TRIB
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4434 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. CARIGNOLA ODETTE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. BAUER RAIMUND;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2019, parte ricorrente, rappresentando di aver ricevuto richiesta di restituzione della prestazione temporanea dell'indennità di disoccupazione agricola erogatale per l'anno 2014 sull'assunto di un contestato svolgimento dell'attività di impresa agricola in misura prevalente rispetto all'attività di lavoro agricolo subordinato, previo esperimento del gravame amministrativo, adiva l'intestato Tribunale per il riconoscimento del diritto alla prefata prestazione e per la restituzione delle somme già trattenute dall' su analoghe prestazioni riconosciute nelle CP_1 successive annualità (per come prospetto di recupero in calce ai provvedimenti di accoglimento dell'indennità di disoccupazione agricola, riconosciuta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, allegate agli atti).
Costituitasi la parte resistente , ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziale per decadenza ex art.47 d.p.r. 639/1970 e successive modifiche. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande promosse, per omessa prova del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa speciale per l'erogazione della prestazione per cui causa, cui ritenuti ostativi il possesso di partita iva e lo svolgimento di attività agricola autonoma (n. 90 giornate) in misura prevalente rispetto a quella contestualmente svolta come bracciante agricola dipendente (n. 52 giornate): nello specifico, a seguito della valutazione della coltivazione agrumicola svolta su un terreno di circa un ettaro di proprietà della ricorrente e della disamina di un inerente contratto di vendita di frutta pendente da lei stipulato nel 2014, per tal annualità si procedeva al calcolo del fabbisogno giornaliero necessario per la coltivazione in proprio del prefato terreno, quantificato in n. 90 giornate, ritenute evidentemente superiori alle 52 giornate lavorate in dipendenza.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti. §§§§
In via preliminare deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, atteso che la presente azione avendo ad oggetto l'accertamento negativo di un indebito previdenziale rispetto ad una prestazione già liquidata, non è soggetta ad alcun termine di decadenza e, pertanto, deve reputarsi tempestivamente azionata.
Nel merito, la domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente, infatti, ha assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto alla prestazione temporanea dedotta in giudizio: in effetti, deve essere puntualizzato come dagli atti di causa
(dai quali inferire l'iscrizione della parte ricorrente nell'elenco dei braccianti agricoli per l'anno 2013 per n. 102 giornate e per l'anno 2014 per n. 52 giorni) risulti la prova documentale del requisito assicurativo e di quello contributivo necessari per l'insorgenza del preteso diritto all'indennità in esame, per come richiesto chiaramente ex lege.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 32 L. n. 264/1949 è così disposto:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta
l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità
e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue;
b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.
Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.
Ebbene, la produzione dell'estratto conto previdenziale riguardante l'iscrizione della parte ricorrente nell'elenco dei braccianti agricoli assume valenza dirimente e decisiva per la definizione della presente controversia.
Si consideri, infatti, che per espressa previsione di legge costituisce valido titolo, con natura costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in agricoltura, la sola iscrizione del lavoratore negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, secondo quanto disposto dall'art. 9 ter, comma 2 D.L. n. 510/1996 convertito con modificazioni nella L. n. 608/1996 che di seguito si riporta:
<Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonché la sentenza definitiva del giudice ordinario.>>.
Non solo, da parte dell' resistente risulta omessa qualunque CP_2 prova, che lo stesso aveva l'onere di fornire, circa l'effettiva esistenza dell'imputata ragione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola in esame.
La sola titolarità della partita iva contestata, infatti, non può da sola essere sufficiente a paralizzare l'erogazione della prefata prestazione, in mancanza di prova del fatto che la parte ricorrente abbia effettivamente svolto attività autonoma prevalente rispetto all'attività concorrente in dipendenza: si consideri che l' ha solo dedotto di CP_1 aver negato la prestazione temporanea per cui è causa per aver calcolato, tramite stima tecnica, le giornate occorrenti per la coltivazione di un fondo di proprietà della ricorrente in forza dei dati dalla stessa inviati.
Secondo l' tale attività autonoma sarebbe prevalente in quanto le CP_1 giornate calcolate per la coltivazione del l'indicato fondo sarebbero n.
90, dunque superiori alle n. 52 giornate di lavoro svolto come operaria dipendente a tempo determinato.
Ebbene, tale calcolo delle giornate occorrenti per la coltivazione del proprio fondo è stato ampiamente contestato dalla parte ricorrente che ha prodotto estratto dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale del 20/04/1999, pubblicato sulla G.U. del
19.5.1999, inerente i valori medi di impiego di manodopera per le singole colture per la provincia di Cosenza ove, per quanto riguarda i terreni coltivati ad agrumeto, le giornate necessarie per ettaro senza raccolta (come nel contratto di vendita in esame) risultano essere pari a 40 e non a 90, per come infondatamente sostenuto dall' CP_1 oltretutto senza indicazione della fonte di calcolo rispetto al quale, nel corso del giudizio, non sono stati neanche forniti dati utili per il riscontro dell'esattezza del conteggio operato.
Ciò detto, quindi, risultando provata, l'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per il biennio 2013-2014 nonché l'accredito del numero minimo di contributi nell'anno in cui è pretesa la prestazione ed in quello precedente, tanto basta per l'accoglimento integrale della domanda giudiziale, con riconoscimento del preteso diritto al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2014 e del diritto alla restituzione delle somme già trattenute dall' CP_1 sulle analoghe prestazioni riconosciute negli anni seguenti.
Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno CP_1
2014, disponendo la restituzione delle somme già recuperate;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 800,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo –
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. CARIGNOLA ODETTE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. BAUER RAIMUND;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2019, parte ricorrente, rappresentando di aver ricevuto richiesta di restituzione della prestazione temporanea dell'indennità di disoccupazione agricola erogatale per l'anno 2014 sull'assunto di un contestato svolgimento dell'attività di impresa agricola in misura prevalente rispetto all'attività di lavoro agricolo subordinato, previo esperimento del gravame amministrativo, adiva l'intestato Tribunale per il riconoscimento del diritto alla prefata prestazione e per la restituzione delle somme già trattenute dall' su analoghe prestazioni riconosciute nelle CP_1 successive annualità (per come prospetto di recupero in calce ai provvedimenti di accoglimento dell'indennità di disoccupazione agricola, riconosciuta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, allegate agli atti).
Costituitasi la parte resistente , ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziale per decadenza ex art.47 d.p.r. 639/1970 e successive modifiche. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande promosse, per omessa prova del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa speciale per l'erogazione della prestazione per cui causa, cui ritenuti ostativi il possesso di partita iva e lo svolgimento di attività agricola autonoma (n. 90 giornate) in misura prevalente rispetto a quella contestualmente svolta come bracciante agricola dipendente (n. 52 giornate): nello specifico, a seguito della valutazione della coltivazione agrumicola svolta su un terreno di circa un ettaro di proprietà della ricorrente e della disamina di un inerente contratto di vendita di frutta pendente da lei stipulato nel 2014, per tal annualità si procedeva al calcolo del fabbisogno giornaliero necessario per la coltivazione in proprio del prefato terreno, quantificato in n. 90 giornate, ritenute evidentemente superiori alle 52 giornate lavorate in dipendenza.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti. §§§§
In via preliminare deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, atteso che la presente azione avendo ad oggetto l'accertamento negativo di un indebito previdenziale rispetto ad una prestazione già liquidata, non è soggetta ad alcun termine di decadenza e, pertanto, deve reputarsi tempestivamente azionata.
Nel merito, la domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente, infatti, ha assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto alla prestazione temporanea dedotta in giudizio: in effetti, deve essere puntualizzato come dagli atti di causa
(dai quali inferire l'iscrizione della parte ricorrente nell'elenco dei braccianti agricoli per l'anno 2013 per n. 102 giornate e per l'anno 2014 per n. 52 giorni) risulti la prova documentale del requisito assicurativo e di quello contributivo necessari per l'insorgenza del preteso diritto all'indennità in esame, per come richiesto chiaramente ex lege.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 32 L. n. 264/1949 è così disposto:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta
l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità
e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue;
b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.
Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.
Ebbene, la produzione dell'estratto conto previdenziale riguardante l'iscrizione della parte ricorrente nell'elenco dei braccianti agricoli assume valenza dirimente e decisiva per la definizione della presente controversia.
Si consideri, infatti, che per espressa previsione di legge costituisce valido titolo, con natura costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in agricoltura, la sola iscrizione del lavoratore negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, secondo quanto disposto dall'art. 9 ter, comma 2 D.L. n. 510/1996 convertito con modificazioni nella L. n. 608/1996 che di seguito si riporta:
<Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonché la sentenza definitiva del giudice ordinario.>>.
Non solo, da parte dell' resistente risulta omessa qualunque CP_2 prova, che lo stesso aveva l'onere di fornire, circa l'effettiva esistenza dell'imputata ragione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola in esame.
La sola titolarità della partita iva contestata, infatti, non può da sola essere sufficiente a paralizzare l'erogazione della prefata prestazione, in mancanza di prova del fatto che la parte ricorrente abbia effettivamente svolto attività autonoma prevalente rispetto all'attività concorrente in dipendenza: si consideri che l' ha solo dedotto di CP_1 aver negato la prestazione temporanea per cui è causa per aver calcolato, tramite stima tecnica, le giornate occorrenti per la coltivazione di un fondo di proprietà della ricorrente in forza dei dati dalla stessa inviati.
Secondo l' tale attività autonoma sarebbe prevalente in quanto le CP_1 giornate calcolate per la coltivazione del l'indicato fondo sarebbero n.
90, dunque superiori alle n. 52 giornate di lavoro svolto come operaria dipendente a tempo determinato.
Ebbene, tale calcolo delle giornate occorrenti per la coltivazione del proprio fondo è stato ampiamente contestato dalla parte ricorrente che ha prodotto estratto dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale del 20/04/1999, pubblicato sulla G.U. del
19.5.1999, inerente i valori medi di impiego di manodopera per le singole colture per la provincia di Cosenza ove, per quanto riguarda i terreni coltivati ad agrumeto, le giornate necessarie per ettaro senza raccolta (come nel contratto di vendita in esame) risultano essere pari a 40 e non a 90, per come infondatamente sostenuto dall' CP_1 oltretutto senza indicazione della fonte di calcolo rispetto al quale, nel corso del giudizio, non sono stati neanche forniti dati utili per il riscontro dell'esattezza del conteggio operato.
Ciò detto, quindi, risultando provata, l'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per il biennio 2013-2014 nonché l'accredito del numero minimo di contributi nell'anno in cui è pretesa la prestazione ed in quello precedente, tanto basta per l'accoglimento integrale della domanda giudiziale, con riconoscimento del preteso diritto al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2014 e del diritto alla restituzione delle somme già trattenute dall' CP_1 sulle analoghe prestazioni riconosciute negli anni seguenti.
Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno CP_1
2014, disponendo la restituzione delle somme già recuperate;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 800,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo –
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO