Sentenza 9 luglio 1987
Massime • 2
Il diritto all'alloggio gratuito od alla relativa indennità sostitutiva, così come configurati dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotramvieri, non costituisce una componente della retribuzione, ma una Competenza accessoria che si aggiunge, come condizione di miglior favore, ai minimi tabellari e, pertanto, non può trovare tutela nell'art. 36 cost.. ( V 232/81, mass n 410642).*
L'interpretazione delle Disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi aziendali, aventi natura negoziale privatistica, è riservata al giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. (nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza la quale aveva in particolare ritenuto, alla stregua dei contratti collettivi del 1932 e del 1938 nonché dell'accordo aziendale 21 luglio 1970, che l'indennità di alloggio, essendo correlata non alla semplice qualifica ma alle mansioni dei gestori delle casse periferiche, per il lavoro eventualmente prestato in ore notturne, non spettasse ai cassieri di prima classe nominati a seguito dell'accordo aziendale del 1970, modificativo anche del sistema di riscossione). ( V 823/86, mass n 444361; ( V 3076/85, mass n 440769; ( Conf 3951/86, mass n 446777; ( Conf 2128/85, mass n 440016).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/1987, n. 6001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6001 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1987 |
Testo completo
L'interpretazione delle Disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi aziendali, aventi natura negoziale privatistica, è riservata al giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. (nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza la quale aveva in particolare ritenuto, alla stregua dei contratti collettivi del 1932 e del 1938 nonché dell'accordo aziendale 21 luglio 1970, che l'indennità di alloggio, essendo correlata non alla semplice qualifica ma alle mansioni dei gestori delle casse periferiche, per il lavoro eventualmente prestato in ore notturne, non spettasse ai cassieri di prima classe nominati a seguito dell'accordo aziendale del 1970, modificativo anche del sistema di riscossione). ( V 823/86, mass n 444361; ( V 3076/85, mass n 440769; ( Conf 3951/86, mass n 446777; ( Conf 2128/85, mass n 440016).*