Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
2205 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2205/2023
avente ad oggetto: ricorso 473 bis e ss. cpc
promosso da
, C.F.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. dell'Avv. Pippo Sanna che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
nei confronti di
C.F.: Parte_2 C.F._2
, C.F.: Parte_3 C.F._3
, C.F.: Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alessandro Floriani e Giulia Spirito che li rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 14.7.2023, il sig. premetteva di essere tenuto a Parte_1
versare euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento dei figli,
(n. il 4.12.1997) e (n. il 2.8.2000), in forza di sentenza del Tribunale di Ivrea n. Pt_2 Pt_3
921/2019 pubblicata il 15.10.2019, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , e successivo provvedimento di correzione di errore Parte_1 Parte_4
materiale del 16.1.2020. Chiedeva la revoca della contribuzione al mantenimento per il figlio e la riduzione della contribuzione al mantenimento per la figlia in subordine Pt_2 Pt_3
chiedeva la riduzione della contribuzione per entrambi i figli.
Si costituivano i convenuti, i quali, con riguardo al contributo di mantenimento per il Sig. Pt_2
aderivano alla domanda del ricorrente, mentre , con riguardo al contributo per la Sig.ra
[...]
chiedevano la corresponsione di una somma di € 350,00 mensili, oltre ISTAT e Parte_3
50% spese straordinarie.
A seguito del deposito delle memorie conclusionali e della rimessione della causa in decisione, il
P.M., chiedeva il rigetto del ricorso ed il Collegio, stante la necessità di un'integrazione documentale,
invitava le parti a provvedervi e a trovare un accordo nell'interesse della figlia la Parte_3
causa veniva pertanto rinviata per rimessione in decisione all'udienza in trattazione scritta del 5.2.25,
con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
All'udienza del 5.2.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, le parti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “- preso atto del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , disporre Parte_2
che nulla sarà più dovuto dal padre per il mantenimento del figlio a decorrere dal mese di gennaio
2024;
- disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1 Pt_3
ma non economicamente autosufficiente, corrispondendo direttamente alla figlia medesima, entro il
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da dicembre 2024, l'importo mensile di € 200,00, da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fino all'indipendenza economica della figlia e
comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età;
- disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia siano ripartite Pt_3
tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Ivrea tra
Magistrati e Avvocati, fino all'indipendenza economica della figlia e comunque non oltre il
compimento del ventiseiesimo anno di età;
- compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento”.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, in data 6.2.2025.
Il P.M. concludeva “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 921/2019, pubblicata il 15.10.2019, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , e successivo Parte_1 Parte_4
provvedimento di correzione di errore materiale del 16.1.2020, così provvede:
- preso atto del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , dispone Parte_2
che nulla sarà più dovuto dal padre per il mantenimento del figlio a decorrere dal mese di gennaio
2024; - dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1 Pt_3
ma non economicamente autosufficiente, corrispondendo direttamente alla figlia medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da dicembre 2024, l'importo mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fino all'indipendenza economica della figlia e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età;
- dispone che le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia siano ripartite tra Pt_3
i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Ivrea tra Magistrati
e Avvocati, fino all'indipendenza economica della figlia e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 5.3.2025.
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba