Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 28.1.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 359/2018 vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Macciotta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cagliari, Viale A. Diaz
n. 29;
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima, in Cagliari,
Via Dante n. 23;
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento nullità contratto co.co.co. e contratti a tempo determinato - risarcimento danno.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] rassegnando le seguenti conclusioni: “in via Controparte_2
principale - dichiarare la nullità del contratto di co.co.co. e dei due contratti a tempo determinato per tutte le motivazioni di cui alla superiore espositiva;
- e, per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella differente misura indicata dall'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 che il
Giudice dovesse accertare in corso di causa;
in ogni caso con vittoria di spese e onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- Di aver prestato attività lavorativa presso l'ente resistente in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a far data dal 17 maggio 2010 e sino al 16 maggio 2012 (durata pari a 24 mesi) con qualifica di addetto stampa per l'attività di supporto all'ufficio stampa;
- Che l'8 giugno 2012, con Determinazione Generale n. 43 veniva approvato “l'Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e determinato di Collaboratore Ufficio Stampa – Area C p.e. C1” per n.
2 posti;
- Che con determinazione generale n. 108 del 5 luglio 2012 è stato aggiudicatario di uno dei suddetti posti;
- Di aver, per l'effetto, sottoscritto per il periodo dal 5 settembre 2012 al 4 settembre 2013 un contratto di lavoro individuale a tempo pieno e determinato sempre con l' CP_1
e con la medesima qualifica di Collaboratore ufficio stampa Area C p.e. C1 di cui al
CCNL per i dipendenti pubblici non economici, applicato al rapporto di lavoro;
- Che tale contratto è stato poi prorogato fino al 3 settembre 2014;
- Che successivamente, con determinazione di impegno di spesa n. 828 del 5 dicembre
2014 è stato stipulato con l'ente resistente un secondo contratto a tempo pieno e determinato per il periodo dal 5 dicembre 2014 al 4 giugno 2015;
- Che il suddetto rapporto contrattuale è stato prorogato per altre cinque volte e nello specifico: dal 5.06.2015 al 3.12.2015; dal 4.12.2015 al 19.01.2016; dal 20.01.2016 al
19.01.2017; dal 20.01.2017 al 30.09.2017; dal 1.10.2017 al 4.12.2017;
- Che in dipendenza di tutti i contratti intercorsi con l'ente ha sempre svolto le CP_1
medesime mansioni;
2 - Di aver provveduto, con diffida del 20 febbraio 2018, ad impugnare i suddetti contratti contestandone la legittimità.
In punto di diritto il ricorrente ha poi dedotto:
- L'illegittimità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, dei due contratti a termine e delle relative proroghe;
- L'illegittima successione dei contratti a termine;
- la violazione dell'art. 5, comma 3 del contratto individuale (relativo al pagamento del compenso subordinato alla preventiva valutazione positiva del Direttore dell'ente);
Costituitosi, l'ente ha contestato tutto quanto ex Controparte_1
adverso rappresentato e ha così concluso: “Si conclude affinché il Tribunale adito voglia respingere ogni avversa domanda siccome inammissibile ed infondata, oltre che per quanto di ragione prescritta.”
A sostegno della domanda ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza dall'impugnazione dei contratti a termine ex art. 32 l. 183/10 e la prescrizione, ex artt. 2947 e
2948 c.c., di ogni pretesa con riferimento al periodo antecedente il quinquennio che precede la proposizione dell'odierno giudizio.
Nel merito ha poi argomentato:
- Che l'incarico affidato al ricorrente presupponeva la partecipazione dell'Ente ad un programma (“Master & Back – percorsi di rientro 2009”) ed era conseguente all'adozione di specifiche iniziative, assunte a livello regionale, volte ad offrire, presso le istituzioni operanti sul territorio regionale, un'opportunità lavorativa a giovani in possesso di competenze universitarie e di specifiche professionalità;
- Che, pertanto, il contratto stipulato con il ricorrente aveva un obiettivo CP_3
determinato, e segnatamente: il Macro-obiettivo 2, attività progettuali e relative finalità riguardanti l'Ufficio Comunicazioni e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che prevedevano il coinvolgimento di una risorsa del Master and Back;
- Che l'oggetto dell'incarico, è delineato all'art. 1 del contratto;
- Che il ricorrente è stato impegnato esclusivamente in attività progettuali;
- Che pertanto, le attività espletate dal ricorrente sono riconducibili ad un rapporto di collaborazione con l' , sulla base di progetti preventivamente individuati;
CP_1
- Che la collaborazione è svolta senza vincolo di subordinazione;
- che il ricorrente, nel corso dello svolgimento del rapporto di collaborazione, non è mai stato munito del tesserino magnetico per la rilevazione delle presenze, né è mai stato
3 obbligato al rispetto di orari, né si è avvalso degli istituti (ferie, permessi, recuperi ecc.) previsti dal CCNL del comparto “Enti pubblici non economici”;
- che l'Amministrazione ha subordinato il pagamento a specifiche determinazioni di liquidazione, emesse sulla base di relazioni sulla attività espletata presentate mensilmente dal ricorrente, in coerenza alle previsioni dell'art. 5, terzo comma, del contratto;
- che i contratti a tempo determinato e le relative proroghe sono sempre state motivate con riferimento alla realizzazione di specifiche iniziative e di specifici progetti.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente va vagliata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione. A tal riguardo va rilevato che ai sensi dell'art. 28 d. lgs 81/2015 “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto”. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza maggioritaria afferma che in caso di successione di rapporti di lavoro a termine, prima della cessazione dell'ultimo contratto, l'imposizione di termini decadenziali per l'impugnazione del licenziamento di ogni singola frazione di lavoro a termine alle dipendenze del medesimo datore di lavoro non può legittimamente attagliarsi al lavoratore, indotto assai ragionevolmente a non impugnare nell'attesa di un possibile rinnovo contrattuale, magari a tempo indeterminato. Quei termini possono applicarsi, secondo una lettura costituzionalmente orientata, a rapporti di lavoro cessati, non a rapporti di lavoro a termine reiterati senza apprezzabile soluzione di continuità. Di conseguenza la decadenza dall'impugnazione del licenziamento non decorre dalla cessazione di ogni singolo contratto a termine, ma dalla cessazione dell'ultimo della eventuale serie.
Per tali ragioni, dunque, l'impugnazione avvenuta con diffida del 20 febbraio 2018 (cfr. doc. 6 ric.) è stata tempestiva, tenuto conto che l'ultima proroga del contratto è cessata in data
4.12.2017.
Passando al merito, per ciò che concerne la domanda di illegittimità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato il 17.5.2010, va in primo luogo richiamata la normativa applicabile al caso in disamina, ovverosia il T.U.P.I. (D.lgs.165/2001), il quale all'art. 7 co. 6 applicabile ratione temporis stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con
4 contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Nel caso di specie, dalla disamina dei documenti in atti, è emerso che il contratto co.co.co. è stato stipulato al fine di attuare uno degli obiettivi specificamente previsti nella nota preliminare allegata al Bilancio di previsione del 2010 approvato dal Consiglio Direttivo in data
10.4.2010 e avente ad oggetto lo sviluppo di attività di comunicazione (doc. 6 pag. 17 resistente). L'oggetto dell'incarico, poi, appare ben definito dall'art. 1 del contratto co.co.co.
Va inoltre evidenziato che le attività svolte dal ricorrente sono riconducibili all'oggetto del contratto, afferendo al settore delle comunicazioni, così come confermato da tutti i testi escussi.
Per quanto concerne la qualificazione giuridica dell'attività svolta, va evidenziato che nel contratto sottoscritto sono state previste all'art. 2 le modalità di svolgimento della collaborazione: “1. La collaborazione è svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti dell' .
2. il collaboratore ha autonomia nella scelta delle CP_1
modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell' , secondo le CP_1 direttive e le indicazioni programmatiche dell' stesso, alle quali il collaboratore CP_1 dovrà attenersi”.
5 Inoltre, all'esito dell'istruttoria non sono emersi i tratti tipici della eterodeterminazione, quali il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. L'onere probatorio di provare la natura subordinata del rapporto anziché autonoma incombeva su parte ricorrente (cfr.
Cassazione ordinanza n. 18943/2021, la quale ha stabilito che “grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'eterodirezione e il potere disciplinare e di controllo del datore nei suoi confronti”), la quale non ha formulato nessun capitolo di prova finalizzato a far emergere una diversa natura giuridica (ovverosia subordinata) del rapporto di lavoro. A ciò si aggiunga che il teste di parte resistente, (direttore dell'ente parco dal 2010 al 2012) escusso Testimone_1 all'udienza del 09.07.2019, ha confermato che il ricorrente, non era tenuto ad osservare un orario determinato e non era munito di tesserino per la rilevazione delle presenze;
che per la sua attività non esisteva nell'organico del parco una figura professionale con incarichi similari e che non prendeva disposizioni o incarichi dalla direzione.
In generale, va osservato che la previsione della specificità del progetto e/o programma di lavoro è coerente con l'autonomia che deve connotare la prestazione lavorativa del collaboratore. Quest'ultimo non mette a disposizione le proprie energie lavorative come nel lavoro subordinato, ma deve realizzare un'opera o un servizio che devono essere predeterminati dalle parti e che, in quanto richiedente un'attività continuativa, ipotizzano una pianificazione dell'attività da rendersi poi in autonomia. Il “progetto”, che coincide con l'oggetto del contratto e rappresenta ad un tempo il contenuto della prestazione, è un elemento essenziale del contratto: affinché la prestazione resa dal lavoratore (collaboratore coordinato continuativo) possa essere ricondotta al modello legale tipico del lavoro a progetto, è necessario che essa sia funzionalmente collegata al raggiungimento di uno specifico obiettivo.
Ebbene, nel caso in disamina, considerato quanto sin qui detto, deve concludersi che le attività espletate dal ricorrente dal 17/5/2010 al 16/5/2012 sono pienamente riconducibili non già ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, bensì ad un autentico rapporto di collaborazione con l' , sulla base di progetti preventivamente individuati e indicati;
CP_1 progetti specifici attinenti al settore delle comunicazioni, da realizzarsi dall'esterno, in condizioni di piena autonomia sia per quanto riguarda gli orari che per quanto riguarda le modalità di realizzazione, con la conseguenza che il contratto co.co.co. deve dichiararsi legittimo.
Per ciò che riguarda la censura relativa alla violazione dell'art. 5 comma 3 del contratto individuale, relativo al pagamento del compenso subordinato alla preventiva valutazione positiva del Direttore dell'ente, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l' ha subordinato il pagamento a specifiche determinazioni di liquidazione CP_1
6 emesse sulla base di relazioni sulla attività espletata presentate mensilmente dal ricorrente, in coerenza alle previsioni dell'art. 5 terzo comma del contratto, come dimostrato dalle determine di liquidazione n. 630 del 19/11/2010 e 414 del 18/5/2011 (cfr. doc. 9A e 9 B resistente).
Per ciò che concerne la doglianza relativa alla illegittimità dei due contratti di lavoro subordinato a termine stipulati il 5.9.2012 e il 5.12.2014 si espone quanto segue.
L'art 36 co. 2 TUPI prescrive che la PA può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali. Nel caso di specie, il contratto a tempo determinato del 5/9/2012 richiama nelle premesse la Determinazione generale n. 43 dell'8/6/2012 di approvazione dell'avviso di selezione. Tale determinazione ha quale suo espresso presupposto la Nota Preliminare allegata al Bilancio di Previsione 2012, e in particolare il paragrafo “Risorse Umane”, punto c, ultimo capoverso e la scheda progettuale allegata denominata “progetto di riqualificazione ambientale dell'Isola di Caprera e delle Isole
Minori connesse al consolidamento dei lavori avviati per il 150° anniversario dell'Unità
d'Italia e del 15° Anniversario dell'Istituzione del Controparte_2
, progetto che prevede l'assunzione a tempo determinato di n. 02 collaboratori
[...]
ambito comunicazione. Tale previsione si ritiene sufficiente a giustificare l'assunzione a tempo determinato del ricorrente, concretizzando uno dei presupposti previsti dalla legge e legittimanti il ricorso a tale tipologia contrattuale, ovverosia una esigenza temporanea.
Anche la proroga di un anno del suddetto contratto, dal 4.9.2013 al 3.9.2014, è da ritenersi legittima e giustificata da esigenze temporanee. Infatti, la determinazione di proroga
(n. 716/2013) è motivata attraverso il richiamo al Bilancio di Previsione 2013, approvato con atto di disposizione urgente del Presidente del 22/03/2013, cui è allegata la Nota Preliminare, recante a pag. 14 la descrizione del progetto “ e nelle Parte_2
pagg. 63-67 le attività di comunicazione da espletare.
Per ciò che concerne il contratto a tempo determinato stipulato il 5.12.2014 e le successive cinque proroghe, si ritiene che anche essi risultino motivati attraverso il riferimento alle relative determinazioni di impegno nelle quali si richiamano i bilanci di previsione e le allegate relazioni programmatiche degli anni di riferimento (doc. 24 resistente).
Ciò detto, premesso che la durata del contratto co.co.co. non rileva ai fini del superamento del termine di 36 mesi prescritto dalla legge per i contratti a termine, in quanto contratto di lavoro autonomo e non subordinato, va rilevato che la durata dei due contratti a tempo determinato e delle rispettive proroghe determina il superamento del suddetto limite di
36 mesi. Infatti, dalla sommatoria dei due contratti e delle rispettive proroghe emerge che tra le
7 parti in causa è sussistito un rapporto di lavoro avente ad oggetto le medesime mansioni della durata di 60 mesi.
Accertato ciò, viene in rilievo il principio espresso dalla Cassazione Sezioni Unite
5072/2016 secondo cui nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una p.a. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del
2010, art. 32, comma 5 (ora art. 28 co. 2 d. lgs. 81/2015) e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella l. n. 604 del 1966, art. 8.
Tenuto conto dei suddetti criteri e in particolare dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del comportamento e delle condizioni delle parti, si ritiene congruo determinare la misura del risarcimento in cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento della suddetta somma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione del valore di causa e dell'attività realizzata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità dei contratti a termine stipulati dalle parti per l'abusiva reiterazione oltre il termine di 36 mesi;
2) per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di una somma pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.800,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso spese al 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Macciotta dichiaratosi antistatario.
Tempio Pausania, 03/02/2025
8 Il giudice
Ugo Iannini
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