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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 18/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 ADRIANA CANZIO appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. MONICA LATINO Controparte_1
INPS, con il patrocinio degli avv.ti MARIA MADDALENA BERLOCO, ORESTE MANZI e Controparte_2
[...]
[...]
Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. ELENA MACCOLINI
[...] appellati
***
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 02/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “1) Con ricorso depositato in data 04.05.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 08.05.2023, ha citato in giudizio INPS, e Controparte_1 CP_3 Pt_1
pag. 1 di 4 chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia Controparte_4 esecutiva, dell'intimazione di pagamento n. 085 2023 90000303 05/000, dell'importo complessivo di € 13.946,81, emessa dall' Controparte_5
, Agente della riscossione per la Provincia di Piacenza, notificata, a
[...] mezzo del servizio postale, in data 07.04.2023, in relazione: alla cartella n. 085 2016 0007131085000, notificata in data 09.02.2017, per complessivi € 1.245,94, emessa dall' di Piacenza per omesso versamento di premi relativi agli anni CP_3
2014 e 2015; agli avvisi di addebito n. 38520160000936468000, per complessivi
€ 648,85, e n. 38520160001300178000, per complessivi € 9.422,79, notificati rispettivamente in data 04.01.2017 e in data 18.01.2017, emessi dall' CP_6
Piacenza per omesso versamento di contributi previdenziali IVS per gli anni 2014 e 2015. Eccepiva, in particolare, la ricorrenza di un fatto estintivo del titolo, sopravvenuto alla sua formazione, ossia la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, con riferimento al periodo antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento de qua, non essendovi stato alcun atto interruttivo. 1.1) Si costituivano in giudizio INPS, e CP_3 [...]
, contestando le avverse deduzioni e domande, chiedendone il Parte_1 rigetto.”. Il Tribunale, dopo aver esaminato la normativa emergenziale da CP_7 intervenuta nella materia sottoposta al suo vaglio (in particolare gli artt. 37 L. n. 27/2020 e 119 L. n. 21/2021), in punto di sospensioni del decorso dei termini prescrizionali (anche) per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali via via previste dal legislatore, riteneva compiuta la prescrizione dei crediti vantati dai due istituti nei confronti del fondato quindi il motivo di ricorso e condannava i CP_1 resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite. 2. Ha proposto appello l' sulla scorta di un unico motivo: Pt_2
“Errata e falsa applicazione dell'art. 68, comma 4 bis, del d.l. 17 marzo 2020, conv. in l. n. 27/2020” (il primo Giudice ha calcolato erroneamente i termini prescrizionali de quibus, applicando le sospensioni “CoViD-19” per un periodo inferiore al dovuto: prendendo in esame l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, il legislatore ha previsto una sospensione dell'attività di riscossione/termini di pagamento per un complessivo periodo di 542 giorni (maggiori dei 310 calcolati dal giudice di prime cure). Esso va poi letto in combinato disposto con l'art. 121 D.Lgs. n. 159/2015 - espressamente richiamato dal prefato art. 68 - il quale, per il medesimo periodo in esame, prevede la sospensione dei termini, tra gli altri, di prescrizione e decadenza in materia di riscossione in favore degli enti (anche) previdenziali e assistenziali. Da qui la tempestività della notifica dell'intimazione impugnata) 3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato il CP_1 quale ha concluso per il rigetto del proposto appello e per l'integrale conferma della sentenza appellata, stante la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale con il richiamo agli artt. 37 L. n. 27/2020 e 119 L. n. 21/2021: l'art. 68 invocato ex adverso è inapplicabile in quanto attiene alla sospensione dei termini di pagamento e, in particolare, ai pagamenti in scadenza nei 542 giorni richiamati da
pag. 2 di 4 (comma 1) e ai carichi affidati ad essa nel detto periodo (comma 4bis) e non, Pt_2 quindi, alla sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale;
si sono costituiti anche INPS ed sostanzialmente CP_3 ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già formulata in primo grado, da tenersi in debito conto anche in sede di governo delle spese.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Quanto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli appellati Istituti anche nel presente giudizio, implicitamente rigettata dal Tribunale lì dove ha previsto un condanna in solido degli stessi con l'odierna appellante , va confermato il decisum oggi impugnato, considerato che il Pt_2 CP_1 ha proposto opposizione lamentando la prescrizione del credito contributivo: sussiste senza dubbio la legittimazione passiva dell'Ente creditore, non rilevando la circostanza che la prescrizione sia maturata anche, eventualmente, per l'asserita inerzia del concessionario per la riscossione (cfr. Cass., S.U., 8.3.2022, n. 7514, scondo cui in materia previdenziale, “Deve ritenersi … sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore”, il che vale anche con riferimento all'accertamento della maturata prescrizione, aspetto inerente al merito del credito).
6. Quanto all'unico motivo di appello proposto dalla , per il quale - per Pt_2 brevità espositiva - si rimanda al punto 2 sopra, esso è infondato. Occorre, infatti, tener effettivamente conto soltanto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dall'art. 37 del D.L. n. 18 cit., conv. nella L. n. 27/2020 (“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, secondo il cui comma 2 “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, con previsione di un periodo di sospensione di 129 giorni) e dall'art. 11 del D.L. n. 83/2020, conv. nella L. n. 21/2021 (il cui comma 9 prevede che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
pag. 3 di 4 sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, perdurando la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021, cioè per 182 giorni). Il richiamo all'art. 68, commi 1 e 2 operato dall'appellante non è invece pertinente poiché la sospensione si riferisce ai termini di versamento dei contributi previdenziali, ovverosia ai termini di versamento non ancora scaduti, diversamente da quanto può dirsi nel caso di specie, posto che i termini dei versamenti dovuti in relazione agli avvisi di addebito presupposti (notificati nel 2017) risultavano già scaduti alla data - del 07.04.2023 - di notifica dell'intimazione di pagamento. Quanto all'art. 68, comma 4-bis, cit., la norma si riferisce i carichi affidati all'
[...]
durante il periodo di sospensione di cui ai precedenti commi (e dunque Parte_1 tra l'8.3.2020 e il 31.8.20211), laddove il ruolo, nel caso di specie, è stato affidato in epoca anteriore (gli avvisi di addebito sono stati notificati nel 2017, applicandosi la procedura di riscossione di cui agli artt. 49 e ss. del D.P.R. n. 602/1973). Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile solo la sospensione della prescrizione prevista dagli artt. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020. Questa disciplina, però, non evita nel caso di specie la prescrizione come indicato dal giudice di primo grado e non contestato dall'appellante che invoca, infatti, la maggior sospensione di cui alle norme sopra indicate non applicabili al caso di specie.
7. Le spese del grado vanno compensate tra le parti tutte.
8. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
424/2024 del Tribunale di piacenza, resa e pubblicata il giorno 17/12/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello
2. compensa le spese del grado tra le parti tutte;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 02/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “… carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021..”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 18/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 ADRIANA CANZIO appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. MONICA LATINO Controparte_1
INPS, con il patrocinio degli avv.ti MARIA MADDALENA BERLOCO, ORESTE MANZI e Controparte_2
[...]
[...]
Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. ELENA MACCOLINI
[...] appellati
***
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 02/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “1) Con ricorso depositato in data 04.05.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 08.05.2023, ha citato in giudizio INPS, e Controparte_1 CP_3 Pt_1
pag. 1 di 4 chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia Controparte_4 esecutiva, dell'intimazione di pagamento n. 085 2023 90000303 05/000, dell'importo complessivo di € 13.946,81, emessa dall' Controparte_5
, Agente della riscossione per la Provincia di Piacenza, notificata, a
[...] mezzo del servizio postale, in data 07.04.2023, in relazione: alla cartella n. 085 2016 0007131085000, notificata in data 09.02.2017, per complessivi € 1.245,94, emessa dall' di Piacenza per omesso versamento di premi relativi agli anni CP_3
2014 e 2015; agli avvisi di addebito n. 38520160000936468000, per complessivi
€ 648,85, e n. 38520160001300178000, per complessivi € 9.422,79, notificati rispettivamente in data 04.01.2017 e in data 18.01.2017, emessi dall' CP_6
Piacenza per omesso versamento di contributi previdenziali IVS per gli anni 2014 e 2015. Eccepiva, in particolare, la ricorrenza di un fatto estintivo del titolo, sopravvenuto alla sua formazione, ossia la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, con riferimento al periodo antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento de qua, non essendovi stato alcun atto interruttivo. 1.1) Si costituivano in giudizio INPS, e CP_3 [...]
, contestando le avverse deduzioni e domande, chiedendone il Parte_1 rigetto.”. Il Tribunale, dopo aver esaminato la normativa emergenziale da CP_7 intervenuta nella materia sottoposta al suo vaglio (in particolare gli artt. 37 L. n. 27/2020 e 119 L. n. 21/2021), in punto di sospensioni del decorso dei termini prescrizionali (anche) per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali via via previste dal legislatore, riteneva compiuta la prescrizione dei crediti vantati dai due istituti nei confronti del fondato quindi il motivo di ricorso e condannava i CP_1 resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite. 2. Ha proposto appello l' sulla scorta di un unico motivo: Pt_2
“Errata e falsa applicazione dell'art. 68, comma 4 bis, del d.l. 17 marzo 2020, conv. in l. n. 27/2020” (il primo Giudice ha calcolato erroneamente i termini prescrizionali de quibus, applicando le sospensioni “CoViD-19” per un periodo inferiore al dovuto: prendendo in esame l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, il legislatore ha previsto una sospensione dell'attività di riscossione/termini di pagamento per un complessivo periodo di 542 giorni (maggiori dei 310 calcolati dal giudice di prime cure). Esso va poi letto in combinato disposto con l'art. 121 D.Lgs. n. 159/2015 - espressamente richiamato dal prefato art. 68 - il quale, per il medesimo periodo in esame, prevede la sospensione dei termini, tra gli altri, di prescrizione e decadenza in materia di riscossione in favore degli enti (anche) previdenziali e assistenziali. Da qui la tempestività della notifica dell'intimazione impugnata) 3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato il CP_1 quale ha concluso per il rigetto del proposto appello e per l'integrale conferma della sentenza appellata, stante la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale con il richiamo agli artt. 37 L. n. 27/2020 e 119 L. n. 21/2021: l'art. 68 invocato ex adverso è inapplicabile in quanto attiene alla sospensione dei termini di pagamento e, in particolare, ai pagamenti in scadenza nei 542 giorni richiamati da
pag. 2 di 4 (comma 1) e ai carichi affidati ad essa nel detto periodo (comma 4bis) e non, Pt_2 quindi, alla sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale;
si sono costituiti anche INPS ed sostanzialmente CP_3 ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già formulata in primo grado, da tenersi in debito conto anche in sede di governo delle spese.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Quanto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli appellati Istituti anche nel presente giudizio, implicitamente rigettata dal Tribunale lì dove ha previsto un condanna in solido degli stessi con l'odierna appellante , va confermato il decisum oggi impugnato, considerato che il Pt_2 CP_1 ha proposto opposizione lamentando la prescrizione del credito contributivo: sussiste senza dubbio la legittimazione passiva dell'Ente creditore, non rilevando la circostanza che la prescrizione sia maturata anche, eventualmente, per l'asserita inerzia del concessionario per la riscossione (cfr. Cass., S.U., 8.3.2022, n. 7514, scondo cui in materia previdenziale, “Deve ritenersi … sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore”, il che vale anche con riferimento all'accertamento della maturata prescrizione, aspetto inerente al merito del credito).
6. Quanto all'unico motivo di appello proposto dalla , per il quale - per Pt_2 brevità espositiva - si rimanda al punto 2 sopra, esso è infondato. Occorre, infatti, tener effettivamente conto soltanto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dall'art. 37 del D.L. n. 18 cit., conv. nella L. n. 27/2020 (“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, secondo il cui comma 2 “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, con previsione di un periodo di sospensione di 129 giorni) e dall'art. 11 del D.L. n. 83/2020, conv. nella L. n. 21/2021 (il cui comma 9 prevede che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
pag. 3 di 4 sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, perdurando la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021, cioè per 182 giorni). Il richiamo all'art. 68, commi 1 e 2 operato dall'appellante non è invece pertinente poiché la sospensione si riferisce ai termini di versamento dei contributi previdenziali, ovverosia ai termini di versamento non ancora scaduti, diversamente da quanto può dirsi nel caso di specie, posto che i termini dei versamenti dovuti in relazione agli avvisi di addebito presupposti (notificati nel 2017) risultavano già scaduti alla data - del 07.04.2023 - di notifica dell'intimazione di pagamento. Quanto all'art. 68, comma 4-bis, cit., la norma si riferisce i carichi affidati all'
[...]
durante il periodo di sospensione di cui ai precedenti commi (e dunque Parte_1 tra l'8.3.2020 e il 31.8.20211), laddove il ruolo, nel caso di specie, è stato affidato in epoca anteriore (gli avvisi di addebito sono stati notificati nel 2017, applicandosi la procedura di riscossione di cui agli artt. 49 e ss. del D.P.R. n. 602/1973). Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile solo la sospensione della prescrizione prevista dagli artt. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020. Questa disciplina, però, non evita nel caso di specie la prescrizione come indicato dal giudice di primo grado e non contestato dall'appellante che invoca, infatti, la maggior sospensione di cui alle norme sopra indicate non applicabili al caso di specie.
7. Le spese del grado vanno compensate tra le parti tutte.
8. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
424/2024 del Tribunale di piacenza, resa e pubblicata il giorno 17/12/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello
2. compensa le spese del grado tra le parti tutte;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 02/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “… carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021..”