Decreto presidenziale 14 agosto 2025
Improcedibile
Sentenza breve 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 01/10/2025, n. 7685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7685 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07685/2025REG.PROV.COLL.
N. 05249/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5249 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Totaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, sezione II, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 72- bis c.p.a.;
Visto il decreto presidenziale del 14 agosto 2025, n. 503;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025, alla quale nessuno è presente per le parti, il Cons. Antonella Manzione;
Oggetto della controversia è l’impugnativa, da parte del signor -OMISSIS- ufficiale dell’Esercito italiano, del rapporto informativo, mod. B, n. 87, relativo al periodo di valutazione 1° luglio 2020-14 gennaio 2021.
Il T.a.r. per la Puglia, adito ai fini dell’annullamento, ha respinto il ricorso con la sentenza segnata in epigrafe.
Con appello notificato in data 28 maggio 2025 e depositato in data 26 giugno 2025, l’interessato ha chiesto la riforma della decisione alla stregua di cinque motivi di gravame.
Con decreto presidenziale del 14 agosto 2025, n. 503, l’appellante è stato reso edotto della possibilità di definizione immediata del giudizio in rito ai sensi dell’art. 72- bis c.p.a., indicandone le motivazioni.
In data 26 settembre 2025 il difensore dell’appellante ha depositato rinuncia all’appello sottoscritta anche dall’interessato.
Il Collegio, alla luce di quanto sopra, tenuto altresì conto che nei termini indicati dal richiamato art. 72- bis , comma 2, c.p.a., l’appellante non ha depositato memorie e documenti al fine di scongiurare la definizione in rito della causa, ritiene sussistano elementi univoci costituenti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
La peculiarità della vicenda e la mancata valutazione anche da parte della difesa erariale del contenuto del decreto presidenziale n. 503 del 2025, giustificano la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Giulio Castriota Scanderbeg |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.