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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13284 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44331/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 44331/2024 del Ruolo Generale e promossa da nata in [...], il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...] e domiciliata a Palermo, in Via
Mariano Stabile, n.221, presso lo studio dell'Avv. Francesco Campagna, (C.F.
; PEC: che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende come da mandato in atti;
- ricorrente –
c/o Ambasciata d'Italia ad Controparte_1
Accra, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: impugnazione del diniego di visto per ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25/10/2024, la sig.ra ha chiesto di Parte_1
“accogliere la domanda di ricongiungimento familiare presentata dalla ricorrente e dare seguito al nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Palermo emettendo il correlato visto all'ingresso in favore del sig. . A sostegno della domanda, la ricorrente Parte_2
ha esposto: di essere arrivata in Italia nel 2015 grazie al ricongiungimento familiare con suo marito, il Sig. ; di risiedere in Italia ormai da diversi anni Parte_3 insieme al marito e alla figlia;
di avere iniziato la pratica di Persona_1
ricongiungimento anche con suo figlio minore, nato il [...] in Parte_2
Ghana, ottenendo il nulla osta dalla Prefettura di Palermo, in data 16/03/2023; di avere ricevuto dall'Ambasciata di Italia ad Accra il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art 10 bis L.
241 del 1990, a causa della mancata prova del rapporto di parentela tra la ricorrente e il minore e a causa dell'assenza del consenso del padre biologico del minore all'espatrio; di essersi, perciò, sottoposta al test del DNA, grazie al quale ha potuto dimostrare di essere la madre biologica del minore;
di avere ricevuto dall'Ambasciata di Italia ad Accra in data
11/09/2024 il diniego del visto per ricongiungimento familiare a favore del minore, in quanto “non è stato acquisito alcun elemento utile volto a indentificare il padre biologico del minore per acquisire l'assenso all'espatrio”.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 06/03/2025, concludendo per il rigetto del ricorso. In particolare, ha rappresentato che la documentazione allegata all'istanza di visto dalla ricorrente era la stessa già presentata dal marito, Sig. , in occasione di una precedente domanda di Parte_3
visto per ricongiungimento familiare a favore dello stesso minore. Nell'ambito di quella procedura, nonostante la produzione di una copia del certificato di nascita da cui Per_2
risultava che il minore era figlio dei Sig.ri e Parte_3 Parte_1
l'Ambasciata aveva invitato il richiedente visto a sottoporsi al test del DNA al fine di accertare l'esistenza del legame di filiazione. L'esito del test del DNA accertava in modo incontrovertibile che il Sig. non è il padre biologico del minore Parte_3
per cui si chiedeva il ricongiungimento familiare. Pertanto, vista la falsità della documentazione allegata alla domanda di ricongiungimento dalla Sig.ra Pt_1
l'Ambasciata procedeva ad emettere il preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis.
L'integrazione della documentazione che ne è conseguita, ha permesso, una volta sottoposta la richiedente al test DNA, di dimostrare la sua maternità nei confronti del minore per cui si richiede il visto. Tuttavia, è stato emesso un provvedimento di diniego in quanto, in assenza di individuazione del padre biologico, difetta il consenso del genitore biologico all'autorizzazione all'espatrio di un minore.
*** La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, come documentato in atti, la ricorrente ha regolarmente richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con il figlio minore, nulla osta che, verificati i relativi presupposti, è stato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Palermo in data
16/03/2023. Tuttavia, in data 11/09/2024, dopo aver emesso comunicazione di cui all'art. 10 bis L. 241/90, l'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rigettato la richiesta di visto nei confronti del minore per l'assenza di consenso del padre biologico all'espatrio. Nell'ambito della procedura di rilascio del visto per ricongiungimento è stato accertato tramite test del
DNA lo status filiationis del minore per quanto riguarda il lato materno. Pertanto, non rilevano le censure dell'Amministrazione in merito alla non autenticità dell'atto di nascita, visto che è intervenuto il test suddetto a dimostrare che la ricorrente è la madre biologica del minore.
Per quanto attiene al padre biologico, questi non è stato identificato e l'impossibilità di ottenere il suo consenso all'espatrio del minore ha determinato il diniego opposto dall'Amministrazione. Va, però, rilevato che nelle more del presente giudizio il minore è divenuto maggiorenne (precisamente in data 20/06/2025) e che attualmente il consenso del genitore all'espatrio risulta superfluo, vista la possibilità per il soggetto maggiorenne di lasciare il paese in autonomia, senza l'assenso dei suoi genitori. Infatti, il divieto di espatrio senza il consenso dei genitori è previsto per tutelare il minore e per impedirne la sottrazione. Tale ratio non trova ragion d'essere nei confronti del soggetto maggiorenne, tanto più considerando che – a prescindere dalla possibilità del figlio di non fruire del visto di ingresso, non essendo certo obbligato all'espatrio dal proprio paese – in Italia risiede tutta la famiglia di e che in Ghana non ha nessun componente del suo Parte_2
nucleo familiare stretto. Perciò, accertata la maternità biologica della ricorrente e la maggiore età del soggetto interessato, non risulta necessario alcun consenso del padre biologico all' espatrio, dovendo prevalere il diritto soggettivo all'unità familiare.
Considerando la specificità del caso sussistono le ragioni eccezionali che consentono di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_2
in persona del legale rappresentante, il rilascio dei
[...]
visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di Parte_2
nato il [...] in [...];
- spese compensate.
Roma, 05/09/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 44331/2024 del Ruolo Generale e promossa da nata in [...], il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...] e domiciliata a Palermo, in Via
Mariano Stabile, n.221, presso lo studio dell'Avv. Francesco Campagna, (C.F.
; PEC: che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende come da mandato in atti;
- ricorrente –
c/o Ambasciata d'Italia ad Controparte_1
Accra, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: impugnazione del diniego di visto per ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25/10/2024, la sig.ra ha chiesto di Parte_1
“accogliere la domanda di ricongiungimento familiare presentata dalla ricorrente e dare seguito al nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Palermo emettendo il correlato visto all'ingresso in favore del sig. . A sostegno della domanda, la ricorrente Parte_2
ha esposto: di essere arrivata in Italia nel 2015 grazie al ricongiungimento familiare con suo marito, il Sig. ; di risiedere in Italia ormai da diversi anni Parte_3 insieme al marito e alla figlia;
di avere iniziato la pratica di Persona_1
ricongiungimento anche con suo figlio minore, nato il [...] in Parte_2
Ghana, ottenendo il nulla osta dalla Prefettura di Palermo, in data 16/03/2023; di avere ricevuto dall'Ambasciata di Italia ad Accra il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art 10 bis L.
241 del 1990, a causa della mancata prova del rapporto di parentela tra la ricorrente e il minore e a causa dell'assenza del consenso del padre biologico del minore all'espatrio; di essersi, perciò, sottoposta al test del DNA, grazie al quale ha potuto dimostrare di essere la madre biologica del minore;
di avere ricevuto dall'Ambasciata di Italia ad Accra in data
11/09/2024 il diniego del visto per ricongiungimento familiare a favore del minore, in quanto “non è stato acquisito alcun elemento utile volto a indentificare il padre biologico del minore per acquisire l'assenso all'espatrio”.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 06/03/2025, concludendo per il rigetto del ricorso. In particolare, ha rappresentato che la documentazione allegata all'istanza di visto dalla ricorrente era la stessa già presentata dal marito, Sig. , in occasione di una precedente domanda di Parte_3
visto per ricongiungimento familiare a favore dello stesso minore. Nell'ambito di quella procedura, nonostante la produzione di una copia del certificato di nascita da cui Per_2
risultava che il minore era figlio dei Sig.ri e Parte_3 Parte_1
l'Ambasciata aveva invitato il richiedente visto a sottoporsi al test del DNA al fine di accertare l'esistenza del legame di filiazione. L'esito del test del DNA accertava in modo incontrovertibile che il Sig. non è il padre biologico del minore Parte_3
per cui si chiedeva il ricongiungimento familiare. Pertanto, vista la falsità della documentazione allegata alla domanda di ricongiungimento dalla Sig.ra Pt_1
l'Ambasciata procedeva ad emettere il preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis.
L'integrazione della documentazione che ne è conseguita, ha permesso, una volta sottoposta la richiedente al test DNA, di dimostrare la sua maternità nei confronti del minore per cui si richiede il visto. Tuttavia, è stato emesso un provvedimento di diniego in quanto, in assenza di individuazione del padre biologico, difetta il consenso del genitore biologico all'autorizzazione all'espatrio di un minore.
*** La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, come documentato in atti, la ricorrente ha regolarmente richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con il figlio minore, nulla osta che, verificati i relativi presupposti, è stato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Palermo in data
16/03/2023. Tuttavia, in data 11/09/2024, dopo aver emesso comunicazione di cui all'art. 10 bis L. 241/90, l'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rigettato la richiesta di visto nei confronti del minore per l'assenza di consenso del padre biologico all'espatrio. Nell'ambito della procedura di rilascio del visto per ricongiungimento è stato accertato tramite test del
DNA lo status filiationis del minore per quanto riguarda il lato materno. Pertanto, non rilevano le censure dell'Amministrazione in merito alla non autenticità dell'atto di nascita, visto che è intervenuto il test suddetto a dimostrare che la ricorrente è la madre biologica del minore.
Per quanto attiene al padre biologico, questi non è stato identificato e l'impossibilità di ottenere il suo consenso all'espatrio del minore ha determinato il diniego opposto dall'Amministrazione. Va, però, rilevato che nelle more del presente giudizio il minore è divenuto maggiorenne (precisamente in data 20/06/2025) e che attualmente il consenso del genitore all'espatrio risulta superfluo, vista la possibilità per il soggetto maggiorenne di lasciare il paese in autonomia, senza l'assenso dei suoi genitori. Infatti, il divieto di espatrio senza il consenso dei genitori è previsto per tutelare il minore e per impedirne la sottrazione. Tale ratio non trova ragion d'essere nei confronti del soggetto maggiorenne, tanto più considerando che – a prescindere dalla possibilità del figlio di non fruire del visto di ingresso, non essendo certo obbligato all'espatrio dal proprio paese – in Italia risiede tutta la famiglia di e che in Ghana non ha nessun componente del suo Parte_2
nucleo familiare stretto. Perciò, accertata la maternità biologica della ricorrente e la maggiore età del soggetto interessato, non risulta necessario alcun consenso del padre biologico all' espatrio, dovendo prevalere il diritto soggettivo all'unità familiare.
Considerando la specificità del caso sussistono le ragioni eccezionali che consentono di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_2
in persona del legale rappresentante, il rilascio dei
[...]
visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di Parte_2
nato il [...] in [...];
- spese compensate.
Roma, 05/09/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli