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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/07/2024, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1456/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Barbara Tamborrini;
e
( ), rappresentata e difesa da CP_1 C.F._2
Avv. Pamela Spennato;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 CP_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 30/04/2008 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Presicce (atto n. 1, parte I, anno 2008). Hanno precisato che dalla loro unione è nata (Tricase, 31.10.2007). Persona_1
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni: R.G.V.G. 1456/2024
a) i coniugi vivranno separatamente e condurranno vita autonoma, con facoltà di trasferirsi anche all'estero, per la qual cosa sin d'ora prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto;
b) la casa coniugale sita in Presicce-Acquarica, località Presicce alla via della Resistenza, n. 17, piano terra, di proprietà dei genitori dello , con i mobili che l'arredano, sarà Parte_1 assegnata alla moglie che continuerà a occuparla insieme alla figlia, mentre il marito si è già trasferito in altro immobile, sempre di proprietà dei suoi genitori a Lido Marini di Ugento e ha già portato con sé i suoi effetti personali;
c) i costi relativi ai consumi delle utenze domestiche della ex casa coniugale e segnatamente acqua e luce, i cui allacci sono in comune con l'abitazione accanto abitata dai genitori dello
, saranno a carico di quest'ultimo che provvederà a Parte_1 corrispondere la quota parte dei consumi spettanti alla moglie ai suoi genitori, esonerando la da tale incombente;
tanto CP_1 avverrà sino a quando la non sarà autonoma economicamente e CP_1 comunque per un periodo non superiore a due anni decorrente dalla sottoscrizione del presente atto, trascorso il quale il costo relativo ai suddetti consumi, pari al 30% del totale di ogni bolletta sarà a carico esclusivo della che provvederà a CP_1 corrisponderlo allo;
Parte_1
d) la figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, che dovranno curarne il mantenimento e l'educazione, con collocazione prevalente e pernottamento presso la madre. Il padre, nel periodo scolastico potrà vedere e tenere con sé la figlia nei giorni di lunedì e venerdì dalle 18,30 fino alle ore
20,30, nonché a fine settimana alternati dalle 13,00 alle 20,30, con pernottamento presso il padre;
nel periodo estivo, nei giorni di lunedì e venerdì dalle 18,30 alle 20,30, nonché a fine settimana alternati venerdì, sabato e domenica dalle 13,00 alle
20,30, con pernottamento presso il padre;
per le festività principali è stabilito un principio di alternanza, nel senso che se la ragazza passerà il Natale con la madre, passerà poi il
Capodanno col padre;
se passerà Pasqua con la madre, passerà, poi, pasquetta col padre. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la figlia continuativamente per 15 giorni a luglio e per 15 giorni ad agosto, concordando preventivamente tale periodo con la madre con pernottamento dal padre. Entrambi i
2 R.G.V.G. 1456/2024
genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare alla crescita non solo materiale della minore, decidendo insieme i suoi indirizzi di studio e le scelte più importanti;
e) il marito contribuirà al mantenimento della figlia versando alla moglie l'importo mensile di € 300,00 (trecento//00), entro il 05 di ogni mese, a partire da aprile 2024, oltre adeguamento ISTAT dall'anno successivo al primo versamento. Il padre, inoltre, contribuirà, nella misura del 50%, al pagamento di tutte le spese straordinarie documentate che dovessero rendersi necessarie per la tutela della salute e l'educazione della figlia (spese mediche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche straordinarie, attività sportive, vacanze, ecc.), secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Lecce;
f) le parti concordano che la madre potrà richiedere e trattenere per intero l'assegno unico universale per la figlia, nella misura che sarà corrisposta dall'INPS, ivi compresa la quota spettante al padre;
g) il marito verserà a titolo di contributo per il mantenimento della moglie l'importo mensile di € 100,00 entro il 05 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2024; sul punto i coniugi concordano che tanto avverrà sino a quando la moglie troverà un lavoro e/o sarà titolare di un reddito proprio e, pertanto, al verificarsi di quanto sopra il marito sarà esonerato da tale versamento, senza necessità di chiedere una modifica giudiziale;
h) l'autovettura Kia tg. EH117DD, di proprietà esclusiva dello e già intestata al P.R.A. allo stesso, resterà nella Parte_1 disponibilità di entrambi i coniugi nel seguente modo: dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle ore 18,30, sarà nella disponibilità della moglie per le esigenze familiari mentre dalle
18,30 sino al mattino alle 7,00 del giorno successivo, la disponibilità della stessa sarà del marito, il sabato e la domenica l'autovettura resterà nella disponibilità esclusiva dello;
i coniugi concordano che tanto, su disponibilità Parte_1 dello , avverrà sino a quando la moglie avrà trovato Parte_1 lavoro e/o avrà un reddito proprio e pertanto, potrà provvedere all'acquisto di un veicolo di sua proprietà. Le parti concordano, inoltre, che durante il periodo di ferie dello Parte_1
l'autovettura resterà nella sua esclusiva disponibilità per dieci giorni, consecutivamente. Nel periodo di compossesso, lo
3 R.G.V.G. 1456/2024
continuerà a pagare per intero le imposte e tasse Parte_1 relative alla proprietà e al possesso del veicolo mentre eventuali contravvenzioni al C.d.S. saranno, invece, a carico del conducente, ivi compresa l'eventuale decurtazione dei punti sulla patente;
i) le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, precisando che la ha chiesto l'ammissione al CP_1 patrocinio a spese dello Stato.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 03/04/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 11/06/2024, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1456/2024
R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 03/04/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Campos Altos - BRA, 05/12/1984) e (Gagliano CP_1 del Capo, 01/09/1985) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
4 R.G.V.G. 1456/2024
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Presicce-Acquarica per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 10/07/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
5
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Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1456/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Barbara Tamborrini;
e
( ), rappresentata e difesa da CP_1 C.F._2
Avv. Pamela Spennato;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 CP_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 30/04/2008 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Presicce (atto n. 1, parte I, anno 2008). Hanno precisato che dalla loro unione è nata (Tricase, 31.10.2007). Persona_1
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni: R.G.V.G. 1456/2024
a) i coniugi vivranno separatamente e condurranno vita autonoma, con facoltà di trasferirsi anche all'estero, per la qual cosa sin d'ora prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto;
b) la casa coniugale sita in Presicce-Acquarica, località Presicce alla via della Resistenza, n. 17, piano terra, di proprietà dei genitori dello , con i mobili che l'arredano, sarà Parte_1 assegnata alla moglie che continuerà a occuparla insieme alla figlia, mentre il marito si è già trasferito in altro immobile, sempre di proprietà dei suoi genitori a Lido Marini di Ugento e ha già portato con sé i suoi effetti personali;
c) i costi relativi ai consumi delle utenze domestiche della ex casa coniugale e segnatamente acqua e luce, i cui allacci sono in comune con l'abitazione accanto abitata dai genitori dello
, saranno a carico di quest'ultimo che provvederà a Parte_1 corrispondere la quota parte dei consumi spettanti alla moglie ai suoi genitori, esonerando la da tale incombente;
tanto CP_1 avverrà sino a quando la non sarà autonoma economicamente e CP_1 comunque per un periodo non superiore a due anni decorrente dalla sottoscrizione del presente atto, trascorso il quale il costo relativo ai suddetti consumi, pari al 30% del totale di ogni bolletta sarà a carico esclusivo della che provvederà a CP_1 corrisponderlo allo;
Parte_1
d) la figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, che dovranno curarne il mantenimento e l'educazione, con collocazione prevalente e pernottamento presso la madre. Il padre, nel periodo scolastico potrà vedere e tenere con sé la figlia nei giorni di lunedì e venerdì dalle 18,30 fino alle ore
20,30, nonché a fine settimana alternati dalle 13,00 alle 20,30, con pernottamento presso il padre;
nel periodo estivo, nei giorni di lunedì e venerdì dalle 18,30 alle 20,30, nonché a fine settimana alternati venerdì, sabato e domenica dalle 13,00 alle
20,30, con pernottamento presso il padre;
per le festività principali è stabilito un principio di alternanza, nel senso che se la ragazza passerà il Natale con la madre, passerà poi il
Capodanno col padre;
se passerà Pasqua con la madre, passerà, poi, pasquetta col padre. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la figlia continuativamente per 15 giorni a luglio e per 15 giorni ad agosto, concordando preventivamente tale periodo con la madre con pernottamento dal padre. Entrambi i
2 R.G.V.G. 1456/2024
genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare alla crescita non solo materiale della minore, decidendo insieme i suoi indirizzi di studio e le scelte più importanti;
e) il marito contribuirà al mantenimento della figlia versando alla moglie l'importo mensile di € 300,00 (trecento//00), entro il 05 di ogni mese, a partire da aprile 2024, oltre adeguamento ISTAT dall'anno successivo al primo versamento. Il padre, inoltre, contribuirà, nella misura del 50%, al pagamento di tutte le spese straordinarie documentate che dovessero rendersi necessarie per la tutela della salute e l'educazione della figlia (spese mediche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche straordinarie, attività sportive, vacanze, ecc.), secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Lecce;
f) le parti concordano che la madre potrà richiedere e trattenere per intero l'assegno unico universale per la figlia, nella misura che sarà corrisposta dall'INPS, ivi compresa la quota spettante al padre;
g) il marito verserà a titolo di contributo per il mantenimento della moglie l'importo mensile di € 100,00 entro il 05 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2024; sul punto i coniugi concordano che tanto avverrà sino a quando la moglie troverà un lavoro e/o sarà titolare di un reddito proprio e, pertanto, al verificarsi di quanto sopra il marito sarà esonerato da tale versamento, senza necessità di chiedere una modifica giudiziale;
h) l'autovettura Kia tg. EH117DD, di proprietà esclusiva dello e già intestata al P.R.A. allo stesso, resterà nella Parte_1 disponibilità di entrambi i coniugi nel seguente modo: dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle ore 18,30, sarà nella disponibilità della moglie per le esigenze familiari mentre dalle
18,30 sino al mattino alle 7,00 del giorno successivo, la disponibilità della stessa sarà del marito, il sabato e la domenica l'autovettura resterà nella disponibilità esclusiva dello;
i coniugi concordano che tanto, su disponibilità Parte_1 dello , avverrà sino a quando la moglie avrà trovato Parte_1 lavoro e/o avrà un reddito proprio e pertanto, potrà provvedere all'acquisto di un veicolo di sua proprietà. Le parti concordano, inoltre, che durante il periodo di ferie dello Parte_1
l'autovettura resterà nella sua esclusiva disponibilità per dieci giorni, consecutivamente. Nel periodo di compossesso, lo
3 R.G.V.G. 1456/2024
continuerà a pagare per intero le imposte e tasse Parte_1 relative alla proprietà e al possesso del veicolo mentre eventuali contravvenzioni al C.d.S. saranno, invece, a carico del conducente, ivi compresa l'eventuale decurtazione dei punti sulla patente;
i) le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, precisando che la ha chiesto l'ammissione al CP_1 patrocinio a spese dello Stato.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 03/04/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 11/06/2024, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1456/2024
R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 03/04/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Campos Altos - BRA, 05/12/1984) e (Gagliano CP_1 del Capo, 01/09/1985) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
4 R.G.V.G. 1456/2024
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Presicce-Acquarica per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 10/07/2024.
Il giudice estensore La Presidente
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