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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14380/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERUCCI CINZIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 14 40123 BOLOGNApresso il difensore avv.
VERUCCI CINZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TARANTO CP_1 C.F._2
MAURA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 160 BOLOGNApresso il difensore avv. DI
TARANTO MAURA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi e da intervento del PM
*** IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in data odierna.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 15/05/1980 a MAROCCO Parte_1
e nato/a il 01/05/1968 a MAROCCO CP_1 unitisi in matrimonio il 20-8-1999, in Marocco, come da atto di matrimonio n.44 parte 2 serie C anno 2021. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 11.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14380/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERUCCI CINZIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 14 40123 BOLOGNApresso il difensore avv.
VERUCCI CINZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TARANTO CP_1 C.F._2
MAURA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 160 BOLOGNApresso il difensore avv. DI
TARANTO MAURA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi e da intervento del PM
*** IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in data odierna.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 15/05/1980 a MAROCCO Parte_1
e nato/a il 01/05/1968 a MAROCCO CP_1 unitisi in matrimonio il 20-8-1999, in Marocco, come da atto di matrimonio n.44 parte 2 serie C anno 2021. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 11.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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