Inammissibile
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03907/2025REG.PROV.COLL.
N. 08961/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8961 del 2024, proposto dalla -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la revocazione della sentenza n. -OMISSIS-/2024 resa dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. Con sentenza n. 155 del 2024 il T.A.R. della Puglia, sede di Bari, ha respinto il ricorso proposto dalla -OMISSIS- per l’annullamento dell’interdittiva antimafia adottata il 10 maggio 2023 dal Prefetto di Barletta - Andria – Trani.
2. La -OMISSIS-ha poi proposto appello. Con sentenza n. -OMISSIS-/2024 questo Consiglio di Stato ha rigettato l’appello.
Nel confermare le statuizioni del giudice di primo grado, il Collegio ha, tra l’altro, constatato che l’impresa di cui si discute è nata ed ha operato, in conseguenza di una chiara ed indubitabile cointeressenza fra i signori -OMISSIS- (capo dell’omonimo clan operante in -OMISSIS-) e -OMISSIS- (padre degli attuali soci), attraverso le rispettive mogli.
3. Avverso la citata sentenza n. -OMISSIS-/2024, la -OMISSIS-ha proposto ricorso per revocazione.
Quanto alla fase rescindente, si invoca l’art. 395, n. 4, c.p.c. In particolare, si deduce che la “ sentenza n. -OMISSIS-/24 respinge il ricorso proposto dalla -OMISSIS-sulla base di fatti incompatibili con l’azienda oggi ingiustamente attinta da provvedimenti che esulano dalla realtà degli accadimenti ”. In sostanza, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un’erronea lettura degli atti di causa, dai quali emergerebbe l’insussistenza dei presupposti necessari per l’adozione di un’interdittiva antimafia.
Quanto alla fase rescissoria, la ricorrente chiede la riforma della sentenza di primo grado e l’annullamento del provvedimento prefettizio.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile quanto alla parte rescindente o comunque infondato quanto alla parte rescissoria.
5. Con istanza del 20 marzo 2025 l’appellante ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica fissata per il 15 aprile 2025. La richiesta è motivata dalla necessità di attendere la pronuncia del Tribunale di Bari – Sezione Misure di prevenzione, presso cui l’appellante deduce di aver presentato istanza per l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34- bis , d.lgs. n. 159/2011.
6. All’udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere rigettata l’istanza di rinvio dell’udienza pubblicata fissata per il 15 aprile 2025.
L’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con sentenza 13 febbraio 2023, n. 7, ha, infatti, già messo in luce che il giudizio amministrativo di impugnazione contro un’informazione antimafia interdittiva e il procedimento di controllo giudiziario di cui all’art. 34- bis , comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, sono autonomi e non presentano alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza tale da giustificare la sospensione del primo in pendenza del secondo.
A maggior ragione non è meritevole di accoglimento un’istanza di rinvio proposta a fronte di un ricorso per revocazione, dopo che la vicenda è stata già vagliata in due gradi di giudizio.
2. Nel merito, il ricorso è manifestamente inammissibile.
L’errore di fatto quale vizio revocatorio ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è il c.d. abbaglio dei sensi, cioè il travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, e non è ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (la giurisprudenza sul punto è pacifica e consolidata; si veda già Cons. St., Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3, e poi, tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 729).
Nel caso in esame, la parte rescissoria del ricorso è palesemente volta a sollecitare un riesame degli atti processuali, nel tentativo di avvalorare la tesi, già respinta in due gradi di giudizio, per cui gli elementi evidenziati dall’Autorità prefettizia non sarebbero sufficienti a fondare un’interdittiva antimafia. Difatti dalla lettura del ricorso neppure è chiaro quale sarebbe il fatto erroneamente supposto (o erroneamente ritenuto inesistente) che fonderebbe la decisione impugnata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
4. Attesa la manifesta inammissibilità del ricorso, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a., che si quantifica in misura pari al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sent. 11 giugno 2013, n. 3210).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, spese che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Amministrazione resistente.
Condanna il ricorrente al pagamento del triplo del contributo unificato che è tenuto a versare in relazione al presente ricorso, ex art. 15 delle norme di attuazione del c.p.a., mandando alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli altri soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.