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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.12.2024, assunto in decisione in data 27.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.2.1961, con l'Avvocato Valeria Pitzalis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via
Turati n. 8;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Maria Debora Di Caprio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza IV Novembre n.
4;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal Parte_2 sig. n data 24 settembre 1988 a Cinisello Balsamo e trascritto nel Registro degli Parte_1 atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo al n. 229 II, Parte Serie A , anno 1998;
2) Il signor quale condizione necessaria e strumentale alla dichiarazione di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora in data 24 settembre Parte_2
1988, provvederà a trasferire, a propria cura e spese, entro 60 gg. dal deposito della sentenza di divorzio, la propria quota ( pari al 50%) di proprietà dell'immobile sito in Muggiò, via Manara n. 20 (distinto al N.C.E.U. di Muggiò Partita 1201, foglio 13, Mappale 141 sub 7, piano 1 – S1 Categ. A/3, Classe 5, vani 5,5 R.C.L.
2222) ai propri figli , in parti uguali, con concessione del diritto di usufrutto Controparte_1 CP_2
a favore della signora;
Parte_2
3) Il Sig. si impegna, altresì, a consegnare alla Sig.ra originale e/o documento equipollente Pt_1 Pt_2 dell'atto di provenienza della casa coniugale e box, nonchè copia dell'atto di trasferimento di cui al punto 2);
4) La signora si impegna a liberare il box sito in Muggiò, via Manara 20 (distinto al N.C.E.U. di Pt_2
Muggiò Partita 1003945 foglio 13 mappale 141 sub 25 piano S1 categ. C/& Cl. 6 mq 19), la cui quota pari al
50% di proprietà dello stesso è già stata trasferita al signor n sede di separazione, da tutti i beni di sua Pt_1 proprietà ivi riposti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio e nel medesimo termine il signor rovvederà a ritirare i propri libri ancora presenti nella Pt_1 casa di Muggiò;
5) I coniugi confermano, come già indicato in sede di separazione consensuale, di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 11.2.2003.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (11.2.2003) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 18.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cinisello Balsamo in data 24.9.1998 (Atto n. 229, Parte II,
[...] Parte_2
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.1.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.12.2024, assunto in decisione in data 27.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.2.1961, con l'Avvocato Valeria Pitzalis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via
Turati n. 8;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Maria Debora Di Caprio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza IV Novembre n.
4;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal Parte_2 sig. n data 24 settembre 1988 a Cinisello Balsamo e trascritto nel Registro degli Parte_1 atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo al n. 229 II, Parte Serie A , anno 1998;
2) Il signor quale condizione necessaria e strumentale alla dichiarazione di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora in data 24 settembre Parte_2
1988, provvederà a trasferire, a propria cura e spese, entro 60 gg. dal deposito della sentenza di divorzio, la propria quota ( pari al 50%) di proprietà dell'immobile sito in Muggiò, via Manara n. 20 (distinto al N.C.E.U. di Muggiò Partita 1201, foglio 13, Mappale 141 sub 7, piano 1 – S1 Categ. A/3, Classe 5, vani 5,5 R.C.L.
2222) ai propri figli , in parti uguali, con concessione del diritto di usufrutto Controparte_1 CP_2
a favore della signora;
Parte_2
3) Il Sig. si impegna, altresì, a consegnare alla Sig.ra originale e/o documento equipollente Pt_1 Pt_2 dell'atto di provenienza della casa coniugale e box, nonchè copia dell'atto di trasferimento di cui al punto 2);
4) La signora si impegna a liberare il box sito in Muggiò, via Manara 20 (distinto al N.C.E.U. di Pt_2
Muggiò Partita 1003945 foglio 13 mappale 141 sub 25 piano S1 categ. C/& Cl. 6 mq 19), la cui quota pari al
50% di proprietà dello stesso è già stata trasferita al signor n sede di separazione, da tutti i beni di sua Pt_1 proprietà ivi riposti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio e nel medesimo termine il signor rovvederà a ritirare i propri libri ancora presenti nella Pt_1 casa di Muggiò;
5) I coniugi confermano, come già indicato in sede di separazione consensuale, di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 11.2.2003.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (11.2.2003) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 18.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cinisello Balsamo in data 24.9.1998 (Atto n. 229, Parte II,
[...] Parte_2
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.1.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3