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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10964 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 9416/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI AN, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 29.10.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Galati Parte_1
100/C, presso lo studio dell'avv. Andrea MARIANI che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, presso la Direzione Regionale del Lazio, via
LO IO n. 73/81, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., sia unitamente che disgiuntamente, dal dott. , dal dott. CP_2 CP_3
, dalla dott.ssa Marina LEPORACE, dalla Dott.ssa Laura TECCE, funzionari
[...] in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane della Controparte_4
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione licenziamento per giusta causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato il 13.3.2025 , già dipendente della Parte_1 [...]
con ultimo inquadramento quale Responsabile Team Rimborsi - Area CP_1 dichiarazioni Ufficio “Roma 4 Collatino”, ha impugnato il licenziamento senza preavviso comunicatogli l'1.8.2024, asseritamente fondato esclusivamente sulla scorta di indagini relative ad un procedimento penale “mai celebrato e che mai si celebrerà, conclusosi, in data 6.2.2025, con accordo fra le Parti e, pertanto, senza alcuna condanna o accertamento di fatti illeciti” in capo ad esso ricorrente.
Ha dedotto in particolare il che in data 16 aprile 2024, gli era stata comunicata Pt_1 una contestazione di addebito disciplinare, con sospensione cautelare dal servizio, stante l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP del
Tribunale di Roma su richiesta del PM Carlo Villani in data 16.4.2024 (disposta, dunque, sulla scorta del solo clamor fori, dal momento che in motivazione recitava: “da notizie riportate dalla stampa nazionale è emerso che il GIP del Tribunale di Roma ha disposto in data 16 aprile 2024 l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di in servizio presso la Direzione provinciale III di Roma – Ufficio Parte_1
Territoriale di Roma 4, per le ipotesi di reato di corruzione e di accesso abusivo ad un sistema informatico, nell'ambito di indagini coordinate dal PM Carlo Villani. Per i descritti motivi è disposta la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, con privazione della retribuzione del dipendente a far data dal 16 aprile 2024, ai sensi dell'art. 64 con CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, applicabile ai sensi dell'art. 62 del successivo CCNL relativo al triennio 2019/2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022”); che in data 14.5.2024 gli era stata notificata una contestazione disciplinare di tal tenore: “Il dipendente è stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 64, comma
1, CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 con decorrenza dal 16.4.2024, in ragione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Roma, in quanto indagato nell'ambito del procedimento penale n. 26840/2022 R.G. N. R. e n. 12723/2023 R.G. GIP. In data 17 aprile
2024 la Risorse Umane trasmetteva all'Ufficio Procedimenti Disciplinari di Controparte_5 questa Direzione Regionale l'informativa ex art. 129 disp. att. C.p.p., inviata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma con cui quest'ultimo aveva comunicato a questa Agenzia
2 l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti, tra gli altri, di Parte_1 nell'ambito del procedimento penale succitato;
in esecuzione della suddetta ordinanza il dipendente è stato sottoposto agli arresti domiciliari a far data dal 16 aprile 2024. In allegato alla informativa ex art. 129 disp. att. C.p.p., è stata trasmessa copia dell'ordinanza del G.I.P. di applicazione delle misure cautelari. Dalla suddetta Ordinanza, qui integralmente richiamata e da considerarsi parte integrante del presente atto nei contenuti di addebito, probatori, documentali e motivazionali, emerge che è indagato, in concorso con altri soggetti, per i delitti di cui agli articoli 56, 61, Parte_1
81, 110, 319, 321 e 615 ter c.p. distinti in trentadue capi d'imputazione (pagine da 2 a 13 dell'Ordinanza), e successivamente circostanziati con le relative fonti di prova (pagina 13 e seguenti)”; che la parte motiva della predetta contestazione disciplinare affermava che
“dall'Ordinanza emergono fatti e sue ripetute condotte che assumono rilevanza anche disciplinare in quanto tenuti in violazione degli obblighi la cui osservanza è tenuto il dipendente pubblico dell' In particolare, i fatti e le condotte descritti nell'atto penale indicato sono Controparte_1 idonei ad assumere rilevanza anche sotto il profilo disciplinare, in quanto in contrasto con: - l'art. 42 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, relativo al triennio 2019-
2021; - l'art. 3 del Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/01/2002 n. 18;
- gli artt. 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 del Codice di Comportamento del personale dell' approvato con atto n. 83948 del 30 marzo 2021; - gli artt. 3, 4, 8, 9, Controparte_1
10, 11 del Regolamento recante il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR n.
62 del 16 aprile 2013 in vigore dal 19 giugno 2013”; che, nonostante la memoria trasmessa in propria difesa, l' gli aveva notificato il plico contenente il Controparte_1 provvedimento di licenziamento senza preavviso, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, n.
2, lett. b) e d) e comma 10 del CCNL comparto Funzioni Centrali, relativo al triennio
2019-2021 con le seguenti motivazioni: “In data 17 aprile 2024 la Direzione Centrale
Risorse Umane trasmetteva all'Ufficio Procedimenti Disciplinari di questa Direzione Regionale
l'informativa ex art. 129 disp. att. C.p.p., inviata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma con cui quest'ultima aveva comunicato l'esecuzione dell'ordinanza di custodia
3 cautelare nei confronti, tra gli altri, di nell'ambito del procedimento penale Parte_1
26840/2022; in esecuzione della suddetta ordinanza il dipendente è stato sottoposto agli arresti domiciliari a far data dal 16 aprile 2024. In allegato all'informativa ex art. 129 disp. att. C.p.p. è stata trasmessa copia dell'Ordinanza del G.I.P. di applicazione delle misure cautelari. Dalla suddetta ordinanza, qui integralmente richiamata e da considerarsi parte integrante del presente atto nei contenuti di addebito, probatori, documentali e motivazionali emerge che è Parte_1 indagato, in concorso con altri soggetti, per il delitti di cui agli articoli 56, 61, 81, 110, 319, 321 e
616 ter c. p.. A seguito di tale ordinanza, questa Direzione Regionale adottava nei confronti del
stante la misura cautelare degli arresti domiciliari, il provvedimento di sospensione Pt_1 obbligatoria dal servizio, ai sensi dell'art. 64 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018. Ai sensi degli articoli 55 bis e 55 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con atto n. 40209 del 14.5.2024, che si intende integralmente richiamato in questa sede, sono state contestate le condotte descritte nei seguenti capi d'imputazione.”; che pertanto egli era stato licenziato senza preavviso “a causa di una indagine penale basata solo ed esclusivamente sullo strumento di ricerca della prova delle intercettazioni ambientali e che ha condotto, ad oggi, ad una conclusione processuale con determinazione della pena su accordo fra le Parti”: senza nessuna prova di dazioni di denaro né di alcun tipo di profitto derivante da reato, si era dunque proceduto esclusivamente sulla ricostruzione accusatoria della P.G., fondata esclusivamente sulle intercettazioni, secondo la quale il ricorrente, insieme a diversi colleghi fra cui Controparte_6
IN GI, “accedeva nel sistema informatico Persona_1 Persona_2 dell'Anagrafe Tributaria dell' asseritamente senza giustificazione, su Controparte_1 istigazione di alcuni contribuenti/professionisti, al fine di vedersi trattate alcune pratiche prima del normale tempo di attesa, previo il pagamento di un prezzo”; che in data 6.2.2025, “nell'alveo delle indagini penali relative al R.G.N.R. 45464/24 n. 30247/24 GIP il procedimento è stato chiuso, ancor prima del dibattimento, sulla base del disposto dell'art 444 c.p.p., per cui con applicazione della pena su accordo delle Parti, con determinazione del versamento ex art. 444 c. 1 ter c.p.p., pari ad €
2.150”; che la contestazione doveva ritenersi essere stata formulata con “grave violazione del principio di tempestività”, dal momento che i comportamenti contestati con la prima
4 ed unica contestazione disciplinare del 19 aprile 2024, risalivano a due anni prima e taluni risalivano perfino al 5.7.2022 e che la P.A. datrice di lavoro era stata certamente resa edotta da parte della Polizia Giudiziaria dell'installazione delle cimici;
che il licenziamento era dunque illegittimo per: “Inesistenza di accertamento e condanna penale”, stante la chiusura della vicenda con un patteggiamento, che di per sé implica l'assenza di ogni indagine sulla colpevolezza;
per “violazione del principio di autonomia del procedimento disciplinare”, dal momento che il procedimento disciplinare deve mantenere una propria autonomia rispetto a quello penale, non potendo l'amministrazione limitarsi a recepire acriticamente gli elementi emersi in sede penale, tanto più nel caso di specie, dove il patteggiamento non aveva comportato alcun accertamento dei fatti e che il procedimento disciplinare era viziato da un contestazione fondata esclusivamente sul contenuto dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare;
per
“violazione del principio di specificità e tempestività della contestazione disciplinare”, dal momento che le fattispecie di reato poste a fondamento del licenziamento (l'accesso abusivo ai sistemi informatici e la correlata corruzione) non erano state circostanziate, quanto all'accesso abusivo ai sistemi, da emergenze relative alle posizioni oggetto degli accessi abusivi, della data, dell'ora e del codice identificativo del computer che aveva operato gli stessi e delle posizioni fiscali scandagliate, né, quanto alla corruzione, dalla prova di alcuna dazione di denaro;
per “violazione del principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni. Violazione art. 43 CCNL comparto funzioni centrali”, dal momento che una valutazione complessiva del comportamento del dipendente e della effettiva lesione del rapporto fiduciario avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a considerare “il lungo e irreprensibile servizio prestato dal ricorrente”, l'assenza di precedenti disciplinari, “il ruolo professionalmente iper specifico svolto dal ricorrente che, in virtù della lunga esperienza maturata, è il punto di riferimento interno all'Agenzia per l'ambito rimborsi”, l'assenza di interferenza dei reati contestati “con le funzioni e i compiti dallo stesso svolti in seno all'Amministrazione resistente”.
5 Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di voler “in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e annullarlo o dichiararlo nullo per tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto, visto l'art. 18, l. 20 maggio 1970, n. 300, condannare, per quanto di competenza, l in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.t., con sede in via LO IO 73-81, 00155 – Roma, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 165/2001, a reintegrare il Signor nel suo posto di lavoro presso Parte_1
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 3 – Settebagni, e al pagamento dell'equivalente delle retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, con interessi e rivalutazione, sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto (retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.958,49 - cfr. doc. n. 9). In subordine, voglia condannare il datore di lavoro, ex art. 63 c. 2
D. Lgs. 165/2001, al pagamento dell'importo corrispondente a 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento. - Inoltre, accertare e dichiarare che il comportamento contestato al ricorrente non è ascrivibile a titolo di responsabilità disciplinare al Signor - Ovvero, in subordine, Parte_1 ferma restando la richiesta di annullamento del licenziamento e la conseguente reintegra nel posto di lavoro del Signor ai sensi del comma 2-bis dell'art. 63 T.U.P., nel caso di annullamento Pt_1 della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, rideterminare la sanzione, tenendo conto della gravità del comportamento, dello specifico interesse pubblico violato e dell'interesse della Pubblica
Amministrazione alla conservazione in servizio di una professionalità così iper qualificata e, pertanto, ordinare all' ad applicare la sanzione CP_1 Controparte_7 disciplinare conservativa che risultasse adeguata secondo equità. - Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Si costituiva in giudizio l' la quale, in sintesi, ricordata Controparte_1
l'autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare, riportati alcuni stralci delle intercettazioni contenute nell'ordinanza richiamati nel licenziamento (dalle quali asseritamente evincibili le condotte contrarie ai doveri di ufficio tenute dal indipendentemente dall'autonomo rilievo penale delle stesse), evidenziati la Pt_1 tempestività dell'azione disciplinare sulla scorta della notifica della contestazione in data 14.5.2024 a fronte della effettiva conoscenza dei fatti avvenuta in data 17 aprile
6 2024 a seguito della trasmissione da parte della Procura dell'ordinanza di custodia cautelare), la non necessarietà di rigide formalità nella formulazione della contestazione - che nella specie conteneva le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, i fatti addebitati - possibile anche con il richiamo per relationem (nella specie all'ordinanza cautelare), l'assoluta proporzionalità della sanzione irrogata sulla scorta della gravità dei fatti contestati e la rilevanza - quantomeno indiziaria - della sentenza di patteggiamento, resisteva al ricorso chiedendo al
Tribunale di voler “- nel merito, accertare e dichiarare la piena legittimità del licenziamento irrogato;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso disporre la restituzione di quanto spettante ai sensi dell'art. l'art 63 co. 2 Dlgs 165 2001 ratione temporis applicabile che limita il risarcimento al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, limitando
l'eventuale accoglimento del ricorso alla richiesta di restituzione non anche al reintegro del vista Pt_1
l'intervenuta interdizione dai pubblici uffici per effetto della sentenza di patteggiamento n. 344/2025 ormai definitiva dal 7 marzo 2025 e la conseguente impossibilità di reintegrazione dello stesso quale funzionario dell'amministrazione resistente, limitando il risarcimento al pagamento delle retribuzioni dal periodo dal licenziamento alla data di deposito della sentenza di patteggiamento succitata;
--con vittoria di spese”).
La causa era istruita documentalmente e rinviata per la decisione con assegnazione di termine per note;
spirati i termini di cui all'art. 127 ter cpc - assegnati fino al
29.10.2025 - era dunque decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve dichiararsi l'irritualità - con conseguente stralcio - della produzione documentale allegata alle note depositate in data 27.10.2025 dalla difesa dell' e del contenuto delle note medesime non meramente Controparte_1 attinente ad istanze e conclusioni in ossequio al provvedimento 29.5.2025; parimenti irrituali - e quindi da stralciare - sono, nei medesimi termini, le note depositate in
7 replica (non autorizzate) da parte ricorrente in data 29.10.2025 e i relativi documenti allegati.
2. Nel merito, il ricorrente lamenta, in primo luogo, il difetto di tempestività della contestazione disciplinare.
Premesso che la nozione di tempestività va intesa in senso relativo, dovendo valutarsi la stessa con riferimento al momento nel quale il datore di lavoro abbia avuto piena conoscenza della commissione dell'illecito da parte del suo dipendente (cfr., ex plurimis,
Cass. 21 dicembre 2010 n.25856), nonché della complessità delle indagini necessarie per accertare l'illecito e della complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica (ex multis, Cass., 22 ottobre 2007, n.22066), dalle emergenze Cont documentali in atti risulta che l' della dell' Controparte_4 CP_1 ha avviato il procedimento disciplinare con atto di contestazione del 14.05.2024, prot.40209, notificato in pari data, a seguito della trasmissione da parte della Procura della Repubblica dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del (all. 1 fascicolo resistente) di cui aveva avuto Pt_1 conoscenza in data 17.4.2024 (così come emerge anche dalla contestazione disciplinare del 14.5.2024 e confermato dalla nota di trasmissione informazioni sull'azione penale a firma del Procuratore, che reca la data del giorno precedente, 16.4.2024, all. 1 cit.).
Senza merito, dunque, il ricorrente adduce una sicura pregressa conoscenza dei fatti contestati da parte del datore di lavoro, fondandola sulla presunzione che la installazione delle “cimici” da parte della Polizia Giudiziaria non poteva essere avvenuta all'insaputa dell' , rilevandosi, in via assorbente ogni Controparte_1 altra considerazione, che detta attività dell'Autorità è chiaramente finalizzata ad acquisire elementi di prova ed è sottratta alla disponibilità di altri soggetti, ai quali è ovviamente impedito accedere alle intercettazioni via via raccolte.
3. Nel merito del provvedimento impugnato, lamenta, poi, il l'illegittimità del Pt_1 licenziamento per “l'inesistenza di accertamento e condanna penale”, nonché per
“violazione del principio di specificità” della contestazione disciplinare,
8 sostanzialmente significando che giammai il licenziamento si sarebbe potuto fondare su fatti di pretesa rilevanza penale non accertati, sui quali nessuna condanna era intervenuta e in ordine ai quali nessun danno a lui imputabile era stato accertato, di fatto contestati con la mera riproduzione dei capi di imputazione di cui all'ordinanza di custodia cautelare senza, tuttavia, inequivoci elementi idonei a dimostrare l'accesso abusivo, da parte sua, ai sistemi informatici né, del resto, qualsiasi dazione di denaro in suo favore. L'avvenuta chiusura del procedimento penale a suo carico con un patteggiamento (intervenuto successivamente al licenziamento), in ogni caso, avrebbe impedito qualsiasi accertamento in ordine ai fatti posti a fondamento del licenziamento.
4. Entrambe le doglianze sono infondate.
5. E' noto che l'art. 5 della l. n. 604/1966, in accordo con quanto previsto dall'art. 2697 c.c., pone l'onere della prova in relazione alla sussistenza della giusta causa - o del giustificato motivo - di licenziamento a carico del datore di lavoro. Stante la gravità delle condotte che legittimano la disposizione del provvedimento in esame, tale onere comporta che il datore di lavoro fornisca prova certa di tutti gli elementi della fattispecie, dal momento che il nostro ordinamento non prevede la possibilità di disporre un licenziamento per giusta causa fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate. Qualora il licenziamento per giusta causa sia stato intimato al lavoratore in conseguenza di diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi, autonomamente considerato, può costituire motivo sufficiente a legittimare il recesso unilaterale del datore di lavoro. In tal caso, spetta al lavoratore l'onere di provare che gli episodi contestati sono tali da non consentire la prosecuzione - nemmeno provvisoria - del rapporto di lavoro solo se presi in considerazione congiuntamente e in virtù della gravità complessiva che li caratterizza: in assenza di argomentazioni e prove in tal senso, ciascun episodio, autonomamente considerato, tanto grave da minare il vincolo fiduciario a fondamento del rapporto di
9 lavoro, può legittimare il licenziamento per giusta causa (per tutte, Cassazione, Ord. 7 gennaio 2020, n. 113)
6. Ritiene, invero, il Tribunale che nella specie sia stata ampiamente fornita da parte del datore di lavoro la prova della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
7. Premesso che la previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità - che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e
2105 c.c. - e che per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore
(cfr. Cass. N. 9590/2018), nella specie la lettera di contestazione di addebito notificata al appare contenere ogni elemento idoneo a garantire il suo diritto di difesa. Pt_1
E invero il documento in questione, lungi dal limitarsi a riproporre il testo dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip - sulla scorta della quale il dipendente era già stato sospeso in data 16.4.2024 - richiama e fa proprie le fonti di prova - intercettazioni - facendo specifico riferimento alle condotte imputate al lavoratore, valutate in primo luogo quali violazioni dei propri doveri di ufficio, a prescindere dal loro rilievo penale.
Il in particolare, risultava indagato, in concorso con altri soggetti, per i delitti Pt_1 di cui agli articoli 56, 61, 81, 110, 319, 321 e 615 ter c.p., distinti in trentadue capi d'imputazione (dei complessivi 38 di cui all'ordinanza, cfr. all. 1 fascicolo resistente), specificamente circostanziati con le relative fonti di prova da parte del GIP, che qui, ai fini della comprensione della natura e dell'entità dei fatti contestati, non ci si può esimere dal riportare:
[...]
GI IN e Parte_2 Parte_3
10 1) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., ll0, 319 e 321 c.p., perché in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e GI Parte_1
IN, entrambi dipendenti del]'Agenzia delle Entrate, e quindi pubblici ufficiali, ricevevano indebitamente da la promessa e la dazione di denaro Parte_3 per l'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nelì'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di diverse pratiche, riguardanti avvisi bonari o cartelle di pagamento, scaturite da controlli automatici effettuati dall CP_1 ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, per le
[...] quali il per conto di terzi, aveva interesse ad Pt_3 ottenere lo sgravio totale o parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare: in data 27.5.2022 riceveva dal per il tramite Pt_1 Pt_3 della GI, la somma di€ 100,00=, denominata "una gallina" (RlT 220122); in data 21.7.2022 riceveva dal Pt_1 per il tramite della GI, una pratica di Pt_3 semplice risoluzione con la promessa di un ritorno economico
(prog. 1500 del 21.7.2022, ore 12.40, RlT2628l22, p.p.
21958122 D.D.A.); in data 16.12.2022 , dopo aver Pt_1 definito una pratica affidatagli dal relativa ad una Pt_3 dichiarazione IRAP per cui aveva ottenuto in favore del contribuente uno sgravio di € 10.000,00=, si incontrava con
11 quest'ultimo nei pressi del bar esterno all Controparte_1 per concordare il compenso che avrebbe dovuto Pt_3 richiedere al diretto interessato e che avrebbero suddiviso a metà, decidendo per la somma di€ 300,00=; in data 2 J.]2.2022
riceveva dal per il tramite della Pt_1 Pt_3
GI, la somma pattuita in precedenza per la trattazione di una pratica (prog. 1887 del 20.12.2022, ore l l.55, RlT
3917122).
Fatti commessi in Roma dal mese di maggio al 21 dicembre 2022.
e Parte_1 Parte_3
2) del delitto di cui agli artt. HO, 319 e 321 c.p., perché in concorso con altre persone non identificate, dipendente Parte_1 del!'Agenzia delle Entrate, e quindi pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da la promessa e la dazione di Parte_3 denaro per l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità dì atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di pratiche, riguardanti avvisi bonari o cartelle di pagamento, scaturite da controlli automatici effettuati dall' ai sensi Controparte_1 dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 60011973, per le quali il per Pt_3 conto di terzi, aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica.
In particolare, in data 15.l J.2022, si incontrava con il Pt_3 organizzatore dell'incontro, ed altri soggetti non identificati, in zona
12 Boccea presso lo studio dì un commercialista non individuato, ricevendo la somma di € 750,00=, precedentemente promessa e concordata con i diretti interessati da stesso, in qualità Pt_3 di intermediario.
Fatto commesso in Roma in data antecedente e prossima al 15 novembre
2022.
e Parte_1 Parte_4
3) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 319 e 321 c.p., perché con più azioni esecutive dì un medesimo disegno criminoso,
dipendente dell' , e Parte_1 Controparte_1 quindi pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da
[...]
la promessa e la dazione di denaro per l'esercizio delle Pt_4 sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione dì diverse pratiche, riguardanti avvisi bonari o cartelle di pagamento, scaturite da controlli automatici effettuati dall ai sensi Controparte_1 dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, per le quali il PORCU aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare: in data 17.11.2022 accettava la Pt_1 promessa di una dazione di denaro da parte del Pt_4
(prog. 804 del 17.11.2022, ore 17.02, RIT 3917/22); in data 6.12.2022 riceveva dal la somma di€ Pt_1 Pt_4
13 100,00= (nella misura di€ 50,00= a pratica, a fronte di un "prezzo ordinario" € 300-400,00=) nel corso di un incontro avvenuto con lo stesso presso un distributore Eni ubicato a Formello (RM), all'altezza dello svincolo della strada statale Cassia Bis, in via Per_ Formellese, per la trattazione di due pratiche riferibili a tale o
, per cui era riuscito ad ottenere uno sgravio di€ 9.270,00= Per_4 per una dichiarazione IVA del 2016 ed uno sgravio di€
17.180,00= per una dichiarazione periodica del 20I 7. "Prezzo di favore" motivato dalla pregressa conoscenza tra i due.
Fatti commessi in Roma e Formello (RM) dal mese di ottobre al 6 dicembre 2022.
e Parte_1 Controparte_9
4) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 319 e 321 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
[...]
, dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da
[...]
, socia di un'agenzia di disbrigo pratiche per conto CP_9 terzi, la promessa e la dazione di denaro per l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione dì diverse pratiche, riguardanti avvisi bonari o cartelle di pagamento, scaturite da controlli automatici effettuati dall' ai sensi Controparte_1 dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, per le quali la CP_9 aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato,
14 con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare in data 16.12.2022 riceveva dalla PU, Pt_1 all'esterno degli Uffici dell' , la somma di € Controparte_1
200,00= (Cfr. prog. 114 (sessione 23) del 16.12.2022, ore 09.44,
RIT 3921/22); in data 22.12.2022 riceveva dalla Pt_1
PU, all'esterno degli Uffici dell' la Controparte_1 somma di € 50,00= (Cfr. prog. 144 (sessione 29) del 22.12.2022, ore 10.31, RlT 3921/22).
Fatti commessi in Roma dal mese di maggio al 22 dicembre 2022.
e Parte_1 CP_10
5) del delitto di cui agli artt. ll0 e 615 ter, commi 1, 2, n. I, e 3. c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe
Tributaria dell'Agenzia delle Entrate, protetto da misure di sicurezza, su istigazione di che a tal fine CP_10 forniva la partita IVA di una società ( ), consentendogli P.IVA_1 di verificare che si trattava della "l.S.S. Intemational s.p.a." e visionare la situazione contributiva della stessa società che il riferiva al rimarcando il fatto che la Pt_1 CP_10 problematica ruotasse attorno alla possibilità di farsi riconoscere il credito dell'anno 2015 che non poteva essere confermato essendo passato troppo tempo.
15 Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, su un sistema informatico o telematico dì interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 5 dicembre 2022.
e Parte_1 Parte_5
6) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 319 e 321 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
[...]
, dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da Parte_5
la promessa e la dazione di denaro per l'esercizio
[...] delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di diverse pratiche, riguardanti avvisi bonari o cartelle di pagamento, scaturite da controlli automatici effettuati dall' CP_1
ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, per le
[...] quali la aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o Pt_5 parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare: in data 21.11.2022 accettava la promessa di una Pt_1 dazione di denaro imprecisata dalla , somma che Pt_5 riceveva in seguito (Cfr. prog. 919 del 21.11.2022, ore 10.06,
RlT 3917/22); ìn data 13.12.2022, accettava la Pt_1 promessa di una dazione di denaro imprecisata dalla GIOSUÈ
16 dopo aver ritirato altre due pratiche relative a tale FE e all'amministratore di un condominio di via Carlo Cattaneo,
, (prog. 503 (sessione 20) del 13.12.2022, ore CP_11
12.44, RIT 3921122).
Fatti commessi in Roma dal mese di ottobre al 13 dicembre 2022.
e Parte_1 Parte_6
7) del delitto di cui agli artt. U0, 615 ter, commi 1, 2, n. 1, e 3, e 61,
n. 2, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
quale dipendente dell' e Parte_1 Controparte_1 quindi pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe
Tributaria dell' protetto da misure di Controparte_1 sicurezza, su istigazione di , che a tal fine Parte_6 forniva il codice fiscale della di S. TO d' Controparte_12
QU OL IA, per verificare una problematica relativa ad un avviso bonario di pagamento pervenuto alla stessa contribuente, cliente del riscontrando che, in riferimento all'anno Pt_6
d'imposta 2019, erano presenti dei crediti per eccesso di versamento e dei pagamenti tardivi relativi ad acconti su cedolare secca e ad acconti e saldo IRPEF (RIT 2628122 DDA). Accesso effettuato da in assenza di giustificazione, non avendo alcun fascicolo Pt_1 in trattazione riguardante la contribuente.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico e per eseguire quello di cui al successivo capo 8).
Fatto commesso in Roma il 5 luglio 2022.
17 e Parte_1 Parte_6 CP_13
8)del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro, dipendente dell' Parte_1 [...]
e quindi pubblico ufficiale, riceveva CP_1 indebitamente da la promessa e la Parte_6 successiva dazione di denaro, effettuata materialmente per conto di quest'ultimo da per l'esercizio CP_13 delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione della pratica relativa all'avviso bonario inoltrato alla SA
di S. TO d' QU OL IA, per il quale il CP_12 aveva interesse ad ottenere uno sgravio, agendo in Pt_6 violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare, in data 5.7.2022, dopo aver effettuato l'accesso abusivo al sistema informatico, di cui al precedente capo 7), e compreso il problema alla base dell'emissione dell'avviso bonario,
invitava il a predisporre un'istanza di Pt_1 Pt_6 autotutela, corredata della fotocopia dell'avviso bonario e del documento della contribuente, e accettava la promessa della corresponsione di una imprecisata somma di denaro da parte del che sarebbe stata consegnata il giorno seguente Pt_6 dal suo socio unitamente alla documentazione CP_13 richiesta (Cfr. prog. 421 del 5.7.2022, ore 13.25, RlT 2628/22,
18 p.p. 21958/22 D.D.A.); in data 6.7.2022 riceveva all'esterno degli uffici Pt_1 dell' dal , socio del la Controparte_1 CP_13 Pt_6 documentazione richiesta e la promessa somma di denaro "per il disturbo".
Fatto commesso in Roma il 5 e 6 luglio 2022.
e Parte_1 Parte_6
9) del delitto di cui agli artt. 110,615 ter, commi 1, 2, n. 1, e 3, e 61, n. 2,
c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell' protetto da misure di sicurezza, su Controparte_1 istigazione di , che a tal fine forniva il codice Parte_6 fiscale della contribuente per effettuare Persona_5
l'interrogazione nei confronti della medesima, necessaria a verificare le problematiche afferenti due avvisi bonari riguardanti dichiarazioni IVA del 2017 e del 2020, coi quali l' CP_1
le aveva richiesto il pagamento di€ 14.971,00- e€ 7.516,00-
[...] per i quali era interessato ad ottenere uno sgravio. Pt_6
Accesso effettuato da in assenza di giustificazione, non Pt_1 avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante la contribuente.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico e per eseguire quello di cui al successivo capo 10)
Fatto commesso in Roma l'11 luglio 2022.
19
e Parte_1 Parte_6
10) del delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p., perché
[...]
, dipendente dell' , e quindi pubblico Pt_1 Controparte_1 ufficiale, riceveva indebitamente da la Parte_6 promessa e la successiva dazione di una somma di denaro imprecisata, consegnatagli nello studio del per Pt_6
l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione della pratica relativa all'avviso bonario inoltrato a Persona_5 per il quale il aveva interesse ad ottenere uno sgravio, CP_14 agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica e commettendo l'accesso abusivo al sistema informatico dell' di cui al precedente capo 9). Controparte_1
Fatto commesso in Roma il 14 luglio 2022.
e Parte_1 Parte_6
11) del delitto di cui agli artt. 110,615 ter, commi I, 2, n. 1, e 3, e 61,
n. 2, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
quale dipendente dell' Parte_1 Controparte_1
e quindi pubblico ufficiale, con abnso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell' , protetto Controparte_1
20 da misure di sicurezza, su istigazione di , che Parte_6
a tal fine forniva il codice fiscale della contribuente "ATENA
s.r.l.", consentendogli di effettuare un'interrogazione nei confronti della società, destinataria di una richiesta di pagamento di€
15.000,00= a titolo di sanzione per la non corretta compilazione di una dichiarazione 770. Accesso effettuato da in assenza Pt_1 di giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante la contribuente.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico e per eseguire quello di cui al successivo capo 12).
Fatto commesso in Roma dal 25 ottobre al 30 novembre 2022.
e Parte_1 Parte_6
12) del delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p., perché
[...]
, dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, accettava indebitamente da
[...]
la promessa della dazione di una somma di Parte_6 denaro imprecisata per l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione della pratica relativa ad una richiesta di pagamento di €
15.000,00= a titolo di sanzione per la non corretta compilazione di una dichiarazione 770, per la quale il aveva interesse Pt_6 ad ottenere uno sgravio, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale
21 della pratica e commettendo l'accesso abusivo al sistema informatico dell' di cui al precedente capo Controparte_1
11). (Cfr. prog. 43 del 25.10.2022, ore 13.45, RJT 3917/22; prog.
1192 del 29.11.2022, ore 17.11, RJT 3917122; e prog. 1240 del
30.11.2022, ore 16.23, RJT 39 I7122).
Fatto commesso in Roma dal 25 ottobre al 30 novembre 2022.
e Parte_1 Parte_6
13) del delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p., perché
[...]
, dipendente del!'Agenzia delle Entrate, e quindi Pt_1 pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da
[...]
, all'interno dello studio di questi, una imprecisata Parte_6 somma di denaro per l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva Part trattazione della pratica relativa alla società , che necessitava di abbinare dei versamenti per ottenere la regolarità della dichiarazione, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica (Cfr. ambientale prog. 318 (sessione 14) del 7.12.2022, ore 14.40, RJT 3921122).
Fatto commesso in Roma dal mese di novembre al 7 dicembre 2022.
e Parte_1 Controparte_15
14) del delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p., perché
dipendente dell' , e Parte_1 Controparte_1
22 quindi pubblico ufficiale, accettava da
[...] la promessa della indebita di una CP_15 imprecisata somma di denaro per l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione della pratica relativa a una cartella di pagamento appartenente ad una cliente dell' , riguardante il pagamento CP_16 per l'anno d'imposta 2019 dell'importo di € 9.37000=, per la quale aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare, in data 5.11.2022, dopo aver preso conoscenza Pt_1 per telefono della problematica di interesse dell' CP_15
lo invitava ad incontrarsi all'esterno degli uffici
[...] dell' per verificare se la richiesta di Controparte_1 pagamento fosse già andata in esecuzione, poiché in tal caso non sarebbe potuto intervenire;
in data 11.11.2022 avveniva l'incontro concordato;
in data 3.12.2022 richiedeva ad Pt_1 CP_15 la consegna della promessa somma di denaro per la
[...] risoluzione della cartella di pagamento, dopo che il contribuente direttamente interessato non identificato aveva assentito alla richiesta (Cfr. prog. 1387 del 3.12.2022, ore l 0.41, RIT 3917/22).
Fatto commesso in Roma tra il 5 novembre ed il 3 dicembre 2022.
23 e Parte_1 Parte_8 Parte_9
15) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110 e 319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dipendente del!'Agenzia Parte_1 delle Entrate e quindi pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da e da la Parte_8 Parte_9 promessa della dazione di denaro per l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di n. 3 pratiche, relative ad altrettanti avvisi bonari di pagamento di diverse migliaia di euro CP_1 pervenuti ai contribuenti indicati in , suo fratello e Pt_10 la società Ocean, per le quali il e il Parte_8 avevano interesse ad ottenere lo sgravio totale o Pt_9 parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare;
attorno al 21.11.2022 , al fine di procedere ad una Pt_1 preventiva verifica sulla fattibilità della trattazione, riceveva i tre avvisi bonari sopra indicati e accettava dal la promessa della dazione di Parte_8 un'imprecisata somma di denaro (Cfr. prog. 934 del
21.11.2022, ore 17.12, RIT 3917122); in data 28.11.2022 si recava presso lo studio del Pt_1 consulente del lavoro nipote del Pt_9
24 in via del Forte Tiburtino, dove Parte_8 incontrava entrambi visionando nuovamente i tre avvisi bonari sopra indicati, e accettava dagli stessi reiterate promesse di una successiva dazione di denaro nel caso avesse evaso le tre pratiche (cfr. Cfr. ambientale prog. 1320, 1334, 1335, 1345 e
1360 (sessione 5) del 28.11.2022, dalle ore 16.54, RJT 3921122); in data 22.12.2022 informava di Pt_1 Parte_8 aver protocollato le tre pratiche e gliele avrebbe riconsegnate, evase, dopo le festività natalizie.
Fatti commessi in Roma dal mese di novembre al dicembre 2022.
(con , deceduto il 24.9.2020) Parte_1 Persona_6
16) del delitto di cui all'art. 319 c.p., perché Parte_1 dipendente dell' e quindi pubblico Controparte_1 ufficiale, riceveva indebitamente da un Persona_6 compenso pari a circa € 40-50.000,00= annui per l'asservimento della sua funzione e per il compimento dì una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta della gestione e della successiva trattazione delle pratiche relative a cartelle di pagamento anche di ingente valore economico (circa€ 300.000,00=), ricevute da Per_6
e per le quali quest'ultimo aveva interesse ad ottenere lo
[...] sgravio totale o parziale in qualità di socio e consigliere della concessionaria Auto Royal Company s.r.l. e di altre società immobiliari, agendo cosl in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica.
25 Fatto commesso in Roma fino al 24 settembre 2020.
e Parte_1 Persona_1 Parte_11
17) del delitto di cui agli art!. 81, cpv., 110,319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e Parte_1 Persona_1 entrambi dipendenti dell' e quindi pubblici Controparte_1 ufficiali, ricevevano indebitamente da la Parte_11 promessa e la dazione di somme di denaro, che dividevano tra loro, per l'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di diverse pratiche relative ad avvisi bonari o cartelle di pagamento per le quali il aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o Pt_11 parziale, scaturite da controlli automatici effettuati dall CP_1
ai-sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, agendo in
[...] violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare, il si incontrava riservatamente con il per Per_1 Pt_11 acquisire le pratiche che in seguito consegnava al per la Pt_1 loro trattazione ricevendo per quelle di poco valore circa € 30-
40,00= a pratica (cfr. ambientale prog. 301 (sessione 26) del
19.12.2022, ore 14.01, RJT 3921/22) e per una in data 24.11.2022 €
500,00= che il giorno seguente divideva a metà Per_1 con ; Pt_1
Fatti commessi in Roma dal luglio al dicembre 2022.
26
e Parte_1 Persona_1 Parte_12
18) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110,319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e Parte_1 Persona_1 entrambi dipendenti dell , e quindi pubblici Controparte_1 ufficiali, ricevevano indebitamente da Parte_12
la promessa e la dazione di somme di denaro, che
[...] dividevano tra loro, per l'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di diverse pratiche relative ad avvisi bonari o cartelle di pagamento per le quali il aveva interesse ad Parte_12 ottenere lo sgravio totale o parziale, scaturite da controlli automatici effettuati dall' ai sensi dell'art. 36 Controparte_1 bis del D.P.R.
n. 600/1973, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. ln particolare, dopo che il i incontrava Per_1 riservatamente con il P! che gli consegnava copia CP_18 degli avvisi bonari, in data 29.11.2022 riceveva da questi una somma di denaro imprecisata, quale acconto della metà rispetto alla somma pattuita, che divideva con il , addetto alla Pt_1 loro materiale trattazione;
per cartella di pagamento prot n.
524999, riferibile al contribuente per la quale il Per_7 Pt_1
27 riusciva ad ottenere uno sgravio dell'importo di€ 2.571,00= e a seguito di ciò il in accordo con , in data Per_1 Pt_1
12.12.2022 si incontrava con presso un bar ove Parte_12 quest'ultimo gli consegnava a titolo di acconto € 200,00= da dividere con il , mentre ulteriori € 200,00= venivano Pt_1 corrisposti il successivo 14.12.2022 (Cfr. ambientale prog. 704
(sessione 19) del 12.12.2022, ore 18.06, RJT 3921/22).
Fatti commessi in Roma dal mese di novembre a dicembre 2022.
e Parte_1 Persona_1 Parte_13
19) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110, 319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e Parte_1 Persona_1 entrambi dipendenti dell' , e quindi pubblici Controparte_1 ufficiali, ricevevano indebitamente da la Parte_13 dazione di € 100,00=, che dividevano tra loro, per l'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di n. 5 pratiche relative ad avvisi bonari o cartelle di pagamento per le quali i clienti del
(i contribuenti , !annetti e Parte_13 Parte_14 Pt_15 tale avevano interesse ad ottenere lo sgravio totale o Pt_16 parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare, il corrispettivo "scontato" di€ 100,00= (€
20,00= a pratica), in luogo di quello "ordinariamente" richiesto ad
28 altri richiedenti di almeno € 300,00=, veniva determinato a causa della pregressa conoscenza fra il il Parte_13 Per_1
(cfr. ambientale prog. 710 (sessione 19) del 12.12.2022, ore 18.16,
RJT 3921122).
Fatti commessi in Roma dal mese di novembre a dicembre 2022.
e Parte_1 Persona_1 Parte_17
20) del delitto di cui agli artt. 110,615 ter, commi 1, 2, n. 1, e 3, e 61, n.
2, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
quale dipendente dell e Parte_1 Controparte_1 quindi pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate, protetto da misure di sicurezza, su istigazione di che Parte_17
a tal fine forniva, per il tramite di il Persona_1 codice fiscale dell'"Olgiata Golf Club", per effettuare l'interrogazione nei confronti della medesima, necessaria a verificare da cosa derivasse l'emissione di una cartella di pagamento di circa € 22.000,00= nei confronti del predetto Club e accertando che derivava dal mancato pagamento di ritenute di lavoro autonomo dell'importo di€ 15.000,00= euro operate e non versate, indicate in una dichiarazione 770 del 2015.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico e per eseguire quello·di cui al successivo capo 21).
Fatto commesso in Roma nel periodo novembre - dicembre 2022.
29 e Parte_1 Persona_1 Parte_17
21) del delitto di cui agli artt. ll0, 56, 319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro, e Parte_1
entrambi dipendenti dell' Persona_1 CP_1
e quindi pubblici ufficiali, ponevano in essere atti
[...] idonei e diretti in modo non equivoco a ricevere indebitamente da la somma di circa un Parte_17 migliaio di euro per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione della pratica relativa ad una cartella di pagamento di circa€ 22.000,00� emessa nei confronti dell'Olgiata Golf Club, per la quale il aveva interesse ad ottenere uno sgravio, Pt_17 agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica e commettendo l'accesso abusivo al sistema informatico dell di cui al precedente capo 20). Evento Controparte_1 non portato a termine per il mancato accoglimento da parte del privato della maggior somma richiesta dai pubblici ufficiali a fronte di quella offerta (€ 400/500,00=). In particolare: in data 14.12.2022, a margine di una cena per lo scambio degli auguri per le festività natalizie, e ! Pt_1 Per_8 accettavano la proposta di di provare a Parte_17 trattare la cartella, dietro la promessa di quest'ultimo di mediare e trovare un accordo con i contribuenti del Golf Club direttamente interessati, circa il pagamento di una somma di
30 denaro destinata ai pubblici ufficiali (Cfr. ambientale prog. 816
(sessione 21) del 14.12.2022, ore 20.43, RJT 3921/22); dopo la verifica da parte di della possibilità di trattare e Pt_1
"risolvere" la pratica, il incontrava il al Per_8 Pt_17 quale avanzava una richiesta di denaro nell'ordine delle migliaia di euro, ottenendo dal una controproposta di€ Pt_17
400/500,00�, importo invece ritenuto assolutamente non congruo dai pubblici ufficiali, attesi i rischi dell'operazione e l'elevato importo della cartella che avrebbero sgravato (Cfr. ambientale prog. 173 (sessione 26) del 19.12.2022, ore 10.21, RJT
3921/22).
Fatto commesso in Roma nel periodo novembre- dicembre 2022.
e Parte_1 Persona_1 Parte_18
22) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., I IO, 319 e 321 c.p., perché con più azioni esecutive di in medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro, e Parte_1 Persona_1 entrambi dipendenti dell' , e quindi pubblici Controparte_1 ufficiali, ricevevano indebitamente da la Parte_18 promessa e la successiva dazione di imprecisate somme di denaro per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di pratiche relative ad avvisi bonari o cartelle di pagamento per le quali il aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o parziale, Pt_18 agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare,
31 si facevano consegnare dal in un'occasione una somma Pt_18 dì denaro imprecisata ed in un'altra occasione, la settimana successiva, una somma di denaro pari al 20% di quella consegnata la settimana precedente;
denaro che i pubblici ufficiali avrebbero diviso a metà (Cfr. prog. 183 del 4.11.2022, ore 09.36,
RJT 3919/22).
Fatti commessi in Roma nel periodo compreso fra fine ottobre e metà novembre 2022.
e Parte_1 Parte_19
24) del delitto di cui agli art!. 110, 81, cpv., 319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dipendente dell' Parte_1 [...]
, e quindi pubblici ufficiali, riceveva indebitamente da CP_1 la promessa e la successiva dazione di Parte_19 imprecisate somme di denaro per il compimento di una pluralità di atti d'ufficio e contrari ai ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di pratiche riguardanti l'ottenimento di 10/15 codici pin necessari alle partite
IVA, avendo quest'ultimo interesse ad ottenerli in tempi ristrettissimi, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato. In particolare, dopo aver ottenuto dal l'offerta di percepire un Pt_19 compenso di € 40,00= a codice pin, in data 23.6.2022 il Pt_1 si recava a Formello (RM) presso lo studio del professionista per ritirare la documentazione necessaria (Cfr. prog. 24 del 23.06.2022,
32 ore 11.14, RlT 2628/22, p.p. 21958/22 D.D.A.); nei giorni seguenti il percepiva da almeno la somma di€ 250,00= Pt_1 Pt_19
(Cfr. prog. 1215 del 12.07.2022, RIT 2628/22, p.p. 21958/22
D.D.A.); infine, per l'acquisizione diretta di numerose pratiche nel periodo da maggio a novembre 2022, il riceveva dal Pt_1 antaggi imprecisati. Pt_19
Fatti commessi in Roma e Formello (RM) dal mese di giugno al dicembre 2022.
e Parte_1 Parte_20
25) del delitto di cui agli artt. 110 e 615 ter, commi 1, 2, n. 1, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe
Tributaria dell' protetto da misure di Controparte_1 sicurezza, su istigazione di che a tal fine Parte_20 forniva il codice fiscale del contribuente ), C.F._1 consentendogli di verificare le informazioni ed i contenuti di una cartella di pagamento notificata ad aprile del 2022, riscontrando che la stessa si riferiva a debiti IRPEF del 2014 dell'importo di€ 66,00=, scaturita da un errore su una dichiarazione ultrannuale.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 16 novembre 2022.
33 31) e Persona_2 Parte_1 Parte_21 del delitto di cui agli artt. ll0 e 615 ter, commi I, 2, n. I, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente quale dipendente dell' Persona_2 Controparte_1
e quindi pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico del!'Anagrafe
Tributaria dell' protetto da misure di Controparte_1 sicurezza, su sollecitazione del collega a sua Parte_1 volta istigato da che a tal fine comunicava Parte_21 il codice fiscale del contribuente ( ), per C.F._2 verificare le ragioni poste alla base dell'emissione di una compliance afferente problematiche scaturite dalla richiesta di riduzione di un canone di locazione riferito al contratto n. TJQ13L002003, effettuata da due fratelli, uno dei quali avente il citato codice fiscale. Accesso che veniva effettuato dalla in assenza di CP_6 giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante il contribuente.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 16 giugno 2022.
e Parte_1 Parte_22
32) del delitto di cui agli artt. 110, 81, cpv., e 615 ter, commi I,
2, n. 1, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo materialmente. quale dipendente dell'Agenzia Parte_1
34 delle Entrate e quindi pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema
dell'Anagrafe Tributaria dell' CP_1
protetto da misure di sicurezza, su istigazione di
[...] che a tal fine e di volta in volta Parte_21 comunicava i codici fiscali dei contribuenti di cui aveva interesse ad apprendere informazioni. In particolare, effettuava gli accessi abusivi per i seguenti accertamenti: in data 16.6.2022, dopo aver ottenuto dalla il Parte_21 codice fiscale del contribuente Persona_9
), verificava la problematica C.F._3 Pt_1 che lo riguardava ed afferente un avviso bonario di pagamento, invitando la professionista a predisporre un'istanza di annullamento dell'avviso per un errore nella compensazione;
in data 13.7.2022, dopo aver ottenuto dalla il Parte_21 codice fiscale parziale del contribuente Persona_10
( 19), deceduto, verificava che non fosse C.F._4 Pt_1 necessario procedere alla presentazione della dichiarazione anche per l'anno in corso;
in seguito, dopo aver ottenuto dalla il codice fiscale del contribuente Parte_21 CP_19
( ), effettuava la medesima verifica del C.F._5 soggetto precedente, riscontrando che non fosse necessario presentare dichiarazioni;
in data 22.7.2022 effettuava Pt_1 delle verifiche richieste dalla sul conto del Parte_21 contribuente , appurando che vi era possibilità di Parte_23 risolvere la sua problematica scaturita da errori nella dichiarazione presentata nell'anno d'imposta 2016;
35 in data 25.10.2022, dopo aver ottenuto dalla il Parte_21 codice fiscale parziale del contribuente Persona_11
( , verificava una cartella di pagamento C.F._6 Pt_1 riferita all'IVA del 2017, pervenuta in assenza della notifica del preventivo avviso bonario, ed informava la donna che la comunicazione riguardante la dichiarazione era stata inviata tramite PEC il 20.10.2021 all'intermediario . Persona_12
Accessi tutti effettuati dal in assenza di alcuna Pt_1 giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante i sopra citati contribuenti,
Con le aggravanti di aver commesso i fatti rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 16 giugno, il 13 e 22 luglio e il 25 ottobre 2022.
Parte_1 Parte_24
33) del delitto di cui agli artt. 110, 81, cpv., e 615 ter, commi 1, 2,
n. 1, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo materialmente quale dipendente dell Parte_1 [...]
e quindi pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in CP_1 violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell' , protetto Controparte_1 da misure di sicurezza, su istigazione di Parte_24
che a tal fine e di volta in volta comunicava i codici fiscali
[...] dei contribuenti di cui aveva interesse ad apprendere informazioni. In particolare, effettuava gli accessi abusivi per i
36 seguenti accertamenti: in data 28.10.2022, dopo aver ottenuto dalla il Pt_24 codice fiscale parziale del contribuente Per_13
( , verificava se lo stesso
[...] C.F._7 Pt_1 percepisse redditi da contratti di affitto, avesse quote societarie ed avesse delle Certificazioni Uniche e forniva alla donna le informazioni richieste, inviandole foto dell'esito degli accertamenti svolti tramite whatsapp;
in data 4.11.2022, dopo aver ottenuto dalla il Pt_24 codice fiscale parziale del contribuente Controparte_20
( ), verificava e comunicava alla stessa C.F._8 Pt_1 informazioni sul conto del medesimo, (residenza del soggetto, presenza e numero della partita IVA, redditi percepiti e immobili intestati), al fine di consentire all'interessata di poter valutare un'azione giudiziaria nei riguardi di quello (Cfr. prog. 345 del
4.11.2022, ore 10.13, RIT 3917/22, ali. 330); in data 21.11.2022, dopo aver ottenuto dalla DURANT!NI il codice fiscale della ditta di VA ON ( l ), P.IVA_2 verificava la situazione del medesimo con particolare riferimento ad una dichiarazione 770 per l'anno d'imposta 2019, sulla quale erano stati commessi degli errori, riscontrando che si trattava di errori riguardanti l'accredito del bonus cd. e fornendo Per_14 ulteriori dettagli.
Accessi effettuati tutti da in assenza di alcuna Parte_1 giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante i citati contribuenti.
37 Con le aggravanti di aver commesso i fatti rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 28 ottobre, il 4 e il 21 novembre 2022.
e Parte_1 Parte_25
34) del delitto di cui agli art. 110 e 615 ter, commi 1, 2, n. I, e 3,
c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente 'dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe
Tributaria dell' protetto da misure di Controparte_1 sicurezza, su istigazione di che a tal fine CP_21 forniva la partita IVA relativa all'ente giuridico di cui voleva le informazioni, e verificava che si trattava dell'Associazìone HThe
Talk Shop Bracciano Language Center", della quale forniva al suo interlocutore, su sua richiesta, il reddito dichiarato, le dichiarazioni presentate, le generalità dell'amministratore, il suo codice fiscale, e la sua residenza. Accesso effettuato da in assenza Parte_1 di giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante l'associazione predetta.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 12 maggio 2022.
e Parte_1 Parte_26
38 35) del delitto di cui agli artt. 110 e 615 ter, commi 1, 2, n. 1, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe
Tributaria dell' , protetto da misure di Controparte_1 sicurezza, su istigazione di interessato ad Parte_26 avere dettagli sulla sua posizione poiché si era ritrovato ad essere, asseritamente senza volerlo, amministratore unico di una società.
effettuava delle verifiche presso l'Anagrafe Tributaria Pt_1 riscontrando che la società, la "Edildomino s.r.l.", effettivamente amministrata da non aveva dichiarazioni, né versamenti e Pt_26 nemmeno compensazioni (Cfr. prog. 84 del 24.06.2022, ore 17.28,
RIT 2628/22, p.p. 21958/22 D.D.A.). Accesso effettuato da in assenza di giustificazione, non avendo alcun Parte_1 fascicolo in trattazione riguardante il contribuente.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma in data antecedente e prossima al 24 giugno 2022.
e ! Parte_1 CP_22 Parte_11
36) del delitto di cui agli artt. !10 e 615 ter, commi I, 2, n. l, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva
39 abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell' protetto da misure di sicurezza, su Controparte_1 istigazione di ! , che a tal fine forniva il CP_22 Parte_11 codice fiscale di ( ) Persona_15 C.F._9 per ottenere informazioni sulla situazione patrimoniale di questi, essendo in procinto di acquistare dal predetto un'imbarcazione del valore di€ 180.000,00- e verificare che non vi fossero problematiche ed eventuali ipoteche. Accesso effettuato da in Parte_1 assenza di giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante l'associazione predetta.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 9 giugno 2022.
e Parte_1 Parte_27
37) del delitto di cui agli artt. 110 e 615 ter, commi 1, 2, n. I, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe
Tributaria del!'Agenzia delle Entrate, protetto da misure di sicurezza, su istigazione di interessata Parte_27 ad avere informazioni sui contributi versati al figlio Per_16
nipote dello stesso , il quale verificava che nel 202
[...] Pt_1
l era stata certificata la somma di € 1.062,00- con ritenute per €
212,00- da parte della Punto lmmobiliare Bravetta s.a.s., mentre non
40 erano presenti ulteriori contributi che interessavano alla
. Accesso effettuato da in Parte_27 Parte_1 assenza di giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante l'associazione predetta.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 16 giugno 2022.
e Parte_1 Controparte_23
38) ·del delitto di cui agli artt;
110, 81, cpv., e 615 ter, commi 1, 2, n. 1,
e 3, c.p.,- poiché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell' protetto da misure di sicurezza, su Controparte_1 istigazione di che a tal fine Controparte_23 comunicava i codici fiscali dei contribuenti di cui aveva interesse ad apprendere informazioni. In particolare, effettuava gli accessi abusivi per i seguenti accertamenti: tra il 6 e 1'8.7.2022, dopo aver ottenuto da CP_23
, tramite WhatsApp, il codice fiscale del contribuente
[...]
, trasmetteva al la documentazione Parte_28 Pt_1 afferente i redditi percepiti da quest'ultimo nel 2021, sia quelli derivanti da pensione che quelli percepiti da parte di due squadre di calcio (Cfr. prog. 463 del 06.07.2022, ore 19.38, RIT 2628/22, p.p.
41 21958/22 D.D.A.); il 22.7.2022, dopo aver ottenuto da , Controparte_23 tramite WhatsApp, il codice fiscale del contribuente CP_24 dì cui era interessato ad acquisire informazioni, comunicava Pt_1 al suo interlocutore tutti gli importi dei redditi percepiti da quest'ultimo nell'anno d'imposta 2019, l'importo totale del 730 per l'anno di imposta 2020 e tutti gli importi percepiti d.al medesimo nell'anno d'imposta 2021.
Fatto commesso in Roma nel luglio 2022.
8. La contestazione notificata al ricorrente prosegue con il riportare la ricostruzione delle condotte oggetto di imputazione, le deduzioni del Gip in ordine (tra l'altro) alla condotta di “vendita della funzione” da parte del (e degli altri imputati), Pt_1
l'esame di singole conversazioni testualmente riportate, la riconduzione delle condotte alla violazione degli obblighi alla cui osservanza è tenuto il dipendente pubblico dell' e in particolare “- l'art. 42 del CCNL comparto Funzioni centrali, Controparte_1 sottoscritto il 9 maggio 2022, relativo al triennio 2019-2021; - l'art. 3 del Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica del 16/01/2002 n. 18; - gli artt. 3, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19 del Codice di Comportamento del personale del1'Agenzia delle Entrate, approvato con atto n. 83948 del 30 marzo 2021; - gli artt. 3, 4, 8, 9, 10, 11 del Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013, in vigore dal 19 giugno 2013”, specificamente indicati in relazione al rilievo disciplinare assunto dalle condotte stesse.
9. E' qui appena il caso di sottolineare che, come espressamente dichiarato dal GIP nell'ordinanza cautelare in questione, “l'assunto accusatorio …. Si fonda sugli esiti di una protratta attività di intercettazione telefonica ed ambientale, eseguita a mezzo di captatore informatico e ritualmente autorizzata nei confronti del funzionario
42 dell' . Le trascrizioni si leggono nell'annotazione Controparte_1 Parte_1 di p.g. n. N.500/Sq.Mobile/9ASez/AP delI'1.3.2023 redatta dalla Squadra Mobile - 9A
Sezione "Anticorruzione" - della Questura di Roma, e sono separatamente raccolte anche in allegato alla stessa.”.
A nulla rileva, invero, in questa sede che i fatti contestati non siano stati oggetto di prova in sede penale: ciò che qui in primo luogo assume rilievo, piuttosto, è la utilizzabilità delle intercettazioni ai fini dell'accertamento della sussistenza di condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare.
Sul punto la Cassazione ha affermato che “le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della I. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale” (cfr. Cass. 15 maggio 2016 n. 10017).
E ancora “Il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale” (cfr. Cass. 2 marzo 2017 n. 5317); da tale principio emerge, quindi, che in caso di contestazione, come nella specie, gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni possono ben essere sottoposte a nuovo esame al cospetto di ulteriori prove emerse nel giudizio in sede civile, nell'ambito di una valutazione complessiva che può condurre anche a disattenderne o sminuirne la valenza probatoria con riferimento al caso esaminato;
ciò trova conferma in ulteriori pronunce della S.C., affermative del principio secondo cui il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un
43 processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (cfr. Cass. n. 2436/2019 che richiama Cass. 30.1.2013 n. 2168 e, in senso conforme, Cass.
2.2.2016 n. 1948).
10. Superato ogni dubbio in ordine alla utilizzabilità in questa sede delle intercettazioni delle quali si è servito il giudice penale per formulare il corposo atto di imputazione nei confronti (anche) del ed evidenziato che, in ogni caso, nessuna questione è Pt_1 sorta in ordine alla regolarità dell'acquisizione delle stesse né, a ben vedere, al loro contenuto, non resta che verificare se dall'esame delle stesse emergano elementi idonei a configurare una responsabilità disciplinare del lavoratore.
Orbene - e a fugare ogni dubbio eventualmente residuo in ordine alla specificità della contestazione - nella lettera di addebito disciplinare sono riportati testualmente diversi stralci delle dette intercettazioni (in una con le considerazioni del dal datore di lavoro in ordine alla rilevanza e al disvalore delle singole condotte analizzate) - così come mutuati dal capo di imputazione - dalla lettura dei quali emerge l'obiettività della condotta del ricorrente e, senza sforzo interpretativo, tutto il suo disvalore.
Si legge, invero, nell'atto in parola che:
Nel corso di una conversazione con : sono stanchissimo. Mi sono stancato Parte_29 molto oggi. Qui è tutto il giorno (inc./e). Poi voi sopra, un sacco di pratiche, un socco di gente che mi deve pagare e che ancora non ml paga...
Rivolto a RE: «Te ti rendi conto? Cioè ti rendi conto che situazione? Con tutto che lavoro tutto il giorno. E non riesco a lavorare i cazzi miei. Questa è la tragicità della cosa. Un tempo lavoravo Per_ solo le cose mie e lasciavo da parte quelle dell'ufficio. Infatti, si incazzava dice «almeno qualche pratica dell'ufficio te la vuoi lavorà?». Dico «Ma (imprecazione) fai 100 pratiche al giorno e....non c'era un protocollo... del carico non scali niente...da dove cazzo vengono ste pratiche?».?>> In relazione al Capo 3, ad esempio, nell'ambito dell'intercettazione ambientale
44 emerge la “vendita della funzione” imputabile a A pagina 17 dell'Ordinanza è specificato Pt_1 che dopo avere spiegato a le operazioni che aveva effettuato, “gli chiedeva se gli Pt_1 Pt_4 andasse bene il pagamento dell'importo di € 100,00 nella misura dì € 50,00 a pratica, precisando che gli aveva praticato un “prezzo dì favore” rispetto a non meno di €
300/400,00 che avrebbe richiesto ad “altra gente”, anche in considerazione sia del tempo che ci aveva impiegato (circa 3-4 ore) sia del fatto che aveva dovuto protocollarle facendo apparire come se
l'interessato si fosse presentato allo sportello, con che replicava di essere sempre d'accordo Pt_4 sugli importi che il pubblico ufficiale gli richiedeva”.
«CAMEO: certo. Va bene. Senti… eh niente, vanno bene 100 euro per queste? 50 a pratica, eh?;
PORCU: io lo sai, io per quello non discuto mai. Quello che tu mi dici.;
CAMEO: io... certo. Tu parti sempre come (inc.le) io quando viene altra gente, ormai dico di no. Se mi vengono con delle cose... io gli dico. Non mi frega un cazzo perché io... o mi strapagano o non gliele faccio. Perchè fargliele... gente nuova... io non ci piglio niente. C'è gente che non ci crede... queste pratiche tu le devi prendere come se tu venissi allo sportello;
: certo;
Pt_4
quindi me le devo protocollare, le devo acquisire. E poi devo cominciare a lavorare su. Pt_1
Per queste due pratiche, anche se non sembra;
io c'ho perso 3-4 ore... perché devi andare a trovare tutti….».
Quanto al capo 4), a pagina 17-18 dell'ordinanza, ancora una volta le intercettazioni “dimostrano
l'interesse del dipendente pubblico alla risoluzione dietro compenso delle problematiche fiscali facenti capo a soggetti, tra cui il commercialista per i quali la coindagata fa da CP_10 CP_9 intermediaria e divide con i soldi perché costui gli curi le relative pratiche”. Pt_1
“Il successivo 16.12.2022 dopo aver “lavorato” la pratica consegnatagli il giorno prima, Pt_1 si incontrava con la sempre al bar situato all'esterno degli Uffici dell CP_9 Controparte_1 per lo scambio pratica € 200,00, come veniva documentato dal captatore informatico”:
«CAMEO: mi hai portato quella carta?;
PU: No, perché ti ho detto la facciamo con calma, tanto ci stai quest'altra settimana?;
45 CAMEO: si, non ci sto venerdì ma tanto non ci sarei (si riferisce presumibilmente al fatto che non è allo sportello il venerdì, n.d.r.);
: Intanto questo è per te;
CP_9
grazie: Pt_1
: queste sono due (inc.le); CP_9
CAMEO: Li hai divisi tra me e te?;
PU: No, ma che ho diviso;
CAMEO: Ma te hai preso qual....?;
PU: A me è un cliente grosso, io gli ho chiesto 200;
CAMEO: hai fatto bene;
PU: però mi devi dire tu perché io non ci capisco un cazzo;
CAMEO: Va bene così, va bene così;
PU: sicuro?
CAMEO: ci sentiamo….».
Sempre sul punto, in merito al Capo 6, a pagina 19 dell'ordinanza, emerge l'accordo corruttivo tra
e Pt_1 Parte_5
«DI Siamo messi che sono passate più di 2 settimane da quando ho annullato l'EQ e Pt_5 quindi ho fatto l'istanza di riconoscimento, te la volevo dare e ti volevo saldare la pratica che mi avevi fatto:
Dico, alle 6 e mezza oggi o domani vuoi che passo? ci stai? Uno di questi due giorni?» Pt_1
In merito agli accessi abusivi, dall'ordinanza emerge come il abbia materialmente agito, Pt_1 in assenza di lavorazioni d'ufficio, su richiesta di vari professionisti “l'intermediario mette a parte il pubblico funzionario delle varie questioni che interessano i suoi clienti e chiede il suo impegno ad occuparsene…”. Per tali motivi “…si è introdotto e trattenuto nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate…” per effettuare interrogazioni non sorrette da ragioni di ufficio per problematiche afferenti ad avvisi bonari (es. capi 7, 9, 32) piuttosto che a cartelle di pagamento (es. capi
46 11, 20, 25) e/o ad avvisi di accertamento (es. capo 31), anche in concorso con altri colleghi (capi 20, 31).
Tali circostanze sono avvalorate, tra l'altro, dalla conversazione intervenuta tra il ed il Pt_1
(capo 5), pagina 18 dell'Ordinanza “che dimostra che questi ha preso contatto con CP_10 presentandosi come " , “l'amico di " e che l'indagato abbia Pt_1 CP_10 CP_9 Pt_1 fatto accesso abusivo al sistema informatico dell'Agenzia per risolvere questioni di interesse del professionista (capo 18 dell'Ordinanza). Infatti, gli detta al telefono il codice fiscale del contribuente (P.IVA ) corrispondente a I.S.S. International spa e visionava P.IVA_1 Pt_1 la situazione contributiva della società e prospettava l'impossibilità di compensare il debito con un risalente credito fiscale dell'anno 2015, sempre che lui stesso non avesse agito sul procedimento.
È sufficientemente evidente che abbia agito per conto di terzi e sulla base degli illeciti rapporti Pt_1 intrattenuti con la del soggetto direttamente interessato per scopi estranei quindi Controparte_25 alle condizioni che gli consentivano l'accesso al sistema”.
Altra conversazione dimostrativa di accessi indebiti è quella riferita al capo 7) di cui si riportano le deduzioni del GIP, a pagina 19 dell'ordinanza: “le prime conversazioni fra i due venivano registrate in data 5.7.2022, allorquando il privato contattava il p.u. per risolvere una problematica afferente un avviso bonario di pagamento pervenuto ad una contribuente, sua cliente e
al fine di verificare la problematica, accedeva abusivamente, non avendo in trattazione il Pt_1 relativo fascicolo, al sistema dell'Anagrafe Tributaria dell' utilizzando il codice Controparte_1 fiscale della contribuente che si faceva fornire da appurando che apparteneva alla Pt_6 SA ..”. Persona_18
Sempre in merito alla condotta tenuta dal è emblematico quanto si legge a pagina 20 e Pt_1 seguenti dell'Ordinanza:
“In data 11.7.2022 chiedeva a delle informazioni afferenti due avvisi bonari Pt_6 Pt_1 che gli erano pervenuti in merito alle dichiarazioni IVA del 2017 e del 2020, coi quali
[...] richiedeva il pagamento di importi considerevoli, rispettivamente di € 14.971,00 ed € CP_1
7.516,00. anche in questo caso, dopo aver chiesto a il codice fiscale Pt_1 Pt_6 dell'interessata , accedeva abusivamente (non avendo in trattazione il Persona_5
47 fascicolo) ai sistemi informatici dell'anagrafe Tributaria dell' e gli forniva Controparte_1 informazioni relative ai predetti due avvisi bonari, concordando poi di incontrarsi più tardi presso lo studio del dove effettivamente si recava, visto che alle ore 18.14 l'apparato telefonico in Pt_6 uso a utilizzava la stazione radio base ubicata in via della Giuliana n. 113, prossima Pt_1 allo studio del professionista.
Il giorno successivo rassicurava telefonicamente rappresentandogli che era tutto Pt_1 Pt_6
a posto, lasciando quindi chiaramente intendere che aveva provveduto alla trattazione della pratica che aveva ritirato il giorno prima presso lo studio del professionista e, alla richiesta di quando avrebbe potuto ottenere i documenti, si rendeva disponibile a consegnare la documentazione personalmente, nel pomeriggio stesso alle ore 16.45, presso lo studio di rifiutandosi di trasmetterla a mezzo Pt_6 di posta elettronica:
« ccomi;
Pt_6
tutto a posto lì; Pt_1 ah, ok... documenti quando ce li abbiamo?; Pt_6
CAMEO: e.… tu me lo devi dire;
ehm perché io voglio, io devo chiama il tizio e... Fammi vede...; Pt_6
faccio un salto io oggi pomeriggio se vuoi, al volo;
Pt_1 così lo faccio venì domani.; Pt_6
CAMEO: va bene;
e così... e poi... almeno chiudiamo... il cerchio eh;
Pt_6
si dai faccio un salto, ok ci vediamo oggi pomeriggio;
Pt_1 per mail no, no? è meglio che...; Pt_6
CAMEO: dimmi;
non dico per mail no, è meglio che le porti a mano;
Pt_6
CAMEO: no, no faccio un salto io al volo ho detto;
a che ora perché io alle 5 devo andare via;
Pt_6
CAMEO: alle 16.45; ride.»”. Pt_6
48 In merito alla condotta tenuta dal dipendente, risultano quanto mai puntuali le valutazioni del
G.I.P., il quale afferma – pag. 46 – che “Le indagini hanno lasciato emergere lo stabile asservimento delle funzioni a interessi privati. Si tratta di un meccanismo che va ritenuto per quanto detto non solo consolidato ma risalente nel tempo e rispetto al quale è del tutto esplicito nel rivendicare a Pt_1 proprio favore la bontà del suo operato, tanto che i normali incombenti d'ufficio sono quelli che lo distraggono dall'attività privata e retribuita illecitamente che costituisce di fatto il suo principale lavoro.
Per questa via vanno svolte considerazioni sia circa la gravità dei fatti, perché ripetuti nel tempo e in tanto sono possibili in quanto lo stesso funzionario sfrutta allo scopo complicità radicate in ufficio, sia sulla spregiudicatezza e la callidità dell'indagato il quale rivendica ripetutamente gli scopi di Pt_1 arricchimento personale a scapito dei doveri d'ufficio. Circa la tenacia dimostrata basta rilevare
l'insofferenza verso i controlli interni e a confermare il giudizio negativo di personalità è ampiamente emerso come l'indagato sia del tutto avvisato della natura delle condotte e delle conseguenze senza che abbia dimostrato alcuna remora.
In questo senso vanno letti i suoi stessi accenni alla possibilità di andare "carcerato" a causa di altri funzionari infedeli che gli commissionavano il proprio lavoro illecito, pratica poi da lui stesso affinata all'evidenza tutte le volte che è emerso come compiti di minore impegno erano da lui affidati, dietro compensi minimi, ad altri impiegati.
La strumentalizzazione della funzione ha avuto per l'indagato tornaconti economici immediati che costituiscono a suo dire il dovuto corrispondente.
Si deve quindi convenire con il PM circa il grado del tutto elevato del pericolo cautelare;
la manifestata, ampia, cerchia di conoscenze e la natura dei rapporti normalmente intrattenuti a scopo illecito impongono che gli stessi siano interrotti”.
11. È chiaro, dunque, che le condotte contestate, pur richiamate con la trascrizione del capo di imputazione formulato nel procedimento penale, sono state dall' CP_1
ampiamente contestualizzate nell'ambito lavorativo, nel quale assumono, con
[...] lampante evidenza, rilievo sotto il profilo disciplinare.
49 12. Pur limitando l'esame ai riportati stralci di intercettazioni, estrapolati dalla più ampia indagine compiuta nell'ambito del procedimento penale e testualmente facenti parte del contenuto della contestazione disciplinare, emerge con immediata chiarezza che il ricorrente abbia ripetutamente strumentalizzato la funzione asservendola a interessi privati.
13. E invero, le conversazioni intercettate mostrano inequivocabilmente che il ricorrente, sfruttando la propria posizione e le sue funzioni, lavorasse “privatamente” pratiche di soggetti che si rivolgevano a lui con promesse (ed effettive dazioni) di compensi;
che tanto facesse durante l'orario lavorativo (anche per 3-4- ore al giorno), altresì lamentando la poca disponibilità di tempo per vedersi “i cazzi suoi”; che per
“lavorare” le pratiche acquisite privatamente eseguisse continui accessi abusivi al sistema informatico dell'Agenzia.
14. A prescindere dalla - qui non necessaria - rilevanza penale delle condotte intercettate (e quindi pienamente provate) - che in ogni caso in astratto integrano gli estremi dei reati di corruzione e di accesso abusivo ai sistemi informatici -, le emergenze processuali sono ampiamente eloquenti in ordine ad una condotta del lesiva degli obblighi legali e contrattuali assunti dallo stesso nei confronti del Pt_1 datore di lavoro, dacché mostratosi sprezzante dei principi di correttezza, imparzialità
e buon andamento, ai quali deve necessariamente ispirarsi l'azione della PA, nonché degli obblighi gravanti sul dipendente pubblico, nella specie violati mediante una gestione privatistica delle funzioni, poste a servizio di interessi estranei all'amministrazione, mediante accesso abusivo al sistema informatico - di interesse pubblico - dell : il comportamento del ricorrente, gravemente Controparte_1 lesivo dell'immagine della PA (nonché, in generale, dei suoi interessi materiali e morali), si è concretizzato nondimeno nella incuria dimostrata per il proprio lavoro, trascurato di fatto per perseguire interessi personali e privati nel tempo allo stesso destinato.
50 15. E tanto gli è stato espressamente contestato dalla datrice di lavoro, tutt'altro che soffermatasi esclusivamente sulle espressioni adoperate dal Giudice penale o sulle considerazioni dal medesimo svolte.
16. È qui appena il caso di evidenziare che nella propria difesa odierna il ricorrente non si spinge nel merito delle condotte contestate, che si limita piuttosto a ritenere non provate sulla scorta dell'esito del procedimento penale, non giunto al dibattimento a seguito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cpp).
17. Giova, a questo punto, sottolineare, in linea generale, che la giusta causa di licenziamento quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione
(ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama (per tutte, Sez. L, Sentenza n.
5095 del 02/03/2011); quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (Sez. L, Sent. n. 6498 del
26/04/2012). In particolare, la giusta causa deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti
51 addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare.
Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale.
18. Ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
la congruità della sanzione espulsiva deve essere apprezzata “non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del
52 rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” (per tutte, Cass., sez. L. sent. n. 2013/2012).
19. Nella specie non v'è dubbio che la condotta del - a ben vedere considerata Pt_1 anche per uno solo degli episodi oggetto di contestazione rilevati tramite intercettazioni ambientali - risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in maniera irreparabile l'elemento fiduciario a fondamento del rapporto.
20. Né alcun rilievo possono assumere il mancato accertamento, ad oggi, del pregiudizio economico eventualmente subito dalla PA o l'annullamento del fermo amministrativo sui beni del avvenuto con la sentenza della Corte dei Conti Pt_1 prodotta dal ricorrente con le note del 26.9.2025 (nella quale, lungi dall'essere stato lo stesso “assolto perché il fatto non è provato nel giudizio per responsabilità amministrativa relativo ai medesimi fatti che hanno dato luogo al licenziamento disciplinare” - come affermato nelle note medesime - si è esclusivamente deciso in ordine alla illegittimità del fermo amministrativo in caso di danno non provato nel suo ammontare), essendo le condotte accertate affatto idonee a tradire in profondità il vincolo fiduciario alla base del rapporto.
21. Innegabile, dunque, che la condotta del dacché connotata da indubbia Pt_1 intenzionalità (tanto emergendo dalla testuale riproduzione delle intercettazioni ambientali) e tradottasi in un'azione fortemente contraria ai doveri di ufficio nonché all'etica comportamentale, quale valore difeso dalla PA convenuta (anche) con apposita codificazione, abbia integrato uno scuotimento della fiducia del datore di lavoro tale da far ritenere improseguibile il rapporto.
22. Da ritenersi, pertanto, del tutto proporzionale all'altissimo livello di fiducia (stante il ruolo ricoperto) riposta nel lavoratore è (il grado del) lo “scuotimento” della medesima a fronte di una condotta tanto grave quanto ragionevolmente inaspettata da parte dello stesso difesa peraltro con argomenti del tutto smentiti, da rivelare Pt_1 un radicale venir meno della condivisione dei valori e dell'etica dell'operato dell'Amministrazione da parte del lavoratore.
53 23. Né vale, nella specie, ad alterare la proporzionalità tra la sanzione e il fatto punito la considerazione del “lungo e irreprensibile servizio prestato dal ricorrente” o
“l'assenza di precedenti disciplinari”, ove, piuttosto, l'elevato grado di stima del datore di lavoro sulle dimostrate qualità del ricorrente ha reso vieppiù apprezzabile in termini di gravità la sua (ragionevolmente inaspettata) condotta.
24. Infine, la circostanza dell'intervenuto patteggiamento della pena nell'ambito del procedimento penale instaurato contro il ricorrente, pur non valutabile ai fini della legittimità o meno del licenziamento (dacché fatto sopravvenuto ad esso) e non avendo rilievo alcuno nell'apprezzamento dei fatti oggetto dell'odierno giudizio, non è tuttavia priva di valore fortemente indiziario in ordine alla astratta configurabilità di fattispecie aventi rilievo penalistico a carico del ricorrente.
25. Un ultimo accenno è opportuno in ordine alla natura dell' e Controparte_1 all'argomento spese dalla relativa difesa in ordine alla astratta (im)possibilità della reintegra del ricorrente. L' è un ente pubblico non economico e Controparte_1 agisce come un'agenzia governativa fiscale italiana: essa ha autonomia contabile e amministrativa e opera sotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La natura pubblica della convenuta avrebbe, tuttavia, costituito una mera causa di impossibilità sopravvenuta di prosecuzione del rapporto, non rilevante ai fini dell'apprezzamento della legittimità del recesso datoriale qui in esame.
26. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso, infondato, deve essere respinto.
27. La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 6.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per
54 legge - nei confronti della convenuta l.r.p.t..
Roma, 30.10.2025
55
, in persona del Controparte_1
Il Giudice
VI AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI AN, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 29.10.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Galati Parte_1
100/C, presso lo studio dell'avv. Andrea MARIANI che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, presso la Direzione Regionale del Lazio, via
LO IO n. 73/81, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., sia unitamente che disgiuntamente, dal dott. , dal dott. CP_2 CP_3
, dalla dott.ssa Marina LEPORACE, dalla Dott.ssa Laura TECCE, funzionari
[...] in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane della Controparte_4
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione licenziamento per giusta causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato il 13.3.2025 , già dipendente della Parte_1 [...]
con ultimo inquadramento quale Responsabile Team Rimborsi - Area CP_1 dichiarazioni Ufficio “Roma 4 Collatino”, ha impugnato il licenziamento senza preavviso comunicatogli l'1.8.2024, asseritamente fondato esclusivamente sulla scorta di indagini relative ad un procedimento penale “mai celebrato e che mai si celebrerà, conclusosi, in data 6.2.2025, con accordo fra le Parti e, pertanto, senza alcuna condanna o accertamento di fatti illeciti” in capo ad esso ricorrente.
Ha dedotto in particolare il che in data 16 aprile 2024, gli era stata comunicata Pt_1 una contestazione di addebito disciplinare, con sospensione cautelare dal servizio, stante l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP del
Tribunale di Roma su richiesta del PM Carlo Villani in data 16.4.2024 (disposta, dunque, sulla scorta del solo clamor fori, dal momento che in motivazione recitava: “da notizie riportate dalla stampa nazionale è emerso che il GIP del Tribunale di Roma ha disposto in data 16 aprile 2024 l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di in servizio presso la Direzione provinciale III di Roma – Ufficio Parte_1
Territoriale di Roma 4, per le ipotesi di reato di corruzione e di accesso abusivo ad un sistema informatico, nell'ambito di indagini coordinate dal PM Carlo Villani. Per i descritti motivi è disposta la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, con privazione della retribuzione del dipendente a far data dal 16 aprile 2024, ai sensi dell'art. 64 con CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, applicabile ai sensi dell'art. 62 del successivo CCNL relativo al triennio 2019/2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022”); che in data 14.5.2024 gli era stata notificata una contestazione disciplinare di tal tenore: “Il dipendente è stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 64, comma
1, CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 con decorrenza dal 16.4.2024, in ragione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Roma, in quanto indagato nell'ambito del procedimento penale n. 26840/2022 R.G. N. R. e n. 12723/2023 R.G. GIP. In data 17 aprile
2024 la Risorse Umane trasmetteva all'Ufficio Procedimenti Disciplinari di Controparte_5 questa Direzione Regionale l'informativa ex art. 129 disp. att. C.p.p., inviata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma con cui quest'ultimo aveva comunicato a questa Agenzia
2 l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti, tra gli altri, di Parte_1 nell'ambito del procedimento penale succitato;
in esecuzione della suddetta ordinanza il dipendente è stato sottoposto agli arresti domiciliari a far data dal 16 aprile 2024. In allegato alla informativa ex art. 129 disp. att. C.p.p., è stata trasmessa copia dell'ordinanza del G.I.P. di applicazione delle misure cautelari. Dalla suddetta Ordinanza, qui integralmente richiamata e da considerarsi parte integrante del presente atto nei contenuti di addebito, probatori, documentali e motivazionali, emerge che è indagato, in concorso con altri soggetti, per i delitti di cui agli articoli 56, 61, Parte_1
81, 110, 319, 321 e 615 ter c.p. distinti in trentadue capi d'imputazione (pagine da 2 a 13 dell'Ordinanza), e successivamente circostanziati con le relative fonti di prova (pagina 13 e seguenti)”; che la parte motiva della predetta contestazione disciplinare affermava che
“dall'Ordinanza emergono fatti e sue ripetute condotte che assumono rilevanza anche disciplinare in quanto tenuti in violazione degli obblighi la cui osservanza è tenuto il dipendente pubblico dell' In particolare, i fatti e le condotte descritti nell'atto penale indicato sono Controparte_1 idonei ad assumere rilevanza anche sotto il profilo disciplinare, in quanto in contrasto con: - l'art. 42 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, relativo al triennio 2019-
2021; - l'art. 3 del Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/01/2002 n. 18;
- gli artt. 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 del Codice di Comportamento del personale dell' approvato con atto n. 83948 del 30 marzo 2021; - gli artt. 3, 4, 8, 9, Controparte_1
10, 11 del Regolamento recante il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR n.
62 del 16 aprile 2013 in vigore dal 19 giugno 2013”; che, nonostante la memoria trasmessa in propria difesa, l' gli aveva notificato il plico contenente il Controparte_1 provvedimento di licenziamento senza preavviso, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, n.
2, lett. b) e d) e comma 10 del CCNL comparto Funzioni Centrali, relativo al triennio
2019-2021 con le seguenti motivazioni: “In data 17 aprile 2024 la Direzione Centrale
Risorse Umane trasmetteva all'Ufficio Procedimenti Disciplinari di questa Direzione Regionale
l'informativa ex art. 129 disp. att. C.p.p., inviata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma con cui quest'ultima aveva comunicato l'esecuzione dell'ordinanza di custodia
3 cautelare nei confronti, tra gli altri, di nell'ambito del procedimento penale Parte_1
26840/2022; in esecuzione della suddetta ordinanza il dipendente è stato sottoposto agli arresti domiciliari a far data dal 16 aprile 2024. In allegato all'informativa ex art. 129 disp. att. C.p.p. è stata trasmessa copia dell'Ordinanza del G.I.P. di applicazione delle misure cautelari. Dalla suddetta ordinanza, qui integralmente richiamata e da considerarsi parte integrante del presente atto nei contenuti di addebito, probatori, documentali e motivazionali emerge che è Parte_1 indagato, in concorso con altri soggetti, per il delitti di cui agli articoli 56, 61, 81, 110, 319, 321 e
616 ter c. p.. A seguito di tale ordinanza, questa Direzione Regionale adottava nei confronti del
stante la misura cautelare degli arresti domiciliari, il provvedimento di sospensione Pt_1 obbligatoria dal servizio, ai sensi dell'art. 64 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018. Ai sensi degli articoli 55 bis e 55 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con atto n. 40209 del 14.5.2024, che si intende integralmente richiamato in questa sede, sono state contestate le condotte descritte nei seguenti capi d'imputazione.”; che pertanto egli era stato licenziato senza preavviso “a causa di una indagine penale basata solo ed esclusivamente sullo strumento di ricerca della prova delle intercettazioni ambientali e che ha condotto, ad oggi, ad una conclusione processuale con determinazione della pena su accordo fra le Parti”: senza nessuna prova di dazioni di denaro né di alcun tipo di profitto derivante da reato, si era dunque proceduto esclusivamente sulla ricostruzione accusatoria della P.G., fondata esclusivamente sulle intercettazioni, secondo la quale il ricorrente, insieme a diversi colleghi fra cui Controparte_6
IN GI, “accedeva nel sistema informatico Persona_1 Persona_2 dell'Anagrafe Tributaria dell' asseritamente senza giustificazione, su Controparte_1 istigazione di alcuni contribuenti/professionisti, al fine di vedersi trattate alcune pratiche prima del normale tempo di attesa, previo il pagamento di un prezzo”; che in data 6.2.2025, “nell'alveo delle indagini penali relative al R.G.N.R. 45464/24 n. 30247/24 GIP il procedimento è stato chiuso, ancor prima del dibattimento, sulla base del disposto dell'art 444 c.p.p., per cui con applicazione della pena su accordo delle Parti, con determinazione del versamento ex art. 444 c. 1 ter c.p.p., pari ad €
2.150”; che la contestazione doveva ritenersi essere stata formulata con “grave violazione del principio di tempestività”, dal momento che i comportamenti contestati con la prima
4 ed unica contestazione disciplinare del 19 aprile 2024, risalivano a due anni prima e taluni risalivano perfino al 5.7.2022 e che la P.A. datrice di lavoro era stata certamente resa edotta da parte della Polizia Giudiziaria dell'installazione delle cimici;
che il licenziamento era dunque illegittimo per: “Inesistenza di accertamento e condanna penale”, stante la chiusura della vicenda con un patteggiamento, che di per sé implica l'assenza di ogni indagine sulla colpevolezza;
per “violazione del principio di autonomia del procedimento disciplinare”, dal momento che il procedimento disciplinare deve mantenere una propria autonomia rispetto a quello penale, non potendo l'amministrazione limitarsi a recepire acriticamente gli elementi emersi in sede penale, tanto più nel caso di specie, dove il patteggiamento non aveva comportato alcun accertamento dei fatti e che il procedimento disciplinare era viziato da un contestazione fondata esclusivamente sul contenuto dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare;
per
“violazione del principio di specificità e tempestività della contestazione disciplinare”, dal momento che le fattispecie di reato poste a fondamento del licenziamento (l'accesso abusivo ai sistemi informatici e la correlata corruzione) non erano state circostanziate, quanto all'accesso abusivo ai sistemi, da emergenze relative alle posizioni oggetto degli accessi abusivi, della data, dell'ora e del codice identificativo del computer che aveva operato gli stessi e delle posizioni fiscali scandagliate, né, quanto alla corruzione, dalla prova di alcuna dazione di denaro;
per “violazione del principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni. Violazione art. 43 CCNL comparto funzioni centrali”, dal momento che una valutazione complessiva del comportamento del dipendente e della effettiva lesione del rapporto fiduciario avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a considerare “il lungo e irreprensibile servizio prestato dal ricorrente”, l'assenza di precedenti disciplinari, “il ruolo professionalmente iper specifico svolto dal ricorrente che, in virtù della lunga esperienza maturata, è il punto di riferimento interno all'Agenzia per l'ambito rimborsi”, l'assenza di interferenza dei reati contestati “con le funzioni e i compiti dallo stesso svolti in seno all'Amministrazione resistente”.
5 Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di voler “in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e annullarlo o dichiararlo nullo per tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto, visto l'art. 18, l. 20 maggio 1970, n. 300, condannare, per quanto di competenza, l in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.t., con sede in via LO IO 73-81, 00155 – Roma, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 165/2001, a reintegrare il Signor nel suo posto di lavoro presso Parte_1
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 3 – Settebagni, e al pagamento dell'equivalente delle retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, con interessi e rivalutazione, sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto (retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.958,49 - cfr. doc. n. 9). In subordine, voglia condannare il datore di lavoro, ex art. 63 c. 2
D. Lgs. 165/2001, al pagamento dell'importo corrispondente a 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento. - Inoltre, accertare e dichiarare che il comportamento contestato al ricorrente non è ascrivibile a titolo di responsabilità disciplinare al Signor - Ovvero, in subordine, Parte_1 ferma restando la richiesta di annullamento del licenziamento e la conseguente reintegra nel posto di lavoro del Signor ai sensi del comma 2-bis dell'art. 63 T.U.P., nel caso di annullamento Pt_1 della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, rideterminare la sanzione, tenendo conto della gravità del comportamento, dello specifico interesse pubblico violato e dell'interesse della Pubblica
Amministrazione alla conservazione in servizio di una professionalità così iper qualificata e, pertanto, ordinare all' ad applicare la sanzione CP_1 Controparte_7 disciplinare conservativa che risultasse adeguata secondo equità. - Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Si costituiva in giudizio l' la quale, in sintesi, ricordata Controparte_1
l'autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare, riportati alcuni stralci delle intercettazioni contenute nell'ordinanza richiamati nel licenziamento (dalle quali asseritamente evincibili le condotte contrarie ai doveri di ufficio tenute dal indipendentemente dall'autonomo rilievo penale delle stesse), evidenziati la Pt_1 tempestività dell'azione disciplinare sulla scorta della notifica della contestazione in data 14.5.2024 a fronte della effettiva conoscenza dei fatti avvenuta in data 17 aprile
6 2024 a seguito della trasmissione da parte della Procura dell'ordinanza di custodia cautelare), la non necessarietà di rigide formalità nella formulazione della contestazione - che nella specie conteneva le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, i fatti addebitati - possibile anche con il richiamo per relationem (nella specie all'ordinanza cautelare), l'assoluta proporzionalità della sanzione irrogata sulla scorta della gravità dei fatti contestati e la rilevanza - quantomeno indiziaria - della sentenza di patteggiamento, resisteva al ricorso chiedendo al
Tribunale di voler “- nel merito, accertare e dichiarare la piena legittimità del licenziamento irrogato;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso disporre la restituzione di quanto spettante ai sensi dell'art. l'art 63 co. 2 Dlgs 165 2001 ratione temporis applicabile che limita il risarcimento al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, limitando
l'eventuale accoglimento del ricorso alla richiesta di restituzione non anche al reintegro del vista Pt_1
l'intervenuta interdizione dai pubblici uffici per effetto della sentenza di patteggiamento n. 344/2025 ormai definitiva dal 7 marzo 2025 e la conseguente impossibilità di reintegrazione dello stesso quale funzionario dell'amministrazione resistente, limitando il risarcimento al pagamento delle retribuzioni dal periodo dal licenziamento alla data di deposito della sentenza di patteggiamento succitata;
--con vittoria di spese”).
La causa era istruita documentalmente e rinviata per la decisione con assegnazione di termine per note;
spirati i termini di cui all'art. 127 ter cpc - assegnati fino al
29.10.2025 - era dunque decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve dichiararsi l'irritualità - con conseguente stralcio - della produzione documentale allegata alle note depositate in data 27.10.2025 dalla difesa dell' e del contenuto delle note medesime non meramente Controparte_1 attinente ad istanze e conclusioni in ossequio al provvedimento 29.5.2025; parimenti irrituali - e quindi da stralciare - sono, nei medesimi termini, le note depositate in
7 replica (non autorizzate) da parte ricorrente in data 29.10.2025 e i relativi documenti allegati.
2. Nel merito, il ricorrente lamenta, in primo luogo, il difetto di tempestività della contestazione disciplinare.
Premesso che la nozione di tempestività va intesa in senso relativo, dovendo valutarsi la stessa con riferimento al momento nel quale il datore di lavoro abbia avuto piena conoscenza della commissione dell'illecito da parte del suo dipendente (cfr., ex plurimis,
Cass. 21 dicembre 2010 n.25856), nonché della complessità delle indagini necessarie per accertare l'illecito e della complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica (ex multis, Cass., 22 ottobre 2007, n.22066), dalle emergenze Cont documentali in atti risulta che l' della dell' Controparte_4 CP_1 ha avviato il procedimento disciplinare con atto di contestazione del 14.05.2024, prot.40209, notificato in pari data, a seguito della trasmissione da parte della Procura della Repubblica dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del (all. 1 fascicolo resistente) di cui aveva avuto Pt_1 conoscenza in data 17.4.2024 (così come emerge anche dalla contestazione disciplinare del 14.5.2024 e confermato dalla nota di trasmissione informazioni sull'azione penale a firma del Procuratore, che reca la data del giorno precedente, 16.4.2024, all. 1 cit.).
Senza merito, dunque, il ricorrente adduce una sicura pregressa conoscenza dei fatti contestati da parte del datore di lavoro, fondandola sulla presunzione che la installazione delle “cimici” da parte della Polizia Giudiziaria non poteva essere avvenuta all'insaputa dell' , rilevandosi, in via assorbente ogni Controparte_1 altra considerazione, che detta attività dell'Autorità è chiaramente finalizzata ad acquisire elementi di prova ed è sottratta alla disponibilità di altri soggetti, ai quali è ovviamente impedito accedere alle intercettazioni via via raccolte.
3. Nel merito del provvedimento impugnato, lamenta, poi, il l'illegittimità del Pt_1 licenziamento per “l'inesistenza di accertamento e condanna penale”, nonché per
“violazione del principio di specificità” della contestazione disciplinare,
8 sostanzialmente significando che giammai il licenziamento si sarebbe potuto fondare su fatti di pretesa rilevanza penale non accertati, sui quali nessuna condanna era intervenuta e in ordine ai quali nessun danno a lui imputabile era stato accertato, di fatto contestati con la mera riproduzione dei capi di imputazione di cui all'ordinanza di custodia cautelare senza, tuttavia, inequivoci elementi idonei a dimostrare l'accesso abusivo, da parte sua, ai sistemi informatici né, del resto, qualsiasi dazione di denaro in suo favore. L'avvenuta chiusura del procedimento penale a suo carico con un patteggiamento (intervenuto successivamente al licenziamento), in ogni caso, avrebbe impedito qualsiasi accertamento in ordine ai fatti posti a fondamento del licenziamento.
4. Entrambe le doglianze sono infondate.
5. E' noto che l'art. 5 della l. n. 604/1966, in accordo con quanto previsto dall'art. 2697 c.c., pone l'onere della prova in relazione alla sussistenza della giusta causa - o del giustificato motivo - di licenziamento a carico del datore di lavoro. Stante la gravità delle condotte che legittimano la disposizione del provvedimento in esame, tale onere comporta che il datore di lavoro fornisca prova certa di tutti gli elementi della fattispecie, dal momento che il nostro ordinamento non prevede la possibilità di disporre un licenziamento per giusta causa fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate. Qualora il licenziamento per giusta causa sia stato intimato al lavoratore in conseguenza di diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi, autonomamente considerato, può costituire motivo sufficiente a legittimare il recesso unilaterale del datore di lavoro. In tal caso, spetta al lavoratore l'onere di provare che gli episodi contestati sono tali da non consentire la prosecuzione - nemmeno provvisoria - del rapporto di lavoro solo se presi in considerazione congiuntamente e in virtù della gravità complessiva che li caratterizza: in assenza di argomentazioni e prove in tal senso, ciascun episodio, autonomamente considerato, tanto grave da minare il vincolo fiduciario a fondamento del rapporto di
9 lavoro, può legittimare il licenziamento per giusta causa (per tutte, Cassazione, Ord. 7 gennaio 2020, n. 113)
6. Ritiene, invero, il Tribunale che nella specie sia stata ampiamente fornita da parte del datore di lavoro la prova della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
7. Premesso che la previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità - che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e
2105 c.c. - e che per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore
(cfr. Cass. N. 9590/2018), nella specie la lettera di contestazione di addebito notificata al appare contenere ogni elemento idoneo a garantire il suo diritto di difesa. Pt_1
E invero il documento in questione, lungi dal limitarsi a riproporre il testo dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip - sulla scorta della quale il dipendente era già stato sospeso in data 16.4.2024 - richiama e fa proprie le fonti di prova - intercettazioni - facendo specifico riferimento alle condotte imputate al lavoratore, valutate in primo luogo quali violazioni dei propri doveri di ufficio, a prescindere dal loro rilievo penale.
Il in particolare, risultava indagato, in concorso con altri soggetti, per i delitti Pt_1 di cui agli articoli 56, 61, 81, 110, 319, 321 e 615 ter c.p., distinti in trentadue capi d'imputazione (dei complessivi 38 di cui all'ordinanza, cfr. all. 1 fascicolo resistente), specificamente circostanziati con le relative fonti di prova da parte del GIP, che qui, ai fini della comprensione della natura e dell'entità dei fatti contestati, non ci si può esimere dal riportare:
[...]
GI IN e Parte_2 Parte_3
10 1) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., ll0, 319 e 321 c.p., perché in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e GI Parte_1
IN, entrambi dipendenti del]'Agenzia delle Entrate, e quindi pubblici ufficiali, ricevevano indebitamente da la promessa e la dazione di denaro Parte_3 per l'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nelì'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di diverse pratiche, riguardanti avvisi bonari o cartelle di pagamento, scaturite da controlli automatici effettuati dall CP_1 ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, per le
[...] quali il per conto di terzi, aveva interesse ad Pt_3 ottenere lo sgravio totale o parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare: in data 27.5.2022 riceveva dal per il tramite Pt_1 Pt_3 della GI, la somma di€ 100,00=, denominata "una gallina" (RlT 220122); in data 21.7.2022 riceveva dal Pt_1 per il tramite della GI, una pratica di Pt_3 semplice risoluzione con la promessa di un ritorno economico
(prog. 1500 del 21.7.2022, ore 12.40, RlT2628l22, p.p.
21958122 D.D.A.); in data 16.12.2022 , dopo aver Pt_1 definito una pratica affidatagli dal relativa ad una Pt_3 dichiarazione IRAP per cui aveva ottenuto in favore del contribuente uno sgravio di € 10.000,00=, si incontrava con
11 quest'ultimo nei pressi del bar esterno all Controparte_1 per concordare il compenso che avrebbe dovuto Pt_3 richiedere al diretto interessato e che avrebbero suddiviso a metà, decidendo per la somma di€ 300,00=; in data 2 J.]2.2022
riceveva dal per il tramite della Pt_1 Pt_3
GI, la somma pattuita in precedenza per la trattazione di una pratica (prog. 1887 del 20.12.2022, ore l l.55, RlT
3917122).
Fatti commessi in Roma dal mese di maggio al 21 dicembre 2022.
e Parte_1 Parte_3
2) del delitto di cui agli artt. HO, 319 e 321 c.p., perché in concorso con altre persone non identificate, dipendente Parte_1 del!'Agenzia delle Entrate, e quindi pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da la promessa e la dazione di Parte_3 denaro per l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità dì atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di pratiche, riguardanti avvisi bonari o cartelle di pagamento, scaturite da controlli automatici effettuati dall' ai sensi Controparte_1 dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 60011973, per le quali il per Pt_3 conto di terzi, aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica.
In particolare, in data 15.l J.2022, si incontrava con il Pt_3 organizzatore dell'incontro, ed altri soggetti non identificati, in zona
12 Boccea presso lo studio dì un commercialista non individuato, ricevendo la somma di € 750,00=, precedentemente promessa e concordata con i diretti interessati da stesso, in qualità Pt_3 di intermediario.
Fatto commesso in Roma in data antecedente e prossima al 15 novembre
2022.
e Parte_1 Parte_4
3) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 319 e 321 c.p., perché con più azioni esecutive dì un medesimo disegno criminoso,
dipendente dell' , e Parte_1 Controparte_1 quindi pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da
[...]
la promessa e la dazione di denaro per l'esercizio delle Pt_4 sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione dì diverse pratiche, riguardanti avvisi bonari o cartelle di pagamento, scaturite da controlli automatici effettuati dall ai sensi Controparte_1 dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, per le quali il PORCU aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare: in data 17.11.2022 accettava la Pt_1 promessa di una dazione di denaro da parte del Pt_4
(prog. 804 del 17.11.2022, ore 17.02, RIT 3917/22); in data 6.12.2022 riceveva dal la somma di€ Pt_1 Pt_4
13 100,00= (nella misura di€ 50,00= a pratica, a fronte di un "prezzo ordinario" € 300-400,00=) nel corso di un incontro avvenuto con lo stesso presso un distributore Eni ubicato a Formello (RM), all'altezza dello svincolo della strada statale Cassia Bis, in via Per_ Formellese, per la trattazione di due pratiche riferibili a tale o
, per cui era riuscito ad ottenere uno sgravio di€ 9.270,00= Per_4 per una dichiarazione IVA del 2016 ed uno sgravio di€
17.180,00= per una dichiarazione periodica del 20I 7. "Prezzo di favore" motivato dalla pregressa conoscenza tra i due.
Fatti commessi in Roma e Formello (RM) dal mese di ottobre al 6 dicembre 2022.
e Parte_1 Controparte_9
4) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 319 e 321 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
[...]
, dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da
[...]
, socia di un'agenzia di disbrigo pratiche per conto CP_9 terzi, la promessa e la dazione di denaro per l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione dì diverse pratiche, riguardanti avvisi bonari o cartelle di pagamento, scaturite da controlli automatici effettuati dall' ai sensi Controparte_1 dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, per le quali la CP_9 aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato,
14 con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare in data 16.12.2022 riceveva dalla PU, Pt_1 all'esterno degli Uffici dell' , la somma di € Controparte_1
200,00= (Cfr. prog. 114 (sessione 23) del 16.12.2022, ore 09.44,
RIT 3921/22); in data 22.12.2022 riceveva dalla Pt_1
PU, all'esterno degli Uffici dell' la Controparte_1 somma di € 50,00= (Cfr. prog. 144 (sessione 29) del 22.12.2022, ore 10.31, RlT 3921/22).
Fatti commessi in Roma dal mese di maggio al 22 dicembre 2022.
e Parte_1 CP_10
5) del delitto di cui agli artt. ll0 e 615 ter, commi 1, 2, n. I, e 3. c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe
Tributaria dell'Agenzia delle Entrate, protetto da misure di sicurezza, su istigazione di che a tal fine CP_10 forniva la partita IVA di una società ( ), consentendogli P.IVA_1 di verificare che si trattava della "l.S.S. Intemational s.p.a." e visionare la situazione contributiva della stessa società che il riferiva al rimarcando il fatto che la Pt_1 CP_10 problematica ruotasse attorno alla possibilità di farsi riconoscere il credito dell'anno 2015 che non poteva essere confermato essendo passato troppo tempo.
15 Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, su un sistema informatico o telematico dì interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 5 dicembre 2022.
e Parte_1 Parte_5
6) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 319 e 321 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
[...]
, dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da Parte_5
la promessa e la dazione di denaro per l'esercizio
[...] delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di diverse pratiche, riguardanti avvisi bonari o cartelle di pagamento, scaturite da controlli automatici effettuati dall' CP_1
ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, per le
[...] quali la aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o Pt_5 parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare: in data 21.11.2022 accettava la promessa di una Pt_1 dazione di denaro imprecisata dalla , somma che Pt_5 riceveva in seguito (Cfr. prog. 919 del 21.11.2022, ore 10.06,
RlT 3917/22); ìn data 13.12.2022, accettava la Pt_1 promessa di una dazione di denaro imprecisata dalla GIOSUÈ
16 dopo aver ritirato altre due pratiche relative a tale FE e all'amministratore di un condominio di via Carlo Cattaneo,
, (prog. 503 (sessione 20) del 13.12.2022, ore CP_11
12.44, RIT 3921122).
Fatti commessi in Roma dal mese di ottobre al 13 dicembre 2022.
e Parte_1 Parte_6
7) del delitto di cui agli artt. U0, 615 ter, commi 1, 2, n. 1, e 3, e 61,
n. 2, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
quale dipendente dell' e Parte_1 Controparte_1 quindi pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe
Tributaria dell' protetto da misure di Controparte_1 sicurezza, su istigazione di , che a tal fine Parte_6 forniva il codice fiscale della di S. TO d' Controparte_12
QU OL IA, per verificare una problematica relativa ad un avviso bonario di pagamento pervenuto alla stessa contribuente, cliente del riscontrando che, in riferimento all'anno Pt_6
d'imposta 2019, erano presenti dei crediti per eccesso di versamento e dei pagamenti tardivi relativi ad acconti su cedolare secca e ad acconti e saldo IRPEF (RIT 2628122 DDA). Accesso effettuato da in assenza di giustificazione, non avendo alcun fascicolo Pt_1 in trattazione riguardante la contribuente.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico e per eseguire quello di cui al successivo capo 8).
Fatto commesso in Roma il 5 luglio 2022.
17 e Parte_1 Parte_6 CP_13
8)del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro, dipendente dell' Parte_1 [...]
e quindi pubblico ufficiale, riceveva CP_1 indebitamente da la promessa e la Parte_6 successiva dazione di denaro, effettuata materialmente per conto di quest'ultimo da per l'esercizio CP_13 delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione della pratica relativa all'avviso bonario inoltrato alla SA
di S. TO d' QU OL IA, per il quale il CP_12 aveva interesse ad ottenere uno sgravio, agendo in Pt_6 violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare, in data 5.7.2022, dopo aver effettuato l'accesso abusivo al sistema informatico, di cui al precedente capo 7), e compreso il problema alla base dell'emissione dell'avviso bonario,
invitava il a predisporre un'istanza di Pt_1 Pt_6 autotutela, corredata della fotocopia dell'avviso bonario e del documento della contribuente, e accettava la promessa della corresponsione di una imprecisata somma di denaro da parte del che sarebbe stata consegnata il giorno seguente Pt_6 dal suo socio unitamente alla documentazione CP_13 richiesta (Cfr. prog. 421 del 5.7.2022, ore 13.25, RlT 2628/22,
18 p.p. 21958/22 D.D.A.); in data 6.7.2022 riceveva all'esterno degli uffici Pt_1 dell' dal , socio del la Controparte_1 CP_13 Pt_6 documentazione richiesta e la promessa somma di denaro "per il disturbo".
Fatto commesso in Roma il 5 e 6 luglio 2022.
e Parte_1 Parte_6
9) del delitto di cui agli artt. 110,615 ter, commi 1, 2, n. 1, e 3, e 61, n. 2,
c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell' protetto da misure di sicurezza, su Controparte_1 istigazione di , che a tal fine forniva il codice Parte_6 fiscale della contribuente per effettuare Persona_5
l'interrogazione nei confronti della medesima, necessaria a verificare le problematiche afferenti due avvisi bonari riguardanti dichiarazioni IVA del 2017 e del 2020, coi quali l' CP_1
le aveva richiesto il pagamento di€ 14.971,00- e€ 7.516,00-
[...] per i quali era interessato ad ottenere uno sgravio. Pt_6
Accesso effettuato da in assenza di giustificazione, non Pt_1 avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante la contribuente.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico e per eseguire quello di cui al successivo capo 10)
Fatto commesso in Roma l'11 luglio 2022.
19
e Parte_1 Parte_6
10) del delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p., perché
[...]
, dipendente dell' , e quindi pubblico Pt_1 Controparte_1 ufficiale, riceveva indebitamente da la Parte_6 promessa e la successiva dazione di una somma di denaro imprecisata, consegnatagli nello studio del per Pt_6
l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione della pratica relativa all'avviso bonario inoltrato a Persona_5 per il quale il aveva interesse ad ottenere uno sgravio, CP_14 agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica e commettendo l'accesso abusivo al sistema informatico dell' di cui al precedente capo 9). Controparte_1
Fatto commesso in Roma il 14 luglio 2022.
e Parte_1 Parte_6
11) del delitto di cui agli artt. 110,615 ter, commi I, 2, n. 1, e 3, e 61,
n. 2, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
quale dipendente dell' Parte_1 Controparte_1
e quindi pubblico ufficiale, con abnso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell' , protetto Controparte_1
20 da misure di sicurezza, su istigazione di , che Parte_6
a tal fine forniva il codice fiscale della contribuente "ATENA
s.r.l.", consentendogli di effettuare un'interrogazione nei confronti della società, destinataria di una richiesta di pagamento di€
15.000,00= a titolo di sanzione per la non corretta compilazione di una dichiarazione 770. Accesso effettuato da in assenza Pt_1 di giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante la contribuente.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico e per eseguire quello di cui al successivo capo 12).
Fatto commesso in Roma dal 25 ottobre al 30 novembre 2022.
e Parte_1 Parte_6
12) del delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p., perché
[...]
, dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, accettava indebitamente da
[...]
la promessa della dazione di una somma di Parte_6 denaro imprecisata per l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione della pratica relativa ad una richiesta di pagamento di €
15.000,00= a titolo di sanzione per la non corretta compilazione di una dichiarazione 770, per la quale il aveva interesse Pt_6 ad ottenere uno sgravio, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale
21 della pratica e commettendo l'accesso abusivo al sistema informatico dell' di cui al precedente capo Controparte_1
11). (Cfr. prog. 43 del 25.10.2022, ore 13.45, RJT 3917/22; prog.
1192 del 29.11.2022, ore 17.11, RJT 3917122; e prog. 1240 del
30.11.2022, ore 16.23, RJT 39 I7122).
Fatto commesso in Roma dal 25 ottobre al 30 novembre 2022.
e Parte_1 Parte_6
13) del delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p., perché
[...]
, dipendente del!'Agenzia delle Entrate, e quindi Pt_1 pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da
[...]
, all'interno dello studio di questi, una imprecisata Parte_6 somma di denaro per l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva Part trattazione della pratica relativa alla società , che necessitava di abbinare dei versamenti per ottenere la regolarità della dichiarazione, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica (Cfr. ambientale prog. 318 (sessione 14) del 7.12.2022, ore 14.40, RJT 3921122).
Fatto commesso in Roma dal mese di novembre al 7 dicembre 2022.
e Parte_1 Controparte_15
14) del delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p., perché
dipendente dell' , e Parte_1 Controparte_1
22 quindi pubblico ufficiale, accettava da
[...] la promessa della indebita di una CP_15 imprecisata somma di denaro per l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione della pratica relativa a una cartella di pagamento appartenente ad una cliente dell' , riguardante il pagamento CP_16 per l'anno d'imposta 2019 dell'importo di € 9.37000=, per la quale aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare, in data 5.11.2022, dopo aver preso conoscenza Pt_1 per telefono della problematica di interesse dell' CP_15
lo invitava ad incontrarsi all'esterno degli uffici
[...] dell' per verificare se la richiesta di Controparte_1 pagamento fosse già andata in esecuzione, poiché in tal caso non sarebbe potuto intervenire;
in data 11.11.2022 avveniva l'incontro concordato;
in data 3.12.2022 richiedeva ad Pt_1 CP_15 la consegna della promessa somma di denaro per la
[...] risoluzione della cartella di pagamento, dopo che il contribuente direttamente interessato non identificato aveva assentito alla richiesta (Cfr. prog. 1387 del 3.12.2022, ore l 0.41, RIT 3917/22).
Fatto commesso in Roma tra il 5 novembre ed il 3 dicembre 2022.
23 e Parte_1 Parte_8 Parte_9
15) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110 e 319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dipendente del!'Agenzia Parte_1 delle Entrate e quindi pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da e da la Parte_8 Parte_9 promessa della dazione di denaro per l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di n. 3 pratiche, relative ad altrettanti avvisi bonari di pagamento di diverse migliaia di euro CP_1 pervenuti ai contribuenti indicati in , suo fratello e Pt_10 la società Ocean, per le quali il e il Parte_8 avevano interesse ad ottenere lo sgravio totale o Pt_9 parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare;
attorno al 21.11.2022 , al fine di procedere ad una Pt_1 preventiva verifica sulla fattibilità della trattazione, riceveva i tre avvisi bonari sopra indicati e accettava dal la promessa della dazione di Parte_8 un'imprecisata somma di denaro (Cfr. prog. 934 del
21.11.2022, ore 17.12, RIT 3917122); in data 28.11.2022 si recava presso lo studio del Pt_1 consulente del lavoro nipote del Pt_9
24 in via del Forte Tiburtino, dove Parte_8 incontrava entrambi visionando nuovamente i tre avvisi bonari sopra indicati, e accettava dagli stessi reiterate promesse di una successiva dazione di denaro nel caso avesse evaso le tre pratiche (cfr. Cfr. ambientale prog. 1320, 1334, 1335, 1345 e
1360 (sessione 5) del 28.11.2022, dalle ore 16.54, RJT 3921122); in data 22.12.2022 informava di Pt_1 Parte_8 aver protocollato le tre pratiche e gliele avrebbe riconsegnate, evase, dopo le festività natalizie.
Fatti commessi in Roma dal mese di novembre al dicembre 2022.
(con , deceduto il 24.9.2020) Parte_1 Persona_6
16) del delitto di cui all'art. 319 c.p., perché Parte_1 dipendente dell' e quindi pubblico Controparte_1 ufficiale, riceveva indebitamente da un Persona_6 compenso pari a circa € 40-50.000,00= annui per l'asservimento della sua funzione e per il compimento dì una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta della gestione e della successiva trattazione delle pratiche relative a cartelle di pagamento anche di ingente valore economico (circa€ 300.000,00=), ricevute da Per_6
e per le quali quest'ultimo aveva interesse ad ottenere lo
[...] sgravio totale o parziale in qualità di socio e consigliere della concessionaria Auto Royal Company s.r.l. e di altre società immobiliari, agendo cosl in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica.
25 Fatto commesso in Roma fino al 24 settembre 2020.
e Parte_1 Persona_1 Parte_11
17) del delitto di cui agli art!. 81, cpv., 110,319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e Parte_1 Persona_1 entrambi dipendenti dell' e quindi pubblici Controparte_1 ufficiali, ricevevano indebitamente da la Parte_11 promessa e la dazione di somme di denaro, che dividevano tra loro, per l'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di diverse pratiche relative ad avvisi bonari o cartelle di pagamento per le quali il aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o Pt_11 parziale, scaturite da controlli automatici effettuati dall CP_1
ai-sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, agendo in
[...] violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare, il si incontrava riservatamente con il per Per_1 Pt_11 acquisire le pratiche che in seguito consegnava al per la Pt_1 loro trattazione ricevendo per quelle di poco valore circa € 30-
40,00= a pratica (cfr. ambientale prog. 301 (sessione 26) del
19.12.2022, ore 14.01, RJT 3921/22) e per una in data 24.11.2022 €
500,00= che il giorno seguente divideva a metà Per_1 con ; Pt_1
Fatti commessi in Roma dal luglio al dicembre 2022.
26
e Parte_1 Persona_1 Parte_12
18) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110,319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e Parte_1 Persona_1 entrambi dipendenti dell , e quindi pubblici Controparte_1 ufficiali, ricevevano indebitamente da Parte_12
la promessa e la dazione di somme di denaro, che
[...] dividevano tra loro, per l'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di diverse pratiche relative ad avvisi bonari o cartelle di pagamento per le quali il aveva interesse ad Parte_12 ottenere lo sgravio totale o parziale, scaturite da controlli automatici effettuati dall' ai sensi dell'art. 36 Controparte_1 bis del D.P.R.
n. 600/1973, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. ln particolare, dopo che il i incontrava Per_1 riservatamente con il P! che gli consegnava copia CP_18 degli avvisi bonari, in data 29.11.2022 riceveva da questi una somma di denaro imprecisata, quale acconto della metà rispetto alla somma pattuita, che divideva con il , addetto alla Pt_1 loro materiale trattazione;
per cartella di pagamento prot n.
524999, riferibile al contribuente per la quale il Per_7 Pt_1
27 riusciva ad ottenere uno sgravio dell'importo di€ 2.571,00= e a seguito di ciò il in accordo con , in data Per_1 Pt_1
12.12.2022 si incontrava con presso un bar ove Parte_12 quest'ultimo gli consegnava a titolo di acconto € 200,00= da dividere con il , mentre ulteriori € 200,00= venivano Pt_1 corrisposti il successivo 14.12.2022 (Cfr. ambientale prog. 704
(sessione 19) del 12.12.2022, ore 18.06, RJT 3921/22).
Fatti commessi in Roma dal mese di novembre a dicembre 2022.
e Parte_1 Persona_1 Parte_13
19) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110, 319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e Parte_1 Persona_1 entrambi dipendenti dell' , e quindi pubblici Controparte_1 ufficiali, ricevevano indebitamente da la Parte_13 dazione di € 100,00=, che dividevano tra loro, per l'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro poteri nonché per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di n. 5 pratiche relative ad avvisi bonari o cartelle di pagamento per le quali i clienti del
(i contribuenti , !annetti e Parte_13 Parte_14 Pt_15 tale avevano interesse ad ottenere lo sgravio totale o Pt_16 parziale, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare, il corrispettivo "scontato" di€ 100,00= (€
20,00= a pratica), in luogo di quello "ordinariamente" richiesto ad
28 altri richiedenti di almeno € 300,00=, veniva determinato a causa della pregressa conoscenza fra il il Parte_13 Per_1
(cfr. ambientale prog. 710 (sessione 19) del 12.12.2022, ore 18.16,
RJT 3921122).
Fatti commessi in Roma dal mese di novembre a dicembre 2022.
e Parte_1 Persona_1 Parte_17
20) del delitto di cui agli artt. 110,615 ter, commi 1, 2, n. 1, e 3, e 61, n.
2, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
quale dipendente dell e Parte_1 Controparte_1 quindi pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate, protetto da misure di sicurezza, su istigazione di che Parte_17
a tal fine forniva, per il tramite di il Persona_1 codice fiscale dell'"Olgiata Golf Club", per effettuare l'interrogazione nei confronti della medesima, necessaria a verificare da cosa derivasse l'emissione di una cartella di pagamento di circa € 22.000,00= nei confronti del predetto Club e accertando che derivava dal mancato pagamento di ritenute di lavoro autonomo dell'importo di€ 15.000,00= euro operate e non versate, indicate in una dichiarazione 770 del 2015.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico e per eseguire quello·di cui al successivo capo 21).
Fatto commesso in Roma nel periodo novembre - dicembre 2022.
29 e Parte_1 Persona_1 Parte_17
21) del delitto di cui agli artt. ll0, 56, 319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro, e Parte_1
entrambi dipendenti dell' Persona_1 CP_1
e quindi pubblici ufficiali, ponevano in essere atti
[...] idonei e diretti in modo non equivoco a ricevere indebitamente da la somma di circa un Parte_17 migliaio di euro per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione della pratica relativa ad una cartella di pagamento di circa€ 22.000,00� emessa nei confronti dell'Olgiata Golf Club, per la quale il aveva interesse ad ottenere uno sgravio, Pt_17 agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica e commettendo l'accesso abusivo al sistema informatico dell di cui al precedente capo 20). Evento Controparte_1 non portato a termine per il mancato accoglimento da parte del privato della maggior somma richiesta dai pubblici ufficiali a fronte di quella offerta (€ 400/500,00=). In particolare: in data 14.12.2022, a margine di una cena per lo scambio degli auguri per le festività natalizie, e ! Pt_1 Per_8 accettavano la proposta di di provare a Parte_17 trattare la cartella, dietro la promessa di quest'ultimo di mediare e trovare un accordo con i contribuenti del Golf Club direttamente interessati, circa il pagamento di una somma di
30 denaro destinata ai pubblici ufficiali (Cfr. ambientale prog. 816
(sessione 21) del 14.12.2022, ore 20.43, RJT 3921/22); dopo la verifica da parte di della possibilità di trattare e Pt_1
"risolvere" la pratica, il incontrava il al Per_8 Pt_17 quale avanzava una richiesta di denaro nell'ordine delle migliaia di euro, ottenendo dal una controproposta di€ Pt_17
400/500,00�, importo invece ritenuto assolutamente non congruo dai pubblici ufficiali, attesi i rischi dell'operazione e l'elevato importo della cartella che avrebbero sgravato (Cfr. ambientale prog. 173 (sessione 26) del 19.12.2022, ore 10.21, RJT
3921/22).
Fatto commesso in Roma nel periodo novembre- dicembre 2022.
e Parte_1 Persona_1 Parte_18
22) del delitto di cui agli artt. 81, cpv., I IO, 319 e 321 c.p., perché con più azioni esecutive di in medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro, e Parte_1 Persona_1 entrambi dipendenti dell' , e quindi pubblici Controparte_1 ufficiali, ricevevano indebitamente da la Parte_18 promessa e la successiva dazione di imprecisate somme di denaro per il compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di pratiche relative ad avvisi bonari o cartelle di pagamento per le quali il aveva interesse ad ottenere lo sgravio totale o parziale, Pt_18 agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, con conseguente assegnazione casuale della pratica. In particolare,
31 si facevano consegnare dal in un'occasione una somma Pt_18 dì denaro imprecisata ed in un'altra occasione, la settimana successiva, una somma di denaro pari al 20% di quella consegnata la settimana precedente;
denaro che i pubblici ufficiali avrebbero diviso a metà (Cfr. prog. 183 del 4.11.2022, ore 09.36,
RJT 3919/22).
Fatti commessi in Roma nel periodo compreso fra fine ottobre e metà novembre 2022.
e Parte_1 Parte_19
24) del delitto di cui agli art!. 110, 81, cpv., 319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dipendente dell' Parte_1 [...]
, e quindi pubblici ufficiali, riceveva indebitamente da CP_1 la promessa e la successiva dazione di Parte_19 imprecisate somme di denaro per il compimento di una pluralità di atti d'ufficio e contrari ai ufficio, consistiti nell'acquisizione diretta, mediante incontri riservati, della gestione e della successiva trattazione di pratiche riguardanti l'ottenimento di 10/15 codici pin necessari alle partite
IVA, avendo quest'ultimo interesse ad ottenerli in tempi ristrettissimi, agendo in violazione delle regole generali che prevedono la richiesta di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato. In particolare, dopo aver ottenuto dal l'offerta di percepire un Pt_19 compenso di € 40,00= a codice pin, in data 23.6.2022 il Pt_1 si recava a Formello (RM) presso lo studio del professionista per ritirare la documentazione necessaria (Cfr. prog. 24 del 23.06.2022,
32 ore 11.14, RlT 2628/22, p.p. 21958/22 D.D.A.); nei giorni seguenti il percepiva da almeno la somma di€ 250,00= Pt_1 Pt_19
(Cfr. prog. 1215 del 12.07.2022, RIT 2628/22, p.p. 21958/22
D.D.A.); infine, per l'acquisizione diretta di numerose pratiche nel periodo da maggio a novembre 2022, il riceveva dal Pt_1 antaggi imprecisati. Pt_19
Fatti commessi in Roma e Formello (RM) dal mese di giugno al dicembre 2022.
e Parte_1 Parte_20
25) del delitto di cui agli artt. 110 e 615 ter, commi 1, 2, n. 1, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe
Tributaria dell' protetto da misure di Controparte_1 sicurezza, su istigazione di che a tal fine Parte_20 forniva il codice fiscale del contribuente ), C.F._1 consentendogli di verificare le informazioni ed i contenuti di una cartella di pagamento notificata ad aprile del 2022, riscontrando che la stessa si riferiva a debiti IRPEF del 2014 dell'importo di€ 66,00=, scaturita da un errore su una dichiarazione ultrannuale.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 16 novembre 2022.
33 31) e Persona_2 Parte_1 Parte_21 del delitto di cui agli artt. ll0 e 615 ter, commi I, 2, n. I, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente quale dipendente dell' Persona_2 Controparte_1
e quindi pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico del!'Anagrafe
Tributaria dell' protetto da misure di Controparte_1 sicurezza, su sollecitazione del collega a sua Parte_1 volta istigato da che a tal fine comunicava Parte_21 il codice fiscale del contribuente ( ), per C.F._2 verificare le ragioni poste alla base dell'emissione di una compliance afferente problematiche scaturite dalla richiesta di riduzione di un canone di locazione riferito al contratto n. TJQ13L002003, effettuata da due fratelli, uno dei quali avente il citato codice fiscale. Accesso che veniva effettuato dalla in assenza di CP_6 giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante il contribuente.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 16 giugno 2022.
e Parte_1 Parte_22
32) del delitto di cui agli artt. 110, 81, cpv., e 615 ter, commi I,
2, n. 1, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo materialmente. quale dipendente dell'Agenzia Parte_1
34 delle Entrate e quindi pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema
dell'Anagrafe Tributaria dell' CP_1
protetto da misure di sicurezza, su istigazione di
[...] che a tal fine e di volta in volta Parte_21 comunicava i codici fiscali dei contribuenti di cui aveva interesse ad apprendere informazioni. In particolare, effettuava gli accessi abusivi per i seguenti accertamenti: in data 16.6.2022, dopo aver ottenuto dalla il Parte_21 codice fiscale del contribuente Persona_9
), verificava la problematica C.F._3 Pt_1 che lo riguardava ed afferente un avviso bonario di pagamento, invitando la professionista a predisporre un'istanza di annullamento dell'avviso per un errore nella compensazione;
in data 13.7.2022, dopo aver ottenuto dalla il Parte_21 codice fiscale parziale del contribuente Persona_10
( 19), deceduto, verificava che non fosse C.F._4 Pt_1 necessario procedere alla presentazione della dichiarazione anche per l'anno in corso;
in seguito, dopo aver ottenuto dalla il codice fiscale del contribuente Parte_21 CP_19
( ), effettuava la medesima verifica del C.F._5 soggetto precedente, riscontrando che non fosse necessario presentare dichiarazioni;
in data 22.7.2022 effettuava Pt_1 delle verifiche richieste dalla sul conto del Parte_21 contribuente , appurando che vi era possibilità di Parte_23 risolvere la sua problematica scaturita da errori nella dichiarazione presentata nell'anno d'imposta 2016;
35 in data 25.10.2022, dopo aver ottenuto dalla il Parte_21 codice fiscale parziale del contribuente Persona_11
( , verificava una cartella di pagamento C.F._6 Pt_1 riferita all'IVA del 2017, pervenuta in assenza della notifica del preventivo avviso bonario, ed informava la donna che la comunicazione riguardante la dichiarazione era stata inviata tramite PEC il 20.10.2021 all'intermediario . Persona_12
Accessi tutti effettuati dal in assenza di alcuna Pt_1 giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante i sopra citati contribuenti,
Con le aggravanti di aver commesso i fatti rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 16 giugno, il 13 e 22 luglio e il 25 ottobre 2022.
Parte_1 Parte_24
33) del delitto di cui agli artt. 110, 81, cpv., e 615 ter, commi 1, 2,
n. 1, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo materialmente quale dipendente dell Parte_1 [...]
e quindi pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in CP_1 violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell' , protetto Controparte_1 da misure di sicurezza, su istigazione di Parte_24
che a tal fine e di volta in volta comunicava i codici fiscali
[...] dei contribuenti di cui aveva interesse ad apprendere informazioni. In particolare, effettuava gli accessi abusivi per i
36 seguenti accertamenti: in data 28.10.2022, dopo aver ottenuto dalla il Pt_24 codice fiscale parziale del contribuente Per_13
( , verificava se lo stesso
[...] C.F._7 Pt_1 percepisse redditi da contratti di affitto, avesse quote societarie ed avesse delle Certificazioni Uniche e forniva alla donna le informazioni richieste, inviandole foto dell'esito degli accertamenti svolti tramite whatsapp;
in data 4.11.2022, dopo aver ottenuto dalla il Pt_24 codice fiscale parziale del contribuente Controparte_20
( ), verificava e comunicava alla stessa C.F._8 Pt_1 informazioni sul conto del medesimo, (residenza del soggetto, presenza e numero della partita IVA, redditi percepiti e immobili intestati), al fine di consentire all'interessata di poter valutare un'azione giudiziaria nei riguardi di quello (Cfr. prog. 345 del
4.11.2022, ore 10.13, RIT 3917/22, ali. 330); in data 21.11.2022, dopo aver ottenuto dalla DURANT!NI il codice fiscale della ditta di VA ON ( l ), P.IVA_2 verificava la situazione del medesimo con particolare riferimento ad una dichiarazione 770 per l'anno d'imposta 2019, sulla quale erano stati commessi degli errori, riscontrando che si trattava di errori riguardanti l'accredito del bonus cd. e fornendo Per_14 ulteriori dettagli.
Accessi effettuati tutti da in assenza di alcuna Parte_1 giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante i citati contribuenti.
37 Con le aggravanti di aver commesso i fatti rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 28 ottobre, il 4 e il 21 novembre 2022.
e Parte_1 Parte_25
34) del delitto di cui agli art. 110 e 615 ter, commi 1, 2, n. I, e 3,
c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente 'dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe
Tributaria dell' protetto da misure di Controparte_1 sicurezza, su istigazione di che a tal fine CP_21 forniva la partita IVA relativa all'ente giuridico di cui voleva le informazioni, e verificava che si trattava dell'Associazìone HThe
Talk Shop Bracciano Language Center", della quale forniva al suo interlocutore, su sua richiesta, il reddito dichiarato, le dichiarazioni presentate, le generalità dell'amministratore, il suo codice fiscale, e la sua residenza. Accesso effettuato da in assenza Parte_1 di giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante l'associazione predetta.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 12 maggio 2022.
e Parte_1 Parte_26
38 35) del delitto di cui agli artt. 110 e 615 ter, commi 1, 2, n. 1, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe
Tributaria dell' , protetto da misure di Controparte_1 sicurezza, su istigazione di interessato ad Parte_26 avere dettagli sulla sua posizione poiché si era ritrovato ad essere, asseritamente senza volerlo, amministratore unico di una società.
effettuava delle verifiche presso l'Anagrafe Tributaria Pt_1 riscontrando che la società, la "Edildomino s.r.l.", effettivamente amministrata da non aveva dichiarazioni, né versamenti e Pt_26 nemmeno compensazioni (Cfr. prog. 84 del 24.06.2022, ore 17.28,
RIT 2628/22, p.p. 21958/22 D.D.A.). Accesso effettuato da in assenza di giustificazione, non avendo alcun Parte_1 fascicolo in trattazione riguardante il contribuente.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma in data antecedente e prossima al 24 giugno 2022.
e ! Parte_1 CP_22 Parte_11
36) del delitto di cui agli artt. !10 e 615 ter, commi I, 2, n. l, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva
39 abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell' protetto da misure di sicurezza, su Controparte_1 istigazione di ! , che a tal fine forniva il CP_22 Parte_11 codice fiscale di ( ) Persona_15 C.F._9 per ottenere informazioni sulla situazione patrimoniale di questi, essendo in procinto di acquistare dal predetto un'imbarcazione del valore di€ 180.000,00- e verificare che non vi fossero problematiche ed eventuali ipoteche. Accesso effettuato da in Parte_1 assenza di giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante l'associazione predetta.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 9 giugno 2022.
e Parte_1 Parte_27
37) del delitto di cui agli artt. 110 e 615 ter, commi 1, 2, n. I, e 3, c.p., poiché in concorso tra loro, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe
Tributaria del!'Agenzia delle Entrate, protetto da misure di sicurezza, su istigazione di interessata Parte_27 ad avere informazioni sui contributi versati al figlio Per_16
nipote dello stesso , il quale verificava che nel 202
[...] Pt_1
l era stata certificata la somma di € 1.062,00- con ritenute per €
212,00- da parte della Punto lmmobiliare Bravetta s.a.s., mentre non
40 erano presenti ulteriori contributi che interessavano alla
. Accesso effettuato da in Parte_27 Parte_1 assenza di giustificazione, non avendo alcun fascicolo in trattazione riguardante l'associazione predetta.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale e su un sistema informatico o telematico di interesse pubblico.
Fatto commesso in Roma il 16 giugno 2022.
e Parte_1 Controparte_23
38) ·del delitto di cui agli artt;
110, 81, cpv., e 615 ter, commi 1, 2, n. 1,
e 3, c.p.,- poiché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo materialmente
[...]
, quale dipendente dell' e quindi Pt_1 Controparte_1 pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio si introduceva e si tratteneva abusivamente nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell' protetto da misure di sicurezza, su Controparte_1 istigazione di che a tal fine Controparte_23 comunicava i codici fiscali dei contribuenti di cui aveva interesse ad apprendere informazioni. In particolare, effettuava gli accessi abusivi per i seguenti accertamenti: tra il 6 e 1'8.7.2022, dopo aver ottenuto da CP_23
, tramite WhatsApp, il codice fiscale del contribuente
[...]
, trasmetteva al la documentazione Parte_28 Pt_1 afferente i redditi percepiti da quest'ultimo nel 2021, sia quelli derivanti da pensione che quelli percepiti da parte di due squadre di calcio (Cfr. prog. 463 del 06.07.2022, ore 19.38, RIT 2628/22, p.p.
41 21958/22 D.D.A.); il 22.7.2022, dopo aver ottenuto da , Controparte_23 tramite WhatsApp, il codice fiscale del contribuente CP_24 dì cui era interessato ad acquisire informazioni, comunicava Pt_1 al suo interlocutore tutti gli importi dei redditi percepiti da quest'ultimo nell'anno d'imposta 2019, l'importo totale del 730 per l'anno di imposta 2020 e tutti gli importi percepiti d.al medesimo nell'anno d'imposta 2021.
Fatto commesso in Roma nel luglio 2022.
8. La contestazione notificata al ricorrente prosegue con il riportare la ricostruzione delle condotte oggetto di imputazione, le deduzioni del Gip in ordine (tra l'altro) alla condotta di “vendita della funzione” da parte del (e degli altri imputati), Pt_1
l'esame di singole conversazioni testualmente riportate, la riconduzione delle condotte alla violazione degli obblighi alla cui osservanza è tenuto il dipendente pubblico dell' e in particolare “- l'art. 42 del CCNL comparto Funzioni centrali, Controparte_1 sottoscritto il 9 maggio 2022, relativo al triennio 2019-2021; - l'art. 3 del Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica del 16/01/2002 n. 18; - gli artt. 3, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19 del Codice di Comportamento del personale del1'Agenzia delle Entrate, approvato con atto n. 83948 del 30 marzo 2021; - gli artt. 3, 4, 8, 9, 10, 11 del Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013, in vigore dal 19 giugno 2013”, specificamente indicati in relazione al rilievo disciplinare assunto dalle condotte stesse.
9. E' qui appena il caso di sottolineare che, come espressamente dichiarato dal GIP nell'ordinanza cautelare in questione, “l'assunto accusatorio …. Si fonda sugli esiti di una protratta attività di intercettazione telefonica ed ambientale, eseguita a mezzo di captatore informatico e ritualmente autorizzata nei confronti del funzionario
42 dell' . Le trascrizioni si leggono nell'annotazione Controparte_1 Parte_1 di p.g. n. N.500/Sq.Mobile/9ASez/AP delI'1.3.2023 redatta dalla Squadra Mobile - 9A
Sezione "Anticorruzione" - della Questura di Roma, e sono separatamente raccolte anche in allegato alla stessa.”.
A nulla rileva, invero, in questa sede che i fatti contestati non siano stati oggetto di prova in sede penale: ciò che qui in primo luogo assume rilievo, piuttosto, è la utilizzabilità delle intercettazioni ai fini dell'accertamento della sussistenza di condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare.
Sul punto la Cassazione ha affermato che “le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della I. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale” (cfr. Cass. 15 maggio 2016 n. 10017).
E ancora “Il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale” (cfr. Cass. 2 marzo 2017 n. 5317); da tale principio emerge, quindi, che in caso di contestazione, come nella specie, gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni possono ben essere sottoposte a nuovo esame al cospetto di ulteriori prove emerse nel giudizio in sede civile, nell'ambito di una valutazione complessiva che può condurre anche a disattenderne o sminuirne la valenza probatoria con riferimento al caso esaminato;
ciò trova conferma in ulteriori pronunce della S.C., affermative del principio secondo cui il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un
43 processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (cfr. Cass. n. 2436/2019 che richiama Cass. 30.1.2013 n. 2168 e, in senso conforme, Cass.
2.2.2016 n. 1948).
10. Superato ogni dubbio in ordine alla utilizzabilità in questa sede delle intercettazioni delle quali si è servito il giudice penale per formulare il corposo atto di imputazione nei confronti (anche) del ed evidenziato che, in ogni caso, nessuna questione è Pt_1 sorta in ordine alla regolarità dell'acquisizione delle stesse né, a ben vedere, al loro contenuto, non resta che verificare se dall'esame delle stesse emergano elementi idonei a configurare una responsabilità disciplinare del lavoratore.
Orbene - e a fugare ogni dubbio eventualmente residuo in ordine alla specificità della contestazione - nella lettera di addebito disciplinare sono riportati testualmente diversi stralci delle dette intercettazioni (in una con le considerazioni del dal datore di lavoro in ordine alla rilevanza e al disvalore delle singole condotte analizzate) - così come mutuati dal capo di imputazione - dalla lettura dei quali emerge l'obiettività della condotta del ricorrente e, senza sforzo interpretativo, tutto il suo disvalore.
Si legge, invero, nell'atto in parola che:
Nel corso di una conversazione con : sono stanchissimo. Mi sono stancato Parte_29 molto oggi. Qui è tutto il giorno (inc./e). Poi voi sopra, un sacco di pratiche, un socco di gente che mi deve pagare e che ancora non ml paga...
Rivolto a RE: «Te ti rendi conto? Cioè ti rendi conto che situazione? Con tutto che lavoro tutto il giorno. E non riesco a lavorare i cazzi miei. Questa è la tragicità della cosa. Un tempo lavoravo Per_ solo le cose mie e lasciavo da parte quelle dell'ufficio. Infatti, si incazzava dice «almeno qualche pratica dell'ufficio te la vuoi lavorà?». Dico
44 emerge la “vendita della funzione” imputabile a A pagina 17 dell'Ordinanza è specificato Pt_1 che dopo avere spiegato a le operazioni che aveva effettuato, “gli chiedeva se gli Pt_1 Pt_4 andasse bene il pagamento dell'importo di € 100,00 nella misura dì € 50,00 a pratica, precisando che gli aveva praticato un “prezzo dì favore” rispetto a non meno di €
300/400,00 che avrebbe richiesto ad “altra gente”, anche in considerazione sia del tempo che ci aveva impiegato (circa 3-4 ore) sia del fatto che aveva dovuto protocollarle facendo apparire come se
l'interessato si fosse presentato allo sportello, con che replicava di essere sempre d'accordo Pt_4 sugli importi che il pubblico ufficiale gli richiedeva”.
«CAMEO: certo. Va bene. Senti… eh niente, vanno bene 100 euro per queste? 50 a pratica, eh?;
PORCU: io lo sai, io per quello non discuto mai. Quello che tu mi dici.;
CAMEO: io... certo. Tu parti sempre come (inc.le) io quando viene altra gente, ormai dico di no. Se mi vengono con delle cose... io gli dico
: certo;
Pt_4
quindi me le devo protocollare, le devo acquisire. E poi devo cominciare a lavorare su. Pt_1
Per queste due pratiche, anche se non sembra;
io c'ho perso 3-4 ore... perché devi andare a trovare tutti….».
Quanto al capo 4), a pagina 17-18 dell'ordinanza, ancora una volta le intercettazioni “dimostrano
l'interesse del dipendente pubblico alla risoluzione dietro compenso delle problematiche fiscali facenti capo a soggetti, tra cui il commercialista per i quali la coindagata fa da CP_10 CP_9 intermediaria e divide con i soldi perché costui gli curi le relative pratiche”. Pt_1
“Il successivo 16.12.2022 dopo aver “lavorato” la pratica consegnatagli il giorno prima, Pt_1 si incontrava con la sempre al bar situato all'esterno degli Uffici dell CP_9 Controparte_1 per lo scambio pratica € 200,00, come veniva documentato dal captatore informatico”:
«CAMEO: mi hai portato quella carta?;
PU: No, perché ti ho detto la facciamo con calma, tanto ci stai quest'altra settimana?;
45 CAMEO: si, non ci sto venerdì ma tanto non ci sarei (si riferisce presumibilmente al fatto che non è allo sportello il venerdì, n.d.r.);
: Intanto questo è per te;
CP_9
grazie: Pt_1
: queste sono due (inc.le); CP_9
CAMEO: Li hai divisi tra me e te?;
PU: No, ma che ho diviso;
CAMEO: Ma te hai preso qual....?;
PU: A me è un cliente grosso, io gli ho chiesto 200;
CAMEO: hai fatto bene;
PU: però mi devi dire tu perché io non ci capisco un cazzo;
CAMEO: Va bene così, va bene così;
PU: sicuro?
CAMEO: ci sentiamo….».
Sempre sul punto, in merito al Capo 6, a pagina 19 dell'ordinanza, emerge l'accordo corruttivo tra
e Pt_1 Parte_5
«DI Siamo messi che sono passate più di 2 settimane da quando ho annullato l'EQ e Pt_5 quindi ho fatto l'istanza di riconoscimento, te la volevo dare e ti volevo saldare la pratica che mi avevi fatto:
Dico, alle 6 e mezza oggi o domani vuoi che passo? ci stai? Uno di questi due giorni?» Pt_1
In merito agli accessi abusivi, dall'ordinanza emerge come il abbia materialmente agito, Pt_1 in assenza di lavorazioni d'ufficio, su richiesta di vari professionisti “l'intermediario mette a parte il pubblico funzionario delle varie questioni che interessano i suoi clienti e chiede il suo impegno ad occuparsene…”. Per tali motivi “…si è introdotto e trattenuto nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate…” per effettuare interrogazioni non sorrette da ragioni di ufficio per problematiche afferenti ad avvisi bonari (es. capi 7, 9, 32) piuttosto che a cartelle di pagamento (es. capi
46 11, 20, 25) e/o ad avvisi di accertamento (es. capo 31), anche in concorso con altri colleghi (capi 20, 31).
Tali circostanze sono avvalorate, tra l'altro, dalla conversazione intervenuta tra il ed il Pt_1
(capo 5), pagina 18 dell'Ordinanza “che dimostra che questi ha preso contatto con CP_10 presentandosi come " , “l'amico di " e che l'indagato abbia Pt_1 CP_10 CP_9 Pt_1 fatto accesso abusivo al sistema informatico dell'Agenzia per risolvere questioni di interesse del professionista (capo 18 dell'Ordinanza). Infatti, gli detta al telefono il codice fiscale del contribuente (P.IVA ) corrispondente a I.S.S. International spa e visionava P.IVA_1 Pt_1 la situazione contributiva della società e prospettava l'impossibilità di compensare il debito con un risalente credito fiscale dell'anno 2015, sempre che lui stesso non avesse agito sul procedimento.
È sufficientemente evidente che abbia agito per conto di terzi e sulla base degli illeciti rapporti Pt_1 intrattenuti con la del soggetto direttamente interessato per scopi estranei quindi Controparte_25 alle condizioni che gli consentivano l'accesso al sistema”.
Altra conversazione dimostrativa di accessi indebiti è quella riferita al capo 7) di cui si riportano le deduzioni del GIP, a pagina 19 dell'ordinanza: “le prime conversazioni fra i due venivano registrate in data 5.7.2022, allorquando il privato contattava il p.u. per risolvere una problematica afferente un avviso bonario di pagamento pervenuto ad una contribuente, sua cliente e
al fine di verificare la problematica, accedeva abusivamente, non avendo in trattazione il Pt_1 relativo fascicolo, al sistema dell'Anagrafe Tributaria dell' utilizzando il codice Controparte_1 fiscale della contribuente che si faceva fornire da appurando che apparteneva alla Pt_6 SA ..”. Persona_18
Sempre in merito alla condotta tenuta dal è emblematico quanto si legge a pagina 20 e Pt_1 seguenti dell'Ordinanza:
“In data 11.7.2022 chiedeva a delle informazioni afferenti due avvisi bonari Pt_6 Pt_1 che gli erano pervenuti in merito alle dichiarazioni IVA del 2017 e del 2020, coi quali
[...] richiedeva il pagamento di importi considerevoli, rispettivamente di € 14.971,00 ed € CP_1
7.516,00. anche in questo caso, dopo aver chiesto a il codice fiscale Pt_1 Pt_6 dell'interessata , accedeva abusivamente (non avendo in trattazione il Persona_5
47 fascicolo) ai sistemi informatici dell'anagrafe Tributaria dell' e gli forniva Controparte_1 informazioni relative ai predetti due avvisi bonari, concordando poi di incontrarsi più tardi presso lo studio del dove effettivamente si recava, visto che alle ore 18.14 l'apparato telefonico in Pt_6 uso a utilizzava la stazione radio base ubicata in via della Giuliana n. 113, prossima Pt_1 allo studio del professionista.
Il giorno successivo rassicurava telefonicamente rappresentandogli che era tutto Pt_1 Pt_6
a posto, lasciando quindi chiaramente intendere che aveva provveduto alla trattazione della pratica che aveva ritirato il giorno prima presso lo studio del professionista e, alla richiesta di quando avrebbe potuto ottenere i documenti, si rendeva disponibile a consegnare la documentazione personalmente, nel pomeriggio stesso alle ore 16.45, presso lo studio di rifiutandosi di trasmetterla a mezzo Pt_6 di posta elettronica:
« ccomi;
Pt_6
tutto a posto lì; Pt_1 ah, ok... documenti quando ce li abbiamo?; Pt_6
CAMEO: e.… tu me lo devi dire;
ehm perché io voglio, io devo chiama il tizio e... Fammi vede...; Pt_6
faccio un salto io oggi pomeriggio se vuoi, al volo;
Pt_1 così lo faccio venì domani.; Pt_6
CAMEO: va bene;
e così... e poi... almeno chiudiamo... il cerchio eh;
Pt_6
si dai faccio un salto, ok ci vediamo oggi pomeriggio;
Pt_1 per mail no, no? è meglio che...; Pt_6
CAMEO: dimmi;
non dico per mail no, è meglio che le porti a mano;
Pt_6
CAMEO: no, no faccio un salto io al volo ho detto;
a che ora perché io alle 5 devo andare via;
Pt_6
CAMEO: alle 16.45; ride.»”. Pt_6
48 In merito alla condotta tenuta dal dipendente, risultano quanto mai puntuali le valutazioni del
G.I.P., il quale afferma – pag. 46 – che “Le indagini hanno lasciato emergere lo stabile asservimento delle funzioni a interessi privati. Si tratta di un meccanismo che va ritenuto per quanto detto non solo consolidato ma risalente nel tempo e rispetto al quale è del tutto esplicito nel rivendicare a Pt_1 proprio favore la bontà del suo operato, tanto che i normali incombenti d'ufficio sono quelli che lo distraggono dall'attività privata e retribuita illecitamente che costituisce di fatto il suo principale lavoro.
Per questa via vanno svolte considerazioni sia circa la gravità dei fatti, perché ripetuti nel tempo e in tanto sono possibili in quanto lo stesso funzionario sfrutta allo scopo complicità radicate in ufficio, sia sulla spregiudicatezza e la callidità dell'indagato il quale rivendica ripetutamente gli scopi di Pt_1 arricchimento personale a scapito dei doveri d'ufficio. Circa la tenacia dimostrata basta rilevare
l'insofferenza verso i controlli interni e a confermare il giudizio negativo di personalità è ampiamente emerso come l'indagato sia del tutto avvisato della natura delle condotte e delle conseguenze senza che abbia dimostrato alcuna remora.
In questo senso vanno letti i suoi stessi accenni alla possibilità di andare "carcerato" a causa di altri funzionari infedeli che gli commissionavano il proprio lavoro illecito, pratica poi da lui stesso affinata all'evidenza tutte le volte che è emerso come compiti di minore impegno erano da lui affidati, dietro compensi minimi, ad altri impiegati.
La strumentalizzazione della funzione ha avuto per l'indagato tornaconti economici immediati che costituiscono a suo dire il dovuto corrispondente.
Si deve quindi convenire con il PM circa il grado del tutto elevato del pericolo cautelare;
la manifestata, ampia, cerchia di conoscenze e la natura dei rapporti normalmente intrattenuti a scopo illecito impongono che gli stessi siano interrotti”.
11. È chiaro, dunque, che le condotte contestate, pur richiamate con la trascrizione del capo di imputazione formulato nel procedimento penale, sono state dall' CP_1
ampiamente contestualizzate nell'ambito lavorativo, nel quale assumono, con
[...] lampante evidenza, rilievo sotto il profilo disciplinare.
49 12. Pur limitando l'esame ai riportati stralci di intercettazioni, estrapolati dalla più ampia indagine compiuta nell'ambito del procedimento penale e testualmente facenti parte del contenuto della contestazione disciplinare, emerge con immediata chiarezza che il ricorrente abbia ripetutamente strumentalizzato la funzione asservendola a interessi privati.
13. E invero, le conversazioni intercettate mostrano inequivocabilmente che il ricorrente, sfruttando la propria posizione e le sue funzioni, lavorasse “privatamente” pratiche di soggetti che si rivolgevano a lui con promesse (ed effettive dazioni) di compensi;
che tanto facesse durante l'orario lavorativo (anche per 3-4- ore al giorno), altresì lamentando la poca disponibilità di tempo per vedersi “i cazzi suoi”; che per
“lavorare” le pratiche acquisite privatamente eseguisse continui accessi abusivi al sistema informatico dell'Agenzia.
14. A prescindere dalla - qui non necessaria - rilevanza penale delle condotte intercettate (e quindi pienamente provate) - che in ogni caso in astratto integrano gli estremi dei reati di corruzione e di accesso abusivo ai sistemi informatici -, le emergenze processuali sono ampiamente eloquenti in ordine ad una condotta del lesiva degli obblighi legali e contrattuali assunti dallo stesso nei confronti del Pt_1 datore di lavoro, dacché mostratosi sprezzante dei principi di correttezza, imparzialità
e buon andamento, ai quali deve necessariamente ispirarsi l'azione della PA, nonché degli obblighi gravanti sul dipendente pubblico, nella specie violati mediante una gestione privatistica delle funzioni, poste a servizio di interessi estranei all'amministrazione, mediante accesso abusivo al sistema informatico - di interesse pubblico - dell : il comportamento del ricorrente, gravemente Controparte_1 lesivo dell'immagine della PA (nonché, in generale, dei suoi interessi materiali e morali), si è concretizzato nondimeno nella incuria dimostrata per il proprio lavoro, trascurato di fatto per perseguire interessi personali e privati nel tempo allo stesso destinato.
50 15. E tanto gli è stato espressamente contestato dalla datrice di lavoro, tutt'altro che soffermatasi esclusivamente sulle espressioni adoperate dal Giudice penale o sulle considerazioni dal medesimo svolte.
16. È qui appena il caso di evidenziare che nella propria difesa odierna il ricorrente non si spinge nel merito delle condotte contestate, che si limita piuttosto a ritenere non provate sulla scorta dell'esito del procedimento penale, non giunto al dibattimento a seguito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cpp).
17. Giova, a questo punto, sottolineare, in linea generale, che la giusta causa di licenziamento quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione
(ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama (per tutte, Sez. L, Sentenza n.
5095 del 02/03/2011); quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (Sez. L, Sent. n. 6498 del
26/04/2012). In particolare, la giusta causa deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti
51 addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare.
Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale.
18. Ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
la congruità della sanzione espulsiva deve essere apprezzata “non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del
52 rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” (per tutte, Cass., sez. L. sent. n. 2013/2012).
19. Nella specie non v'è dubbio che la condotta del - a ben vedere considerata Pt_1 anche per uno solo degli episodi oggetto di contestazione rilevati tramite intercettazioni ambientali - risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in maniera irreparabile l'elemento fiduciario a fondamento del rapporto.
20. Né alcun rilievo possono assumere il mancato accertamento, ad oggi, del pregiudizio economico eventualmente subito dalla PA o l'annullamento del fermo amministrativo sui beni del avvenuto con la sentenza della Corte dei Conti Pt_1 prodotta dal ricorrente con le note del 26.9.2025 (nella quale, lungi dall'essere stato lo stesso “assolto perché il fatto non è provato nel giudizio per responsabilità amministrativa relativo ai medesimi fatti che hanno dato luogo al licenziamento disciplinare” - come affermato nelle note medesime - si è esclusivamente deciso in ordine alla illegittimità del fermo amministrativo in caso di danno non provato nel suo ammontare), essendo le condotte accertate affatto idonee a tradire in profondità il vincolo fiduciario alla base del rapporto.
21. Innegabile, dunque, che la condotta del dacché connotata da indubbia Pt_1 intenzionalità (tanto emergendo dalla testuale riproduzione delle intercettazioni ambientali) e tradottasi in un'azione fortemente contraria ai doveri di ufficio nonché all'etica comportamentale, quale valore difeso dalla PA convenuta (anche) con apposita codificazione, abbia integrato uno scuotimento della fiducia del datore di lavoro tale da far ritenere improseguibile il rapporto.
22. Da ritenersi, pertanto, del tutto proporzionale all'altissimo livello di fiducia (stante il ruolo ricoperto) riposta nel lavoratore è (il grado del) lo “scuotimento” della medesima a fronte di una condotta tanto grave quanto ragionevolmente inaspettata da parte dello stesso difesa peraltro con argomenti del tutto smentiti, da rivelare Pt_1 un radicale venir meno della condivisione dei valori e dell'etica dell'operato dell'Amministrazione da parte del lavoratore.
53 23. Né vale, nella specie, ad alterare la proporzionalità tra la sanzione e il fatto punito la considerazione del “lungo e irreprensibile servizio prestato dal ricorrente” o
“l'assenza di precedenti disciplinari”, ove, piuttosto, l'elevato grado di stima del datore di lavoro sulle dimostrate qualità del ricorrente ha reso vieppiù apprezzabile in termini di gravità la sua (ragionevolmente inaspettata) condotta.
24. Infine, la circostanza dell'intervenuto patteggiamento della pena nell'ambito del procedimento penale instaurato contro il ricorrente, pur non valutabile ai fini della legittimità o meno del licenziamento (dacché fatto sopravvenuto ad esso) e non avendo rilievo alcuno nell'apprezzamento dei fatti oggetto dell'odierno giudizio, non è tuttavia priva di valore fortemente indiziario in ordine alla astratta configurabilità di fattispecie aventi rilievo penalistico a carico del ricorrente.
25. Un ultimo accenno è opportuno in ordine alla natura dell' e Controparte_1 all'argomento spese dalla relativa difesa in ordine alla astratta (im)possibilità della reintegra del ricorrente. L' è un ente pubblico non economico e Controparte_1 agisce come un'agenzia governativa fiscale italiana: essa ha autonomia contabile e amministrativa e opera sotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La natura pubblica della convenuta avrebbe, tuttavia, costituito una mera causa di impossibilità sopravvenuta di prosecuzione del rapporto, non rilevante ai fini dell'apprezzamento della legittimità del recesso datoriale qui in esame.
26. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso, infondato, deve essere respinto.
27. La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 6.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per
54 legge - nei confronti della convenuta l.r.p.t..
Roma, 30.10.2025
55
, in persona del Controparte_1
Il Giudice
VI AN