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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6694 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14366/2024
TRA
Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] C.F.
nato a [...] il [...] e C.F: Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] C.F. nella Controparte_2 C.F._4
qualità di eredi della sig.ra nata a [...] il [...] e residente ivi Persona_1
alla Via Sant'Antonio Aba-te, 179 C.F. e deceduta in Napoli in data C.F._5
30/01/2024, elett.te dom.ti in Napoli al Corso Garibaldi 326, presso lo studio dell'Avv.
Claudio Cerchia CF e dell'Avv. Diego Pedata RICORRENTE C.F._6
E
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 unitamente all'avv.
Mauro Elberti dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 esponeva che in data 28 Persona_1
giugno 2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 12257/2023) onde ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa e dell'handicap in stato di gravità ma il ctu nominato dal Tribunale aveva rimesso il mandato in quanto nelle more la era deceduta. Persona_1
Veniva introdotto giudizio di merito nel quale si costituivano gli eredi.
Disposta consulenza tecnica, il giudice decideva la causa.
In ordine alla richiesta di accompagnamento dalla ctu in atti emerge come l'originaria ricorrente, già al momento della domanda amministrativa fosse affetta da Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi disturbi della memoria – cod. 1103-
50% (cinquantapercento)
2. Anchilosi di ginocchio in flessione fra 35°-40°- cod.7204- 55%(cinquantacinquepercento)
3. Anchilosi rachide totale- cod. 7001- 75% (settantacinquepercento)
Da tali patologie derivava il diritto della stessa all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni del ctu non sono state contestate dalle parti e possono essere fatte proprie dallo scrivente.
La peculiarità del presente procedimento con una fase di atpo nella quale non si è svolta la ctu ed una fase di opposizione con operazioni svolte sugli atti giustifica la compensazione integrale delle spese della fase di atpo e la compensazione per 1/3 della fase di merito;
per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Spese di ctu a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In accoglimento dell'opposizione accerta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo all'originario ricorrente dalla domanda amministrativa al decesso.
b) Condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese di lite della presente fase che liquida, CP_3
in tale misura ridotta, in euro 1.800,00 oltre accessori con attribuzione;
c) Dichiara compensate le altre spese d) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_3
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14366/2024
TRA
Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] C.F.
nato a [...] il [...] e C.F: Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] C.F. nella Controparte_2 C.F._4
qualità di eredi della sig.ra nata a [...] il [...] e residente ivi Persona_1
alla Via Sant'Antonio Aba-te, 179 C.F. e deceduta in Napoli in data C.F._5
30/01/2024, elett.te dom.ti in Napoli al Corso Garibaldi 326, presso lo studio dell'Avv.
Claudio Cerchia CF e dell'Avv. Diego Pedata RICORRENTE C.F._6
E
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 unitamente all'avv.
Mauro Elberti dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 esponeva che in data 28 Persona_1
giugno 2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 12257/2023) onde ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa e dell'handicap in stato di gravità ma il ctu nominato dal Tribunale aveva rimesso il mandato in quanto nelle more la era deceduta. Persona_1
Veniva introdotto giudizio di merito nel quale si costituivano gli eredi.
Disposta consulenza tecnica, il giudice decideva la causa.
In ordine alla richiesta di accompagnamento dalla ctu in atti emerge come l'originaria ricorrente, già al momento della domanda amministrativa fosse affetta da Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi disturbi della memoria – cod. 1103-
50% (cinquantapercento)
2. Anchilosi di ginocchio in flessione fra 35°-40°- cod.7204- 55%(cinquantacinquepercento)
3. Anchilosi rachide totale- cod. 7001- 75% (settantacinquepercento)
Da tali patologie derivava il diritto della stessa all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni del ctu non sono state contestate dalle parti e possono essere fatte proprie dallo scrivente.
La peculiarità del presente procedimento con una fase di atpo nella quale non si è svolta la ctu ed una fase di opposizione con operazioni svolte sugli atti giustifica la compensazione integrale delle spese della fase di atpo e la compensazione per 1/3 della fase di merito;
per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Spese di ctu a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In accoglimento dell'opposizione accerta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo all'originario ricorrente dalla domanda amministrativa al decesso.
b) Condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese di lite della presente fase che liquida, CP_3
in tale misura ridotta, in euro 1.800,00 oltre accessori con attribuzione;
c) Dichiara compensate le altre spese d) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_3
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio