Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/04/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario dott. Livio Fiorani, rilevato che: con ordinanza del 30/12/2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 24/02/2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine al detto fine fino alle ore 9:00 dell'indicata data;
nel termine assegnato parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunciato e pubblicato mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° 10692 / 2022 R.G.L. promossa DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Maurizio C.F._1
Maria Guerra del Foro di Macerata e Paolo Guerra del Foro di Roma e con loro elettivamente domiciliato a Tolentino (MC) nella Galleria Europa, n. 14 giusta procura in atti, ricorrente e
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via M. Stabile n. 182 domicilia ex lege;
resistente Oggetto del giudizio: assegno vitalizio vittime del dovere;
conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi. Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 25/10/2022 adiva questa A.G. proponendo Parte_1 opposizione avverso il decreto (prot. n. 559/C/3555/SG) emesso in data 20/02/2014 dal
[...]
, con il quale era stata respinta la domanda volta a ottenere la concessione dei benefici riservati CP_1 alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati, premettendo: a) che in data 29/05/1989, quale Agente Scelto in forza alla Sezione Polizia Stradale di Pisa, Distaccamento di Volterra, era stato comandato come capopattuglia in missione motomontata di scorta a trasporto eccezionale, con orario 06:50 – 13:20, per un totale di circa 180 Km;
la scorta aveva ad oggetto un carico di travi di cemento armato di misure eccezionali, trasportate su di un mezzo speciale, che avrebbe dovuto percorrere arterie stradali, sia provinciali che comunali, di ridotta larghezza e ad intenso traffico veicolare, attraversando anche numerosi centri abitati. Gli operatori avevano quindi il compito di regolare la viabilità e presidiare ogni intersezione al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada;
b) che, raggiunta la meta, gli operatori avevano ripreso la marcia in direzione Volterra al fine di terminare la missione e riconsegnare i mezzi utilizzati per la scorta;
c) che, tuttavia, alle ore 11:45 circa, mentre percorreva la s.s. 439 in direzione Volterra e giunto nel territorio del Comune di Terricciola, si era visto tagliare la strada da un motocarro che lo precedeva, il cui conducente aveva repentinamente effettuato svolta a sinistra nell'intento di raggiungere un piazzale privato, rendendo così inevitabile l'impatto; d) che, traportato presso il pronto Soccorso dell'Ospedale di Pontedera, era stato ricoverato nel reparto rianimazione con diagnosi di “Trauma cranico con commozione cerebrale;
Trauma rachide cervicale;
Contusioni escoriate multiple al volto ed agli arti inferiori "; successivamente trasferito dapprima presso il reparto di Neurochirurgia
e) che gli esiti delle lesioni subite nell'evento (“Trauma cranico con commozione cerebrale;
Trauma cervicale con frattura corpo e dente epistrofeo;
frattura III medio radio sx;
Contusioni ed escoriazioni multiple ") erano stati dichiarati dipendenti da causa di servizio con Mod. C n. 643/1989, definito in data 10/07/1989 dall'Ospedale Militare di Medicina Legale di Livorno, sulla scorta della relazione del Comandante del Corpo;
la Commissione Medica Ospedaliera di Livorno, con processo verbale mod. B nr. 1606 del 17/05/1990, aveva ascritto il richiamato complesso invalidante alla 6^ categoria misura massima. Inoltre, il Dipartimento Militare di Medicina Legale del Ministero della Difesa, accertato l'intervenuto aggravamento delle suddette infermità, con p.v. Mod ML/BS n. 177 del 28/03/2012, lo aveva giudicato "NON IDONEO permanentemente nel servizio d'Istituto nella Polizia di Stato - Sì idoneo nella forma parziale con esclusione dei servizi esterni”; infine in data 01/6/2016, non ritrovandosi a svolgere attività d'ufficio, aveva rassegnato le dimissioni per andare anticipatamente in pensione. In ragione delle chiare finalità di ordine pubblico e di tutela della pubblica incolumità intimamente connesse al servizio in cui aveva riportato le invalidità permanenti, il ricorrente contestava la legittimità del rifiuto opposto dal al riconoscimento in proprio favore della qualifica di vittima del dovere CP_1
e/o equiparato, con ogni conseguente beneficio economico ed assistenziale e concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “previa disapplicazione del provvedimento impugnato, accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 dell'art. 1 L. 266/2005, essendo state riportate le invalidità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, in conseguenza di attività rientrante in una o più delle ipotesi operative previste dalle lettere da a) a f) dell'invocato comma;
accertare, in via alternativa o concorrente, la sussistenza dei requisiti richiesti dal successivo comma 564, essendo le invalidità in discussione riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative del servizio comandato al ricorrente, rientrante nel concetto generale di missione di qualunque natura;
di conseguenza, riconoscere il ricorrente vittima del dovere e/o equiparato a vittima del dovere, con ogni consequenziale obbligo del resistente di inserire il CP_1 nominativo del ricorrente nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006, nonché di ogni ulteriore incombenza di legge;
dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione dei benefici previsti per le vittime del dovere e per i soggetti ad esse equiparati, nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto dell'invalidità complessiva quantificata all'87% nell'elaborato peritale versato in atti o in quella diversa misura percentuale, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu;
condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da CP_1 distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”. Fissata l'udienza di discussione, nell'iniziale contumacia del la causa veniva istruita CP_1 mediante CTU;
con ordinanza dell'08/08/2024 veniva disposta, ex art. 196 c.p.c. ed alla luce dei rilievi di cui alle note critiche di parte ricorrente, la rinnovazione delle operazioni di consulenza, commettendo al CTU l'incarico di procedere alla quantificazione della percentuale di invalidità complessiva riportata da parte ricorrente in dipendenza degli eventi del 29/05/1989 da quantificarsi con i criteri medico - legali previsti dagli articoli 3 e 4 del dPR n.181 / 2009. Conferito il nuovo incarico, con memoria depositata in data 02/12/2024 si costituiva il CP_1 contestando la fondatezza delle domande spiegate dal ricorrente, eccependo la prescrizione del diritto azionato ed, in subordine, quella decennale di tutti i benefici di carattere economico, altresì rilevando la non sussistenza nella vicenda in esame dei requisiti di legge per il riconoscimento delle azionate domande, ed il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria (la memoria dell'Amministrazione, in particolare da pag. 29, sembra poi erroneamente riprodurre difese relative ad altro giudizio;
di esse non si terrà quindi conto nella presente pronunzia). La causa perveniva infine all'udienza cartolare del 21/02/2025, ove veniva posta in deliberazione secondo il richiamato modello decisorio. In ordine alla giurisdizione dell'adita A.G., per quanto non in contestazione, appare sufficiente richiamare il principio di diritto anche di recente riaffermato dalla Suprema Corte (n. 21606/2019), a mente del quale: “In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all'art. 1, comma 563 legge cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (Cass. Sez. Un. 16/11/2016, n. 23300, seguito da Cass. Sez. Un. 11/04/2018, n. 8982). Va poi rilevato, avuto riguardo alle preliminari eccezioni del che nel rito del lavoro la CP_1 prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c.; la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice, anche d'ufficio. Nella vicenda in esame il si è costituito tardivamente a fronte della rituale notifica del ricorso introduttivo;
l'eccepita CP_1 prescrizione del diritto azionato e, in subordine, quella decennale dei benefici di carattere economico non possono quindi essere esaminate in ragione della loro inammissibilità. Anche nel merito, nondimeno, la prima eccezione non avrebbe potuto trovare accoglimento: secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo con sentenza n. 37522/2022, “la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata di recente affrontata dalla Corte, con la pronuncia n. 17440 del 2022, affermativa del principio per cui "la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”. Quanto alla prescrizione del diritto alle singole prestazioni osserva il decidente come risulti prodotta agli atti l'istanza del 25/03/2011, alla quale, pur in assenza di documentazione comprovante l'intervenuta ricezione, dovrà aversi riguardo - in assenza di contestazione - quale dies a quo per la decorrenza dei richiesti benefici. Passando al merito osserva il Tribunale come il ricorso sia fondato e debba, pertanto, trovare accoglimento. Ai fini di una migliore intelligenza del percorso motivazionale occorre anzitutto premettere che con la già richiamata istanza del 25/03/2011 il ricorrente, Sovrintendente della Polizia di Stato, ha richiesto il riconoscimento e la corresponsione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati in considerazione delle permanenti invalidità conseguenti alle gravi lesioni subite in data 29/05/1989 nel corso di un servizio di scorta a carico eccezionale. Il Ministero , con decreto (prot. n. 559/C/3555/SG) emesso in data 20/02/2014, pur CP_1 confermando che: “esaminata la documentazione agli atti (…) risulta che il Sovrintendente della Polizia di Stato è rimasto ferito, il 29 maggio 1989, durante un servizio moto montato di scorta a carico eccezionale (…)”, Parte_1 respingeva la domanda sia in relazione all'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 563, della L. 266/2005, in quanto: “(…) occorre che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto”, sia in relazione al successivo comma 564: “(...) tenuto conto che secondo la richiamata giurisprudenza occorre che il servizio sia stato prestato durante una missione caratterizzata da specifici elementi di rischio eccedenti quelli ordinari ovvero superiori a quelli di per sé insiti nella prevista attività del reparto di appartenenza”. Orbene tali conclusioni non possono essere condivise: ai sensi del comma 563 della legge 266/2005: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Inoltre, ai sensi del successivo comma 564: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Alla luce della più recente e maggioritaria giurisprudenza, di legittimità e di merito, deve affermarsi che, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, non è necessario che il rischio affrontato dal pubblico dipendente nello svolgimento dell'attività di servizio sia eccedente quello ordinariamente connaturato alla tipologia del servizio, atteso che il tenore letterale della norma richiamata evidenzia come il solo requisito richiesto per essere riconosciuti vittime del dovere è quello che il decesso o, come nel caso in esame, l'invalidità siano conseguenti a lesioni subite in occasione di eventi verificatisi nell'ambito delle funzioni elencate alle lettere da a) ad e). Con perfetta aderenza al caso di specie la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro di un pattugliamento, va riconosciuto o “status” di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l n. 266 / 2005, in quanto, ai sensi delle lett. A) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze ed eventi di natura straordinaria” (Cass., Sez. Lav., n. 26012 del 17/10/2018; in senso conforme rispetto a SS.UU, n. 10791 del 04/05/2017). E, ancora, è stata cassata e rinviata al giudice di appello, con riconoscimento dello status di vittima del dovere al carabiniere rimasto invalido a seguito di incidente stradale e chiamato in supporto alla polizia stradale con il compito di dirigere il traffico a seguito di un grave sinistro ed a sua volta investito da un'auto che procedeva a forte velocità (Cass., Sez. lav., ord., n. 4480 dell'11/02/2022). Nel caso di specie- in cui dinamica dell'evento, peraltro, non è contestata ed in cui l'attività di servizio svolta deve certamente ritenersi diretta a tutela della pubblica incolumità - non assume rilievo che l'incidente sia avvenuto nella fase di rientro all'attività di scorta motomontata ad un trasporto di carattere eccezionale: va in proposito ricordato che la “missione di qualunque natura” può essere “sia correlata ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un "compito", l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata. Ne riesce, pertanto, esclusa la possibilità di distinguere, all'interno dell'attività espletata dal soggetto ciò che rappresenterebbe un "ordinario servizio istituzionale" (…), da ciò che non lo rappresenterebbe e, dunque, sia "straordinario" (Cass., SS. UU, n. 759/2018). Il ricorrente deve pertanto essere riconosciuto vittima del dovere atteso che, come detto, il comma 563 l.c. non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nello svolgimento del servizio assegnato, come è stato nel caso di specie Ciò detto, per quanto riguarda i benefici richiesti, si è proceduto alla valutazione dell'invalidità residuata al ricorrente sulla scorta del dPR 181/09 (sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 24/02/2022, n. 6217: “in merito alla disciplina sulle vittime del dovere e categorie equiparate, all'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore delia legge. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009”). Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dr , sulla base degli accertamenti clinici effettuati Per_1
e della documentazione sanitaria in atti, ha concluso il proprio elaborato peritale, ritenendo che: “(…) in risposta al quesito posto dall'Ill.mo Sig. Giudice, non può non rilevarsi come risulti pacifico che il quadro clinico posto dal sottoscritto in diagnosi, sia riconducibile all'evento infortunistico del 29.05.1989, per il quale, peraltro, fu già riconosciuta dalla C.M.O. una equiparazione alla categoria della tabella A. Pertanto, ritenendo soddisfatti il: a) criterio della Pt_2 attendibilità scientifica discendente positivamente dal confronto con leggi e i principi della scienza, accreditati e consolidati;
b) criterio della regolarità causale , confortato dalla coerenza patogenetica e dalla validazione epidemiologica;
c) criterio della irrilevanza ( non incidenza) di causalità diverse, fondato sulle evidenze disponibili e asseverate dall'esperimento controfattuale
, tenendo conto del tasso noto o potenziale di errore;
d) criterio della validità della correlazione temporale, riteniamo di poter porre le seguenti considerazioni medico-legali, sottolineando come dai nostri accertamenti in sede di visita medica, il Ricorrente presenti, in atto, un quadro clinico nel complesso – ad oggi – ormai di entità certamente non grave. Rispondiamo adesso al quesito posto, con riferimento ai criteri valutativi previsti ed individuati nel DPR 181/2009 ( “Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206”)”. Al riguardo giova precisare che il succitato DPR così recita: “…Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%. - Art. 4: Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale.
1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB)”. Orbene, nel caso di che trattasi, si procede dapprima al calcolo della “Invalidità Permanente” (IP), successivamente del “Danno biologico” (DB) ed, infine, nei modi previsti, anche del
“Danno morale” (DM), pervenendo, infine, ad una globale valutazione della derivante “Invalidità complessiva” (IC). La formula da applicare, quindi è la seguente : IC= DB + DM +(IP-DB). Nel caso di specie la invalidità permanente è pari complessivamente al 30 %; a tale valutazione si perviene considerando che la invalidità permanente, ex D.M. 5/02/92, con riferimento proporzionale alle previsioni tabellari di cui ai codici 7002 per quel che riguarda la colonna cervicale risulta pari al 20 % . Con riferimento, poi, al codice 4101, gli esiti del trauma cranico con la consequenziale sintomatologia vertiginosa, sono valutabili, proporzionalmente, nella misura del cinque per cento. Infine, con proporzionale riferimento al codice 7207, i minimi esiti di frattura del radio sinistro, in arto non dominante, sono valutabili nella misura del 5 %. Per quanto concerne, poi, il Danno Biologico, si è ritenuto far riferimento alle Tabelle delle Menomazioni approvate con Decreto del Ministero del Lavoro del 12.07.2000. Nel caso specifico, si ritiene far riferimento, con criterio analogico e proporzionale alla voce 194 (“Esiti di frattura somatica dell'atlante – epistrofeo, consistenti in deficit funzionale medio, in assenza di segni e sintomi neurologici persistenti” –, valutando nella misura del 10 % . Inoltre, in merito al trauma cranico, con riferimento al codice 182, nella misura del 4 % ed infine, con riferimento al codice 234 “Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale”, in considerazione della assenza di evidenti vizi di consolidazione, nella misura del 2 % . Globalmente si può pertanto valutare nella misura del 15 % . Considerazioni particolari merita il “Danno morale”: ciò che va valutato è, nel concreto, l'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto alla natura ed entità dell'evento occorso, oltre che sulla scorta delle conseguenze fisiche. Nel caso di che trattasi, non può non rilevarsi la assoluta modestia della documentazione sanitaria, nonché della storia clinica inerente l'apparato psichico, ma, nel contempo, è da ritenere ragionevole e, comunque, “più probabile che non” che si sia comunque verificata una condizione di compromissione psicologica che portò il a chiedere di essere posto in quiescenza anticipatamente e, comunque, derivante dal non essere più adibito in Pt_1 mansioni operative esterne, cui lo stesso era precedentemente sempre stato adibito. Pertanto, si è del parere che, seppur di grado modesto, possano ritenersi integrate le “particolari condizioni ambientali od operative” di cui all'art. 1, comma 564, L. 266/2005: si valuta, pertanto, nella percentuale di 1/4 del danno biologico e pertanto, nella misura del 4 % . La percentuale di invalidità complessiva che ne deriva, con applicazione dei criteri di cui al DPR 181/2009, risulta pertanto pari, con applicazione del calcolo sopra descritto, al trenta (recte: trentaquatro, ndr) per cento e cioè: DB 15 % + DM 4% + ( IP 30% - DB 15%) = 34 %”. Tali conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi logici. In termini conclusivi, dunque, accertata l'effettiva invalidità complessiva riportata dal ricorrente nella misura del 34%, la domanda va accolta dichiarando che ha diritto al riconoscimento Parte_1 dello status di “vittima del dovere”, con conseguente inserimento nella graduatoria di cui all'art. 3 comma 3 d.P.R. n. 243/2006 ai fini dell'attribuzione dei connessi benefici, anche economici e assistenziali, dovuti nei modi e nella misura di legge, tenuto conto dell'invalidità complessiva pari al 34 %. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di riferimento (in considerazione della tardiva costituzione del e della CP_1 conseguente non elevata complessità delle attività svolte) con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
le spese di CTU vanno integralmente poste a carico della P.A.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro in persona del giudice onorario, dr. Livio Fiorani, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nel contradditorio tra le parti, così provvede: in accoglimento delle domande spiegate con il ricorso depositato in data 25/10/2022 da Pt_1
dichiara che il ricorrente ha diritto ad essere riconosciuto quale vittima del dovere, con conseguente
[...] inserimento nell'elenco tenuto dal ex art. 3, comma III, d.P.R. n. 243/2006 ai fini Controparte_1 dell'erogazione dei connessi benefici, anche economici e assistenziali, nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto dell'invalidità complessiva quantificata al 34%; condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 4.700,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari;
pone le spese di CTU a carico dell'Amministrazione resistente. Palermo, 27 aprile 2025 Il Giudice Onorario Livio Fiorani
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Livio Fiorani in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.