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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12075/2024 , introdotta da
(ROMA, 01/07/1965), con il patrocinio dell'avv. MICOL Parte_1
CUPO PAGANO E (ROMA, 28/10/1967), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LIBUTTI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/09/1993 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2
2. Le parti concordano di porre in vendita la dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via dei Girasoli n. 33, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, ad un prezzo non inferiore ad € 180.000 (centoottanta/000) e che il ricavato verrà diviso in parti uguali tra i due coniugi. Si impegnano all'uopo a conferire incarico di intermediazione immobiliare entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso all'agenzia immobiliare RE Winning d sita in Roma Via Monza 36. Controparte_2
3. Nelle more della vendita la SI.ra continuerà ad abitare CP_1 nella dimora coniugale e durante tale periodo il SI. si Pt_1 impegna a contribuire alla corresponsione delle rispettive rate del mutuo sino alla vendita dell'immobile.
4. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, essi concordano che non sarà versato nessun contributo per il mantenimento reciproco.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 01/07/1965) e (ROMA, 28/10/1967), che Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Roma in data 12/09/1993 , trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01150, Parte 2,
Serie A01, Anno 1993, alle condizioni di cui in parte motiva. 3
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12075/2024 , introdotta da
(ROMA, 01/07/1965), con il patrocinio dell'avv. MICOL Parte_1
CUPO PAGANO E (ROMA, 28/10/1967), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LIBUTTI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/09/1993 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2
2. Le parti concordano di porre in vendita la dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via dei Girasoli n. 33, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, ad un prezzo non inferiore ad € 180.000 (centoottanta/000) e che il ricavato verrà diviso in parti uguali tra i due coniugi. Si impegnano all'uopo a conferire incarico di intermediazione immobiliare entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso all'agenzia immobiliare RE Winning d sita in Roma Via Monza 36. Controparte_2
3. Nelle more della vendita la SI.ra continuerà ad abitare CP_1 nella dimora coniugale e durante tale periodo il SI. si Pt_1 impegna a contribuire alla corresponsione delle rispettive rate del mutuo sino alla vendita dell'immobile.
4. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, essi concordano che non sarà versato nessun contributo per il mantenimento reciproco.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 01/07/1965) e (ROMA, 28/10/1967), che Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Roma in data 12/09/1993 , trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01150, Parte 2,
Serie A01, Anno 1993, alle condizioni di cui in parte motiva. 3
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi