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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice NT D'RI,
all'udienza del 3/12/2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1069/2022 r.g. a cui è riunito il n. 2796/2022 r.g. proposta da
e rappresentati e difesi dall' Parte_1 Parte_2
Avv. Giovanni Grimaldi, domiciliatario, in virtù del mandato allegato in atti, nonché rappresentata e difesa dall' Avv. Marino Parte_3
Liuzzi, domiciliatario, in virtù di mandato in atti
- attore/opponenti-
contro e, per essa, in qualità di mandataria Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa dall' Avv. Vincenza Genchi, domiciliataria, in virtù di mandato in atti;
-convenuta/opposta-
pagina 1 di 9 Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 5066/2021 emesso dal Tribunale di Bari il 22/12/2021 – contratti bancari.
Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 3/12/2025,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con distinti atti di citazione notificati rispettivamente il 24.1.2022 e il 22.2.2022, e , da Parte_1 Parte_2
un lato, e dall'altro, in qualità di fideiussori, hanno Parte_3
proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 5066/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 22/12/2021, con il quale, ad istanza di è stato loro ingiunto Controparte_3
il pagamento del complessivo importo di €430.930,51, oltre agli interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di conto corrente n.
1000/1902 del 27/7/2005 e dai contratti di finanziamento del 7/2/2012
e 8/3/2019 stipulati dall'impresa individuale NT TA.,
quale debitore principale.
A fondamento della proposta opposizione hanno eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della L. 287/1990, in quanto riproducenti nel relativo testo negoziale le clausole n. 2, 6
e 8 di cui al modello di fideiussione "omnibus", predisposto pagina 2 di 9 dall' nel 2003, la cui applicazione uniforme è stata ritenuta CP_4
contraria al principio della libera concorrenza, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005; eccependo, inoltre, la mancata proposizione da parte dell'istituto di credito opposto di qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti della parte debitrice principale come previsto dall'art. 1957, co. I, c.c., nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale e, dunque, la decadenza dal relativo diritto.
Hanno, dunque, concluso affinché, previo accertamento della nullità dei contratti di fideiussione del 9/5/2012 e del 8/3/2019 in atti, nonché in subordine della nullità parziale limitatamente alle sole clausole nn. 2, 6 ed 8, fosse accertata la decadenza dell'istituto di credito dal diritto di pretendere il pagamento del saldo dovuto nei riguardi della debitrice principale nei confronti dei coobbligati a titolo di fideiussione, con il conseguente accoglimento dell'opposizione e la revoca del titolo monitorio opposto con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Grimaldi, dichiaratosi anticipatario.
I.2.- Costituendosi in giudizio, in qualità Controparte_2
di mandataria di cessionaria del credito Controparte_1
controverso per effetto del contratto di cessione in blocco di crediti concluso con il 19/4/2022, ha Controparte_5
insistito per il rigetto dell'avversa impugnativa, evidenziando l'infondatezza delle doglianze relative al merito, attesa la genericità della contestazione concernente la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, in difetto di allegazione da parte degli opponenti di elementi probatori volti a pagina 3 di 9 corroborare la sussistenza in concreto dell'adesione dell'intesa anticoncorrenziale.
La creditrice opposta ha, inoltre, contestato il decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. dovendosi assumere come dies a quo la scadenza dell'ultima rata dovuta rispetto quantomeno ai contratti di finanziamento del 7/2/2012 e dell'8/3/2019; nonché l'inapplicabilità dei principi di cui al noto arresto interpretativo della Cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 41994/2021 all'ipotesi della fideiussione specifica,
dovendosi inquadrare in detta categoria la garanzia personale assunta dagli opponenti con il negozio sottoscritto in data 8.3.2019.
Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della proposta opposizione, avendo gli opponenti sottoscritto le garanzie fideiussorie in esame con clausola di pagamento a prima richiesta ed essendo, pertanto, tenuti a pagare immediatamente quanto richiesto;
sollevando, da ultimo, anche dubbi circa la competenza territoriale dell'adito Tribunale, dovendosi, in materia, ritenere sussistente l'incompetenza inderogabile funzionale del Tribunale di Napoli
sezione specializzata in materia di imprese, ai sensi dell'art. 33
d.lgs. n. 168/2003.
Infine, ha insistito per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del titolo monitorio, con la condanna degli opponenti al pagamento della somma di €. 430.930,51, vinte le spese di lite
(comparsa di risposta depositata in data 26/04/2022).
I.3.- Con ordinanza del 24/10/2022, disposta la riunione al giudizio n. n. 1069/2022 r.g. del connesso giudizio n. 2796/2022
r.g., è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato termine di quindici giorni per la pagina 4 di 9 presentazione del procedimento di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010.
I.4.- All'udienza del 3/5/2023 gli opponenti e Parte_1
hanno eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria per Pt_2
il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, non potendosi considerare validamente espletata in virtù del mancato conferimento al difensore della creditrice opposta presente al procedimento stragiudiziale di un potere di rappresentanza sostanziale della parte.
I.5.- la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 03/12/2025, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza, contenente una sintetica illustrazione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione, nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III,
c.p.c.
III. – La questione preliminare in rito avente ad oggetto l'improcedibilità dell'azione monitoria per inidoneità del procedimento di mediazione, così come esperito in concreto, a soddisfare il rispetto della condizione di procedibilità, è idonea a definire il giudizio.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28
del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione pagina 5 di 9 personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste;
la condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre,
realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Cass. civ. sez. III n. 8473/2019). Come specificato dalla S.C., non può ritenersi sufficiente una procura (generale o speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale, e quindi autenticata dallo stesso difensore, anche se comprendente il potere di transigere e conciliare la lite.
Se è pur vero che la partecipazione al procedimento di mediazione non può considerarsi attività strettamente personale, con ciò avendo la parte la possibilità di delegare la citata attività e di farsi, dunque, sostituire dal difensore nell'ambito del procedimento di mediazione, è altrettanto vero, per principio consolidato, che tale potere non può essere conferito al difensore con procura dallo stesso autenticata, benché quella stessa procura consenta di conferire al difensore ogni più ampio potere processuale.
Inoltre, per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è necessario
(e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'utile esperimento del procedimento di mediazione stesso: ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti oggetto della controversia,
anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere pagina 6 di 9 deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l'utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa;
non è, invece, necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per caso.
Orbene, benché si possa affermare che il difensore sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia, la procura allo stesso rilasciata deve espressamente prevedere il conferimento dei poteri sostanziali, in questo differenziandosi dalla mera procura alla rappresentanza processuale che ben può essere autenticata dallo stesso difensore.
È, dunque, necessario che la procura per partecipare al procedimento di mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata (necessariamente mediante atto notarile),
preveda specificatamente, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio
(Cass. civ. sez. III n. 14676/2025).
Nel caso di specie, la procura ad litem rilasciata dalla banca opposta al proprio difensore (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta) non può ritenersi utile ai fini del corretto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, di cui all'art. 5 d. lgs n. 28/2010, non conferendo i richiesti specifici poteri sostanziali,
utili ai fini della possibilità di disporre del diritto controverso,
ed essendo autenticata dallo stesso difensore.
pagina 7 di 9 A nulla rileva l'avvenuta partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione, atteso l'onere gravante ex lege proprio sulla parte opposta di instaurare correttamente il predetto procedimento, onere, nella specie, rimasto non adempiuto per violazione dell'art. 8, co. IV, del d.lgs. 28/2010.
Il mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione comporta l'improcedibilità della domanda monitoria, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Alla stregua di tali rilievi, l'opposizione è fondata e merita,
pertanto, accoglimento;
dovendosi per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Alla stregua della circostanza che gli opponenti, pur avendo partecipato a numerosi incontri in sede di mediazione (il 16-
12-2022, il 9-3-2023 e il 23-3-2023) abbiano eccepito il difetto di rappresentanza sostanziale esclusivamente con l'instaurazione del presente procedimento di opposizione, nonché tenuto conto della verosimile infondatezza nel merito dei motivi di opposizione come apprezzati in sede di ordinanza ex art. 648 c.p.c., si apprezzano gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PQM
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 24/1/2022 da Parte_1
e e con separato atto di citazione notificato in data Parte_2
22/2/2022 da nei confronti di e, per Parte_3 Controparte_1
pagina 8 di 9 essa, in qualità di mandataria in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 5066/2021 emesso dal Tribunale di
Bari il 22/12/2021;
b) DICHIARA improcedibile la domanda monitoria;
c) Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Bari, 12/12/2025
Il Giudice
NT D'RI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice NT D'RI,
all'udienza del 3/12/2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1069/2022 r.g. a cui è riunito il n. 2796/2022 r.g. proposta da
e rappresentati e difesi dall' Parte_1 Parte_2
Avv. Giovanni Grimaldi, domiciliatario, in virtù del mandato allegato in atti, nonché rappresentata e difesa dall' Avv. Marino Parte_3
Liuzzi, domiciliatario, in virtù di mandato in atti
- attore/opponenti-
contro e, per essa, in qualità di mandataria Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa dall' Avv. Vincenza Genchi, domiciliataria, in virtù di mandato in atti;
-convenuta/opposta-
pagina 1 di 9 Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 5066/2021 emesso dal Tribunale di Bari il 22/12/2021 – contratti bancari.
Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 3/12/2025,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con distinti atti di citazione notificati rispettivamente il 24.1.2022 e il 22.2.2022, e , da Parte_1 Parte_2
un lato, e dall'altro, in qualità di fideiussori, hanno Parte_3
proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 5066/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 22/12/2021, con il quale, ad istanza di è stato loro ingiunto Controparte_3
il pagamento del complessivo importo di €430.930,51, oltre agli interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di conto corrente n.
1000/1902 del 27/7/2005 e dai contratti di finanziamento del 7/2/2012
e 8/3/2019 stipulati dall'impresa individuale NT TA.,
quale debitore principale.
A fondamento della proposta opposizione hanno eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della L. 287/1990, in quanto riproducenti nel relativo testo negoziale le clausole n. 2, 6
e 8 di cui al modello di fideiussione "omnibus", predisposto pagina 2 di 9 dall' nel 2003, la cui applicazione uniforme è stata ritenuta CP_4
contraria al principio della libera concorrenza, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005; eccependo, inoltre, la mancata proposizione da parte dell'istituto di credito opposto di qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti della parte debitrice principale come previsto dall'art. 1957, co. I, c.c., nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale e, dunque, la decadenza dal relativo diritto.
Hanno, dunque, concluso affinché, previo accertamento della nullità dei contratti di fideiussione del 9/5/2012 e del 8/3/2019 in atti, nonché in subordine della nullità parziale limitatamente alle sole clausole nn. 2, 6 ed 8, fosse accertata la decadenza dell'istituto di credito dal diritto di pretendere il pagamento del saldo dovuto nei riguardi della debitrice principale nei confronti dei coobbligati a titolo di fideiussione, con il conseguente accoglimento dell'opposizione e la revoca del titolo monitorio opposto con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Grimaldi, dichiaratosi anticipatario.
I.2.- Costituendosi in giudizio, in qualità Controparte_2
di mandataria di cessionaria del credito Controparte_1
controverso per effetto del contratto di cessione in blocco di crediti concluso con il 19/4/2022, ha Controparte_5
insistito per il rigetto dell'avversa impugnativa, evidenziando l'infondatezza delle doglianze relative al merito, attesa la genericità della contestazione concernente la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, in difetto di allegazione da parte degli opponenti di elementi probatori volti a pagina 3 di 9 corroborare la sussistenza in concreto dell'adesione dell'intesa anticoncorrenziale.
La creditrice opposta ha, inoltre, contestato il decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. dovendosi assumere come dies a quo la scadenza dell'ultima rata dovuta rispetto quantomeno ai contratti di finanziamento del 7/2/2012 e dell'8/3/2019; nonché l'inapplicabilità dei principi di cui al noto arresto interpretativo della Cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 41994/2021 all'ipotesi della fideiussione specifica,
dovendosi inquadrare in detta categoria la garanzia personale assunta dagli opponenti con il negozio sottoscritto in data 8.3.2019.
Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della proposta opposizione, avendo gli opponenti sottoscritto le garanzie fideiussorie in esame con clausola di pagamento a prima richiesta ed essendo, pertanto, tenuti a pagare immediatamente quanto richiesto;
sollevando, da ultimo, anche dubbi circa la competenza territoriale dell'adito Tribunale, dovendosi, in materia, ritenere sussistente l'incompetenza inderogabile funzionale del Tribunale di Napoli
sezione specializzata in materia di imprese, ai sensi dell'art. 33
d.lgs. n. 168/2003.
Infine, ha insistito per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del titolo monitorio, con la condanna degli opponenti al pagamento della somma di €. 430.930,51, vinte le spese di lite
(comparsa di risposta depositata in data 26/04/2022).
I.3.- Con ordinanza del 24/10/2022, disposta la riunione al giudizio n. n. 1069/2022 r.g. del connesso giudizio n. 2796/2022
r.g., è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato termine di quindici giorni per la pagina 4 di 9 presentazione del procedimento di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010.
I.4.- All'udienza del 3/5/2023 gli opponenti e Parte_1
hanno eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria per Pt_2
il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, non potendosi considerare validamente espletata in virtù del mancato conferimento al difensore della creditrice opposta presente al procedimento stragiudiziale di un potere di rappresentanza sostanziale della parte.
I.5.- la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 03/12/2025, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza, contenente una sintetica illustrazione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione, nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III,
c.p.c.
III. – La questione preliminare in rito avente ad oggetto l'improcedibilità dell'azione monitoria per inidoneità del procedimento di mediazione, così come esperito in concreto, a soddisfare il rispetto della condizione di procedibilità, è idonea a definire il giudizio.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28
del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione pagina 5 di 9 personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste;
la condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre,
realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Cass. civ. sez. III n. 8473/2019). Come specificato dalla S.C., non può ritenersi sufficiente una procura (generale o speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale, e quindi autenticata dallo stesso difensore, anche se comprendente il potere di transigere e conciliare la lite.
Se è pur vero che la partecipazione al procedimento di mediazione non può considerarsi attività strettamente personale, con ciò avendo la parte la possibilità di delegare la citata attività e di farsi, dunque, sostituire dal difensore nell'ambito del procedimento di mediazione, è altrettanto vero, per principio consolidato, che tale potere non può essere conferito al difensore con procura dallo stesso autenticata, benché quella stessa procura consenta di conferire al difensore ogni più ampio potere processuale.
Inoltre, per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è necessario
(e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'utile esperimento del procedimento di mediazione stesso: ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti oggetto della controversia,
anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere pagina 6 di 9 deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l'utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa;
non è, invece, necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per caso.
Orbene, benché si possa affermare che il difensore sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia, la procura allo stesso rilasciata deve espressamente prevedere il conferimento dei poteri sostanziali, in questo differenziandosi dalla mera procura alla rappresentanza processuale che ben può essere autenticata dallo stesso difensore.
È, dunque, necessario che la procura per partecipare al procedimento di mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata (necessariamente mediante atto notarile),
preveda specificatamente, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio
(Cass. civ. sez. III n. 14676/2025).
Nel caso di specie, la procura ad litem rilasciata dalla banca opposta al proprio difensore (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta) non può ritenersi utile ai fini del corretto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, di cui all'art. 5 d. lgs n. 28/2010, non conferendo i richiesti specifici poteri sostanziali,
utili ai fini della possibilità di disporre del diritto controverso,
ed essendo autenticata dallo stesso difensore.
pagina 7 di 9 A nulla rileva l'avvenuta partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione, atteso l'onere gravante ex lege proprio sulla parte opposta di instaurare correttamente il predetto procedimento, onere, nella specie, rimasto non adempiuto per violazione dell'art. 8, co. IV, del d.lgs. 28/2010.
Il mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione comporta l'improcedibilità della domanda monitoria, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Alla stregua di tali rilievi, l'opposizione è fondata e merita,
pertanto, accoglimento;
dovendosi per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Alla stregua della circostanza che gli opponenti, pur avendo partecipato a numerosi incontri in sede di mediazione (il 16-
12-2022, il 9-3-2023 e il 23-3-2023) abbiano eccepito il difetto di rappresentanza sostanziale esclusivamente con l'instaurazione del presente procedimento di opposizione, nonché tenuto conto della verosimile infondatezza nel merito dei motivi di opposizione come apprezzati in sede di ordinanza ex art. 648 c.p.c., si apprezzano gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PQM
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 24/1/2022 da Parte_1
e e con separato atto di citazione notificato in data Parte_2
22/2/2022 da nei confronti di e, per Parte_3 Controparte_1
pagina 8 di 9 essa, in qualità di mandataria in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 5066/2021 emesso dal Tribunale di
Bari il 22/12/2021;
b) DICHIARA improcedibile la domanda monitoria;
c) Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Bari, 12/12/2025
Il Giudice
NT D'RI
pagina 9 di 9