenza di ipertonia
della muscolatura paracervicale sinistra e di significativa limitazione funzionale, specie sui piani laterali. Permane
dolenzia all'emitorace sinistro alla compressione bi manuale, come permane dolente la regione para-trocanterica
sinistra alla pressione locale. Si riscontra altresì esito cicatriziale in regione pretibiale sinistra. Il danno
biologico permanente si attesta su 8-9%. Il livello di
Pag. 7 di 9 sofferenza è valutabile come medio in acuto, lieve nel cronico. Le spese sanitarie pertinenti e congrue per Euro
3.525,30”.
Trattandosi di micropermanente, applicando la tabella aggiornata al 2025, considerato che all'epoca del sinistro l'infortunato aveva 72 anni, il danno alla persona viene liquidato in euro 18.722,86 complessivamente, ivi incluso il risarcimento della sofferenza soggettiva interiore valutata nel 30%.
Vanno rifuse le spese sanitarie, pari ad euro 3.688,94, e il costo della perizia medico legale stragiudiziale pari ad euro 610, per un totale di euro 23.021,80.
Poiché il sig ha ricevuto indennizzo di euro Pt_1
14.140,15, gli spetta ora il residuo pari ad euro 8.881,65;
oltre agli interessi da calcolare sulla somma di euro
8.881,65 devalutata alla data del sinistro e via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
Va rifusa la spesa di CTP;
il costo della CTU va posto definitivamente a carico di parte convenuta;
le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014
(valori medi per fase) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 1056/2023:
Pag. 8 di 9
1.condanna la convenuta in Controparte_1
qualità di impresa designata per la regione Veneto per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), al pagamento di euro
8.881,65 in favore di;
oltre agli interessi Parte_1
da calcolare sulla somma di euro 8.881,65 devalutata alla data del sinistro e via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
2.condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore spese che si Parte_1
liquidano in euro 5.077 complessivamente per compenso professionale, oltre ad euro 325,20 per spese;
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre alla rifusione della spesa di CTP pari ad euro 800;
3. pone la spesa di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso a Treviso il 29/11/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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