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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2747 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Maggiore (VI) il 13/04/1971, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio
MANTOVANI, Kati SBALCHIERO e Piera TOSO
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13/07/1966, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio MARCHESINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, potendo fissare ciascuno ove crede la propria residenza;
2) PROVVEDIMENTI SUI FIGLI: in ordine al mantenimento dei figli, i coniugi chiedono di continuare a provvedervi direttamente, secondo le rispettive capacità, a richiesta degli stessi e nei limiti dell'assistenza alimentare, ove ve ne siano i presupposti, essendo gli stessi maggiorenni e già entrati nel mondo del lavoro;
3) I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro pendenza economica,
rinunciando reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, dando atto entrambi di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
4) Revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare – immobile sito a Brendola (Vi), via G. CI, così catastalmente descritto Fg. 10 – mn
424, sub 2 e sub 3/Fg. 10 – mn 343, sub 1 – di proprietà esclusiva del sig.
, ad oggi non più occupato dalla signora e dai figli. Pt_2 Parte_1
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude
2 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VI (VI) in data 25/07/1999.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa pubblicato in data 26/08/2010
e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve
3 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-sussistono i presupposti per disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, sita in Brendola (VI), via G. CI (Fg. 10 – mn 424, sub 2 e sub
3 / Fg. 10 – mn 343, sub 1) di proprietà esclusiva di e ad oggi Parte_2
non più occupata da e dai figli, ormai maggiorenni ed Parte_1
autosufficienti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in VI (VI) il 25/07/1999 Parte_1 Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate;
4 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VI (VI) al n. 20, parte
II, serie A, anno 1999;
c) revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in Brendola (VI), via G.
CI (Fg. 10 – mn 424, sub 2 e sub 3 / Fg. 10 – mn 343, sub 1) disposta in sede di separazione;
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2747 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Maggiore (VI) il 13/04/1971, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio
MANTOVANI, Kati SBALCHIERO e Piera TOSO
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13/07/1966, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio MARCHESINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, potendo fissare ciascuno ove crede la propria residenza;
2) PROVVEDIMENTI SUI FIGLI: in ordine al mantenimento dei figli, i coniugi chiedono di continuare a provvedervi direttamente, secondo le rispettive capacità, a richiesta degli stessi e nei limiti dell'assistenza alimentare, ove ve ne siano i presupposti, essendo gli stessi maggiorenni e già entrati nel mondo del lavoro;
3) I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro pendenza economica,
rinunciando reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, dando atto entrambi di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
4) Revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare – immobile sito a Brendola (Vi), via G. CI, così catastalmente descritto Fg. 10 – mn
424, sub 2 e sub 3/Fg. 10 – mn 343, sub 1 – di proprietà esclusiva del sig.
, ad oggi non più occupato dalla signora e dai figli. Pt_2 Parte_1
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude
2 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VI (VI) in data 25/07/1999.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa pubblicato in data 26/08/2010
e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve
3 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-sussistono i presupposti per disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, sita in Brendola (VI), via G. CI (Fg. 10 – mn 424, sub 2 e sub
3 / Fg. 10 – mn 343, sub 1) di proprietà esclusiva di e ad oggi Parte_2
non più occupata da e dai figli, ormai maggiorenni ed Parte_1
autosufficienti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in VI (VI) il 25/07/1999 Parte_1 Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate;
4 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VI (VI) al n. 20, parte
II, serie A, anno 1999;
c) revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in Brendola (VI), via G.
CI (Fg. 10 – mn 424, sub 2 e sub 3 / Fg. 10 – mn 343, sub 1) disposta in sede di separazione;
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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