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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
537/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo – consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. MARANGONI ALESSANDRO
contro
( ), con l'avv. VENEZIA Controparte_1 P.IVA_2
MAURIZIA
oggetto: solo danni a cose;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previa ogni necessaria pronuncia e declaratoria di rito: nel merito in via principale: in totale riforma della sentenza n. 806/2023 del Tribunale di Rovigo,
1 pubblicata il 27.9.2023, che ha deciso il giudizio n. 296/2020 R.G., accertare e dichiarare la responsabilità del per il Controparte_2
danno occorso alle pareti rivolte verso Est e verso Nord del fabbricato che era di proprietà della società ricorrente, posto nel Comune di CP_1
prospicente via Scalo, così come individuate e descritte nell'elaborato peritale depositato dal C.T.U. ing. , in esito al giudizio Persona_1
di accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 209/2006 R.G.
Tribunale di Rovigo ex sez. distaccata di Adria, e per l'effetto condannare il alla corresponsione in favore della Controparte_1
società dell'importo sostenuto per Parte_1
l'eliminazione dei vizi accertati pari alla somma di € 27.260,82, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio nonché del giudizio di accertamento tecnico preventivo n. 209/2006 R.G.
Tribunale di Rovigo ex sez. di Adria, e condanna dell'appellata alla refusione delle spese legali pagate in adempimento dell'impugnata sentenza.
In via istruttoria: si rinnova la richiesta di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che la
[...]
poi divenuta nell'anno 2005 Controparte_3 Parte_1
risultava essere proprietaria del complesso immobiliare sito in CP_2
Via Scalo (Ex Area fabbricati Ima-Zen) e facente parte del piano
[...]
di recupero di iniziativa privata denominato Condominio Scalo?”; 2)
“Vero che immediatamente a nord del fabbricato in oggetto ha sede la locale autostazione della Società Sita Spa, azienda che svolge il servizio di autolinee extra urbane?”; 3) “Vero che all'epoca dei fatti per cui è causa, i mezzi in partenza dalla vicina autostazione transitavano in Via
Scalo, rasentando il prospicente immobile descritto al capitolo n. 1?”;
2 4) “Vero che la suddetta Via scalo, all'epoca dei fatti per cui è causa, si presentava essere una strada bianca, priva di asfalto e con i pozzetti a vista?”; 5) “Vero che il suddetto transito degli autobus in Via Scalo era stato autorizzato dal Comune di ”; 6) “Vero che nell'anno 2005, CP_1
sulla superficie esterna del complesso immobiliare sito in – CP_2
Via Scalo, precisamente sulle pareti rivolte verso Est e Nord, entrambe prospicenti alla carreggiata di Via Scalo, apparivano delle visibili fessurazioni?”; 7) “Vero che dette fessurazioni hanno permesso all'acqua piovana di insinuarsi ed infiltrarsi entro la muratura provocando ammaloramenti pure verso l'interno?”; 8) “Vero che i danni riportati dal complesso immobiliare sito in – Via CP_2
Scalo (Ex Area fabbricati Ima-Zen) sono stati eliminati a cura e spese della ora Controparte_3 Parte_1
, la quale ha sostenuto esborsi per complessivi € 27.260,82 a favore
[...]
della ditta GA TO di IB (PD)?”; Si indicano a testi: - Il sig. , residente in [...]
Vicenza n. 7; - Il sig. , residente in [...] CP_2
San Vincenzo De Paoli n. 14. per la parte appellata voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via principale rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte nel presente atto, confermando la sentenza impugnata n. 806/2023 emessa dal Tribunale di Rovigo a definizione del giudizio n. 296/2020 con riferimento alla inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2051 cc stante l'insussistenza del nesso causale tra il danno lamentato e la cosa oggetto della custodia;
in via subordinata: - rigettare la domanda proposta dall'attrice per tutti i motivi esposti nel presente atto e nel giudizio di primo grado. in ogni caso: - condannare l'appellante alla refusione delle spese e del
3 compenso del presente giudizio in favore dell'Ente convenuto ex D.M.
55/2014 e s.m.i. oltre spese generali ed oneri accessori e fiscali come per legge
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 806/2023 il tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda proposta da contro il onde Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento in proprio favore della somma di €
27.260,82,
2. Il tribunale ha osservato che: ha agìto come Parte_1
proprietaria di immobile sito in via Scalo, la quale è stata CP_1
interessata da lavori di manutenzione protratti per lungo tempo;
il comune ne ha ugualmente consentito l'utilizzo, lasciandola aperta al traffico veicolare, in particolare quello degli autobus diretti alla vicina
Stazione, nonostante il fondo stradale fosse privo di asfaltatura e presentasse i chiusini sporgenti.
3. L'indagine svolta in sede di ATP ha accertato che il passaggio di autoveicoli nelle condizioni suindicate ha provocato la comparsa di fessure sulle pareti est e nord dell'immobile , con conseguenti CP_4
danni lamentati dalla proprietà, corrispondenti ai costi per ripristinare l'edificio.
4. Disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
convenuto in relazione all'art. 2947, 2° comma cc, trattandosi di un danno provocato non dalla circolazione stradale, ma dall'omessa custodia, e dalla violazione del generale principio di neminem laedere, comunque il danno è imputabile non all'ente custode, bensì al fatto del
4 terzo, ovvero agli autisti dei pullman, responsabili di viaggiare a velocità troppo sostenuta.
5. Questo emerge chiaramente dall'ordinanza sindacale del
11.12.2004, laddove si dà atto delle lamentele dei residenti, secondo i quali i veicoli transitavano a velocità non adeguata alle caratteristiche della zona e della strada. Tra l'altro, proprio a causa di tale segnalazione, il comune di ha imposto su via Scalo il limite di CP_1
velocità di 30 km/h, mentre in precedenza, con altra ordinanza del 2003, aveva già modificato la viabilità, creando sensi unici e/o obbligati. In altre parole, l'uso appropriato della strada da parte degli utenti, in relazione alle sue caratteristiche, sarebbe stato in grado di evitare l'evento.
6. Con atto del 29.3.2024 ha proposto appello Parte_1
deducendo due motivi collegati: A) avverso il capo (unico) della sentenza ove il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto, in violazione dell'art. 2051 cc, che alcuna responsabilità possa ascriversi al per i danni occorsi all'appellante imputando tali Controparte_1
danni al fatto del terzo. Errata e/o omessa valutazione delle prove acquisite in giudizio con violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
B) sulla fondatezza della domanda attorea e sulle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo.
7. La parte appellata si è costituita con comparsa Controparte_1
del 13.6.2024, resistendo al gravame.
8. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
9. Osserva la Corte. Secondo la tesi d'appello, «la causa esclusiva dei danni patiti dall'appellante non è l'uso improprio della strada fatto
5 dai conducenti dei veicoli, bensì l'apertura al traffico di una pubblica via prima che fossero stati ultimati i lavori sul manto stradale e che sussistessero le condizioni per consentire la circolazione di tali mezzi senza recare danno a terzi» (p. 11).
10. Ora, come si è accennato l'accertamento tecnico preventivo ha accertato il nesso di causa: sul punto va detto l'avv. Cappato all'udienza del 23.2.2022 ha sostenuto l'inutilizzabilità dell'ATP ai fini del decidere «in quanto le conclusioni circa le cause del lamentato danno non sono mai state accertate». In realtà, la relazione in atti ha accertato il dissesto nell'immobile (già che è la parte Parte_1 CP_3
istante nel procedimento d'istruzione preventiva): i danni sono analiticamente descritti alla p. 3, quali infiltrazioni, ammaloramenti, fessurazioni sulle pareti rivolte a est e nord, specialmente a livello del marciapiede, fioriture negli intonaci interni provocate dall'infiltrazione di acqua.
11. L'ausiliare ha poi individuato in termini netti la causa del fenomeno rilevato, nel fatto che il comune ha lasciato aperta al traffico, con il considerevole passaggio di mezzi pesanti, la via in questione
«prima ancora» che fossero finiti i lavori di asfaltatura: In Detail nella citazione introduttiva ha allegato che la causa dei danni consisteva nell'omessa manutenzione della strada, e in ogni caso lo stralcio dell'ATP appena esposto e che qui rileva è stato inserito nella medesima citazione e pertanto ne forma parte integrante.
12. A questo punto, non è controverso che il fosse custode CP_1
della strada pubblica, sicché aveva l'obbligo di impedire, o comunque vigilare, che i veicoli la percorressero con modalità tali da arrecare danni a terzi: di qui la responsabilità ex art. 2051 cc.
6 13. Infatti, in fattispecie analoga la giurisprudenza ha affermato:
«dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale – se completamente enucleata, delimitata e affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare
e pedonale – risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata
a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 cc» (Cass. 26780/2023).
14. Il fatto che il comune fosse già intervenuto nel 2003 e 2004 per regolamentare l'uso della strada, imponendo il limite di 30/kmh per gli autobus, non appare sufficiente a escluderne la responsabilità, poiché comunque le misure adottate non sono riuscite a evitare l'insorgere dei danni e i fatti dei terzi non hanno connotazioni di imprevedibilità ed evitabilità che consentano di configurarli come caso fortuito.
15. L'ATP dell'ing. ha verificato la congruità dei Persona_1
costi esposti dalla parte privata per ripristinare l'immobile, pari a €
28.194,00, importo poi ridotto a € 27.984,60 al netto degli oneri e dell'IVA di legge (p. 21) all'esito delle osservazioni formulate dai consulenti di parte. L'ausiliare ha valutato nel dettaglio tutti gli interventi necessari, distinti per fasi lavorative (vd. pagg. 8-11), e ha come detto risposto ai rilievi dei tecnici di parte ing. per Persona_2
parte attrice (vd. pagg. 13s) e ing. (pagg. 14s); le Persona_3
repliche sono puntuali e condivisibili essendo sorrette da valutazioni di natura tecnica non smentite da elementi di segno contrario (vd. pagg.
15-20).
16. I danni sono stati eliminati a cura e spese della Controparte_3
[... ora , la quale ha sostenuto Parte_1
esborsi per complessivi € 27.260,82 a favore della ditta GA
7 TO di IB (PD) – vd. fatture 11/2006, 23/2007, 12-13-14-
15/2007, quietanzate o recanti gli estremi del pagamento mediante assegno bancario Friuladria.
17. Va aggiunto che alla p. 16 dell'appello In Detail afferma che l'importo è stato pagato al GA «senza contestazioni di sorta» opposte dal comune in primo grado: in effetti, nella comparsa di costituzione d'appello p. 13 l'ente si limita a dire che «…dall'importo richiesto (e comunque da quello che dovesse eventualmente risultare dovuto) devono comunque essere detratte le somme di cui l'attrice abbia avuto diritto al rimborso o alla detrazione (compresa la detrazione dell'IVA)»; con ciò riprendendo pedissequamente argomenti già spesi nella comparsa di primo grado alle pagg. 13s. In entrambi i casi, il non ha contestato l'avvenuto pagamento della somma CP_1
alla ditta GA.
18. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da può Parte_1
essere accolto, senza aggravio di interessi che non sono stati chiesti. Le spese del doppio grado sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
19. Inoltre, le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo n. 209/2006 R.G. Tribunale di Rovigo ex sez. di Adria vanno poste definitivamente a carico della parte appellata, che deve essere anche condannata a restituire all'appellante quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado (il pagamento delle suddette spese non è stato contestato da parte appellata – cfr. Cass.11115/2021).
PER QUESTI MOTIVI
8 la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. in riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la responsabilità del e lo condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni pagando a € 27.260,82; Parte_1
2. condanna il a rifondere le spese a parte Controparte_1
appellante liquidate per il primo grado in € 3.809,00, e per l'appello in
€ 3.500,00 (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) per compenso, oltre accessori di legge e onere di ATP;
3. condanna il a restituire all'appellante quanto Controparte_1
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 20.2.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
537/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo – consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. MARANGONI ALESSANDRO
contro
( ), con l'avv. VENEZIA Controparte_1 P.IVA_2
MAURIZIA
oggetto: solo danni a cose;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previa ogni necessaria pronuncia e declaratoria di rito: nel merito in via principale: in totale riforma della sentenza n. 806/2023 del Tribunale di Rovigo,
1 pubblicata il 27.9.2023, che ha deciso il giudizio n. 296/2020 R.G., accertare e dichiarare la responsabilità del per il Controparte_2
danno occorso alle pareti rivolte verso Est e verso Nord del fabbricato che era di proprietà della società ricorrente, posto nel Comune di CP_1
prospicente via Scalo, così come individuate e descritte nell'elaborato peritale depositato dal C.T.U. ing. , in esito al giudizio Persona_1
di accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 209/2006 R.G.
Tribunale di Rovigo ex sez. distaccata di Adria, e per l'effetto condannare il alla corresponsione in favore della Controparte_1
società dell'importo sostenuto per Parte_1
l'eliminazione dei vizi accertati pari alla somma di € 27.260,82, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio nonché del giudizio di accertamento tecnico preventivo n. 209/2006 R.G.
Tribunale di Rovigo ex sez. di Adria, e condanna dell'appellata alla refusione delle spese legali pagate in adempimento dell'impugnata sentenza.
In via istruttoria: si rinnova la richiesta di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che la
[...]
poi divenuta nell'anno 2005 Controparte_3 Parte_1
risultava essere proprietaria del complesso immobiliare sito in CP_2
Via Scalo (Ex Area fabbricati Ima-Zen) e facente parte del piano
[...]
di recupero di iniziativa privata denominato Condominio Scalo?”; 2)
“Vero che immediatamente a nord del fabbricato in oggetto ha sede la locale autostazione della Società Sita Spa, azienda che svolge il servizio di autolinee extra urbane?”; 3) “Vero che all'epoca dei fatti per cui è causa, i mezzi in partenza dalla vicina autostazione transitavano in Via
Scalo, rasentando il prospicente immobile descritto al capitolo n. 1?”;
2 4) “Vero che la suddetta Via scalo, all'epoca dei fatti per cui è causa, si presentava essere una strada bianca, priva di asfalto e con i pozzetti a vista?”; 5) “Vero che il suddetto transito degli autobus in Via Scalo era stato autorizzato dal Comune di ”; 6) “Vero che nell'anno 2005, CP_1
sulla superficie esterna del complesso immobiliare sito in – CP_2
Via Scalo, precisamente sulle pareti rivolte verso Est e Nord, entrambe prospicenti alla carreggiata di Via Scalo, apparivano delle visibili fessurazioni?”; 7) “Vero che dette fessurazioni hanno permesso all'acqua piovana di insinuarsi ed infiltrarsi entro la muratura provocando ammaloramenti pure verso l'interno?”; 8) “Vero che i danni riportati dal complesso immobiliare sito in – Via CP_2
Scalo (Ex Area fabbricati Ima-Zen) sono stati eliminati a cura e spese della ora Controparte_3 Parte_1
, la quale ha sostenuto esborsi per complessivi € 27.260,82 a favore
[...]
della ditta GA TO di IB (PD)?”; Si indicano a testi: - Il sig. , residente in [...]
Vicenza n. 7; - Il sig. , residente in [...] CP_2
San Vincenzo De Paoli n. 14. per la parte appellata voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via principale rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte nel presente atto, confermando la sentenza impugnata n. 806/2023 emessa dal Tribunale di Rovigo a definizione del giudizio n. 296/2020 con riferimento alla inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2051 cc stante l'insussistenza del nesso causale tra il danno lamentato e la cosa oggetto della custodia;
in via subordinata: - rigettare la domanda proposta dall'attrice per tutti i motivi esposti nel presente atto e nel giudizio di primo grado. in ogni caso: - condannare l'appellante alla refusione delle spese e del
3 compenso del presente giudizio in favore dell'Ente convenuto ex D.M.
55/2014 e s.m.i. oltre spese generali ed oneri accessori e fiscali come per legge
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 806/2023 il tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda proposta da contro il onde Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento in proprio favore della somma di €
27.260,82,
2. Il tribunale ha osservato che: ha agìto come Parte_1
proprietaria di immobile sito in via Scalo, la quale è stata CP_1
interessata da lavori di manutenzione protratti per lungo tempo;
il comune ne ha ugualmente consentito l'utilizzo, lasciandola aperta al traffico veicolare, in particolare quello degli autobus diretti alla vicina
Stazione, nonostante il fondo stradale fosse privo di asfaltatura e presentasse i chiusini sporgenti.
3. L'indagine svolta in sede di ATP ha accertato che il passaggio di autoveicoli nelle condizioni suindicate ha provocato la comparsa di fessure sulle pareti est e nord dell'immobile , con conseguenti CP_4
danni lamentati dalla proprietà, corrispondenti ai costi per ripristinare l'edificio.
4. Disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
convenuto in relazione all'art. 2947, 2° comma cc, trattandosi di un danno provocato non dalla circolazione stradale, ma dall'omessa custodia, e dalla violazione del generale principio di neminem laedere, comunque il danno è imputabile non all'ente custode, bensì al fatto del
4 terzo, ovvero agli autisti dei pullman, responsabili di viaggiare a velocità troppo sostenuta.
5. Questo emerge chiaramente dall'ordinanza sindacale del
11.12.2004, laddove si dà atto delle lamentele dei residenti, secondo i quali i veicoli transitavano a velocità non adeguata alle caratteristiche della zona e della strada. Tra l'altro, proprio a causa di tale segnalazione, il comune di ha imposto su via Scalo il limite di CP_1
velocità di 30 km/h, mentre in precedenza, con altra ordinanza del 2003, aveva già modificato la viabilità, creando sensi unici e/o obbligati. In altre parole, l'uso appropriato della strada da parte degli utenti, in relazione alle sue caratteristiche, sarebbe stato in grado di evitare l'evento.
6. Con atto del 29.3.2024 ha proposto appello Parte_1
deducendo due motivi collegati: A) avverso il capo (unico) della sentenza ove il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto, in violazione dell'art. 2051 cc, che alcuna responsabilità possa ascriversi al per i danni occorsi all'appellante imputando tali Controparte_1
danni al fatto del terzo. Errata e/o omessa valutazione delle prove acquisite in giudizio con violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
B) sulla fondatezza della domanda attorea e sulle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo.
7. La parte appellata si è costituita con comparsa Controparte_1
del 13.6.2024, resistendo al gravame.
8. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
9. Osserva la Corte. Secondo la tesi d'appello, «la causa esclusiva dei danni patiti dall'appellante non è l'uso improprio della strada fatto
5 dai conducenti dei veicoli, bensì l'apertura al traffico di una pubblica via prima che fossero stati ultimati i lavori sul manto stradale e che sussistessero le condizioni per consentire la circolazione di tali mezzi senza recare danno a terzi» (p. 11).
10. Ora, come si è accennato l'accertamento tecnico preventivo ha accertato il nesso di causa: sul punto va detto l'avv. Cappato all'udienza del 23.2.2022 ha sostenuto l'inutilizzabilità dell'ATP ai fini del decidere «in quanto le conclusioni circa le cause del lamentato danno non sono mai state accertate». In realtà, la relazione in atti ha accertato il dissesto nell'immobile (già che è la parte Parte_1 CP_3
istante nel procedimento d'istruzione preventiva): i danni sono analiticamente descritti alla p. 3, quali infiltrazioni, ammaloramenti, fessurazioni sulle pareti rivolte a est e nord, specialmente a livello del marciapiede, fioriture negli intonaci interni provocate dall'infiltrazione di acqua.
11. L'ausiliare ha poi individuato in termini netti la causa del fenomeno rilevato, nel fatto che il comune ha lasciato aperta al traffico, con il considerevole passaggio di mezzi pesanti, la via in questione
«prima ancora» che fossero finiti i lavori di asfaltatura: In Detail nella citazione introduttiva ha allegato che la causa dei danni consisteva nell'omessa manutenzione della strada, e in ogni caso lo stralcio dell'ATP appena esposto e che qui rileva è stato inserito nella medesima citazione e pertanto ne forma parte integrante.
12. A questo punto, non è controverso che il fosse custode CP_1
della strada pubblica, sicché aveva l'obbligo di impedire, o comunque vigilare, che i veicoli la percorressero con modalità tali da arrecare danni a terzi: di qui la responsabilità ex art. 2051 cc.
6 13. Infatti, in fattispecie analoga la giurisprudenza ha affermato:
«dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale – se completamente enucleata, delimitata e affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare
e pedonale – risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata
a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 cc» (Cass. 26780/2023).
14. Il fatto che il comune fosse già intervenuto nel 2003 e 2004 per regolamentare l'uso della strada, imponendo il limite di 30/kmh per gli autobus, non appare sufficiente a escluderne la responsabilità, poiché comunque le misure adottate non sono riuscite a evitare l'insorgere dei danni e i fatti dei terzi non hanno connotazioni di imprevedibilità ed evitabilità che consentano di configurarli come caso fortuito.
15. L'ATP dell'ing. ha verificato la congruità dei Persona_1
costi esposti dalla parte privata per ripristinare l'immobile, pari a €
28.194,00, importo poi ridotto a € 27.984,60 al netto degli oneri e dell'IVA di legge (p. 21) all'esito delle osservazioni formulate dai consulenti di parte. L'ausiliare ha valutato nel dettaglio tutti gli interventi necessari, distinti per fasi lavorative (vd. pagg. 8-11), e ha come detto risposto ai rilievi dei tecnici di parte ing. per Persona_2
parte attrice (vd. pagg. 13s) e ing. (pagg. 14s); le Persona_3
repliche sono puntuali e condivisibili essendo sorrette da valutazioni di natura tecnica non smentite da elementi di segno contrario (vd. pagg.
15-20).
16. I danni sono stati eliminati a cura e spese della Controparte_3
[... ora , la quale ha sostenuto Parte_1
esborsi per complessivi € 27.260,82 a favore della ditta GA
7 TO di IB (PD) – vd. fatture 11/2006, 23/2007, 12-13-14-
15/2007, quietanzate o recanti gli estremi del pagamento mediante assegno bancario Friuladria.
17. Va aggiunto che alla p. 16 dell'appello In Detail afferma che l'importo è stato pagato al GA «senza contestazioni di sorta» opposte dal comune in primo grado: in effetti, nella comparsa di costituzione d'appello p. 13 l'ente si limita a dire che «…dall'importo richiesto (e comunque da quello che dovesse eventualmente risultare dovuto) devono comunque essere detratte le somme di cui l'attrice abbia avuto diritto al rimborso o alla detrazione (compresa la detrazione dell'IVA)»; con ciò riprendendo pedissequamente argomenti già spesi nella comparsa di primo grado alle pagg. 13s. In entrambi i casi, il non ha contestato l'avvenuto pagamento della somma CP_1
alla ditta GA.
18. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da può Parte_1
essere accolto, senza aggravio di interessi che non sono stati chiesti. Le spese del doppio grado sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
19. Inoltre, le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo n. 209/2006 R.G. Tribunale di Rovigo ex sez. di Adria vanno poste definitivamente a carico della parte appellata, che deve essere anche condannata a restituire all'appellante quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado (il pagamento delle suddette spese non è stato contestato da parte appellata – cfr. Cass.11115/2021).
PER QUESTI MOTIVI
8 la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. in riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la responsabilità del e lo condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni pagando a € 27.260,82; Parte_1
2. condanna il a rifondere le spese a parte Controparte_1
appellante liquidate per il primo grado in € 3.809,00, e per l'appello in
€ 3.500,00 (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) per compenso, oltre accessori di legge e onere di ATP;
3. condanna il a restituire all'appellante quanto Controparte_1
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 20.2.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
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