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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9129 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 20637/2025 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MI
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 03/06/2025 da
Parte_1 MI (MI), 01/10/1996)
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]A. GRANDI 11 SEGRATE con l'Avv. VITALE FRANCO SAVERIO presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti nei confronti di
MI (MI), 07/08/1987) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2
residente in [...]2/A ROZZANO con l'Avv. BARBERA MARIA GIUSEPPINA, DI RS e ER AR presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
"in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22 luglio 2025
OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL
MATRIMONIO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal gennaio 2021 al dicembre 2023 e dalla loro unione è nato Per_1 il 4 ottobre 2023 riconosciuto da entrambi.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 03/06/2025 Parte_1 a chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale e le conseguenze economiche della separazione.
Parte convenuta si è costituita in giudizio il 24 settembre 2025
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 12 novembre 2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il
Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi
1) Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
2) Confermare che il minore continui ad abitare con 1 madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Salvo ogni e migliore accordo tra i genitori il minore vedrà il padre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dal nido/scuola al lunedì mattina, con
-
accompagnamento al nido/scuola; il mercoledì, dall'uscita dal nido/scuola al giovedì mattina, con accompagnamento al nido/scuola;
Nel periodo natalizio Per_1 il minore starà, alternando di anno in anno, con un genitore dalla fine delle lezioni al 30 dicembre ore 17.30 e dal 30 dicembre ore 17.30 fino alla ripresa delle lezioni con l'altro genitori. In caso di disaccordo Natale 2025 il primo periodo con la madre;
I ponti scolastici saranno alternati tra i genitori da un anno all'altro. La Pasqua sarà
-
suddivisa in due periodi di ugual durata, il primo comprendente la domenica e il secondo dal lunedì mattina sino al rientro al nido/scuola.
In estate, il mese di agosto verrà suddiviso in due periodi di ugual durata tra i genitori, oltre ad una settimana in luglio o settembre, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
4) con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025, il padre contribuirà nel mantenimento del figlio versando entro il 5 di ogni mese l'importo 380,00 euro oltre rivalutazione di legge;
5) entrambi i genitori si impegnano a concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025;
6) L'intero Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito per intero dalla madre, compresi eventuali arretrati, così come saranno percepito dalla madre altri eventuali aiuti/ emolumenti stanziati in favore del bambino
7) Spese legali compensate.
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori Il Giudice delegato, dato atto che le parti si sono conciliate letto ed applicato l'art 473 bis. 21 u.c.
c.p.c. ha rimesso la causa in decisione.
*****
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Per_1
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere recepiti in sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
20637 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Provvede come da accordi dei genitori riportati in parte motiva da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
2. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MI
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 03/06/2025 da
Parte_1 MI (MI), 01/10/1996)
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]A. GRANDI 11 SEGRATE con l'Avv. VITALE FRANCO SAVERIO presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti nei confronti di
MI (MI), 07/08/1987) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2
residente in [...]2/A ROZZANO con l'Avv. BARBERA MARIA GIUSEPPINA, DI RS e ER AR presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
"in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22 luglio 2025
OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL
MATRIMONIO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal gennaio 2021 al dicembre 2023 e dalla loro unione è nato Per_1 il 4 ottobre 2023 riconosciuto da entrambi.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 03/06/2025 Parte_1 a chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale e le conseguenze economiche della separazione.
Parte convenuta si è costituita in giudizio il 24 settembre 2025
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 12 novembre 2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il
Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi
1) Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
2) Confermare che il minore continui ad abitare con 1 madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Salvo ogni e migliore accordo tra i genitori il minore vedrà il padre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dal nido/scuola al lunedì mattina, con
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accompagnamento al nido/scuola; il mercoledì, dall'uscita dal nido/scuola al giovedì mattina, con accompagnamento al nido/scuola;
Nel periodo natalizio Per_1 il minore starà, alternando di anno in anno, con un genitore dalla fine delle lezioni al 30 dicembre ore 17.30 e dal 30 dicembre ore 17.30 fino alla ripresa delle lezioni con l'altro genitori. In caso di disaccordo Natale 2025 il primo periodo con la madre;
I ponti scolastici saranno alternati tra i genitori da un anno all'altro. La Pasqua sarà
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suddivisa in due periodi di ugual durata, il primo comprendente la domenica e il secondo dal lunedì mattina sino al rientro al nido/scuola.
In estate, il mese di agosto verrà suddiviso in due periodi di ugual durata tra i genitori, oltre ad una settimana in luglio o settembre, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
4) con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025, il padre contribuirà nel mantenimento del figlio versando entro il 5 di ogni mese l'importo 380,00 euro oltre rivalutazione di legge;
5) entrambi i genitori si impegnano a concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025;
6) L'intero Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito per intero dalla madre, compresi eventuali arretrati, così come saranno percepito dalla madre altri eventuali aiuti/ emolumenti stanziati in favore del bambino
7) Spese legali compensate.
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori Il Giudice delegato, dato atto che le parti si sono conciliate letto ed applicato l'art 473 bis. 21 u.c.
c.p.c. ha rimesso la causa in decisione.
*****
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Per_1
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere recepiti in sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
20637 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Provvede come da accordi dei genitori riportati in parte motiva da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
2. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai