Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 368/2025
N. 80/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di VARESE n. 107/2024, estensore giudice DOTT. DARIO PAPA, discussa all'udienza del 7.5.2025 e promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MATTEO FUSILLO
), dell'avv. LIVIA SAPORITO ) e C.F._1 C.F._2 dell'avv. CHIARA PALOMBI ), elettivamente domiciliata in C.F._3
ROMA VIA AURORA 43, pre
APPELLANTE CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4 mente domiciliato in PIAZZA C.F._5
DELLA RESISTENZA, 52 20099 SESTO SAN GIOVANNI, presso il Difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“CHIEDE Che l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione voglia in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata, voglia: Riformare integralmente la sentenza n. 107/2024 emessa dal Tribunale di Varese nel giudizio R.g. 206/2022 e dichiarare l'integrale rigetto delle domande avversarie proposte in primo grado dal Sig. in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di CP_1 spese, c ed onorari”.
1
“rigettare tutte le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio di appello in quanto infondate e/o illegittime e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 107/2024 emessa dal Tribunale di Varese in data 25 luglio 2024; IN OGNI CASO con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e onorari distratti direttamente in favore dell'Avv. Andrea Mannino”. ______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 24.1.2025, (di seguito, “ ) Parte_2 _1 proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di VARESE – nella dichiarata contumacia della società convenuta – aveva dichiarato l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati con a far tempo Controparte_1 dal 26.5.2019 ed aveva, per l'effetto, dichiarato il diritto di quest'ultimo alla conversione del rapporto di lavoro, così instaurato, in rapporto tempo indeterminato, a far tempo dal 26 maggio 2020.
In particolare, il primo Giudice – rilevato che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della predetta società in forza di contratti a termine per oltre ventiquattro mesi – aveva escluso la natura stagionale dell'attività prestata, essendo emersa dall'istruttoria testimoniale la costante produzione, durante l'intero anno, dei cioccolatini LI, al cui confezionamento lo stesso era stato adibito durante i rapporti a termine, quale operatore generico.
Anche alla luce della mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, il TRIBUNALE aveva, pertanto, considerato inapplicabile al caso di specie la disciplina derogatoria stabilita, per i contratti a termine concernenti “attività stagionali”, dall'art. 21 D. lgs n. 81/2015, come modificato dal D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2018.
Su tali presupposti, ai sensi del regime generale previsto dall'art. 19, co. I, D. lgs. cit., in assenza di prova delle ragioni idonee a consentire la protrazione del rapporto per ulteriori dodici mesi, ai sensi delle lettere a) e b) della medesima disposizione, era stata dichiarata la costituzione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza del termine annuale dalla prima assunzione.
Di conseguenza, era stata condannata al versamento, in favore di _1
, di un'indennità risarcitoria, determinata in quattro mensilità CP_1 tribuzione globale di fatto, in base all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro ed alla condotta delle parti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
2 Secondo il criterio della soccombenza, era stata altresì condannata alla _1 rifusione delle spese di lite, liquidate i lessivi € 3.500,00, oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante sosteneva che la sentenza aveva erroneamente escluso la stagionalità in ragione dello svolgimento dell'attività anche in altri periodi dell'anno, senza considerare il rilievo primario dell'intensificazione della medesima, a prescindere dalla sua tipologia.
Così facendo, il primo Giudice – ad avviso della società – non aveva interpretato correttamente il CCNL di settore, che escludeva l'applicazione della disciplina dei contratti a termine ai “contratti di lavoro riconducibili all'attività stagionale in senso ampio”, costituita dalle “attività produttive concentrate in un periodo dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività”.
A sostegno di tale doglianza, veniva invocata la norma di interpretazione autentica dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 81/2015, introdotta dalla L. n. 203 del 13.12.2024 allo scopo di confermare, per la categoria della stagionalità in senso ampio, le deroghe alla disciplina dei contratti a termine, già previste per la stagionalità in senso stretto (in materia di limiti di durata, causale giustificativa, intervallo di tempo minimo tra la cessazione di un rapporto a termine e la stipula del successivo - c.d. “stop and go”), superando il rigoroso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.
sosteneva che la propria attività ricadeva nella stagionalità in senso _1 prevista dal CCNL, volta a “fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico- produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa”.
La società si diceva, infatti, specializzata nella produzione di dolci a base di cioccolato tipicamente natalizi, nonché di prodotti collegati alla Pasqua, con conseguente intensificazione nei mesi precedenti le festività e, specificamente, nei periodi intercorrenti da maggio/giugno a dicembre quanto al Natale e da gennaio a marzo/aprile (3/4 mesi), in vista della Pasqua, rientranti nel limite degli otto mesi indicato dal CCNL Alimentari Industria.
Secondo l'appellante, era “innegabile che se la produzione di boules LI si intensifica prima di Pasqua e prima di Natale, lo stesso lavoratore stagionale potrebbe essere chiamato in concomitanza di ambo i cicli produttivi, senza incorrere in alcuna violazione di legge”, come avvenuto nel caso di specie, in cui era stato assunto in coincidenza con gli stessi, “tanto per CP_1 co con la produzione di LI che di uova di Pasqua”, con conseguente applicabilità della disciplina derogatoria prevista dal d. lgs.
3 81/2015, relativamente a durata massima;
intervallo temporale tra un contratto e il successivo;
tetto massimo di contratti a termine e obbligo della causale per i rinnovi e le proroghe.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata _1 sentenza, respingesse integralmente le domande avanzate da in CP_1 primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 14.4.2025, eccependo l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'appellante in quanto tardiva, attesa la contumacia della stessa in primo grado, e chiedendo il rigetto nel merito dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata.
ANNUNZIATA ribadiva altresì le deduzioni e difese svolte in primo grado con riguardo agli ulteriori profili di illegittimità dei termini, relativi al superamento del numero e della durata massima delle proroghe e alla mancata produzione del DVR;
lo stesso invocava altresì il favore delle spese, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
All'udienza del 7.5.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
______________________
L'appello proposto da è infondato per una pluralità di concorrenti ragioni _1
– di seguito esposte – ciascuna sufficiente a sorreggere la conferma della pronuncia impugnata.
Sotto un primo profilo, appare già dirimente la mancata dimostrazione, ad opera dell'odierna appellante, del compimento della valutazione dei rischi prima della stipulazione dei contratti a termine oggetto di causa.
La relativa eccezione – espressamente ribadita dall'appellato nella presente fase processuale – era stata formulata in modo del tutto adeguato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, laddove si era dedotto in fatto che “la convenuta non ha effettuato la valutazione dei rischi come prescritta per legge, per i lavoratori a termine” (pag. 6) ed, in diritto, che “la società non ha effettuato la valutazione dei rischi. Tale circostanza comporta il divieto per la società stessa di procedere con assunzioni a termine, ex d.lgs. 81/2015 art. 20, co. 1 lett. D” (pag. 12).
La necessità di specifici riferimenti ai rischi tipici della mansione assegnata al dipendente a termine, affermata dalla Difesa di in sede di discussione, _1 non trova riscontro nella disciplina normativa d ateria, che vieta in via generale “l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato - … - d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e
4 della sicurezza dei lavoratori”, disponendo che “in caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato” (art. 20 d. lgs. 81/2015).
La totale assenza di prova del prescritto adempimento supera qualsiasi rilievo riguardante le particolari prestazioni oggetto del rapporto, relativamente alle quali nessuna valutazione risulta effettuata da parte della datrice di lavoro la quale – rimasta contumace in primo grado – non ha depositato il relativo documento in modo tempestivo, né ha (per quanto tardivamente) offerto di integrare tale lacuna nella presente fase processuale, in cui nessuna produzione o deduzione è stata compiuta a tale riguardo.
L'atto di appello, infatti, non contiene alcuna menzione di tale essenziale presupposto di legittimità dell'assunzione a tempo determinato, la cui dimostrazione incombe – per pacifica giurisprudenza – sulla parte datoriale.
Il Supremo Collegio ha, in proposito affermato che “il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2 (Cass. Civ. 2 aprile 2012, n. 5241; Cass. Civ. 21 marzo
2017, n. 8212; Cass. Civ. 17 novembre 2017, n. 27335; Cass. Civ. 31 maggio
2018, n. 13959);
2.2. incombe pertanto sul datore di lavoro, che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione della indicata disposizione, l'onere di provare di aver assolto specificamente all'adempimento richiesto dalla normativa (Cass. Civ. 2 aprile 2012, n. 5241, punto 31 ss. in motivazione;
Cass. Civ. 24 ottobre 2016, n. 21418)” (Cass. 23.8.2019, n. 21683).
Tale principio, pienamente condiviso dal Collegio e costantemente recepito dalla giurisprudenza di merito (v. ad es. Corte d'Appello di Roma, n. 1799/2023, secondo cui “ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma c.c.”) conserva la sua piena validità anche nella vigenza della disciplina applicabile al rapporto oggetto di causa ratione temporis, pienamente coincidente – sul punto – rispetto a quella oggetto delle citate pronunce.
Infatti, la disposizione originariamente dettata al riguardo dall'art. 3 d. lgs. 368/2001 (“l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa - … - d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
5 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”) risulta in tutto ricalcata, per quanto rileva ai fini della presente decisione, dall'art. art. 20 d. lgs. 81/2015, sopra riportato.
Tanto basterebbe a rendere illegittima l'apposizione del termine ai rapporti per cui è causa, determinandone la conversione in un rapporto a tempo indeterminato, accertata dal TRIBUNALE.
Anche sotto l'aspetto della stagionalità, oggetto delle doglianze di parte appellante, non ricorrono i presupposti per l'invocata riforma della sentenza di primo grado.
In fatto, giova rammentare come abbia lavorato alle dipendenze CP_1 di quale addetto al confezionamento, in virtù di una serie di contratti a _1 tempo determinato, più volte prorogati, recanti causali riferite alla stagionalità (quali: “fabbisogno del mercato nei PERIODI FREDDI dell'anno”,
“intensificazione dell'attività della Società nel periodo antecedente alla Festività del Natale”, “intensificazione dell'attività della Società nel periodo antecedente alla Festività della Pasqua”).
Nello specifico, tali rapporti hanno avuto decorrenza il primo, dal 26/5/2019 al 21/12/2019 (con due proroghe del contratto originario, per una durata di complessivi sette mesi); il secondo, dal 20/4/2020 al 19/12/2020 (con quattro proroghe e durata complessiva di otto mesi); il terzo, dal 10/1/2021 al 13/2/2021 (con una proroga e durata complessiva di un mese); il quarto, dal 20/6/2021 al 23/12/2021 (con tre proroghe e durata complessiva di sei mesi); l'ultimo, dal 3/1/2022 al 9/4/2022 (con una proroga e durata complessiva di tre mesi).
La stagionalità sottesa alle assunzioni a termine così effettuate – per quanto nel “senso ampio” introdotto dall'art. 11 l. 203/24, di interpretazione autentica dell'art. 21 d. lgs. n. 81/2015 – non è stata in alcun modo dimostrata da su cui gravava il relativo onere, secondo la consolidata giurisprudenza _1 di legittimità.
Sul piano normativo, è noto come l'art. 19 d. lgs. ult. cit., novellato dal d.l. 87/2018, prevedesse – al co. II – una deroga al limite massimo di durata di 24 mesi “dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro”, per le
“attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2”.
Secondo quest'ultima disposizione, “qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano
6 applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”.
Il comma 01 del medesimo articolo (nel testo applicabile al caso di specie ratione temporis) prevedeva altresì che “i contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19 comma 1” (vale a dire le
“esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori”, di cui alla lettera a, e le “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”, di cui alla lettera b).
L'art. 11, l. n. 203 del 13 dicembre 2024 stabiliva che “l'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Il requisito della stagionalità, stabilito dalle citate fonti primarie, è rimasto del tutto indimostrato nel caso di specie, per quanto alla luce della disciplina contrattuale collettiva documentata – sia pure tardivamente – dall'odierna appellante.
Infatti, l'art. 18 del CCNL di settore prevede la “possibilità di applicare il numero massimo di quattro proroghe anche ad ogni singolo rapporto di lavoro a termine di carattere stagionale di cui all'Accordo di settore sulla stagionalità del 17.3.2008, fermo restando il rispetto della durata massima complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto stagionale” (doc. 4 appellante).
L'Accordo di settore sulla stagionalità del 17.3.2008 (Allegato 21 al CCNL), a propria volta, definisce come “attività stagionale in senso ampio” ... “le attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze” (doc. 5).
nell'invocare – a sostegno del gravame – i presupposti così indicati in _1 sede collettiva, non ne ha, tuttavia, in alcun modo dimostrato la sussistenza in concreto.
7 La società è, infatti, rimasta contumace in primo grado e, quindi, non ha formulato alcuna tempestiva deduzione o allegazione probatoria, con conseguente inammissibilità dei mezzi istruttori, che fossero eventualmente stati offerti in questa fase processuale.
Peraltro, neppure in appello l'appellante ha addotto elementi volti a dimostrare la concentrazione delle attività produttive, cui era stato adibito, CP_1 in particolari periodi dell'anno, in ragione delle esigenze cicliche, variazioni climatiche o ricorrenze tradizionali, richiamate dall'Accordo.
La stessa si è, infatti, limitata ad affermare come sia – a suo avviso -
“innegabile che - …- la produzione di boules LI si intensifica prima di Pasqua e prima di Natale”, circostanza la quale, in difetto di alcun riscontro probatorio, non può certamente ritenersi accertata o notoria.
Se, infatti, è vero che la citata disposizione di interpretazione autentica ha ampliato il concetto di lavoro stagionale rispetto a quello rigoroso e restrittivo elaborato dalla precedente giurisprudenza, correlandolo alla tipologia dell'attività produttiva e alle ipotesi stabilite in sede collettiva, i relativi presupposti fattuali vanno – tuttavia – in ogni caso dimostrati in concreto da parte del datore di lavoro, in assenza di alcuna deroga normativa al generale principio regolatore della materia in tema di onere della prova (v., da ultimo, Cass. 9444/2024 e 25395/2024).
Né può certamente ritenersi sufficiente la produzione delle citate fonti collettive, compiuta dall'odierna appellante, senza l'offerta di alcun riscontro fattuale relativo all'effettiva sussistenza in concreto delle ipotesi in esse previste.
Né alcun appiglio alle doglianze della società può rinvenirsi dall'istruttoria esperita in primo grado – per quanto su istanza della parte in tale sede ricorrente – da cui nessun elemento è emerso in ordine all'affermata intensificazione della produzione di “boules LI”, cui l'odierno appellato è stato adibito in via sostanzialmente esclusiva secondo le deposizioni acquisite in primo grado) nell'approssimarsi delle festività.
Tesi concordemente smentita dai testi (secondo cui “il Testimone_1 prodotto non è stagionale, neppure ad agosto viene chiusa la produzione dei
- … - l'attività viene svolta in continuità tutto l'anno”) e Pt_3 [...]
, secondo cui “dal 2019 si produce tutto l'anno il cioccolato Tes_2
Né alcun dato specifico è stato addotto da , più in generale, con riguardo _1 alla consistenza dell'organico e all'eventuale oscillazione di altri settori produttivi, tale da consentire l'apprezzamento del fabbisogno di personale e delle relative ipotetiche variazioni nel corso dell'anno: a tale riguardo, nessun dato concreto è stato, infatti, allegato e dimostrato, per quanto tardivamente, dalla società, limitatasi a documentare la disciplina collettiva di settore, senza
8 poi rapportarla – in concreto – alle specifiche ed effettive caratteristiche della propria attività.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 107/2024 del Tribunale di VARESE;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 7/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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