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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15554 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dr. AN CO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64223 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. Parte_1 elettivamente domiciliato in n Ottaviano (NA), via Sarno n. 12, presso lo studio dell' Avv. Michele Caldeo che la rappresenta e difende con mandato in calce allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Silvetti e Emanuela Errighi che la rappresentano e difendono con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex 2043 c.c. Conclusioni: come da verbale del 26.6.2025 per parte attrice: “condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla nella misura di €.15.000,00, o a quella Parte_1 diversa somm dovesse risultare di giustizia, il tutto oltre interessi maturati dal dovuto al saldo;
condannare, in ogni caso, la
[...]
al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione CP_1 ottoscritto procuratore antistatario”;
per parte convenuta “ respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
condannare parte attrice al risarcimento dei danni subiti dalla CP_1 ex art. 96, 1° comma, c.p.c. o, in subordine, al pagamento, i
[...]
di una somma equitativamente determinata, ai sensi CP_1 dell'a c.p.c.; in ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 in persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio Controparte_1 in persona del l.r.p.t., deducendo che: quale titolare dell'agenzia di viaggi “Boca Viaggi”, aveva venduto due pacchetti vacanze - presso la struttura alberghiera a quattro stelle
“Borgo di Fiuzzi”, sita in Praia a Mare- proposti dal convenuto
[...]
CP_2 nti, appena giunti in loco, aveva rappresentato la difformità del pacchetto vacanze acquistato rispetto al servizio reso, lamentando la vetustà delle camere, la scarsa qualità del cibo, il mancato rispetto dell'allora vigente normativa di contenimento dell'epidemia da Covid, la insufficiente pulizia degli ambienti;
i clienti indirizzavano le proprie doglianze anche alla CP_1
la quale, nel riscontrare le missive, deduceva che l'i
[...] ssi versati era stato esorbitante, lasciando intendere che l'agenzia di viaggi avesse lucrato sul pacchetto venduto;
contrariamente a quanto fatto ipotizzare, essa aveva solo trattenuto la provvigione di €. 783,20, corrispondente al 13% dell'importo di €.
€.5.066,80, versato da uno dei clienti, e la provvigione di €. €.815,24, pari 17% della cifra di €. €.3.834,76, sborsata dall'altro; gli importi trattenuti erano conformi alle tariffe in uso per la intermediazione di servizi alberghieri;
i clienti avevano manifestato le proprie doglianze, tacciando il titolare dell'agenzia di incompetenza e scarsa professionalità, riservandosi di adire le vie legali;
onde riparare all'ingiusta versione dei fatti, aveva pregato la convenuta di palesare, agli insoddisfatti clienti, quale fosse la somma incassata a titolo di provvigione;
a causa della narrazione distorta ed inveritiera, aveva perso i due clienti e danneggiato la propria immagine, con sicura flessione dei propri introiti. In punto di diritto deduceva la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., conseguente alla mancata assunzione da parte della convenuta della responsabilità per il trattamento riservato ai clienti dell'agenzia; circostanza, che aveva leso i rapporti fiduciari intrattenuti dagli stessi, avendo ingenerato nei medesimi il convincimento di essere stati truffati. Trattandosi di attività poste in essere da dipendenti della convenuta, evocava la norma di cui all'art. 2049 c.c., onde sancirne la responsabilità per i danni derivanti dal mancato guadagno, oltre che per i danni di immagine rilevanti ex art. 2059 c.c. Si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., Controparte_1 la quale contestava domanda attorea, rappresentandone l'inverosimiglianza oltre che la pretestuosità. Deduceva il difetto di prova a sostegno della pretesa risarcitoria. All'udienza del 24.3.2021, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. Con ordinanza del l'8.11.2021, veniva ammessa la prova articolata da parte attrice e concessa la prova contraria. All'udienza del 23.2.2022, venivano escussi i testi e Tes_1
Testimone_2
.2022, si dava seguito alla prova testimoniale di
Testimone_3
All'udienza del 25.10.2023, veniva esaurita l'istruzione probatoria con l'escussione di . Testimone_4
Il giudizio istruit ne dei documenti e la prova testimoniale, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.6.2025; la causa, quindi, era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice risulta infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Orbene, a prescindere dal quadro normativo di riferimento, difetta nel caso di specie, la prova degli assunti attorei, laddove lo scrutinio del compendio probatorio consente di ritenere acclarata una sola circostanza, ovverossia l'invio al cliente della prenotazione datata 17.20.2020, con l'importo versato per il pacchetto turistico. Quale valenza e correlato nocumento economico abbia rivestito tale condotta, non è dato rinvenire nemmeno a seguito all'espletamento della prova testimoniale. Sicché, mentre vi è traccia del malcontento e delle doglianze dei clienti ( cfr. comunicazioni a mezzo mail- in all. al n. 2), non vi è prova delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'avvenuto inoltro della detta prenotazione. Gli esiti dell'istruttoria confermano il disagio vissuto dai turisti, peraltro già conclamato nelle mail ( cfr. in all. al n. 2), e le lamentele dei clienti per il trattamento a loro riservato nella struttura ricettiva.
Quanto riferito da (“i clienti chiamarono più volte in Testimone_3 agenzia lamentandosi to anche una serie di mail con le quali lamentavano di non trovarsi affatto bene nella struttura: per scarsità dei servizi, scarsità di pulizia, mancati distanziamenti, assenza di pulizia in spiaggia” ) è stato sostanzialmente confermato anche da Per_1
(“in linea di massima non ricordo se siano stati pr
[...] lamentarsi, posso solo dire che in generale ci sono state delle lamentele al riguardo soprattutto sul distanziamento” “ ho ricevuto parecchie lamentele ma non ricordo se le ho ricevute anche da parte loro”). Pur tuttavia non è emerso - né dalla documentazione prodotta in giudizio né dall'escussione testimoniale - che la convenuta avesse indotto i clienti a ritenere di essere stati truffati dalla agenzia di viaggi, con la conseguenza che l'affermazione “la . Parte_2 millantato che l'importo corrisposto alla Parte_1 Pt_3
e per il godimento della vacanza, fosse esorbitante ed ingiustificato, Pt_4
l ndere che la deducente avesse oltremodo lucrato sulla vendita del pacchetto vacanze..” è rimasta una petizione di principio, non validata da alcun elemento di prova. Del resto, è inimmaginabile che i clienti dell'agenzia di viaggi potessero ignorare che la intermediazione turistica così come l'organizzazione della vacanza comportassero un costo suppletivo. Peraltro, la piana spiegazione ed esibizione di quanto versato alla convenuta per il soggiorno, al netto dunque della provvigione spettante all'attrice, avrebbe dovuto tacitare le doglianze dei clienti per direzionarle verso l'artefice della vacanza rovinata, ovverosia la struttura recettizia. Si aggiunga, inoltre, che non risulta che i clienti danneggiati abbiano svolto azione risarcitoria contro la odierna attrice;
inoltre, dalla comunicazione di prenotazione, risulta il prezzo versato alla struttura alberghiera, senza aggiunta di alcuna nota a commento, che sia una illazione o una deduzione atta a generare in essi il convincimento di essere stati truffati. Orbene, a prescindere dall'antigiuridicità della condotta, appalesandosi invece la concreta possibilità che si tratti di un mero errore, difetta, nel caso di specie, la prova del danno, quale conseguenza dell' invio della prenotazione con indicazione del prezzo ceduto alla struttura ricettizia. Pertanto, in relazione al paradigma normativo perimetrato dall'art. 2043 c.c., ritiene il decidente che i fatti provati dall' attrice non possano ritenersi idonei ad integrare gli elementi strutturali della responsabilità aquiliana individuati dalla fattispecie astratta. Difetta, in altri termini, la conseguenza negativa della condotta posta in essere dalla convenuta e , dunque, la possibilità stessa di circoscrivere l'area del danno risarcibile. Per quanto sopra, la domanda non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri stabiliti con D.M. n. 147 del 13.08.2022 prendendo a riferimento il valore della causa “ da €.
€. 5.200,00 ad €. 26.000,00 ”, nello scaglione complessità “ media”
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa:
1.- rigetta la domanda;
2.- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in €. 5.077,00 oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.
Così deciso in Roma in data 6.11.2025 Il giudice
AN CO